Circolare mensile per il cliente 12.06.2024

Circolare mensile per il cliente 12.06.2024

12 Giugno 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2024

 

MAGGIO 2024: NOVITÀ

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  1. Locazioni brevi – aumento dell’aliquota della cedolare secca – chiarimenti
  2. Cedolare secca – applicazione anche alle locazioni con conduttore un’impresa
  3. Dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2020 – prospetto “aiuti di stato” – comunicazioni di irregolarità
  4. Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti – rimodulazione
  5. “Superbonus” – Sconto “integrale” in fattura – Sostenimento della spesa – Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione
  6. Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata – disposizioni attuative
  7. Crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale – utilizzo in compensazione nel modello F24 – codici tributo
  8. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Acquisto di un bene precedentemente utilizzato in noleggio – esclusione del requisito della novità
  9. “nuova sabatini” – cumulabilità con il credito d’imposta transizione 5.0
  10. Certificazioni uniche – tardiva o errata trasmissione all’agenzia delle entrate – applicabilità del ravvedimento operoso
  11. Enti di tipo associativo – corrispettivi specifici – decommercializzazione
  12. Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato – codici tributo
  13. Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – modifica delle liste degli Stati partecipanti
  14. Giugno 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1LOCAZIONI BREVI – AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA – CHIARIMENTI
 Con la circ. 10.5.2024 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità in materia di locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024).
Novità della legge di bilancio 2024 in materia di locazioni brevi
Si ricorda che, in relazione alle locazioni brevi, la legge di bilancio 2024 ha:

  • previsto l’aumento dell’aliquota della cedolare secca, che passa dal 21% al 26%, fatta salva la possibilità di indicare in dichiarazione una sola abitazione cui continuare ad applicare l’aliquota del 21% (art. 4 co. 2 del DL 50/2017);
  • modificato le norme sugli adempimenti degli intermediari non residenti, per adeguarle al diritto comunitario (art. 4 co. 5-bis del DL 50/2017).
1.1CARATTERISTICHE DELLE LOCAZIONI BREVI
L’Agenzia delle Entrate ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi; si tratta di contratti di locazione (art. 4 del DL 50/2017):

  • aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo;
  • di durata non superiore a 30 giorni;
  • inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
  • stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
  • stipulati direttamente, oppure tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Si ricorda che la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi è esclusa a priori, in forza di una presunzione legale assoluta di imprenditorialità prevista dall’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, nel caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti nel periodo d’imposta. In tal caso è quindi esclusa in radice la possibilità di applicare la cedolare secca.

1.2AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA
Con riferimento all’aliquota, l’art. 1 co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull’art. 4 co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall’1.1.2024:

  • la cedolare secca trovi applicazione con l’aliquota del 26%, in caso di opzione sulle locazioni brevi;
  • l’aliquota resti pari al 21% “per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”.

A regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è quindi pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l’aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circ. 10/2024 precisa che “l’individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse”.

Si precisa che l’aumento riguarda, in ogni caso, solo le locazioni brevi ed i contratti assimilati. Restano applicabili senza mutamenti:

  • l’aliquota del 21% alle locazioni abitative ordinarie (aventi durata superiore a 30 giorni);
  • l’aliquota del 10% per le locazioni abitative “a canone concordato”.
1.3DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA
Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l’Agenzia delle Entrate rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.2024.
Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per i quali è stata scelta la cedolare, maturati pro rata temporis, ai sensi dell’art. 26 del TUIR, dall’1.1.2024.
Esempio di contratto a cavallo d’anno
Ad esempio, per un contratto di locazione breve svoltosi a cavallo d’anno, dal 24.12.2023 al 6.1.2024 (nelle festività natalizie), la cedolare al 26% riguarda solo il periodo dall’1.1.2024 al 6.1.2024 (senza che abbia alcun rilievo la data di stipula del contratto, né il momento di percezione dei canoni).
1.4RITENUTA AL 21% A TITOLO DI ACCONTO
La circ. 10/2024 rileva inoltre che l’aumento dell’aliquota della cedolare secca non ha mutato la misura della ritenuta (che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni di locazione breve), che resta al 21%.
Viene, invece, modificato l’art. 4 co. 5 del DL 50/2017, stabilendo, per ragioni di semplificazione, che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto.Fino al 31.12.2023, invece, la ritenuta avveniva:

  • a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca;
  • a titolo di acconto, in caso contrario.

In base alla nuova norma, entrata in vigore l’1.1.2024, in caso di intervento di intermediari, “il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi”.

1.5OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI
L’Agenzia evidenzia che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari.
Va ricordato che, limitatamente a quanto oggetto della circ. 10/2024, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, gli intermediari:

  • se intervengono nella stipula dei contratti, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati a essi relativi (art. 4 co. 4 del DL 50/2017);
  • se incassano o intervengono nel pagamento del canone di locazione o dei corrispettivi lordi, devono operare la ritenuta, effettuare il relativo versamento e rilasciare la certificazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98 (art. 4 co. 5 del DL 50/2017).

La legge di bilancio 2024 è intervenuta in relazione alle modalità di adempimento di tali obblighi da parte degli intermediari non residenti. Per effetto delle modifiche:

  • resta immutata la disposizione per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono gli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione;
  • viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell’Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale, ma potranno scegliere se adempiere direttamente agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione previsti dall’art. 4 del DL 50/2017, oppure nominando, quale responsabile d’imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’art. 23 del DPR 600/73;
  • viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell’Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di cui all’art. 4 del DL 50/2017 mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell’Unione europea, se ne sono dotati; in caso contrario, dovranno nominare un rappresentante fiscale.

2

 

2CEDOLARE SECCA – APPLICAZIONE ANCHE ALLE LOCAZIONI CON CONDUTTORE UN’IMPRESA
 Con la sentenza 7.5.2024 n. 12395, la Corte di Cassazione ammette, per la prima volta, la possibilità di applicare la cedolare secca a contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’impresa, come avviene, ad esempio, nel caso di locazione di immobili ad uso foresteria o da fornire in uso ai propri dipendenti.
La Corte di Cassazione si esprime in senso contrario rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate fin dalla circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 1.2), nella quale si escludeva la possibilità di applicare la cedolare secca ove il conduttore fosse un’impresa.
2.1ESCLUSIONE DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA
La questione nasce dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, che esclude l’applicabilità della cedolare secca per le locazioni di “unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa”.
Questa disposizione, che impedisce chiaramente di applicare la cedolare secca qualora il locatore agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate (con la citata circ. 26/2011, § 1.2) come una limitazione da applicare anche con riferimento “all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato”.
Da allora, l’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso dal campo di applicazione dell’imposta sostitutiva “i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.Evoluzione giurisprudenziale
La questione ha generato contenzioso, ma le pronunce della giurisprudenza tributaria di merito sono state altalenanti:

  • in un primo tempo, ha prevalso un orientamento contrario all’Agenzia delle Entrate, che affermava l’irrilevanza della qualifica imprenditoriale del conduttore ai fini dell’applicabilità della cedolare secca (tra le tante, si vedano C.T. Prov. Reggio Emilia n. 470/3/14, C.T. Reg. Lazio n. 1723/10/22 e C.G.T. II Veneto n. 53/5/23);
  • in un secondo momento, è emerso un orientamento di senso opposto, che escludeva la compatibilità tra la cedolare secca e la natura imprenditoriale del conduttore (cfr. C.G.T. II Lazio n. 1223/14/23, C.T. Reg. Toscana n. 590/6/22 e C.T. II Trentino Alto Adige n. 9/1/22).
2.2IRRILEVANZA DELLA NATURA DEL CONDUTTORE
La sentenza della Corte di Cassazione 7.5.2024 n. 12395 rappresenta il primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità su questo tema: la Corte afferma di non condividere l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo la Corte di Cassazione il “locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale”, atteso che l’esclusione prevista dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 “si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni”.Locatore beneficiario principale della cedolare
Tale conclusione, spiega la sentenza, è necessitata da una lettura coordinata di tutti i commi della norma che regola la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).
La disposizione riconosce solo al locatore la possibilità di optare per la cedolare secca “senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta”. Per questo motivo, la limitazione fissata dal co. 6 riguarda solo il locatore (che per accedere alla cedolare non deve agire nell’esercizio dell’attività di impresa), “mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione” alla sua attività professionale o imprenditoriale.
Infine – aggiunge la Corte – questa lettura dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 trova riscontro, oltre che nella lettera normativa, anche nella ratio della legge, che non è rivolta solo a contrastare l’evasione fiscale, ma anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, esigenza che può sorgere anche nell’esercizio “delle attività imprenditoriali, arti e professioni”.
2.3NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La pronuncia della Corte di Cassazione ha un impatto molto rilevante, ma, dal punto di vista pratico, si scontra con il fatto che, allo stato attuale, i software dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione dei contratti di locazione (RLI) “bloccano” l’opzione per la cedolare secca quando il conduttore sia un’impresa.

3

 

3DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2020 – PROSPETTO “AIUTI DI STATO” – COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.5.2024 n. 221010, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014.
3.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI
Le comunicazioni in esame contengono:

  • il codice fiscale e la denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e l’anno d’imposta;
  • la data e il protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2020;
  • i dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020, per i quali non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per incoerenza dei dati con la relativa disciplina agevolativa.
3.2MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI
La comunicazione in esame è trasmessa:

  • via PEC, ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti;
  • in assenza di indirizzo PEC, o di mancato recapito, per posta ordinaria.

La comunicazione e i relativi allegati sono inoltre consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.

3.3SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:
• richiedere informazioni;
• ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
3.4REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA
In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia:
• se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri;
• se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a tali errori di compilazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e restituire integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.
Ravvedimento operoso
Le violazioni commesse possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

4

 

4INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI – RIMODULAZIONE
 Con il DPCM 20.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 25.5.2024 n. 121) sono stati rimodulati i contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (nei limiti delle risorse già individuate dall’art. 3 co. 1 e 2 del DPCM 6.4.2022).
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la circ. 27.5.2024, ha fornito le indicazioni operative per accedere a tali incentivi.
4.1REQUISITI
Gli incentivi di cui al DPCM 20.5.2024 riguardano gli acquisti di veicoli meno inquinanti effettuati dal 25.5.2024 (data di entrata in vigore del DPCM, secondo le indicazioni della circ. MIMIT 27.5.2024) e sino al 31.12.2024.Tali contributi, se previsti:

  • in favore delle persone fisiche, sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo da intestare al beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 12 mesi (art. 2 co. 2 del DPCM 20.5.2024);
  • in favore delle “persone giuridiche” (nella cui categoria vanno ricomprese anche le imprese individuali, secondo le indicazioni della circ. MIMIT 27.5.2024), sono riconosciuti per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo da intestare al beneficiario del contributo e la cui proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi (art. 2 co. 3 del DPCM 20.5.2024).

Veicolo consegnato per la rottamazione
Per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024, sia in favore delle persone fisiche sia in favore delle persone giuridiche, il veicolo consegnato per la rottamazione:

  • deve essere intestato da almeno 12 mesi al proprietario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo;
  • ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o a uno dei familiari.
4.2CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI M1 NUOVI DI FABBRICA
L’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, dei contributi a favore delle persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, ossia “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”) che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di biossido di carbonio emesse per chilometro comprese nella fascia:

  • 0-20 g/km di CO2, se il prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa;
  • 21-60 g/km di CO2, se il prezzo risultante dal predetto listino è pari o inferiore a 45.000,00 euro IVA esclusa;
  • 61-135 g/km di CO2, se il prezzo risultante dal predetto listino è pari o inferiore a 35.000,00 euro IVA esclusa (in questo caso il contributo spetta solo alle persone fisiche, e soltanto se viene contestualmente rottamato un veicolo in una classe fino ad Euro 4).

Misura del contributo
Il contributo per l’acquisto di veicoli M1 nuovi di fabbrica è pari:

  • per i veicoli con emissioni nella fascia 0-20 g/km di CO2, a 6.000,00 euro, con ulteriori:
    • 5.000,00 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2;
    • 4.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3;
    • 3.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
  • per i veicoli con emissioni nella fascia 21-60 g/km di CO2, a 4.000,00 euro, con ulteriori:
    • 4.000,00 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2;
    • 2.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3;
    • 1.500,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4;
  • per i veicoli con emissioni nella fascia 61-135 g/km di CO2, occorre la rottamazione contestuale di un altro veicolo, ed il contributo è pari a:
    • 3.000,00 euro, se è contestualmente rottamato un veicolo omologato in una classe da Euro 0 a Euro 2;
    • 2.000,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 3;
    • 1.500,00 euro, se è rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 4.

Persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000,00 euro
Ai sensi dell’art. 3 del DPCM 20.5.2024, se l’acquirente dei veicoli è una persona fisica con un ISEE inferiore a 30.000,00 euro, il contributo di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) e b) del medesimo decreto (veicoli M1 con emissioni fino a 60 g/km di CO2):

  • è aumentato del 25% rispetto agli incentivi già previsti “a regime”
  • è riconosciuto anche se è contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, con importo pari a 8.000,00 euro (per veicoli M1 con emissioni nella fascia 0-20 g/km di CO2) o a 5.000,00 euro (per veicoli M1 con emissioni nella fascia 21-60 g/km di CO2).

Tali agevolazioni sono riconosciute a favore di un solo soggetto per nucleo familiare.

Titolari di licenze di taxi e servizio di noleggio con conducente
Per i titolari di licenza taxi e i soggetti autorizzati all’esercizio del servizio di noleggio che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio, i contributi per l’acquisto di veicoli di cui all’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024 (acquisto di veicoli M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 135 g/km di CO2) sono raddoppiati (art. 4 del DPCM 20.5.2024).
I contributi sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti de minimis.

Contributo per il noleggio di veicoli M1 nuovi di fabbrica
Per i veicoli di cui alle suddette lett. a), b) e c) dell’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024 è inoltre previsto un contributo a favore delle persone fisiche che stipulano un contratto di noleggio a lungo termine per la locazione di durata non inferiore a tre anni.
L’entità del contributo, nonché le disposizioni attuative per fruirne, saranno definiti con un successivo DM (art. 2 co. 1 lett. g) del DPCM 20.5.2024).

4.3CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI M1 USATI
L’art. 2 co. 1 lett. f) del DPCM 20.5.2024 riconosce (nei limiti delle risorse disponibili) un contributo per le persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia e omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2.
L’incentivo spetta se al contempo:

  • non sono già stati riconosciuti gli incentivi di cui all’art. 1 co. 1041 della L. 145/2018, all’art. 1 co. 654 della L. 178/2020 e al DPCM 6.4.2022;
  • il prezzo del veicolo acquistato, risultante dalle quotazioni medie di mercato, non è superiore a 25.000,00 euro;
  • è contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4, di cui l’acquirente o un suo familiare convivente siano proprietari o intestatari da almeno 12 mesi.

In presenza di tutti i predetti requisiti, il contributo spetta in misura pari a 2.000,00 euro.

4.4CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MOTOCICLI
Il DPCM 20.5.2024 riconosce dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nuovi di fabbrica (ossia i motocicli e ciclomotori), distinti per requisiti e importi a seconda che si tratti di veicoli elettrici od omologati in una classe non inferiore a Euro 5 (art. 2 co. 1 lett. d) e h) del DPCM 20.5.2024).
4.5CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI
L’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 20.5.2024 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, dei contributi a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto di terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica.Il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4 per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2:

  • ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido);
  • ad alimentazione tradizionale.

La rottamazione di un precedente veicolo non è invece richiesta in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno.

L’importo del contributo è differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo (si rinvia alla tabella recata dal DPCM 20.5.2024).

4.6FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI
Per la fruizione dei contributi sopra illustrati di cui all’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024 (esclusi i contributi per l’acquisto di veicoli usati M1 o per il noleggio degli stessi, per i quali sono previste regole ad hoc):

  • il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratta di uno sconto sul prezzo);
  • i venditori dei veicoli sono successivamente rimborsati dell’importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi;
  • le imprese costruttrici o importatrici possono recuperare detti importi, rimborsati ai venditori, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Modalità di riconoscimento dei contributi
Per la fruizione degli incentivi (che spettano fino ad esaurimento delle risorse disponibili), i venditori devono:

  • prenotare i contributi tramite l’apposita piattaforma informatica, a partire dal 3.6.2024 (allegando le dichiarazioni sostitutive individuate dalla circ. MIMIT 27.5.2024);
  • successivamente, confermare l’operazione entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione.

Modalità di fruizione dei crediti d’imposta
A norma dell’art. 2 co. 6 del DPCM 20.5.2024, i crediti d’imposta derivanti dagli incentivi per l’acquisto dei veicoli sono utilizzabili (dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato) esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

  • dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata confermata l’operazione di acquisto del veicolo;
  • presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nei limiti dell’importo spettante, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • senza applicare i limiti annui di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro) e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro).
4.7CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1
In aggiunta agli incentivi sopra elencati, l’art. 5 del DPCM 20.5.2024 prevede un contributo alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.Il contributo spetta in misura pari a:

  • 400,00 euro, per gli impianti a GPL;
  • 800,00 euro, per gli impianti a metano.

Le modalità di prenotazione di tali contributi verranno stabilite con uno o più provvedimenti del MIMIT (che individuerà anche le date di apertura della piattaforma).

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5“SUPERBONUS” – SCONTO “INTEGRALE” IN FATTURA – SOSTENIMENTO DELLA SPESA – DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.5.2024 n. 103, ha chiarito che la fattura in cui viene riportato lo sconto sul corrispettivo “integrale” dell’importo dovuto per effetto del “superbonus”, che sia stata trasmessa negli ultimi giorni di dicembre 2023 e sia stata scartata dal Sistema di Interscambio, poteva comunque essere considerata tempestivamente emessa in caso di suo reinoltro nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto, con tutte le conseguenze del caso.
Sempre nell’ipotesi di sconto “integrale” per interventi “superbonus”, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini” e ricorrano i presupposti richiesti dalla disciplina del “superbonus”
5.1MISURA DELLO SCONTO IN FATTURA
L’Agenzia delle Entrate ricorda che in assenza di pagamento (ovvero in caso di sconto “integrale” in fattura), per determinare la percentuale da utilizzare per lo sconto in fattura (110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, 70% per quelle sostenute dall’1.1.2024), occorre far riferimento alla “data di emissione” del documento da parte del fornitore (si veda ad esempio la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1).
Premesso che la fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) si considera non emessa (provv. 89757/2018 e provv. 433608/2022), “lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso” (risposta a interpello 103/2024). Secondo le indicazioni contenute nella circ. 2.7.2018 n. 13, la fattura elettronica relativa al file scartato “va preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario”.
5.2RILEVANZA DELLA DATA RIPORTATA NEL FILE XML
L’Agenzia delle Entrate ricorda che nel provv. 30.4.2018 n. 89757 (successivamente sostituito dal provv. 24.11.2022 n. 433608) è previsto che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica”. Tuttavia la stessa Agenzia ha affermato, sul punto, che: “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (…) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”. Ne consegue che se l’operatore decidesse di emettere (trasmettere) la fattura elettronica via SdI in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, “la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione” e i 12 giorni citati “potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio” (circ. 17.6.2019 n. 14).
Nella risposta a interpello 13.5.2024 n. 103, l’Amministrazione finanziaria precisa quindi che nel caso di sconto “integrale” per interventi “superbonus”, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto)”, sempre che il documento sia stato trasmesso al SdI nei termini previsti dalla legge, e “ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del «Superbonus 110%»”.

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6CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA O DI IMBALLAGGI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il DM 2.4.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, di cui all’art. 1 co. 686-690 della L. 197/2022.
6.1SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione è rivolta alle imprese che:

  • sono regolarmente iscritte e “attive” presso il registro delle imprese;
  • svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Sono escluse le imprese che:

  • sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001;
  • si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
6.2SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:

  • prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
    • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
    • gli imballaggi in legno non impregnati;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;
  • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Requisiti tecnici e certificazioni
I suddetti prodotti e imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dal presente DM.

6.3MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese ammissibili.
L’agevolazione massima concedibile per soggetto beneficiario non può comunque eccedere l’importo di 20.000,00 euro per ciascun anno di sostenimento delle spese (2023 o 2024), fermo restando il rispetto del regime de minimis.Cumulabilità
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
6.4PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
I soggetti in possesso dei previsti requisiti devono presentare al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’apposita istanza:

  • contenente i dati e le informazioni di cui all’allegato 2 del DM in esame;
  • esclusivamente per via telematica;
  • entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it).
6.5UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:

  • decorsi 10 giorni dalla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, dell’elenco delle imprese beneficiarie e dell’importo del credito d’imposta concesso;
  • presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • senza l’applicazione del limite annuo di 250.000,00 euro, di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

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7CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 – CODICI TRIBUTO
 Con la ris. 14.5.2024 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, di cui all’art. 20 del DLgs. 4.3.2010 n. 28 e al DM 1.8.2023.
Per ottenere l’attribuzione dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare un’apposita domanda al Ministero della Giustizia:

  • tramite la piattaforma accessibile dal sito www.giustizia.it;
  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

7.1CODICI TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta in esame sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7067”, denominato ”Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità ODM e compenso avvocato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • “7068”, denominato ”Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”;
  • “7069”, denominato ”Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – ODM – Articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
7.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel cassetto fiscale.
7.3PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

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8CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – ACQUISTO DI UN BENE PRECEDENTEMENTE UTILIZZATO IN NOLEGGIO – ESCLUSIONE DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ
 Con la risposta a interpello 21.5.2024 n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato, senza soluzione di continuità, mediante un contratto di noleggio non può fruire del credito d’imposta investimenti 4.0, non essendo soddisfatto il requisito della novità richiesto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020.
L’utilizzo del bene in data precedente all’acquisto, in base al contratto di noleggio, comporta infatti che il bene debba ritenersi già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto dell’investimento.L’Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, per il quale è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità.

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9“NUOVA SABATINI” – CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0
 Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ sulla “nuova Sabatini” aggiornate in data 13.5.2024, ha affermato che il credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della “nuova Sabatini”.
Resta tuttavia fermo quanto previsto dalla normativa del predetto credito d’imposta, in base alla quale lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”.

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10CERTIFICAZIONI UNICHE – TARDIVA O ERRATA TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
 Con la circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, qualora l’invio telematico alla stessa Agenzia della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, dichiarando espressamente superato quanto indicato nella precedente circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), che aveva invece escluso tale possibilità in quanto non compatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.
Il cambiamento di orientamento viene giustificato sulla base:

  • delle successive modifiche intervenute in relazione al regime sanzionatorio riguardanti le violazioni relative all’omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate;
  • dell’esigenza di consentire un’applicazione generalizzata del ravvedimento operoso, in assenza di una espressa previsione normativa di segno contrario.
10.1UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE TARDIVE O RETTIFICATIVE
L’Agenzia delle Entrate precisa che, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia stessa e rilascia al percipiente una Certificazione Unica tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al professionista abilitato o al CAF affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
10.2APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ALL’INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 23.5.2022 n. 22, aveva già riconosciuto la possibilità di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso, gli inadempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, anch’essi funzionali ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate.

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11ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO – CORRISPETTIVI SPECIFICI – DECOMMERCIALIZZAZIONE
 Con la risposta a interpello 24.5.2024 n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi specifici per fruire delle attività educative versati dagli iscritti (non associati) in favore di un’associazione di promozione sociale (APS) possono beneficiare della decommercializzazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, a condizione che tali soggetti siano anche tesserati all’ente nazionale a cui l’APS fa riferimento.
L’agevolazione spetta per i proventi derivanti non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’unica organizzazione locale o nazionale.
11.1CASO DI SPECIE
La vicenda nasce da una modifica statutaria, richiesta alle sezioni territoriali da parte di un’APS nazionale, con cui i tesserati venivano distinti in iscritti e associati; in particolare:

  • tra gli iscritti figurano i soggetti di minore età, inseriti nel percorso educativo; gli appartenenti a tale categoria non beneficiano dei diritti di partecipazione e voto nell’assemblea e versano annualmente all’APS la quota di iscrizione, comprensiva della quota di tesseramento all’APS nazionale;
  • gli associati, persone maggiorenni impegnate nell’associazione come educatori volontari, beneficiano dei diritti partecipativi.

Gli iscritti, oltre alla quota annuale, versano anche corrispettivi specifici per l’accesso alle attività educative proposte nel corso dell’anno.
La creazione della categoria degli iscritti, priva di diritti partecipativi, ha portato l’APS locale a interrogarsi sull’eventuale rilevanza reddituale dei versamenti provenienti da tali soggetti.

11.2CONDIZIONI PER LA DECOMMERCIALIZZAZIONE
L’Agenzia delle Entrate, concentrandosi sulla possibilità di non considerare come derivanti da attività commerciale i corrispettivi specifici versati dagli iscritti, rileva che tali soggetti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’APS, sono legati all’associazione attraverso il versamento della quota di iscrizione annuale, con relativo tesseramento all’organizzazione nazionale.
Il legame dell’APS territoriale con quella nazionale è, secondo l’Amministrazione finanziaria, fondamentale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR; possono infatti beneficiare della decommercializzazione “i proventi derivanti, non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’unica organizzazione locale o nazionale”.
Di conseguenza, nel caso di specie è possibile decommercializzare anche i proventi derivanti da iscritti non associati, a condizione che tali soggetti siano tesserati all’ente di riferimento nazionale.

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12IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO – CODICI TRIBUTO
 Con la ris. 31.5.2024 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
12.1MODELLO F24
Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’art. 2 del DM 4.12.2020, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

  • “A400”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
  • “A401”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;
  • “A402”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nei campi “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), occorre indicare le informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate.
12.2MODELLO F24 ENTI PUBBLICI
In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le seguenti modalità:

  • nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • il campo “riferimento A” non è valorizzato.

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13SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI
 Il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle finanze 2.5.2024, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105, ha modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.

Per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), entrano Georgia, Kenya, Thailandia, Costarica e Saint Kitts e Nevis: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 87.

Per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), entrano Georgia, Kenya e Thailandia: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 113.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GIUGNO 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
11.6.2024

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.6.2023 all’11.8.2023.

12.6.2024

Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica MezzogiornoLe imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), possono iniziare a comunicare all’Agenza delle Entrate:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15.11.2024;
  • ai fini del riconoscimento del previsto credito d’imposta ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023.

Il termine finale per la presentazione della comunicazione in esame è stabilito al 12.7.2024.

15.6.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAFI professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

15.6.2024Adempimenti modelli 730/2024 presentati al
sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agen-zia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

15.6.2024

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione

17.6.2024

Acconto IMU 2024

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

17.6.2024

Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024 enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2023;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2024, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2023.

17.6.2024

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 non supera 100,00 euro.

17.6.2024

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
17.6.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

17.6.2024

Versamento rata saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
17.6.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2024.
25.6.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.6.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

29.6.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

30.6.2024

Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.6.2024

Rivalutazione terreni

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.6.2024

Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport.
Le modifiche statutarie effettuate entro il 30.6.2024 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall’imposta di registro.
Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
30.6.2024

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:

  • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa;
  • le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l’obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).
30.6.2024

Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”

I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque periodi d’imposta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.
Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.
30.6.2024

Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”

Gli sportivi professionisti “impatriati” in possesso dei previsti requisiti devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2024

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2024

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2024, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
  • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

1.7.2024

Regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 18%.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024.

1.7.2024

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:

  • dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2022, effettuata dall’1.1.2023 al 31.5.2023;
  • con effetto dall’1.1.2023.
1.7.2024

Dichiarazione IMU 2023

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2023, qualora obbligatoria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi;
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2023:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 24.4.2024.
1.7.2024 (*)

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE, all’IVAFE e all’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • del saldo per l’anno 2023 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2024 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • del saldo per l’anno 2023 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2024 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi” (art. 27 del DL 98/2011);
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
    In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
1.7.2024 (*)

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2023;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

1.7.2024 (*)

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
1.7.2024 (*)

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
1.7.2024 (*)

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2023;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2024.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

1.7.2024 (*)

Versamento saldo IVA 2023

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024.
Tale versamento può essere rateizzato.
1.7.2024 (*)

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato

1.7.2024 (*)

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
1.7.2024 (*)

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.

 

(*) Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.
Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.

1.7.2024

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

1.7.2024

Versamenti derivanti dai modelli 730/2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:

  • l’imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16);
  • l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di fonte estera (rigo L8);
  • l’IVIE e l’IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W);
  • l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività (quadro W).

I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.

In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.

1.7.2024

Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche

Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio 2023 entro il 31.5.2024, devono versare l’imposta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:

  • relativo all’esercizio 2023;
  • che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio 2021.

In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26%:

  • dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio su base individuale;
  • con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio 2022.

In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:

  • un importo non inferiore a 2,5 volte l’imposta dovuta;
  • a tal fine individuata in sede di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2023.
1.7.2024

Dichiarazione e versamento
“exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro l’1.7.2024 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazio-ne dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

1.7.2024

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2024 presso un ufficio postale.
In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 15.10.2024.
1.7.2024

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024.
Il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2024.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 15.10.2024.
1.7.2024

Regolarizzazione modello
REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2024 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2023 relativa al 2022;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2022, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
1.7.2024

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2024 possono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2024 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2022 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2023 e degli anni precedenti.

In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 15.10.2024.
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

1.7.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

1.7.2024

Comunicazione contratti di
locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2023 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.

1.7.2024

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:

  • con riferimento all’anno 2023;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 12 giugno 2024

Team Consulenza


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