Circolare mensile per il cliente 15.11.2024

Circolare mensile per il cliente 15.11.2024

15 Novembre 2024

 


SCARICA LA COMUNICAZIONE


Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE MENSILE OTTOBRE E NOVEMBRE 2024

 

OTTOBRE 2024: APPROFONDIMENTI

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

  1. Detrazioni “edilizie” per interventi antisismici – termini di deposito delle asseverazioni “preventive” e delle attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico
  2. Utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative
  3. Notificazione degli accertamenti e delle cartelle di pagamento – facoltà di comunicare all’Agenzia delle Entrate un indirizzo PEC
  4. Plusvalenze per cessioni di fabbricati con interventi superbonus – Quota di immobile acquisita per successione – esclusione
  5. Credito d’imposta investimenti 4.0 – rent to buy – esclusione
  6. Incentivi per l’installazione di impianti a GPL e metano su autoveicoli – utilizzo in compensazione del credito d’imposta – codice tributo
  7. Regime di adempimento collaborativo – codice di condotta – modifiche
  8. IVA – variazione in diminuzione – rinuncia unilaterale al credito – esclusione
  9. Split payment – Fattura non incassata – nota di credito – termine di emissione annuale – inapplicabilità
  10. Interventi di chirurgia estetica – regime IVA
  11. Iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco – Versamento dell’importo annuale tramite il modello “F24 Accise” 
  12. Istruzioni in caso di necessità di modificare la patente a crediti
  13. Novembre 2024: principali adempimenti

1

 

1DETRAZIONI “EDILIZIE” PER INTERVENTI ANTISISMICI – TERMINI DI DEPOSITO DELLE ASSEVERAZIONI “PREVENTIVE” E DELLE ATTESTAZIONI “CONSUNTIVE” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
 Con la risposta a interpello 1.10.2024 n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito ai termini di deposito delle asseverazioni “preventive” e delle attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico, richieste per i bonus “edilizi” relativi agli interventi antisismici.

Detrazioni “edilizie” che richiedono le asseverazioni

Le predette asseverazioni “preventive” e attestazioni “consuntive” di riduzione del rischio sismico sono necessarie per fruire delle detrazioni derivanti dall’applicazione:

  • del sismabonus nelle misure del 70-80% oppure del 75-85%, ai sensi, rispettivamente, dei co. 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013 (sismabonus “rafforzato” per il conseguimento della riduzione di una oppure di due o più classi di rischio sismico), nonché del “sismabonus acquisti” ex 16 co. 1-septies del DL 63/2013;
  • del superbonus per gli interventi antisismici ex art. 119 co. 4 del DL 34/2020.
1.1ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” (ALLEGATO B)
L’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico:

  • va predisposta, a cura del progettista strutturale, su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017;
  • unitamente al progetto degli interventi di riduzione del rischio sismico cui l’asseverazione si riferisce, va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello unico competente del Comune, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori (art. 3 co. 3 del DM 58/2017).

L’Amministrazione finanziaria considera il termine di deposito dell’asseverazione “preventiva” posto a pena di decadenza dalla fruizione della detrazione “edilizia”.

Deposito dell’asseverazione “preventiva” oltre i termini ordinari
L’art. 2-ter co. 1 lett. C) del DL 11/2023, con norma di interpretazione autentica, riconosce la possibilità di depositare l’asseverazione “preventiva” oltre il predetto termine, avvalendosi della remissione in bonis, in presenza dei requisiti di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, purché detta asseverazione venga comunque presentata:

  • entro il termine di trasmissione della dichiarazione dei redditi nella quale va indicata la prima quota della detrazione;
  • se la detrazione è fruita mediante l’esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, entro l’invio della comunicazione di opzione.
1.2ATTESTAZIONI “CONSUNTIVE” (ALLEGATI B-1 E B-2)
Con le c.d. attestazioni “consuntive” di conformità (da redigere su modelli conformi agli Allegati B-1 e B-2 del DM 58/2017), il direttore dei lavori ed il collaudatore statico (ove nominato per legge), all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.La risposta a interpello 189/2024 afferma che tali attestazioni “consuntive”:

  • sono documenti amministrativi volti a garantire l’esito degli interventi eseguiti, non soggetti ad un termine perentorio rilevante fiscalmente;
  • pertanto, a fini dell’applicazione del sismabonus e del superbonus è sufficiente che le attestazioni “consuntive” risultino depositate al momento dell’esercizio in dichiarazione del diritto alla detrazione, senza necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis.

2

 

2UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, l’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia stessa e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell’art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1.
2.1CONTENUTO DELLA DELEGA
Il contenuto minimo della delega, riportato anche nel fac-simile di modello allegato al provvedimento in esame, è il seguente:

  • il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
  • i servizi on line oggetto di delega o revoca;
  • la data di conferimento o di revoca della delega.
2.2SERVIZI DELEGABILI
Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi on line:

  • consultazione del proprio Cassetto fiscale;
  • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell’indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi;
  • acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale;
  • servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
2.3SOGGETTI DELEGABILI
I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi.
2.4CONFERIMENTO DELLA DELEGA
La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
2.5COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini dell’attivazione, i dati della delega vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia;
  • oppure dallo stesso intermediario delegato.

L’intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un file xml firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest’ultima ipotesi, la trasmissione del file avviene previa sottoscrizione anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.

2.6OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO DELEGATO

Gli intermediari utilizzano i servizi delegati previa accettazione, nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate, delle condizioni di utilizzo dei predetti servizi.

2.7DURATA DELLA DELEGA
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.
2.8REVOCA DELLA DELEGA
La delega può essere revocata in qualsiasi momento, mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario.La variazione di uno o più dati di una delega attiva comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.
2.9RINUNCIA ALLA DELEGA
La rinuncia ad una delega attiva è effettuata in relazione a tutti i servizi delegati ed è comunicata dall’intermediario delegato, in qualunque momento, utilizzando una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
La rinuncia è immediatamente efficace.
2.10RINNOVO DELLA DELEGA
È possibile richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, comunicandola a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria.
Il rinnovo non determina la revoca della delega, ma prolunga la sua efficacia dal giorno successivo a quello della scadenza originaria.
2.11REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE REVOCHE
Le deleghe acquisite dagli intermediari devono essere numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con l’indicazione dei seguenti dati:

  • numero progressivo e data della delega o della revoca;
  • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del delegante;
  • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega o della revoca.

Gli intermediari devono:

  • conservare le deleghe acquisite, fino al decimo anno successivo alla data di revoca o di scadenza, unitamente alla documentazione usata per l’identificazione del delegante e per l’eventuale attestazione della condizione di rappresentante legale;
  • individuare uno o più responsabili per la gestione delle deleghe.
2.12CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari.
Qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe o delle revoche si procede alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica, ferme restando la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
2.13DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30.6.2026.
Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest’ultima si considera contestualmente revocata.

3

 

3NOTIFICAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO – FACOLTÀ DI COMUNICARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE UN INDIRIZZO PEC
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.10.2024 n. 379575 sono state stabilite le modalità per eleggere un domicilio digitale speciale facoltativo:

  • da parte dei soggetti che non sono obbligati, per legge, a possedere un indirizzo PEC;
  • presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3.1DOMICILIO DIGITALE
Ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, CAD), per “domicilio digitale” si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23.7.2014 n. 910 (regolamento “eIDAS”), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
3.2POSSIBILITÀ DI ELEGGERE UN DOMICILIO DIGITALE SPECIALE
Le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all’art. 6-quater del DLgs. 82/2005, che non sono quindi obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), possono eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli ad essi destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto, ai sensi dell’art. 60-ter del DPR 600/73.Il domicilio digitale speciale eletto facoltativamente è utilizzato anche dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione per:

  • la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/73;
  • l’invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell’art. 26-bis del DPR 602/73, relativamente ai carichi ad essa affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle Entrate.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all’art. 6-bis del DLgs. 82/2005.

3.3MODALITÀ DI ELEZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE
Il domicilio digitale speciale è eletto mediante la specifica funzionalità che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l’esistenza e l’effettiva disponibilità per il richiedente. L’inserimento del codice di validazione all’interno dell’area riservata dell’utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti dell’elezione del domicilio.
Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.Conferma di indirizzi PEC già comunicati
La suddetta funzionalità deve essere utilizzata anche per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) precedentemente comunicato in via facoltativa con le modalità stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120768.
In assenza di tale conferma, l’indirizzo PEC già comunicato si intende revocato.Indirizzo PEC di cui non si ha la titolarità
Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell’indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.
3.4VARIAZIONE E REVOCA DEL DOMICILIO DIGITALE SPECIALE
Tramite le funzionalità che saranno rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate dovranno essere comunicate le variazioni o la revoca del domicilio digitale speciale registrato.
3.5EFFICACIA
La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio digitale speciale eletto hanno effetto, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del suddetto processo di validazione tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

4

 

4PLUSVALENZE PER CESSIONI DI FABBRICATI CON INTERVENTI SUPERBONUS – QUOTA DI IMMOBILE ACQUISITA PER SUCCESSIONE – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 23.10.2024 n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito all’ambito applicativo della disciplina delle plusvalenze imponibili (a titolo di “redditi diversi”) di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, relative alla cessione a titolo oneroso dei fabbricati oggetto di interventi superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.
4.1INTERVENTI SUPERBONUS RILEVANTI
La disciplina di cui all’art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR si applica, in presenza dei presupposti necessari, anche se sono stati realizzati soltanto interventi superbonus “trainanti” sulle parti comuni dell’edificio in cui è sita l’unità immobiliare oggetto di cessione.
4.2ESCLUSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER SUCCESSIONE
Per espressa previsione normativa, non rientrano nella disciplina delle plusvalenze imponibili relative alla cessione di fabbricati oggetto di interventi superbonus, tra l’altro, gli immobili acquisiti dal cedente per successione.Quota di immobile acquisita per successione
La risposta a interpello 208/2024 precisa che tale esclusione opera anche se soltanto una quota di proprietà dell’immobile è pervenuta al cedente in via ereditaria. In questo caso:

  • l’imponibilità della plusvalenza è esclusa limitatamente alla quota di proprietà dell’immobile acquisita per successione;
  • è invece imponibile (in presenza dei presupposti necessari) la plusvalenza derivante dall’ulteriore quota di proprietà del cedente, non pervenuta in via ereditaria.

5

 

5CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0 – RENT TO BUY – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 10.10.2024 n. 198, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 1055 ss. della L. 178/2020 non è applicabile per gli investimenti in beni strumentali 4.0 acquisiti mediante un contratto di “rent to buy”.
L’Agenzia, assumendo la fattispecie contrattuale denominata “rent to buy” come definita dalla società istante, ha rilevato che nel caso di specie:

  • il cliente conduttore acquisirà la piena proprietà del bene esclusivamente al termine del periodo convenuto nell’ambito del contratto di concessione in godimento del bene da parte del fornitore concedente;
  • durante il periodo di concessione in godimento, il cliente conduttore utilizzerà un bene non di sua proprietà (ma del fornitore concedente).

Richiamando le precedenti risposte a interpello 17.1.2023 n. 41 e 21.5.2024 n. 109, è stato quindi affermato che il contratto di ‘‘rent to buy’’ non integra una modalità di acquisizione dei beni eleggibili ai fini del credito d’imposta, considerando anche che i beni, al momento del loro acquisto, risultano già utilizzati a diverso titolo dalla stessa società istante in base al contratto denominato ‘‘rent to buy’’ e, pertanto, sono privi dell’imprescindibile requisito della novità del bene oggetto d’investimento.

6

 

6INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A GPL E METANO SU AUTOVEICOLI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA – CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 25.10.2024 n. 52, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta derivante dalla concessione dei contributi statali a favore delle persone fisiche che installano impianti nuovi a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, ai sensi dell’art. 5 del DPCM 20.5.2024 e del DM 3.6.2024.
6.1COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE
Le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o a metano per autotrazione recuperano gli importi rimborsati all’installatore, come credito d’imposta:

  • utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

6.2CODICE TRIBUTO
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, nel modello F24 occorre indicare il nuovo codice tributo “7071”, denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio 2024”.
6.3MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo “7071” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

7

 

7REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – CODICE DI CONDOTTA – MODIFICHE
 Con il DM 3.10.2024 (pubblicato sulla G.U. 5.10.2024 n. 234) sono state apportate alcune modifiche al precedente DM 29.4.2024, con il quale è stato approvato il codice di condotta che definisce gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo di cui al DLgs. 5.8.2015 n. 128.
Le modifiche sono finalizzate a semplificare le modalità di recepimento delle prescrizioni del codice di condotta.
7.1ABOLIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
Sono state abolite le previsioni in base alle quali il codice di condotta doveva essere sottoscritto tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo:

  • contestualmente all’ammissione al regime;
  • oppure, per i contribuenti già ammessi al regime alla data del 7.6.2024 (entrata in vigore del DM 29.4.2024), entro il 5.10.2024.

È stata abolita anche la previsione di una nuova sottoscrizione qualora, con un successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, il codice di condotta venga modificato, integrato o sostituito

7.2APPLICAZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
Gli impegni reciprocamente assunti dall’Agenzia delle Entrate e dai contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo vincolano i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione al regime di adempimento collaborativo è trasmessa all’Agenzia delle Entrate.Regime transitorio
Per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo alla data del 7.6.2024 (entrata in vigore del DM 29.4.2024), il codice di condotta impegna l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti stessi a partire dalla medesima data.
7.3DOVERI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Fra i doveri dell’Agenzia delle Entrate figurano i seguenti impegni:

  • aderire ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente ed instaurare con i contribuenti rapporti improntati alla leale collaborazione e alla buona fede;
  • programmare, tramite il competente ufficio, i propri controlli e cooperare con le articolazioni territoriali e con la Guardia di finanza assicurando uniformità di indirizzo strategico ed evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività ispettive;
  • utilizzare le informazioni inerenti i rischi fiscali comunicati dal contribuente, in sede di istanza di adesione o nel corso della procedura, solo ai fini dell’istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e delle attività e dei controlli relativi al regime di adempimento collaborativo, limitatamente ai periodi d’imposta per i quali il regime stesso trova applicazione.
7.4DOVERI DEL CONTRIBUENTE
Fra i doveri del contribuente sono ricompresi i seguenti impegni:

  • non realizzare investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata con la sola finalità di ottenere un risparmio d’imposta;
  • rispettare le disposizioni sul transfer price per le operazioni infragruppo per una corretta allocazione dei redditi nei diversi Paesi;
  • non mettere in atto operazioni con effetti fiscali contrari alle disposizioni invocate, anche derivanti da asimmetrie esistenti fra i sistemi impositivi delle diverse giurisdizioni o che determinano fenomeni di doppia deduzione, deduzione/non inclusione e doppia non imposizione o la realizzazione di costruzioni di puro artificio;
  • non prevedere meccanismi di incentivazione del personale connessi al conseguimento di obiettivi di riduzione del carico fiscale.

8

 

8IVA – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE – RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO – ESCLUSIONE
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 15.10.2024 n. 203, ha affermato che la rinuncia unilaterale ad un credito che non ha alcuna possibilità di essere recuperato non può dar luogo all’emissione di una nota di variazione in diminuzione, non trattandosi di una fattispecie assimilabile alle ipotesi elencate dall’art. 26 del DPR 633/72.
8.1MANCATO PAGAMENTO A CAUSA DI PROCEDURE CONCORSUALI
Il caso posto all’esame dell’Agenzia delle Entrate riguarda un soggetto che, vantando un credito nei confronti di una procedura concorsuale, riteneva possibile l’emissione di una nota di credito previa rinuncia unilaterale a detto credito, assimilando la fattispecie a quelle di risoluzione, rescissione, annullamento o scioglimento per mutuo dissenso.
Occorre precisare che il caso riguarda il mancato pagamento di un corrispettivo a causa di una procedura concorsuale aperta a carico del cessionario/committente in data antecedente al 26.5.2021 e che pertanto si rende ancora applicabile la disciplina prevista dall’art. 26 del DPR 633/72 prima delle modifiche apportate dal DL 73/2021. In base a tale disciplina, l’emissione della nota di credito era consentita solo a seguito della conclusione infruttuosa della procedura e non, come previsto dalla norma attualmente vigente, a partire dalla data di assoggettamento alla stessa.
8.2RINUNCIA UNILATERALE AL CREDITO
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Legislatore italiano, nel recepire la norma comunitaria (artt. 90, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE), ha previsto una serie di eventi in cui è ammesso il recupero dell’IVA (ad es. “vizi ontologici dell’atto”, specifiche previsioni contrattuali, sopravvenuto accordo tra le parti), i quali, a differenza della rinuncia al credito, “non sono riconducibili ad una mera determinazione unilaterale di uno dei contraenti”.
Quanto alle ipotesi di riduzione della base imponibile in caso di mancato pagamento, la norma interna circoscrive tale facoltà alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale.
L’art. 26 co. 9 del DPR 633/72, prevede, poi, una regola specifica per la risoluzione contrattuale a causa di inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica. In tale evenienza, si considera legittima l’emissione di una nota di credito “anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione” della clausola risolutiva espressa (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.8.2021 n. 11). In questo modo, secondo l’Agenzia, si evitano “comportamenti arbitrari dei contribuenti”.
Un unico caso nel quale è attribuita rilevanza alla volontà sopravvenuta, rispetto alle originarie pattuizioni, è quello dell’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, che però prevede l’accordo di entrambe le parti e non di una soltanto di esse.Secondo l’Agenzia, la rinuncia unilaterale non può, quindi, essere assimilata alle fattispecie previste dalla normativa interna che consentono l’emissione della nota di variazione in diminuzione.

9

 

9SPLIT PAYMENT – FATTURA NON INCASSATA – NOTA DI CREDITO – TERMINE DI EMISSIONE ANNUALE – INAPPLICABILITÀ
 Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.10.2024 n. 210 sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione, qualora non sia stata incassata una fattura relativa ad un’operazione in split payment.
9.1NOTE DI CREDITO
L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 riconosce al cedente o prestatore la possibilità di operare una variazione IVA in diminuzione, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza:

  • di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
  • dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente.

In base al successivo co. 3, la predetta disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile, qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti.

9.2MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT
Ai sensi dell’art. 3 del DM 23.1.2015, l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a cui si applica lo split payment diviene esigibile nel momento in cui il cessionario o committente effettua il pagamento dei corrispettivi pattuiti.
In via facoltativa, tale soggetto può anticipare l’esigibilità dell’IVA:

  • al momento della ricezione della fattura;
  • oppure, al momento della registrazione del documento.
9.3FATTURA INSOLUTA
In caso di applicazione dello split payment, il cedente o prestatore che non abbia incassato l’importo fatturato può emettere una nota di variazione in diminuzione, anche se è decorso un anno dall’emissione della fattura, a condizione che il cessionario o committente non abbia optato per anticipare l’esigibilità dell’IVA.

10

 

10INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA – REGIME IVA
 Con la risposta a interpello 28.10.2024 n. 211, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di esenzione IVA, previsto per gli interventi di chirurgia estetica, si estende anche alle prestazioni rese dai medici anestesisti nell’ambito dei medesimi interventi.
10.1REGIME DI ESENZIONE IVA
L’art. 4-quater del DL 145/2023 stabilisce che l’esenzione da IVA, prevista dall’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, si applica “alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.
Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il descritto regime di esenzione, riferito agli interventi di chirurgia estetica, riguarda anche la prestazione resa dal medico anestesista, in quanto anch’essa è “caratterizzata da una finalità terapeutica” in quanto “volta a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente durante l’intervento”.
10.2ALIQUOTA IVA DEL 10%
Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate precisa che si applica l’aliquota IVA del 10% per il servizio di affitto o di “messa a disposizione” della sala operatoria per gli interventi chirurgici che sono eseguiti in regime privatistico.
Inoltre, si applica l’aliquota del 10% per la messa a disposizione della camera nella fase postoperatoria, in quanto servizio compreso tra le “prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19)” del DPR 633/72” (n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate riconosce l’applicabilità dell’aliquota IVA del 10% anche per i farmaci utilizzati in sala operatoria nel corso dell’intervento chirurgico.

11

 

11ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUNTI VENDITA DI RICARICHE DEI CONTI DI GIOCO – VERSAMENTO DELL’IMPORTO ANNUALE TRAMITE IL MODELLO “F24 ACCISE”
 Con la ris. 25.10.2024 n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’art. 13 co. 2 del DLgs. 25.3.2024 n. 41.
11.1ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PUNTI VENDITA DI RICARICHE
L’iscrizione all’albo in esame, istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

  • è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di punto vendita di ricariche dei conti di gioco;
  • è subordinata al pagamento preventivo alla suddetta Agenzia di un importo annuale pari a 100,00 euro.

Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta la decadenza dall’iscrizione all’albo.

11.2ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
Per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco, occorre utilizzare il nuovo codice tributo “5505”.
11.3MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO “F24 ACCISE”
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, il suddetto codice tributo “5505” va esposto nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nei campi:

  • “ente”, la lettera “M”;
  • “provincia”, nessun valore;
  • “codice identificativo”, il “codice punto vendita di ricarica”;
  • “rateazione”, nessun valore;
  • “mese”, nessun valore;
  • “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
  • “codice atto”, nessun valore;
  • “codice ufficio”, nessun valore.

12

 

12ISTRUZIONI IN CASO DI NECESSITA’ DI MODIFICA PATENTE A CREDITI
 In caso chi avesse la necessità di modificare la patente a crediti precedentemente inviate, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica quanto segue:

  • di compilare il modulo unicamente nella parte di interesse, dopo aver prestato attenzione alle istruzioni di compilazione;
  • che non sarà emessa una nuova patente, ma, dopo l’invio del modulo di rettifica e all’esito dell’elaborazione da parte dell’ispettorato, le informazioni della patente già in possesso dell’impresa o del lavoratore autonomo, saranno automaticamente aggiornate;
  • che la patente ha, quindi, piena validità con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza con cui si è richiesta la patente a crediti;
  • di ricontrollare i dati modificati e, ove permanessero errori, invita ad effettuare una nuova segnalazione di rettifica.

Il modulo PDF allegato alla presente circolare dovrà essere inviato da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it

ATTENZIONE
Se il modulo viene inviato da un delegato, fermo restando l’invio tramite PEC, si richiede la firma digitale apposta al modulo pdf da parte del legale rappresentante/lavoratore autonomo.

Scarica il modulo rettifica istanza patente a crediti

13

PRINCIPALI ADEMPIMENTI NOVEMBRE 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
11.11.2024

Consegna modelli 730/2024 integrativi

I CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che pre­sta­no as­­sistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono consegnare al contri­buen­­­te la copia del:

  • modello 730/2024 integrativo elaborato;
  • relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

11.11.2024

Trasmissione telematica modelli 730/2024 integrativiI CAF-dipendenti e i pro­fes­sionisti abilitati che presta­no assistenza fi­scale, che hanno elaborato modelli 730/2024 integrativi, devono trasmettere in via tele­ma­tica all’Agen­zia delle Entrate:

  • i modelli 730/2024 integrativi elaborati;
  • la comunicazione dei risultati con­tabili dei mo­delli 730/2024 integrativi elaborati (modelli 730-4 integrativi), ai fini dell’effettua­zione dei con­gua­gli in capo al con­tri­buente.

15.11.2024

Rata affrancamento
plusvalenze
delle cripto-attività
Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non com­­mer­ciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento ra­teale dell’im­po­sta sostitutiva del 14%, devono versare la se­con­da delle tre rate annuali dell’imposta dovuta, uni­ta­men­te agli inte­res­si del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
15.11.2024Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese di ottobre 2024 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2024.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola ope­ra­­zione.

18.11.2024

Versamento
rate imposte
e contributi
I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2024 e IRAP 2024, con appli­cazione dei previsti interessi:

  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata en­tro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

18.11.2024

Versamento
ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di ot­to­bre 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ot­to­­bre 2024 sui redditi di lavoro dipendente e as­si­milati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro auto­no­mo o provvigioni possono non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare complessivo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ot­to­bre 2024 non supera il limite di 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento del­le ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo del­­­le ri­te­­nute operate nei mesi di giugno, luglio, ago­sto, set­tem­bre e ot­tobre 2024 non è di almeno 500,00 euro.

18.11.2024

Versamento rata
 saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e mag­gio­ra­zio­ni, in re­lazione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichia­ra­zio­ne per l’anno 2023 (modello IVA 2024):

  • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 18.3.2024;
  • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro l’1.7.2024 (in quanto il 30.6.2024 era domenica);
  • la quinta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 31.7.2024;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata ver­sata entro il 30.8.2024.

18.11.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di ottobre 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far rife­ri­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­dente.

Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, feb­­braio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, non supera il limite di 100,00 euro, il ver­samento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­men­to del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

18.11.2024

Versamento IVA
terzo trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale tri­me­strale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2024;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro, con la maggiorazione del­l’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con­­tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prez­zo sia stato pattuito un termine successivo alla con­se­gna del be­­ne o alla comunicazione dell’avve­nuta ese­­cu­zione del­­la prestazione di servizi.

18.11.2024

Versamento IVA
terzo trimestre 2024

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestra­le “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e sub­for­­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre luglio-settem­­­bre 2024;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2024, se non è stata versata perché di importo non superiore al limite di 100,00 euro.

18.11.2024

Contributi
INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della terza ra­ta dei contributi previdenziali compresi nel mi­ni­­male di red­­­dito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre lu­glio-set­tem­­bre 2024.

Le informazioni per il versamento della contribu­zione do­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­ziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito del­l’INPS (www.inps.it).

18.11.2024

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la quar­­ta e ultima rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024;
  • con applicazione dei previsti interessi.
18.11.2024

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni instal­lati ad ottobre 2024.

25.11.2024

Presentazione
modelli
INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­­­ni­ta­­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di ottobre 2024, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di ottobre 2024, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di ottobre 2024, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­­­­no­­po­li 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi mo­delli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori sem­pli­fica­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applica­bili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

28.11.2024

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2023 o in accon­to per il 2024, relative ai modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.8.2024, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.

Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:

  • va effettuato entro il 31.10.2025;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 30.8.2024 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza del 31.7.2024 per il versamento senza la mag­gio­razione dello 0,4%;
  • entro il 31.10.2025;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli inte­ressi legali.
30.11.2024

Rivalutazione
partecipazioni
quotate
e non quotate

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­merciali, che pos­sie­dono al­l’1.1.2024 partecipa­zio­ni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mer­cati regolamentati o in sistemi multilaterali di nego­ziazione, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acqui­sto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate;
  • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prez­­zi rilevati nel mese di dicembre 2023;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva dovuta, pari al 16% sia per le parte­ci­pa­zio­ni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
30.11.2024

Rivalutazione
terreni

Le persone fisiche, le socie­tà semplici e gli enti non com­­­­­­­­merciali, che pos­sie­dono terreni agricoli o edifi­ca­bi­li al­l’1.1.2024, al di fuori dell’ambito d’impresa, pos­so­­no ri­de­terminare il loro costo o valore fiscale di acquisto:

  • facendo redigere e asseverare un’apposita peri­zia di stima da parte di un professionista abili­tato;
  • versando il totale dell’imposta sostitutiva del 16% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari im­­porto.
30.11.2024

Comunicazioni
per interventi
antisismici che
beneficiano
del superbonus

I professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, che si occupano del­l’as­severazione di riduzione del rischio sismico, devono comunicare al Portale nazionale delle clas­sificazioni sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le informazioni relative agli interventi di riduzione del rischio sismico che beneficiano del superbonus:

  • in caso di lavori non conclusi entro il 31.12.2023 oppure che sono stati avviati nel corso del 2024;
  • riguardanti i SAL approvati entro l’1.10.2024.

Le comunicazioni devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli in­terventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30.3.2024 (entrata in vigore del DL 39/2024) e la relativa percentuale di detrazione;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute negli anni 2024 (successivamen­­te alla data del 30.3.2024) e 2025 e la relativa percentuale di detrazione.
30.11.2024

Presentazione
modelli REDDITI PF 2022 integrativi

Gli imprenditori e i professionisti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 devono presentare i modelli REDDITI PF 2022 integrativi, relativi al periodo d’imposta 2021, per regolarizzare:

  • le omissioni nella compilazione del quadro RS (righi da RS375 a RS 381) riguardanti le informazioni relative all’attività svolta, ai sensi dell’art. 1 co. 73 della suddetta L. 190/2014 (si veda il provv. Agenzia delle Entrate 19.9.2023 n. 325550);
  • senza il versamento di sanzioni, ai sensi dell’art. 6 del DL 132/2023.
30.11.2024

Trattenuta acconti
da 730/2024

In relazione alle persone fisiche che han­no pre­sen­tato il modello 730/2024, i sostituti d’imposta devono trat­te­ne­re, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il se­con­do o unico acconto, dovuto per il 2024, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.

Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti, la parte re­sidua deve essere trattenuta nel successivo mese di dicembre, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

30.11.2024

Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di otto­bre 2024 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non su­periore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

2.12.2024

Comunicazione
integrativa per
credito d’imposta investimenti nella ZES unica
Mezzogiorno

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta per investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 15.11.2024 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell’art. 16 del DL 124/2023) e che hanno presentato la comunicazione “or­di­naria” per l’accesso al beneficio dal 12.6.2024 al 12.7.2024, devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunica­zio­ne integrativa:

  • attestante l’avvenuta realizzazione entro il 15.11.2024 degli investimenti; possono essere indicati anche investimenti, realizzati nel periodo agevolato, ulteriori o di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione già presentata, con conseguente indicazione del maggior credito d’imposta maturato;
  • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software “ZES UNICA INTEGRATIVA” disponibile sul relativo sito internet;
  • direttamente o tramite un soggetto incaricato.
2.12.2024

Versamento rata
per regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono versare la seconda e ultima rata (pari al 50%) delle imposte dovute ai fini di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, in relazione al periodo d’imposta 2023.

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, con aliquota del 18%.

Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, occorre versare solo l’imposta sostitutiva del 18%.

2.12.2024

 

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con perio­do d’im­­posta co­in­cidente con l’anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono ef­fet­tua­re il versamento della rata delle im­po­ste sosti­tutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bi­lan­cio al 31.12.2021 e/o al 31.12.2022;
  • l’affrancamento del saldo attivo di ri­va­­lutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
2.12.2024

Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2024

Le persone fisiche devono effettuare il versamento del se­condo o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, rela­tivo:

  • all’IRPEF;
  • alla ce­dolare secca sulle locazioni;
  • all’imposta sosti­tutiva del 5% per i c.d. “con­tri­­buenti minimi” ex 27 del DL 98/2011;
  • all’imposta sosti­tutiva del 15% o 5% per i con­tri­­buenti rientranti nel regime fiscale for­fet­tario ex
    190/2014;
  • all’imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni;
  • all’IVIE (se si possiedono immobili all’estero);
  • all’IVAFE (se si detengono attività finanziarie al­­l’este­ro);
  • all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
  • all’addizionale IRPEF sul reddito riguardante il ma­teriale pornografico e di incitamento alla vio­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”).

Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRPEF (o dell’imposta sostitutiva del regime forfetario) è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applica­zio­ne di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

2.12.2024

Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI
PF 2024

Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o com­­­mercianti dell’INPS devono effettuare il versa­men­­­to del secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, calcolati sul reddito d’impresa dichiarato per­ l’an­no 2023, eccedente il minimale di reddito sta­bi­­lito per l’an­no 2024, nei limiti del previsto massi­male.

Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei con­tributi dovuti per l’anno 2024, pari al 40%, cal­co­lati sul red­dito di lavoro autonomo dichiarato per l’anno 2023, nei limiti del previsto massimale.

Il versamento dell’acconto riguarda anche i lavoratori autonomi dell’area del dilettantismo sportivo, iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, ferme restando le agevolazioni previste per tali soggetti.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

2.12.2024

Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2024

Le società di persone e i soggetti equi­parati devono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto, do­­vuto per l’anno 2024:

  • dell’addizionale sul reddito ri­guar­dante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • dell’IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all’estero;
  • dell’IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro;
  • dell’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

2.12.2024

Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC
ed ENC 2024

I soggetti IRES, con pe­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del se­con­­­do o unico acconto, dovuto per l’anno 2024, rela­tivo:

  • all’IRES;
  • alla maggiorazione IRES prevista per le so­cietà “di comodo”;
  • all’addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari;
  • all’addizionale IRES sul reddito riguardante il ma­­­teriale pornografico e di incitamento alla vio­­lenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
  • all’IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all’estero;
  • all’IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie al­­l’este­ro;
  • all’im­posta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRES è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

2.12.2024

Versamento
acconti IRAP

Le società di persone e i soggetti equi­parati e i soggetti IRES con pe­­­riodo d’imposta coinci­dente con l’anno solare de­vono ef­fettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l’anno 2024.

Se si è aderito al concordato preventivo e l’acconto IRAP è determinato con il metodo “storico”, è prevista l’applicazione di una specifica maggiorazione.

Tali versamenti non possono essere rateizzati.

2.12.2024

Trasmissione dati liquidazioni
periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tuazione delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presentazione del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono trasmettere all’A­gen­­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA relative al tri­mestre luglio-settembre 2024;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co modulo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, presen­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione mensile ef­fet­tuata nel trimestre.

2.12.2024

Versamento
imposta di bollo
fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre luglio-settembre 2024.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito del­l’in­te­grazione delle fatture trasmesse, è reso noto dal­l’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Cor­rispettivi”.

Entro il termine in esame occorre versare anche l’im­posta dovuta per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giu­gno 2024, qualora complessivamente di importo infe­rio­re a 5.000,00 euro, se non già versata in pre­ce­denza.

2.12.2024

Registrazione
contratti di
locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di no­­vem­­bre 2024 e al pagamento della relativa im­posta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con decorrenza inizio mese di novembre 2024.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­zare il modello “F24 versamenti con elementi iden­ti­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 15 novembre 2024

Team Consulenza


SCARICA LA COMUNICAZIONE


 

Facebook