Circolare mensile per il cliente del 10.10.2023

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10 Ottobre 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023

 

SETTEMBRE 2023: NOVITÀ

Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa

  1. Opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura – novità del Dl 11/2023 – chiarimenti
  2. Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura – mancanza dei presupposti – riversamento
  3. Contribuenti in regime forfetario – comunicazioni di irregolarità per omissioni nel quadro rs
  4. Valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante all’ultimo valore di bilancio – proroga all’esercizio 2023
  5. Estromissione di beni – trasformazione in società semplice – trattamento iva
  6. Irap – esclusione dal versamento del saldo 2019 e primo acconto 2020 – recupero dell’agevolazione indebitamente fruita – istituzione dei codici tributo
  7. Obbligo di fatturazione elettronica – detrazione iva – mancato recapito della fattura – presa visione
  8. Detrazione iva – corrispondenza con la realtà economica – accordo transattivo
  9. Principali scadenze ottobre 2023

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1OPZIONI PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA – NOVITÀ DEL DL 11/2023 – CHIARIMENTI
 Con la circ. 7.9.2023 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 del DL 34/2020, risultante a seguito delle novità introdotte dal DL 16.2.2023 n. 11 (c.d. DL “Cessioni”).
1.1DIVIETO DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI DI CESSIONE E SCONTO

Tra le novità di maggior rilievo, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 preclude, a decorrere dal 17.2.2023, la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.
Tale preclusione non si applica tuttavia per gli interventi:

  • di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (bonus barriere 75% IRES/IRPEF), ex art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023;
  • relativi agli immobili danneggiati:
    • da eventi sismici di cui all’art. 119 co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 (eventi sismici verificatesi dall’1.4.2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza);
    • dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022, nei territori delle Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei Ministri del 16.9.2022 e del 19.10.2022 (art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023);
  • effettuati dai soggetti di cui alle lett. c), d) e d-bis) dell’art. 119 co. 9 del DL
    34/2020, ossia da IACP (istituti autonomi case popolari), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ODV (organizzazioni di volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale), che risultano costituiti al 17.2.2023 (art. 2 co. 3-bis e 3-ter del DL 11/2023).

Interventi agevolati con il superbonus – Deroga

Nella circolare in commento si ricorda che, ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DL 11/2023, per gli interventi agevolati con il superbonus è possibile optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo se, fino al 16.2.2023 (compreso):

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni, risulta presentata la
    CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020;
  • per gli interventi effettuati dai condomìni, risulta adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la CILA superbonus;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti
    presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, la deroga al blocco delle opzioni si applica anche per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana dotati di specifiche caratteristiche).

La circ. 27/2023 ribadisce che, ai fini del riscontro dei primi due requisiti sopra elencati, rileva la presentazione della CILA superbonus ex art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020 entro il 16.2.2023 (a prescindere dalla circostanza che, in base alla disciplina edilizia, i lavori agevolati richiedano un diverso titolo abilitativo).
Tuttavia, per gli interventi edilizi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo della CILA superbonus, rileva, ai fini dei requisiti per la deroga al blocco delle opzioni, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.
Interventi agevolati con detrazioni diverse dal superbonus – Deroga
Con riferimento agli interventi che danno diritto ad agevolazioni diverse dal superbonus, l’art. 2 co. 3 del DL 11/2023 consente di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo se, fino al 16.2.2023 (compreso):

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (interventi “in edilizia libera”), sono già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori (se alla data del 17.2.2023 non erano ancora stati versati acconti, la data di inizio lavori o la stipulazione di detto accordo va attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del DPR 445/2000);
  • risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi,
    con riguardo alle detrazioni:

    • IRPEF del 50%, di cui all’art. 16-bis co. 3 del TUIR (c.d. “bonus casa acquisti 50%”);
    • IRPEF/IRES del 75% o 85%, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus acquisti”);
    • IRPEF del 50%, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. d) del TUIR, per l’acquisto di box o posti auto pertinenziali.
1.2“REMISSIONE IN BONIS” PER L’INVIO TARDIVO DELLA COMUNICAZIONE

Rilevanti sono i chiarimenti recati dalla circ. 27/2023 in merito al perfezionamento della “remissione in bonis” per l’invio tardivo delle comunicazioni di opzione.
Mediante la “remissione in bonis” ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012 il beneficiario può trasmettere la comunicazione di opzione:

  • oltre i termini ordinari;
  • purché entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi da trasmettere successivamente al termine per effettuare la comunicazione di opzione.

Pertanto, le comunicazioni riferite a spese sostenute nel 2022, nonché a rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 e nel 2021, possono essere effettuate avvalendosi della “remissione in bonis”:

  • oltre il 31.3.2023;
  • purché entro il 30.11.2023 (o, per i soggetti “non solari”, entro il diverso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Versamento della sanzione per ciascuna comunicazione

In relazione ai requisiti richiesti per la “remissione in bonis”, la circ. 27/2023 precisa che va versato un importo pari a 250,00 euro per ciascuna comunicazione di opzione trasmessa oltre i termini ordinari.

Se il contribuente ha inviato oltre i termini ordinari diverse comunicazioni di opzione, versando tuttavia un unico importo di 250,00 euro (anziché 250,00 euro per ciascuna comunicazione tardiva), il pagamento delle ulteriori somme necessarie può avvenire:

  • anche successivamente alla presentazione della comunicazione di opzione tardiva;
  • purché nei termini sopra indicati per perfezionare la “remissione in bonis”.

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2OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO O LO SCONTO IN FATTURA – MANCANZA DEI PRESUPPOSTI – RIVERSAMENTO
 Con la risposta a interpello 28.9.2023 n. 440, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti sui rimedi previsti per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020 in assenza dei requisiti per fruire della detrazione.
In particolare, se non si può trasmettere l’istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito, il documento di prassi riconosce la facoltà del beneficiario/cedente di regolarizzare la situazione mediante il riversamento dell’indebita detrazione ceduta.
2.1FRUIZIONE DELLA DETRAZIONE PRIVA DEI REQUISITI

Nel documento di prassi si ricorda che, ai sensi dell’art. 121 co. 5 del DL 34/2020, se l’Amministrazione Finanziaria accerta la mancanza (anche parziale) dei requisiti per fruire della detrazione (direttamente in dichiarazione o mediante opzione ex art. 121
del DL 34/2020), provvede al recupero, nei confronti del soggetto beneficiario:

  • della detrazione indebitamente fruita;
  • degli interessi ex art. 20 del DPR 602/73;
  • delle sanzioni per indebita compensazione ex art. 13 del DLgs. 471/97 (cfr. sul punto la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.6.2023 n. 348).

Solo in caso di concorso con dolo o colpa grave il fornitore/cessionario risponde in solido con il beneficiario per il recupero dell’importo corrispondente alla detrazione indebitamente fruita e dei relativi interessi, ferma restando l’irrogazione della sanzione per concorso ex art. 9 del DLgs. 472/97 (art. 121 co. 6 del DL 34/2020).

Momento di consumazione della violazione

Se la detrazione non spettante è fruita dal beneficiario:

  • direttamente in dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la detrazione viene indicata in dichiarazione e scomputata dall’imposta;
  • mediante opzione ex art. 121 del DL 34/2020, la violazione si consuma nel momento in cui il credito ceduto viene indebitamente utilizzato da parte del cessionario.
2.2RIMEDI IN CASO DI INDEBITA COMPENSAZIONE

Se il fornitore/cessionario ha già utilizzato (in tutto o in parte) il credito derivante da opzione, la violazione si è consumata.
Per regolarizzare la violazione, il beneficiario/cedente deve:

  • riversare, mediante il modello F24, l’importo corrispondente al credito indebitamente utilizzato in compensazione;
  • unitamente, versare gli interessi (che decorrono dall’avvenuta indebita compensazione) e la sanzione per indebita compensazione ex art. 13 del DLgs. 471/97 (con riduzione da ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97).
2.3RIMEDI IN ASSENZA DI COMPENSAZIONE

Se il cessionario/fornitore non ha ancora utilizzato il credito derivante da opzione ex art. 121 del DL 34/2020, deve procedere con i rimedi previsti dalla circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33.
In particolare, se il credito è già stato accettato dal cessionario sul proprio cassetto fiscale, è possibile regolarizzare la situazione presentando istanza congiunta di annullamento dell’accettazione del credito, purché al contempo:

  • il cessionario/fornitore non abbia già utilizzato (anche parzialmente) in compensazione il credito d’imposta derivante dall’opzione;
  • l’istanza di annullamento sia sottoscritta congiuntamente dal beneficiario/cedente e dal cessionario/fornitore.
2.4IMPOSSIBILITÀ DI ISTANZA DI ANNULLAMENTO – RIVERSAMENTO

Se il cessionario si rifiuta di sottoscrivere l’istanza di annullamento dell’accettazione del credito, il beneficiario/cedente non può presentarla unilateralmente.
In questo caso, il beneficiario può comunque regolarizzare la situazione riversando l’importo dell’indebita detrazione ceduta. Inoltre:

  • in via generale, anche in tale ipotesi il beneficiario, oltre al riversamento, deve versare interessi e sanzioni da indebita compensazione (seppure nella misura ridotta da ravvedimento);
  • tuttavia, se il beneficiario dà prova che, alla data del riversamento, il cessionario non aveva ancora utilizzato in compensazione il credito, le sanzioni e gli interessi possono non essere pagati.

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3CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO – COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ PER OMISSIONI NEL QUADRO RS
 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni relative all’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 (righi da RS375 a RS381), da parte dei soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 per il periodo d’imposta 2021 (provv. 19.9.2023 n. 325550).
3.1CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni di compliance contengono i seguenti dati:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico del modello REDDITI PF 2022 trasmesso per il periodo d’imposta 2021.

La comunicazione è trasmessa via PEC ai soggetti presenti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti o, in mancanza, per posta ordinaria. Si può consultare la comunicazione anche all’interno dell’area riservata del “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.

3.2VERIFICA DEI DATI ED EVENTUALE RAVVEDIMENTO

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti esclusivamente con le modalità indicate nella comunicazione.
I contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS gli elementi informativi obbligatori possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

3.3PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Successivamente al citato provvedimento, l’art. 6 del DL 29.9.2023 n. 132 ha disposto che, limitatamente al periodo d’imposta 2021, gli obblighi informativi sono adempiuti entro il 30.11.2024.
La proroga viene incontro soprattutto ai contribuenti destinatari delle comunicazioni di compliance, i quali potranno inviare (ove necessario) la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni.

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4VALUTAZIONE DEI TITOLI ISCRITTI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE ALL’ULTIMO VALORE DI BILANCIO – PROROGA ALL’ESERCIZIO 2023
 Il DM 14.9.2023, pubblicato sulla G.U. 23.9.2023 n. 223, ha stabilito che le disposizioni contenute nell’art. 45 co. 3-octies e 3-novies del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), originariamente previste per l’esercizio in corso al 22.6.2022, si applicano “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari anche per tutto l’esercizio 2023”.
4.1DEROGA ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La norma citata prevede una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente.
In sostanza, viene evitata la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi di perdite di carattere durevole.

4.2LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il decreto ministeriale stabilisce che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione della deroga e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Detto obbligo è previsto sia per le imprese assicurative che per i soggetti che non operano nel settore assicurativo.

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5ESTROMISSIONE DI BENI – TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE – TRATTAMENTO IVA
 Con la risposta a interpello 18.9.2023 n. 431, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per l’applicazione dell’IVA e l’eventuale rettifica della detrazione nel caso dell’estromissione di beni dell’impresa e successiva trasformazione in società semplice ai sensi della L. 197/2022.
5.1DISCIPLINA DELL’ESTROMISSIONE

Riprendendo quanto già affermato con la circ. 1.6.2016 n. 26, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che, in virtù dell’assenza del requisito della commercialità in capo alla società semplice, la trasformazione di una società commerciale in una società semplice realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
Pertanto, i beni estromessi sono soggetti a IVA secondo quanto disposto dall’art. 2 co. 2 n. 5) del DPR 633/72.
Rimangono esclusi quei beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto, la detrazione d’imposta, la cui estromissione dall’attività è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Nel caso in cui l’estromissione abbia ad oggetto beni immobili, abitativi o strumentali, trovano applicazione le regole previste dall’art. 10 co. 1 n. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72 che prevedono il regime naturale di esenzione (rimanendo salva la possibilità di esercitare l’opzione per l’imponibilità).

5.2BENI AMMORTIZZABILI

Nel caso in cui l’estromissione riguardi beni ammortizzabili, per i quali l’IVA è stata detratta in tutto o in parte, la rilevanza ai fini dell’imposta deriva:

  • dal presupposto dell’estromissione;
  • dalla realizzazione di una nuova operazione imponibile alla data della cessione dell’attività economica.

Di conseguenza, per i beni per i quali è stata operata, in tutto o in parte, la detrazione dell’imposta addebitata in via di rivalsa, la rilevanza ai fini IVA dell’estromissione è regolata da presupposti autonomi rispetto a quelli riferiti alla rettifica della detrazione.
I principi che regolano la detrazione impongono di adempiere all’obbligo di rettifica se la cessione avviene nel periodo di tutela fiscale (dieci anni per i fabbricati e cinque per gli altri beni), mentre quelli che disciplinano l’estromissione ne determinano sempre la rilevanza ai fini dell’imposta.

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6IRAP – ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DEL SALDO 2019 E PRIMO ACCONTO 2020 – RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE INDEBITAMENTE FRUITA – ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 18.9.2023 n. 52, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero dell’agevolazione introdotta dall’art. 24 del DL 34/2020 in conseguenza dell’emergenza pandemica da COVID-19, nell’ipotesi in cui, a seguito di controllo sostanziale, questa sia risultata indebitamente fruita.
In base alla citata disposizione, i contribuenti (diversi da intermediari finanziari, imprese di assicurazioni e Amministrazioni pubbliche) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”) erano stati infatti esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo (2020, per i soggetti “solari”).
6.1CODICI TRIBUTO

Per procedere al versamento delle somme dovute, unitamente ai relativi interessi e sanzioni, occorre utilizzare il modello F24 ELIDE (“Versamenti con elementi identificativi”) e i seguenti codici tributo:

  • “5063”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5064”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”;
  • “5065”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
  • “5066”, denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP – Sanzione – Controllo sostanziale”.
6.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 ELIDE

In sede di compilazione del modello F24 ELIDE:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” sono indicati:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio;
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, uno dei codici tributo in esame;
  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”:
    • il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per il quale è stato omesso il versamento del saldo IRAP, in relazione ai codici tributo “5063” e “5064”;
    • il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, per il quale è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, in relazione ai codici tributo “5065” e “5066”.

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7OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA – DETRAZIONE IVA – MANCATO RECAPITO DELLA FATTURA – PRESA VISIONE
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 26.9.2023 n. 435, ha affermato che la presa visione della fattura elettronica messa a disposizione del cessionario o committente nell’area riservata del sito web “Fatture e Corrispettivi”, non può essere arbitrariamente procrastinata, posto che da ciò conseguirebbe un indebito rinvio del dies a quo per l’esercizio della detrazione.
7.1CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il caso posto all’esame dell’Amministrazione finanziaria ha riguardato una società che si accorgeva, nell’anno 2022, di non disporre di alcune fatture relative ad acquisti di servizi effettuati nel 2021, di cui aveva le copie inviate dai fornitori. Solo nel 2023 detta società prendeva visione delle fatture nella propria area riservata.

7.2PRINCIPI GENERALI DELLA DETRAZIONE IVA

L’esercizio della detrazione deve avvenire avendo riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale ricorrono due requisiti (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02; circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1):

  • la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo (presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione);
  • il soggetto d’imposta è “in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato” (presupposto formale).

In base all’ordinamento interno (artt. 19 e 25 del DPR 633/72), la compresenza dei due suddetti requisiti, sostanziale e formale, comporta il sorgere del diritto alla detrazione, che può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i presupposti si sono verificati e con riferimento al medesimo anno.

7.3DETRAZIONE IVA E MANCATA RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Per quanto concerne la fatturazione elettronica, occorre ricordare che nel caso in cui il recapito non sia possibile, la fattura elettronica viene messa a disposizione del soggetto passivo nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate e il fornitore, avvisato dal Sistema di Interscambio (SdI), ne dà comunicazione al cliente. In questo caso, la data di ricezione coincide con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento.
Per l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie non è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA da tale data. Il soggetto passivo, in questo caso, era a conoscenza del fatto che le operazioni cui le fatture si riferivano erano già state effettuate e che, pertanto, l’imposta era esigibile. Inoltre, essendo in possesso delle copie di cortesia, avrebbe dovuto attivarsi per recuperare tempestivamente le fatture elettroniche nella propria area riservata. Tuttavia, solo nel 2023 il committente aveva preso visione dei documenti.
Secondo l’Agenzia, il dies a quo per l’esercizio alla detrazione non può essere arbitrariamente protratto fino al momento in cui il soggetto passivo decida di prendere visione delle fatture.
Per questi motivi, essendo spirato il termine, viene negata la possibilità di recupero dell’IVA assolta sulle prestazioni, restando altresì esclusa la presentazione di dichiarazioni integrative a favore. Tale facoltà è contemplata, secondo quanto previsto dalla circolare 1/2018, “nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture”.

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8DETRAZIONE IVA – CORRISPONDENZA CON LA REALTÀ ECONOMICA – ACCORDO TRANSATTIVO
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.9.2023 n. 426, ha affermato che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA non può essere subordinato al previo pagamento dell’imposta; nondimeno, tale assunto vale se esiste una corrispondenza tra il valore del bene acquistato o della prestazione ricevuta e il corrispettivo effettivamente dovuto, non essendo determinante, a tal fine, che sia stata emessa una fattura per un importo superiore.
8.1CASO ESAMINATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il fatto esaminato dall’Agenzia riguarda un soggetto passivo (Alfa) che ha stipulato un contratto di consulenza con una società (Beta), la quale, nel 2021, ha emesso a tale titolo fatture per complessivi 762.579,89 euro (di cui 137.514,41 euro per IVA). Le fatture venivano contestate dalla committente, che richiedeva pertanto al prestatore l’emissione di note di credito.
Alfa, che nel frattempo non aveva pagato l’importo addebitatole da Beta (la quale, a sua volta, aveva ceduto il proprio credito a un terzo), instaurava un giudizio.
Nel 2023 la controversia è stata definita in via transattiva, attraverso un componimento del contenzioso “a saldo e stralcio e con reciproca dichiarazione di null’altro avere a pretendere l’una dalle altre”. L’accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo onnicomprensivo di 70.000,00 euro.

8.2PRINCIPI GENERALI

Ai sensi dell’art. 168 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo può detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore “l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo”. Il diritto spetta, dunque, non soltanto con riferimento all’imposta versata, ma anche relativamente a quella “dovuta vale a dire quella che deve essere ancora pagata” (Corte di Giustizia 29.3.2012 causa C-414-10).

8.3CORRISPONDENZA CON LA REALTÀ ECONOMICA

A giudizio dell’Agenzia delle Entrate, il principio secondo cui il diritto alla detrazione spetta non solo con riguardo all’IVA versata, ma anche relativamente a quella dovuta, è ammissibile laddove esista una corrispondenza tra il valore del bene o della prestazione “concretamente ricevuta” e il corrispettivo dovuto.
In altre parole, un conto è la realtà economica, altro la “rappresentazione cartolare” della stessa.
I giudici di legittimità hanno sostenuto che la direttiva 2006/112/CE circoscrive il diritto alla detrazione “alle sole imposte dovute”, non potendo essere esercitato con riferimento “all’IVA indebitamente versata a monte”; motivo per cui esso “non si estende all’imposta dovuta esclusivamente in quanto esposta nella fattura” (Cass. 8589/2022). In ultima analisi, così come espresso anche dai giudici europei (causa C-334/20), l’ammontare detraibile dovrà essere determinato in conformità con la base imponibile
“pertinente”.

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PRINCIPALI SCADENZE OTTOBRE 2023

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
6.10.2023

Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta

Le imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2022:

  • al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

9.10.2023

Versamento contributo di revisioneLe società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso devono versare il contributo per lo svolgimento dell’attività di “revisione cooperativa”, dovuto per il biennio 2023-2024.
Il versamento deve avvenire:

  • mediante il modello F24, se la cooperativa non aderisce ad una Associazione nazionale di rappresentanza;
  • con le modalità stabilite dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, per le cooperative associate.

10.10.2023

Istanze di estinzione delle liti fiscali definiteI soggetti che entro il 30.9.2023 hanno definito liti fiscali pendenti all’1.1.2023, ai sensi della L. 197/2022, devono depositare presso la segreteria del giudice, ai fini dell’estinzione del processo:

  • l’apposita istanza;
  • il modello presentato di definizione della lite, con la relativa ricevuta di trasmissione;
  • il modello F24 quietanzato, relativo al pagamento delle somme dovute o della prima rata.
10.10.2023Modifica acconti da 730/2023Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:

  • di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2023.

15.10.2023

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.10.2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.8.2023.

16.10.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di settembre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di settembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

16.10.2023

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre luglio-settembre 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre luglio-settembre 2023.

16.10.2023

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • l’ottava rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.
16.10.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di settembre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.10.2023

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a settembre 2023.
18.10.2023

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e
IRAP 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 20.7.2023 in quanto potevano beneficiare della proroga, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
20.10.2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

25.10.2023

Presentazione modelli 730/2023 integrativi

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 integrativo:

  • per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”;
  • ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, anche se il modello 730/2023 originario è stato presentato al sostituto d’imposta che presta direttamente assistenza fiscale oppure trasmesso direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Ai modelli 730/2023 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione.
Tuttavia, il modello 730/2023 integrativo può essere presentato direttamente dal contribuente qualora si debba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta oppure indicare l’assenza del sostituto d’imposta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

25.10.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre luglio-settembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di settembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

27.10.2023

Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici

Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:

  • la quota del 3% degli utili di esercizio derivanti dal bilancio relativo all’anno precedente;
  • tramite il modello F24.

Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.

30.10.2023

Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2023
e IRAP 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.10.2023

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023
e IRAP 2023

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento e la violazione non è ancora stata regolarizzata, il ravvedimento operoso va effettuato:

  • con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • entro il 30.11.2024;
  • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
31.10.2023

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.
A tali fini:

  • entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.10.2023;
  • le violazioni commesse devono essere rimosse entro la suddetta data del 31.3.2024.
31.10.2023

Pagamento somme per la nuova “rottamazione dei ruoli”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che entro il 30.6.2023 hanno presentato l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”), devono provvedere al versamento.

  • del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;
  • secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
31.10.2023

Effettuazione versamenti per i soggetti della Lombardia colpiti dal maltempo di luglio

I soggetti che, alla data del 4.7.2023, avevano la residenza, ovvero la sede legale od operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con la delibera del Consiglio dei Ministri 28.8.2023, possono effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL:

  • i cui termini sono scaduti nel suddetto periodo dal 4.7.2023 al 31.7.2023;
  • in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
31.10.2023

Presentazione domande contributo a fondo perduto per il “superbonus”

Le persone fisiche, che operano al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni, con un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro, devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, l’istanza per il contributo a fondo perduto:

  • relativo alle spese effettuate con bonifico tra l’1.1.2023 ed il 31.10.2023, riguardanti interventi agevolati con il superbonus al 90%;
  • qualora l’unità immobiliare oggetto degli interventi, anche su parti comuni di edifici condominiali, sia posseduta sulla base di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e sia adibita ad abitazione principale.

L’istanza può essere presentata anche se è stata esercitata l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.

31.10.2023

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uniche 2023”, relative al 2022, che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguardanti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;
  • i redditi esenti.
31.10.2023

Presentazione modelli 770/2023

I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • il modello 770/2023;
  • in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Ai fini dell’invio, il modello 770/2023 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.

31.10.2023

Regolarizzazione modelli 770/2022

I sostituti d’imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso:

  • l’infedele presentazione dei modelli 770/2022, relativi al 2021;
  • le violazioni di omessa effettuazione delle ritenute, commesse nel 2022;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di ritenute del 2022.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
31.10.2023

Versamento rate imposte
e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:

  • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
  • la quinta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.
31.10.2023

Presentazione domande credito d’imposta per le librerie

Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2022:

  • alla Direzione generale biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura;
  • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;
  • mediante l’applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.10.2023

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre luglio-settembre 2023.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.10.2023

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre luglio-settembre 2023;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.10.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.10.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.10.2023

Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno”

Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2022 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento:

  • eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata.

Il limite è stato ridotto da 15.000,00 a 5.000,00 euro dall’art. 16 del DL 21.6.2022 n. 73 conv. L. 4.8.2022 n. 122.

31.10.2023

Registrazione contratti
di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di ottobre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di ottobre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELI- DE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.10.2023

Compensazione crediti verso lo Stato

Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:

  • esercitare l’opzione, per l’anno 2023, per l’utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;
  • dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.

L’esercizio dell’opzione avviene:

  • attraverso la piattaforma elettronica di certificazione;
  • con riferimento a ciascuna fattura, per l’intero importo della stessa;
  • ferma restando la disponibilità delle relative risorse.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 10 ottobre 2023

Team Consulenza


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