Circolare mensile per il cliente 20.03.2024

Circolare mensile per il cliente 20.03.2024

20 Marzo 2024

 

 


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CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2024

 

FEBBRAIO 2024: NOVITÀ

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  1. Detrazioni edilizie – comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo – proroga
  2. Interventi edilizi condominiali – comunicazione degli amministratori – proroga
  3. Riforma dell’IRPEF per il 2024 – Novità in materia di detrazioni d’imposta e “trattamento integrativo” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  4. Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione – disposizioni attuative
  5. Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquote contributive per il 2024
  6. Iper-ammortamenti – Interconnessione “tardiva” di beni acquistati in leasing
  7. Causa ostatita al regime forfetario – attività nei confronti di precedenti datori di lavoro – ulteriori chiarimenti
  8. Modifiche statutarie degli enti sportivi dilettantistici – Proroga dell’esenzione dall’imposta di registro – Chiarimenti
  9. Definizioni di nuove mansioni necessarie per il lavoro sportivo
  10. Nota di variazione – Soggetto emittente – Cessionario o committente – Esclusione
  11. Rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 – Divieto di compensazione con ruoli scaduti – Esclusione
  12. Raggruppamento temporaneo di professionisti – Modalità di fatturazione
  13. Credito di imposta per l’acquisto di prodotti o imballaggi riciclati – Utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo
  14. Versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività – Codici tributo
  15. MARZO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

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1DETRAZIONI EDILIZIE – COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO – PROROGA
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159 è stato prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine per la comunicazione:

  • di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese per detrazioni “edilizie” sostenute nel 2023;
  • della cessione “differita” delle rate residue delle detrazioni “edilizie” non ancora fruite, relative a spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022.
1.1BLOCCO DELLE OPZIONI
Va ricordato che, dal 17.2.2023, è preclusa la facoltà di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo (c.d. blocco delle opzioni), ai sensi dell’art. 2 del DL 11/2023, fatte salve le deroghe ivi previste (definite successivamente anche dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023).Fattispecie escluse dal blocco delle opzioni
Il blocco delle opzioni non riguarda gli interventi:

  • volti all’eliminazione di barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione del 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020 (per le spese sostenute fino al 31.12.2023, ex art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023; per quelle sostenute dall’1.1.2024 l’art. 3 del DL 212/2023 ha introdotto alcune limitazioni alla facoltà di optare);
  • effettuati da IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV e APS, costituiti al 17.2.2023 (art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023);
  • relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici o meteorologici di cui all’art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023.

Clausola di salvaguardia per interventi superbonus
Al di fuori delle esclusioni sopra elencate, in riferimento agli interventi superbonus è comunque possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023 (art. 2 co. 2 del DL 11/2023):

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulta presentata la CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomìni, risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA superbonus;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (per gli interventi effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana, si veda anche l’art. 2 co. 1 del DL 212/2023).

Clausola di salvaguardia per interventi diversi da quelli superbonus
Per gli interventi agevolati con detrazioni diverse dal superbonus, è comunque possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo successivamente al 16.2.2023, se in data anteriore al 17.2.2023 (art. 2 co. 3 del DL 11/2023):

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi “in edilizia libera”, sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle detrazioni “per acquisti” (detrazione IRPEF 50% ex art. 16-bis co. 3 del TUIR, “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 e detrazione “box auto” ex art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR).
1.2REMISSIONE IN BONIS
Il contribuente può regolarizzare la mancata trasmissione entro i termini “ordinari” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.4).
Se sussistono i requisiti per fruire della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012, il beneficiario può trasmettere la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di invio dell’opzione, che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 scade (art. 38 del DLgs. 13/2024):

  • il 15.10.2024, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
  • il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i contribuenti “non solari”.

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2INTERVENTI EDILIZI CONDOMINIALI – COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – PROROGA
 Con il provv. 21.2.2024 n. 53174, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dal 16.3.2024 al 4.4.2024 del termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi “edilizi” sulle parti comuni (tali dati confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata 2024).
2.1INTERVENTI DA COMUNICARE
Gli amministratori devono trasmettere, ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio, con riferimento:

  • agli interventi sulle parti comuni di recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR, di riduzione del rischio sismico (agevolati con sismabonus o con superbonus), di riqualificazione energetica (per i quali spetta l’ecobonus o il superbonus), di rimozione delle barriere architettoniche (agevolati con superbonus o con il bonus barriere 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020), di rifacimento del verde (c.d. bonus verde ex art. 1 co. 12 – 15 della L. 205/2017), di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (agevolati con detrazione IRPEF del 50% o con superbonus) e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (dal 2022 agevolabile solo come intervento “trainato” nel superbonus ex art. 119 co. 8 del DL 34/2020);
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
2.2ESONERO IN CASO DI OPZIONE PER LA TOTALITÀ DEGLI INTERVENTI CONDOMINIALI
Per semplificare gli adempimenti, il provv. 53174/2024 ha previsto l’esonero dall’obbligo di comunicazione nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino abbia deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
2.3OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE
L’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali non rientra fra le cause di decadenza dalle detrazioni “edilizie”, ma comporta solo la sanzione di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014.

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3RIFORMA DELL’IRPEF PER IL 2024 – NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI D’IMPOSTA E “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
 Con la circ. 6.2.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF e relative addizionali, introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 216.
3.1AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le novità del DLgs. 216/2023 si applicano per il solo periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025).
Per il periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni.Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.
3.2MODIFICA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
L’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, l’incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR.
Resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore:

  • in generale, a 690 euro;
  • • per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a 1.380 euro.
3.3MODIFICA AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”
Per effetto della modifica alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, l’importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75 euro ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.
Al fine di beneficiare del suddetto “trattamento integrativo della retribuzione”, infatti, è necessario che l’IRPEF lorda, generata dai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dai previsti redditi assimilati, sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR.
L’importo di 75 euro rappresenta, infatti, l’incremento della detrazione previsto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880 a 1.955 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo”, in quanto avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio nei confronti di alcuni contribuenti.
La circ. 2/2024 ha chiarito che tale riduzione di 75 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR (1.955 euro) e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera (960 euro e 1.380 euro), che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. 216/2023.
3.4DETERMINAZIONE DEL “REDDITO COMPLESSIVO”
Sia in relazione alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR che al “trattamento integrativo della retribuzione”, la circ. 2/2024 ha ribadito che il “reddito complessivo” del contribuente al quale fare riferimento è assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR e che si deve tener conto anche:

  • dei redditi assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni e all’imposta sostitutiva del regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
  • della quota di agevolazione ACE, di cui all’art. 1 del DL 201/2011.

Quanto all’ACE, infatti, anche se l’art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti.

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4CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il DM 21.2.2024, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state definite le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 co. 2 – 5 del DL 73/2022 e DPCM 15.9.2023).
In particolare, il DM 21.2.2024 ha definito:

  • le modalità e i termini di iscrizione all’Albo dei certificatori;
  • le modalità informatiche mediante le quali le imprese interessate ad ottenere la certificazione devono inoltrare la relativa richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
  • le modalità informatiche mediante le quali i certificatori devono inviare la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo.
4.1ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI
Le domande di iscrizione all’Albo dei certificatori possono essere inviate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Strumentazione necessaria
Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti interessati devono essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva, della firma digitale, della carta di identità elettronica (CIE), SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica.Contenuto della domanda
Nella domanda di iscrizione è necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 e dall’art. 4 del DM 21.2.2024. Tra questi, è richiesto:

  • il possesso di un titolo di laurea idoneo rispetto all’oggetto della certificazione;
  • l’aver svolto nei tre anni precedenti comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno 15 progetti collegati all’erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

Versamenti
I soggetti richiedenti devono effettuare il pagamento:

  • dell’imposta di bollo di 16 euro, esclusivamente a mezzo PagoPa;
  • della tassa di concessione governativa di 168 euro sul conto corrente postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative”, con codice causale 8617.

Termini
Per il 2024, le domande possono essere presentate dal 21.2.2024 e per un semestre (quindi fino al 21.8.2024).
A partire dall’1.1.2025, le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 marzo nonché dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.

Controlli
Nel 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy verificherà, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, il possesso dei requisiti e, nei successivi 15 giorni, disporrà l’iscrizione all’Albo dei certificatori.
Dal 2025, la verifica della domanda avverrà entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun trimestre previsto per la sua presentazione.

Mantenimento dell’iscrizione
A partire dall’1.1.2025, gli iscritti sono tenuti a comunicare al Ministero delle Imprese e del made in Italy la volontà di rimanere iscritti all’Albo e la sussistenza dei requisiti:

  • tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno;
  • tramite le modalità indicate dalla procedura informatica.

In mancanza della suddetta comunicazione si decade dall’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

4.2RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un’apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
A tal fine, l’impresa deve accedere alla procedura informatica tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all’Albo.
È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore e versare, per ogni certificazione, l’importo di 252 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica.
4.3INVIO DELLA CERTIFICAZIONE
Entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la procedura informatica, dandone notizia all’impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero.

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5CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024
 L’INPS, con la circ. 7.2.2024 n. 33, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2023 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
5.1ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota è ridotta al 23,70% (prima 23,25%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età.
Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25%;
  • ovvero al 24,70%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
5.2ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI
Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).
L’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24,48%.
Tale aliquota è ridotta al 24,18% (prima 23,73%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età.
Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25,48%;
  • OVVERO AL 25,18%, PER I COADIUVANTI/COADIUTORI CON ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI.
5.3RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI
Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.
5.4CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).
5.5MINIMALE DI REDDITO PER IL 2024
Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.415 euro (prima 17.504 euro).
5.6MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2024
Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

  • a 91.680 euro (prima 86.983 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
  • ovvero a 119.650 euro (prima 113.520 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.
5.7MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

  • il 16.5.2024, il 20.8.2024, il 18.11.2024 e il 17.2.2025, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2024 e saldo 2024.

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6IPER-AMMORTAMENTI – INTERCONNESSIONE “TARDIVA” DI BENI ACQUISITI IN LEASING
 Con la risposta a interpello 8.2.2024 n. 34, relativa all’applicazione dell’iper-ammortamento (art. 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’interconnessione “tardiva” del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del termine iniziale per la fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione.
A tal fine, l’interconnessione “tardiva” del bene deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa.
In caso di interconnessione “tardiva” di beni acquisiti in leasing, le quote di iper-ammortamento devono replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni di leasing, definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dell’art. 102 co. 7 del TUIR.

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7CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO – ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO – ULTERIORI CHIARIMENTI
 Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è precluso per l’attività (d’impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
7.1RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO
Con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può utilizzare il regime forfetario la persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato dell’Unione europea che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero.
7.2AVVIO DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA
Nella suddetta ipotesi non si configura la causa di esclusione, in quanto non c’è alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato italiano dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Non sussistono quindi i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia evitare l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato.

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8MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – PROROGA DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.2.2024 n. 3, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dall’art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023 in tema di imposta di registro.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma in esame, avendo esteso al 30.6.2024 il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle novità introdotte dalla riforma dello sport, ha conseguentemente prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro.
Viene inoltre affermato che sono incluse nel regime di esenzione non solo le modifiche espressamente elencate dall’art. 7 del DLgs. 36/2021, ma anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I del DLgs. 36/2021, concernenti in particolare:

  • l’esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali;
  • la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori.

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9DEFINIZIONI DI NUOVE MANSIONI NECESSARIE PER IL LAVORO SPORTIVO
 In data 21.2.2024, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’art. 25 co. 1 del DLgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva.
9.1FIGURE “TIPIZZATE”
L’art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce già come lavoratori sportivi determinate figure quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore:

  • di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RAS (Registro nazionale delle attività sportive);
  • delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute Spa o di altro soggetto tesserato.

Inoltre, si qualifica come lavoratore sportivo ogni altro tesserato ex art. 15 del DLgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo, a favore dei predetti soggetti dell’ordinamento sportivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

9.2CASI DI ESCLUSIONE
Non rientrano nel novero dei lavoratori sportivi coloro che:

  • svolgono attività con mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
  • forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi od ordini professionali.
9.3NUOVE MANSIONI
Con riguardo alle figure di lavoratori sportivi non tipizzati, l’art. 25 co. 1-ter del DLgs. 36/2021 prevede l’istituzione di un elenco in cui vengono indicate ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive.
L’elenco in questione è stato approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia ed è tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Tra le numerose mansioni indicate nell’elenco, si segnalano gli speaker, gli addetti antidoping, i designatori di arbitri, i dirigenti accompagnatori, gli omologatori di campi e attrezzature sportive, i docenti formatori sportivi, i responsabili dei settori giovanili, gli addetti all’organizzazione logistica e così via.
Da un punto di vista procedurale, le mansioni in questione sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
In difetto di tale comunicazione, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.

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10NOTA DI VARIAZIONE – SOGGETTO EMITTENTE – CESSIONARIO O COMMITTENTE – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 2.2.2024 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta è rimessa esclusivamente al cedente del bene o al prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente.
10.1EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO
L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”.
10.2SOGGETTO LEGITTIMATO
La possibilità di procedere autonomamente alla rettifica della fattura è concessa al solo cedente o prestatore e risulta, quindi, “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente, anche nell’ipotesi in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)”.
Il cessionario o committente, se soggetto passivo, laddove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72.

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11ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 28.2.2024 n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) rende il debitore adempiente e, pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all’art. 31 del DL 78/2010.
In base a tale disposizione, la compensazione dei crediti, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Quanto stabilito dalla risposta a interpello 54/2024 opera solamente in relazione ai carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500 euro che fa scattare il suddetto divieto di compensazione, a partire dalla data di presentazione della domanda e a condizione che essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti.
Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.
11.1PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI
Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi applicabile anche alle procedure di “rottamazione dei ruoli” precedenti a quella di cui alla L. 197/2022.
11.2NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE DALL’1.7.2024
La non rilevanza dei ruoli oggetto di domanda di rottamazione deve ritenersi estensibile anche al nuovo divieto di compensazione applicabile a decorrere dall’1.7.2024, introdotto dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

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12RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI – MODALITÀ DI FATTURAZIONE
 Con la risposta a interpello 21.2.2024 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione dei lavori da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP).
Nel caso specifico, si ipotizzava che il soggetto “capofila” del RTP potesse emettere a nome proprio le fatture da inviare alla stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza dei singoli.
L’Agenzia esclude, però, tale possibilità osservando che la costituzione di un raggruppamento temporaneo non dà vita, di per sé, a un soggetto giuridico autonomo, con la conseguenza che ricade sui singoli operatori l’obbligo di emettere fattura nei confronti della stazione appaltante per i lavori di competenza.
Viene confermata, quindi, la prassi amministrativa precedente (cfr. principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018 n. 17), precisando che anche a seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici recato dal DLgs. 36/2023, gli operatori economici di un raggruppamento temporaneo mantengono la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (l’art. 68 co. 8 del DLgs. 36/2023 contiene una previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato art. 48 co. 16 del DLgs. 50/2016).
Resta ferma, comunque, la possibilità di far emettere le fatture direttamente dal soggetto “capofila”, purché questi agisca esclusivamente in nome e per conto dei singoli operatori (art. 21 co. 1 e 2 lett. n) del DPR 633/72).

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13CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI O IMBALLAGGI RICICLATI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2024 n. 12, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 73 – 77 della L. 30.12.2018 n. 145 e al DM 14.12.2021, riconosciuto a favore delle imprese che negli anni 2019 e 2020 hanno acquistato:

  • prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

13.1CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7065”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
13.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:
• il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
• nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel “Cassetto fiscale”.

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14VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ – CODICI TRIBUTO
 L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 6.2.2024 n. 10:

  • ha istituito i codici tributo per il versamento, con il modello F24, degli acconti dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività;
  • ha ridenominato il precedente codice “1727”, in modo da renderlo utilizzabile per il pagamento con il modello F24 del saldo dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività.

Si ricorda che l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 prevede l’applicazione di un’imposta (sostitutiva dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia.
Di conseguenza, con la ris. 26.6.2023 n. 36, l’Agenzia delle Entrate aveva istituito il codice tributo “1727”, originariamente denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, per il versamento della suddetta imposta mediante il modello F24.

14.1NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
Al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva di cui sopra, tramite il modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “1728”, denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1729”, denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146 della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
14.2RIDENOMINIZIONE DEL CODICE TRIBUTO “1727” PER IL SALDO
È stata, inoltre, modificata la denominazione del precedente codice tributo “1727”, ora indicata come “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Il suddetto codice tributo deve quindi essere utilizzato per il pagamento, con il modello F24, del saldo dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività.
14.3COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • i codici tributo “1727”, “1728” e “1729” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • il codice tributo “1727” è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.

Opzione per la rateizzazione
Per i codici tributo “1727” e “1728”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI MARZO 2024

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
8.3.2024

Presentazione autocertificazione per  contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, un’apposita autocertificazione al Ministero del Turismo:

  • al fine della concessione di un apposito contributo, in relazione alle domande presentate a partire dalle ore 12.00 dell’8.8.2023 e fino alle ore 12.00 del 2.10.2023;
  • utilizzando la piattaforma accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all’indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it.

La mancata presentazione dell’autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di beneficiare del contributo.

8.3.2024

Presentazione domande bonus edicoleLe imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il contributo una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2023:

  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti, le attività svolte e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

15.3.2024

Pagamento rate scadute della “rottamazione-quater” dei ruoliI soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), possono effettuare il pagamento tardivo delle rate scadute fino al 28.2.2024, senza che si determini la decadenza dalla definizione.
La proroga in esame si applica anche ai soggetti dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alle rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024.
I suddetti versamenti possono avvenire con un ritardo non superiore a 5 giorni (saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024).
In ogni caso, alle restanti rate del piano di rateizzazione rimangono applicabili le scadenze originarie.
15.3.2024Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.

16.03.2024

Trasmissione dati spese veterinarieGli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2023, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

16.3.2024

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2023:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate.
Se la certificazione relativa al 2023 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2023” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2023), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2024

16.3.2024

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva.
La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021 e il 18.12.2023).

16.3.2024

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2023.
L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”.
Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.

16.3.2024

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2023, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).
La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.
18.3.2024

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2023:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 18.3.2024 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2024 (31.10.2024) le certificazioni contenenti redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai “contribuenti forfettari” (ex L. 190/2014) o ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011);
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto.
18.3.2024

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2024

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2024.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2024”.
Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.
Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.

18.3.2024

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2023, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
18.3.2024

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2023 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

18.3.2024

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2023 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
18.3.2024

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2023 dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
18.3.2024

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell’anno 2023, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
18.3.2024

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2023, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2023, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta.
18.3.2024

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell’anno 2023, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
18.3.2024

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2023, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2023, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido.
18.3.2024

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’anno 2023 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.

18.3.2024

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2023 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.
18.3.2024

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell’anno 2023;
  • con riferimento a ciascuno studente.
18.3.2024

Trasmissione dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
18.3.2024

Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico

Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:

  • sostenute nell’anno 2023 da persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica.

18.3.2024

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.
18.3.2024

Versamento saldo IVA 2023

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024).
Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro l’1.7.2024 (poiché il 30.6.2024 cade di domenica), maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo;
  • oppure entro il 31.7.2024, maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il 31.7.2024, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
La suddetta disposizione si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

18.3.2024

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2024;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
Se l’importo dovuto, unitamente a quello di gennaio 2024, non supera il limite di 100 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

18.3.2024

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2024;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2024 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 non supera 100 euro.
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024 non è di almeno 500 euro.

18.3.2024

Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:

  • della terza delle 5 rate mensili di pari importo;
  • con applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo.
18.3.2024

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1º marzo.
22.3.2024

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:

  • per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 1.12.2023 n. 317 e del DM 31.1.2024 n. 28;
  • esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2024@legalmail.it.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC.

25.3.2024

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2024, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.3.2024

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2023 e IRAP 2023, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito.
31.3.2024

Adesione al ravvedimento operoso “speciale” per il periodo d’imposta 2022

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
A tali fini, entro il 31.3.2024:

  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 4 rate di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024; sono dovuti gli interessi del 2% annuo);
  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.
31.3.2024

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 e che entro il 31.3.2023 hanno aderito alla relativa definizione con versamento della prima rate delle somme dovute, devono:

  • effettuare il versamento della seconda e ultima rata delle somme dovute;
  • provvedere alla rimozione delle irregolarità e delle omissioni.

Si ricorda che:

  • le somme dovute per la definizione ammontano a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni;
    ciascuna rata è pari alla metà delle somme dovute.
31.3.2024

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2023 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Sono esentati dall’obbligo in esame:

  • gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017);
  • le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (art. 6 co. 6-bis del DLgs. 39/2021).
31.3.2024

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.3.2024

Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati

I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:

  • in caso di procedimenti di negoziazione assistita conclusi con successo o di conclusione dell’arbitrato con lodo, nell’anno 2023;
  • in relazione a procedimenti di mediazione civile e commerciale, in caso di raggiungimento dell’accordo di mediazione nell’anno 2023;
  • al Ministero della Giustizia, mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito www.giustizia.it.
31.3.2024

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2023 devono presentare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2023, relativi alla quotazione;
  • al Ministero dello Sviluppo economico, all’indirizzo PEC dgpiipmi.div07@pec.mise.gov.it, utilizzando l’apposito modulo e allegando la prevista documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2024

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2023:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’indirizzo di posta elettronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

2.4.2024

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati o da effettuare nell’anno 2024;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2023.
2.4.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2024.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

2.4.2024

Dichiarazione per la “Tobin tax”

I contribuenti che, nel 2023, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.

4.4.2024

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2022, 2021 e 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • riqualificazione energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento delle barriere architettoniche.
4.4.2024

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2023 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde, di installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2023 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto

4.4.2024

Trasmissione dati erogazioni liberali

Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 20 marzo 2024

Team Consulenza


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