Circolare mensile per il cliente del 14.12.2023

Circolare mensile per il cliente del 14.12.2023

14 Dicembre 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023

 

NOVEMBRE 2023: NOVITÀ

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  1. Titolare effettivo – individuazione e comunicazione dei dati – chiarimenti. Sospensione operatività Registro Titolari Effettivi.
  2. Settore turismo – autocertificazione per la verifica degli aiuti di stato covid e il recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti
  3. Acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi – irrilevanza della differenza tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto
  4. Riforma dello sport – comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico
  5. Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione – disposizioni attuative
  6. Fringe benefit e bonus carburante erogati nel 2023 – conguaglio previdenziale
  7. Prestatori dei servizi di pagamento – obbligo di conservazione e trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri
  8. Contributi energia per gli enti del terzo settore – presentazione delle domande
  9. Enti non profit – riduzione a metà dell’aliquota ires – locazione di immobili
  10. Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto terzi per l’acquisto di gas naturale liquefatto – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  11. Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto proprio per l’acquisto di gasolio – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  12. Credito d’imposta per le imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per l’acquisto di gasolio – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
  13. Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere – divieto di compensazione con debito iva non sussistente.
  14. “sismabonus acquisti” – remissione in bonis per l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico.
  15. Note di variazione iva – decorrenza del termine – chiusura del fallimento e giudizi pendenti
  16. Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali
  17. Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito irpef o ires – individuazione dei soggetti beneficiari – aggiornamento
  18. Dicembre 2023: principali adempimenti.

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1TITOLARE EFFETTIVO – INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI – CHIARIMENTI. SOSPENSIONE OPERATIVITA’ REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI
 Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi.
Si informa che a ridosso della scadenza dell’11.12.2023, in seguito alla presentazione dell’istanza cautelare proposta da Assoservizi Fiduciari, con una recente ordinanza, il TAR del Lazio ha sancito la sospensione dell’efficacia delle disposizioni dello specifico Decreto.
L’operatività del Registro dei titolari effettivi è sospesa fino alla conclusione del giudizio, per il quale è stata fissata al 27.3.2024 la data per la trattazione di merito del ricorso.
Tale sospensione fa pertanto venir meno il termine dell’11.12.2023 e la stessa opera a favore di tutti i soggetti tenuti all’adempimento in esame.
1.1ESCLUSIONE PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI
Viene ribadito come le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità siano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Tali obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.
1.2PROPRIETÀ INDIRETTA
Viene confermato come, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada “considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.”.
Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale).
1.3USUFRUTTO E PEGNO
Nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, “quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea”. Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell’operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile).
1.4PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI
Nell’ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale.
Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria all’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come “esecutore”, ovvero come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”.
1.5ENTI ECCLESIASTICI
Con riferimento all’individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, viene precisato come occorra effettuare la seguente distinzione:
• per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/85, essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, trova applicazione l’art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
• per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al co. 5 dello stesso art. 20.
1.6PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione trova applicazione il criterio residuale di cui all’art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell’ente.

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2SETTORE TURISMO – AUTOCERTIFICAZIONE PER LA VERIFICA DEGLI AIUTI DI STATO COVID E IL RECUPERO DI QUELLI FRUITI OLTRE I MASSIMALI PREVISTI
 Con il DM 21.9.2023 n. 20852, pubblicato sul sito internet del Ministero del Turismo in data 10.11.2023, e il provvedimento del Ministero del Turismo 15.11.2023 n. 30177, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione dell’autocertificazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di alcuni aiuti di Stato per la pandemia da COVID nel settore turismo, e del conseguente recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti, ai sensi dell’art. 1 co. 595 – 602 della L. 29.12.2022 n. 197.
2.1AIUTI INTERESSATI
Gli aiuti di Stato interessati dalla disciplina in esame sono quelli previsti:
dagli artt. 182 co. 1 e 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34 convertito (fondi, ad esempio, per le agenzie di viaggio e i tour operator);
dall’art. 79 del DL 14.8.2020 n. 104 convertito (credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere);
dall’art. 6-bis co. 3 e 11 del DL 28.10.2020 n. 137 convertito (fondi, ad esempio, per il settore fiere e congressi).
2.2MASSIMALI PREVISTI
Tali aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID, pari a:

  • 800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.3.2020 al 27.1.2021;
  • 1.800.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28.1.2021 al 18.11.2021, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19.3.2020 al 27.1.2021;
  • 2.300.000,00 euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 19.11.2021 al 30.6.2022, tenuto conto degli aiuti concessi dal 19.3.2020 al 18.11.2021.

Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.

Per l’individuazione del periodo di riferimento in cui collocare gli importi degli aiuti di Stato, rileva la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario da parte dell’Amministrazione concedente.

2.3CONTENUTO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
Al fine di consentire al Ministero del Turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari dei suddetti aiuti devono presentare al Ministero un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti.
2.4SOGGETTI OBBLIGATI
Sono tenuti a presentare l’autocertificazione solamente gli operatori che hanno beneficiato dei suddetti aiuti e che hanno superato i massimali previsti.
2.5MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE
L’autocertificazione deve essere trasmessa:

  • direttamente da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure mediante un soggetto delegato, per il quale dovrà essere compilato, firmato digitalmente e caricato l’apposito modulo di delega;
  • utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID o CIE (è invece escluso l’accesso tramite CNS) e raggiungibile al link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/;
  • dalle ore 12:00 del 16.11.2023 ed entro le ore 12:00 del 31.12.2023.

Lo sportello telematico consente l’invio di una sola autocertificazione per operatore economico.
L’accesso al sistema consente di poter scaricare un Manuale operativo di ausilio alla presentazione dell’autocertificazione.

2.6CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle autocertificazioni presentate.
2.7RECUPERO DEGLI AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA
In caso di superamento dei previsti massimali, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, entro la data del 30.6.2024:

  • senza applicazione di sanzioni;
  • unitamente agli interessi di recupero calcolati ai sensi del regolamento della Commissione europea 21.4.2004 n. 794.

In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è detratto, senza applicazione di sanzioni, entro il 31.12.2024, dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato dal beneficiario entro la data del 31.1.2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell’integrale restituzione.
Recupero coattivo
In caso di mancata restituzione si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, previo accertamento da parte del Ministero del Turismo.

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3ACQUISTO DI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA BONUS EDILIZI – IRRILEVANZA DELLA DIFFERENZA TRA CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE E COSTO D’ACQUISTO
 In presenza di determinate condizioni, le detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES possono essere utilizzate, in alternativa:

  • a scomputo dell’imposta lorda nel modello REDDITI, in base alle consuete modalità;
  • secondo quanto previsto dall’art. 121 del DL 34/2020.

In particolare, in base alla disposizione da ultimo citata, è possibile optare per:

  • il c.d. “sconto sul corrispettivo” (si tratta, in pratica, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari);
  • la cessione della detrazione (in tal modo, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari).

Con la risposta a interpello 30.11.2023 n. 472, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della differenza positiva tra:

  • il credito d’imposta spettante;
  • il relativo costo d’acquisto.
3.1FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO
Uno studio associato esercente attività di servizi forniti da dottori commercialisti intendeva acquistare i suddetti crediti d’imposta.
Posto che l’acquisto sarebbe avvenuto a un costo inferiore al relativo valore nominale, veniva domandato all’Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento del differenziale.
3.2QUALIFICAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAGLI STUDI ASSOCIATI
Sotto il profilo dell’imposizione diretta, gli studi associati sono assimilati alle società semplici (ex art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR).
Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il reddito di tali soggetti è costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nell’art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione.
Nel caso di specie, occorre, quindi, verificare se il differenziale rientra, in alternativa, tra:

  • i redditi di lavoro autonomo;
  • i redditi di capitale;
  • i redditi diversi.
3.3IRRILEVANZA QUALE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Il provento originato dall’acquisto dei crediti non può essere tassato quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non costituisce:

  • né un compenso (ex art. 54 co. 1 del TUIR);
  • né un corrispettivo percepito per la cessione della clientela o di altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale (ex art. 54 co. 1-quater del TUIR).

Infatti, per quanto ampia, la nozione di “elementi immateriali” non può includere i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti d’imposta a un valore inferiore a quello nominale.

3.4IRRILEVANZA QUALE REDDITO DI CAPITALE
L’Agenzia delle Entrate esclude altresì l’imponibilità del suddetto differenziale quale reddito di capitale, per il mancato ricorrere delle condizioni previste dall’art. 44 co. 1 lett. h) del TUIR.
Tale disposizione, qualificando come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale, ha una funzione di chiusura. Pertanto, “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito” (cfr. C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 1.1.13).
L’Agenzia delle Entrate afferma però che “l’acquisto del credito d’imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale”.
3.5IRRILEVANZA QUALE REDDITO DIVERSO
L’Agenzia delle Entrate esclude altresì che si possa applicare l’art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR, a norma del quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
Il suddetto differenziale, quindi, non rileva nemmeno come reddito diverso.

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4RIFORMA DELLO SPORT – COMUNICAZIONI DI INIZIO E CESSAZIONE ANTICIPATA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
 Con il DPCM 27.10.2023 – entrato in vigore il 17.11.2023 – sono stati definiti, secondo quanto previsto dall’art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico.
Le comunicazioni in parola possono essere effettuate on line, utilizzando alternativamente:

  • le funzionalità del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
  • il modello “UNILAV-Sport”, tramite l’applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, accedendo all’indirizzo www.servizi.lavoro.gov.it.
4.1TERMINI PER EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI
Superando quanto già indicato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la circ. 25.10.2023 n. 2 e la nota 26.10.2023 n. 460, il DPCM 27.10.2023 stabilisce che le comunicazioni rese attraverso il RASD dai datori di lavoro sportivo a partire dall’1.7.2023 (data di piena operatività delle disposizioni di riforma del DLgs. 36/2021) e fino al 17.11.2023 (data di entrata in vigore del DPCM in questione), restano comunque valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo. Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, le comunicazioni attraverso il RASD, ovvero mediante il modello “UNILAV-Sport”, vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, l’art. 2 co. 5 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che, in fase di prima applicazione, il predetto termine decorre dal 17.11.2023 per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dall’1.7.2023.
In pratica, per i rapporti che non sono stati ancora comunicati, l’obbligo comunicativo può essere assolto, con le modalità predette, entro il 30.12.2023.
4.2TRASMISSIONE DEI DATI
L’art. 3 del DPCM 27.10.2023 prevede che i dati contenuti nel modello “UNILAV-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il RASD vengano resi disponibili:

  • al Ministero del Lavoro;
  • all’INPS e all’INAIL;
  • alle Regioni e Province Autonome;
  • al medesimo RASD, se la comunicazione è effettuata tramite il modello “UNILAV-Sport”;
  • all’ANPAL per l’aggiornamento della scheda anagrafico professionale;
  • all’Ispettorato nazionale del Lavoro;
  • al Ministero dell’Interno, nel caso di lavoratori stranieri.

Quale requisito fondamentale per la trasmissione della comunicazione “UNILAV-Sport”, si richiede che, in caso di avvio della prestazione, il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso. A tal fine, l’allegato tecnico al DPCM 27.10.2023 richiede al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell’invio di una nuova comunicazione.

4.3VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI
Nell’Allegato tecnico al DPCM 27.10.2023 viene precisato che le comunicazioni di avvio o di cessazione delle prestazioni lavorative tramite “UNILAV-Sport” non possono essere direttamente rettificate. Eventuali correzioni o modifiche possono essere apportate previa trasmissione di una comunicazione di annullamento di quella interessata dall’aggiornamento e successiva trasmissione di una nuova.
4.4REGIME SANZIONATORIO
L’art. 4 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che in caso di omessa o ritardata comunicazione trovano applicazione le medesime sanzioni previste dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, il cui importo varia da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.

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5CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il DPCM 15.9.2023, pubblicato sulla G.U. 4.11.2023 n. 258, sono state definite le disposizioni attuative in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, di cui all’art. 23 co. 2 – 5 del DL 73/2022.
5.1SOGGETTI INTERESSATI
La certificazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili al:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design di cui all’art. 1 co. 200 – 202 della L. 160/2019;
  • credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013.

Analoga certificazione può essere richiesta dalle imprese che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 co. 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019.

Condizioni
Le imprese possono richiedere la certificazione a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

5.2SOGGETTI CERTIFICATORI
La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all’Albo dei certificatori, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy.
Le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con un successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.
5.3PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
L’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a:

  • inviare una richiesta al Ministero delle Imprese e del made in Italy;
  • versare al bilancio dello Stato diritti di segreteria pari a 252,00 euro per ogni certificazione.

Le relative modalità saranno stabilite con successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024.

5.4CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell’ammissibilità ai previsti crediti d’imposta.
I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi:

  • ai principi e alle regole di cui agli artt. 2 – 5 del DM 26.5.2020;
  • alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del made in Italy, che saranno pubblicate entro il 31.12.2023.

Attività di vigilanza
La certificazione è sottoposta all’attività di vigilanza da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy, il quale ne verifica la correttezza formale e sostanziale.

5.5EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE
La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli.
La certificazione non vincola l’Amministrazione finanziaria se, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata.

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6FRINGE BENEFIT E BONUS CARBURANTE EROGATI NEL 2023 – CONGUAGLIO PREVIDENZIALE
 Con i messaggi 6.11.2023 n. 3884 e 14.11.2023 n. 4027, l’INPS ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio contributivo sui fringe benefit e bonus carburante erogati nel corso del 2023.
6.1QUADRO NORMATIVO
Per l’anno d’imposta 2023 sono previste le seguenti agevolazioni:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000,00 euro (art. 40 del DL 48/2023);
  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati per la restante platea di lavoratori dipendenti non concorre a formare il reddito entro il limite complessivo di 258,23 euro (art. 51 co. 3 del TUIR);
  • il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito del lavoratore se di importo non superiore a 200,00 euro (c.d. “bonus carburante”); tale esclusione non rileva ai fini contributivi (art. 1 co. 1 del DL 5/2023).

Bonus carburante
L’INPS ha chiarito che la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Se, invece, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, la quota relativa ai buoni benzina risulti eccedente la soglia di 3.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico o di 258,23 euro per i restanti lavoratori, è assoggettata a contribuzione previdenziale.

6.2ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE
In caso di superamento del limite per i fringe benefit di 3.000,00 euro o 258,23 euro, il datore di lavoro dovrà:

  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione;
  • trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso.

Il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

Bonus carburante
Nei casi in cui le somme imputabili al bonus carburante non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”.

6.3RECUPERO CONTRIBUZIONE VERSATA
Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno optare per una delle due seguenti modalità:

  • variabili retributive (applicabile però solo nelle denunce di competenza dicembre 2023);
  • flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Datori di lavoro agricolo
Il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale e presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” del “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”.
La compilazione del modulo e l’invio sarà possibile dall’1.3.2024 al 31.5.2024.

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7PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI
 Per effetto del DLgs. 18.10.2023 n. 153, pubblicato sulla G.U. 3.11.2023 n. 257, dall’1.1.2024 saranno introdotti alcuni obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), grazie all’inserimento dei nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies nel DPR 633/72.
Con il successivo provv. 20.11.2023 n. 406675 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione dei dati.
7.1OBBLIGHI IN CAPO AI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)
A partire dall’1.1.2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a raccogliere e a conservare le informazioni relative ai “pagamenti transfrontalieri”. Sono tali quelli in cui “il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo” (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).
I dati verranno poi trasmessi alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi, le quali li invieranno ad un’apposita centrale di informazioni (“CESOP”), che costituirà un supporto agli Stati membri per l’individuazione di comportamenti fraudolenti in ambito IVA.Ambito applicativo
Le nuove disposizioni si applicheranno nel caso in cui, nel corso di un trimestre civile, un prestatore fornisca servizi di pagamento “corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario” (art. 40-ter del DPR 633/72).
La ratio è quella di limitare l’obbligo a quanto è funzionale e necessario al contrasto delle frodi; la soglia dovrebbe, infatti, consentire di individuare i pagamenti ricevuti nell’ambito di un’attività economica, escludendo, invece, quelli ricevuti per finalità non commerciali che non comportano adempimenti IVA.
7.2DATI DA CONSERVARE E TRASMETTERE
Le nuove disposizioni impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72) e comunicare (nuovo art. 40-quater del DPR 633/72) specifiche informazioni (nuovo art. 40-sexies del DPR 633/72).
Fra di esse, sono presenti:

  • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento;
  • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
  • se disponibile, il numero di identificazione IVA o il codice fiscale nazionale del beneficiario;
  • l’IBAN o un altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  • ove disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
  • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri (la data e l’ora del pagamento, l’importo e la valuta, ecc.).
7.3SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE
I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, “limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante”, dovranno trasmettere le informazioni raccolte all’Agenzia delle Entrate.
Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, l’art. 40-bis del DPR 633/72 rinvia al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. 385/93), il quale definisce il primo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all’esercizio dell’attività e il secondo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi.L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP.
7.4TERMINI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE
I prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni raccolte all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui esse si riferiscono (nuovo art. 40-quater co. 1 del DPR 633/72, che richiama l’art. 24-ter co. 1 lett. a) del reg. UE 7.10.2010 n. 904).
L’Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo art. 40-quater co. 2 del DPR 633/72, che richiama l’art. 24-ter co. 3 del reg. UE 7.10.2010 n. 904).La documentazione va conservata per un periodo di tre anni civili dalla fine dell’anno corrispondente alla data di pagamento (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72).
7.5MODALITÀ DI TRASMISSIONE
I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).
I file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406675.
7.6SANZIONI
Con riferimento ai profili sanzionatori (art. 2 del DLgs. 153/2023):

  • in caso di violazione degli obblighi di conservazione saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 9 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 1.000,00 a 8.000,00 euro);
  • nel caso in cui siano violati gli obblighi di comunicazione, troveranno, invece, applicazione le sanzioni di cui all’art. 10 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 2.000,00 a 21.000,00 euro).

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8CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 In relazione agli aumenti dei costi per l’energia registrati nel 2022, gli enti del Terzo settore e le ONLUS, a prescindere dal settore in cui operano, possono presentare la richiesta per il contributo energia previsto dall’art. 8 co. 2 del DL 144/2022 e dal DPCM 8.2.2023.
8.1DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è calcolato:

  • sull’incremento dei costi energetici e per gas naturale nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • applicando una percentuale di riconoscimento determinata in misura variabile tra l’80% (se l’incremento del costo è pari o maggiore del 100%) e il 40% (se l’incremento del costo si colloca tra il 39,99% e il 20%).

Non sono riconosciuti contributi per incrementi inferiori al 20%. Inoltre, l’importo massimo del rimborso per ciascun ente non potrà eccedere in ogni caso 30.000,00 euro.

8.2PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande sono trasmesse:

  • esclusivamente tramite la piattaforma telematica disponibile sul sito di Invitalia spa (www.invitalia.it), accessibile utilizzando SPID o la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  • dalle ore 12.00 dell’8.11.2023 e fino alle ore 12.00 del 12.12.2023.

Ai fini della compilazione del modulo di richiesta è necessario un indirizzo PEC attivo e intestato al soggetto richiedente in quanto le comunicazioni relative all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica saranno trasmesse esclusivamente via PEC.

8.3CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi, ossia secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto.
8.4CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Tale contributo è cumulabile sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”.
8.5CONTROLLI
Sono previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo, volti ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, pena la revoca delle stesse.

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9ENTI NON PROFIT – RIDUZIONE A METÀ DELL’ALIQUOTA IRES – LOCAZIONE DI IMMOBILI
 Con la risposta a interpello 21.11.2023 n. 464, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota IRES, ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73, rispetto ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare è applicabile non soltanto dagli enti religiosi, ma altresì da tutti gli altri enti contemplati dalla norma.
9.1AGEVOLAZIONE IRES
L’art. 6 del DPR 601/73 prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES in favore dei seguenti soggetti, se dotati di personalità giuridica:

  • enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
  • istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
  • enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
  • istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell’Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013.
9.2REQUISITO SOGGETTIVO
Ai fini della fruizione dell’agevolazione, è necessario rientrare in una delle citate categorie di enti ed essere dotati di personalità giuridica.
Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.5.2022 n. 15, l’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale, comunque, sul fine dichiarato.
9.3REQUISITO OGGETTIVO
La riduzione dell’aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti in esame.
Secondo la citata circ. 15/2022, l’agevolazione in commento si applica anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare di un ente religioso, purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto; in altre parole, ai fini della riduzione dell’aliquota IRES, tali proventi, nei limiti del reinvestimento effettivo, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di religione o di culto.
9.4ENTI DIVERSI DA QUELLI RELIGIOSI
L’agevolazione in commento è applicabile ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche dagli altri enti di cui all’art. 6 del DPR 601/73, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.
Affinché l’agevolazione sia utilizzabile è necessario che:
i proventi in questione siano impiegati nelle attività istituzionali rese dall’ente prevalentemente a titolo gratuito;
l’attività consista nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico (ossia non sia svolta quale attività commerciale).Il caso specifico riguarda un ente di assistenza e di beneficenza di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, avente lo scopo di provvedere all’assistenza (con borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari) degli orfani del personale di un Ministero; tale attività di beneficenza ed assistenza viene svolta grazie alle oblazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà.

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10CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI IN CONTO TERZI PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.11.2023 n. 61, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l’acquisto nel periodo dall’1.2.2022 al 31.12.2022 di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, ai sensi dell’art. 6 co. 5-6 del DL 1.3.2022 n. 17 (conv. L. 27.4.2022 n. 34) e del relativo provvedimento attuativo (DM 22.12.2022, pubblicato sulla G.U. 21.2.2023 n. 44).

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

10.1CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7058”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
10.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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11CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO PER L’ACQUISTO DI GASOLIO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 63, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di autotrasporto di cose per conto proprio mediante veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per l’acquisto nel primo trimestre 2022 di gasolio per i suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. a) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175 (come modificato dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 4.8.2023, pubblicato sulla G.U. 13.9.2023 n. 214).

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

11.1CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7056”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
11.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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12CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER L’ACQUISTO DI GASOLIO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 64, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, utilizzando veicoli di categoria euro V o superiore, per l’acquisto di gasolio nel secondo semestre 2022 destinato all’alimentazione dei suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175 (come modificato dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 4.8.2023, pubblicato sulla G.U. 9.9.2023 n. 211).

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

12.1CODICE TRIBUTO
Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7055”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
12.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

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13CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE – DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO IVA NON SUSSISTENTE
 Con la risposta a interpello 13.11.2023 n. 460, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di compensare il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 del DL 152/2021, con un debito IVA non sussistente.
13.1TERMINE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN ESAME
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il 31.12.2025.
Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione del credito entro il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.
13.2DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON UN DEBITO IVA INSUSSISTENTE
Secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile compensare tramite il modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98.
Tale espediente, sottolinea l’Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’“invenzione’’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

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14“SISMABONUS ACQUISTI” – REMISSIONE IN BONIS PER L’ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
 Con la risposta a interpello 24.11.2023 n. 467, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, esaminando in particolare le modalità di perfezionamento della remissione in bonis prevista dall’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017).
14.1ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Per fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico con aliquota superiore a quella “base” del 50% ex art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013, è necessaria un’apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore (c.d. asseverazione “preventiva”, da predisporre utilizzando l’allegato B del DM 58/2017).L’asseverazione “preventiva” è necessaria anche per fruire del “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.
14.2REMISSIONE IN BONIS PER TARDIVO DEPOSITO DELL’ASSEVERAZIONE
Ai sensi del co. 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 (nella versione attualmente in vigore), l’asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
Con una norma di interpretazione autentica, l’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico avvalendosi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012.
14.3VERSAMENTO DELLA SANZIONE PARI A 250,00 EURO
Per perfezionare la remissione in bonis è necessario versare, a titolo di sanzione, un importo pari a 250,00 euro (misura minima della sanzione ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).La risposta a interpello 467/2023 precisa che, in caso di “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, l’onere di versare tale sanzione è a carico dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto è il medesimo soggetto su cui grava l’onere di presentare l’asseverazione “preventiva” di cui all’allegato B del DM 58/2017.
Detta impresa deve:

  • versare una sola sanzione di importo pari a 250,00 euro per tutti gli immobili compravenduti (in quanto l’asseverazione “preventiva” riguarda l’intero complesso residenziale ed è unica);
  • consegnare all’acquirente dell’unità immobiliare copia della quietanza di versamento della sanzione (oltre a copia dell’asseverazione “preventiva”).
14.4TERMINE PER PERFEZIONARE LA REMISSIONE IN BONIS
La risposta a interpello 467/2023 precisa che è possibile avvalersi della remissione in bonis se il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250,00 euro ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:

  • in caso di fruizione diretta della detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la prima quota della detrazione;
  • in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, prima della comunicazione di opzione.

Peraltro, il documento di prassi rileva che, se il contratto definitivo di compravendita viene concluso in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile anticipare il versamento della sanzione effettuandolo:

  • entro la data di conclusione del contratto di compravendita;
  • oppure, nel caso in cui vi fosse una pluralità di immobili da alienare, ‘‘antecedentemente alla stipula del primo rogito notarile di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del realizzando complesso immobiliare”.

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15NOTE DI VARIAZIONE IVA – DECORRENZA DEL TERMINE – CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2023 n. 471, è intervenuta sul termine di emissione delle note di variazione IVA, come regolato dall’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021, stabilendo che il dies a quo non coincide con la chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 118 del RD 267/42, quando siano pendenti giudizi che coinvolgono la procedura, ma occorre attenderne l’esito, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto.
In tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L’infruttuosità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota, presuppone, pertanto, la conclusione dei giudizi che investono il fallimento, sebbene ormai terminato.
15.1NOTE DI VARIAZIONE E INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA
In base agli orientamenti della prassi, maturati in vigore dell’art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021 – ferma la necessaria partecipazione del creditore al concorso – il momento iniziale per l’emissione della nota veniva individuato, in presenza di piano di riparto, a seguito della ripartizione finale dell’attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o trascorso il termine per le “osservazioni” dei creditori ex art. 110 del RD 267/42 (C.M. 17.4.2000 n. 77 e risposta a interpello 2.8.2019 n. 328).
In assenza del piano di riparto, invece, era necessario guardare alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura ex artt. 119 e 26 del RD 267/42 (ris. 12.10.2001 n. 155 e 16.5.2008 n. 195; cfr. Cass. 27.1.2014 n. 1541).
Occorreva, in definitiva, attendere la conclusione della procedura con il decreto ex art. 119 del RD 267/42, che si verifica nelle ipotesi di cui all’art. 118 del RD 267/42.
15.2CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI
La chiusura, quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo ai sensi dell’art. 118 co. 1 n. 3) del RD 267/42, non è impedita dalla pendenza dei giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.
Proprio in relazione a tale ipotesi di chiusura, l’Agenzia delle Entrate, applicando ratione temporis l’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021 (trattandosi di procedura avviata prima del 26.5.2021), ha ritenuto che la “ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore” (ris. 195/2008) possa verificarsi solo quando si siano conclusi i giudizi pendenti: da tale momento si avrà contezza delle somme distribuite in via definitiva ai creditori.
15.3NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE
L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate ha un’efficacia temporalmente ridotta ed è destinata a operare solo per le procedure avviate prima del 26.5.2021.
Per le procedure aperte da tale data e regolate dal RD 267/42, ovvero, dal 15.7.2022, dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, troverà, invece, applicazione la nuova disciplina dell’art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72 che anticipa i termini per la variazione IVA dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato.
A tali fini, secondo l’art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale ex DLgs. 14/2019) o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria.

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16SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI
 Il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406671 contiene le regole tecniche per l’invio all’Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme. Gli obblighi in questione sono stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7).

Sono oggetto di monitoraggio, se intermediati dalle piattaforme:

  • le locazioni di immobili;
  • i servizi personali (definiti quali servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone e che sono svolti su richiesta di un utente, online o offline, dopo essere stati facilitati dalla piattaforma);
  • le vendite di beni;
  • i noleggi di qualsiasi mezzo di trasporto.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli Stati membri i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intermediate da tali piattaforme, al fine di “intercettare” redditi non dichiarati.
Nel settore delle locazioni, per ragioni di semplificazione non sono oggetto di monitoraggio le operazioni effettuate:

  • da soggetti operanti nel settore alberghiero con oltre 2.000 locazioni annue in relazione a una medesima unità immobiliare;
  • da soggetti per i quali la piattaforma ha facilitato meno di 30 locazioni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non supera la soglia di 2.000,00 euro nell’anno.

Le procedure di scambio non prevedono adempimenti a carico dei soggetti che utilizzano le piattaforme: gli unici obbligati sono, infatti, i gestori delle piattaforme stesse.

16.1DATI OGGETTO DI SCAMBIO
I dati oggetto di scambio sono essenzialmente:

  • i dati dei venditori che operano per il tramite della piattaforma (nome, cognome, eventuali codice fiscale o numero equivalente e partita IVA, se persona fisica; ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e partita IVA, se il venditore è una società);
  • il conto usato da ciascun venditore, se conosciuto;
  • il corrispettivo accreditato in ogni trimestre solare;
  • il numero di operazioni effettuate;
  • i dati identificativi degli immobili, per le locazioni.
16.2DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI
Le disposizioni della direttiva DAC 7 si applicano dall’1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale.
Per il 2023, i gestori italiani inviano all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate dai non residenti entro il 31.1.2024; il processo inverso avviene per le operazioni effettuate dai residenti italiani per il tramite di gestori esteri.
Il primo scambio di dati tra le Amministrazioni dei 27 Stati dell’Unione europea avverrà entro il mese ancora successivo, quindi entro il 29.2.2024.

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17EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI – AGGIORNAMENTO
 L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:

  • aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.
Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

  • sostituisce quello approvato dal DPCM 29.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 6.9.2019 n. 209);
  • contiene 11 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 236 a 247);
  • può essere soggetto a revisione annuale.

Abrogazione dell’agevolazione
L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (periodo d’imposta 2018, per i soggetti “solari”) e fino alla sua abrogazione prevista dall’art. 102 co. 2 lett. h) dello stesso DLgs. 117/2017, che decorrerà, in base a quanto disposto dal successivo art. 104 co. 2, dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101 co. 10 (non ancora intervenuta).
Pertanto, la disciplina in esame è ancora applicabile almeno fino al periodo d’imposta 2023 compreso.

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PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICEMBRE 2023

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
10.12.2023

Effettuazione versamenti e
adempimenti sospesi per l’emergenza alluvione di maggio 2023

I soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023), devono effettuare:

  • gli adempimenti e i versamenti tributari sospesi che scadevano nel periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023, compresi i versamenti delle ritenute e trattenute operate in qualità di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • gli adempimenti e i versamenti sospesi, che scadevano nel periodo dall’1.5.2023 al 31.8.2023, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

11.12.2023

Comunicazione al
registro imprese dei dati dei titolari effettivi
Le imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative), le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, già costituiti alla data del 9.10.2023, devono comunicare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente:

  • i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva;
  • in via telematica, mediante il modello della Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE.

11.12.2023

Domanda all’INPS per il riconteggio dei debiti contributivi fino a 1.000,00 euro annullatiGli artigiani e commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata possono presentare all’INPS la domanda per richiedere il riconteggio dei debiti fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015, che sono stati annullati.
Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31.12.2023.
15.12.2023Ravvedimento speciale per le violazioni relative ai corrispettiviI commercianti al minuto e i soggetti assimilati, che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023 possono effettuare il ravvedimento operoso anche se le violazioni sono già state constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento.
In base alle regole ordinarie, infatti, il verbale impedisce il ravvedimento.

15.12.2023

Trasmissione dati
acquisti dall’estero
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

18.12.2023

Comunicazione
cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al primo trimestre 2023

Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo) 2023:

  • sulla base del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche;
  • direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.

18.12.2023

Saldo IMU 2023

I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023:

  • sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2023;
  • con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

18.12.2023

Seconda rata IMU 2023 enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2022.

Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2023 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2024.

18.12.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di novembre 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

18.12.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 non è di almeno 500,00 euro.

18.12.2023

Imposta sostitutiva
rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2023.
L’acconto è commisurato:

  • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2022;
  • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2023.

È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.
Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2024.

18.12.2023

Versamento acconti
da 730/2023

In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono versare:

  • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2023, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni;
  • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
18.12.2023

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2023.

20.12.2023

Perfezionamento del ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, potevano regolarizzarle entro il 30.9.2023 con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

Se entro il 30.9.2023 i contribuenti non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale, possono farlo entro il 20.12.2023, pagando però tutte le somme in unica soluzione; non è quindi ammessa la dilazione nelle previste otto rate.
Entro il 20.12.2023 è inoltre necessario rimuovere la violazione (es. presentando una dichiarazione integrativa), qualora ciò non sia ancora avvenuto.
Possono quindi beneficiare della posticipazione del termine al 20.12.2023, coloro i quali entro il 30.9.2023:

  • non hanno pagato tutte le somme;
  • hanno pagato la prima rata in un momento successivo;
  • non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa.
20.12.2023

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
20.12.2023

Autocertificazione
per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2024, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22, 10121, Torino.

L’autocertificazione può inoltre essere presentata:

  • mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC);
  • entro il 31.12.2023.

La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2024, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2024, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone.

27.12.2023

Versamento
acconto IVA

I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2023.
27.12.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di novembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di novembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

30.12.2023

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 15.3.2023 al 28.4.2023 (secondo periodo di incentivazione).
31.12.2023

Presentazione
autocertificazione al Ministero del Turismo per il rispetto dei
massimali per gli aiuti di Stato relativi alla pandemia da COVID

Le imprese che hanno beneficiato di determinati aiuti di Stato relativi alla pandemia da COVID, di competenza del Ministero del Turismo, e che hanno superato i massimali previsti dalla normativa comunitaria, devono presentare al suddetto Ministero, entro le ore 12.00, un’apposita autocertificazione nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i previsti massimali:

  • utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID o CIE e raggiungibile al link https://istanze.ministeroturismo.gov.it/;
  • direttamente da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa oppure mediante un soggetto delegato.
31.12.2023

Adeguamento
statuti degli enti
sportivi dilettantistici

Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport.
Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall’imposta di registro.
Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
31.12.2023

Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore

Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:

  • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore);
  • oppure di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.12.2023

Utilizzo crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al primo trimestre 2023

Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 31.12.2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo) 2023.
Il termine del 31.12.2023 per l’utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
31.12.2023

Rimborsi modelli 730/2023
integrativi

I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2023 integrativo, i relativi rimborsi.
31.12.2023

Opzione per il regime
ex L. 398/91

Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:

  • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale;
  • a decorrere dal 2024.

L’opzione è vincolante per 5 anni.

31.12.2023

Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni

I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:

  • l’apposita dichiarazione per gli anni 2024 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti);
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2023

Contributi previdenza complementare

Le persone fisiche che, nel 2022, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2023 o REDDITI PF 2023).

Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.

31.12.2023

Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito

Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:

  • per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”;
  • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati.

L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2024.

31.12.2023

Trasparenza fiscale

I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.
In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione.
31.12.2023

Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ

Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione:

  • dell’opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
  • redatta sull’apposito modello;
  • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza.

31.12.2023

Documentazione
contributi investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022 n. 155;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 3.10.2022 al 16.11.2022 (secondo periodo di incentivazione).
31.12.2023

Contributo Albo
autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2023, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2024:

  • per la copertura degli oneri per la tenuta dell’Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati;
  • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione “Pagamento Quote” presente sul sito www.alboauto-trasporto.it.
2.1.2024

Comunicazione crediti d’imposta inutilizzabili derivanti da interventi “edilizi”

L’ultimo cessionario o il fornitore, titolare di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, devono darne comunicazione:

  • all’Agenzia delle Entrate;
  • tramite l’apposito servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

La comunicazione entro il 2.1.2024 si applica se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta prima dell’1.12.2023.

Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è invece avvenuta dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza.

La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro.

2.1.2024

Regolarizzazione
secondo o unico
acconto 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.

Si ricorda che l’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:

  • entro il 16.1.2024, in unica soluzione;
  • oppure in 5 rate mensili di pari importo, scadenti il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).
2.1.2024

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2023 devono provvedere al versamento:

  • dell’IRPEF, dell’IRAP, dell’IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi;
  • dovute dal defunto in relazione all’anno 2022.
2.1.2024

Adempimenti
persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2023 al 30.6.2023:

  • devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2023 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2021 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
2.1.2024

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

2.1.2024

Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 14 dicembre 2023

Team Consulenza


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