Circolare mensile per il cliente del 08.02.2023
8 Febbraio 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE GENNAIO E FEBBRAIO 2023
GENNAIO 2023: NOVITÀ
- Nuova definizione degli avvisi bonari – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Cessione dei crediti d’imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 – Comunicazione e compensazione
- Crediti d’imposta energia elettrica e gas – Utilizzo in compensazione per il versamento degli acconti
- Crediti d’imposta energia elettrica e gas – Requisiti – Ulteriori indicazioni
- Buoni benzina concessi ai dipendenti – Non imponibilità fino a 200,00 euro – Proroga per il 2023
- Controllo del versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti – Utilizzo di beni del committente in comodato o locazione
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Beni noleggiati e utilizzati temporaneamente presso cantieri all’estero
- Investimenti in start up innovative – Detrazione IRPEF – Rilevanza del principio di cassa
- Somme derivanti da accordo transattivo – Trattamento fiscale
- Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini
- Esportazione indiretta – Prova oltre il termine di 90 giorni – Regolarizzazione – Variazione in diminuzione
- Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo
semestre 2023
1 | NUOVA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3% e non, come succede nelle situazioni ordinarie, al 10%. Ciò riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 ove il termine di 30 giorni per definire fosse ancora pendente all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente. Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1 sono stati diramati alcuni chiarimenti inerenti all’istituto. In primo luogo, si specifica che per gli avvisi bonari ormai generati non è prevista una comunicazione di riliquidazione degli importi. Il contribuente deve quindi adeguare gli importi autonomamente, utilizzando se del caso il foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. | |
1.1 | DILAZIONI IN CORSO Le dilazioni degli avvisi bonari in corso all’1.1.2023 rientrano nella definizione quindi in relazione al debito residuo occorre rimodulare gli importi, “aggiornando” la sanzione ancora restante alla misura del 3%. |
1.2 | NUMERO DI RATE La L. 197/2022 ha elevato a 20 il numero massimo di rate in cui è dilazionabile l’avviso bonario. |
2 | CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 – COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE |
Con il provv. 26.1.2023 n. 24252, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari. | |
2.1 | CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022, riconosciuti dall’art. 1 del DL 176/2022 alle:
I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi:
Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca relativi al:
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2.2 | TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il:
Crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022 |
2.3 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve avvenire:
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2.4 | UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”). I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:
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2.5 | CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022):
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2.6 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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3 | CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – UTILIZZO IN COMPENSA-ZIONE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI |
Con la risposta a interpello 10.1.2023 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022, disciplinato dall’art. 6 del DL 115/2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla norma agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico. | |
3.1 | LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022:
in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto. |
3.2 | MODALITÀ DI UTILIZZO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI Secondo l’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione in legge del DL 176/2022). |
4 | CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – REQUISITI – ULTERIORI INDICAZIONI |
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 18 e 24, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dei crediti d’imposta energia elettrica e gas. | |
4.1 | NOZIONE DI IMPRESE ENERGIVORE – RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE Con la risposta 13.1.2023 n. 18, è stato chiarito che l’assenza del codice ATECO relativo all’attività prevalente esercitata dalla società nell’ambito dell’elenco di cui all’Allegato 1 del DM 21.12.2021 n. 541 non consente alla società di poter usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 15.1 del DL 4/2022. |
4.2 | RILEVANZA DI ENERGIA/GAS ACQUISTATI PER USO PROPRIO E NON RIVENDUTI Con la risposta 13.1.2023 n. 24, è stato precisato che:
analogamente, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale a favore delle imprese gasivore, la spesa alla quale applicare la percentuale di legge è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di riferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto. |
5 | BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI – NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO – PROROGA PER IL 2023 |
Con l’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 (c.d. DL “Trasparenza”), pubblicato sulla G.U. 14.1.2023 n. 11, è stato previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200,00 euro per lavoratore. Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei fringe benefit previsto dall’art. 51 |
6 | CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL’AMBITO DEGLI APPALTI – UTILIZZO DI BENI DEL COMMITTENTE IN COMODATO O LOCAZIONE |
Con la risposta a interpello 23.1.2023 n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina relativa al controllo del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’ambito degli appalti e subappalti, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97, in caso di utilizzo di beni del committente sulla base di contratti di comodato o di locazione. | |
6.1 | PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), infatti, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente. |
6.2 | UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina in esame può trovare applicazione, nel rispetto degli altri requisiti, qualora l’appaltatore utilizzi le attrezzature del committente, sulla base di un contratto di comodato (art. 1803 c.c.); in tal caso, infatti, l’utilizzo avviene in base ad un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al committente. Per escludere l’applicazione della disciplina in esame è quindi necessario che l’appaltatore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal committente o da imprese ad esso riconducibili. |
6.3 | SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE Ai fini del luogo di svolgimento dell’attività, la circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1 aveva chiarito che nel concetto di “sede” del committente “vi rientrano, tra le altre, la sede legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svolge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque riconducibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o professionale”. Al riguardo, con la risposta a interpello in esame viene chiarito che sono “riconducibili al committente” anche i magazzini utilizzati dall’appaltatore sulla base di un contratto di locazione o di comodato con il committente. |
7 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – BENI NO¬LEGGIATI E UTILIZZATI TEMPORANEAMENTE PRESSO CANTIERI ALL’ESTERO |
Con la risposta a interpello 17.1.2023 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che possono fruire del credito d’imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020 anche i beni noleggiati temporaneamente ad una controllata per l’utilizzo presso cantieri all’estero, non operando il meccanismo di “recapture”. A tal fine, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
il costo e il rischio dell’investimento devono essere totalmente a carico della controllante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio. |
8 | INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE – DETRAZIONE IRPEF – RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI CASSA |
Con la risposta a interpello 24.1.2023 n. 154, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative di cui all’art. 29 del DL 179/2012. | |
8.1 | PERIODO RILEVANTE PER I SOGGETTI IRPEF Il periodo d’imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DM 7.5.2019, coincide “normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF. |
Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start up innovativa in sede di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto costitutivo della start up innovativa, nella quale il conferente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del principio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, posto che la normativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale. | |
8.2 | ESEMPLIFICAZIONE Nel caso di specie, il deposito dell’atto costitutivo della società è avvenuto il 31.12.2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento è stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21.12.2020, e per la restante parte nel 2021. In tal caso è quindi possibile detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del predetto criterio di cassa:
nel 2021 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta. |
9 | SOMME DERIVANTI DA ACCORDO TRANSATTIVO – TRATTAMENTO FISCALE |
Con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 28 e 33, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transattivo. Nella risposta a interpello 33/2023, viene evidenziato il ricorrere del presupposto oggettivo IVA nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo si impegnava a versare una somma di denaro “a titolo indennitario e conciliativo”, a fronte della quale la controparte si impegnava a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la somma corrisposta e l’obbligo di non fare (rinuncia alle pretese) ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72. | |
9.1 | DEDUCIBILITÀ DEL COSTO Nella risposta a interpello 28/2023, con riferimento all’IRES, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell’accordo transattivo siano inerenti e, quindi, deducibili, poiché nel caso di specie consentono alla società che ha sostenuto il costo di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all’esito delle stesse azioni giudiziarie. |
9.2 | ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA Inoltre, nella risposta a interpello 28/2023, è stata riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA se la somma versata in attuazione dell’accordo transattivo, allo scopo di porre fine a una controversia, concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo. |
10 | STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI |
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.1.2023 n. 15943, ha definito le modalità di adattamento dei registratori telematici alle novità in materia di lotteria degli scontrini, fissando al 2.10.2023 la data entro la quale gli apparecchi e la procedura web dovranno essere configurati per la partecipazione al concorso. Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche che dovranno essere obbligatoriamente rispettate dai registratori telematici e dai Server RT per i quali è presentata istanza di approvazione dopo il 30.6.2023. | |
10.1 | AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO L’art. 18 del DL 36/2022 ha apportato diverse novità nel concorso nazionale basato sui documenti commerciali; tra esse, si segnala l’introduzione della lotteria “istantanea”, che consentirà di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella “differita” (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali). |
10.2 | ADEGUAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provv. 18.1.2023 n. 15943. |
11 | ESPORTAZIONE INDIRETTA – PROVA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI – REGOLARIZZAZIONE – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE |
Con la risposta a interpello 13.1.2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si realizza il presupposto, cioè quando si avvera sia il presupposto “sostanziale” dell’avvenuta esportazione e ne sia acquisita la prova, sia il presupposto “formale” dell’emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell’imposta da recuperare. Se la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la prova è acquisita oltre il termine entro cui poteva essere emessa la nota, può essere azionata la richiesta di rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72. | |
11.1 | MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELL’IVA Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, le cessioni all’esportazione c.d. “indirette” di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili IVA, se il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Unione europea risulta effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, dal cessionario o da un “terzo” per suo conto. L’operazione si compone, quindi, di due momenti:
In mancanza di prova, la fattura deve essere regolarizzata, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, con l’emissione della nota di debito ed il versamento dell’IVA. A tale riguardo, la Corte di Giustizia UE 19.12.2013 causa C-563/12 ha peraltro chiarito che, conformemente alla normativa unionale, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rimborso dell’IVA assolta, ove sia fornita la prova dell’avvenuta esportazione, benché “tardiva”, pur riconoscendo la possibilità di introdurre condizioni ragionevoli per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso. Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione in base all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui si intende realizzato il presupposto, ossia nel momento in cui si avvera:
Pertanto, il dies a quo per l’emissione della nota di variazione decorre dalla data di emissione della nota di debito. |
11.2 | RICHIESTA DI RIMBORSO Qualora la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la suddetta prova è stata acquisita oltre il termine entro cui essa poteva essere emessa, non configurandosi una “colpevole” inerzia, è ammessa la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72. Non è ammessa, invece, la diretta annotazione in rettifica sui registi IVA in base all’art. 26 co. 8 del DPR 633/72, in quanto tale procedura non permette di “tracciare” con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione. |
12 | RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2023 |
La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.12.2022, ha innalzato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 21.12.2022. Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,5% rileva per il primo semestre 2023, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 18.1.2023 n. 14. In relazione al periodo dall’1.1.2023 al 30.6.2023, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:
Estensione a tutti i lavoratori autonomiPer effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:
In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”. Deroghe contrattualiLe parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
Tuttavia, occorre considerare che:
nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore. |
FEBBRAIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
9.2.2023 | Presentazione | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva:
Non rileva l’ordine temporale di presentazione. |
10.2.2023 | Credito d’imposta compensi avvocati/arbitri | I soggetti che, nell’anno 2022, hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri devono presentare la domanda per la concessione del previsto credito d’imposta:
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15.2.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – |
15.2.2023 | Comunicazione rapporti finanziari | Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria:
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16.2.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.2.2023 | Versamento IVA quarto trimestre 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
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16.2.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
16.2.2023 | Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2022. È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
16.2.2023 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre ottobre-dicembre 2022. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.2.2023 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2023. Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei premi INAIL:
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21.2.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta | Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
27.2.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.2.2023 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2022 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione dei modelli:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 30.11.2022:
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
28.2.2023 | Redazione inventario | Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare devono redigere e sottoscrivere l’inventario relativo all’esercizio 2021. Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
28.2.2023 | Stampa scritture contabili | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2021. Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. |
28.2.2023 | Conservazione informatica dei documenti | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:
Per i soggetti “non solari”, la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
28.2.2023 | Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del-l’1,67%, oltre agli interessi legali. |
28.2.2023 | Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commercianti | Gli imprenditori individuali, che applicano il regime fiscale forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022. In relazione ai soggetti che hanno già beneficiato del regime agevolato per il 2022, l’agevolazione si applicherà anche nel 2023:
salvo espressa rinuncia del beneficiario. |
28.2.2023 | Premi INAIL | Presentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni delle retribuzioni, in relazione all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023. |
28.2.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2022. |
28.2.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
28.2.2023 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
28.2.2023 | Trasmissione dati forniture documenti fiscali | Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
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28.2.2023 | Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta locazioni 2022 | Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine che hanno beneficiato del credito d’imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono inviare all’Agenzia delle Entrate:
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28.2.2023 | Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta relativo alla seconda rata IMU 2021 | Le imprese turistico-ricettive (compresi gli agriturismi e quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta), le imprese del comparto fieristico e congressuale, le imprese che gestiscono complessi termali e parchi tematici, devono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di beneficiare del credito d’imposta pari al 50% dell’IMU pagata per la seconda rata del 2021:
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28.2.2023 | Credito d’imposta per manutenzione immobili vincolati | Le persone fisiche devono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 50% sulle spese sostenute nel 2022 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di immobili vincolati, non utilizzati nell’esercizio di impresa:
Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. |
28.2.2023 | Presentazione domande per il “bonus acqua potabile” | Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e gli enti non commerciali devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione |
28.2.2023 | Credito d’imposta per la promozione della musica | Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di concessione del credito d’imposta per la promozione della musica:
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28.2.2023 | Registrazione cumulativa contratti di affitto terreni | I soggetti che, nel 2022, hanno stipulato contratti di affitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:
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28.2.2023 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale intermediari finanziari | Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell’anno 2022, al fine di:
La presentazione della dichiarazione deve avvenire:
Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2023. |
2.3.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti
Zogno, 8 Febbraio 2023
Team Consulenza