Circolare mensile per il cliente 12.09.2024
12 Settembre 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2024
AGOSTO 2024: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Dilazione delle somme iscritte a ruolo – nuova disciplina
- Cartella di pagamento non notificata – Ricorso contro l’estratto di ruolo – modifiche
- Deducibilità degli Interessi relativi ad atti di conciliazione e accertamenti con adesione
- Devoluzione del patrimonio per ODV, APS E ONLUS cancellate dal runts – chiarimenti
- Adesione ai verbali di constatazione – versamento imposte e contributi dovuti con il modello f24 – istituzione codici tributo e causali contributo
- Definizione delle liti pendenti – interessi applicabili in caso di versamento rateale – chiarimenti
- Conferimento di beni in società – regime iva
- Fatturazione e registrazione di acconti – maturazione del plafond iva – inclusione – operazioni non andate a buon fine
- SETTEMBRE 2024: principali adempimenti
1
1 | DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO – NUOVA DISCIPLINA |
L’art. 13 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184, ha previsto, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica-finanziaria del debitore, l’elevazione della dilazione di cui all’art. 19 del DPR 602/73 sino a 120 rate mensili. | |
1.1 | DECORRENZA Le novità del DLgs. 29.7.2024 n. 110 si applicano alle richieste di dilazione presentate dall’1.1.2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda ma anche del momento in cui si presenta la richiesta. |
1.2 | DILAZIONE SINO A 108 RATE MENSILI Su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione, fino ad un massimo di:
|
1.3 | DILAZIONE SINO A 120 RATE MENSILI Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la dilazione, per le somme di importo superiore a 120.000,00 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. Per le somme di importo fino a 120.000,00 euro, sempre documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica-finanziaria, la dilazione viene concessa:
Il valore è sempre determinato in funzione di ciascuna domanda di dilazione e non facendo riferimento alla somma dei debiti affidati in riscossione. |
1.4 | DISPOSIZIONI ATTUATIVE Mediante successivi decreti ministeriali verranno definiti i parametri per verificare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta economica e finanziaria del debitore (art. 19 co. 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). Vengono in sostanza confermati i criteri in essere presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, considerando:
Verranno inoltre individuati:
|
2
2 | CARTELLA DI PAGAMENTO NON NOTIFICATA – RICORSO CONTRO L’ESTRATTO DI RUOLO – MODIFICHE |
Con l’intento di arginare l’elevato numero di ricorsi presentati contro l’estratto di ruolo, in vari casi pretestuosi, il DL 146/2021 ha introdotto il co. 4-bis nell’art. 12 del DPR 602/73 stabilendo, da un lato, che l’estratto di ruolo non è impugnabile, dall’altro, che la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati, salvo il contribuente dimostri che il carico può:
Tale disciplina è stata modificata dall’art. 12 del DLgs. 29.7.2024 n. 110, emanato in attuazione della L. 111/2023 e pubblicato sulla G.U. 7.8.2024 n. 184. | |
2.1 | NUOVA DISCIPLINA L’art. 12 co. 4-bis del DPR 602/73, come modificato dal DLgs. 29.7.2024 n. 110, ha ampliato le fattispecie in cui il contribuente può ricorrere contro la cartella di pagamento non validamente notificata. Occorre dimostrare che può derivargli un pregiudizio:
|
2.2 | DECORRENZA La modifica del DLgs. 29.7.2024 n. 110 sembra avere effetto retroattivo, non essendo una norma sostanziale. |
3
3 | DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI RELATIVI AD ATTI DI CONCILIAZIONE E ACCERTAMENTI CON ADESIONE |
Con la risposta a interpello 20.8.2024 n. 172, l’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento, ai fini IRES, degli interessi passivi relativi alle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione. | |
3.1 | NATURA DEGLI INTERESSI RELATIVI AD ATTI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE Secondo l’Agenzia, la deducibilità degli interessi passivi, nella cui accezione rientrano anche quelli derivanti dall’attività di riscossione, prescinde dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili. |
3.2 | DISCIPLINA AI FINI DEL REDDITO D’IMPRESA Per quanto sopra, come affermato dalla precedente risposta a interpello 31.10.2022 n. 541, gli interessi passivi dovuti sulle maggiori imposte definite tramite atti di conciliazione e di accertamento con adesione sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono stati sottoscritti gli accordi che ne hanno previsto il pagamento, a prescindere:
|
4
4 | DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER ODV, APS E ONLUS CANCELLATE DAL RUNTS – CHIARIMENTI |
Con la nota 8.8.2024 n. 11508, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito i criteri per la devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo settore (ETS) che sono cancellati dal RUNTS, ma continuano ad operare ai sensi del codice civile. Vengono distinti gli enti iscritti in precedenti registri di settore da quelli iscritti solo nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). | |
4.1 | ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEI REGISTRI PER ODV, APS E ONLUS A seguito della cancellazione dal RUNTS di un ente che risultava iscritto nei registri attivi prima dell’operatività del RUNTS medesimo (ossia per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS), il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione comprende anche quello accumulato dall’ente in virtù della pregressa qualifica. Il termine iniziale di calcolo dell’eventuale incremento patrimoniale coincide con la data di iscrizione nei precedenti registri. Questa soluzione è condivisa con l’Agenzia delle Entrate. |
4.2 | ENTI DEL TERZO SETTORE NON ISCRITTI IN ALTRI REGISTRI A seguito della cancellazione dal RUNTS di altri ETS, non provenienti dai pregressi registri, la devoluzione interessa la sola parte incrementale del patrimonio acquisita dopo l’iscrizione al RUNTS. |
5
5 | ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE – VERSAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI CON IL MODELLO F24 – ISTITUZIONE CODICI TRIBUTO E CAUSALI CONTRIBUTO |
Con la ris. 2.8.2024 n. 44, l’Agenzia delle Entrate ha:
Si ricorda che l’adesione ai verbali di constatazione è stata reintrodotta dal DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale ha inserito il nuovo art. 5-quater nel DLgs. 218/97. La definizione agevolata dei verbali di constatazione consente al contribuente di:
| |
5.1 | DECORRENZA La nuova disciplina sull’adesione ai verbali di constatazione si applica dai verbali consegnati dal 30.4.2024. |
5.2 | CODICI TRIBUTO Per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
Modalità di compilazione del modello F24
|
5.3 | CAUSALI CONTRIBUTO Per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali dovuti in base alla definizione dei verbali di constatazione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97, sono state istituite le seguenti causali:
Modalità di compilazione del modello F24
|
6
6 | DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI – INTERESSI APPLICABILI IN CASO DI VERSAMENTO RATEALE – CHIARIMENTI |
Con la risposta a interpello 5.8.2024 n. 168, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione al pagamento rateale delle somme dovute per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti all’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 186 – 205 della L. 197/2022, il contribuente deve applicare, alle rate successive alla prima, gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di perfezionamento della definizione, non rilevando le successive variazioni del tasso legale stesso. | |
6.1 | MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Per l’anno 2023, il DM 13.12.2022 ha fissato il tasso di interesse legale al 5%. A decorrere dall’1.1.2024, per effetto del DM 29.11.2023, il tasso di interesse legale è stato ridotto al 2,5%. |
6.2 | RATE DA CORRISPONDERE NEGLI ANNI 2024 E SUCCESSIVI In applicazione dell’art. 1 co. 194 della L. 197/2022, che richiama l’art. 8 del DLgs. 218/97 in materia di accertamento con adesione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, in relazione alle rate successive alla prima, si applichi sempre il tasso di interesse legale vigente alla data di perfezionamento della definizione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28, § 2.16). Pertanto, poiché il perfezionamento della definizione delle liti pendenti, mediante la presentazione della domanda e il versamento della prima rata delle somme dovute, è avvenuto nell’anno 2023, in relazione alle rate successive alla prima si applica sempre il tasso di interesse legale del 5%, anche qualora scadano nel 2024 e negli anni successivi, a nulla rilevando le variazioni (specie in diminuzione) del tasso legale stesso. |
7
7 | CONFERIMENTO DI BENI IN SOCIETÀ – REGIME IVA |
Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.8.2024 n. 171, è stato esaminato il trattamento fiscale del conferimento di beni in una società di capitali. Nel caso di specie, il conferimento era effettuato dalla società controllante nei confronti di una società interamente partecipata e, secondo la perizia di stima effettuata ai sensi dell’art. 2465 c.c., il valore dei beni conferiti risultava almeno pari a quello dell’aumento di capitale sociale, maggiorato di un sovrapprezzo. | |
7.1 | ASSOGGETTAMENTO AD IVA L’operazione di conferimento di beni in società (se si esclude che il complesso di beni abbia natura di “azienda”) rientra nell’ambito applicativo dell’IVA ai sensi dell’art. 2 co. 3 lett. B) del DPR 633/72. L’Amministrazione finanziaria, ribadendo quanto già affermato in passato, precisa che i conferimenti sono soggetti allo stesso trattamento IVA previsto per le “cessioni di beni”. |
7.2 | BASE IMPONIBILE IVA Ai fini della base imponibile IVA dell’operazione non si applica il valore normale ex art. 14 del DPR 633/72, salvo che si rientri in uno dei casi tassativamente individuati dall’art. 13 co. 3 del DPR 633/72, vale a dire essenzialmente, quando l’operazione si svolge tra soggetti correlati in cui una delle parti detrae l’IVA in misura limitata. Nel caso di specie, la base imponibile del conferimento di beni corrisponde all’importo versato dalla società conferitaria per l’aumento di capitale, comprensivo del sovrapprezzo, ulteriormente maggiorato delle somme corrisposte a titolo di conguaglio (in quanto riferite al maggior valore dei beni assunto tra la data della perizia e quella di efficacia dell’operazione). |
7.3 | VALORE NORMALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ai fini IRES, l’Agenzia delle Entrate ritiene non condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante (in quanto non in linea con l’art. 9 co. 2 e 3 del TUIR), secondo la quale il valore normale da assumere per la determinazione della plusvalenza dei beni conferiti coinciderebbe con l’ammontare ricevuto a titolo di capitale sociale della conferitaria e di sovrapprezzo. Infatti, nella perizia prodotta dalla stessa istante, è indicato un valore normale di mercato dei beni conferiti superiore a tale importo. |
8
8 | FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE DI ACCONTI – MATURAZIONE DEL PLAFOND IVA – INCLUSIONE – OPERAZIONI NON ANDATE A BUON FINE |
Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 6.8.2024 n. 3 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di formazione del plafond IVA in caso di fatturazione e registrazione di acconti. | |
8.1 | DETERMINAZIONE DEL PLAFOND IVA Nelle ipotesi di emissione anticipata della fattura o di pagamento anticipato dei corrispettivi, tali importi concorrono non solo alla determinazione dello status di esportatore abituale, ma anche a quella del plafond IVA. |
8.2 | RETTIFICA DEL PLAFOND IVA Qualora l’operazione non vada poi a buon fine, però, il plafond IVA deve essere debitamente rettificato per tenere conto di tale circostanza. |
9
PRINCIPALI ADEMPIMENTI SETTEMBRE 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
16.9.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
|
16.9.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024:
|
16.9.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dal 16.7.2024 al 31.8.2024:
|
16.9.2024 | Ravvedimento acconto IMU | I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2024, nonché relativi al saldo 2023 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 17.6.2024, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
|
16.9.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):
|
16.9.2024 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:
|
16.9.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.9.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2024 non è di almeno 500,00 euro. |
16.9.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
|
23.9.2024 | Versamento | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento:
Il termine di pagamento della sesta rata rimane fissato al 30.11.2024. |
25.9.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
30.9.2024 | Versamento rate per la regolarizzazione del magazzino | Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la prima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023. Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%. La seconda e ultima rata dovrà essere versata entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).
Recepimento degli effetti contabili dell’adeguamento |
30.9.2024 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 cadeva di domenica), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
|
30.9.2024 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiozazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
|
30.9.2024 | Regolarizzazione adempimenti IMU | I soggetti che, entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica), non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2023, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2023 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
|
30.9.2024 | Revoca domanda di regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo | Le imprese che hanno già presentato in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposita richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione e riversamento dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013, indebitamente utilizzati in compensazione, possono revocare la domanda:
Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 31.10.2024 |
30.9.2024 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
30.9.2024 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:
|
30.9.2024 | Presentazione modelli 730/2024 ad un professionista o CAF | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:
Il modello 730/2024 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. |
30.9.2024 | Presentazione modelli 730/2024 al sostituto d’imposta | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024:
|
30.9.2024 | Presentazione diretta modelli 730/2024 | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2024 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2024 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
|
30.9.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
30.9.2024 | Adempimenti modelli 730/2024 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2024 presentati dai contribuenti dall’1.9.2024 al 30.9.2024:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
30.9.2024 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
30.9.2024 | Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA | Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2025. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2026. |
30.9.2024 | Rimborso IVA assolta all’estero | I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
|
30.9.2024 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti | I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2023:
|
30.9.2024 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali | I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
|
30.9.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
30.9.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
30.9.2024 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2024. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2024. |
30.9.2024 | “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF | I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2023 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
|
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 12 settembre 2024
Team Consulenza