Circolare mensile per il cliente del 08.02.2023

Circolare mensile per il cliente del 08.02.2023

8 Febbraio 2023


SCARICA LA COMUNICAZIONE


Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE MENSILE GENNAIO E FEBBRAIO 2023

 

GENNAIO 2023: NOVITÀ

 

  1. Nuova definizione degli avvisi bonari – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
  2. Cessione dei crediti d’imposta energia, gas e carburanti relativi ai mesi da luglio a dicembre 2022 – Comunicazione e com­pen­sazione
  3. Crediti d’imposta energia elettrica e gas – Utilizzo in compensazione per il versamento degli acconti
  4. Crediti d’imposta energia elettrica e gas – Requisiti – Ulteriori indicazioni
  5. Buoni benzina concessi ai dipendenti – Non imponibilità fino a 200,00 euro – Proroga per il 2023
  6. Controllo del versamento delle ritenute nell’ambito degli ap­pal­ti – Utilizzo di beni del committente in comodato o locazione
  7. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Beni no­leggiati e utilizzati temporaneamente presso cantieri all’estero
  8. Investimenti in start up innovative – Detrazione IRPEF – Rilevanza del principio di cassa
  9. Somme derivanti da accordo transattivo – Trattamento fiscale
  10. Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione tele­mati­ca dei corrispettivi – Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini
  11. Esportazione indiretta – Prova oltre il termine di 90 giorni – Re­go­larizzazione – Variazione in diminuzione
  12. Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora ap­pli­cabili al primo
    se­mestre 2023

 

1NUOVA DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
 La L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto una nuova definizione degli avvisi bonari che comporta la riduzione delle sanzioni al 3% e non, come succede nelle situazioni ordinarie, al 10%.
Ciò riguarda gli avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica della dichiarazione relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021 ove il termine di 30 giorni per definire fosse ancora pendente all’1.1.2023 e quelli notificati successivamente.
Nella circ. Agenzia delle Entrate 13.1.2023 n. 1 sono stati diramati alcuni chiarimenti inerenti all’istituto.
In primo luogo, si specifica che per gli avvisi bonari ormai generati non è prevista una comunicazione di riliquidazione degli importi.
Il contribuente deve quindi adeguare gli importi autonomamente, utilizzando se del caso il foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
1.1DILAZIONI IN CORSO

Le dilazioni degli avvisi bonari in corso all’1.1.2023 rientrano nella definizione quindi in relazione al debito residuo occorre rimodulare gli importi, “aggiornando” la sanzione ancora restante alla misura del 3%.
Non rileva in questo caso il periodo di imposta.
Occorre che all’1.1.2023 il contribuente non sia decaduto dal piano di dilazione, cosa che si verifica se una rata successiva alla prima non viene pagata entro il termine per quella ancora successiva.
La rata in scadenza al 31.12.2022, se non onorata entro tale termine, va pagata entro il termine per quella successiva e le sanzioni rimangono ridotte al 10%.

1.2NUMERO DI RATE

La L. 197/2022 ha elevato a 20 il numero massimo di rate in cui è dilazionabile l’avviso bonario.
Prima, la dilazione sino a 20 rate era ammessa solo per gli importi superiori a 5.000,00 euro, per quelli inferiori il numero massimo di rate era 8.
La novità si applica anche alle dilazioni in corso all’1.1.2023, quindi è possibile estendere i piani di dilazione rimodulando le rate.

 

2CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 – COMUNICAZIONE E COM­PEN­SAZIONE
 Con il provv. 26.1.2023 n. 24252, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

2.1CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022, riconosciuti dall’art. 1 del DL 176/2022 alle:

  • imprese energivore;
  • imprese gasivore;
  • imprese non energivore;
  • imprese diverse da quelle gasivore.

I nuovi termini di comunicazione si applicano anche ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi:

  • al terzo trimestre 2022, quindi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
  • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022).

Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca relativi al:

  • terzo trimestre 2022, vale a dire ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 7 del DL 115/2022);
  • quarto trimestre del 2022, vale a dire ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).
2.2TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il:

  • 22.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;
  • 21.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022;
  • 20.9.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al mese di dicembre 2022.

Crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ottobre/novembre 2022
Entro la suddetta data del 20.9.2023 devono essere comunicate anche le cessioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 (mesi di luglio, agosto e settembre 2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in luogo della precedente scadenza del 21.6.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 6.12.2022 n. 450517.

2.3MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve avvenire:

  • sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel ri­spetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.
2.4UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’op­zio­ne irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattafor­ma ces­­sione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agen­zia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • entro il 30.9.2023, in relazione ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e al quarto trimestre 2022;
  • entro il 31.3.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il terzo trimestre 2022;
  • entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per il quarto trimestre 2022.
2.5CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CES­SIO­NARI

Con la ris. Agenzia delle Entrate 30.1.2023 n. 2 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare, in compensazione mediante il modello F24, i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022):

  • “7742”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;
  • “7743”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore;
  • “7744”, relativamente al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;
  • “7745”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.
2.6MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “im­por­ti a credi­to compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba pro­ce­dere al river­samento del credito compensato, nella colonna “importi a debito ver­sati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

3CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – UTILIZZO IN COMPENSA-ZIONE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI
 Con la risposta a interpello 10.1.2023 n. 8, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022, disciplinato dall’art. 6 del DL 115/2022, può essere utilizzato, con le limitazioni previste dalla norma agevolativa, per il versamento di acconti e saldi d’imposta, anche in caso di acconti risultanti superiori con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
3.1LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta per le imprese energivore relativo al terzo trimestre 2022:

  • è utilizzabile solo in compensazione nel modello F24;
  • non sconta i limiti quantitativi delle ordinarie compensazioni di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • per l’utilizzo, dopo il 16.3.2023, richiede una comunicazione all’Agenzia delle Entrate sull’ammontare del credito stesso maturato nel 2022;

in nessun caso, ove non utilizzato entro il 30.6.2023, dà luogo a rimborso, sia diretto sia indiretto.

3.2MODALITÀ DI UTILIZZO PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il versamento dell’acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, non potrà comunque consentire il rimborso della rela­ti­va imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento ven­ga utilizzato in qualsiasi modo dopo il 30.6.2023 (30.9.2023 dopo la conversione in leg­ge del DL 176/2022).

 

4CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS – REQUISITI – ULTERIORI INDICAZIONI
 L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 18 e 24, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai requisiti dei crediti d’imposta energia elettrica e gas.
4.1NOZIONE DI IMPRESE ENERGIVORE – RILEVANZA DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE

Con la risposta 13.1.2023 n. 18, è stato chiarito che l’assenza del codice ATECO rela­tivo all’attività prevalente esercitata dalla società nell’ambito dell’elenco di cui all’Alle­ga­to 1 del DM 21.12.2021 n. 541 non consente alla società di poter usufruire del credito d’imposta di cui all’art. 15.1 del DL 4/2022.

4.2RILEVANZA DI ENERGIA/GAS ACQUISTATI PER USO PROPRIO E NON RI­VEN­DUTI

Con la risposta 13.1.2023 n. 24, è stato precisato che:

  • ai fini del calcolo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore, rileva la sola quantità di energia acquistata per uso pro­prio, e non anche l’energia rivenduta. Su tale quantità la società deve cal­co­lare la spesa sostenuta e, quindi, ad essa deve applicare il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto;

analogamente, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale a favore delle imprese gasivore, la spesa alla quale applicare la percentuale di leg­ge è data, quindi, dalla sola quantità di gas acquistata ed utilizzata nel periodo di ri­ferimento, moltiplicata per il prezzo medio di acquisto risultante dalle rispettive fatture di acquisto.

 

5BUONI BENZINA CONCESSI AI DIPENDENTI – NON IMPONIBILITÀ FINO A 200,00 EURO – PROROGA PER IL 2023
 Con l’art. 1 co. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 (c.d. DL “Trasparenza”), pubblicato sulla G.U. 14.1.2023 n. 11, è stato previsto che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti dall’1.1.2023 al 31.12.2023 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non su­periore a 200,00 euro per lavoratore.

Tale agevolazione si affianca al limite ordinario dei fringe benefit previsto dall’art. 51
co. 3, terzo periodo, del TUIR, pari a 258,23 euro.

 

6CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NELL’AMBITO DEGLI APPALTI – UTILIZZO DI BENI DEL COMMITTENTE IN COMODATO O LOCAZIONE
 Con la risposta a interpello 23.1.2023 n. 144, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione all’applicazione della disciplina relativa al controllo del versa­mento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’ambito degli ap­palti e subappalti, di cui all’art. 17-bis del DLgs. 241/97, in caso di utilizzo di beni del com­mittente sulla base di contratti di comodato o di locazione.
6.1PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto dall’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), infatti, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, per i lavoratori im­pie­gati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
  • caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del commit­tente;
  • mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso ri­conducibili in qualunque forma.

Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corri­spettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

6.2UTILIZZO DI BENI STRUMENTALI RICONDUCIBILI AL COMMITTENTE

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina in esame può trovare applicazione, nel rispetto degli altri requisiti, qualora l’appaltatore utilizzi le attrezzature del commit­ten­te, sulla base di un contratto di comodato (art. 1803 c.c.); in tal caso, infatti, l’utilizzo av­viene in base ad un titolo giuridico che non fa venir meno la riconducibilità dei beni al com­mittente.

Per escludere l’applicazione della disciplina in esame è quindi necessario che l’appal­ta­tore noleggi i beni da soggetti terzi, diversi dal committente o da imprese ad esso ricon­ducibili.

6.3SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PRESSO LE SEDI DEL COMMITTENTE

Ai fini del luogo di svolgimento dell’attività, la circ. Agenzia delle Entrate 12.2.2020 n. 1 aveva chiarito che nel concetto di “sede” del committente “vi rientrano, tra le altre, la se­de legale, le sedi operative, gli uffici di rappresentanza, i terreni in cui il committente svol­­ge l’attività agricola, i cantieri, le piattaforme e ogni altro luogo comunque ricon­du­cibile al committente destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa, agricola o profes­sio­­­nale”.

Al riguardo, con la risposta a interpello in esame viene chiarito che sono “riconducibili al committente” anche i magazzini utilizzati dall’appaltatore sulla base di un contratto di locazione o di comodato con il committente.

 

7CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – BENI NO¬LEGGIATI E UTILIZZATI TEMPORANEAMENTE PRESSO CANTIERI ALL’ESTERO
 Con la risposta a interpello 17.1.2023 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che possono fruire del credito d’imposta per investimenti di cui alla L. 178/2020 anche i beni noleggiati temporaneamente ad una controllata per l’utilizzo presso cantieri all’estero, non operando il meccanismo di “recapture”.

A tal fine, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

  • i beni agevolabili devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il pro­filo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell’attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altri termini, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l’attività d’impresa svolta in Italia;
  • l’utilizzo all’estero dei beni non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali ed economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
  • il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;

il costo e il rischio dell’investimento devono essere totalmente a carico della con­trollante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.

 

8INVESTIMENTI IN START UP INNOVATIVE – DETRAZIONE IRPEF – RILEVANZA DEL PRINCIPIO DI CASSA
 Con la risposta a interpello 24.1.2023 n. 154, l’Agenzia delle Entrate ha fornito in­di­ca­zioni in merito alla detrazione IRPEF per investimenti in start up innovative di cui all’art. 29 del DL 179/2012.
8.1PERIODO RILEVANTE PER I SOGGETTI IRPEF

Il periodo d’imposta in cui il conferimento si considera effettuato, individuato ai sensi dell’art. 3 co. 3 del DM 7.5.2019, coincide “normalmente” con quello in cui il conferente ha diritto a operare la detrazione, se soggetto IRPEF.

 Nel caso di sottoscrizione di azioni o quote del capitale di una start up innovativa in se­de di costituzione della stessa, pertanto, rileva la data di deposito per l’iscrizione nel Re­gistro delle imprese dell’atto costitutivo della start up innovativa, nella quale il con­fe­rente si obbliga all’esecuzione dei conferimenti, fermo restando che, in applicazione del prin­ci­pio generale di cassa, per i soggetti IRPEF il diritto alla detrazione sorge nell’anno di effettuazione del versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento, posto che la nor­mativa in esame ha il fine di agevolare solo i conferimenti che si traducono in un ef­fet­tivo aumento di capitale.
8.2ESEMPLIFICAZIONE

Nel caso di specie, il deposito dell’atto costitutivo della società è avvenuto il 31.12.2020 mentre il versamento di quanto dovuto a titolo di conferimento è stato effettuano in parte in sede di costituzione, in data 21.12.2020, e per la restante parte nel 2021.

In tal caso è quindi possibile detrarre dall’imposta lorda, in applicazione del predetto cri­terio di cassa:

  • nel 2020 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta;

nel 2021 un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati in tale anno di imposta.

 

9SOMME DERIVANTI DA ACCORDO TRANSATTIVO – TRATTAMENTO FISCALE
 Con le risposte a interpello 13.1.2023 n. 28 e 33, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di accordo transat­tivo.

Nella risposta a interpello 33/2023, viene evidenziato il ricorrere del presupposto og­gettivo IVA nel caso di un accordo bonario per definire una possibile controversia, tale per cui il soggetto passivo si impegnava a versare una somma di denaro “a titolo in­den­nitario e conciliativo”, a fronte della quale la controparte si impegnava a rinunciare a ogni pretesa. Si configurava, dunque, uno scambio di prestazioni reciproche tra la som­ma corrisposta e l’obbligo di non fare (rinuncia alle pretese) ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72.

9.1DEDUCIBILITÀ DEL COSTO

Nella risposta a interpello 28/2023, con riferimento all’IRES, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell’accordo transattivo siano inerenti e, quindi, deducibili, poiché nel caso di specie consentono alla società che ha sostenuto il costo di definire le vertenze legali concernenti, evitando altresì possibili costi futuri in relazione all’esito delle stesse azioni giudiziarie.

9.2ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

Inoltre, nella risposta a interpello 28/2023, è stata riconosciuta la possibilità di eser­ci­tare il diritto alla detrazione dell’IVA se la somma versata in attuazione dell’accordo tran­sattivo, allo scopo di porre fine a una controversia, concorre a far parte delle spese generali sostenute dal soggetto passivo.

 

10STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 18.1.2023 n. 15943, ha definito le modalità di adat­tamento dei registratori telematici alle novità in materia di lotteria degli scontrini, fis­san­do al 2.10.2023 la data entro la quale gli apparecchi e la procedura web dovranno es­sere configurati per la partecipazione al concorso.

Sono state inoltre approvate le specifiche tecniche che dovranno essere obbliga­to­ria­mente rispettate dai registratori telematici e dai Server RT per i quali è presentata istanza di approvazione dopo il 30.6.2023.

10.1AMPLIAMENTO AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 18 del DL 36/2022 ha apportato diverse novità nel concorso nazionale basato sui documenti commerciali; tra esse, si segnala l’introduzione della lotteria “istantanea”, che consentirà di venire immediatamente a conoscenza dell’eventuale vincita, grazie a un codice riportato nel documento commerciale, e che si affiancherà a quella “differita” (che prevede premi settimanali, mensili ed annuali).

10.2ADEGUAMENTO DELLE SPECIFICHE TECNICHE

In base alle nuove regole, i registratori telematici, ma anche i Server RT e la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere configurati in modo da generare un codice bidimensionale (QR code) che rispetti le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche allegate al provv. 18.1.2023 n. 15943.

 

11ESPORTAZIONE INDIRETTA – PROVA OLTRE IL TERMINE DI 90 GIORNI – REGOLARIZZAZIONE – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
 Con la risposta a interpello 13.1.2023 n. 32, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la di­chia­ra­zione annuale relativa all’anno in cui si realizza il presupposto, cioè quando si avvera sia il presupposto “sostanziale” dell’avvenuta esportazione e ne sia acquisita la prova, sia il presupposto “formale” dell’emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell’imposta da recuperare.

Se la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la prova è acquisita oltre il termine entro cui poteva essere emessa la nota, può essere azionata la richiesta di rimborso di cui all’art. 30-ter del DPR 633/72.

11.1MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE PER IL RECUPERO DELL’IVA

Ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72, le cessioni all’esportazione c.d. “indirette” di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili IVA, se il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Unione europea risulta effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, dal cessionario o da un “terzo” per suo conto.

L’operazione si compone, quindi, di due momenti:

  • la consegna della merce in Italia al cessionario non residente;
  • la successiva esportazione “fisica” della stessa a cura o per conto del cessio­na­rio, di cui il cedente deve acquisire la prova.

In mancanza di prova, la fattura deve essere regolarizzata, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, con l’emissione della nota di debito ed il versamento dell’IVA.

A tale riguardo, la Corte di Giustizia UE 19.12.2013 causa C-563/12 ha peraltro chiarito che, conformemente alla normativa unionale, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il rimborso dell’IVA assolta, ove sia fornita la prova dell’avvenuta esportazione, benché “tardiva”, pur riconoscendo la possibilità di introdurre condizioni ragionevoli per pre­ve­nire ogni possibile evasione, elusione e abuso.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per recuperare l’IVA versata in sede di regolarizzazione, il soggetto passivo può emettere una nota di variazione in base all’art. 26 co. 2 del DPR 633/72, entro il termine per la presentazione della dichia­razione annuale relativa all’anno in cui si intende realizzato il presupposto, ossia nel momento in cui si avvera:

  • sia il presupposto “sostanziale” dell’avvenuta esportazione, che retroagisce alla data della cessione del bene, a condizione che sia stata acquisita la prova che la stessa è effettivamente avvenuta;
  • sia il presupposto “formale” dell’emissione della nota di debito per regolarizzare la fattura non imponibile, cui fa seguito il versamento dell’imposta da recuperare.

Pertanto, il dies a quo per l’emissione della nota di variazione decorre dalla data di emis­sione della nota di debito.

11.2RICHIESTA DI RIMBORSO

Qualora la variazione in diminuzione non fosse più consentita, perché la suddetta prova è stata acquisita oltre il termine entro cui essa poteva essere emessa, non confi­gu­ran­do­si una “colpevole” inerzia, è ammessa la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.

Non è ammessa, invece, la diretta annotazione in rettifica sui registi IVA in base all’art. 26 co. 8 del DPR 633/72, in quanto tale procedura non permette di “tracciare” con un documento, ai fini del successivo controllo, la variazione.

 

12RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL PRIMO SEMESTRE 2023
 La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.12.2022, ha innalzato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinan­zia­mento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 21.12.2022.

Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 2,5% rileva per il primo semestre 2023, come indicato nel co­mu­ni­cato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 18.1.2023 n. 14.

In relazione al periodo dall’1.1.2023 al 30.6.2023, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritar­da­­to pa­gamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori auto­no­mi, an­che nei con­fronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e im­pre­se, risultano quindi stabiliti nella misura del:

  • 14,50% (2,50% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
  • 10,50% (2,50% + 8%), per le altre transazioni com­merciali.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato paga­men­to è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni com­mer­ciali tra:

  • lavoratori autonomi e imprese;
  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
  • lavoratori autonomi.

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera profes­sione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

  • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
  • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:

  • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;

nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura supe­riore.

 

FEBBRAIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

 

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
9.2.2023

Presentazione
domande per il
bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’in­­formazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Con­siglio dei Mi­nistri, utilizzando i servizi te­le­ma­­ti­ci messi a dispo­si­zione dall’Agenzia delle Entra­te, la di­chiarazione sosti­tuti­va:

  • relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quo­­tidiani e periodici, anche on line, e sulle emit­­tenti televisive e radiofoniche locali e nazio­nali, ana­­logiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati nel­l’an­no 2022;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 50%, anche per gli investimenti non incre­men­tali.

Non rileva l’ordine temporale di presentazione.

10.2.2023Credito
d’imposta compensi avvocati/arbitri
I soggetti che, nell’anno 2022, hanno sostenuto com­­­­pen­­­­si per avvocati o arbitri devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

  • in caso di procedimenti di negoziazione as­si­stita con­­clusi con successo o di con­­clusione dell’ar­bi­trato con lodo;
  • al Ministero della Giustizia, mediante l’ap­­po­­sita mo­­­dalità telematica.
15.2.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zione ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;

gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­ri­torial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 –
7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

15.2.2023Comunicazione rapporti finanziariGli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2022;
  • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

16.2.2023

Versamento
IVA mensile
I contribuenti titolari di partita IVA in regime men­sile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel se­condo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza ap­­pli­ca­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad ope­ra­­zio­ni de­­ri­van­ti da con­tratti di sub­for­ni­­tura, qua­lora per il paga­men­to del prez­­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­­la pre­sta­zione di servizi.

16.2.2023Versamento IVA quarto trimestre 2022I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, ben­zinai e subfor­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem­­­bre 2022;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi, al netto dell’eventuale acconto.
16.2.2023Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di gen­naio 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen­­naio 2023 sui redditi di lavoro dipen­den­te e assi­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il ver­sa­mento delle ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il ter­mi­ne in esame, se l’am­montare cu­­mulativo del­le rite­nute ope­rate nei mesi di dicem­­bre 2022 e gennaio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

16.2.2023Imposta sostitutiva
rivalutazioni TFR
I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il sal­do dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2022.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­­­­posta sostitutiva il credito derivante dal ver­samento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

16.2.2023Contributi
INPS artigiani e commercianti
I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il ver­sa­mento della quarta e ultima rata dei contributi previden­zia­li compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), re­la­­tiva al trimestre otto­bre-dicem­­bre 2022.

Le informazioni per il versamento della con­tri­bu­zio­ne do­­­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e com­mer­cianti, attra­ver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).

16.2.2023Premi INAILPresentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­­­­­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2023.

Versamento in autoliquidazione 2022/2023 dei pre­mi INAIL:

  • in unica soluzione;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento ra­tea­­le, della prima delle previste quattro rate, sen­­­za mag­giorazione di interessi.
21.2.2023Presentazione
domande credito d’imposta per l’acquisto della carta
Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Re­gistro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la ri­chie­sta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle te­state edite, con riferi­mento alle spese sostenute nell’anno 2021:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria del­la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’in­dirizzoimpresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

27.2.2023Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni in­tra­­­co­mu­­­­nita­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2023, in via ob­bliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di gennaio 2023, han­no su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di gennaio 2023, ap­po­si­­tamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o fa­col­tativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­no­poli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

28.2.2023Regolarizzazione omessi o infedeli
modelli REDDITI, IRAP e CNM 2022
Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti equi­parati, nonché i soggetti IRES con perio­do d’im­po­sta coin­­cidente con l’anno solare, pos­so­no re­go­la­riz­­za­re, me­­­diante il rav­­ve­dimento ope­roso, l’omessa pre­sen­­ta­zione dei mo­delli:

  • REDDITI 2022;
  • IRAP 2022 (se soggetto passivo);
  • CMN 2022 (in caso di adesione al regime del con­solidato fiscale).

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, diretta­men­te o tramite un intermediario abilitato, delle di­chia­ra­­zio­­ni omesse;
  • la corresponsione, per ciascuna dichiara­zio­­­ne (red­diti, IRAP e consolidato), delle previste san­­­­zioni, ridotte ad un deci­mo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile rego­la­riz­­­zare i suddetti mo­delli infedeli, presentati en­tro il 30.11.2022:

  • mediante la presentazione in via telema­tica, di­ret­­ta­mente o tramite un interme­dia­rio abi­li­ta­to, delle dichia­ra­zioni integrative;
  • con la corresponsione, per ciascuna dichia­ra­zio­ne, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del mi­nimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai ver­sa­men­­­­ti devono essere oggetto di separata rego­la­­riz­za­zione.

28.2.2023Redazione
inventario
Gli imprenditori individuali, le società e gli enti com­mer­ciali con esercizio coincidente con l’anno solare de­­vo­no redi­gere e sottoscrivere l’inventa­rio relativo al­l’e­­ser­ci­zio 2021.

Per i soggetti “non solari”, l’inventario deve esse­re re­datto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di pre­sen­tazione della dichiarazione dei redditi.

28.2.2023Stampa
scritture contabili
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che tengono la contabilità con sistemi mec­­canografici, devono effettuare la stam­pa su carta delle scritture contabili relative all’esercizio 2021.

Per i soggetti “non solari”, la stampa delle scrit­tu­re con­­­tabili tenute con sistemi meccanografici de­ve av­ve­nire en­­tro 3 mesi dal termine di presen­tazione della di­chia­­ra­zione dei redditi.

La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata re­go­lare in difetto di trascrizione su sup­­porti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o ve­rifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

28.2.2023Conservazione
informatica dei
documenti
I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che conservano documenti o re­gi­­­stri in forma informatica, devono concludere il pro­cesso di con­­­­servazione informatica dei docu­menti:

  • relativi all’anno 2021;
  • mediante l’apposizione, sul pacchetto di archi­via­­zio­ne, di un riferimento temporale op­poni­bile ai terzi.

Per i soggetti “non solari”, la conclusione del pro­ces­so di conservazione informatica dei docu­menti deve av­ve­nire entro 3 mesi dal termine di presentazione del­la dichia­ra­zione dei redditi.

28.2.2023Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022I soggetti che hanno omesso o effettuato in ma­niera in­suf­­ficiente o tardiva i versamenti del secondo o uni­co ac­conto delle imposte dovute per l’anno 2022, la cui sca­denza del termine era il 30.11.2022, possono re­go­la­riz­zare le viola­zio­ni applicando la sanzione ri­dotta del-l’1,67%, oltre agli in­teressi legali.

28.2.2023

Richiesta agevolazione contributi INPS artigiani e commerciantiGli imprenditori individuali, che applicano il regime fi­sca­le forfettario di cui alla L. 190/2014, devono presentare all’INPS, in via telematica, l’apposita dichiarazione per fruire per il 2023 del regime contributivo agevolato, in caso di nuova attività iniziata nel 2022.

In relazione ai soggetti che hanno già bene­fi­ciato del re­gime agevolato per il 2022, l’age­volazione si appli­cherà anche nel 2023:

  • ove permangano i requisiti;

salvo espressa rinuncia del beneficiario.

28.2.2023Premi INAILPresentazione telematica all’INAIL delle dichiarazioni del­le retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei pre­­mi dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023.
28.2.2023Trasmissione
dati liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la pre­sen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2022;
  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per cia­scun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più mo­duli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel tri­me­stre.

La comunicazione in esame può non essere presentata se, entro lo stesso termine, viene presentata la dichiara­zione annuale IVA relativa al 2022.

28.2.2023Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di gennaio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le ali­quo­te degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

28.2.2023Versamento
 imposta di
bollo fatture
elettroniche
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­vo­no ver­­sare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elet­tro­niche emesse nel trimestre ottobre-dicembre 2022.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’in­tegrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agen­zia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

28.2.2023Trasmissione
dati forniture
documenti fiscali
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati relativi alla fornitura di documenti fi­sca­li, con riferimento all’anno 2022;
  • direttamente o avvalen­dosi degli interme­dia­ri abi­­­litati.
28.2.2023Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta locazioni 2022Le imprese del settore turistico e di gestione di piscine che hanno beneficiato del credito d’imposta locazioni per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 devono inviare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita autodichiarazione per il rispetto dei mas­simali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 30.6.2022 n. 253466;
  • in via telematica, direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato.
28.2.2023Autodichiarazione aiuti di Stato per il credito d’imposta relativo alla seconda rata IMU 2021Le imprese turistico-ricettive (compresi gli agriturismi e quelle che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta), le imprese del comparto fieristico e congressuale, le im­pre­se che gestiscono complessi termali e parchi tematici, de­vono inviare all’Agenzia delle Entrate, al fine di be­ne­fi­cia­re del credito d’imposta pari al 50% dell’IMU pa­ga­ta per la seconda rata del 2021:

  • l’apposita autodichiarazione per il rispetto dei mas­simali degli aiuti di Stato, approvata con il relativo provv. 16.9.2022 n. 356194;
  • in via telematica, direttamente o tramite un inter­me­diario abilitato.
28.2.2023Credito d’imposta per manutenzione immobili vincolatiLe persone fisiche devono presentare la domanda per la concessione del credito d’imposta del 50% sulle spe­se so­stenute nel 2022 per interventi di manutenzione, pro­te­zione e restauro di immobili vincolati, non utilizzati nel­l’esercizio di impresa:

  • al Ministero della cultura – Direzione generale ar­cheologia belle arti e paesaggio;
  • mediante posta elettronica certificata (PEC), all’in­di­rizzo fondorestauro@mailcert.beniculturali.it;
  • mediante l’apposito modulo, unitamente alla docu­mentazione richiesta.

Rileva l’ordine cronologico di presentazione delle doman­de, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

28.2.2023Presentazione
domande per il
bonus acqua potabile”
Le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’im­pre­sa, arti o profes­sioni e gli enti non com­merciali devo­no co­mu­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, diret­ta­men­te o tramite un intermediario abilitato:

  • le spese sostenute nel 2022 per l’acqui­sto e l’in­stal­lazione di sistemi di filtraggio, mineraliz­zazio­ne, raf­freddamento e/o addizione di anidride car­bo­­nica ali­mentare, finalizzati al miglioramento qua­­litativo del­le acque per il consumo umano ero­gate da acque­dotti, al fine di beneficiare del previsto cre­di­to d’im­po­sta;
  • mediante la compilazione dell’apposito modello.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione

28.2.2023Credito d’imposta per la promozione della musicaLe imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi mu­sicali e le imprese organizzatrici e produttrici di spet­tacoli di musica dal vivo devono presentare le domande di con­cessione del credito d’imposta per la promozione della musica:

  • al Ministero della Cultura, in via telematica;
  • in relazione ai costi sostenuti per le opere distri­buite o commercializzate nell’anno 2022.
28.2.2023Registrazione
cumulativa contratti
di affitto terreni
I soggetti che, nel 2022, hanno stipulato contratti di af­fit­to di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tu­ra pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, de­vo­no:

  • effettuare la loro registrazione cumulativa;
  • versare la relativa imposta.
28.2.2023Dichiarazione
imposta di bollo
virtuale intermediari finanziari
Le banche, le Poste, le SIM, le SGR, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, autorizzati all’assolvimento del­l’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare all’A­genzia del­le Entrate la dichiarazione contenente i dati e le in­for­mazioni relative agli atti e ai docu­menti emessi nel­l’anno 2022, al fine di:

  • liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’an­no 2022;
  • procedere alla liquidazione provvisoria del­l’im­po­sta di bollo dovuta per l’anno 2023.

La presentazione della dichiarazione deve avve­nire:

  • utilizzando il modello approvato dall’Agen­zia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante trasmissione te­le­ma­tica, direttamente o tramite interme­diario.

Il termine per il versamento della prima rata bimestrale è stabilito al 30.4.2023.

2.3.2023Registrazione contratti di locazioneLe parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di im­­mobili con decorrenza inizio me­se di feb­bra­io 2023 e al pagamento della relativa impo­sta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di febbraio 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle En­trate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­za­re il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti


Zogno, 8 Febbraio 2023

Team Consulenza


SCARICA LA COMUNICAZIONE


 

Facebook