
Circolare mensile per il cliente 18.04.2024
18 Aprile 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE MARZO E APRILE 2024
MARZO 2024: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Comunicazione di opzione per interventi “edilizi” – errata accettazione dei crediti – Rifiuto per le comunicazioni successive alla prima
- Fatturazione elettronica – chiarimenti sulla compilazione del file xml
- Fatturazione elettronica – Servizio di consultazione – Estensione
- Accreditamento al cinque per mille dell’irpef per il 2024 – presentazione delle domande
- Lavoro dipendente prestato all’estero – Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2024
- Erogazioni liberali in natura di modico valore – soglia di esenzione per il 2024 – Chiarimenti
- Correzione di errori contabili – rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio
- Riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo – novità del dl 145/2023 conv. l. 191/2023 – approvazione di un nuovo modello
- Certificazioni Uniche 2024 – Redditi dichiarabili solo mediante il modello REDDITI PF 2024 – Invio all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2024
- Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – aggiornamento del modello
- Iva indetraibile a seguito di accertamento – modalità di recupero
- Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere integralmente dedotte dal reddito IRES – Individuazione dei soggetti beneficiari – aggiornamento
- APRILE 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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1 | COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI” – ERRATA ACCETTAZIONE DEI CREDITI – RIFIUTO PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA |
Con la circ. 8.3.2024 n. 6, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni su come sanare alcuni errori commessi nell’accettare i crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” sull’apposita Piattaforma, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima. Annullamento/rifiuto dell’accettazione dei crediti
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1.1 | RIFIUTO DELL’ACCETTAZIONE PER LE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA I crediti d’imposta già esistenti nel cassetto fiscale del fornitore che ha applicato lo sconto o del primo cessionario possono essere ceduti a terzi, secondo le previsioni dell’art. 121 del DL 34/2020.Una volta che il terzo (cessionario) abbia accettato i crediti derivanti dalla cessione ad opera del primo cessionario o del fornitore, l’annullamento della accettazione dei crediti può avvenire solo mediante la procedura prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 6 (§ 1).Tale procedura di rifiuto dell’accettazione può quindi tornare utile quando:
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1.2 | ISTANZA DI RIFIUTO DELL’ACCETTAZIONE L’istanza di annullamento della cessione del credito già accettata va:
Istanze già presentate |
1.3 | REQUISITI Sul piano dei requisiti, occorre distinguere se il rifiuto dei crediti già accettati è relativo a crediti:
Crediti “tracciabili”
Crediti “non tracciabili” |
1.4 | EFFETTI L’annullamento dell’accettazione dei crediti che erano già esistenti nel cassetto fiscale del cedente, perfezionato secondo la procedura di cui sopra, determina il ritorno dei crediti nella disponibilità del cedente medesimo. |
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2 | FATTURAZIONE ELETTRONICA – CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL FILE XML |
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in ordine alla compilazione della fattura elettronica in alcune particolari circostanze. Con l’aggiornamento della propria “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” (versione 1.9 del 5.3.2024), sono state illustrate le modalità di rettifica di alcune tipologie di file trasmessi via SdI, mentre nella risposta a interpello 4.3.2024 n. 58 è stata ammessa la possibilità di emettere documenti non rilevanti ai fini IVA via SdI, riportando, in luogo dell’imposta, il codice “Natura” N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). | |
2.1 | RETTIFICA DEL FILE XML MEDIANTE UTILIZZO DELLO STESSO CODICE TD La versione aggiornata della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro” contiene una serie di importanti precisazioni in ordine alla modalità di variazione di alcune tipologie di file XML generati e trasmessi via SdI. In particolare, è stato specificato che al fine di modificare documenti contraddistinti dai codici TD20 (autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture), TD21 (autofattura per splafonamento), TD22 (estrazione beni da Deposito IVA), TD23 (estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA), TD26 (cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni) e TD28 (acquisti da San Marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie di cui all’art. 6 co. 9-bis1 del DLgs. 471/97), è possibile trasmettere un nuovo file con il medesimo codice “Tipo Documento”, indicando gli importi con segno negativo o positivo a seconda che si debba operare una rettifica in diminuzione o in aumento. La stessa procedura era già prevista per i codici TD16, TD17, TD18 e TD19. Il documento trasmesso secondo tali modalità ha in ogni caso il valore di una nota di variazione (in diminuzione o in aumento). |
2.2 | RETTIFICA DI INTEGRAZIONI O AUTOFATTURE Un ulteriore chiarimento contenuto nella Guida aggiornata concerne l’utilizzo del campo “Dati Fatture Collegate” nel caso di rettifica di file TD16, TD17, TD18 o TD19. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che all’interno del suddetto campo vanno fornite indicazioni in ordine al documento oggetto di rettifica. Ad esempio, in caso di inversione contabile interna, se è stata effettuata l’integrazione elettronica del documento ed è necessario rettificare il file TD16 attraverso emissione di un altro file del medesimo tipo con segno negativo, nel campo “Dati Fatture Collegate” andranno indicati:
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2.3 | EMISSIONE DI UN DOCUMENTO NON RILEVANTE AI FINI IVA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.3.2024 n. 58, ha chiarito che in presenza di operazioni rilevanti nel territorio dello Stato effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un acquirente stabilito, gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA ricadono su quest’ultimo; ciò, tuttavia, non esclude che il primo possa emettere un documento non rilevante ai fini dell’imposta. Il caso esaminato dall’Amministrazione finanziaria riguardava l’importazione di beni in Italia da parte di un operatore sammarinese mediante il proprio rappresentante fiscale, cui faceva seguito la cessione nel territorio dello Stato a un soggetto nazionale. Quest’ultima operazione non “ha obbligo di essere documentata tramite fattura elettronica”. Ciò nondimeno, il rappresentante fiscale può emettere un documento “fattura” in formato elettronico via SdI, riportando, oltre al codice N2.2, l’indicazione che l’imposta afferente all’operazione deve essere assolta dal cessionario ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72. |
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3 | FATTURAZIONE ELETTRONICA – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE – ESTENSIONE |
Con il provv. 8.3.2024 n. 105669, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici. Il “libero accesso” è possibile, quindi, sia per i consumatori finali, come previsto dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”), sia per i soggetti passivi. | |
3.1 | LIBERA CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 co. 5-bis del DLgs. 127/2015). Non è più necessaria, quindi, la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo). Nel provvedimento in esame, l’Amministrazione finanziaria precisa che:
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3.2 | SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO PER ENTI NON COMMERCIALI I soggetti diversi da persona fisica non titolari di partita IVA, in qualità di cessionari o committenti, possono avvalersi, analogamente a quanto già accade per i soggetti passivi, di un servizio di registrazione mediante il quale è possibile indicare il canale e l’indirizzo telematico prescelto per la ricezione dei file mediante SdI. |
3.3 | FATTURAZIONE VERSO SOGGETTI IN REGIME DI VANTAGGIO O FORFETARIO Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 viene eliminata la lett. d) del punto 3.4 contenuta nel precedente provv. 24.11.2022 n. 433608, in base alla quale veniva definita la modalità di predisposizione della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011), in “regime forfetario” (art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014) o dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72. Secondo tale disposizione, il documento poteva essere redatto inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…)”. Dal canto suo, il cedente/prestatore era tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Dall’abrogazione di tale previsione pare potersi dedurre che anche i soggetti in regime di franchigia – per i quali, dall’1.1.2024, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore fino al 31.12.2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore. |
3.4 | DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le disposizioni del provv. Agenzia delle Entrate 8.3.2024 n. 105669 si applicano dal 20.3.2024. |
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4 | ACCREDITAMENTO AL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF PER IL 2024 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
Con il comunicato stampa 6.3.2024 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità e i termini previsti per la presentazione delle domande:
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4.1 | ONLUS L’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, come modificato dall’art. 17-bis del DL 145/2023, ha stabilito che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate sono destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato e devono quindi continuare a presentare le richieste di accreditamento al cinque per mille all’Agenzia delle Entrate:
Non devono invece ripresentare l’istanza le ONLUS già presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2024, pubblicato il 4.3.2024 sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ove la domanda di iscrizione sia necessaria, va presentata:
Richiesta di rettifica di eventuali errori |
4.2 | ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Le associazioni sportive dilettantistiche, di nuova costituzione o che non sono presenti nell’elenco permanente pubblicato sul sito del CONI, devono presentare la domanda di iscrizione, in via telematica:
Richiesta di rettifica di eventuali errori |
4.3 | ENTI ISCRITTI AL RUNTS Gli enti iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del DPCM 23.7.2020 non devono porre in essere alcun adempimento. Accreditamento entro il 10.4.2024 Nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di accreditamento al cinque per mille in sede di iscrizione al RUNTS, l’ente può in ogni caso accreditarsi successivamente, entro il 10 aprile di ciascun anno, ai fini dell’accesso al contributo a decorrere dall’anno in corso. La richiesta di iscrizione può quindi essere effettuata, tramite il portale del RUNTS, entro il 10.4.2024. |
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5 | LAVORO DIPENDENTE PRESTATO ALL’ESTERO – APPROVAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 2024 |
Con il DM 6.3.2024, pubblicato sulla G.U. 19.3.2024 n. 66, sono state approvate le retribuzioni convenzionali applicabili nel 2024 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero. | |
5.1 | RILEVANZA AI FINI FISCALI Ai fini fiscali, le retribuzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:
La disciplina in esame non si applica, invece:
Retribuzioni corrisposte prima della pubblicazione del DM 6.3.2024 |
5.2 | RILEVANZA AI FINI CONTRIBUTIVI Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani, dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea e dei lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro a prestare l’attività all’estero:
Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale
Regolarizzazioni contributive
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6 | EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA DI MODICO VALORE – SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2024 – CHIARIMENTI |
Con la circ. 7.3.2024 n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte in tema di redditi di lavoro dipendente dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) e dal DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “Anticipi”). | |
6.1 | FRINGE BENEFIT PER IL 2024 L’art. 1 co. 16 – 17 della L. 30.12.2023 n. 213 ha previsto l’incremento temporaneo, per il 2024, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit. In particolare, la misura di tale soglia è elevata da 258,23 euro a:
Il superamento dei suddetti limiti comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie (non soltanto della quota parte eccedente).
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6.2 | ALTRI CHIARIMENTI La circ. 5/2024 ha inoltre fornito indicazioni in merito al:
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7 | CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI – RILEVANZA FISCALE NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO |
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022, ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata e sottopongono il bilancio a revisione legale, per effetto delle disposizioni introdotte dal DL 73/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) conv. L. 122/2022 e dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). | |
7.1 | DECORRENZA L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la nuova procedura di correzione si applica agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi (che avrebbero, quindi, dovuto trovare riconoscimento fiscale nel modello REDDITI 2023). |
7.2 | AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE Le disposizioni in esame devono essere riferite agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro “rilevanza” e, quindi, sia agli errori rilevanti (corretti a Patrimonio netto) che a quelli non rilevanti (corretti a Conto economico). La procedura non trova, invece, applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali. |
7.3 | TRATTAMENTO FISCALE DELLE POSTE CORRETTIVE Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’applicazione della nuova procedura, la disciplina in esame determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell’esercizio in cui viene operata la correzione (senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore), ma non incide sulla natura del componente reddituale. Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito, i quali sono deducibili per l’importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d’imposta in cui l’errore è stato commesso. Nel caso di specie, avente per oggetto canoni di leasing, la deducibilità subisce le limitazioni previste dall’art. 102 co. 7 del TUIR. La nuova disciplina implica, poi, che gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing oggetto di correzione siano deducibili, ai fini IRES, tenendo conto delle limitazioni disposte dall’art. 96 del TUIR, determinate sulla base degli interessi attivi e dei proventi assimilati e del risultato operativo lordo (ROL) disponibili nel periodo d’imposta in cui gli errori contabili vengono corretti. Resta fermo che anche i componenti rilevanti ai fini fiscali a seguito della correzione degli errori contabili concorrono a determinare il ROL. |
7.4 | AIUTO PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE) Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE. Conseguentemente, occorre procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d’imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative. |
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8 | RIVERSAMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO – NOVITÀ DEL DL 145/2023 CONV. L. 191/2023 – APPROVAZIONE DI UN NUOVO MODELLO |
L’art. 5 del DL 18.10.2023 n. 145, conv. L. 15.12.2023 n. 191, ha apportato alcune modifiche alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, disciplinata dall’art. 5 co. 7-12 del DL 146/2021. In attuazione della nuova disciplina, il provv. Agenzia delle Entrate 29.3.2024 n. 169262 ha:
Occorre riversare per intero il credito d’imposta compensato e l’effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e nella non punibilità per il reato di indebita compensazione. | |
8.1 | TERMINI La domanda di riversamento va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine perentorio del 30.7.2024. Ove il contribuente scelga il pagamento in unica soluzione, questo deve avvenire entro il 16.12.2024. In alternativa, è possibile pagare in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il:
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8.2 | REVOCA Il contribuente può revocare la domanda barrando l’apposita casella presente nel frontespizio del nuovo modello, sempre che non abbia già pagato le somme o la prima rata. La revoca deve avvenire entro il 30.6.2024. Disposta la revoca, è possibile presentare una nuova domanda entro il 30.7.2024. |
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9 | CERTIFICAZIONI UNICHE 2024 – REDDITI DICHIARABILI SOLO MEDIANTE IL MODELLO REDDITI PF 2024 – INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE ENTRO IL 31.10.2024 |
Con la ris. 4.3.2024 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche 2024, relative al 2023, contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024, come i redditi di lavoro autonomo “professionale”, possono anche per quest’anno essere inviate in via telematica alla stessa Agenzia entro il termine di presentazione del modello 770/2024, ossia entro il 31.10.2024. | |
9.1 | ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA ALLE PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA L’art. 19 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”) ha stabilito che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse da dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti), utilizzando i dati disponibili in Anagrafe tributaria, trasmessi da soggetti terzi e contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta. Per effetto di tale novità, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche 2024 dei lavoratori autonomi sarebbe stato quello ordinario del 18.3.2024 (in quanto il 16.3.2024 cadeva di sabato). Ai sensi dell’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, infatti, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre solo le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.Con la ris. 13/2024, l’Agenzia delle Entrate ha invece chiarito che per questo primo anno le Certificazioni Uniche 2024 contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello REDDITI PF 2024 e non con il modello 730/2024 possono essere trasmesse entro il 31.10.2024. |
9.2 | CERTIFICAZIONI UNICHE 2025 A partire dalle Certificazioni Uniche 2025 relative al periodo d’imposta 2024:
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9.3 | CERTIFICAZIONI CON SCADENZA AL 31 OTTOBRE Resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d’imposta di trasmettere entro il termine del 31 ottobre le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili né con il modello 730 né con il modello REDDITI PF, ad esempio quelle dei soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento:
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10 | COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA – AGGIORNAMENTO DEL MODELLO |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 14.3.2024 n. 125654 sono state apportate alcune modifiche alle informazioni presenti nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. “modello LIPE”). Le modifiche derivano, principalmente, dalla nuova soglia di 100,00 euro (anziché 25,82 euro) prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 8.1.2024 n. 1 (c.d. “Adempimenti”).Anche le ulteriori lievi modifiche si sono rese necessarie per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente (es. la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali). |
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11 | IVA INDETRAIBILE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO – MODALITÀ DI RECUPERO |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.3.2024 n. 66, si è espressa in merito ai limiti per ottenere il rimborso dell’IVA corrisposta al fornitore, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, qualora tale soggetto non restituisca l’imposta che era stata indebitamente applicata in fattura e poi disconosciuta dall’Ufficio. | |
11.1 | RIQUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE IN SEDE ACCERTATIVA Una società ha effettuato operazioni, riconducibili a un contratto di appalto per servizi, applicando l’IVA secondo le modalità ordinarie e l’aliquota ordinaria. La società committente ha detratto l’imposta. A seguito di una diversa qualificazione delle operazioni, ricondotte a un contratto di somministrazione di lavoro, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’IVA non fosse applicabile e disconosce la detrazione esercitata dalla società committente. A fronte del diniego della detrazione, il soggetto passivo chiede come poter recuperare l’imposta (considerando, tra l’altro, che il fornitore non è più operativo in quanto assoggettato a una procedura concorsuale). |
11.2 | CONDIZIONI PER LA RESTITUZIONE DELL’IVA L’Agenzia delle Entrate ritiene che, anche laddove il prestatore non abbia restituito l’IVA indebitamente applicata e quindi detratta dal committente, quest’ultimo soggetto non può presentare istanza di rimborso per l’IVA assolta in rivalsa. L’istituto della restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72, è esperibile solamente dal prestatore (in quanto soggetto obbligato al pagamento dell’imposta), entro il termine decadenziale di 2 anni dalla restituzione dell’IVA al committente. Per il committente, invece, è riconosciuta soltanto la possibilità di pretendere la restituzione dell’imposta dal fornitore ricorrendo agli strumenti civilistici (eventualmente anche mediante un’insinuazione tardiva al passivo fallimentare). |
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12 | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE INTEGRALMENTE DEDOTTE DAL REDDITO IRES – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI – AGGIORNAMENTO |
L’art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l’integrale deducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni riconosciute:
In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 19.1.2024 (pubblicato sulla G.U. 7.3.2024 n. 56) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI APRILE 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.4.2024 | Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri | I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA mensilmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2023:
La comunicazione deve avvenire:
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10.4.2024 | Presentazione domande per il cinque per mille | Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
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10.4.2024 | Presentazione domande per il cinque per mille | Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono presentare in via telematica al CONI la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
A seguito della stipulazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’applicativo per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito del CONI, mediante un collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, sia sul sito della stessa Agenzia. |
10.4.2024 | Presentazione domande per il cinque per mille | Gli enti iscritti nel RUNTS devono presentare la domanda di accreditamento per concorrere alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF:
La richiesta di accreditamento va effettuata tramite il portale del RUNTS. |
12.4.2024 | Ricorso contro le nuove rendite dei terreni | In relazione alle nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni relative all’uso del suolo per l’erogazione dei contributi agricoli, presentate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel 2023, i titolari di redditi dominicali e agrari possono:
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12.4.2024 | Presentazione domande credito d’imposta funzionamento sale cinematografiche | Le imprese che gestiscono sale cinematografiche devono presentare al Ministero della Cultura, entro le ore 23.59, la domanda:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.4.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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15.4.2024 | Presentazione | Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.4.2024 | Domande contributi formazione autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 7.2.2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
16.4.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.4.2024 | Versamento rata saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 18.3.2024, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.4.2024 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
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16.4.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 non supera 100,00 euro. |
16.4.2024 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.4.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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22.4.2024 | Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri | I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2023:
La comunicazione deve avvenire:
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22.4.2024 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2024. La comunicazione deve avvenire:
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24.4.2024 | Comunicazione dati all’ENEA | I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi:
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l’apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it. |
26.4.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di marzo 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
29.4.2024 | Imposta di bollo documenti informatici | I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:
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30.4.2024 | Dichiarazione annuale IVA | I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:
Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA). |
30.4.2024 | Opzione liquidazione IVA di gruppo | Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2024 del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, ai sensi art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l’opzione:
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30.4.2024 | Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA | I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
In relazione alle violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2022, è possibile avvalersi, entro il 31.5.2024, della riapertura del ravvedimento operoso speciale di cui alla L. 197/2022 (art. 7 co. 6 – 7 del DL 29.3.2024 n. 39). |
30.4.2024 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
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30.4.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2024 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
30.4.2024 | Dichiarazione e | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
30.4.2024 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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30.4.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
30.4.2024 | Comunicazione compensi attività mediche e paramediche | Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno 2023:
La comunicazione deve avvenire:
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30.4.2024 | Comunicazione dati catastali | I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale:
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30.4.2024 | Comunicazioni all’Anagrafe tributaria | Le imprese assicuratrici, gli istituti, le società e gli altri soggetti obbligati devono provvedere ad effettuare le previste comunicazioni di dati all’Anagrafe tributaria (es. premi di assicurazione, somme liquidate ai danneggiati, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua o gas, contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, ecc.). Le comunicazioni:
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30.4.2024 | Rendiconto annuale delle ONLUS | Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito documento:
L’omissione dell’adempimento in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali. |
30.4.2024 | Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi | Gli enti non commerciali, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto:
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30.4.2024 | Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche | Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere un apposito rendiconto:
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30.4.2024 | Correzione elenchi cinque per mille | Le ONLUS, iscritte al 22.11.2021 alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, devono richiedere alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024. |
30.4.2024 | Correzione elenchi cinque per mille | Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all’Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024. |
30.4.2024 | Correzione elenchi cinque per mille | Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell’elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2024, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2024. |
30.4.2024 | Versamento contributo revisori enti locali | I soggetti iscritti nell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali devono versare il contributo annuale per la tenuta dell’Elenco, pari a 25,00 euro, attraverso la piattaforma PagoPa. A pagamento avvenuto, non occorre più procedere all’inserimento dei relativi estremi nell’area riservata, come richiesto in passato. |
30.4.2024 | Compensazione crediti verso lo Stato | Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
L’opzione per l’anno 2024 potrà essere esercitata:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 18 aprile 2024
Team Consulenza