Circolare mensile per il cliente del 10.10.2023
10 Ottobre 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
SETTEMBRE 2023: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura – novità del Dl 11/2023 – chiarimenti
- Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – mancanza dei presupposti – riversamento
- Contribuenti in regime forfetario – comunicazioni di irregolarità per omissioni nel quadro rs
- Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante all’ultimo valore di bilancio – proroga all’esercizio 2023
- Estromissione di beni – trasformazione in società semplice – trattamento iva
- Irap – esclusione dal versamento del saldo 2019 e primo acconto 2020 – recupero dell’agevolazione indebitamente fruita – istituzione dei codici tributo
- Obbligo di fatturazione elettronica – detrazione iva – mancato recapito della fattura – presa visione
- Detrazione iva – corrispondenza con la realtà economica – accordo transattivo
- Principali scadenze ottobre 2023
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1 | OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA – NOVITÀ DEL DL 11/2023 – CHIARIMENTI |
Con la circ. 7.9.2023 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020, risultante a seguito delle novità introdotte dal DL 16.2.2023 n. 11 (c.d. DL “Cessioni”). | |
1.1 | DIVIETO DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI DI CESSIONE E SCONTO Tra le novità di maggior rilievo, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 preclude, a decorrere dal 17.2.2023, la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Interventi agevolati con il superbonus – Deroga Nella circolare in commento si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 11/2023, per gli interventi agevolati con il superbonus è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo se, fino al 16.2.2023 (compreso):
La circ. 27/2023 ribadisce che, ai fini del riscontro dei primi due requisiti sopra elencati, rileva la presentazione della CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 entro il 16.2.2023 (a prescindere dalla circostanza che, in base alla disciplina edilizia, i lavori agevolati richiedano un diverso titolo abilitativo).
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1.2 | “REMISSIONE IN BONIS” PER L’INVIO TARDIVO DELLA COMUNICAZIONE Rilevanti sono i chiarimenti recati dalla circ. 27/2023 in merito al perfezionamento della “remissione in bonis” per l’invio tardivo delle comunicazioni di opzione.
Pertanto, le comunicazioni riferite a spese sostenute nel 2022, nonché a rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 e nel 2021, possono essere effettuate avvalendosi della “remissione in bonis”:
Versamento della sanzione per ciascuna comunicazione In relazione ai requisiti richiesti per la “remissione in bonis”, la circ. 27/2023 precisa che va versato un importo pari a 250,00 euro per ciascuna comunicazione di opzione trasmessa oltre i termini ordinari. Se il contribuente ha inviato oltre i termini ordinari diverse comunicazioni di opzione, versando tuttavia un unico importo di 250,00 euro (anziché 250,00 euro per ciascuna comunicazione tardiva), il pagamento delle ulteriori somme necessarie può avvenire:
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2 | OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI – RIVERSAMENTO |
Con la risposta a interpello 28.9.2023 n. 440, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui rimedi previsti per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 in assenza dei requisiti per fruire della detrazione. In particolare, se non si può trasmettere l’istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito, il documento di prassi riconosce la facoltà del beneficiario/cedente di regolarizzare la situazione mediante il riversamento dell’indebita detrazione ceduta. | |
2.1 | FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PRIVA DEI REQUISITI Nel documento di prassi si ricorda che, ai sensi dell’art. 121 co. 5 del DL 34/2020, se l’Amministrazione Finanziaria accerta la mancanza (anche parziale) dei requisiti per fruire della detrazione (direttamente in dichiarazione o mediante opzione ex art. 121
Solo in caso di concorso con dolo o colpa grave il fornitore/cessionario risponde in solido con il beneficiario per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita e dei relativi interessi, ferma restando l’irrogazione della sanzione per concorso ex art. 9 del DLgs. 472/97 (art. 121 co. 6 del DL 34/2020). Momento di consumazione della violazione Se la detrazione non spettante è fruita dal beneficiario:
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2.2 | RIMEDI IN CASO DI INDEBITA COMPENSAZIONE Se il fornitore/cessionario ha già utilizzato (in tutto o in parte) il credito derivante da opzione, la violazione si è consumata.
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2.3 | RIMEDI IN ASSENZA DI COMPENSAZIONE Se il cessionario/fornitore non ha ancora utilizzato il credito derivante da opzione ex art. 121 del DL 34/2020, deve procedere con i rimedi previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33.
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2.4 | IMPOSSIBILITÀ DI ISTANZA DI ANNULLAMENTO – RIVERSAMENTO Se il cessionario si rifiuta di sottoscrivere l’istanza di annullamento dell’accettazione del credito, il beneficiario/cedente non può presentarla unilateralmente.
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3 | CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO – COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ PER OMISSIONI NEL QUADRO RS |
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (righi da RS375 a RS381), da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per il periodo d’imposta 2021 (provv. 19.9.2023 n. 325550). | |
3.1 | CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI Le comunicazioni di compliance contengono i seguenti dati:
La comunicazione è trasmessa via PEC ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti o, in mancanza, per posta ordinaria. Si può consultare la comunicazione anche all’interno dell’area riservata del “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”. |
3.2 | VERIFICA DEI DATI ED EVENTUALE RAVVEDIMENTO Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione. |
3.3 | PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DEI DATI Successivamente al citato provvedimento, l’art. 6 del DL 29.9.2023 n. 132 ha disposto che, limitatamente al periodo d’imposta 2021, gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024. |
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4 | VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE ALL’ULTIMO VALORE DI BILANCIO – PROROGA ALL’ESERCIZIO 2023 |
Il DM 14.9.2023, pubblicato sulla G.U. 23.9.2023 n. 223, ha stabilito che le disposizioni contenute nell’art. 45 co. 3-octies e 3-novies del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), originariamente previste per l’esercizio in corso al 22.6.2022, si applicano “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari anche per tutto l’esercizio 2023”. | |
4.1 | DEROGA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente. |
4.2 | LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Il decreto ministeriale stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. |
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5 | ESTROMISSIONE DI BENI – TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE – TRATTAMENTO IVA |
Con la risposta a interpello 18.9.2023 n. 431, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per l’applicazione dell’IVA e l’eventuale rettifica della detrazione nel caso dell’estromissione di beni dell’impresa e successiva trasformazione in società semplice ai sensi della L. 197/2022. | |
5.1 | DISCIPLINA DELL’ESTROMISSIONE Riprendendo quanto già affermato con la circ. 1.6.2016 n. 26, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che, in virtù dell’assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa. |
5.2 | BENI AMMORTIZZABILI Nel caso in cui l’estromissione riguardi beni ammortizzabili, per i quali l’IVA è stata detratta in tutto o in parte, la rilevanza ai fini dell’imposta deriva:
Di conseguenza, per i beni per i quali è stata operata, in tutto o in parte, la detrazione dell’imposta addebitata in via di rivalsa, la rilevanza ai fini IVA dell’estromissione è regolata da presupposti autonomi rispetto a quelli riferiti alla rettifica della detrazione. |
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6 | IRAP – ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DEL SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 – RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE INDEBITAMENTE FRUITA – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 18.9.2023 n. 52, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero dell’agevolazione introdotta dall’art. 24 del DL 34/2020 in conseguenza dell’emergenza pandemica da COVID-19, nell’ipotesi in cui, a seguito di controllo sostanziale, questa sia risultata indebitamente fruita. In base alla citata disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, imprese di assicurazioni e Amministrazioni pubbliche) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) erano stati infatti esclusi dall’obbligo di versamento:
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6.1 | CODICI TRIBUTO Per procedere al versamento delle somme dovute, unitamente ai relativi interessi e sanzioni, occorre utilizzare il modello F24 ELIDE (“Versamenti con elementi identificativi”) e i seguenti codici tributo:
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6.2 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 ELIDE In sede di compilazione del modello F24 ELIDE:
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:
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7 | OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – DETRAZIONE IVA – MANCATO RECAPITO DELLA FATTURA – PRESA VISIONE |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che la presa visione della fattura elettronica messa a disposizione del cessionario o committente nell’area riservata del sito web “Fatture e Corrispettivi”, non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione. | |
7.1 | CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria ha riguardato una società che si accorgeva, nell’anno 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti di servizi effettuati nel 2021, di cui aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata. |
7.2 | PRINCIPI GENERALI DELLA DETRAZIONE IVA L’esercizio della detrazione deve avvenire avendo riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02; circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1):
In base all’ordinamento interno (artt. 19 e 25 del DPR 633/72), la compresenza dei due suddetti requisiti, sostanziale e formale, comporta il sorgere del diritto alla detrazione, che può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno. |
7.3 | DETRAZIONE IVA E MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Per quanto concerne la fatturazione elettronica, occorre ricordare che nel caso in cui il recapito non sia possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio (SdI), ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento. |
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8 | DETRAZIONE IVA – CORRISPONDENZA CON LA REALTÀ ECONOMICA – ACCORDO TRANSATTIVO |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.9.2023 n. 426, ha affermato che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non può essere subordinato al previo pagamento dell’imposta; nondimeno, tale assunto vale se esiste una corrispondenza tra il valore del bene acquistato o della prestazione ricevuta e il corrispettivo effettivamente dovuto, non essendo determinante, a tal fine, che sia stata emessa una fattura per un importo superiore. | |
8.1 | CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il fatto esaminato dall’Agenzia riguarda un soggetto passivo (Alfa) che ha stipulato un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021, ha emesso a tale titolo fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro per IVA). Le fatture venivano contestate dalla committente, che richiedeva pertanto al prestatore l’emissione di note di credito. |
8.2 | PRINCIPI GENERALI Ai sensi dell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo può detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore “l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo”. Il diritto spetta, dunque, non soltanto con riferimento all’imposta versata, ma anche relativamente a quella “dovuta vale a dire quella che deve essere ancora pagata” (Corte di Giustizia 29.3.2012 causa C-414-10). |
8.3 | CORRISPONDENZA CON LA REALTÀ ECONOMICA A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, il principio secondo cui il diritto alla detrazione spetta non solo con riguardo all’IVA versata, ma anche relativamente a quella dovuta, è ammissibile laddove esista una corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione “concretamente ricevuta” e il corrispettivo dovuto. |
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PRINCIPALI SCADENZE OTTOBRE 2023
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
6.10.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta | Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
9.10.2023 | Versamento contributo di revisione | Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2023-2024. Il versamento deve avvenire:
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10.10.2023 | Istanze di estinzione delle liti fiscali definite | I soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pendenti all’1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell’estinzione del processo:
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10.10.2023 | Modifica acconti da 730/2023 | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
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15.10.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.10.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
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16.10.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
16.10.2023 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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16.10.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
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16.10.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
16.10.2023 | Tributi apparecchi | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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18.10.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2023 in quanto potevano beneficiare della proroga, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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20.10.2023 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023. La comunicazione deve avvenire:
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25.10.2023 | Presentazione modelli 730/2023 integrativi | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo:
Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. |
25.10.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
27.10.2023 | Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici | Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. |
30.10.2023 | Regolarizzazione versamento imposte | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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30.10.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:
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31.10.2023 | Definizione delle irregolarità formali | I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini:
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31.10.2023 | Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli” | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento.
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31.10.2023 | Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio | I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:
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31.10.2023 | Presentazione domande contributo a fondo perduto per il “superbonus” | Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:
L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020. |
31.10.2023 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:
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31.10.2023 | Presentazione modelli 770/2023 | I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti. |
31.10.2023 | Regolarizzazione modelli 770/2022 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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31.10.2023 | Versamento rate imposte | I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:
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31.10.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2022:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
31.10.2023 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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31.10.2023 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
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31.10.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2023 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.10.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.10.2023 | Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno” | Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2022 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento:
Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dall’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122. |
31.10.2023 | Registrazione contratti | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
31.10.2023 | Compensazione crediti verso lo Stato | Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 10 ottobre 2023
Team Consulenza