Circolare mensile per il cliente 10.07.2024

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10 Luglio 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2024

 

GIUGNO 2024: NOVITÀ

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  1. Plusvalenze per cessioni di fabbricati oggetto di superbonus – chiarimenti
  2. Applicazione degli isa per il periodo d’imposta 2023 – chiarimenti
  3. Autotrasportatori – deduzione forfetaria per spese non documentate – misura per il periodo d’imposta 2023
  4. Comunicazione per l’utilizzo dei crediti d’imposta investimenti 4.0 e Ricerca e sviluppo – ulteriori indicazioni
  5. Omessa presentazione della dichiarazione iva per il 2023 o mancata compilazione del quadro ve – avvisi di anomalia
  6. Controlli preventivi sui modelli 730/2024 con rimborsi – approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
  7. Fatturazione elettronica – servizio per la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali
  8. Regime di adempimento collaborativo – codice di condotta e interpello “abbreviato”
  9. Agevolazioni prima casa under 36 – proroga – chiarimenti
  10. Quietanze di pagamento di somme fatturate – imposta di bollo
  11. Dematerializzazione e conservazione delle note spese e dei documenti giustificativi
  12. Iva pagata a seguito di “rottamazione dei ruoli” – rivalsa e detrazione
  13. Consecuzione di procedure concorsuali – nota di variazione iva
  14. Contributi erogati da un ente pubblico – aiuti di stato – trattamento ai fini iva
  15. LUGLIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1PLUSVALENZE PER CESSIONI DI FABBRICATI OGGETTO DI SUPERBONUS – CHIARIMENTI
 Con la circ. 13.6.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina delle plusvalenze imponibili di cui alla lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR (introdotta dall’art. 1 co. 64 della L. 213/2023), relative alle cessioni a titolo oneroso, effettuate dall’1.1.2024, di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.

Interventi superbonus conclusi da non più di 10 anni
Quando poste in essere al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, tali cessioni generano plusvalenze imponibili come redditi diversi solo se gli interventi agevolati con superbonus sull’immobile ceduto siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

In ogni caso, non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili:

  • acquisiti per successione;
  • adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo).
1.1PRESUPPOSTO IMPONIBILE
Nella circ. 13/2024 viene confermato che il presupposto dell’imponibilità della plusvalenza può riscontrarsi in capo al cedente anche se il soggetto che ha beneficiato del superbonus non è lo stesso cedente, ma uno degli “altri aventi diritto” all’agevolazione (es. conduttore, familiare convivente).Inoltre, l’Amministrazione finanziaria conferma che la disciplina della plusvalenza da immobile oggetto di interventi superbonus trova applicazione:

  • solo per la prima cessione dell’immobile interessato da interventi ammessi al superbonus, e non anche per le eventuali successive cessioni dell’immobile (fatte salve le ipotesi di interposizione ex art. 37 del DPR 600/73);
  • sia se il superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione, sia se si è optato per cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020;
  • sia per gli interventi superbonus effettuati dall’1.1.2024, sia per gli interventi superbonus effettuati ante 1.1.2024 (dunque, a prescindere dalla misura del superbonus, che può essere del 110%, 90%, 70% o 65%);
  • a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi.
1.2SUFFICIENZA DEI SOLI INTERVENTI “TRAINANTI” SULLE PARTI COMUNI
La circ. 13/2024 chiarisce inoltre che, ai fini del riscontro dei presupposti per l’imposizione della plusvalenza ex art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, è irrilevante la tipologia di interventi (“trainati” o “trainanti”) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.
Pertanto, si genera una plusvalenza imponibile (in presenza degli ulteriori requisiti prescritti) anche se:

  • sono stati effettuati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio condominiale nel quale l’unità immobiliare oggetto di cessione è situata;
  • non è stato effettuato alcun intervento superbonus “trainato” sulla singola unità immobiliare.
1.3CALCOLO DEL TERMINE DECENNALE DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI
In relazione al calcolo del termine di 10 anni, l’Amministrazione finanziaria precisa che occorre considerare la data di conclusione degli interventi ammessi al superbonus, da identificarsi, in linea di principio, con la data di conclusione dei lavori, comprovata:

  • dalle abilitazioni amministrative;
  • o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

Cessioni precedenti alla conclusione dei lavori superbonus
Il documento di prassi parrebbe dunque implicitamente confermare che non rientrano nel perimetro applicativo della citata lett. b-bis) dell’art. 67 co. 1 del TUIR le cessioni di unità immobiliari avvenute prima della conclusione dei lavori per i quali si beneficia del superbonus.

1.4DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE
La circ. 13/2024 fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il superbonus, di cui all’art. 68 co. 1 del TUIR (anch’esso modificato dall’art. 1 co. 64 della L. 213/2023).
Esclusione dei costi per gli interventi superbonus 110% fruiti con sconto
L’art. 68 co. 1 del TUIR dispone che, nella determinazione della plusvalenza, le spese relative agli interventi superbonus effettuati sull’unità immobiliare ceduta non vanno tenute in considerazione (come costi inerenti all’immobile ceduto):

  • integralmente, se detti interventi sono conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione;
  • per il solo 50%, se gli interventi sono conclusi da più di 5 ma meno di 10 anni all’atto della cessione.

Tale divieto di tenere conto (integralmente o per il 50%) delle spese riguarda tuttavia solo gli interventi superbonus al contempo:

  • agevolati con aliquota al 110%;
  • oggetto di opzione di cessione/sconto ex art. 121 del DL 34/2020.

Costi per interventi “edilizi” rilevanti
Alla luce di tali premesse, la circ. 13/2024 rileva dunque che, ai fini della determinazione della plusvalenza, possono invece essere considerate tra i costi inerenti all’immobile ceduto le spese per gli interventi agevolati con:

  • superbonus con aliquote diverse da quella del 110%;
  • superbonus al 110% fruito in dichiarazione dei redditi;
  • altri bonus “edilizi” (ad esempio, il “bonus casa” di cui all’art. 16-bis del TUIR, il sismabonus ex art. 16 co. 1-bis ss. del DL 63/2013, ecc.).

Qualora per interventi sullo stesso immobile si sia fruito del superbonus in parte nella misura del 110% e in parte nella misura del 90%, 70% o 65%, l’irrilevanza (integrale o del 50%) riguarda solo le spese per le quali si è beneficiato del superbonus nella misura del 110% mediante opzione ex art. 121 del DL 34/2020.

2

 

2APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023 – CHIARIMENTI
 Con la circ. 25.6.2024 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024), confermando il quadro applicativo complessivo rispetto agli scorsi anni.
2.1REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO
Nel quadro F dei modelli ISA 2024 è stato inserito il campo 2 al rigo F08, che consente di segnalare se è stato effettuato l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino previsto dalla L. 213/2023. Barrando tale casella vengono disattivati gli indicatori di anomalia collegati al magazzino che, in assenza di correttivi, avrebbero influito negativamente sul punteggio ISA finale.
2.2ATTIVITÀ DI AGRITURISMO AVVIATA IN CORSO D’ANNO
Sono state precisate le condizioni in presenza delle quali l’inizio nel corso del periodo d’imposta dell’attività di agriturismo può costituire causa di esclusione dagli ISA.
Se l’attività agricola genera reddito agrario (art. 32 del TUIR), l’attività di agriturismo, nell’anno in cui questa inizia, è esclusa dagli ISA perché tale anno configura quello di inizio dell’attività che produce reddito d’impresa.
Se, invece, l’attività agricola determina reddito d’impresa:

  • è esclusa l’applicazione degli ISA se il reddito d’impresa dell’attività agricola (prevalente) è determinato catastalmente;
  • gli ISA sono applicati se il reddito d’impresa dell’attività agricola è determinato analiticamente (in questo caso, l’attività di agriturismo va ad aggiungersi in modo complementare all’attività d’impresa prevalente già esercitata).

3

 

3AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023
 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 10.6.2024 n. 74, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2023 (modelli REDDITI 2024).
3.1MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023
Per il periodo d’imposta 2023, gli importi delle deduzioni forfetarie sono fissati nella misura di:

  • 48,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa;
  • 16,80 euro, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
3.2INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2024
In merito all’indicazione nella dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa 10.6.2024 n. 27, ha ricordato che le deduzioni forfetarie per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore ai sensi dell’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR vanno riportate nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2024, come indicato nelle relative istruzioni, utilizzando:

  • nel rigo RF55, i codici 43 e 44;
  • nel rigo RG22, i codici 16 e 17.

I predetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito territoriale.

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4COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 E RICERCA E SVILUPPO – ULTERIORI INDICAZIONI
 Con riferimento alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e ricerca e sviluppo alla luce dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24.4.2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili alcune FAQ, aggiornate al 17.6.2024, relative alla compilazione e all’invio dei modelli.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 19.6.2024, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.
4.1VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONE GIÀ INVIATE TRAMITE PEC
Considerato che dal 18.5.2024 è possibile inviare le comunicazione esclusivamente mediante il portale GSE, è stato precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17.5.2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.
‎Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.
4.2SOSPENSIONE DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO RELATIVE AI MODELLI F24
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Agenzia, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia, dal 17.6.2024 sono state sospese le ricevute dei relativi modelli F24 per 30 giorni.
In tale periodo l’Agenzia verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.
In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.

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5OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2023 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE – AVVISI DI ANOMALIA
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 12.6.2024 n. 264078, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2023 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro.
A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e quelli dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA.
5.1CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2023;
  • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.
5.2MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
Le suddette comunicazioni sono:

  • trasmesse al contribuente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivato dallo stesso;
  • consultabili, da parte del contribuente stesso, all’interno del “Cassetto fiscale” presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
5.3RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE
A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:

  • richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso.

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6CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2024 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
 Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2024 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020, 730/2021, 730/2022 e 730/2023.
6.1IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730
Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
6.2CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Con il provv. 17.6.2024 n. 267777, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2024 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

6.3SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO
La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730/2024, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.
Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
6.4EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE
Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730/2024, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
6.5MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI
Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730/2024 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta
Ai fini dei controlli preventivi in esame, le suddette procedure si applicano anche ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta.

6.6EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI
Se il modello 730/2024 è stato incluso nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato), mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

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7FATTURAZIONE ELETTRONICA – SERVIZIO PER LA COMUNICAZIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI UNIVOCI CONTRATTUALI
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 27.6.2024 n. 278182, ha introdotto una nuova modalità di comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, utilizzabili per l’emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità nei casi previsti dall’art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015.
7.1FATTURAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L’art. 1 co. 6-quater del DLgs. 127/2015 dispone che siano definite particolari regole tecniche per le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi che offrono i servizi di pubblica utilità di cui ai DM 24.10.2000 n. 366 e 24.10.2000 n. 370 nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività di impresa, arte o professione “con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate”.
Al fine di evitare che il Sistema di Interscambio scarti il file XML, non trovando al suo interno il codice fiscale del committente, con il provv. Agenzia delle Entrate 28.12.2018 n. 527125 è stata definita una procedura che consente di sostituire tale dato con il riferimento del contratto di erogazione del servizio.
Il citato provv. 527125/2018 prevedeva, a tal fine, che almeno 20 giorni prima della data di invio delle fatture elettroniche i prestatori dei servizi di pubblica utilità trasmettessero via PEC una comunicazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, contenente i codici identificativi univoci contrattuali.
7.2COMUNICAZIONE ONLINE DEI CODICI IDENTIFICATIVI UNIVOCI CONTRATTUALI
Con il provv. 27.6.2024 n. 278182, l’Agenzia delle Entrate ha modificato tale procedura, stabilendo che a decorrere dalla data che sarà resa nota sul proprio sito, la predetta comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali sarà effettuata esclusivamente mediante un nuovo servizio on line disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Si ricorda che tra i servizi di pubblica utilità interessati dal peculiare procedimento di fatturazione in esame sono compresi quelli di telecomunicazione (DM 366/2000) e quelli di somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano (DM 370/2000).

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8REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – CODICE DI CONDOTTA E INTERPELLO “ABBREVIATO”
 I DM 29.4.2024 e 20.5.2024, pubblicati sulla G.U. 7.6.2024 n. 132, recepiscono le novità introdotte dai decreti attuativi della delega fiscale (L. 111/2023) in materia di regime di adempimento collaborativo (artt. 3-7 del DLgs. 128/2015).
8.1APPROVAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
Con il DM 29.4.2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il codice di condotta che stabilisce gli impegni fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo.Sottoscrizione del codice di condotta
I contribuenti già ammessi al regime alla data del 7.6.2024 hanno tempo sino al 5.10.2024 per sottoscrivere il codice.Durata di applicazione del codice di condotta
Gli impegni reciprocamente assunti vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
Il codice di condotta è tacitamente rinnovato per tutti gli anni d’imposta successivi qualora non sia espressamente comunicata dal contribuente la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo.

Doveri dell’Agenzia delle Entrate
Fra i doveri dell’Agenzia delle Entrate figurano i seguenti impegni:

  • aderire ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente ed instaurare con i contribuenti rapporti improntati alla leale collaborazione e alla buona fede;
  • programmare, tramite il competente ufficio, i propri controlli e cooperare con le articolazioni territoriali e con la Guardia di finanza assicurando uniformità di indirizzo strategico ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;
  • utilizzare le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.

Doveri del contribuente
Fra i doveri del contribuente sono ricompresi i seguenti impegni:

  • non realizzare investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata con la sola finalità di ottenere un risparmio d’imposta;
  • rispettare le disposizioni sul transfer price per le operazioni infragruppo per una corretta allocazione dei redditi nei diversi Paesi;
  • non mettere in atto operazioni con effetti fiscali contrari alle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle diverse giurisdizioni o che determinano fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione o la realizzazione di costruzioni di puro artificio;
  • non prevedere meccanismi di incentivazione del personale connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale.
8.2MODIFICHE ALL’INTERPELLO “ABBREVIATO”
Il DM 20.5.2024 apporta invece modifiche al DM 15.6.2016, contenente la disciplina dell’interpello per i contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo di cui all’art. 6 co. 2 DLgs. 128/2015. Le novità si sono rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 219.
Contraddittorio preventivo
Il nuovo art. 9-bis del DM 15.6.2016 stabilisce che l’ufficio, prima di notificare l’esito negativo dell’istanza di interpello “abbreviato”, comunica uno schema di risposta che sintetizza la posizione dell’Amministrazione finanziaria, concedendo un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni da parte del contribuente.
L’avvio del contradditorio sospende per 60 giorni il termine (di 45 giorni) previsto per la risposta, partendo dalla comunicazione dello schema.
Comunicazioni di rischio fiscale
Analogo regime è introdotto, grazie all’art. 9-ter del DM 15.6.2016, per le comunicazioni di rischio fiscale di cui all’art. 5 co. 2 lett. b) del DLgs. 128/2015.

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9AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36 – PROROGA – chiarimenti
 Con la circ. 18.6.2024 n. 14, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative in merito alla proroga dell’agevolazione prima casa under 36, disposta dalla L. 18/2024 in sede di conversione del DL 215/2023 (c.d. “Milleproroghe”).
9.1AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36
Le agevolazioni prima casa “giovani”, sono state introdotte dall’art. 64 co. 6 – 11 del DL 73/2021 e riguardano i soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui. Il beneficio configura un potenziamento delle normali agevolazioni sull’acquisto della prima casa (Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), consentendo di acquistare l’abitazione in:

  • esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale);
  • esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per gli atti imponibili a IVA, in presenza delle condizioni l’acquirente matura un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo.

9.2ESTENSIONE TEMPORALE DEL BENEFICIO
L’agevolazione prima casa under 36 era temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.5.2021 e il 31.12.2023.
L’art. 3 co. 12-terdecies del DL 215/2023 convertito ha però previsto che i vantaggi sopra descritti possano applicarsi anche ai contratti definitivi stipulati entro il 31.12.2024, a condizione che il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023.Preliminare registrato entro il 2023
La circ. 14/2024 chiarisce che la proroga opera solo se il preliminare è stato stipulato e registrato entro il 31.12.2023: a nulla rileverebbe, ad esempio, un preliminare sottoscritto il 10.12.2023 (anche se stipulato per atto pubblico), ma registrato l’8.1.2024.La circolare precisa invece che l’agevolazione può applicarsi in presenza di un preliminare riguardante anche solo una pertinenza dell’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa, ovvero un preliminare per persona da nominare.

Possesso dei requisiti anagrafici e reddituali per fruire dell’agevolazione
La circ. 14/2024 chiarisce inoltre che:

  • il requisito anagrafico va verificato rispetto al definitivo e, quindi, implica che l’acquirente non abbia compiuto 36 anni nel 2024;
  • ai fini del requisito reddituale (ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui), l’attestazione può anche essere successiva alla data del rogito stipulato nel 2024, purché risulti in corso di validità nel 2024 e riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla stipula dell’atto.

Trasferimento in sede di esecuzione forzata
L’Agenzia delle Entrate precisa infine che nessuna proroga è stata prevista per gli acquisti in sede di esecuzione forzata, in presenza di decreto di aggiudicazione emesso nel 2023 (sicché, ad esempio, non potranno applicare il beneficio gli under 36 che abbiano ottenuto il verbale di aggiudicazione nel 2023 e, poi, il decreto di trasferimento nel 2024).

9.3DISCIPLINA TRANSITORIA – CONCESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA
La proroga del beneficio, tuttavia, è stata prevista solo con la L. 18/2024 (di conversione del DL 215/2023) che è stata pubblicata sulla G.U. il 28.2.2024 ed è entrata in vigore il giorno successivo. Pertanto, si è posto un problema di applicazione del beneficio ai contratti definitivi già stipulati entro il 29.2.2024.
L’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023 convertito ha quindi riconosciuto un credito d’imposta a favore di coloro che, pur soddisfacendo tutte le condizioni per accedere all’agevolazione prima casa under 36 (comprese la registrazione del preliminare entro il 31.12.2023), abbiano stipulato i contratti definitivi tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024, corrispondendo (in quanto ignari dell’imminente proroga del beneficio) le imposte agevolate ordinarie di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.
Il credito d’imposta deve essere utilizzato nel 2025, con le stesse modalità di cui al co. 7 dell’art. 64 del DL 73/2021.Calcolo del credito d’imposta
La circ. 14/2024 specifica che il credito d’imposta in questione:

  • include le imposte di registro, ipotecaria e catastale, comprese le imposte proporzionali che sono state versate su caparre o acconti al preliminare nel 2023, l’IVA e l’imposta sostitutiva mutui di cui agli artt. 15 e ss. del DPR 601/73;
  • non riguarda né l’imposta di registro fissa pagata sul preliminare registrato nel 2023, né l’imposta di registro fissa sugli acconti imponibili ad IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.10.2021 n. 12, § 2.1).
9.4ATTO INTEGRATIVO
Nella circ. 14/2024 viene però precisato che il credito d’imposta di cui all’art. 3 co. 12-quaterdecies del DL 215/2023 non spetta agli acquirenti in via automatica, ma necessita di una dichiarazione da rendere al notaio con atto integrativo, in cui il contribuente manifesti la volontà di accedere al beneficio under 36 e dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti di legge.
L’atto notarile integrativo:

  • può essere stipulato anche dopo il 31.12.2024, purché prima della scadenza del termine di utilizzo del credito d’imposta (31.12.2025);
  • va esente da imposta di registro, in quanto finalizzato ad applicare i benefici fiscali di cui all’art. 64 co. 6 e ss. del DL 73/2021;
  • deve contenere la dichiarazione di essere in possesso dell’attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, presentando apposita DSU.

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10QUIETANZE DI PAGAMENTO DI SOMME FATTURATE – IMPOSTA DI BOLLO
 Con la risposta a interpello 5.6.2024 n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quietanze relative a fatture soggette ad imposta di bollo (nel caso di specie, emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale) sono soggette alla normale imposta di bollo di 2,00 euro ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, se contenute in un atto separato dalla fattura.
10.1IMPOSTA DI BOLLO SULLE QUIETANZE
In linea di principio, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, l’imposta di bollo di 2,00 euro (per ogni esemplare) è dovuta:

  • non solo sulle “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
  • ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

  • se la somma non supera 77,47 euro;
  • “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Quindi, come già illustrato anche nella risposta a interpello 5.2.2020 n. 21, solo se la quietanza è “fisicamente apposta” sulla fattura soggetta a bollo o esente è possibile evitare l’applicazione dell’imposta.
Nel caso di specie, posto che la quietanza era autonoma dalla fattura (che aveva già scontato l’imposta di bollo), il tributo era dovuto anche per la quietanza.

10.2MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nel caso esaminato dalla risposta 129/2024, posto che si trattava di fatture emesse nei confronti di un soggetto avente natura di Amministrazione statale, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72, resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’instante.
L’Agenzia, infine, ricorda che il tributo di 2,00 euro sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):

  • mediante pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico;
  • in modo virtuale, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.

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11DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE NOTE SPESE E DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2024 n. 142 è stato ribadito che la conformità delle procedure di dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro è condizionata al fatto che vengano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e autenticità dei documenti dematerializzati richiesti dal Codice dell’amministrazione digitale (DLgs. 82/2005, CAD) e dai relativi decreti attuativi (DM 17.6.2014 in ambito tributario).

Spese per il trasporto in taxi
Con specifico riguardo alle spese per il trasporto in taxi, la risposta precisa che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo; è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).

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12IVA PAGATA A SEGUITO DI “ROTTAMAZIONE DEI RUOLI” – RIVALSA E DETRAZIONE
 L’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 consente al cedente/prestatore di rivalersi nei confronti del cessionario/committente della maggiore IVA pagata a seguito di un accertamento, inclusi sanzioni e interessi.
Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.6.2024 n. 141, il cedente/prestatore può rivalersi nei confronti del cessionario/committente anche quando l’IVA accertata in via definitiva sia stata pagata a seguito della c.d. “rottamazione-quater” dei ruoli ai sensi della L. 197/2022.
Se il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione” avviene a rate, per poter esercitare la rivalsa occorre pagare tutte le rate, considerato che la “rottamazione” si perfeziona con il pagamento di tutte le somme dovute.Esercizio della detrazione
Il cessionario/committente, a sua volta, potrà esercitare la detrazione nei termini indicati dallo stesso art. 60 co. 7 del DPR 633/72, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al fornitore l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.

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13CONSECUZIONE DI PROCEDURE CONCORSUALI – NOTA DI VARIAZIONE IVA
 Con la risposta a interpello 3.6.2024 n. 126, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i termini di emissione di una nota di variazione IVA in diminuzione nei confronti di un debitore assoggettato a un concordato preventivo che confluisce in una dichiarazione di fallimento (c.d. “consecuzione di procedure”).
13.1CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DI NOTE DI VARIAZIONE
Con le modifiche apportate alla disciplina delle note di variazione dall’art. 18 del DL 73/2021, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo di un debitore assoggettato a una procedura concorsuale, è attualmente possibile per il cedente o prestatore emettere la nota di variazione in diminuzione già “a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale”.
La nuova disposizione si applica, però, alle sole procedure concorsuali avviate dal 26.5.2021 compreso.
Nella disciplina precedente, invece, l’emissione della nota di variazione era subordinata al fatto che la procedura concorsuale (in capo al cessionario o committente) si fosse rivelata “infruttuosa”.
13.2PASSAGGIO DAL CONCORDATO PREVENTIVO AL FALLIMENTO
Nella risposta a interpello 126/2024, viene esaminato il caso in cui il cessionario o committente è soggetto a una procedura di concordato preventivo, omologato in data antecedente al 26.5.2021. In assenza di un’adeguata soddisfazione degli obblighi concordatari, il menzionato soggetto potrebbe trovarsi di fronte a una dichiarazione di fallimento, successiva al 26.5.2021.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, si applica la disciplina delle note di variazione antecedente alle modifiche di cui al citato DL 73/2021 (vale a dire quando è stata avviata la prima delle due procedure), poiché si è in presenza di una “consecuzione di procedimenti” e non di una mera successione cronologica degli stessi.
Pertanto, se il concordato preventivo è stato avviato prima del 26.5.2021, anche laddove vi sia una dichiarazione di fallimento successiva a tale data, il cedente o prestatore, ai fini della nota di variazione in diminuzione, dovrà attendere la scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

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14CONTRIBUTI EROGATI DA UN ENTE PUBBLICO – AIUTI DI STATO – TRATTAMENTO AI FINI IVA
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.6.2024 n. 131, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare ai contributi erogati da un ente pubblico a un soggetto attuatore affinché presti servizi ai beneficiari.
14.1CONTRIBUTI A COPERTURA INTEGRALE DEL COSTO DEL SERVIZIO
Qualora i contributi siano qualificati espressamente come “aiuti di Stato” e coprano l’intero costo del servizio, l’operazione non è soggetta ad IVA:

  • né nel rapporto tra l’ente pubblico e il soggetto attuatore, in quanto mera erogazione di denaro;
  • né nel rapporto tra il soggetto attuatore e i beneficiari dei servizi, per carenza del presupposto oggettivo dell’imposta.
14.2CONTRIBUTI A COPERTURA PARZIALE DEL COSTO DEL SERVIZIO
Se i predetti contributi pubblici coprono solo una parte del costo del servizio, invece, il soggetto attuatore dovrà applicare l’IVA alla somma versata dai beneficiari.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI LUGLIO 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
12.7.2024

Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), devono comunicare in via telematica all’Agenza delle Entrate:

  • i dati relativi agli investimenti e l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024;
  • utilizzando il modello approvato con il provv. 11.6.2024 n. 262747 e l’apposito software “ZES unica” disponibile sul sito dell’Agenzia;
  • ai fini del riconoscimento del previsto credito d’imposta ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.

15.7.2024

Documentazione contributi investimenti autotrasportatoriLe imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.12.2023 al 15.1.2024 (terzo periodo di incentivazione).

15.7.2024

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.7.2024Versamento rata saldo IVA 2023I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2023 è avvenuto entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

16.7.2024

Versamento rate imposte e contributiI soggetti che hanno versato, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

16.7.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.7.2024

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

16.7.2024

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2024;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2024.

16.7.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2024.
16.7.2024

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2023, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
17.7.2024

Ravvedimento acconto IMU 2024

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2024, la cui scadenza era il 17.6.2024, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
20.7.2024

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2024.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
22.7.2024

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

  • in relazione all’anno 2023;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 5.6.2024 ed entro le ore 14.00 dell’11.6.2024.

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 23.7.2024.

23.7.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

23.7.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 21.6.2024 al 15.7.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

25.7.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2024, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.7.2024

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2023

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (modello IVA 2024).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.

Le violazioni relative ai versamenti devon esser oggetto di separata regolarizzazione.

31.7.2024 (*)

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2024 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2024 (*)

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2023;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

(*)Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, ovvero al 30.8.2024 con la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.
Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

 

31.7.2024 (*)

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2024 (*)

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2024 (*)

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2023;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2024 (*)

Versamento saldo IVA 2023

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024 (fino all’1.7.2024) e con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 2.7.2024 – 31.7.2024.
Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2024 (*)

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2024 (*)

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2024 (*)

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2024

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2024

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2024

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2024

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2024

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2023;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2024

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2024

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2024, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2024 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2024

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2024

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2024 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.7.2024

Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che, in base a disposizioni di legge, hanno approvato il bilancio 2023 a giugno 2024 devono versare l’imposta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:

  • relativo all’esercizio 2023;
  • che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio 2021.

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26%:

  • dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale;
  • con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio 2022.

In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:

  • un importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta dovuta;
  • a tal fine individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.
31.7.2024

Comunicazioni integrative credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno

Le imprese che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) e che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, nel periodo dal 12.6.2024 al 12.7.2024, la comunicazione per il riconoscimento del credito d’imposta ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023, possono iniziare a presentare alla stessa Agenzia una comunicazione integrativa per indicare gli investimenti:

  • realizzati successivamente all’invio della comunicazione originaria ed entro il 15.11.2024 e, comunque, prima dell’invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
  • realizzati entro la data di invio della comunicazione originaria, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

La presentazione delle comunicazioni integrative deve avvenire:

  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. 262747 e l’apposito software “ZES unica” disponibile sul sito dell’Agenzia;
  • entro il 17.1.2025.
31.7.2024

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2024;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2024 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.7.2024

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2024.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.7.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 10 luglio 2024

Team Consulenza


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