Circolare mensile per il cliente 11.01.2024

Circolare mensile per il cliente 11.01.2024

11 Gennaio 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024

 

DICEMBRE 2023: NOVITÀ

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  1. Disciplina applicabile al regime forfetario – chiarimenti
  2. Detrazioni “edilizie” – opzione per la cessione del credito o lo “sconto in fattura” – Limitazione della responsabilità solidale del cessionario – Possesso dell’asseverazione di congruità delle spese
  3. Detrazioni “edilizie” – opzione per la cessione del credito o lo “sconto in fattura” – ultima cessione a favore dei correntisti – titolari di soli conti deposito
  4. Detrazioni “edilizie” – Crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” – Utilizzo in compensazione – chiarimenti
  5. Fringe benefit – Uso promiscuo dei VEICOLi aziendali – Approvazione delle tabelle ACI per il 2024
  6. Ricarica dell’auto elettrica dell’agente di commercio – trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’iva
  7. Riforma dello sport – nuova soglia di esenzione dei compensi per attività dilettantistiche – chiarimenti
  8. Enti no profit – riduzione alla metà dell’aliquota ires – chiarimenti
  9. Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto TERZI per l’acquisto di gasolio – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  10. Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  11. Fatture di acquisto ricevute – IVA non detratta – Dichiarazione IVA integrata
  12. Acquisti in split payment – IVA versata in eccesso dal cessionario – diritto al rimborso
  13. Rivalsa IVA – Accertamenti con adesione e fusione per incorporazione
  14. Prestazioni sanitarie – Divieto di fatturazione elettronica – Proroga per il 2024
  15. Gennaio 2024: principali adempimenti

1

 

1DISCIPLINA APPLICABILE AL REGIME FORFETARIO – CHIARIMENTI
 Con la circ. 5.12.2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina applicabile al regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
Le novità più rilevanti sono costituite, in particolare:

  • dall’innalzamento del limite dei ricavi e compensi ai fini dell’applicazione del regime, che a partire dal periodo d’imposta 2023 passa da 65.000,00 a 85.000,00 euro;
  • dall’introduzione di una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000,00 euro di ricavi o compensi percepiti (art. 1 co. 71 della L. 190/2014).

I maggiori dubbi interpretativi si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata, che ha effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.

1.1EFFETTI SULLE IMPOSTE DIRETTE
Dal punto di vista delle imposte dirette, il superamento del limite di 100.000,00 euro provoca la cessazione del regime forfetario per il periodo d’imposta stesso nel quale si verifica detta condizione; a tal fine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la verifica del predetto limite è necessario adottare il criterio di cassa, in linea con i criteri di determinazione del reddito propri del regime forfetario e con il dato letterale della disposizione in commento.
1.2EFFETTI SULL’IVA
Il verificarsi della causa di decadenza rende dovuta l’IVA “a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite”; secondo l’Agenzia delle Entrate, tenuto conto del fatto che il suddetto co. 71 fa riferimento ai ricavi o compensi “percepiti”, ciò che rileva è l’incasso dei medesimi, e non l’emissione della relativa fattura.
Di conseguenza:

  • la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000,00 euro, se emessa contestualmente all’incasso, deve esporre l’IVA a debito;
  • se l’incasso avviene in un momento successivo all’emissione della fattura gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato; la relativa fattura dovrà inoltre essere integrata, anche se emessa in un momento antecedente all’incasso che causa la fuoriuscita dal regime.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che deve essere assoggettata ad IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000,00 euro, senza possibilità di scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.

1.3EFFETTI SULLE RITENUTE
Il superamento della soglia di 100.000,00 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto di cui al titolo III del DPR 600/73; in linea generale, i contribuenti forfetari non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, e non sono tenuti ad operare tali ritenute (salvo il caso in cui si tratti di redditi di lavoro dipendente o assimilati).
In merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, tenuto conto del fatto che per espressa disposizione normativa le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi; diversamente, le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.Per quanto riguarda le operazioni passive, il professionista assume il ruolo di sostituto d’imposta solo a decorrere dal primo pagamento effettuato successivamente al superamento della soglia, anche nel caso in cui la fattura già ricevuta non indichi l’importo della ritenuta.
1.4RAGGUAGLIO AD ANNO
La nuova causa di decadenza immediata ha generato alcuni dubbi anche in merito alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000,00 euro, in caso di inizio dell’attività in corso d’anno.
In merito, l’Agenzia delle Entrate osserva che la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno relativamente alla soglia degli 85.000,00 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000,00 euro; ciò porta a ritenere che il superamento di tale ultima soglia rappresenti “una fattispecie speciale di cessazione dal regime forfetario, da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti” (in altre parole, il ragguaglio ad anno nel caso di specie non si applica).
1.5USCITA IN CORSO D’ANNO E RELATIVI ADEMPIMENTI
La fuoriuscita dal regime forfetario in corso d’anno, con conseguente applicazione della tassazione ordinaria IRPEF sull’intero periodo d’imposta, porta con sé anche l’obbligo di assolvimento di diversi adempimenti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il superamento del limite di 100.000,00 euro comporta l’istituzione dei registri e delle scritture contabili previsti dal titolo II del DPR 600/73; le operazioni dovranno essere annotate:

  • con le modalità e i termini fissati dal citato titolo, se effettuate a decorrere dal momento in cui la soglia in esame è stata superata;
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, se effettuate dall’inizio del periodo d’imposta e anteriormente al superamento della soglia in esame.

Le operazioni che determinano il superamento del limite e quelle successive sono inoltre soggette agli ulteriori obblighi ordinariamente previsti.

1.6EFFETTI SUI VERSAMENTI
L’applicazione della tassazione IRPEF ordinaria per l’intero periodo d’imposta ha effetti anche sui versamenti; in particolare:

  • le imposte a saldo relative all’anno in cui è stato superato il limite di 100.000,00 euro dovranno essere determinate nella relativa dichiarazione annuale, applicando le norme del TUIR in materia di reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa, e versate entro il termine ordinariamente previsto;
  • gli acconti dovranno essere determinati e versati con le modalità ordinarie (metodo storico o metodo previsionale), utilizzando i codici tributo “coerenti con le modalità di determinazione del reddito adottate”.

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che se il soggetto fuoriuscito in corso d’anno dal regime forfetario adotta il metodo storico gli acconti devono essere determinati con le modalità proprie del forfetario, e versati con i relativi codici tributo; l’imposta dovrà essere poi determinata con le ordinarie regole IRPEF, versando a saldo quanto effettivamente dovuto.

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2DETRAZIONI “EDILIZIE” – OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO “SCONTO IN FATTURA” – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO – POSSESSO DELL’ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE
 Con la risposta a interpello 29.12.2023 n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alla documentazione da possedere per l’esclusione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo “sconto in fattura” o del cessionario ex art. 121 del DL 34/2020, in caso di interventi in c.d. “edilizia libera”.
2.1ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE IN CASO DI OPZIONE
Va richiamato che, ai sensi dell’art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020, nel caso di esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, il beneficiario del bonus edilizio deve dotarsi:

  • del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per la spettanza del bonus edilizio oggetto d’opzione;
  • dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute, rilasciata da tecnici abilitati secondo le disposizioni dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.

Interventi minori
L’obbligo di acquisire tale documentazione non riguarda i c.d. “interventi minori”, ossia gli interventi:

  • riconducibili ad opere classificate come “edilizia libera” (secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001, dal DM 2.3.2018 o dalle normative regionali);
  • oppure di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro.

Tuttavia, anche in presenza di uno dei predetti requisiti che qualificano i cosiddetti “interventi minori”, l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese (così come di acquisizione del visto di conformità) sussiste comunque per gli interventi agevolati con:

  • il bonus facciate ex art. 1 co. 219 della L. 160/2019;
  • il superbonus, ai sensi dell’art. 119 co. 11 e 13 del DL 34/2020.
2.2ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL FORNITORE/CESSIONARIO
Ai sensi dell’art. 121 co. 6 del DL 34/2020, se viene accertata l’assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione “edilizia” per la quale è stata esercitata l’opzione, in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave sussiste la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto (o del cessionario) per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi (ferma restando, sul piano delle sanzioni, l’applicazione della disciplina sul concorso di persone ex art. 9 del DLgs. 472/97).
Tuttavia, fatte salve le ipotesi di dolo o di divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio ex art. 122-bis co. 4 del DL 34/2020, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente di:

  • avere acquisito il credito;
  • essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
2.3ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER GLI INTERVENTI IN “EDILIZIA LIBERA”
Tra la documentazione che il cessionario/fornitore deve possedere per beneficiare dell’esclusione della responsabilità solidale, l’art. 121 co. 6-bis lett. e) del DL 34/2020 annovera le “asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese”.
Per l’esclusione della responsabilità solidale, è dunque necessario acquisire l’asseverazione di congruità delle spese solo “quando obbligatoria per legge”.
Pertanto, la risposta a interpello 484/2023 precisa che, se l’asseverazione di congruità delle spese non è obbligatoria ex art. 121 co. 1-ter del DL 34/2020 (come avviene, salvo eccezioni, per gli interventi in “edilizia libera”), allora il possesso di tale documento non occorre neppure per l’esclusione della responsabilità solidale in capo al fornitore o al cessionario.
Mancato possesso della documentazione richiesta.
In ogni caso, se il cessionario o il fornitore non sono in possesso della documentazione richiesta per beneficiare dell’esclusione della responsabilità solidale ex art. 121 co. 6-bis del DL 34/2020, rimane comunque fermo quanto esplicitato dal successivo co. 6-quater, ai sensi del quale:

  • il mancato possesso di parte della documentazione di cui al co. 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza;
  • sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

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3DETRAZIONI “EDILIZIE” – OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO “SCONTO IN FATTURA” – ULTIMA CESSIONE A FAVORE DEI CORRENTISTI –
TITOLARI DI SOLI CONTI DEPOSITO
 In materia di crediti d’imposta derivanti da opzione per “interventi edilizi” ex art. 121 del DL 34/2020, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.12.2023 n. 483 ha reso alcuni chiarimenti in merito alla facoltà delle banche di effettuare un’ultima cessione a favore dei correntisti che siano soggetti diversi da consumatori o utenti.
3.1CESSIONE A TERZI DEL CREDITO DA OPZIONE
Va richiamato che, in caso di opzione per la cessione del credito ex art. 121 co. 1 lett. b) del DL 34/2020:

  • il contribuente può optare per la cessione a favore di qualsiasi soggetto;
  • successivamente alla prima cessione “libera”, sono consentite tre ulteriori cessioni a favore di soggetti c.d. “vigilati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 del DLgs. 385/93, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del DLgs. 385/93, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ex DLgs. 209/2005);
  • alle banche ed alle società appartenenti ad un gruppo bancario è comunque sempre consentita un’ultima cessione a favore di soggetti che al contempo:
    • siano diversi da consumatori o utenti di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) del DLgs. 206/2005;
    • abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo.

Analogamente, se il contribuente opta per lo “sconto in fattura” ex art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020:

  • il fornitore che ha applicato lo sconto può cedere il credito d’imposta derivante da opzione a favore di qualsiasi soggetto;
  • successivamente alla prima cessione “libera”, sono consentite tre ulteriori cessioni a favore di soggetti c.d. “vigilati”;
  • alle banche ed alle società appartenenti ad un gruppo bancario è comunque sempre consentita un’ultima cessione a favore di soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo.
3.2ULTIMA CESSIONE A FAVORE DEL CORRENTISTA
La facoltà delle banche (o delle società appartenenti ad un gruppo bancario) di effettuare un’ultima cessione a favore dei propri correntisti (diversi da consumatori o utenti):

  • può essere esercitata anche se non è previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”;
  • in ogni caso, a seguito di tale cessione il correntista cessionario non può ulteriormente cedere il credito d’imposta.
3.3CESSIONARIO TITOLARE DI CONTI DEPOSITO
La risposta a interpello 483/2023 ha precisato che le banche possono effettuare tale ultima cessione anche a favore del cliente con il quale è attivo soltanto un “conto deposito”, la cui operatività presuppone l’esistenza di un “conto d’appoggio” (conto corrente bancario) aperto in Italia e intestato al medesimo soggetto, seppure presso un altro istituto di credito.
L’Amministrazione finanziaria rileva infatti che anche in questo caso “restano pienamente monitorabili i flussi connessi alla cessione dei menzionati crediti tra i gruppi bancari e i propri clienti (diversi dai consumatori)”.

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4DETRAZIONI “EDILIZIE” – CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DALLO “SCONTO IN FATTURA” – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.12.2023 n. 478, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, anche a seguito di successiva cessione, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è:

  • incluso nell’elenco di cui all’art. 17 co. 2 del DLgs. 241/97;
  • oppure è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 241/97;
  • oppure è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
4.1I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.

Nella risposta in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quanto sopra esposto si applica anche in relazione ai contributi previdenziali, come confermato dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2-quater del DL 11/2023, la quale ha precisato che la compensazione prevista dall’art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97 può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.
Pertanto, i crediti d’imposta derivanti dallo “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e successivamente ceduti possono essere utilizzati dal cessionario anche per compensare le somme dovute a titolo di contributi previdenziali, da versare con il modello F24.

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5FRINGE BENEFIT – USO PROMISCUO DEI VEICOLI AZIENDALI – APPROVAZIONE DELLE TABELLE ACI PER IL 2024
 Sono state pubblicate, sulla G.U. 22.12.2023 n. 298, le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autoveicoli e motoveicoli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura (fringe benefit) per il 2024 dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi in caso di utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali.
5.1CONTRATTI STIPULATI FINO AL 30.6.2020
Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo al dipendente/ collaboratore con contratti stipulati entro il 30.6.2020, continua a costituire fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle suddette tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal lavoratore.
5.2CONTRATTI STIPULATI DALL’1.7.2020
Per i veicoli di nuova immatricolazione (dall’1.7.2020, cfr. ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46) concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 si applica, invece, la nuova versione dell’art. 51 co. 4 lett. A) del TUIR, come modificato dall’art. 1 co. 632 – 633 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020).
La suddetta percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica (CO2). In particolare:

  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km, si assume il 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al lavoratore;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km, la percentuale è pari al 30%;
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la percentuale è pari al 50% (a decorrere dal 2021);
  • per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiore a 190 g/km, la percentuale è pari al 60% (a decorrere dal 2021).

Veicoli immatricolati prima dell’1.7.2020
Nel caso in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dall’1.7.2020 ma il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, la ris. Agenzia delle Entrate 14.8.2020 n. 46 ha stabilito che il fringe benefit deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

5.3TABELLE ACI
Le tabelle ACI con gli importi validi per il 2024 individuano quindi, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali (25%, 30%, 50% o 60%).
Le tabelle sono disponibili anche sul sito Internet dell’ACI (www.aci.it), nella sezione servizi on line/fringe benefit.

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6RICARICA DELL’AUTO ELETTRICA DELL’AGENTE DI COMMERCIO – TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELL’IVA
 Con la risposta a interpello 15.12.2023 n. 477, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sul trattamento, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, delle ricariche dell’auto elettrica di un agente di commercio
6.1IMPOSTE DIRETTE
Le spese per l’energia elettrica destinate all’alimentazione/ricarica dell’auto elettrica di un agente di commercio sono deducibili all’80%, posto che tale componente rientra nel “carburante per autotrazione” di cui art. 164 co. 1-bis del TUIR.
Spetterà comunque al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l’entità e il costo dell’energia elettrica utilizzata per il “rifornimento” della propria autovettura ai fini della deducibilità del relativo componente negativo di reddito.
Inoltre, la deduzione può avvenire ancorché l’alimentazione/ricarica sia effettuata presso una stazione per la ricarica ad uso domestico (c.d. “wall box”) situata nei locali dello stesso contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d’impresa e purché venga concretamente e puntualmente documentato e comprovato l’utilizzo di detta energia come “carburante”.
6.2IVA
All’agente di commercio spetta la detraibilità integrale dell’IVA assolta in relazione all’acquisto delle autovetture elettriche e alle relative spese di gestione (art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).
Tuttavia, la quota d’imposta riferibile all’utilizzo dell’energia elettrica per fini privati è da considerare indetraibile, ai sensi dell’art. 19 co. 4 del DPR 633/72.

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7RIFORMA DELLO SPORT – NUOVA SOGLIA DI ESENZIONE DEI COMPENSI PER ATTIVITÀ DILETTANTISTICHE – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.12.2023 n. 474, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla corretta tassazione dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale per il periodo d’imposta 2023, tenendo conto del fatto che in tale periodo d’imposta convivono due discipline: quella applicabile dall’1.1 al 30.6, e quella applicabile dall’1.7 al 31.12.
7.1DISCIPLINA APPLICABILE FINO AL 30.6.2023
Fino al 30.6.2023 i compensi in esame venivano inquadrati tra i redditi diversi, per effetto di quanto previsto dall’art. 67 co. 1 lett. m) del TUR; tali somme non concorrevano inoltre alla formazione del reddito ai fini IRPEF fino ad un importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro per periodo d’imposta.
7.2DISCIPLINA APPLICABILE A PARTIRE DALL’1.7.2023
Dall’1.7.2023 la parte dell’art. 67 co 1 lett. m) del TUIR, relativa all’inquadramento tra i redditi diversi dei compensi percepiti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e da rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale viene infatti abrogata, ed entrano in vigore le disposizioni del DLgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
Per effetto di tali novità, a decorrere dall’1.7.2023 i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente, o assimilati, o di lavoro autonomo, a seconda dell’inquadramento contrattuale del singolo atleta.
La riforma dello sport introduce inoltre una nuova soglia di esenzione; in particolare, secondo quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, i compensi in esame, se percepiti nell’area del dilettantismo, non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.
7.3DISCIPLINA TRANSITORIA
Ai fini della corretta individuazione delle modalità di tassazione di tali compensi è necessario considerare quanto previsto dall’art. 51 co. 1-bis del DLgs. 36/2021.
Attraverso tale disposizione viene infatti introdotta una disciplina transitoria, applicabile per il solo periodo d’imposta 2023; in particolare, il nuovo limite di 15.000,00 euro viene fissato in via unitaria per l’intero periodo d’imposta, indipendentemente dal differente inquadramento fiscale.
7.4CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nel caso oggetto di interpello, un ente sportivo dilettantistico aveva corrisposto ad un atleta compensi per il periodo 1.1.2023 – 30.6.2023 pari a 20.400,00 euro, e compensi per il periodo 1.7.2023 – 31.12.2023 pari a 15.400,00 euro.
In merito alla corretta applicazione della disciplina transitoria, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro”; di conseguenza, nel caso di specie i compensi percepiti dall’1.7.2023 possono beneficiare dell’esenzione solo fino a 5.000,00 euro, tenendo conto del fatto che la soglia di esenzione di 15.000,00 euro si riferisce all’intero periodo di imposta 2023, e che i compensi percepiti fino al 30.6.2023 hanno già beneficiato dell’esenzione per un importo pari a 10.000,00 euro.

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8ENTI NO PROFIT – RIDUZIONE ALLA METÀ DELL’ALIQUOTA IRES – CHIARIMENTI
 Con la circ. 28.12.2023 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato diversi aspetti in merito alla riduzione alla metà dell’aliquota IRES disciplinata dall’art. 6 del DPR 601/73, concentrandosi, in particolare, sulle fondazioni di origine bancaria e sugli enti religiosi civilmente riconosciuti; il documento di prassi riprende quanto già affrontato con la circ. 17.5.2022 n. 15, fornendo tuttavia ulteriori chiarimenti.
8.1GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Secondo quanto chiarito con la circ. 15/2022, l’agevolazione è applicabile anche ai redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare da parte dell’ente religioso civilmente riconosciuto, a condizione che i relativi proventi siano impiegati nelle attività di religione o di culto, che devono essere svolte prevalentemente a titolo gratuito.
8.2CONTRIBUTI NON CORRISPETTIVI
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il requisito della gratuità si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui l’ente religioso sia destinatario di contributi, rimborsi spese o quote partecipative destinati allo svolgimento di attività istituzionali e privi dell’elemento della corrispettività; si pensi, ad esempio, alle quote di iscrizione al catechismo o a quelle ricevute per la formazione del clero.
8.3ATTIVITÀ ORGANIZZATA NON IN FORMA DI IMPRESA
Ai fini dell’agevolazione in commento, la gestione del patrimonio immobiliare non deve essere organizzata in forma di impresa; l’Agenzia delle Entrate, pur ricordando che l’esistenza di tale condizione va verificata caso per caso, individua alcuni elementi che possono essere indice dell’esistenza di un’attività commerciale, incompatibile con la riduzione IRES.
In particolare, potrebbe configurarsi un’attività in forma d’impresa nel caso in cui l’ente religioso disponga di numerosi immobili concessi in locazione per brevi periodi di tempo, pubblicizzi gli annunci relativi alle locazioni anche attraverso portali telematici e assicuri ulteriori servizi accessori, quali ad esempio fornitura di pasti, auto, guide turistiche.
La commercialità dovrebbe, al contrario, essere esclusa nel caso in cui l’ente religioso si limiti a riscuotere i canoni relativi a contratti di locazione di durata pluriennale, anche nel caso in cui derivino da un numero rilevante di immobili; in tal caso, infatti, il patrimonio dell’ente viene gestito attraverso un impiego minimo di risorse, coerenti con una situazione di mero godimento patrimoniale.
8.4UTILIZZO PARZIALE DEI PROVENTI AGEVOLATI
I proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare devono essere effettivamente impiegati nell’attività istituzionale dell’ente; tuttavia, secondo l’Agenzia delle Entrate ciò non significa che l’ammontare dei proventi debba essere necessariamente utilizzato integralmente e nel medesimo periodo d’imposta per finanziare le attività religiose e di culto.
Di conseguenza, l’ente religioso può impiegare nell’attività istituzionale anche solo una parte dei proventi agevolati, al ricorrere, ad esempio, delle seguenti condizioni:

  • l’impiego nell’attività istituzionale non si esaurisce in un solo periodo d’imposta, ma si realizza nel tempo;
  • parte dei proventi viene utilizzata per finanziare un’altra attività svolta dall’ente religioso e agevolabile ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73;
  • parte dei proventi viene destinata al sostegno di costi relativi a interventi su immobili che si sviluppano in più periodi d’imposta o per finanziare progetti futuri volti alla costruzione di beni strumentali all’attività istituzionale o alla manutenzione o risanamento del patrimonio immobiliare;
  • parte dei proventi viene impiegata in attività finanziarie prive di rischio (ad esempio, titoli di Stato), per una durata coerente con il programma di reimpiego nell’attività istituzionale.

In tali casi è necessario evidenziare gli accantonamenti nelle scritture contabili dell’ente religioso, conservando inoltre documentazione idonea a dimostrare l’impiego nel tempo delle risorse e la relativa origine.

8.5ATTIVITÀ COMMERCIALI MARGINALI
La riduzione dell’aliquota IRES è applicabile anche ai redditi derivanti da attività diverse da quelle istituzionali, anche commerciali, a condizione che tali attività siano marginali e si pongano in rapporto di strumentalità diretta e immediata con i fini di religione o di culto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la stretta connessione con le attività istituzionali si verifica, ad esempio, nel caso in cui l’ente ecclesiastico gestisca una struttura ricettiva riservata ai soli destinatari di attività di formazione del clero, di catechesi e di educazione cristiana dei fedeli; diversamente, l’agevolazione non è applicabile ai proventi derivanti dalla gestione di strutture turistiche prive del collegamento con la sfera di religione o di culto.
8.6CUMULABILITÀ CON LA DETASSAZIONE DEGLI UTILI
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme di riferimento, la riduzione dell’IRES di cui all’art. 6 del DPR 601/73 è applicabile congiuntamente alle disposizioni di cui all’art. 1 co. 44 – 47 della L. 178/2020, che prevedono la detassazione degli utili percepiti da enti non commerciali, al ricorrere di determinate condizioni

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9CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI IN CONTO TERZI PER L’ACQUISTO DI GASOLIO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2023 n. 74, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di autotrasporto di cose per conto di terzi mediante veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per l’acquisto nel secondo trimestre 2022 di gasolio per i suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 1 co. 503 ss. della L. 29.12.2022 n. 197 (come modificati dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 8.8.2023, pubblicato sulla G.U. 12.9.2023 n. 213).
9.1CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7057”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi – articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
9.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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10CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2023 n. 73, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese turistiche per determinati interventi edilizi e la digitalizzazione, ai sensi dell’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152 (conv. L. 29.12.2021 n. 233), che può anche essere ceduto ad altri soggetti.

Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

10.1CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7059”, denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.Il modello F24 deve essere presentato, dal beneficiario o cessionario, unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
10.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel “Cassetto fiscale”.

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11FATTURE D’ACQUISTO RICEVUTE – IVA NON DETRATTA – DICHIARAZIONE IVA INTEGRATIVA
 Con la risposta a interpello 18.12.2023 n. 479, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di avvalersi della dichiarazione IVA integrativa qualora, per errore, il soggetto passivo non abbia esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’imposta, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto.
11.1FATTURE ESCLUSE DALLA DICHIARAZIONE
Nel caso oggetto di interpello, un soggetto passivo aveva riversato all’Erario l’IVA originariamente detratta mediante le liquidazioni periodiche ed effettuando tale operazione aveva assolto, mediante ravvedimento operoso, la sanzione per indebito esercizio della detrazione.
Il suddetto soggetto aveva omesso di far confluire, nella dichiarazione IVA per il 2021, l’imposta relativa ad alcune operazioni di acquisto effettuate proprio nel 2021.
Successivamente, emergeva che alcune fatture (correttamente ricevute e registrate), escluse dalla dichiarazione IVA per il 2021, per le quali era stata versata la sanzione con il ravvedimento, corrispondevano in realtà a operazioni per le quali sarebbe spettato il diritto alla detrazione dell’imposta.
11.2DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il suddetto diritto è sorto.
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.1.2018 n. 1, il termine iniziale per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui si realizzano, in capo al cessionario/committente, i due presupposti:

  • sostanziale (avvenuta esigibilità dell’imposta);
  • formale (possesso di una valida fattura d’acquisto).

Dal suddetto momento è computato il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione che corrisponde alla data di presentazione della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si realizzano entrambi i presupposti sopra riportati.
L’effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, tramite cui è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggior debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione finanziaria riconosce la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta erroneamente riversata, in quanto è ormai decorso il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno di ricezione delle fatture (nella specie il 2021).
Il termine finale di esercizio del suddetto diritto di presentazione della dichiarazione integrativa corrisponde con la decadenza dal potere di accertamento, ossia il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
L’Agenzia precisa, altresì, che la circostanza che il soggetto passivo abbia usufruito dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione precedente non influenza in alcun modo la procedura sopra descritta e il conseguente recupero dell’imposta non detratta.

  

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12ACQUISTI IN SPLIT PAYMENT – IVA VERSATA IN ECCESSO DAL CESSIONARIO – DIRITTO AL RIMBORSO
 Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. 482, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le modalità di recupero dell’IVA versata in eccesso da parte di un Comune su operazioni soggette al meccanismo dello split payment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.
Nel caso specifico, il Comune aveva definito in via transattiva debiti commerciali con alcuni fornitori, ricorrendo al contributo di cui all’art. 1 co. 567-580 della L. 234/2021, e a seguito dei pagamenti aveva versato l’IVA direttamente all’Erario in applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti.
In mancanza dell’emissione di note di credito da parte dei fornitori, però, l’imposta era stata calcolata non sugli importi effettivamente pagati, bensì su quelli, più elevati, risultanti dalle fatture originarie.
Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che:

  • l’obbligo di versamento dell’IVA mediante split payment sorge normalmente con il pagamento del corrispettivo (DM 23.1.2015), per cui il Comune avrebbe dovuto versare l’imposta per gli importi effettivamente pagati e non per quelli indicati in fattura;
  • l’IVA versata in eccesso può essere recuperata presentando istanza di rimborso ex art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, ossia entro due anni dal versamento, posto che il termine annuale di emissione della nota di credito previsto dall’art. 26 co. 3 del DPR 633/72 non è spirato per colpevole inerzia del soggetto passivo (circostanza che escluderebbe il rimborso in parola); nel caso di specie, infatti, le tempistiche e le condizioni di stipula dell’atto transattivo erano stabilite dalla procedura di cui alla L. 234/2021, per cui l’accordo non poteva considerarsi scaturito dalla piena autonomia tra le parti.

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13RIVALSA IVA – ACCERTAMENTI CON ADESIONE E FUSIONE PER INCORPORAZIONE
 Con la risposta a interpello 22.12.2023 n. 481, l’Agenzia delle Entrate, in materia di esercizio del diritto alla rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, ha chiarito che:

  • il cedente può addebitare l’IVA nei confronti del cessionario, anche se il pagamento della medesima all’Erario sia stato effettuato a fronte dell’accertamento con adesione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, § 2.1) e/o della definizione degli accertamenti con adesione (di cui all’art. 1 co. 179 della L. 197/2022);
  • il cedente può addebitare l’IVA nei confronti della società incorporante ove per effetto di una fusione per incorporazione l’originario cessionario/committente (incorporata) sia confluito nella società incorporante.
13.1DIRITTO DI RIVALSA
L’addebito dell’IVA nei confronti del cessionario, ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, mira a ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa.
Esso ha carattere facoltativo e natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti.
13.2MODALITÀ DI RIVALSA
Il cedente dovrà emettere nei confronti della società incorporante, a seguito del pagamento delle singole rate dell’accertamento con adesione e/o della definizione degli accertamenti con adesione:

  • una fattura (con le indicazioni previste dall’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72), che riporti sia l’imponibile che l’imposta e richiami, ove emessa/e, la/e fattura/e originaria/e e gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa (in alternativa, è consentita l’emissione di una nota di variazione in aumento, evidenziante anch’essa imponibile e imposta, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 633/72, che richiami la/e fattura/e precedentemente emessa/e);
  • una nota di variazione in aumento di sola IVA (ex art. 26 co. 1 del DPR 633/72), consentita ove vi sia una fattura già emessa, seppur errata/incompleta, cui va fatto riferimento nel nuovo documento emesso per esercitare la rivalsa.

I suddetti documenti andranno annotati nel registro IVA vendite solo per memoria, in quanto l’imposta recuperata non dovrà essere indicata né nella liquidazione periodica IVA, né nella dichiarazione annuale IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, § 4.1).

13.3TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE
L’esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente deve avvenire entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al proprio fornitore l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

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14PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – PROROGA PER IL 2024
 L’art. 3 co. 3 del DL 30.12.2023 n. 215 (c.d. “Milleproroghe”) rinnova, anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.
Nello specifico, il divieto (già previsto per gli anni dal 2019 al 2023) opera:

  • per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • per i soggetti che non sono tenuti a tale invio, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis co. 2 del DL 135/2018).

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.
Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie rese a committenti diversi dalle persone fisiche.
Tuttavia, laddove la prestazione sia materialmente eseguita su una persona fisica, ma la fattura sia emessa in formato elettronico nei confronti di un soggetto passivo (ad esempio la fattura emessa da una struttura sanitaria alla compagnia assicurativa che si fa carico del pagamento della prestazione), il rispetto della normativa sulla privacy comporta che i nominativi dei pazienti non vadano indicati nel documento (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307; FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GENNAIO 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
12.1.2024

Consegna Certificazioni per conguaglio

I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d’imposta i redditi percepiti nel 2023 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell’effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2023.

15.1.2024

Domande contributi investimenti autotrasportatoriLe imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al terzo periodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

15.1.2024

Assistenza fiscale per il 2024I sostituti d’imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2024 (relativi all’anno 2023) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.
In assenza di comunicazione il sostituto d’imposta è tenuto solo all’effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2024 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.
15.1.2024Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.1.2024

Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di dicembre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.1.2024

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, anche se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nel mese di dicembre non è di almeno 500,00 euro.

16.1.2024

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2023.

16.1.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2023.

17.1.2024

Regolarizzazione saldo IMU 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall’1.1.2024.
20.1.2024

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2023.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
25.1.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e di-cembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

26.1.2024

Regolarizzazione acconto IVA 2023

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell’acconto IVA dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, possono regolarizzare la violazione applicando:

  • la sanzione ridotta dell’1,5%;
  • gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall’1.1.2024.
30.1.2024

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2023

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione del modello 770/2023 (eventualmente suddiviso in tre parti).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;
  • la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2023 infedele, presentato entro il 31.10.2023:

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

31.1.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.1.2024

Versamento importi residui del modello 730/2023

I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:

  • gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023, che il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;
  • applicando gli interessi dello 0,4% mensile.
31.1.2024

Variazioni redditi dei terreni

I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell’anno 2023.
Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all’uso del suolo presentate nel 2023 all’AGEA per ottenere l’erogazione dei contributi agricoli comunitari.
31.1.2024

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:

  • al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024.

Gli infermieri pediatrici iscritti all’Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l’anno 2023.

31.1.2024

Versamento contributo revisori legali

I soggetti che all’1.1.2024 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2024, pari a 35,00 euro.
31.1.2024

Versamento contributo amministratori giudiziari

I soggetti iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Albo:

  • pari a 100,00 euro;
  • mediante bonifico bancario.

L’attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2024.

31.1.2024

segue

Comunicazione erogazioni liberali effettuate

I soggetti che nell’anno 2023 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica:

  • le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
  • l’ammontare delle erogazioni effettuate;
  • i soggetti beneficiari.
31.1.2024

Comunicazione erogazioni liberali ricevute

I soggetti che nell’anno 2023 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:

  • l’ammontare delle erogazioni ricevute;
  • le generalità complete del soggetto erogatore;
  • le “finalità” o “attività” per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.
31.1.2024

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2023.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.1.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.1.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.1.2024

Fatturazione imballaggi

I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell’anno 2023 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
31.1.2024

Dichiarazione imposta di bollo virtuale

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2023, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2023;
  • procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2024.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.
31.1.2024

Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese

I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:

  • contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;
  • al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2023 e in acconto per l’anno 2024.

I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.

31.1.2024

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).

La presentazione dell’autocertificazione:

  • entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2024, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;
  • dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.
31.1.2024

Pagamento del canone RAI per l’anno 2024 non addebitato in bolletta

Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:

  • nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;
  • oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:

  • in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024;
  • oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 11 gennaio 2024

Team Consulenza


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