
Circolare mensile per il cliente 12.06.2024
12 Giugno 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2024
MAGGIO 2024: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Locazioni brevi – aumento dell’aliquota della cedolare secca – chiarimenti
- Cedolare secca – applicazione anche alle locazioni con conduttore un’impresa
- Dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2020 – prospetto “aiuti di stato” – comunicazioni di irregolarità
- Incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti – rimodulazione
- “Superbonus” – Sconto “integrale” in fattura – Sostenimento della spesa – Data di emissione della fattura e data di effettuazione dell’operazione
- Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata – disposizioni attuative
- Crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale – utilizzo in compensazione nel modello F24 – codici tributo
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Acquisto di un bene precedentemente utilizzato in noleggio – esclusione del requisito della novità
- “nuova sabatini” – cumulabilità con il credito d’imposta transizione 5.0
- Certificazioni uniche – tardiva o errata trasmissione all’agenzia delle entrate – applicabilità del ravvedimento operoso
- Enti di tipo associativo – corrispettivi specifici – decommercializzazione
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – versamenti dovuti a seguito del controllo automatizzato – codici tributo
- Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – modifica delle liste degli Stati partecipanti
- Giugno 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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1 | LOCAZIONI BREVI – AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA – CHIARIMENTI |
Con la circ. 10.5.2024 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità in materia di locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), introdotte dall’art. 1 co. 63 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). Novità della legge di bilancio 2024 in materia di locazioni brevi Si ricorda che, in relazione alle locazioni brevi, la legge di bilancio 2024 ha:
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1.1 | CARATTERISTICHE DELLE LOCAZIONI BREVI L’Agenzia delle Entrate ricorda le caratteristiche delle locazioni brevi; si tratta di contratti di locazione (art. 4 del DL 50/2017):
Si ricorda che la possibilità di applicare la disciplina delle locazioni brevi è esclusa a priori, in forza di una presunzione legale assoluta di imprenditorialità prevista dall’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, nel caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti nel periodo d’imposta. In tal caso è quindi esclusa in radice la possibilità di applicare la cedolare secca. |
1.2 | AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA Con riferimento all’aliquota, l’art. 1 co. 63 della L. 213/2023, intervenendo sull’art. 4 co. 2 del DL 50/2017, ha disposto che, dall’1.1.2024:
A regime, la nuova aliquota della cedolare secca sulle locazioni brevi è quindi pari al 26%, anche se viene prevista una situazione in cui l’aliquota può essere ridotta al 21%, in presenza di richiesta del locatore. In proposito, la circ. 10/2024 precisa che “l’individuazione di detta unità immobiliare dovrà avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta d’interesse”. Si precisa che l’aumento riguarda, in ogni caso, solo le locazioni brevi ed i contratti assimilati. Restano applicabili senza mutamenti:
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1.3 | DECORRENZA DELL’AUMENTO DELL’ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA Con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, l’Agenzia delle Entrate rileva che, non avendo il legislatore dettato una previsione particolare, l’aliquota si applica ai redditi maturati dall’1.1.2024. Pertanto, non rileva la data di stipula del contratto o la data di pagamento del canone, ma l’aliquota del 26% troverà applicazione ai redditi fondiari, per i quali è stata scelta la cedolare, maturati pro rata temporis, ai sensi dell’art. 26 del TUIR, dall’1.1.2024. Esempio di contratto a cavallo d’anno Ad esempio, per un contratto di locazione breve svoltosi a cavallo d’anno, dal 24.12.2023 al 6.1.2024 (nelle festività natalizie), la cedolare al 26% riguarda solo il periodo dall’1.1.2024 al 6.1.2024 (senza che abbia alcun rilievo la data di stipula del contratto, né il momento di percezione dei canoni). |
1.4 | RITENUTA AL 21% A TITOLO DI ACCONTO La circ. 10/2024 rileva inoltre che l’aumento dell’aliquota della cedolare secca non ha mutato la misura della ritenuta (che deve essere operata dagli intermediari che intervengano nel pagamento o incassino i canoni di locazione breve), che resta al 21%. Viene, invece, modificato l’art. 4 co. 5 del DL 50/2017, stabilendo, per ragioni di semplificazione, che la ritenuta sia effettuata sempre a titolo di acconto.Fino al 31.12.2023, invece, la ritenuta avveniva:
In base alla nuova norma, entrata in vigore l’1.1.2024, in caso di intervento di intermediari, “il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta – ordinaria o sostitutiva – dovuta, e a versare l’eventuale saldo dell’imposta, ottenuto previo scomputo delle ritenute d’acconto subite, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi. Al riguardo, i dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi”. |
1.5 | OBBLIGHI DEGLI INTERMEDIARI NON RESIDENTI L’Agenzia evidenzia che, allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), la legge di bilancio 2024 ha ridefinito gli obblighi degli intermediari. Va ricordato che, limitatamente a quanto oggetto della circ. 10/2024, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017, gli intermediari:
La legge di bilancio 2024 è intervenuta in relazione alle modalità di adempimento di tali obblighi da parte degli intermediari non residenti. Per effetto delle modifiche:
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2 | CEDOLARE SECCA – APPLICAZIONE ANCHE ALLE LOCAZIONI CON CONDUTTORE UN’IMPRESA |
Con la sentenza 7.5.2024 n. 12395, la Corte di Cassazione ammette, per la prima volta, la possibilità di applicare la cedolare secca a contratti di locazione stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio dell’impresa, come avviene, ad esempio, nel caso di locazione di immobili ad uso foresteria o da fornire in uso ai propri dipendenti. La Corte di Cassazione si esprime in senso contrario rispetto a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate fin dalla circ. 1.6.2011 n. 26 (§ 1.2), nella quale si escludeva la possibilità di applicare la cedolare secca ove il conduttore fosse un’impresa. | |
2.1 | ESCLUSIONE DELLA CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA La questione nasce dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011, che esclude l’applicabilità della cedolare secca per le locazioni di “unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa”. Questa disposizione, che impedisce chiaramente di applicare la cedolare secca qualora il locatore agisca nell’esercizio di imprese, arti o professioni, è stata interpretata dall’Agenzia delle Entrate (con la citata circ. 26/2011, § 1.2) come una limitazione da applicare anche con riferimento “all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo dell’immobile locato”. Da allora, l’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso dal campo di applicazione dell’imposta sostitutiva “i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti”.Evoluzione giurisprudenziale La questione ha generato contenzioso, ma le pronunce della giurisprudenza tributaria di merito sono state altalenanti:
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2.2 | IRRILEVANZA DELLA NATURA DEL CONDUTTORE La sentenza della Corte di Cassazione 7.5.2024 n. 12395 rappresenta il primo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità su questo tema: la Corte afferma di non condividere l’impostazione assunta dall’Agenzia delle Entrate. Secondo la Corte di Cassazione il “locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale”, atteso che l’esclusione prevista dall’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 “si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni”.Locatore beneficiario principale della cedolare Tale conclusione, spiega la sentenza, è necessitata da una lettura coordinata di tutti i commi della norma che regola la cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011). La disposizione riconosce solo al locatore la possibilità di optare per la cedolare secca “senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta”. Per questo motivo, la limitazione fissata dal co. 6 riguarda solo il locatore (che per accedere alla cedolare non deve agire nell’esercizio dell’attività di impresa), “mentre resta irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione” alla sua attività professionale o imprenditoriale. Infine – aggiunge la Corte – questa lettura dell’art. 3 co. 6 del DLgs. 23/2011 trova riscontro, oltre che nella lettera normativa, anche nella ratio della legge, che non è rivolta solo a contrastare l’evasione fiscale, ma anche a facilitare il reperimento di abitazioni da locare, esigenza che può sorgere anche nell’esercizio “delle attività imprenditoriali, arti e professioni”. |
2.3 | NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE La pronuncia della Corte di Cassazione ha un impatto molto rilevante, ma, dal punto di vista pratico, si scontra con il fatto che, allo stato attuale, i software dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione dei contratti di locazione (RLI) “bloccano” l’opzione per la cedolare secca quando il conduttore sia un’impresa. |
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3 | DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODO D’IMPOSTA 2020 – PROSPETTO “AIUTI DI STATO” – COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.5.2024 n. 221010, sono state definite le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA (Registro nazionale degli aiuti di stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura) degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2020, ai fini dell’adempimento spontaneo di cui all’art. 1 co. 634 – 636 della L. 190/2014. | |
3.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni in esame contengono:
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3.2 | MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI La comunicazione in esame è trasmessa:
La comunicazione e i relativi allegati sono inoltre consultabili dall’interessato all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”. |
3.3 | SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può: • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia. |
3.4 | REGOLARIZZAZIONE DELL’ANOMALIA In merito alle modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia: • se la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri è imputabile a errori di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti, con conseguente iscrizione nei Registri; • se la mancata registrazione dell’aiuto individuale non è imputabile a tali errori di compilazione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e restituire integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. Ravvedimento operoso Le violazioni commesse possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse. |
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4 | INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI MENO INQUINANTI – RIMODULAZIONE |
Con il DPCM 20.5.2024 (pubblicato sulla G.U. 25.5.2024 n. 121) sono stati rimodulati i contributi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (nei limiti delle risorse già individuate dall’art. 3 co. 1 e 2 del DPCM 6.4.2022). Il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT), con la circ. 27.5.2024, ha fornito le indicazioni operative per accedere a tali incentivi. | |
4.1 | REQUISITI Gli incentivi di cui al DPCM 20.5.2024 riguardano gli acquisti di veicoli meno inquinanti effettuati dal 25.5.2024 (data di entrata in vigore del DPCM, secondo le indicazioni della circ. MIMIT 27.5.2024) e sino al 31.12.2024.Tali contributi, se previsti:
Veicolo consegnato per la rottamazione
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4.2 | CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI M1 NUOVI DI FABBRICA L’art. 2 co. 1 lett. a), b) e c) del DPCM 20.5.2024 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, dei contributi a favore delle persone fisiche e giuridiche (a esclusione di quelle che esercitano attività rientranti nel codice ATECO 45.11.0, ossia “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”) che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni di biossido di carbonio emesse per chilometro comprese nella fascia:
Misura del contributo
Persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000,00 euro
Tali agevolazioni sono riconosciute a favore di un solo soggetto per nucleo familiare. Titolari di licenze di taxi e servizio di noleggio con conducente Contributo per il noleggio di veicoli M1 nuovi di fabbrica |
4.3 | CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI M1 USATI L’art. 2 co. 1 lett. f) del DPCM 20.5.2024 riconosce (nei limiti delle risorse disponibili) un contributo per le persone fisiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, veicoli usati di categoria M1, di prima immatricolazione in Italia e omologati in una classe non inferiore a Euro 6, con emissioni fino a 160 g/km di CO2. L’incentivo spetta se al contempo:
In presenza di tutti i predetti requisiti, il contributo spetta in misura pari a 2.000,00 euro. |
4.4 | CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI MOTOCICLI Il DPCM 20.5.2024 riconosce dei contributi per l’acquisto di veicoli di categoria L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e nuovi di fabbrica (ossia i motocicli e ciclomotori), distinti per requisiti e importi a seconda che si tratti di veicoli elettrici od omologati in una classe non inferiore a Euro 5 (art. 2 co. 1 lett. d) e h) del DPCM 20.5.2024). |
4.5 | CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI COMMERCIALI L’art. 2 co. 1 lett. e) del DPCM 20.5.2024 riconosce, nei limiti delle risorse stanziate, dei contributi a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto di terzi che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica.Il riconoscimento del contributo è subordinato alla contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4 per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2:
La rottamazione di un precedente veicolo non è invece richiesta in caso di alimentazione esclusivamente elettrica o a idrogeno. L’importo del contributo è differenziato in base alla massa totale a terra e all’alimentazione del veicolo (si rinvia alla tabella recata dal DPCM 20.5.2024). |
4.6 | FRUIZIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI VEICOLI Per la fruizione dei contributi sopra illustrati di cui all’art. 2 co. 1 del DPCM 20.5.2024 (esclusi i contributi per l’acquisto di veicoli usati M1 o per il noleggio degli stessi, per i quali sono previste regole ad hoc):
Modalità di riconoscimento dei contributi
Modalità di fruizione dei crediti d’imposta
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4.7 | CONTRIBUTO PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI DI CATEGORIA M1 In aggiunta agli incentivi sopra elencati, l’art. 5 del DPCM 20.5.2024 prevede un contributo alle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4.Il contributo spetta in misura pari a:
Le modalità di prenotazione di tali contributi verranno stabilite con uno o più provvedimenti del MIMIT (che individuerà anche le date di apertura della piattaforma). |
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5 | “SUPERBONUS” – SCONTO “INTEGRALE” IN FATTURA – SOSTENIMENTO DELLA SPESA – DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA E DATA DI EFFETTUAZIONE DELL’OPERAZIONE |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13.5.2024 n. 103, ha chiarito che la fattura in cui viene riportato lo sconto sul corrispettivo “integrale” dell’importo dovuto per effetto del “superbonus”, che sia stata trasmessa negli ultimi giorni di dicembre 2023 e sia stata scartata dal Sistema di Interscambio, poteva comunque essere considerata tempestivamente emessa in caso di suo reinoltro nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio di scarto, con tutte le conseguenze del caso. Sempre nell’ipotesi di sconto “integrale” per interventi “superbonus”, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini” e ricorrano i presupposti richiesti dalla disciplina del “superbonus” | |
5.1 | MISURA DELLO SCONTO IN FATTURA L’Agenzia delle Entrate ricorda che in assenza di pagamento (ovvero in caso di sconto “integrale” in fattura), per determinare la percentuale da utilizzare per lo sconto in fattura (110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023, 70% per quelle sostenute dall’1.1.2024), occorre far riferimento alla “data di emissione” del documento da parte del fornitore (si veda ad esempio la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1). Premesso che la fattura elettronica scartata dal Sistema di Interscambio (SdI) si considera non emessa (provv. 89757/2018 e provv. 433608/2022), “lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso” (risposta a interpello 103/2024). Secondo le indicazioni contenute nella circ. 2.7.2018 n. 13, la fattura elettronica relativa al file scartato “va preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario”. |
5.2 | RILEVANZA DELLA DATA RIPORTATA NEL FILE XML L’Agenzia delle Entrate ricorda che nel provv. 30.4.2018 n. 89757 (successivamente sostituito dal provv. 24.11.2022 n. 433608) è previsto che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo «Data» della sezione «DatiGenerali» del file della fattura elettronica”. Tuttavia la stessa Agenzia ha affermato, sul punto, che: “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (…) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”. Ne consegue che se l’operatore decidesse di emettere (trasmettere) la fattura elettronica via SdI in uno dei successivi 12 giorni previsti dall’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR 633/72, “la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione” e i 12 giorni citati “potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio” (circ. 17.6.2019 n. 14). Nella risposta a interpello 13.5.2024 n. 103, l’Amministrazione finanziaria precisa quindi che nel caso di sconto “integrale” per interventi “superbonus”, ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa “è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto)”, sempre che il documento sia stato trasmesso al SdI nei termini previsti dalla legge, e “ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del «Superbonus 110%»”. |
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6 | CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA O DI IMBALLAGGI DERIVANTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 2.4.2024, pubblicato sulla G.U. 21.5.2024 n. 117, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata o di imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, di cui all’art. 1 co. 686-690 della L. 197/2022. | |
6.1 | SOGGETTI BENEFICIARI L’agevolazione è rivolta alle imprese che:
Sono escluse le imprese che:
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6.2 | SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili all’agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all’acquisto di:
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio. Requisiti tecnici e certificazioni |
6.3 | MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è pari al 36% delle spese ammissibili. L’agevolazione massima concedibile per soggetto beneficiario non può comunque eccedere l’importo di 20.000,00 euro per ciascun anno di sostenimento delle spese (2023 o 2024), fermo restando il rispetto del regime de minimis.Cumulabilità Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. |
6.4 | PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA I soggetti in possesso dei previsti requisiti devono presentare al Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’apposita istanza:
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6.5 | UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97:
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7 | CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 – CODICI TRIBUTO |
Con la ris. 14.5.2024 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, dei crediti d’imposta riconosciuti nell’ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, di cui all’art. 20 del DLgs. 4.3.2010 n. 28 e al DM 1.8.2023. Per ottenere l’attribuzione dei suddetti crediti d’imposta, occorre presentare un’apposita domanda al Ministero della Giustizia:
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero della Giustizia, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
7.1 | CODICI TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta in esame sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
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7.2 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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7.3 | PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero della Giustizia e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero. |
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8 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – ACQUISTO DI UN BENE PRECEDENTEMENTE UTILIZZATO IN NOLEGGIO – ESCLUSIONE DEL REQUISITO DELLA NOVITÀ |
Con la risposta a interpello 21.5.2024 n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’acquisto di un bene agevolato precedentemente utilizzato, senza soluzione di continuità, mediante un contratto di noleggio non può fruire del credito d’imposta investimenti 4.0, non essendo soddisfatto il requisito della novità richiesto dall’art. 1 co. 1051 della L. 178/2020. L’utilizzo del bene in data precedente all’acquisto, in base al contratto di noleggio, comporta infatti che il bene debba ritenersi già precedentemente utilizzato a diverso titolo dal soggetto acquirente, venendo così a mancare l’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto dell’investimento.L’Agenzia delle Entrate rileva, inoltre, che la fattispecie in esame non è assimilabile a quella della risposta a interpello 3.2.2022 n. 63, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, per il quale è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità. |
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9 | “NUOVA SABATINI” – CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 |
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, nelle FAQ sulla “nuova Sabatini” aggiornate in data 13.5.2024, ha affermato che il credito d’imposta transizione 5.0, di cui all’art. 38 del DL 19/2024, non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina della “nuova Sabatini”. Resta tuttavia fermo quanto previsto dalla normativa del predetto credito d’imposta, in base alla quale lo stesso “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, (…), non porti al superamento del costo sostenuto”. |
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10 | CERTIFICAZIONI UNICHE – TARDIVA O ERRATA TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Con la circ. 31.5.2024 n. 12 (§ 6), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è ammissibile ricorrere al ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, qualora l’invio telematico alla stessa Agenzia della Certificazione Unica omessa o corretta venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, dichiarando espressamente superato quanto indicato nella precedente circ. 19.2.2015 n. 6 (§ 2.6), che aveva invece escluso tale possibilità in quanto non compatibile con la tempistica prevista per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate. Il cambiamento di orientamento viene giustificato sulla base:
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10.1 | UTILIZZO DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE TARDIVE O RETTIFICATIVE L’Agenzia delle Entrate precisa che, se il sostituto d’imposta trasmette all’Agenzia stessa e rilascia al percipiente una Certificazione Unica tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al professionista abilitato o al CAF affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi. |
10.2 | APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO ALL’INVIO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 23.5.2022 n. 22, aveva già riconosciuto la possibilità di regolarizzare, tramite il ravvedimento operoso, gli inadempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, anch’essi funzionali ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni precompilate. |
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11 | ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO – CORRISPETTIVI SPECIFICI – DECOMMERCIALIZZAZIONE |
Con la risposta a interpello 24.5.2024 n. 115, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi specifici per fruire delle attività educative versati dagli iscritti (non associati) in favore di un’associazione di promozione sociale (APS) possono beneficiare della decommercializzazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, a condizione che tali soggetti siano anche tesserati all’ente nazionale a cui l’APS fa riferimento. L’agevolazione spetta per i proventi derivanti non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’unica organizzazione locale o nazionale. | |
11.1 | CASO DI SPECIE La vicenda nasce da una modifica statutaria, richiesta alle sezioni territoriali da parte di un’APS nazionale, con cui i tesserati venivano distinti in iscritti e associati; in particolare:
Gli iscritti, oltre alla quota annuale, versano anche corrispettivi specifici per l’accesso alle attività educative proposte nel corso dell’anno. |
11.2 | CONDIZIONI PER LA DECOMMERCIALIZZAZIONE L’Agenzia delle Entrate, concentrandosi sulla possibilità di non considerare come derivanti da attività commerciale i corrispettivi specifici versati dagli iscritti, rileva che tali soggetti, pur non beneficiando dei diritti di partecipazione e voto nelle assemblee dell’APS, sono legati all’associazione attraverso il versamento della quota di iscrizione annuale, con relativo tesseramento all’organizzazione nazionale. Il legame dell’APS territoriale con quella nazionale è, secondo l’Amministrazione finanziaria, fondamentale ai fini dell’applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR; possono infatti beneficiare della decommercializzazione “i proventi derivanti, non dalla generalità degli utenti destinatari delle attività istituzionali rese, ma solo da parte di coloro cui sia comprovato l’inserimento (come associati, iscritti e tesserati) all’interno dell’unica organizzazione locale o nazionale”. Di conseguenza, nel caso di specie è possibile decommercializzare anche i proventi derivanti da iscritti non associati, a condizione che tali soggetti siano tesserati all’ente di riferimento nazionale. |
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12 | IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE – VERSAMENTI DOVUTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO – CODICI TRIBUTO |
Con la ris. 31.5.2024 n. 28, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. | |
12.1 | MODELLO F24 Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’art. 2 del DM 4.12.2020, occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello F24:
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12.2 | MODELLO F24 ENTI PUBBLICI In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le seguenti modalità:
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13 | SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI |
Il provvedimento del Ministero dell’Economia e delle finanze 2.5.2024, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105, ha modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015. Per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), entrano Georgia, Kenya, Thailandia, Costarica e Saint Kitts e Nevis: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 87. Per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), entrano Georgia, Kenya e Thailandia: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 113. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI GIUGNO 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
11.6.2024 | Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
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12.6.2024 | Istanze credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno | Le imprese, salvo specifiche esclusioni, che effettuano investimenti nella ZES unica per il Mezzogiorno (comprendente le Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), possono iniziare a comunicare all’Agenza delle Entrate:
Il termine finale per la presentazione della comunicazione in esame è stabilito al 12.7.2024. |
15.6.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
15.6.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agen-zia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale. |
15.6.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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17.6.2024 | Acconto IMU 2024 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2024, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
17.6.2024 | Saldo IMU 2023 e acconto IMU 2024 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:
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17.6.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024 non supera 100,00 euro. |
17.6.2024 | Versamento cumulativo ritenute condominio | Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
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17.6.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
17.6.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi. |
17.6.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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25.6.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di maggio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
29.6.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
29.6.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
30.6.2024 | Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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30.6.2024 | Rivalutazione terreni | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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30.6.2024 | Adeguamento statuti degli enti sportivi dilettantistici | Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport. Le modifiche statutarie effettuate entro il 30.6.2024 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall’imposta di registro. Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). |
30.6.2024 | Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni | Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:
L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche:
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30.6.2024 | Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati” | I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2023, per prorogare di ulteriori cinque periodi d’imposta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni. Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta. |
30.6.2024 | Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati” | Gli sportivi professionisti “impatriati” in possesso dei previsti requisiti devono:
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30.6.2024 | Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2024 | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2024, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
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30.6.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
1.7.2024 | Regolarizzazione del magazzino | Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023. Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%. La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024. |
1.7.2024 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali | Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, dovuta per l’estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale:
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1.7.2024 | Dichiarazione IMU 2023 | I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2023, qualora obbligatoria:
Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2023:
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1.7.2024 (*) | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2024 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
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1.7.2024 (*) | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
1.7.2024 (*) | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2024 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
1.7.2024 (*) | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2024 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
1.7.2024 (*) | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
1.7.2024 (*) | Versamento saldo IVA 2023 | I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dal modello IVA 2024, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024. Tale versamento può essere rateizzato. |
1.7.2024 (*) | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato |
1.7.2024 (*) | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
1.7.2024 (*) | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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(*) Per effetto dell’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è stata disposta la proroga al 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, dei termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cade di domenica);
- in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex L. 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).
Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA.
Nel rispetto dei suddetti requisiti, la proroga deve ritenersi estensibile ai versamenti che seguono le stesse scadenze delle imposte sui redditi.
1.7.2024 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2024 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 nella modalità “senza sostituto d’imposta” che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2024. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
1.7.2024 | Versamenti derivanti dai modelli 730/2024 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2024 riguardanti:
I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d’imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2024, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati. |
1.7.2024 | Versamento imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche | Le banche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio 2023 entro il 31.5.2024, devono versare l’imposta straordinaria applicando un’aliquota del 40% sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia:
In ogni caso, l’ammontare dell’imposta non può essere superiore a una quota pari allo 0,26%:
In luogo del versamento dell’imposta straordinaria, le banche possono destinare a una riserva non distribuibile:
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1.7.2024 | Dichiarazione e versamento | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro l’1.7.2024 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
1.7.2024 | Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2024 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:
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1.7.2024 | Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche che presentano il modello 730/2024 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2024 (RT, RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2024. Il quadro AC del modello REDDITI PF 2024 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2024. In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:
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1.7.2024 | Regolarizzazione modello | Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2024 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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1.7.2024 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute entro il 29.2.2024 possono:
In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 15.10.2024. |
1.7.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
1.7.2024 | Comunicazione contratti di | Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:
Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata. |
1.7.2024 | Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno | I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 12 giugno 2024
Team Consulenza