Circolare mensile per il cliente 12.09.2024

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12 Settembre 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2024

 

AGOSTO 2024: NOVITÀ

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

  1. Dilazione delle somme iscritte a ruolo – nuova disciplina
  2. Cartella di pagamento non notificata – Ricorso contro l’estratto di ruolo – modifiche
  3. Deducibilità degli Interessi relativi ad atti di conciliazione e accertamenti con adesione
  4. Devoluzione del patrimonio per ODV, APS E ONLUS cancellate dal runts – chiarimenti
  5. Adesione ai verbali di constatazione – versamento imposte e contributi dovuti con il modello f24 – istituzione codici tributo e causali contributo
  6. Definizione delle liti pendenti – interessi applicabili in caso di versamento rateale – chiarimenti
  7. Conferimento di beni in società – regime iva
  8. Fatturazione e registrazione di acconti – maturazione del plafond iva – inclusione – operazioni non andate a buon fine
  9. SETTEMBRE 2024: principali adempimenti

1

 

1DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – NUOVA DISCIPLINA
 L’art. 13 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, l’elevazione della dilazione di cui all’art. 19 del DPR 602/73 sino a 120 rate mensili.
1.1DECORRENZA
Le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 si applicano alle richieste di dilazione presentate dall’1.1.2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta.
1.2DILAZIONE SINO A 108 RATE MENSILI
Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, fino ad un massimo di:

  • 84 rate mensili (7 anni), per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili (8 anni), per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili (9 anni), per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.
1.3DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.
Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, sempre documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, la dilazione viene concessa:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione.

1.4DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73).
Vengono in sostanza confermati i criteri in essere presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, l’indice ISEE unitamente all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo già in rateazione;
  • per i soggetti diversi dai precedenti, l’indice di liquidità unitamente al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo già in rateazione e il valore della produzione.

Verranno inoltre individuati:

  • particolari eventi al ricorrere dei quali è considerata in ogni caso sussistente la temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
  • specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i suddetti parametri.

2

 

2CARTELLA DI PAGAMENTO NON NOTIFICATA – RICORSO CONTRO L’ESTRATTO DI RUOLO – MODIFICHE
 Con l’intento di arginare l’elevato numero di ricorsi presentati contro l’estratto di ruolo, in vari casi pretestuosi, il DL 146/2021 ha introdotto il co. 4-bis nell’art. 12 del DPR 602/73 stabilendo, da un lato, che l’estratto di ruolo non è impugnabile, dall’altro, che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può:

  • pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 co. 4 del DLgs. 50/2016;
  • compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante l’attivazione delle procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73);
  • comportare la perdita di un beneficio con la Pubblica amministrazione.

Tale disciplina è stata modificata dall’art. 12 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184.

2.1NUOVA DISCIPLINA
L’art. 12 co. 4-bis del DPR 602/73, come modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 110, ha ampliato le fattispecie in cui il contribuente può ricorrere contro la cartella di pagamento non validamente notificata.
Occorre dimostrare che può derivargli un pregiudizio:

  • per effetto di quanto previsto dal DLgs. 31.3.2023 n. 36 (codice dei contratti pubblici), quindi per la partecipazione alle gare di appalto;
  • per la riscossione di somme vantate nei confronti della Pubblica amministrazione, in modo che non si attivi il blocco dei pagamenti per ruoli superiori a 5.000,00 euro;
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica amministrazione;
  • nell’ambito delle procedure previste dal DLgs. 12.1.2019 n. 14 (codice della crisi di impresa e dell’insolvenza);
  • in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
  • nell’ambito della cessione di azienda, tenuto conto dell’art. 14 del DLgs. 472/97 che prevede, a certe condizioni, la responsabilità solidale del cessionario.
2.2DECORRENZA
La modifica del DLgs. 29.7.2024 n. 110 sembra avere effetto retroattivo, non essendo una norma sostanziale.

3

 

3DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI RELATIVI AD ATTI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTI CON ADESIONE
 Con la risposta a interpello 20.8.2024 n. 172, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini IRES, degli interessi passivi relativi alle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione.
3.1NATURA DEGLI INTERESSI RELATIVI AD ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Secondo l’Agenzia, la deducibilità degli interessi passivi, nella cui accezione rientrano anche quelli derivanti dall’attività di riscossione, prescinde dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili.
3.2DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO D’IMPRESA
Per quanto sopra, come affermato dalla precedente risposta a interpello 31.10.2022 n. 541, gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere:

  • dal fatto aziendale che li ha generati;
  • dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili

4

 

4DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER ODV, APS E ONLUS CANCELLATE DAL RUNTS – CHIARIMENTI
 Con la nota 8.8.2024 n. 11508, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i criteri per la devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore (ETS) che sono cancellati dal RUNTS, ma continuano ad operare ai sensi del codice civile.
Vengono distinti gli enti iscritti in precedenti registri di settore da quelli iscritti solo nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4.1ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEI REGISTRI PER ODV, APS E ONLUS
A seguito della cancellazione dal RUNTS di un ente che risultava iscritto nei registri attivi prima dell’operatività del RUNTS medesimo (ossia per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS), il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprende anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica. Il termine iniziale di calcolo dell’eventuale incremento patrimoniale coincide con la data di iscrizione nei precedenti registri.
Questa soluzione è condivisa con l’Agenzia delle Entrate.
4.2ENTI DEL TERZO SETTORE NON ISCRITTI IN ALTRI REGISTRI
A seguito della cancellazione dal RUNTS di altri ETS, non provenienti dai pregressi registri, la devoluzione interessa la sola parte incrementale del patrimonio acquisita dopo l’iscrizione al RUNTS.

5

 

5ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE – VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI CON IL MODELLO F24 – ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO E CAUSALI CONTRIBUTO
 Con la ris. 2.8.2024 n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha:

  • istituito i codici tributo e le causali contributo per il versamento con il modello F24 delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione;
  • stabilito le modalità di compilazione del modello F24.

Si ricorda che l’adesione ai verbali di constatazione è stata reintrodotta dal DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale ha inserito il nuovo art. 5-quater nel DLgs. 218/97.

La definizione agevolata dei verbali di constatazione consente al contribuente di:

  • beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, cioè la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione (pari ad un terzo);
  • rateizzare il pagamento delle somme dovute.
5.1DECORRENZA
La nuova disciplina sull’adesione ai verbali di constatazione si applica dai verbali consegnati dal 30.4.2024.
5.2CODICI TRIBUTO
Per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “9976”, in relazione all’IRPEF e relativi interessi;
  • “9977”, in relazione all’IRES e relativi interessi;
  • “9978”, in relazione all’IVA e relativi interessi;
  • “9979”, in relazione alle ritenute e relativi interessi;
  • “9982”, in relazione alle altre imposte dirette e sostitutive e relativi interessi;
  • “9983”, in relazione alle altre imposte indirette e altri tributi minori e relativi interessi;
  • “9984”, in relazione agli altri tributi erariali e relativi interessi;
  • “9985”, in relazione al recupero di crediti d’imposta e agevolativi e relativi interessi;
  • “9986”, per la sanzione relativa ai tributi erariali;
  • “9987”, in relazione all’addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;
  • “9988”, in relazione all’IRAP e relativi interessi;
  • “9989”, per la sanzione relativa all’addizionale regionale all’IRPEF;
  • “9990”, per la sanzione relativa all’IRAP;
  • “9991”, relativo all’addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;
  • “9992”, per la sanzione relativa all’addizionale comunale all’IRPEF.

Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), vanno riportati i dati contenuti negli atti di definizione;
  • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
    • per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, va indicato il codice della Regione o Provincia autonoma destinataria del versamento;
    • per i codici tributo 9991 e 9992, va indicato il codice catastale del Comune destinatario del versamento.
5.3CAUSALI CONTRIBUTO
Per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali dovuti in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97, sono state istituite le seguenti causali:

  • “APM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dagli artigiani;
  • “CPM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dai commercianti;
  • “LPM1”, in relazione ai contributi INPS dovuti dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95.

Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “codice sede”, va indicato il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;
  • nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, va indicato il codice fiscale della persona fisica;
  • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e nella colonna “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

6

 

6DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI – INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI VERSAMENTO RATEALE – CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello 5.8.2024 n. 168, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione al pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti all’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 186 – 205 della L. 197/2022, il contribuente deve applicare, alle rate successive alla prima, gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione, non rilevando le successive variazioni del tasso legale stesso.
6.1MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Per l’anno 2023, il DM 13.12.2022 ha fissato il tasso di interesse legale al 5%.
A decorrere dall’1.1.2024, per effetto del DM 29.11.2023, il tasso di interesse legale è stato ridotto al 2,5%.
6.2RATE DA CORRISPONDERE NEGLI ANNI 2024 E SUCCESSIVI
In applicazione dell’art. 1 co. 194 della L. 197/2022, che richiama l’art. 8 del DLgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in relazione alle rate successive alla prima, si applichi sempre il tasso di interesse legale vigente alla data di perfezionamento della definizione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28, § 2.16).
Pertanto, poiché il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, mediante la presentazione della domanda e il versamento della prima rata delle somme dovute, è avvenuto nell’anno 2023, in relazione alle rate successive alla prima si applica sempre il tasso di interesse legale del 5%, anche qualora scadano nel 2024 e negli anni successivi, a nulla rilevando le variazioni (specie in diminuzione) del tasso legale stesso.

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7CONFERIMENTO DI BENI IN SOCIETÀ – REGIME IVA
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.8.2024 n. 171, è stato esaminato il trattamento fiscale del conferimento di beni in una società di capitali.
Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell’art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell’aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo.
7.1ASSOGGETTAMENTO AD IVA
L’operazione di conferimento di beni in società (se si esclude che il complesso di beni abbia natura di “azienda”) rientra nell’ambito applicativo dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. B) del DPR 633/72.
L’Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già affermato in passato, precisa che i conferimenti sono soggetti allo stesso trattamento IVA previsto per le “cessioni di beni”.
7.2BASE IMPONIBILE IVA
Ai fini della base imponibile IVA dell’operazione non si applica il valore normale ex art. 14 del DPR 633/72, salvo che si rientri in uno dei casi tassativamente individuati dall’art. 13 co. 3 del DPR 633/72, vale a dire essenzialmente, quando l’operazione si svolge tra soggetti correlati in cui una delle parti detrae l’IVA in misura limitata.
Nel caso di specie, la base imponibile del conferimento di beni corrisponde all’importo versato dalla società conferitaria per l’aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, ulteriormente maggiorato delle somme corrisposte a titolo di conguaglio (in quanto riferite al maggior valore dei beni assunto tra la data della perizia e quella di efficacia dell’operazione).
7.3VALORE NORMALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Ai fini IRES, l’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante (in quanto non in linea con l’art. 9 co. 2 e 3 del TUIR), secondo la quale il valore normale da assumere per la determinazione della plusvalenza dei beni conferiti coinciderebbe con l’ammontare ricevuto a titolo di capitale sociale della conferitaria e di sovrapprezzo. Infatti, nella perizia prodotta dalla stessa istante, è indicato un valore normale di mercato dei beni conferiti superiore a tale importo.

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8FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DI ACCONTI – MATURAZIONE DEL PLAFOND IVA – INCLUSIONE – OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE
 Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 6.8.2024 n. 3 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di formazione del plafond IVA in caso di fatturazione e registrazione di acconti.
8.1DETERMINAZIONE DEL PLAFOND IVA
Nelle ipotesi di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore abituale, ma anche a quella del plafond IVA.
8.2RETTIFICA DEL PLAFOND IVA
Qualora l’operazione non vada poi a buon fine, però, il plafond IVA deve essere debitamente rettificato per tenere conto di tale circostanza.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI SETTEMBRE 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
16.9.2024

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di agosto 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.9.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAFI professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

16.9.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
16.9.2024Ravvedimento acconto IMUI soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.6.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

16.9.2024

Versamento rata saldo IVA 2023I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.

16.9.2024

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 31.7.2024;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2024.

16.9.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.9.2024

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 non è di almeno 500,00 euro.

16.9.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2024.
23.9.2024

Versamento
quinta rata della
“rottamazione-quater

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento:

  • della quinta rata delle somme dovute, scaduta il 31.7.2024, qualora non ancora effettuato;
  • secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024.

25.9.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

30.9.2024

Versamento rate per la regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.
Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 18%.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).
Soggetti “non solari”
Per i soggetti “non solari”:

  • entro il 30.9.2024 va versata la prima rata della regolarizzazione del magazzino che sarebbe scaduta entro il 29.9.2024 (la prima rata va ordinariamente versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023);
  • la seconda rata della regolarizzazione del magazzino va versata entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023;
  • se il termine di versamento della prima rata della regolarizzazione del magazzino, come sopra prorogato, scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche quest’ultimo termine è differito al 30.9.2024.

Recepimento degli effetti contabili dell’adeguamento
I soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024, possono recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell’adeguamento nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti “solari”).

30.9.2024

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

30.9.2024

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiozazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • se effettuato entro il 28.11.2024, comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;
  • se effettuato dopo il 28.11.2024 ed entro il 31.10.2025, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2024 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 29.10.2024), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 29.10.2024 ed entro il 31.10.2025), oltre agli interessi legali
30.9.2024

Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2023 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2024

Revoca domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

Le imprese che hanno già presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, possono revocare la domanda:

  • a condizione che non abbiano già versato le somme dovute o la prima rata;
  • ripresentando l’apposito modello, barrando la casella “ISTANZA DI REVOCA”.

Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 31.10.2024

30.9.2024

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2023:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/ sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

30.9.2024

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2024;
  • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2024 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2024

Presentazione modelli 730/2024 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:

  • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2024 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È possibile utilizzare il modello 730/2024 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

30.9.2024

Presentazione modelli 730/2024 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:

  • al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2024, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
30.9.2024

Presentazione diretta modelli 730/2024

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Il modello 730/2024 può essere presentato direttamente anche:

  • in forma congiunta;
  • con la modalità “senza sostituto d’imposta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2024 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2024 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

30.9.2024

Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2024, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2024 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

30.9.2024

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2024;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

30.9.2024

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2025.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2026.
30.9.2024

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2023;
  • in via telematica.
30.9.2024

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2023:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2024

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2023.
30.9.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.9.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.9.2024

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024.
30.9.2024

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2023 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 12 settembre 2024

Team Consulenza


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