
Circolare mensile per il cliente 15.11.2024
15 Novembre 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2024
OTTOBRE 2024: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Detrazioni “edilizie” per interventi antisismici – termini di deposito delle asseverazioni “preventive” e delle attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico
- Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative
- Notificazione degli accertamenti e delle cartelle di pagamento – facoltà di comunicare all’Agenzia delle Entrate un indirizzo PEC
- Plusvalenze per cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Quota di immobile acquisita per successione – esclusione
- Credito d’imposta investimenti 4.0 – rent to buy – esclusione
- Incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – codice tributo
- Regime di adempimento collaborativo – codice di condotta – modifiche
- IVA – variazione in diminuzione – rinuncia unilaterale al credito – esclusione
- Split payment – Fattura non incassata – nota di credito – termine di emissione annuale – inapplicabilità
- Interventi di chirurgia estetica – regime IVA
- Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco – Versamento dell’importo annuale tramite il modello “F24 Accise”
- Istruzioni in caso di necessità di modificare la patente a crediti
- Novembre 2024: principali adempimenti
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1 | DETRAZIONI “EDILIZIE” PER INTERVENTI ANTISISMICI – TERMINI DI DEPOSITO DELLE ASSEVERAZIONI “PREVENTIVE” E DELLE ATTESTAZIONI “CONSUNTIVE” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO |
Con la risposta a interpello 1.10.2024 n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito ai termini di deposito delle asseverazioni “preventive” e delle attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico, richieste per i bonus “edilizi” relativi agli interventi antisismici. Detrazioni “edilizie” che richiedono le asseverazioni Le predette asseverazioni “preventive” e attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico sono necessarie per fruire delle detrazioni derivanti dall’applicazione:
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1.1 | ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” (ALLEGATO B) L’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico:
L’Amministrazione finanziaria considera il termine di deposito dell’asseverazione “preventiva” posto a pena di decadenza dalla fruizione della detrazione “edilizia”. Deposito dell’asseverazione “preventiva” oltre i termini ordinari
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1.2 | ATTESTAZIONI “CONSUNTIVE” (ALLEGATI B-1 E B-2) Con le c.d. attestazioni “consuntive” di conformità (da redigere su modelli conformi agli Allegati B-1 e B-2 del DM 58/2017), il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (ove nominato per legge), all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.La risposta a interpello 189/2024 afferma che tali attestazioni “consuntive”:
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2 | UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1. | |
2.1 | CONTENUTO DELLA DELEGA Il contenuto minimo della delega, riportato anche nel fac-simile di modello allegato al provvedimento in esame, è il seguente:
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2.2 | SERVIZI DELEGABILI Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:
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2.3 | SOGGETTI DELEGABILI I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi. |
2.4 | CONFERIMENTO DELLA DELEGA La delega può essere conferita al massimo a due intermediari. |
2.5 | COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell’attivazione, i dati della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:
L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale. |
2.6 | OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO DELEGATO Gli intermediari utilizzano i servizi delegati previa accettazione, nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate, delle condizioni di utilizzo dei predetti servizi. |
2.7 | DURATA DELLA DELEGA La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia. |
2.8 | REVOCA DELLA DELEGA La delega può essere revocata in qualsiasi momento, mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario.La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa. |
2.9 | RINUNCIA ALLA DELEGA La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati ed è comunicata dall’intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate. La rinuncia è immediatamente efficace. |
2.10 | RINNOVO DELLA DELEGA È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, comunicandola a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria. Il rinnovo non determina la revoca della delega, ma prolunga la sua efficacia dal giorno successivo a quello della scadenza originaria. |
2.11 | REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE REVOCHE Le deleghe acquisite dagli intermediari devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:
Gli intermediari devono:
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2.12 | CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari. Qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche si procede alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica, ferme restando la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali. |
2.13 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30.6.2026. Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata. |
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3 | NOTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO – FACOLTÀ DI COMUNICARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UN INDIRIZZO PEC |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.10.2024 n. 379575 sono state stabilite le modalità per eleggere un domicilio digitale speciale facoltativo:
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3.1 | DOMICILIO DIGITALE Ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD), per “domicilio digitale” si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23.7.2014 n. 910 (regolamento “eIDAS”), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. |
3.2 | POSSIBILITÀ DI ELEGGERE UN DOMICILIO DIGITALE SPECIALE Le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’art. 6-quater del DLgs. 82/2005, che non sono quindi obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), possono eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli ad essi destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto, ai sensi dell’art. 60-ter del DPR 600/73.Il domicilio digitale speciale eletto facoltativamente è utilizzato anche dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per:
Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis del DLgs. 82/2005. |
3.3 | MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE Il domicilio digitale speciale è eletto mediante la specifica funzionalità che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti dell’elezione del domicilio. Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.Conferma di indirizzi PEC già comunicati La suddetta funzionalità deve essere utilizzata anche per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) precedentemente comunicato in via facoltativa con le modalità stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120768. In assenza di tale conferma, l’indirizzo PEC già comunicato si intende revocato.Indirizzo PEC di cui non si ha la titolarità Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. |
3.4 | VARIAZIONE E REVOCA DEL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE Tramite le funzionalità che saranno rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere comunicate le variazioni o la revoca del domicilio digitale speciale registrato. |
3.5 | EFFICACIA La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio digitale speciale eletto hanno effetto, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del suddetto processo di validazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate. |
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4 | PLUSVALENZE PER CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS – QUOTA DI IMMOBILE ACQUISITA PER SUCCESSIONE – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 23.10.2024 n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito all’ambito applicativo della disciplina delle plusvalenze imponibili (a titolo di “redditi diversi”) di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, relative alla cessione a titolo oneroso dei fabbricati oggetto di interventi superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione. | |
4.1 | INTERVENTI SUPERBONUS RILEVANTI La disciplina di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR si applica, in presenza dei presupposti necessari, anche se sono stati realizzati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio in cui è sita l’unità immobiliare oggetto di cessione. |
4.2 | ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE Per espressa previsione normativa, non rientrano nella disciplina delle plusvalenze imponibili relative alla cessione di fabbricati oggetto di interventi superbonus, tra l’altro, gli immobili acquisiti dal cedente per successione.Quota di immobile acquisita per successione La risposta a interpello 208/2024 precisa che tale esclusione opera anche se soltanto una quota di proprietà dell’immobile è pervenuta al cedente in via ereditaria. In questo caso:
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5 | CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 – RENT TO BUY – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 10.10.2024 n. 198, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 1055 ss. della L. 178/2020 non è applicabile per gli investimenti in beni strumentali 4.0 acquisiti mediante un contratto di “rent to buy”. L’Agenzia, assumendo la fattispecie contrattuale denominata “rent to buy” come definita dalla società istante, ha rilevato che nel caso di specie:
Richiamando le precedenti risposte a interpello 17.1.2023 n. 41 e 21.5.2024 n. 109, è stato quindi affermato che il contratto di ‘‘rent to buy’’ non integra una modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del credito d’imposta, considerando anche che i beni, al momento del loro acquisto, risultano già utilizzati a diverso titolo dalla stessa società istante in base al contratto denominato ‘‘rent to buy’’ e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento. |
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6 | INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA – CODICE TRIBUTO |
Con la ris. 25.10.2024 n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta derivante dalla concessione dei contributi statali a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 20.5.2024 e del DM 3.6.2024. | |
6.1 | COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE Le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o a metano per autotrazione recuperano gli importi rimborsati all’installatore, come credito d’imposta:
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
6.2 | CODICE TRIBUTO Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, nel modello F24 occorre indicare il nuovo codice tributo “7071”, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”. |
6.3 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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7 | REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – CODICE DI CONDOTTA – MODIFICHE |
Con il DM 3.10.2024 (pubblicato sulla G.U. 5.10.2024 n. 234) sono state apportate alcune modifiche al precedente DM 29.4.2024, con il quale è stato approvato il codice di condotta che definisce gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 128. Le modifiche sono finalizzate a semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta. | |
7.1 | ABOLIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA Sono state abolite le previsioni in base alle quali il codice di condotta doveva essere sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo:
È stata abolita anche la previsione di una nuova sottoscrizione qualora, con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, il codice di condotta venga modificato, integrato o sostituito |
7.2 | APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA Gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle Entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.Regime transitorio Per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data del 7.6.2024 (entrata in vigore del DM 29.4.2024), il codice di condotta impegna l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti stessi a partire dalla medesima data. |
7.3 | DOVERI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Fra i doveri dell’Agenzia delle Entrate figurano i seguenti impegni:
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7.4 | DOVERI DEL CONTRIBUENTE Fra i doveri del contribuente sono ricompresi i seguenti impegni:
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8 | IVA – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE – RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO – ESCLUSIONE |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.10.2024 n. 203, ha affermato che la rinuncia unilaterale ad un credito che non ha alcuna possibilità di essere recuperato non può dar luogo all’emissione di una nota di variazione in diminuzione, non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle ipotesi elencate dall’art. 26 del DPR 633/72. | |
8.1 | MANCATO PAGAMENTO A CAUSA DI PROCEDURE CONCORSUALI Il caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un soggetto che, vantando un credito nei confronti di una procedura concorsuale, riteneva possibile l’emissione di una nota di credito previa rinuncia unilaterale a detto credito, assimilando la fattispecie a quelle di risoluzione, rescissione, annullamento o scioglimento per mutuo dissenso. Occorre precisare che il caso riguarda il mancato pagamento di un corrispettivo a causa di una procedura concorsuale aperta a carico del cessionario/committente in data antecedente al 26.5.2021 e che pertanto si rende ancora applicabile la disciplina prevista dall’art. 26 del DPR 633/72 prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021. In base a tale disciplina, l’emissione della nota di credito era consentita solo a seguito della conclusione infruttuosa della procedura e non, come previsto dalla norma attualmente vigente, a partire dalla data di assoggettamento alla stessa. |
8.2 | RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Legislatore italiano, nel recepire la norma comunitaria (artt. 90, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE), ha previsto una serie di eventi in cui è ammesso il recupero dell’IVA (ad es. “vizi ontologici dell’atto”, specifiche previsioni contrattuali, sopravvenuto accordo tra le parti), i quali, a differenza della rinuncia al credito, “non sono riconducibili ad una mera determinazione unilaterale di uno dei contraenti”. Quanto alle ipotesi di riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, la norma interna circoscrive tale facoltà alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale. L’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, prevede, poi, una regola specifica per la risoluzione contrattuale a causa di inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica. In tale evenienza, si considera legittima l’emissione di una nota di credito “anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione” della clausola risolutiva espressa (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 11). In questo modo, secondo l’Agenzia, si evitano “comportamenti arbitrari dei contribuenti”. Un unico caso nel quale è attribuita rilevanza alla volontà sopravvenuta, rispetto alle originarie pattuizioni, è quello dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, che però prevede l’accordo di entrambe le parti e non di una soltanto di esse.Secondo l’Agenzia, la rinuncia unilaterale non può, quindi, essere assimilata alle fattispecie previste dalla normativa interna che consentono l’emissione della nota di variazione in diminuzione. |
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9 | SPLIT PAYMENT – FATTURA NON INCASSATA – NOTA DI CREDITO – TERMINE DI EMISSIONE ANNUALE – INAPPLICABILITÀ |
Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 210 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, qualora non sia stata incassata una fattura relativa ad un’operazione in split payment. | |
9.1 | NOTE DI CREDITO L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 riconosce al cedente o prestatore la possibilità di operare una variazione IVA in diminuzione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:
In base al successivo co. 3, la predetta disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti. |
9.2 | MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT Ai sensi dell’art. 3 del DM 23.1.2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti. In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:
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9.3 | FATTURA INSOLUTA In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA. |
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10 | INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA – REGIME IVA |
Con la risposta a interpello 28.10.2024 n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA, previsto per gli interventi di chirurgia estetica, si estende anche alle prestazioni rese dai medici anestesisti nell’ambito dei medesimi interventi. | |
10.1 | REGIME DI ESENZIONE IVA L’art. 4-quater del DL 145/2023 stabilisce che l’esenzione da IVA, prevista dall’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, si applica “alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”. Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il descritto regime di esenzione, riferito agli interventi di chirurgia estetica, riguarda anche la prestazione resa dal medico anestesista, in quanto anch’essa è “caratterizzata da una finalità terapeutica” in quanto “volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento”. |
10.2 | ALIQUOTA IVA DEL 10% Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate precisa che si applica l’aliquota IVA del 10% per il servizio di affitto o di “messa a disposizione” della sala operatoria per gli interventi chirurgici che sono eseguiti in regime privatistico. Inoltre, si applica l’aliquota del 10% per la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria, in quanto servizio compreso tra le “prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19)” del DPR 633/72” (n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72). Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% anche per i farmaci utilizzati in sala operatoria nel corso dell’intervento chirurgico. |
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11 | ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUNTI VENDITA DI RICARICHE DEI CONTI DI GIOCO – VERSAMENTO DELL’IMPORTO ANNUALE TRAMITE IL MODELLO “F24 ACCISE” |
Con la ris. 25.10.2024 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 25.3.2024 n. 41. | |
11.1 | ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUNTI VENDITA DI RICARICHE L’iscrizione all’albo in esame, istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta la decadenza dall’iscrizione all’albo. |
11.2 | ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO Per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, occorre utilizzare il nuovo codice tributo “5505”. |
11.3 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO “F24 ACCISE” In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo “5505” va esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nei campi:
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12 | ISTRUZIONI IN CASO DI NECESSITA’ DI MODIFICA PATENTE A CREDITI |
In caso chi avesse la necessità di modificare la patente a crediti precedentemente inviate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica quanto segue:
Il modulo PDF allegato alla presente circolare dovrà essere inviato da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it ATTENZIONE |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI NOVEMBRE 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
11.11.2024 | Consegna modelli 730/2024 integrativi | I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono consegnare al contribuente la copia del:
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11.11.2024 | Trasmissione telematica modelli 730/2024 integrativi | I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
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15.11.2024 | Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento rateale dell’imposta sostitutiva del 14%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023. |
15.11.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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18.11.2024 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con applicazione dei previsti interessi:
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18.11.2024 | Versamento | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 non supera il limite di 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2024 non è di almeno 500,00 euro. |
18.11.2024 | Versamento rata | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024):
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18.11.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
18.11.2024 | Versamento IVA | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi. È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
18.11.2024 | Versamento IVA | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro. |
18.11.2024 | Contributi | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre luglio-settembre 2024. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
18.11.2024 | Rata premi INAIL | I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL:
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18.11.2024 | Tributi apparecchi | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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25.11.2024 | Presentazione | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di ottobre 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.11.2024 | Regolarizzazione versamento imposte | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.8.2024, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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30.11.2024 | Rivalutazione | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all’1.1.2024 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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30.11.2024 | Rivalutazione | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:
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30.11.2024 | Comunicazioni | I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano dell’asseverazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:
Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:
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30.11.2024 | Presentazione | Gli imprenditori e i professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono presentare i modelli REDDITI PF 2022 integrativi, relativi al periodo d’imposta 2021, per regolarizzare:
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30.11.2024 | Trattenuta acconti | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2024, i sostituti d’imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni. Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte residua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%. |
30.11.2024 | Dichiarazione e versamento IVA | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
2.12.2024 | Comunicazione | Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023) e che hanno presentato la comunicazione “ordinaria” per l’accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa:
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2.12.2024 | Versamento rata | Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la seconda e ultima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023. Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%. |
2.12.2024 |
| I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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2.12.2024 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024 | Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, relativo:
Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRPEF (o dell’imposta sostitutiva del regime forfetario) è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
2.12.2024 | Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI | Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2023, eccedente il minimale di reddito stabilito per l’anno 2024, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale. Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
2.12.2024 | Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2024 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024:
Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
2.12.2024 | Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC | I soggetti IRES, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, relativo:
Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
2.12.2024 | Versamento | Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2024. Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione. Tali versamenti non possono essere rateizzati. |
2.12.2024 | Trasmissione dati liquidazioni | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
2.12.2024 | Versamento | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2024. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Entro il termine in esame occorre versare anche l’imposta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, qualora complessivamente di importo inferiore a 5.000,00 euro, se non già versata in precedenza. |
2.12.2024 | Registrazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 15 novembre 2024
Team Consulenza