Circolare mensile per il cliente 10.05.2024

Circolare mensile per il cliente 10.05.2024

9 Maggio 2024

 


SCARICA LA COMUNICAZIONE


Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE MENSILE APRILE E MAGGIO 2024

 

APRILE 2024: NOVITÀ

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

  1. Approvazione dei nuovi modelli dichiarativi IMU/IMPI e IMU ENC
  2. IMU – esenzione per gli immobili occupati abusivamente – applicazione prima dell’1.1.2023
  3. Variazione del depositario delle scritture contabili – comunicazione
  4. Misure di sostegno alla capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento
  5. Credito d’imposta per l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso – Disposizioni attuative
  6. Obbligo di contraddittorio preventivo – individuazione degli atti esclusi
  7. Disciplina IRAP dei ristorni delle cooperative
  8. “Flat tax incrementale” – versamento – codice tributo
  9. Caffè e prodotti di merchandising in omaggio ai dipendenti da parte della società di produzione e commercializzazione – tassabilità
  10. Trasporto urbano di persone – servizi con finalità turistico-ricreativa – trattamento IVA
  11. Biglietti di trasporto – conservazione elettronica mediante un file riepilogativo
  12. Liquidazione generale dei beni – nota di variazione iva
  13. MAGGIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI DICHIARATIVI IMU/IMPI E IMU ENC
 Con il DM 24.4.2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato due modelli dichiarativi (nonché le correlate istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) relativi:

  • alla dichiarazione IMU/IMPi (in sostituzione del precedente modello approvato con il DM 29.7.2022);
  • alla dichiarazione IMU ENC (in sostituzione del precedente modello approvato con il DM 4.5.2023).
1.1NOVITÀ NEI MODELLI DICHIARATIVI E NELLE ISTRUZIONI
Tra le novità recepite dai modelli e dalle istruzioni di cui al DM 24.4.2024, si segnalano:

  • l’inserimento, in entrambi i modelli dichiarativi IMU/IMPi e IMU ENC, di un’apposita sezione dove indicare la perdita o l’acquisto del possesso dei requisiti per l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi ex art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019;
  • il recepimento, nelle istruzioni per la dichiarazione IMU ENC, delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co. 71 della L. 213/2023, relative all’esenzione degli immobili posseduti e impiegati dagli enti non commerciali;
  • il recepimento, nelle istruzioni per la dichiarazione IMU/IMPi, della disciplina in materia di “abitazione principale” risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209.

Esenzione per l’immobile occupato abusivamente da terzi
Nei modelli dichiarativi viene inserita un’apposita sezione per indicare l’acquisto o la perdita dei requisiti per l’esenzione relativa agli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
  • o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Norme di interpretazione autentica sull’esenzione per gli immobili degli ENC
Le istruzioni per la dichiarazione IMU ENC recepiscono le norme di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co. 71 della L. 213/2023, relative all’esenzione dall’IMU ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92.

Ai sensi delle citate norme di interpretazione autentica, per la verifica della predetta esenzione gli immobili dell’ente non commerciale devono intendersi:

  • “posseduti” anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali, con modalità non commerciali;
  • “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.

L’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 rileva anche per individuare gli enti non commerciali:

  • sottoposti alla disciplina dichiarativa di cui al co. 770 ed all’obbligo di adottare la dichiarazione IMU ENC;
  • nonché assoggettati alla specifica disciplina dei versamenti di cui al co. 763.

Requisiti per l’abitazione principale ai fini IMU post Corte Cost. 209/2022
Nelle istruzioni per la dichiarazione IMU/IMPi viene recepita la disciplina risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209, alla luce della quale, per la qualifica di un immobile come “abitazione principale” ai fini IMU, è necessario che il solo possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale (mentre non rileva la residenza anagrafica e la dimora abituale del coniuge).

1.2DICHIARAZIONI PER L’ANNO 2023
I nuovi modelli vanno adottati già per le dichiarazioni relative all’anno 2023, il cui termine di presentazione è fissato per lunedì 1.7.2024 (cadendo il 30.6.2024 di domenica).
1.3PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
La dichiarazione IMU/IMPi:

  • va trasmessa con modalità cartacea o telematica (la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi);
  • può non essere presentata se non sono intervenute variazioni che hanno determinato una diversa liquidazione del tributo e non ci si trovi comunque in uno dei casi in cui si è tenuti alla presentazione (la dichiarazione non è peraltro necessaria per i dati autonomamente conoscibili dal Comune).

La dichiarazione IMU ENC va invece presentata:

  • sempre con modalità telematica;
  • ogni anno, indipendentemente dal verificarsi di variazioni che influiscano sulla determinazione dell’imposta dovuta;
  • indicando tutti gli immobili posseduti, nel Comune destinatario della dichiarazione, dagli enti non commerciali ex art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019 (compresi gli immobili non impiegati dagli stessi per le proprie attività istituzionali).

2

 

2IMU – ESENZIONE PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE – APPLICAZIONE prima dell’1.1.2023
 Con la sentenza 18.4.2024 n. 60, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU se sussistono i presupposti individuati dall’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019, ossia per gli immobili occupati abusivamente da terzi, non utilizzabili né disponibili, per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
  • o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
2.1ESENZIONE DALL’IMU PER L’IMMOBILE OCCUPATO DALL’1.1.2023
La disciplina IMU attualmente in vigore, con il citato art. 1 co. 759 lett. G-bis) della L. 160/2019, contempla espressamente l’esenzione dall’IMU per l’immobile occupato abusivamente da terzi.
Tuttavia, tale disposizione, introdotta dall’art. 1 co. 81 della L. 197/2022, è entrata in vigore l’1.1.2023 (alla stessa non può infatti attribuirsi efficacia retroattiva, né la qualifica di norma di interpretazione autentica).
2.2APPLICAZIONE DELL’IMU PER L’IMMOBILE OCCUPATO PRIMA DEL 2023
Per gli anni precedenti al 2023, mancando una disposizione esplicita, la giurisprudenza ha assunto posizioni ondivaghe in merito all’esclusione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente da terzi.
Nella giurisprudenza di legittimità si è andato consolidando l’orientamento secondo cui il soggetto passivo dell’IMU va individuato (salvo specifiche eccezioni) nel proprietario dell’immobile o nel titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso, a prescindere dall’effettiva detenzione materiale del bene e dalla possibilità concreta di utilizzarlo.
In conformità a tali premesse, pertanto, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che, per gli anni precedenti al 2023, il pagamento dell’IMU è dovuto anche dal proprietario dell’immobile occupato abusivamente da terzi (cfr. Cass. 20.3.2019 n. 7800).
Non discostandosi da tale posizione interpretativa, ma ritenendo tuttavia costituzionalmente illegittimo l’assoggettamento ad IMU dell’immobile occupato abusivamente, la Corte di Cassazione, con le ordinanze 13.4.2023 n. 9956 e 9957, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, in riferimento all’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011 (recante la disciplina IMU previgente all’attuale L. 160/2019).
2.3SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE – ESENZIONE PER GLI ANNI ANTE 2023
Con la sentenza 18.4.2024 n. 60, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata tale questione di legittimità costituzionale, sottolineando come la proprietà di un immobile occupato da terzi “non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso”.Pertanto, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011, nella parte in cui non prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili occupati abusivamente, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 sopra illustrati.Di fatto, dunque, con la sentenza della Corte Costituzionale è stata estesa l’applicazione dell’esenzione ex art. 1 co. 759 lett. g-bis) della L. 160/2019 anche per gli anni precedenti al 2023.
2.4ESTENSIONE DELL’ESENZIONE AGLI ANNI 2020 – 2022
A stretto rigore, la sentenza della Corte Costituzionale interviene sul solo art. 9 co. 1 del DLgs. 23/2011, in vigore fino al 31.12.2019 (poiché successivamente sostituito dalla disciplina della L. 160/2019, attualmente vigente).Tuttavia, considerata l’analogia delle previsioni contenute nella L. 160/2019 con quelle delle disposizioni previgenti, pare potersi ritenere che la portata della pronuncia sia valida anche per gli anni dal 2020 al 2022.
2.5EFFETTI DELLA SENTENZA
La sentenza della Consulta ha effetti rilevanti per gli anni antecedenti al 2023, in quanto:

  • nei giudizi ancora pendenti, nei quali si controverte dell’obbligo di versare l’IMU per il proprietario (o il titolare del diritto reale di godimento) dell’immobile occupato abusivamente da terzi, il giudice tributario dovrà applicare la disciplina che risulta dalla decisione della Corte Costituzionale, e dunque riconoscere l’esenzione per l’immobile occupato (in presenza dei requisiti sopra illustrati);
  • legittima le istanze di rimborso dei contribuenti che hanno versato l’IMU in quanto proprietari (o titolari di diritti reali) di immobili occupati e non sgomberati (pur in presenza di una denuncia), purché l’istanza di rimborso venga presentata entro il termine di cinque anni ex art. 1 co. 164 della L. 296/2006 (che decorre dalla data del versamento, secondo l’opinione maggioritaria).

Rimane fermo che gli effetti della sentenza non possono essere fatti valere per i c.d. “rapporti esauriti”, ossia dai contribuenti:

  • che hanno ricevuto un avviso di accertamento e non lo hanno impugnato nei termini;
  • oppure per i quali, a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo, è stata resa dal giudice tributario una sentenza passata in giudicato, e pertanto definitiva.

3

 

3VARIAZIONE DEL DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI – COMUNICAZIONE
3.1COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’INCARICO
Il provvedimento attua l’art. 35 co. 3-bis del DPR 633/72, inserito dall’art. 4 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”), che ha disciplinato una procedura alla quale ricorrere nel caso in cui il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili, a seguito della cessazione dell’incarico professionale con il depositario.
In particolare, in caso di inerzia del contribuente, il depositario:

  • avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell’incarico;
  • provvede all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
3.2MODELLO DI COMUNICAZIONE
Nel modello di comunicazione occorre riportare:

  • i dati identificativi del depositario che comunica la cessazione dell’incarico o del suo rappresentante;
  • la partita IVA del soggetto con cui cessa il rapporto di deposito e la data di avvenuta cessazione;
  • gli estremi delle comunicazioni con le quali è stato avvisato il contribuente;
  • la sottoscrizione.

In fase di compilazione sono eseguiti alcuni controlli formali sulla correttezza delle informazioni riportate e, in caso di esito positivo, il programma di compilazione rilascia un’attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico di depositario. Dalla data di rilascio di tale attestazione, il luogo di conservazione dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti fiscali si presume presso il domicilio fiscale del cliente depositante.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario stesso e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

3.3RILASCIO DEL SOFTWARE APPLICATIVO
La trasmissione della comunicazione è effettuata esclusivamente mediante una procedura web resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
La data di disponibilità della procedura sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e, da tale momento, sarà possibile trasmettere anche le comunicazioni di cessazione di incarico avvenute dal 13.1.2024 (data di entrata in vigore del citato DLgs. 1/2024).

4

 

4MISURE DI SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI CHE INTENDONO REALIZZARE UN PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
 Con il DM 19.1.2024 n. 43, pubblicato sulla G.U. 5.4.2024 n. 80, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha definito, in attuazione di quanto disposto dall’art. 21 co. 3 del DL 34/2019, le disposizioni riguardanti l’incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l’incremento dell’ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal DM 22.4.2022 (relativo alla Nuova Sabatini di cui all’art. 2 del DL 69/2013).
4.1SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI che alla data di presentazione della domanda:

  • sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del DM 22.4.2022;
  • sono costituite in forma di società di capitali;
  • non annoverano tra gli amministratori o soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per il reato di cui all’art. 2632 c.c.

Sono escluse le PMI nei cui confronti sia stata verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011.

4.2CARATTERISTICHE DELL’AUMENTO DI CAPITALE
Entro la data di presentazione della domanda, la PMI deve aver deliberato un aumento di capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell’importo del finanziamento.
L’aumento di capitale sociale deve essere:

  • effettuato nella forma di conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera come “versamento in conto aumento capitale”;
  • sottoscritto dalla PMI entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo per la capitalizzazione.

Versamento dell’aumento di capitale
Entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.
Se l’aumento di capitale è effettuato dall’unico socio o da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato.

Il versamento della quota di aumento di capitale non versata entro il termine suddetto deve risultare effettuato dalla PMI entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al DM 22.4.2022.

4.3MISURA DEL CONTRIBUTO PER LA CAPITALIZZAZIONE
A fronte dell’aumento di capitale, il contributo di cui all’art. 11 del DM 22.4.2022 è incrementato:

  • al 5%, per le micro e piccole imprese;
  • al 3,575%, per le medie imprese.
4.4PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La PMI che abbia deliberato l’aumento di capitale deve presentare la domanda di contributo secondo i modelli che saranno definiti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, entro l’1.7.2024, con apposito provvedimento.
4.5EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata:

  • è effettuata secondo le stesse modalità previste dal DM 22.4.2022;
  • è subordinata all’avvenuto versamento delle quote dell’aumento di capitale secondo quanto previsto dal provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy, da emanarsi entro l’1.7.2024, e dal provvedimento di concessione del contributo.

Nei casi previsti dall’art. 11 del DM 19.1.2024 n. 43, il contributo è revocato.

5

 

5CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO E L’UTILIZZO DI MATERIALI E PRODOTTI ALTERNATIVI A QUELLI IN PLASTICA MONOUSO – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il DM 4.3.2024, pubblicato sulla G.U. 13.4.2024 n. 87, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta finalizzato a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, previsto dall’art. 4 co. 7 del DLgs. 196/2021.
5.1AMBITO APPLICATIVO
Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato al DLgs. 196/2021, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o/e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002;
  • è ammesso per le spese sostenute nel 2022, 2023 e 2024, con attestazione da parte del presidente del collegio sindacale o del revisore;
  • spetta, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
  • è riconosciuto dietro presentazione di apposita istanza al Ministero dell’Ambiente, secondo le modalità e i termini che saranno definiti.
5.2MODALITÀ DI UTILIZZO
Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, mediante il modello F24, da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro) e di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro).
5.3TRATTAMENTO FISCALE
Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
5.4DIVIETO DI CUMULO
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa europea, nazionale o regionale.

6

 

6OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTI ESCLUSI
 L’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 30.12.2023 n. 219, ha previsto l’obbligo di un contraddittorio preventivo generalizzato tra le parti, operante per qualsiasi tributo e per qualsiasi imposta.
In base all’art. 7 co. 1 del DL 29.3.2024 n. 39, l’art. 6-bis della L. 212/2000 si applica per gli atti emessi dal 30.4.2024.
A livello generale, l’introduzione del contraddittorio preventivo ha i seguenti effetti:

  • qualsiasi atto impositivo deve, a pena di annullabilità, essere preceduto dalla messa a disposizione del contribuente di uno schema di provvedimento, avverso il quale il contribuente può presentare le sue deduzioni difensive nei successivi 60 giorni;
  • per gli atti suscettibili di accertamento con adesione (accertamenti e avvisi di recupero dei crediti d’imposta), lo schema di provvedimento deve contenere l’invito alla formulazione della domanda di adesione ad opera del contribuente nei successivi 30 giorni, in alternativa alle deduzioni difensive (tali modifiche sono state apportate al DLgs. 218/97 dal DLgs. 12.2.2024 n. 13).

Non tutti gli atti impositivi sono però soggetti al contraddittorio preventivo. L’art. 6-bis in esame prevede infatti che mediante un apposito decreto ministeriale siano individuati gli atti che ne sono esclusi. A tal fine è stato emanato il DM 24.4.2024, pubblicato sulla G.U. 30.4.2024 n. 100.
Gli atti esclusi sono divisi in tre categorie:

  • atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
  • atti di pronta liquidazione;
  • atti inerenti al controllo formale.

La loro individuazione è particolarmente importante anche ai fini dell’accertamento con adesione, considerato che per gli atti esclusi da contraddittorio è prevista una disciplina distinta (non c’è lo schema di provvedimento e il contribuente, ricevuto l’accertamento, può presentare istanza di adesione).

6.1ATTI AUTOMATIZZATI E SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI
Tali atti sono elencati nell’art. 2 del DM 24.4.2024. Tra i più importanti si segnalano i seguenti:

  • atti di riscossione in generale (cartelle di pagamento, intimazioni di pagamento, fermi delle auto, ipoteche);
  • avvisi di accertamento parziale e avvisi di recupero dei crediti d’imposta emessi esclusivamente sulla base dell’incrocio di dati (non, di conseguenza, tutti gli accertamenti parziali ma solo quelli scaturenti, ad esempio, dall’incrocio dei dati provenienti dal modello 770 o dalle Certificazioni Uniche o ancora dalle comunicazioni ai fini dell’imposta di registro);
  • atti di rideterminazione delle somme inerenti al sistema degli accertamenti esecutivi (emessi a seguito di sentenza oppure a seguito di decadenza da una dilazione);
  • atti inerenti all’insufficiente o tardivo versamento di imposte minori come la tassa automobilistica;
  • avvisi di liquidazione scaturenti dalla c.d. valutazione automatica (art. 12 del DL 70/88);
  • avvisi di liquidazione per disconoscimento delle agevolazioni in tema di imposta di registro e ipocatastali (si pensi all’agevolazione prima casa, o all’agevolazione per la piccola proprietà contadina).
6.2ATTI DI PRONTA LIQUIDAZIONE
L’art. 3 del DM 24.4.2024 richiama le comunicazioni bonarie in tema di liquidazione automatica delle dichiarazioni e di liquidazioni periodiche IVA (e, ovviamente, anche le successive cartelle di pagamento). Per questi atti, rimane comunque il contraddittorio e la procedura di cui al DLgs. 462/97 per la loro definizione.
Vi sono poi gli avvisi di liquidazione in tema di omessa o tardiva registrazione di atti e di dichiarazioni ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA (si pensi alla dichiarazione di successione), inclusi i casi di omesso/tardivo versamento. Sembra che gran parte degli avvisi di liquidazione siano così esclusi dal contraddittorio preventivo.
6.3CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI
Si tratta delle comunicazioni bonarie inerenti all’art. 36-ter del DPR 600/73 e delle successive cartelle di pagamento.
Per tali atti rimane il contraddittorio e la procedura di cui al DLgs. 462/97 per la loro definizione.

7

 

7DISCIPLINA IRAP DEI RISTORNI DELLE COOPERATIVE
 Con la consulenza giuridica 4.4.2024 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina, ai fini IRAP, dei ristorni delle società cooperative, distinguendo tra:

  • ristorni contabilizzati come debito;
  • ristorni contabilizzati come destinazione dell’utile dell’esercizio.
7.1RISTORNI CONTABILIZZATI COME DEBITO
Se, nel rispetto dei criteri previsti dall’atto costitutivo, dallo statuto e/o dal regolamento, alla data di chiusura dell’esercizio vi è l’obbligo di ripartire i ristorni, la società cooperativa li rileva come debito, con contropartita a Conto economico come rettifica di ricavo o costo in base alla loro natura (documento OIC 28, § 23A).
In tale ipotesi, i ristorni sono deducibili in applicazione del principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio d’esercizio (ex art. 5 del DLgs. 446/97).
7.2RISTORNI CONTABILIZZATI COME DESTINAZIONE DELL’UTILE
Se, invece, alla data della chiusura dell’esercizio non vi è l’obbligo di erogare i ristorni, questi sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell’utile, nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall’assemblea dei soci, sorge l’obbligo in capo alla società alla loro ripartizione (documento OIC 28, § 23B).
Anche in tale ipotesi, pur non essendo imputato a Conto economico, l’onere è comunque deducibile ai fini IRAP in applicazione dell’art. 2 co. 2 del DM 8.6.2011.
In base a tale disposizione, i componenti fiscalmente rilevanti ai fini IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell’imputazione a Conto economico. Se per questi componenti non è mai prevista tale imputazione, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati a Conto economico aventi la medesima natura.
Posto che, se imputati a Conto economico, i ristorni sono deducibili, la consulenza giuridica in commento ne ammette la deducibilità anche ove siano riconosciuti come destinazione dell’utile dell’esercizio. Il diverso trattamento contabile non ne muta, infatti, la natura.

8

 

8“FLAT TAX INCREMENTALE” – VERSAMENTO – CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 18.4.2024 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento con il modello F24 dell’imposta sostitutiva del 15%, calcolata sulla quota del reddito d’impresa o di lavoro autonomo incrementale del 2023 rispetto al maggiore di quelli del triennio precedente, comunque non superiore a 40.000,00 euro, determinata nel quadro LM del modello REDDITI PF 2024 (c.d. “flat tax incrementale”).
La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
8.1CODICE TRIBUTO
Per effettuare il versamento con il modello F24 della “flat tax incrementale” occorre utilizzare il codice tributo “1731”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
8.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

9

 

9CAFFÈ E PRODOTTI DI MERCHANDISING IN OMAGGIO AI DIPENDENTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE – TASSABILITÀ
 Con la risposta a interpello 11.4.2024 n. 89, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al trattamento, ai fini del reddito di lavoro dipendente, di sacchetti di caffè e prodotti di merchandising omaggiati dalla società di produzione e commercializzazione ai propri dipendenti per promuovere la propria immagine.
9.1ARRICCHIMENTO DEL LAVORATORE
Gli omaggi in questione, per quanto utili alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising).
Tali beni non possono quindi considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.
9.2MODALITÀ DI TASSAZIONE
Qualora il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del co. 3 dell’art. 51 del TUIR e successive integrazioni (258,23 euro o, per il 2024, 1.000,00 euro o 2.000,00 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico), lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi dell’art. 9 co. 3 del TUIR (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate 29.10.2003 n. 202).

10

 

10TRASPORTO URBANO DI PERSONE – SERVIZI CON FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVA – TRATTAMENTO IVA
 Con la risposta a interpello 16.4.2024 n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA delle prestazioni rese da una società che fornisce servizi di trasporto turistico su ruota nell’ambito del territorio di un Comune.
I dubbi dell’istante vertevano in particolare sulla possibilità di applicare il regime di esenzione IVA ex art. 10 n. 14 del DPR 633/72 e sulle modalità di certificazione dei corrispettivi.
10.1PRESTAZIONI DI TRASPORTO ESENTI
L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’esenzione IVA prevista dall’art. 10 co. 1 n. 14 del DPR 633/72 si applica alle sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante veicoli da piazza, ossia mediante veicoli adibiti al servizio taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, come definiti dall’art. 2 della L. 21/92.
10.2PRESTAZIONI DI TRASPORTO CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA
Sono invece soggetti ad aliquota IVA:

  • del 5%, le prestazioni di trasporto urbano via acqua mediante mezzi abilitati al trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (n. 1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72);
  • del 10%, i servizi di trasporto diversi dai precedenti e in generale il trasporto extra-urbano indipendentemente dal mezzo usato (n. 127-novies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).
10.3CONDIZIONI PER LE AGEVOLAZIONI
Secondo l’interpretazione autentica fornita dall’art. 36-bis del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022), tutte le agevolazioni in parola (esenzione e aliquote IVA agevolate) sono applicabili alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone che non comprendano la fornitura di servizi ulteriori, diversi da quelli accessori. Non rileva, a tal fine, la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può anche essere turistico-ricreativa.
Nel caso specifico, poiché la società svolge un’attività di trasporto urbano di persone senza fornitura di servizi ulteriori ma mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli adibiti al servizio taxi, trova applicazione l’aliquota IVA del 10%.
10.4ESONERO DALL’INVIO DEI CORRISPETTIVI
Per quanto riguarda le modalità di certificazione delle prestazioni, l’Agenzia conferma che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico non sono tenuti né alla memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi (art. 1 co. 1 lett. b) del DM 10.5.2019), né all’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 1 co. 3 del DPR 696/96), laddove provvedano a certificare detti corrispettivi mediante l’emissione di biglietti di trasporto conformi al DM 30.6.92 (e assolvano gli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso decreto).

11

 

11BIGLIETTI DI TRASPORTO – CONSERVAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE UN FILE RIEPILOGATIVO
 Con la risposta a interpello 23.4.2024 n. 98, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di conservazione dei biglietti di trasporto, da parte di una società operante nel settore del trasporto aereo.
L’istante certificava i servizi di trasporto mediante biglietti emessi in formato elettronico (nel rispetto di quanto disposto dal DM 30.6.92) e, al fine di ridurre i costi di archiviazione, ipotizzava di:

  • predisporre mensilmente un file riepilogativo dei dati e delle informazioni contenuti in ciascun biglietto;
  • conservare digitalmente la stampa in formato PDF di tale file, nel rispetto del DM 17.6.2014 e del DLgs. 82/2005 (CAD).

Escludeva, invece, l’intervento di un notaio per l’attestazione di conformità ai documenti originali.

11.1CONSERVAZIONE DEI BIGLIETTI SINGOLI
L’Agenzia delle Entrate ricorda che i biglietti di trasporto sono documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, soggetti agli obblighi previsti dal citato DM 17.6.2014:

  • sia per quanto concerne le caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico;
  • sia per quanto concerne le modalità e i tempi di conservazione.

Pertanto, in base alle norme attualmente vigenti, la conservazione di un file riepilogativo predisposto secondo le modalità anzidette non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti di trasporto.

11.2QUALIFICAZIONE DEL FILE COME “ESTRATTO INFORMATICO”
L’Agenzia osserva poi che, qualora il file riepilogativo potesse qualificarsi come “estratto informatico” di ciascun biglietto (ossia, in base alle Linee Guida AgID attuative dell’art. 71 del CAD, come “una parte del documento con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto”), ai fini della sua piena efficacia probatoria occorrerebbe l’attestazione di conformità all’originale da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Pertanto, in assenza di intervento del pubblico ufficiale, la redazione e conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti, ma potrebbe, al più, aggiungersi alla stessa.

12

 

12LIQUIDAZIONE GENERALE DEI BENI – NOTA DI VARIAZIONE IVA
 L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 8.4.2024 n. 88, ha riconosciuto la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione per il fornitore che non abbia ricevuto il pagamento del corrispettivo pattuito da parte di una fondazione assoggettata a una procedura di liquidazione giudiziale dei beni ai sensi dell’art. 14 delle disposizioni di attuazione al codice civile.
Nel più rilevante documento di prassi in materia (C.M. 17.4.2000 n. 77/E), l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’emissione della note di variazione in diminuzione, aveva menzionato le sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.
Nella risposta a interpello in esame, però, si rileva che la procedura di liquidazione generale dei beni di cui agli artt. 14 ss. delle disposizioni di attuazione al codice civile è soggetta alle “disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, cioè alle disposizioni che regolano la liquidazione coatta amministrativa, le quali a loro volta rinviano alle disposizioni che disciplinano il fallimento (ora liquidazione giudiziale).
A fronte dei menzionati rinvii, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la procedura di liquidazione generale dei beni sia riconducibile tra le procedure per le quali, in caso di infruttuosità, è possibile ricorrere all’art. 26 del DPR 633/72, ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione.
12.1TERMINE INIZIALE DI EMISSIONE DELLA NOTA
Se la procedura è stata avviata prima del 26.5.2021 (ossia prima dell’entrata in vigore del DL 73/2021 che ha modificato la disciplina), la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solamente a decorrere dal momento in cui si è verificata l’infruttuosità della procedura, ai sensi del previgente art. 26 del DPR 633/72, e non già dal momento di avvio della procedura stessa.
Nel caso oggetto dell’interpello, in ragione del rinvio contenuto nell’art. 16 delle disposizioni di attuazione al codice civile alle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa e, in particolare, all’art. 213 del RD 267/42, il fornitore potrà emettere la nota di variazione solamente decorsi i termini previsti per l’approvazione del piano di riparto (cfr. C.M. 17.4.2000 n. 77/E).
12.2TERMINE FINALE PER L’EMISSIONE DELLA NOTA E PER LA DETRAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha confermato le proprie precedenti indicazioni affermando che:

  • la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione (nel caso di specie, l’infruttuosità della procedura);
  • il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

13

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MAGGIO 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.5.2024

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.5.2024

Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio e marzo 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.5.2024

Versamento IVA primo trimestre 2024I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2024;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

16.5.2024Versamento IVA primo trimestre 2024I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2024;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.

16.5.2024

Versamento rata saldo IVA 2023I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.

16.5.2024

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 non supera 100,00 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 non è di almeno 500,00 euro.

16.5.2024

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della quinta e ultima rata mensile di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

16.5.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2024.

16.5.2024

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2024.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
16.5.2024

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024;
  • con applicazione dei previsti interessi.
27.5.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di aprile 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di aprile 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

30.5.2024

Versamento “conguaglio” contributo di solidarietà 2023 per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento, se non già avvenuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, della prima rata del contributo di solidarietà dovuto per il 2023 corrispondente al beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione dell’art. 6 co. 1 e 2 del DL 145/2023.

In relazione alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà, tali disposizioni hanno infatti stabilito che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023:

  • gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. b) del TUIR (nel testo previgente alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 33 lett. q) della L. 244/2007), c.d. “deduzioni extra-contabili”;
  • nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.

Il beneficio che si ottiene per effetto dell’applicazione della descritta riduzione della base imponibile deve essere versato in due rate di parti importo; il termine per il versamento della seconda rata scade il 30.10.2024.

31.5.2024

Riapertura dell’adesione al
ravvedimento operoso “speciale” per i periodi d’imposta fino al 2021

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
A tali fini, entro il 31.5.2024:

  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure dell’ammontare corrispondente alle prime 5 rate di pari importo che sarebbero scadute il 30.9.2023, il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023 e il 31.3.2024 (le rate successive rimangono fissate alle scadenze del 30.6.2024, 30.9.2024 e 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo a decorrere dall’1.6.2024);
  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.

31.5.2024

Riapertura dell’adesione al
ravvedimento operoso “speciale” per il periodo d’imposta 2022

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
A tali fini, entro il 31.5.2024:

  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 4 rate di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo);
  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.
31.5.2024

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2023 al 30.11.2023:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti.
31.5.2024

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2024.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.Qualora l’importo dovuto sia inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2024.
31.5.2024

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2024;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

31.5.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.5.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.5.2024

Credito d’imposta per impianti di compostaggio

I gestori di centri agroalimentari devono presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione in via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario incaricato:

  • relativa alle spese sostenute nel 2023 per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, a condizione che questi possano smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare;
  • utilizzando l’apposito modello approvato dalla stessa Agenzia e il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • al fine di ottenere il riconoscimento dello specifico credito d’imposta (nella misura massima del 70% delle spese ammissibili).

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 10 maggio 2024

Team Consulenza


SCARICA LA COMUNICAZIONE


 

Facebook