
Circolare mensile per il cliente 20.03.2024
20 Marzo 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2024
FEBBRAIO 2024: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Detrazioni edilizie – comunicazione di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo – proroga
- Interventi edilizi condominiali – comunicazione degli amministratori – proroga
- Riforma dell’IRPEF per il 2024 – Novità in materia di detrazioni d’imposta e “trattamento integrativo” – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione – disposizioni attuative
- Contributi INPS artigiani e commercianti – aliquote contributive per il 2024
- Iper-ammortamenti – Interconnessione “tardiva” di beni acquistati in leasing
- Causa ostatita al regime forfetario – attività nei confronti di precedenti datori di lavoro – ulteriori chiarimenti
- Modifiche statutarie degli enti sportivi dilettantistici – Proroga dell’esenzione dall’imposta di registro – Chiarimenti
- Definizioni di nuove mansioni necessarie per il lavoro sportivo
- Nota di variazione – Soggetto emittente – Cessionario o committente – Esclusione
- Rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 – Divieto di compensazione con ruoli scaduti – Esclusione
- Raggruppamento temporaneo di professionisti – Modalità di fatturazione
- Credito di imposta per l’acquisto di prodotti o imballaggi riciclati – Utilizzo in compensazione – Istituzione del codice tributo
- Versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività – Codici tributo
- MARZO 2024: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
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1 | DETRAZIONI EDILIZIE – COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO – PROROGA |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 21.2.2024 n. 53159 è stato prorogato dal 16.3.2024 al 4.4.2024 il termine per la comunicazione:
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1.1 | BLOCCO DELLE OPZIONI Va ricordato che, dal 17.2.2023, è preclusa la facoltà di esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo (c.d. blocco delle opzioni), ai sensi dell’art. 2 del DL 11/2023, fatte salve le deroghe ivi previste (definite successivamente anche dagli artt. 2 e 3 del DL 212/2023).Fattispecie escluse dal blocco delle opzioni Il blocco delle opzioni non riguarda gli interventi:
Clausola di salvaguardia per interventi superbonus
Clausola di salvaguardia per interventi diversi da quelli superbonus
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1.2 | REMISSIONE IN BONIS Il contribuente può regolarizzare la mancata trasmissione entro i termini “ordinari” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 avvalendosi della remissione in bonis (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33, § 5.4). Se sussistono i requisiti per fruire della remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012, il beneficiario può trasmettere la comunicazione di opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva al termine “ordinario” di invio dell’opzione, che per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 scade (art. 38 del DLgs. 13/2024):
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2 | INTERVENTI EDILIZI CONDOMINIALI – COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI – PROROGA |
Con il provv. 21.2.2024 n. 53174, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dal 16.3.2024 al 4.4.2024 del termine entro il quale gli amministratori di condominio devono comunicare le spese sostenute dal condominio nel 2023 per gli interventi “edilizi” sulle parti comuni (tali dati confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata 2024). | |
2.1 | INTERVENTI DA COMUNICARE Gli amministratori devono trasmettere, ai sensi dell’art. 2 del DM 1.12.2016, i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio, con riferimento:
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2.2 | ESONERO IN CASO DI OPZIONE PER LA TOTALITÀ DEGLI INTERVENTI CONDOMINIALI Per semplificare gli adempimenti, il provv. 53174/2024 ha previsto l’esonero dall’obbligo di comunicazione nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo. Se, invece, anche per un solo intervento, almeno un condòmino abbia deciso di fruire della detrazione utilizzandola direttamente in dichiarazione dei redditi, gli amministratori sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020. |
2.3 | OMESSA O ERRATA COMUNICAZIONE L’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati relativi agli interventi sulle parti comuni condominiali non rientra fra le cause di decadenza dalle detrazioni “edilizie”, ma comporta solo la sanzione di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014. |
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3 | RIFORMA DELL’IRPEF PER IL 2024 – NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI D’IMPOSTA E “TRATTAMENTO INTEGRATIVO” – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
Con la circ. 6.2.2024 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di IRPEF e relative addizionali, introdotte dal DLgs. 30.12.2023 n. 216. | |
3.1 | AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI Le novità del DLgs. 216/2023 si applicano per il solo periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025). Per il periodo d’imposta 2023 (modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024), pertanto, restano applicabili le precedenti disposizioni.Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2024, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73. |
3.2 | MODIFICA DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE L’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, l’incremento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR. Resta fermo che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore:
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3.3 | MODIFICA AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE” Per effetto della modifica alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, l’art. 1 co. 3 del DLgs. 216/2023 prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, l’importo di tali detrazioni debba essere diminuito di 75 euro ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Al fine di beneficiare del suddetto “trattamento integrativo della retribuzione”, infatti, è necessario che l’IRPEF lorda, generata dai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dai previsti redditi assimilati, sia superiore alle detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e assimilato di cui all’art. 13 co. 1 del TUIR. L’importo di 75 euro rappresenta, infatti, l’incremento della detrazione previsto dall’art. 1 co. 2 del DLgs. 216/2023 (da 1.880 a 1.955 euro), che non viene quindi preso in considerazione ai fini della verifica della spettanza del “trattamento integrativo”, in quanto avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio nei confronti di alcuni contribuenti. La circ. 2/2024 ha chiarito che tale riduzione di 75 euro deve essere apportata solo alla detrazione indicata nel primo periodo dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR (1.955 euro) e non anche alle detrazioni previste dal secondo e terzo periodo della medesima lettera (960 euro e 1.380 euro), che non sono state oggetto di modifica da parte del DLgs. 216/2023. |
3.4 | DETERMINAZIONE DEL “REDDITO COMPLESSIVO” Sia in relazione alle detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del TUIR che al “trattamento integrativo della retribuzione”, la circ. 2/2024 ha ribadito che il “reddito complessivo” del contribuente al quale fare riferimento è assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR e che si deve tener conto anche:
Quanto all’ACE, infatti, anche se l’art. 5 del DLgs. 216/2023 ha abrogato l’agevolazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, l’eccedenza può essere riportata nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite quantitativo e temporale, fino a esaurimento dei relativi effetti. |
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4 | CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 21.2.2024, pubblicato sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono state definite le disposizioni attuative della certificazione delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23 co. 2 – 5 del DL 73/2022 e DPCM 15.9.2023). In particolare, il DM 21.2.2024 ha definito:
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4.1 | ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CERTIFICATORI Le domande di iscrizione all’Albo dei certificatori possono essere inviate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 mediante l’apposita piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Strumentazione necessaria Ai fini dell’accesso alla procedura informatica, i soggetti interessati devono essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) attiva, della firma digitale, della carta di identità elettronica (CIE), SPID o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura informatica.Contenuto della domanda Nella domanda di iscrizione è necessario dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DPCM 15.9.2023 e dall’art. 4 del DM 21.2.2024. Tra questi, è richiesto:
Versamenti
Termini Controlli Mantenimento dell’iscrizione
In mancanza della suddetta comunicazione si decade dall’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. |
4.2 | RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE Le imprese che intendono avvalersi dalla procedura di certificazione devono inviare un’apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A tal fine, l’impresa deve accedere alla procedura informatica tramite SPID o CIE (o altra modalità indicata nella procedura), compilare la domanda e la scheda progetto e selezionare il soggetto certificatore tra quelli iscritti all’Albo. È necessario, inoltre, caricare la dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte del certificatore e versare, per ogni certificazione, l’importo di 252 euro a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità indicate dalla procedura informatica. |
4.3 | INVIO DELLA CERTIFICAZIONE Entro 15 giorni dal rilascio all’impresa, il certificatore è tenuto a trasmettere la certificazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la procedura informatica, dandone notizia all’impresa, al fine dello svolgimento dei controlli da parte del Ministero. |
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5 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2024 |
L’INPS, con la circ. 7.2.2024 n. 33, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2024 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2023 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011. | |
5.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,70% (prima 23,25%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
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5.2 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). L’aliquota contributiva per il 2024 rimane quindi pari al 24,48%. Tale aliquota è ridotta al 24,18% (prima 23,73%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni di età. Per il reddito eccedente l’importo di 55.008 euro (rispetto al precedente limite di 52.190 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
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5.3 | RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà. |
5.4 | CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). |
5.5 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2024 Il minimale di reddito per il 2024, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 18.415 euro (prima 17.504 euro). |
5.6 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2024 Il massimale di reddito per il 2024, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
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5.7 | MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
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6 | IPER-AMMORTAMENTI – INTERCONNESSIONE “TARDIVA” DI BENI ACQUISITI IN LEASING |
Con la risposta a interpello 8.2.2024 n. 34, relativa all’applicazione dell’iper-ammortamento (art. 1 co. 9 – 13 della L. 232/2016), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’interconnessione “tardiva” del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del termine iniziale per la fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. A tal fine, l’interconnessione “tardiva” del bene deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa. In caso di interconnessione “tardiva” di beni acquisiti in leasing, le quote di iper-ammortamento devono replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni di leasing, definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dell’art. 102 co. 7 del TUIR. |
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7 | CAUSA OSTATIVA AL REGIME FORFETARIO – ATTIVITÀ NEI CONFRONTI DI PRECEDENTI DATORI DI LAVORO – ULTERIORI CHIARIMENTI |
Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 è precluso per l’attività (d’impresa o di lavoro autonomo) esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. | |
7.1 | RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ALL’ESTERO Con la risposta a interpello 22.2.2024 n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che può utilizzare il regime forfetario la persona fisica residente ai fini fiscali in uno Stato dell’Unione europea che, a seguito della cessazione del rapporto con il datore di lavoro estero, si trasferisca in Italia, acquisendo la residenza fiscale italiana, ed avvii una nuova attività di lavoro autonomo avendo come cliente anche il precedente datore di lavoro estero. |
7.2 | AVVIO DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO IN ITALIA Nella suddetta ipotesi non si configura la causa di esclusione, in quanto non c’è alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato italiano dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero. Non sussistono quindi i presupposti per realizzare lo scopo che la causa ostativa intende perseguire, ossia evitare l’artificiosa trasformazione del precedente rapporto in un altro per il quale si può fruire del regime agevolato. |
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8 | MODIFICHE STATUTARIE DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI – PROROGA DELL’ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI REGISTRO – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 16.2.2024 n. 3, ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dall’art. 16 co. 2-bis del DL 145/2023 in tema di imposta di registro. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma in esame, avendo esteso al 30.6.2024 il termine per l’adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici alle novità introdotte dalla riforma dello sport, ha conseguentemente prorogato al 30.6.2024 anche il termine entro cui le citate modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro. Viene inoltre affermato che sono incluse nel regime di esenzione non solo le modifiche espressamente elencate dall’art. 7 del DLgs. 36/2021, ma anche le ulteriori modifiche o integrazioni statutarie previste dal Capo I del DLgs. 36/2021, concernenti in particolare:
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9 | DEFINIZIONI DI NUOVE MANSIONI NECESSARIE PER IL LAVORO SPORTIVO |
In data 21.2.2024, il Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’elenco contenente le mansioni, ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’art. 25 co. 1 del DLgs. 36/2021, che, sulla base dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, sono ritenute necessarie per lo svolgimento di una disciplina sportiva. | |
9.1 | FIGURE “TIPIZZATE” L’art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce già come lavoratori sportivi determinate figure quali l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore:
Inoltre, si qualifica come lavoratore sportivo ogni altro tesserato ex art. 15 del DLgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo, a favore dei predetti soggetti dell’ordinamento sportivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva. |
9.2 | CASI DI ESCLUSIONE Non rientrano nel novero dei lavoratori sportivi coloro che:
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9.3 | NUOVE MANSIONI Con riguardo alle figure di lavoratori sportivi non tipizzati, l’art. 25 co. 1-ter del DLgs. 36/2021 prevede l’istituzione di un elenco in cui vengono indicate ulteriori mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive. L’elenco in questione è stato approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia ed è tenuto dal Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra le numerose mansioni indicate nell’elenco, si segnalano gli speaker, gli addetti antidoping, i designatori di arbitri, i dirigenti accompagnatori, gli omologatori di campi e attrezzature sportive, i docenti formatori sportivi, i responsabili dei settori giovanili, gli addetti all’organizzazione logistica e così via. Da un punto di vista procedurale, le mansioni in questione sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In difetto di tale comunicazione, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente. |
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10 | NOTA DI VARIAZIONE – SOGGETTO EMITTENTE – CESSIONARIO O COMMITTENTE – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 2.2.2024 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta è rimessa esclusivamente al cedente del bene o al prestatore del servizio e non può essere esercitata dal cessionario o dal committente. | |
10.1 | EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO L’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura “viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione”. |
10.2 | SOGGETTO LEGITTIMATO La possibilità di procedere autonomamente alla rettifica della fattura è concessa al solo cedente o prestatore e risulta, quindi, “legislativamente preclusa” al cessionario o al committente, anche nell’ipotesi in cui la stessa “risulti oggetto di un insoluto (di una qualunque delle parti)”. Il cessionario o committente, se soggetto passivo, laddove dimostri di aver versato un’imposta non dovuta, potrà richiederne la restituzione ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72. |
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11 | ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EX L. 197/2022 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON RUOLI SCADUTI – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 28.2.2024 n. 54, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli di cui alla L. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) rende il debitore adempiente e, pertanto, non opera il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all’art. 31 del DL 78/2010. In base a tale disposizione, la compensazione dei crediti, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. Quanto stabilito dalla risposta a interpello 54/2024 opera solamente in relazione ai carichi oggetto della domanda di rottamazione, che non concorrono a formare la soglia dei 1.500 euro che fa scattare il suddetto divieto di compensazione, a partire dalla data di presentazione della domanda e a condizione che essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti. Concorrono, invece, al predetto limite, oltre il quale ricorre il divieto di compensazione, gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione. | |
11.1 | PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI Il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate deve ritenersi applicabile anche alle procedure di “rottamazione dei ruoli” precedenti a quella di cui alla L. 197/2022. |
11.2 | NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE DALL’1.7.2024 La non rilevanza dei ruoli oggetto di domanda di rottamazione deve ritenersi estensibile anche al nuovo divieto di compensazione applicabile a decorrere dall’1.7.2024, introdotto dalla L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024), in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della Riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro. |
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12 | RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI – MODALITÀ DI FATTURAZIONE |
Con la risposta a interpello 21.2.2024 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione dei lavori da parte dei componenti di un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). Nel caso specifico, si ipotizzava che il soggetto “capofila” del RTP potesse emettere a nome proprio le fatture da inviare alla stazione appaltante, relativamente ai lavori di competenza dei singoli. L’Agenzia esclude, però, tale possibilità osservando che la costituzione di un raggruppamento temporaneo non dà vita, di per sé, a un soggetto giuridico autonomo, con la conseguenza che ricade sui singoli operatori l’obbligo di emettere fattura nei confronti della stazione appaltante per i lavori di competenza. Viene confermata, quindi, la prassi amministrativa precedente (cfr. principio di diritto Agenzia delle Entrate 17.12.2018 n. 17), precisando che anche a seguito dell’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici recato dal DLgs. 36/2023, gli operatori economici di un raggruppamento temporaneo mantengono la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali (l’art. 68 co. 8 del DLgs. 36/2023 contiene una previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato art. 48 co. 16 del DLgs. 50/2016). Resta ferma, comunque, la possibilità di far emettere le fatture direttamente dal soggetto “capofila”, purché questi agisca esclusivamente in nome e per conto dei singoli operatori (art. 21 co. 1 e 2 lett. n) del DPR 633/72). |
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13 | CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI O IMBALLAGGI RICICLATI – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.2.2024 n. 12, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta di cui all’art. 1 co. 73 – 77 della L. 30.12.2018 n. 145 e al DM 14.12.2021, riconosciuto a favore delle imprese che negli anni 2019 e 2020 hanno acquistato:
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
13.1 | CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7065”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
13.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”; • nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”, come indicato nel “Cassetto fiscale”. |
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14 | VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ – CODICI TRIBUTO |
L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 6.2.2024 n. 10:
Si ricorda che l’art. 1 co. 146 della L. 197/2022 prevede l’applicazione di un’imposta (sostitutiva dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti in Italia. | |
14.1 | NUOVI CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI Al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva di cui sopra, tramite il modello F24, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
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14.2 | RIDENOMINIZIONE DEL CODICE TRIBUTO “1727” PER IL SALDO È stata, inoltre, modificata la denominazione del precedente codice tributo “1727”, ora indicata come “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. Il suddetto codice tributo deve quindi essere utilizzato per il pagamento, con il modello F24, del saldo dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività. |
14.3 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
Opzione per la rateizzazione |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI MARZO 2024
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
8.3.2024 | Presentazione autocertificazione per contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator | Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, un’apposita autocertificazione al Ministero del Turismo:
La mancata presentazione dell’autocertificazione, con le modalità e nei termini previsti, impedisce di beneficiare del contributo. |
8.3.2024 | Presentazione domande bonus edicole | Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il contributo una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.3.2024 | Pagamento rate scadute della “rottamazione-quater” dei ruoli | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato la domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), possono effettuare il pagamento tardivo delle rate scadute fino al 28.2.2024, senza che si determini la decadenza dalla definizione. La proroga in esame si applica anche ai soggetti dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, con riferimento alle rate scadute il 31.1.2024 e il 28.2.2024. I suddetti versamenti possono avvenire con un ritardo non superiore a 5 giorni (saranno quindi ritenuti validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024). In ogni caso, alle restanti rate del piano di rateizzazione rimangono applicabili le scadenze originarie. |
15.3.2024 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione. |
16.03.2024 | Trasmissione dati spese veterinarie | Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
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16.3.2024 | Certificazione redditi da lavoro | I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2023:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2024”, approvato dall’Agenzia delle Entrate. |
16.3.2024 | Certificazione dividendi | I soggetti che, nel 2023, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. |
16.3.2024 | Certificazione capital gain | I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2023. L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello. |
16.3.2024 | Altre certificazioni | I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2023, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
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18.3.2024 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2023:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Possono essere inviate dopo il 18.3.2024 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2024 (31.10.2024) le certificazioni contenenti redditi esenti o dichiarabili esclusivamente mediante il modello REDDITI PF 2024. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
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18.3.2024 | Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2024 | I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2024. La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2024”. |
18.3.2024 | Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica | Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2023, per il pagamento delle spese per:
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18.3.2024 | Trasmissione dati mutui | I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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18.3.2024 | Trasmissione dati contratti assicurativi | Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
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18.3.2024 | Trasmissione dati contributi previdenziali | Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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18.3.2024 | Trasmissione dati previdenza complementare | Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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18.3.2024 | Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie | Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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18.3.2024 | Trasmissione dati spese funebri | I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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18.3.2024 | Trasmissione dati spese asili nido | Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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18.3.2024 | Trasmissione dati spese scolastiche | Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica. |
18.3.2024 | Trasmissione dati spese universitarie | Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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18.3.2024 | Trasmissione dati rimborsi spese universitarie | I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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18.3.2024 | Trasmissione dati erogazioni liberali | Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
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18.3.2024 | Trasmissione dati spese per abbonamenti al trasporto pubblico | Gli enti pubblici e i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico possono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale:
La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi delle spese per i suddetti abbonamenti, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2023, non contenuti nella Certificazione Unica. |
18.3.2024 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
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18.3.2024 | Versamento saldo IVA 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2023 (modello IVA 2024). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare il versamento del saldo IVA entro il 31.7.2024, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%. |
18.3.2024 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
18.3.2024 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2024 non supera 100 euro. |
18.3.2024 | Versamento rata acconti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro e che hanno optato per il versamento rateale, a partire dal 16.1.2024, del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento:
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18.3.2024 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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22.3.2024 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore “RAM spa”, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell’ora di invio dell’istanza tramite PEC. |
25.3.2024 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2024, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
29.3.2024 | Variazione richiesta di rimborso in compensazione | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2023 e IRAP 2023, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito. |
31.3.2024 | Adesione al ravvedimento operoso “speciale” per il periodo d’imposta 2022 | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.3.2024:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
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31.3.2024 | Definizione delle irregolarità formali | I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 e che entro il 31.3.2023 hanno aderito alla relativa definizione con versamento della prima rate delle somme dovute, devono:
Si ricorda che:
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31.3.2024 | Modello “EAS” | Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
Sono esentati dall’obbligo in esame:
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31.3.2024 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2024 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.3.2024 | Domande credito d’imposta per procedimenti di negoziazione assistita, mediazione e arbitrati | I soggetti che hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri, o indennità per organismi di mediazione, devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
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31.3.2024 | Presentazione domande per il “bonus quotazione” | Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2023 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
31.3.2024 | Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici” | Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2023:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
2.4.2024 | Presentazione domande per il “bonus pubblicità” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
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2.4.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
2.4.2024 | Dichiarazione per la “Tobin tax” | I contribuenti che, nel 2023, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti. |
4.4.2024 | Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi | I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2022, 2021 e 2020, relative agli interventi di:
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4.4.2024 | Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali | Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2023 con riferimento:
La comunicazione non è dovuta qualora, con riferimento alle spese sostenute nel 2023 per la totalità degli interventi sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto |
4.4.2024 | Trasmissione dati erogazioni liberali | Gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 20 marzo 2024
Team Consulenza