
Circolare mensile per il cliente 11.01.2024
11 Gennaio 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024
DICEMBRE 2023: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Disciplina applicabile al regime forfetario – chiarimenti
- Detrazioni “edilizie” – opzione per la cessione del credito o lo “sconto in fattura” – Limitazione della responsabilità solidale del cessionario – Possesso dell’asseverazione di congruità delle spese
- Detrazioni “edilizie” – opzione per la cessione del credito o lo “sconto in fattura” – ultima cessione a favore dei correntisti – titolari di soli conti deposito
- Detrazioni “edilizie” – Crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” – Utilizzo in compensazione – chiarimenti
- Fringe benefit – Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali – Approvazione delle tabelle ACI per il 2024
- Ricarica dell’auto elettrica dell’agente di commercio – trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’iva
- Riforma dello sport – nuova soglia di esenzione dei compensi per attività dilettantistiche – chiarimenti
- Enti no profit – riduzione alla metà dell’aliquota ires – chiarimenti
- Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto TERZI per l’acquisto di gasolio – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Fatture di acquisto ricevute – IVA non detratta – Dichiarazione IVA integrata
- Acquisti in split payment – IVA versata in eccesso dal cessionario – diritto al rimborso
- Rivalsa IVA – Accertamenti con adesione e fusione per incorporazione
- Prestazioni sanitarie – Divieto di fatturazione elettronica – Proroga per il 2024
- Gennaio 2024: principali adempimenti
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1 | DISCIPLINA APPLICABILE AL REGIME FORFETARIO – CHIARIMENTI |
Con la circ. 5.12.2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Le novità più rilevanti sono costituite, in particolare:
I maggiori dubbi interpretativi si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata, che ha effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute. | |
1.1 | EFFETTI SULLE IMPOSTE DIRETTE Dal punto di vista delle imposte dirette, il superamento del limite di 100.000,00 euro provoca la cessazione del regime forfetario per il periodo d’imposta stesso nel quale si verifica detta condizione; a tal fine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la verifica del predetto limite è necessario adottare il criterio di cassa, in linea con i criteri di determinazione del reddito propri del regime forfetario e con il dato letterale della disposizione in commento. |
1.2 | EFFETTI SULL’IVA Il verificarsi della causa di decadenza rende dovuta l’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”; secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che il suddetto co. 71 fa riferimento ai ricavi o compensi “percepiti”, ciò che rileva è l’incasso dei medesimi, e non l’emissione della relativa fattura. Di conseguenza:
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che deve essere assoggettata ad IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000,00 euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione. |
1.3 | EFFETTI SULLE RITENUTE Il superamento della soglia di 100.000,00 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto di cui al titolo III del DPR 600/73; in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e non sono tenuti ad operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati). In merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, tenuto conto del fatto che per espressa disposizione normativa le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta. |
1.4 | RAGGUAGLIO AD ANNO La nuova causa di decadenza immediata ha generato alcuni dubbi anche in merito alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000,00 euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno. In merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno relativamente alla soglia degli 85.000,00 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000,00 euro; ciò porta a ritenere che il superamento di tale ultima soglia rappresenti “una fattispecie speciale di cessazione dal regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti” (in altre parole, il ragguaglio ad anno nel caso di specie non si applica). |
1.5 | USCITA IN CORSO D’ANNO E RELATIVI ADEMPIMENTI La fuoriuscita dal regime forfetario in corso d’anno, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria IRPEF sull’intero periodo d’imposta, porta con sé anche l’obbligo di assolvimento di diversi adempimenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il superamento del limite di 100.000,00 euro comporta l’istituzione dei registri e delle scritture contabili previsti dal titolo II del DPR 600/73; le operazioni dovranno essere annotate:
Le operazioni che determinano il superamento del limite e quelle successive sono inoltre soggette agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti. |
1.6 | EFFETTI SUI VERSAMENTI L’applicazione della tassazione IRPEF ordinaria per l’intero periodo d’imposta ha effetti anche sui versamenti; in particolare:
In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il soggetto fuoriuscito in corso d’anno dal regime forfetario adotta il metodo storico gli acconti devono essere determinati con le modalità proprie del forfetario, e versati con i relativi codici tributo; l’imposta dovrà essere poi determinata con le ordinarie regole IRPEF, versando a saldo quanto effettivamente dovuto. |
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2 | DETRAZIONI “EDILIZIE” – OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO “SCONTO IN FATTURA” – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO – POSSESSO DELL’ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE |
Con la risposta a interpello 29.12.2023 n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alla documentazione da possedere per l’esclusione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo “sconto in fattura” o del cessionario ex art. 121 del DL 34/2020, in caso di interventi in c.d. “edilizia libera”. | |
2.1 | ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE IN CASO DI OPZIONE Va richiamato che, ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, il beneficiario del bonus edilizio deve dotarsi:
Interventi minori
Tuttavia, anche in presenza di uno dei predetti requisiti che qualificano i cosiddetti “interventi minori”, l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese (così come di acquisizione del visto di conformità) sussiste comunque per gli interventi agevolati con:
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2.2 | ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL FORNITORE/CESSIONARIO Ai sensi dell’art. 121 co. 6 del DL 34/2020, se viene accertata l’assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione “edilizia” per la quale è stata esercitata l’opzione, in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave sussiste la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto (o del cessionario) per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi (ferma restando, sul piano delle sanzioni, l’applicazione della disciplina sul concorso di persone ex art. 9 del DLgs. 472/97). Tuttavia, fatte salve le ipotesi di dolo o di divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio ex art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente di:
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2.3 | ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER GLI INTERVENTI IN “EDILIZIA LIBERA” Tra la documentazione che il cessionario/fornitore deve possedere per beneficiare dell’esclusione della responsabilità solidale, l’art. 121 co. 6-bis lett. e) del DL 34/2020 annovera le “asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese”. Per l’esclusione della responsabilità solidale, è dunque necessario acquisire l’asseverazione di congruità delle spese solo “quando obbligatoria per legge”. Pertanto, la risposta a interpello 484/2023 precisa che, se l’asseverazione di congruità delle spese non è obbligatoria ex art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020 (come avviene, salvo eccezioni, per gli interventi in “edilizia libera”), allora il possesso di tale documento non occorre neppure per l’esclusione della responsabilità solidale in capo al fornitore o al cessionario. Mancato possesso della documentazione richiesta. In ogni caso, se il cessionario o il fornitore non sono in possesso della documentazione richiesta per beneficiare dell’esclusione della responsabilità solidale ex art. 121 co. 6-bis del DL 34/2020, rimane comunque fermo quanto esplicitato dal successivo co. 6-quater, ai sensi del quale:
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3 | DETRAZIONI “EDILIZIE” – OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO “SCONTO IN FATTURA” – ULTIMA CESSIONE A FAVORE DEI CORRENTISTI – TITOLARI DI SOLI CONTI DEPOSITO |
In materia di crediti d’imposta derivanti da opzione per “interventi edilizi” ex art. 121 del DL 34/2020, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.12.2023 n. 483 ha reso alcuni chiarimenti in merito alla facoltà delle banche di effettuare un’ultima cessione a favore dei correntisti che siano soggetti diversi da consumatori o utenti. | |
3.1 | CESSIONE A TERZI DEL CREDITO DA OPZIONE Va richiamato che, in caso di opzione per la cessione del credito ex art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020:
Analogamente, se il contribuente opta per lo “sconto in fattura” ex art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020:
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3.2 | ULTIMA CESSIONE A FAVORE DEL CORRENTISTA La facoltà delle banche (o delle società appartenenti ad un gruppo bancario) di effettuare un’ultima cessione a favore dei propri correntisti (diversi da consumatori o utenti):
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3.3 | CESSIONARIO TITOLARE DI CONTI DEPOSITO La risposta a interpello 483/2023 ha precisato che le banche possono effettuare tale ultima cessione anche a favore del cliente con il quale è attivo soltanto un “conto deposito”, la cui operatività presuppone l’esistenza di un “conto d’appoggio” (conto corrente bancario) aperto in Italia e intestato al medesimo soggetto, seppure presso un altro istituto di credito. L’Amministrazione finanziaria rileva infatti che anche in questo caso “restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori)”. |
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4 | DETRAZIONI “EDILIZIE” – CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DALLO “SCONTO IN FATTURA” – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.12.2023 n. 478, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, anche a seguito di successiva cessione, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è:
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4.1 | I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione. Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quanto sopra esposto si applica anche in relazione ai contributi previdenziali, come confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2-quater del DL 11/2023, la quale ha precisato che la compensazione prevista dall’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97 può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi. |
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5 | FRINGE BENEFIT – USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI – APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2024 |
Sono state pubblicate, sulla G.U. 22.12.2023 n. 298, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2024 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali. | |
5.1 | CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020 Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/ collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore. |
5.2 | CONTRATTI STIPULATI DALL’1.7.2020 Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. A) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632 – 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020). La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:
Veicoli immatricolati prima dell’1.7.2020 |
5.3 | TABELLE ACI Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2024 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%). Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit. |
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6 | RICARICA DELL’AUTO ELETTRICA DELL’AGENTE DI COMMERCIO – TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IVA |
Con la risposta a interpello 15.12.2023 n. 477, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, delle ricariche dell’auto elettrica di un agente di commercio | |
6.1 | IMPOSTE DIRETTE Le spese per l’energia elettrica destinate all’alimentazione/ricarica dell’auto elettrica di un agente di commercio sono deducibili all’80%, posto che tale componente rientra nel “carburante per autotrazione” di cui art. 164 co. 1-bis del TUIR. Spetterà comunque al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità del relativo componente negativo di reddito. Inoltre, la deduzione può avvenire ancorché l’alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (c.d. “wall box”) situata nei locali dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come “carburante”. |
6.2 | IVA All’agente di commercio spetta la detraibilità integrale dell’IVA assolta in relazione all’acquisto delle autovetture elettriche e alle relative spese di gestione (art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72). Tuttavia, la quota d’imposta riferibile all’utilizzo dell’energia elettrica per fini privati è da considerare indetraibile, ai sensi dell’art. 19 co. 4 del DPR 633/72. |
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7 | RIFORMA DELLO SPORT – NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE DEI COMPENSI PER ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.12.2023 n. 474, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta tassazione dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale per il periodo d’imposta 2023, tenendo conto del fatto che in tale periodo d’imposta convivono due discipline: quella applicabile dall’1.1 al 30.6, e quella applicabile dall’1.7 al 31.12. | |
7.1 | DISCIPLINA APPLICABILE FINO AL 30.6.2023 Fino al 30.6.2023 i compensi in esame venivano inquadrati tra i redditi diversi, per effetto di quanto previsto dall’art. 67 co. 1 lett. m) del TUR; tali somme non concorrevano inoltre alla formazione del reddito ai fini IRPEF fino ad un importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro per periodo d’imposta. |
7.2 | DISCIPLINA APPLICABILE A PARTIRE DALL’1.7.2023 Dall’1.7.2023 la parte dell’art. 67 co 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale viene infatti abrogata, ed entrano in vigore le disposizioni del DLgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo. Per effetto di tali novità, a decorrere dall’1.7.2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta. La riforma dello sport introduce inoltre una nuova soglia di esenzione; in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, i compensi in esame, se percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. |
7.3 | DISCIPLINA TRANSITORIA Ai fini della corretta individuazione delle modalità di tassazione di tali compensi è necessario considerare quanto previsto dall’art. 51 co. 1-bis del DLgs. 36/2021. Attraverso tale disposizione viene infatti introdotta una disciplina transitoria, applicabile per il solo periodo d’imposta 2023; in particolare, il nuovo limite di 15.000,00 euro viene fissato in via unitaria per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale. |
7.4 | CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Nel caso oggetto di interpello, un ente sportivo dilettantistico aveva corrisposto ad un atleta compensi per il periodo 1.1.2023 – 30.6.2023 pari a 20.400,00 euro, e compensi per il periodo 1.7.2023 – 31.12.2023 pari a 15.400,00 euro. In merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro”; di conseguenza, nel caso di specie i compensi percepiti dall’1.7.2023 possono beneficiare dell’esenzione solo fino a 5.000,00 euro, tenendo conto del fatto che la soglia di esenzione di 15.000,00 euro si riferisce all’intero periodo di imposta 2023, e che i compensi percepiti fino al 30.6.2023 hanno già beneficiato dell’esenzione per un importo pari a 10.000,00 euro. |
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8 | ENTI NO PROFIT – RIDUZIONE ALLA METÀ DELL’ALIQUOTA IRES – CHIARIMENTI |
Con la circ. 28.12.2023 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato diversi aspetti in merito alla riduzione alla metà dell’aliquota IRES disciplinata dall’art. 6 del DPR 601/73, concentrandosi, in particolare, sulle fondazioni di origine bancaria e sugli enti religiosi civilmente riconosciuti; il documento di prassi riprende quanto già affrontato con la circ. 17.5.2022 n. 15, fornendo tuttavia ulteriori chiarimenti. | |
8.1 | GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Secondo quanto chiarito con la circ. 15/2022, l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare da parte dell’ente religioso civilmente riconosciuto, a condizione che i relativi proventi siano impiegati nelle attività di religione o di culto, che devono essere svolte prevalentemente a titolo gratuito. |
8.2 | CONTRIBUTI NON CORRISPETTIVI L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito della gratuità si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui l’ente religioso sia destinatario di contributi, rimborsi spese o quote partecipative destinati allo svolgimento di attività istituzionali e privi dell’elemento della corrispettività; si pensi, ad esempio, alle quote di iscrizione al catechismo o a quelle ricevute per la formazione del clero. |
8.3 | ATTIVITÀ ORGANIZZATA NON IN FORMA DI IMPRESA Ai fini dell’agevolazione in commento, la gestione del patrimonio immobiliare non deve essere organizzata in forma di impresa; l’Agenzia delle Entrate, pur ricordando che l’esistenza di tale condizione va verificata caso per caso, individua alcuni elementi che possono essere indice dell’esistenza di un’attività commerciale, incompatibile con la riduzione IRES. In particolare, potrebbe configurarsi un’attività in forma d’impresa nel caso in cui l’ente religioso disponga di numerosi immobili concessi in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzi gli annunci relativi alle locazioni anche attraverso portali telematici e assicuri ulteriori servizi accessori, quali ad esempio fornitura di pasti, auto, guide turistiche. La commercialità dovrebbe, al contrario, essere esclusa nel caso in cui l’ente religioso si limiti a riscuotere i canoni relativi a contratti di locazione di durata pluriennale, anche nel caso in cui derivino da un numero rilevante di immobili; in tal caso, infatti, il patrimonio dell’ente viene gestito attraverso un impiego minimo di risorse, coerenti con una situazione di mero godimento patrimoniale. |
8.4 | UTILIZZO PARZIALE DEI PROVENTI AGEVOLATI I proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente; tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate ciò non significa che l’ammontare dei proventi debba essere necessariamente utilizzato integralmente e nel medesimo periodo d’imposta per finanziare le attività religiose e di culto. Di conseguenza, l’ente religioso può impiegare nell’attività istituzionale anche solo una parte dei proventi agevolati, al ricorrere, ad esempio, delle seguenti condizioni:
In tali casi è necessario evidenziare gli accantonamenti nelle scritture contabili dell’ente religioso, conservando inoltre documentazione idonea a dimostrare l’impiego nel tempo delle risorse e la relativa origine. |
8.5 | ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI La riduzione dell’aliquota IRES è applicabile anche ai redditi derivanti da attività diverse da quelle istituzionali, anche commerciali, a condizione che tali attività siano marginali e si pongano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini di religione o di culto. Secondo l’Agenzia delle Entrate, la stretta connessione con le attività istituzionali si verifica, ad esempio, nel caso in cui l’ente ecclesiastico gestisca una struttura ricettiva riservata ai soli destinatari di attività di formazione del clero, di catechesi e di educazione cristiana dei fedeli; diversamente, l’agevolazione non è applicabile ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche prive del collegamento con la sfera di religione o di culto. |
8.6 | CUMULABILITÀ CON LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme di riferimento, la riduzione dell’IRES di cui all’art. 6 del DPR 601/73 è applicabile congiuntamente alle disposizioni di cui all’art. 1 co. 44 – 47 della L. 178/2020, che prevedono la detassazione degli utili percepiti da enti non commerciali, al ricorrere di determinate condizioni |
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9 | CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI IN CONTO TERZI PER L’ACQUISTO DI GASOLIO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2023 n. 74, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per l’acquisto nel secondo trimestre 2022 di gasolio per i suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 1 co. 503 ss. della L. 29.12.2022 n. 197 (come modificati dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 8.8.2023, pubblicato sulla G.U. 12.9.2023 n. 213). | |
9.1 | CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7057”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi – articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
9.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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10 | CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2023 n. 73, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per determinati interventi edilizi e la digitalizzazione, ai sensi dell’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152 (conv. L. 29.12.2021 n. 233), che può anche essere ceduto ad altri soggetti. Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
10.1 | CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7059”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.Il modello F24 deve essere presentato, dal beneficiario o cessionario, unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
10.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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11 | FATTURE D’ACQUISTO RICEVUTE – IVA NON DETRATTA – DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA |
Con la risposta a interpello 18.12.2023 n. 479, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi della dichiarazione IVA integrativa qualora, per errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto. | |
11.1 | FATTURE ESCLUSE DALLA DICHIARAZIONE Nel caso oggetto di interpello, un soggetto passivo aveva riversato all’Erario l’IVA originariamente detratta mediante le liquidazioni periodiche ed effettuando tale operazione aveva assolto, mediante ravvedimento operoso, la sanzione per indebito esercizio della detrazione. Il suddetto soggetto aveva omesso di far confluire, nella dichiarazione IVA per il 2021, l’imposta relativa ad alcune operazioni di acquisto effettuate proprio nel 2021. Successivamente, emergeva che alcune fatture (correttamente ricevute e registrate), escluse dalla dichiarazione IVA per il 2021, per le quali era stata versata la sanzione con il ravvedimento, corrispondevano in realtà a operazioni per le quali sarebbe spettato il diritto alla detrazione dell’imposta. |
11.2 | DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il suddetto diritto è sorto. Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.1.2018 n. 1, il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui si realizzano, in capo al cessionario/committente, i due presupposti:
Dal suddetto momento è computato il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione che corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si realizzano entrambi i presupposti sopra riportati. Tutto ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria riconosce la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente riversata, in quanto è ormai decorso il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno di ricezione delle fatture (nella specie il 2021). |
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12 | ACQUISTI IN SPLIT PAYMENT – IVA VERSATA IN ECCESSO DAL CESSIONARIO – DIRITTO AL RIMBORSO |
Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso da parte di un Comune su operazioni soggette al meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Nel caso specifico, il Comune aveva definito in via transattiva debiti commerciali con alcuni fornitori, ricorrendo al contributo di cui all’art. 1 co. 567-580 della L. 234/2021, e a seguito dei pagamenti aveva versato l’IVA direttamente all’Erario in applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti. In mancanza dell’emissione di note di credito da parte dei fornitori, però, l’imposta era stata calcolata non sugli importi effettivamente pagati, bensì su quelli, più elevati, risultanti dalle fatture originarie. Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che:
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13 | RIVALSA IVA – ACCERTAMENTI CON ADESIONE E FUSIONE PER INCORPORAZIONE |
Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. 481, l’Agenzia delle Entrate, in materia di esercizio del diritto alla rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, ha chiarito che:
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13.1 | DIRITTO DI RIVALSA L’addebito dell’IVA nei confronti del cessionario, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa. Esso ha carattere facoltativo e natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti. |
13.2 | MODALITÀ DI RIVALSA Il cedente dovrà emettere nei confronti della società incorporante, a seguito del pagamento delle singole rate dell’accertamento con adesione e/o della definizione degli accertamenti con adesione:
I suddetti documenti andranno annotati nel registro IVA vendite solo per memoria, in quanto l’imposta recuperata non dovrà essere indicata né nella liquidazione periodica IVA, né nella dichiarazione annuale IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, § 4.1). |
13.3 | TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE L’esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente deve avvenire entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al proprio fornitore l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa. |
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14 | PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – PROROGA PER IL 2024 |
L’art. 3 co. 3 del DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”) rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche. Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:
Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GENNAIO 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
12.1.2024 | Consegna Certificazioni per conguaglio | I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d’imposta i redditi percepiti nel 2023 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2023. |
15.1.2024 | Domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al terzo periodo di incentivazione:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
15.1.2024 | Assistenza fiscale per il 2024 | I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2024 (relativi all’anno 2023) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente. In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente. |
15.1.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.1.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.1.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, anche se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nel mese di dicembre non è di almeno 500,00 euro. |
16.1.2024 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.1.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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17.1.2024 | Regolarizzazione saldo IMU 2023 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando:
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20.1.2024 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2023. La comunicazione deve avvenire:
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25.1.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
26.1.2024 | Regolarizzazione acconto IVA 2023 | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, possono regolarizzare la violazione applicando:
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30.1.2024 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2023 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2023 (eventualmente suddiviso in tre parti). La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2023 infedele, presentato entro il 31.10.2023:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
31.1.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
31.1.2024 | Versamento importi residui del modello 730/2023 | I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:
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31.1.2024 | Variazioni redditi dei terreni | I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2023. Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2023 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari. |
31.1.2024 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:
Gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2023. |
31.1.2024 | Versamento contributo revisori legali | I soggetti che all’1.1.2024 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2024, pari a 35,00 euro. |
31.1.2024 | Versamento contributo amministratori giudiziari | I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:
L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2024. |
31.1.2024 segue | Comunicazione erogazioni liberali effettuate | I soggetti che nell’anno 2023 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:
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31.1.2024 | Comunicazione erogazioni liberali ricevute | I soggetti che nell’anno 2023 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:
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31.1.2024 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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31.1.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.1.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.1.2024 | Fatturazione imballaggi | I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2023 con obbligo di restituzione, ma non restituiti. |
31.1.2024 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale | I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2023, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
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31.1.2024 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:
I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata. |
31.1.2024 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
La presentazione dell’autocertificazione:
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31.1.2024 | Pagamento del canone RAI per l’anno 2024 non addebitato in bolletta | Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:
Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 11 gennaio 2024
Team Consulenza