Circolare mensile per il cliente 16.02.2024

Circolare mensile per il cliente 16.02.2024

16 Febbraio 2024

 


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CIRCOLARE MENSILE GENNAIO E FEBBRAIO 2024

 

GENNAIO 2024: NOVITÀ

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  1. Documenti IVA precompilati – estansione del programma sperimentale di assistenza on line per il 2024
  2. Superbonus – Asseverazione di congruità delle spese – Prezziario in vigore alla data del sostenimento
  3. Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) – nuovo regolamento
  4. Accesso al cinque per mille dell’IRPEF per gli enti del terzo settore
  5. Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili
  6. Contenzioso tributario – Abrogazione della fase di reclamo – mediazione – decorrenza
  7. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – rilevanza della dicitura normativa nella fattura con riepilogo dei ddt
  8. Soggetti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95 – aliquote contributive per il 2024
  9. Detrazione degli Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale – Acquisto di unità locata
  10. Servizio idrico integrato – registrazione delle bollette/fatture – esigibilità dell’iva
  11. Rivalsa successiva all’accertamento – pro rata di detrazione
  12. Credito IVA – Società non operative – Rimborso a seguito di riversamento
  13. Contributo per interventi agevolati con superbonus – restituzione del contributo non spettante – modalità
  14. Ritardi nei pagamenti – individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primO semestre 2024
  15. Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali – modifiche
  16. FEBBRAIO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

1

 

1DOCUMENTI IVA PRECOMPILATI – ESTENSIONE DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI ASSISTENZA ON LINE PER IL 2024
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 19.1.2024 n. 11806, ha esteso anche alle operazioni effettuate nel 2024 il periodo sperimentale di applicazione del programma di assistenza on line che prevede la precompilazione dei documenti IVA.
1.1NUOVE FUNZIONALITÀ
Nel provvedimento è prevista, oltre alla proroga annuale, anche la messa a disposizione di una nuova funzionalità, che consente di scaricare in forma massiva “mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, di tipo Web service”:

  • le bozze dei registri IVA mensili;
  • i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale;
  • le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
  • la bozza della dichiarazione annuale IVA.
1.2REGIME SPECIALE DELL’AGRICOLTURA
Nelle motivazioni contenute nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate segnala l’implementazione del servizio di precompilazione dei documenti IVA per i soggetti che adottano il regime speciale dell’agricoltura di cui all’art. 34 del DPR 633/72, in con-siderazione delle funzionalità introdotte nel corso del 2023 per integrare le annotazioni nei registri e tenendo anche conto dell’introduzione, dall’1.2.2024, delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica.
Proprio con riguardo a queste ultime, può essere utile segnalare che nel blocco <AltriDatiGestionali> potrà essere facoltativamente compilato l’elemento <TipoDato> con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). Sarà, infatti, possibile, inserire la percentuale di compensazione applicabile in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72.
Le informazioni potranno essere utilizzate per il calcolo dell’ammontare dell’IVA a credito che verrà riportata nei documenti IVA precompilati riferiti a tali soggetti.

2

 

2SUPERBONUS – ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE – PREZZARIO IN VIGORE ALLA DATA DEL SOSTENIMENTO
 Con la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui criteri di asseverazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati con superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020.
2.1CRITERI DI ASSEVERAZIONE DI CONGRUITÀ DELLE SPESE
Ai sensi dell’art. 3 co. 4 del DM 14.2.2022, per l’asseverazione di congruità delle spese il tecnico fa riferimento:

  • ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;
  • o ai listini pubblicati dalle Camere di commercio territorialmente competenti;
  • o ai prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI (per le tipologie di interventi ricomprese nell’allegato A del DM 14.2.2022, va effettuato un controllo anche rispetto ai costi massimi individuati dal citato decreto; cfr. sul punto anche la risposta n. 5 dell’ENEA di aprile 2022).

Momento di rilascio dell’asseverazione
L’asseverazione di congruità delle spese è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento ex art. 121 co. 1-bis del DL 34/2020.

2.2PREZZARIO IN VIGORE AL MOMENTO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
Con la risposta a interpello 5.1.2024 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica della congruità delle spese va effettuata al momento di sostenimento delle stesse, facendo riferimento al prezzario vigente a tale data.
 Momento di sostenimento delle spese
Per individuare il momento di sostenimento delle spese (e pertanto il prezzario vigente a tale data), applicano il principio di imputazione temporale per cassa, e dunque la spesa si intende sostenuta alla data dell’effettivo pagamento:

  • le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni);
  • gli enti non commerciali.

Per tali soggetti, in caso di sconto integrale da parte del fornitore il momento di sostenimento della spesa coincide con la data di emissione della fattura.
Applicano invece il criterio di competenza ex art. 109 del TUIR, per individuare il momento di sostenimento della spesa per gli interventi edilizi agevolati:

  • le imprese individuali;
  • le società;
  • gli enti commerciali.

3

 

3REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RAS) – NUOVO REGOLAMENTO
 Sul sito del Dipartimento per lo sport è stato pubblicato il nuovo regolamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), approvato con il DPCM 29.1.2024.
Il regolamento è stato adeguato alle modifiche che sono state inserite nei decreti legislativi attuativi della riforma dello sport (DLgs. 36/2021 e 39/2021).
3.1PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
La principale novità del regolamento riguarda la definizione della procedura per ottenere la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RAS.
Si tratta di un procedimento di competenza del notaio, che questi gestirà tramite una piattaforma telematica del Consiglio nazionale del Notariato.
Tra la documentazione che l’ente deve produrre, si segnala la relazione giurata di stima o la situazione patrimoniale attestante il possesso del patrimonio minimo di 10.000,00 euro.
3.2ENTI CON ATTIVITÀ NON RICONOSCIUTE DAL CONI O DAL CIP
Viene anche regolata la procedura di iscrizione al RAS da parte di quegli enti che praticano attività sportive non rientranti tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).
Questi enti presentano domanda di riconoscimento della natura sportiva dell’attività svolta direttamente al Dipartimento per lo Sport, a mezzo PEC all’indirizzo ufficio-sport@pec.governo.it, allegando il modulo scaricabile dal sito del Dipartimento per lo Sport.
A seguito della creazione dell’elenco delle attività sportive riconosciute, la domanda di iscrizione potrà essere presentata in via telematica tramite la piattaforma del RAS.

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4ACCESSO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
 In data 19.1.2024 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni in merito al cinque per mille dell’IRPEF.
4.1VERIFICA DELLE ONLUS ISCRITTE PER L’ANNO 2023
Per effetto dell’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore in corso d’anno, le ONLUS risultano iscritte all’Anagrafe delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate per una parte del 2023 e al RUNTS per la restante parte dell’anno.
Ai fini dell’ammissione al beneficio del cinque per mille relativamente al 2023, tali enti sono tenuti a consultare anche l’elenco delle ONLUS ammesse formato dall’Agenzia delle Entrate. Per effetto dell’iscrizione in corso d’anno nel RUNTS, infatti, tali enti potrebbero risultare nell’elenco degli enti esclusi dal cinque per mille per l’anno 2023 tenuto dal Ministero del Lavoro, ma accedere comunque al beneficio per tale anno se compresi nell’elenco delle ONLUS ammesse tenuto dall’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, gli enti che si trovino in questa situazione verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro, a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.
4.2CONTROLLO DELLE COORDINATE BANCARIE
In relazione agli ordinativi di pagamento del contributo del cinque per mille per l’anno finanziario 2022, il Ministero del Lavoro suggerisce di controllare la presenza e la cor-rettezza delle coordinate bancarie all’interno del RUNTS in modo tale da consentire all’Amministrazione di provvedere al pagamento.

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5IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI – INCENTIVI PER IL RINNOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI MAGGIORMENTE ECO-
SOSTENIBILI
 Con il DM 1.12.2023, pubblicato sulla G.U. 18.1.2024 n. 14, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.
5.1SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
5.2INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI
In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:

  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
  • dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.

Rottamazione di precedenti veicoli
Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alter-nativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro VI step E o Euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente al 18.1.2024.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquina-mento Euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 E ed Euro VI step E, il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici
Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:

  • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
  • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
  • la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali.

Maggiorazione per piccole e medie imprese e reti di imprese
I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, oppure da impese aderenti a una rete di imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Le suddette maggiorazioni sono cumulabili.

Limite massimo
In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

Incumulabilità
I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

5.3PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio.
A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.Le domande saranno esaminate in base all’ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
5.4PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO
I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche.
Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.

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6CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ABROGAZIONE DELLA FASE DI RECLAMO – MEDIAZIONE – DECORRENZA
 In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), con il DLgs. 30.12.2023 n. 220, pubblicato sulla G.U. 3.1.2024 n. 2, è stata modificata la disciplina relativa al contenzioso tributario.
Una delle principali novità contenute nel DLgs. 220/2023 è l’abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, che prevedeva la fase di reclamo-mediazione, necessaria per l’impugnazione di atti del valore sino a 50.000,00 euro.
Notificato il ricorso, il deposito presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria non poteva avvenire prima del decorso di 90 giorni, entro i quali le parti potevano stipulare la mediazione oppure valutare l’accoglimento totale/parziale delle ragioni del contribuente.
Il deposito del ricorso, quindi, non avveniva nei 30 giorni dalla relativa notifica ma entro 120 giorni dalla notifica, siccome i 30 giorni decorrevano dallo spirare dei suddetti 90.
 Decorrenza dell’abrogazione del reclamo/mediazione
L’art. 2 del DLgs. 220/2023 stabilisce che l’abrogazione dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92 ha effetto dal 4.1.2024, data della relativa entrata in vigore (giorno successivo alla pubblicazione in G.U.).
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), mediante il comunicato stampa 22.1.2024 n. 13, ha specificato come l’abrogazione abbia effetto per i ricorsi notificati dal 4.1.2024, per i quali, di conseguenza, il deposito dovrà avvenire nei 30 giorni.
Le regole dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, secondo la tesi del MEF, continuano quindi ad operare per i ricorsi notificati sino al 3.1.2024.
Trattasi di un aspetto particolarmente importante, considerato che il termine per il deposito del ricorso è previsto a pena di inammissibilità.

7

 

7CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – RILEVANZA DELLA DICITURA NORMATIVA NELLA FATTURA CON RIEPILOGO DEI DDT
 Con la risposta a interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito all’obbligo di indicare la dicitura normativa nei documenti rilevanti ai fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020.
7.1INDICAZIONE DELLA NORMATIVA NEI DOCUMENTI
Fermo restando che, ai fini della maturazione e della finizione del credito d’imposta, il costo relativo agli investimenti agevolabili deve essere effettivamente sostenuto ma anche correttamente determinato, l’individuazione della documentazione idonea ad assolvere tale funzione – che, per espressa previsione normativa, riguarda “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati” – è resa possibile attraverso l’indicazione, in tali documenti, dell’espresso riferimento “alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter”.
Tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, l’obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative (come già precisato con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.5.2022 n. 270).
7.2FATTURA CON DICITURA E RIFERIMENTO PUNTUALE AI DDT
Sono comunque ammessi i casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle citate disposizioni normative, richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

8

 

8SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024
 Con la circ. 29.1.2024 n. 24, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2024 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
8.1ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:

  • l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2024 confermano quelle del 2023 e sono pari al:

  • 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Collaboratori del settore sportivo dilettantistico
L’iscrizione alla Gestione separata INPS è prevista anche per i lavoratori titolari di con-tratti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo dilettantistico (artt. 35 e 37 del DLgs. 36/2021).
Ove tali soggetti non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta, l’aliquota contributiva ai fini previdenziali:

  • è pari al 25%;
  • si applica al superamento dell’importo di compensi pari a 5.000,00 euro annui.

Inoltre, ai sensi dell’art. 35 co. 8-ter del DLgs. 36/2021, fino al 31.12.2027 la contribuzione dovuta ai fini previdenziali deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Si applica inoltre l’aliquota dello 0,72% (per la tutela della maternità, gli assegni al nucleo familiare e malattia) e dell’1,31% (per la DIS-COLL), per un totale del 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2024 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

  • L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai suddetti lavoratori nell’ambito sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (ferme restando la suddetta franchigia di 5.000,00 euro annui e la riduzione al 50% dell’imponibile contributivo).
8.2ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI
Con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, sono con-fermate:

  • l’aliquota previdenziale del 25%;
  • aliquota aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Per quanto riguarda l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), la sua misura diminuisce dallo 0,51% del 2023 allo 0,35% del 2024 (art. 1 co. 154 della L. 213/2023).

L’aliquota complessiva dovuta per il 2024 è quindi pari al 26,07% (in luogo del 26,23% del 2023).

Professionisti del settore sportivo dilettantistico
Con riguardo ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, che non siano assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, nè titolari di pensione diretta:

  • l’aliquota contributiva previdenziale è fissata al 25%, calcolata sul 50% dei com-pensi (fino al 2027) al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni;
  • si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1,07% (malattia, maternità e ISCRO), calcolata sul totale dei compensi al netto della franchigia di 5.000,00 euro anni.
 Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2024 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.
L’aliquota del 24% è applicabile anche in relazione ai professionisti del settore sportivo dilettantistico, assicurati anche presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, da calcolare sul 50% dei compensi (fino al 2027), al netto della franchigia di 5.000,00 euro annui.
8.3MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2024
Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 119.650,00 euro (113.520,00 euro per il 2023).
8.4MINIMALE DI REDDITO PER IL 2024
Il minimale di reddito valido per il 2024, ai fini dell’accredito dell’intero anno di contribuzione, è invece pari a 18.415,00 euro (17.504,00 euro per il 2023).

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9DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE – ACQUISTO DI UNITÀ LOCATA
 Con la risposta a interpello 23.1.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato alcune condizioni per poter beneficiare della detrazione, prevista dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR, degli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
9.1CONDIZIONI RICHIESTE
Ai fini della detrazione in esame, che spetta su un importo massimo di interessi pari a 4.000,00 euro, l’unità immobiliare acquistata deve essere destinata ad abitazione prin-cipale entro un anno (12 mesi) dall’acquisto stesso.
L’Agenzia ricorda che una delle condizioni richieste per beneficiare dell’agevolazione è che l’acquisto dell’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale venga effet-tuato entro l’anno (12 mesi) anteriore o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
Ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita.
9.2ACQUISTO DELL’UNITÀ LOCATA
In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la citata norma stabilisce che la detrazione spetta a condizione che:

  • entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
  • entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Ove sia stata intrapresa la procedura di rilascio ex art. 30 della L. 392/78, quindi, fermi restando tutti gli altri presupposti previsti dalla norma, la risposta a interpello 13/2024 chiarisce che può comunque spettare la detrazione fiscale prevista dall’art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR, sempre a condizione che nel termine di 3 mesi dall’acquisto venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell’art. 447-bis c.p.c.

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10SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – REGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE/FATTURE – ESIGIBILITÀ DELL’IVA
 Con la risposta a interpello 29.1.2024 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di registrazione dei corrispettivi per il Servizio idrico integrato (SII), consistente nella captazione e adduzione delle acque potabili, distribuzione, fognatura e depurazione, soggetto all’obbligo di fatturazione elettronica mediante SdI.
10.1ASSIMILAZIONE DELLE BOLLETTE/FATTURE ALLE FATTURE ELETTRONICHE
L’Amministrazione finanziaria ha ribadito che l’assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche non determina il venir meno della riconducibilità delle suddette bollette/fatture all’ambito applicativo del DM 370/2000 (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.11.2019 n. 476).
Infatti, la disciplina in materia di fattura elettronica “non ha creato una categoria sostan-ziale nuova o diversa dalla fattura ordinaria”; di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti di compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione i chiarimenti forniti in precedenza nonché le specifiche deroghe previste da disposizioni normative di settore (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 19.10.2015 n. 88 e 25.11.2015 n. 98).
In mancanza di un’esplicita abrogazione, le semplificazioni previste dall’art. 2 del DM 370/2000 continuano ad applicarsi anche alle bollette/fatture emesse in virtù dell’art. 22 del DPR 633/72.
10.2ESIGIBILITÀ DELL’IVA
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che nel DM 370/2000 non può ravvisarsi alcuna deroga alle regole in tema di esigibilità dell’imposta di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Pertanto, le liquidazioni periodiche IVA possono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare; entro il medesimo termine deve essere eseguito il versamento dell’imposta, senza corresponsione di interessi (art. 4 del DM 370/2000).

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11RIVALSA SUCCESSIVA ALL’ACCERTAMENTO – PRO RATA DI DETRAZIONE
 Con la risposta a interpello 26.1.2024 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’addebito in rivalsa dell’IVA oggetto di accertamento nei confronti di un soggetto che sconta dei limiti alla detrazione per effetto dell’applicazione del pro rata.
In tali casi, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni, ossia applicando all’IVA addebitata in rivalsa il pro rata di indetraibilità relativo al periodo d’imposta oggetto dell’accertamento in capo al cedente/prestatore.
Non può essere fatta valere, invece, la percentuale di detrazione applicabile nel periodo d’imposta in cui viene corrisposta al fornitore l’IVA addebitata in rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72.
L’Agenzia precisa, altresì, che al cessionario/committente non è consentito recuperare quanto già versato a seguito dell’errata applicazione del reverse charge (e poi riaddebitato in rivalsa dal fornitore) in sede di dichiarazione annuale.
Infatti, il suddetto importo potrà essere chiesto a rimborso all’Erario secondo quanto previsto dall’art. 30-ter co. 1 del DPR 633/72, presentando domanda entro 2 anni dal momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del cedente/prestatore, da cui consegue un versamento dell’IVA non dovuto in capo al cessionario o committente.

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12CREDITO IVA – SOCIETÀ NON OPERATIVE – RIMBORSO A SEGUITO DI RIVERSAMENTO
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 17.1.2024 n. 10, ha affermato che il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato per mancanza dei presupposti di operatività di cui all’art. 30 della L. 724/94, può essere “rigenerato”, previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.
12.1CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La questione posta all’esame dell’Agenzia delle Entrate concerne una società che si era vista richiedere la restituzione dell’eccedenza IVA risultante dalla dichiarazione relativa al 2009, risultando, per tale periodo, non operativa. Condannata al pagamento della somma, la contribuente chiedeva di rateizzare l’importo risultante dalla cartella esat-toriale.
Nel 2011, la società risultava congrua e coerente agli studi di settore, in base alla dichiarazione modello UNICO SP 2012; si verificava, pertanto, una delle cause di esclusione/ disapplicazione previste dall’art. 30 della L. 724/94.
12.2“RIGENERAZIONE” DEL CREDITO
Nella risposta a interpello 10/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta […] il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato”.
Tuttavia, il credito IVA potrà essere “rigenerato” solo previo riversamento delle rate mensili.

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13CONTRIBUTO PER INTERVENTI AGEVOLATI CON SUPERBONUS – RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE – MODALITÀ
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2024 n. 9 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 e dal DM 31.7.2023, in presenza di determinati requisiti, per interventi agevolati con il superbonus al 90%, relativi a spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente.

Compilazione del modello F24 ELIDE
La restituzione avviene mediante il modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

  • “8158”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;
  • “8159”, in relazione agli interessi;
  • “8160”, in relazione alla sanzione.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

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14RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2024
 La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 14.9.2023, ha innalzato al 4,5% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 20.9.2023.
Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4,5% rileva per il primo semestre 2024, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 16.1.2024 n. 12.In relazione al periodo dall’1.1.2024 al 30.6.2024, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:

  • 16,5% (4,5% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
  • 12,5% (4,5% + 8%), per le altre transazioni commerciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi
Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

  • lavoratori autonomi e imprese;
  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
  • lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.

Deroghe contrattuali
Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
• nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
• purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:
• nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
• nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

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15SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI – MODIFICHE
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 30.1.2024 n. 22931, ha apportato alcune modifiche al precedente provv. 20.11.2023 n. 406671, contenente le modalità e i termini per l’invio all’Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme.
Gli obblighi in questione:

  • sono stati stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7), recepita dall’Italia con il DLgs. 32/2023;

si applicano dall’1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale.

15.1PROROGA DEL TERMINE PER IL PRIMO INVIO DEI DATI
La comunicazione dei dati da parte dei gestori delle piattaforme digitali all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione stessa.
In relazione all’anno 2023 (primo anno oggetto di comunicazione), il termine sarebbe quindi scaduto il 31.1.2024, ma il provv. 30.1.2024 n. 22931 lo ha prorogato al 15.2.2024, in considerazione delle difficoltà tecniche e interpretative che sono emerse in relazione al rispetto di questa prima scadenza.Rimane, invece, fermo al 29.2.2024 il termine relativo allo scambio automatico di tali informazioni tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati membri coinvolti.
15.2UTILIZZO DI INTERMEDIARI ABILITATI
Il provv. 30.1.2024 n. 22931 prevede inoltre esplicitamente la possibilità di effettuare le comunicazioni dei dati, utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti obbligati o tramite i soggetti incaricati di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. società del gruppo o professionisti abilitati).

 

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI FEBBRAIO 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
9.2.2024

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati nell’anno 2023;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022.

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

15.2.2024

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera-zione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.2.2024

Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.2.2024Versamento IVA quarto trimestre 2023I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi, al netto dell’eventuale acconto.

16.2.2024

Versamento ritenute e addizionaliI sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di gennaio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gennaio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate non supera 100,00 euro.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 non è di almeno 500,00 euro.

16.2.2024

Versamento rata acconti imposte da modello  REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della seconda delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.

16.2.2024

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2023.
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

16.2.2024

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16.2.2024

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2024.
Versamento in autoliquidazione 2023/2024 dei premi INAIL:

  • in unica soluzione;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, della prima delle previste quattro rate, senza maggiorazione di interessi.
26.2.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

28.2.2024

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti

Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2024 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2023.
In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2023, l’agevolazione si applicherà anche nel 2024:

  • ove permangano i requisiti;
  • salvo espressa rinuncia del beneficiario.
28.2.2024

Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2023

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:

  • REDDITI 2023;
  • IRAP 2023 (se soggetto passivo);
  • CMN 2023 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2023:

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione

28.2.2024

Regolarizzazione secondo o unico acconto 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.

28.2.2024

Credito d’imposta per la promozione della musica

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

  • al Ministero della Cultura, in via telematica;
  • in relazione ai costi sostenuti per le opere distribuite o commercializzate nell’anno 2023.
28.2.2024

Presentazione domande per il “bonus acqua potabile”

Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e gli enti non commerciali devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:

  • le spese sostenute nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, al fine di beneficiare del previsto credito d’imposta;
  • mediante la compilazione dell’apposito modello.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

29.2.2024

Redazione inventario

Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2022. Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
29.2.2024

Stampa scritture contabili

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2022.
Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.
29.2.2024

Conservazione informatica dei documenti

I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:

  • relativi all’anno 2022;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

29.2.2024

Conguaglio saldo IMU 2023

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi devono versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, l’eventuale differenza positiva tra:

  • l’IMU calcolata sulla base delle delibere per l’anno 2023 inserite dai Comuni nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024;
  • l’IMU versata entro il 18.12.2023.
29.2.2024

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre ottobre-dicembre 2023;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2023 (modello IVA 2024).

29.2.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

29.2.2024

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
29.2.2024

Trasmissione dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati relativi alla fornitura di documenti fiscali, con riferimento all’anno 2023;
  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.
29.2.2024

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.
29.2.2024

Registrazione
cumulativa contratti
di affitto terreni

I soggetti che, nel 2023, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:

  • effettuare la loro registrazione cumulativa;
  • versare la relativa imposta.
29.2.2024

Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari

Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2023, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2023;
  • procedere alla liquidazione provvisoria dell’imposta di bollo dovuta per l’anno 2024.

La presentazione della dichiarazione deve avvenire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.

Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2024.

29.2.2024

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • dei dati relativi ai rapporti finanziari intrattenuti, in relazione all’anno 2023;
  • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).
4.3.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di febbraio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di febbraio 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 16 febbraio 2024

Team Consulenza


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