
Circolare mensile per il cliente del 14.12.2023
14 Dicembre 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2023
NOVEMBRE 2023: NOVITÀ
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Titolare effettivo – individuazione e comunicazione dei dati – chiarimenti. Sospensione operatività Registro Titolari Effettivi.
- Settore turismo – autocertificazione per la verifica degli aiuti di stato covid e il recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti
- Acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi – irrilevanza della differenza tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto
- Riforma dello sport – comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo dilettantistico
- Certificazione attestante la qualificazione degli investimenti nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione – disposizioni attuative
- Fringe benefit e bonus carburante erogati nel 2023 – conguaglio previdenziale
- Prestatori dei servizi di pagamento – obbligo di conservazione e trasmissione dei dati dei pagamenti transfrontalieri
- Contributi energia per gli enti del terzo settore – presentazione delle domande
- Enti non profit – riduzione a metà dell’aliquota ires – locazione di immobili
- Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto terzi per l’acquisto di gas naturale liquefatto – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Credito d’imposta per gli autotrasportatori in conto proprio per l’acquisto di gasolio – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Credito d’imposta per le imprese che effettuano servizi di trasporto di persone per l’acquisto di gasolio – utilizzo in compensazione – istituzione del codice tributo
- Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere – divieto di compensazione con debito iva non sussistente.
- “sismabonus acquisti” – remissione in bonis per l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico.
- Note di variazione iva – decorrenza del termine – chiusura del fallimento e giudizi pendenti
- Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – cessioni di beni e prestazioni di servizi per il tramite di piattaforme digitali
- Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito irpef o ires – individuazione dei soggetti beneficiari – aggiornamento
- Dicembre 2023: principali adempimenti.
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1 | TITOLARE EFFETTIVO – INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI – CHIARIMENTI. SOSPENSIONE OPERATIVITA’ REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI |
Il 20.11.2023 sono state pubblicate 14 FAQ, predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Banca d’Italia e dall’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), contenenti chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro dei titolari effettivi. Si informa che a ridosso della scadenza dell’11.12.2023, in seguito alla presentazione dell’istanza cautelare proposta da Assoservizi Fiduciari, con una recente ordinanza, il TAR del Lazio ha sancito la sospensione dell’efficacia delle disposizioni dello specifico Decreto. L’operatività del Registro dei titolari effettivi è sospesa fino alla conclusione del giudizio, per il quale è stata fissata al 27.3.2024 la data per la trattazione di merito del ricorso. Tale sospensione fa pertanto venir meno il termine dell’11.12.2023 e la stessa opera a favore di tutti i soggetti tenuti all’adempimento in esame. | |
1.1 | ESCLUSIONE PER SOCIETÀ DI PERSONE E IMPRESE INDIVIDUALI Viene ribadito come le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità siano le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Tali obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali. |
1.2 | PROPRIETÀ INDIRETTA Viene confermato come, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo di società di capitali, vi sia una gerarchia dei metodi previsti dalla norma e che la soglia del 25% + 1 rilevi in caso di proprietà sia diretta che indiretta. Di sicura rilevanza in tale contesto è la precisazione secondo cui la soglia in questione vada “considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 co. 1 c.c.”. Ulteriori indicazioni sono fornite per le ipotesi in cui al vertice della catena partecipativa si trovi un ente o una società la cui proprietà o il cui controllo non siano riferibili a una o più persone fisiche (questo è il caso, ad esempio, di una società ad azionariato diffuso o di una cooperativa). In tali circostanze, ove i criteri della proprietà e del controllo non consentano di individuare univocamente il titolare effettivo di una società posta al vertice di una catena partecipativa, occorre individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche alle quali spettano poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società cliente (ovvero con il metodo residuale). |
1.3 | USUFRUTTO E PEGNO Nelle ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali, si evidenzia come debbano essere considerati titolari effettivi, rispettivamente, l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, “quali soggetti legittimati a esercitare i principali diritti sociali connessi alla quota o alla partecipazione, quali il diritto agli utili e, salvo convenzione contraria, il diritto di voto in assemblea”. Nella fattispecie, invece, dove il diritto di voto spetti al nudo proprietario, sono da identificare come titolari effettivi sia tale soggetto che l’usufruttuario e il creditore pignoratizio, essendo entrambi beneficiari sostanziali dell’operazione. In tali circostanze, infatti, le principali posizioni attive derivanti dalla partecipazione sociale spettano tanto al nudo proprietario (il voto) quanto all’usufruttuario e al creditore pignoratizio (l’utile). |
1.4 | PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI Nell’ambito di rapporti od operazioni riferibili a procedure esecutive o concorsuali, tenendo presente la norma di riferimento che richiede di risalire al soggetto per conto del quale l’operatività è svolta, la titolarità effettiva è da individuarsi nel soggetto nei confronti del quale, realizzandosi i presupposti di legge, l’ordinamento prevede lo svolgimento della procedura stessa. Nel caso in cui lo stesso sia diverso da una persona fisica, troveranno applicazione i criteri di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007, prendendo a riferimento l’assetto proprietario al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale. Inoltre, viene precisato come il soggetto incaricato dall’Autorità Giudiziaria all’apertura del rapporto e autorizzato a operarvi per la procedura, quale mero ausiliario del Giudice (ad es. il professionista delegato in caso di procedura esecutiva immobiliare, il curatore fallimentare ovvero commissario liquidatore) debba essere identificato come “esecutore”, ovvero come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”. |
1.5 | ENTI ECCLESIASTICI Con riferimento all’individuazione del titolare/i effettivo/i degli enti ecclesiastici, viene precisato come occorra effettuare la seguente distinzione: • per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/85, essendo tenuti all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, trova applicazione l’art. 20 co. 4 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione; • per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al co. 5 dello stesso art. 20. |
1.6 | PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Nel caso in cui il cliente sia una pubblica amministrazione trova applicazione il criterio residuale di cui all’art. 20 co. 5 del DLgs. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico. Ai fini dell’individuazione del titolare effettivo occorrerà, pertanto, verificare gli assetti organizzativi o statutari dell’ente. |
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2 | SETTORE TURISMO – AUTOCERTIFICAZIONE PER LA VERIFICA DEGLI AIUTI DI STATO COVID E IL RECUPERO DI QUELLI FRUITI OLTRE I MASSIMALI PREVISTI |
Con il DM 21.9.2023 n. 20852, pubblicato sul sito internet del Ministero del Turismo in data 10.11.2023, e il provvedimento del Ministero del Turismo 15.11.2023 n. 30177, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione dell’autocertificazione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di alcuni aiuti di Stato per la pandemia da COVID nel settore turismo, e del conseguente recupero di quelli fruiti oltre i massimali previsti, ai sensi dell’art. 1 co. 595 – 602 della L. 29.12.2022 n. 197. | |
2.1 | AIUTI INTERESSATI Gli aiuti di Stato interessati dalla disciplina in esame sono quelli previsti: dagli artt. 182 co. 1 e 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34 convertito (fondi, ad esempio, per le agenzie di viaggio e i tour operator); dall’art. 79 del DL 14.8.2020 n. 104 convertito (credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere); dall’art. 6-bis co. 3 e 11 del DL 28.10.2020 n. 137 convertito (fondi, ad esempio, per il settore fiere e congressi). |
2.2 | MASSIMALI PREVISTI Tali aiuti sono fruiti nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato COVID, pari a:
Ai fini del rispetto dei massimali, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato. Per l’individuazione del periodo di riferimento in cui collocare gli importi degli aiuti di Stato, rileva la data in cui l’aiuto è stato concesso al beneficiario da parte dell’Amministrazione concedente. |
2.3 | CONTENUTO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE Al fine di consentire al Ministero del Turismo, in raccordo con i competenti enti impositori, la verifica del rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti e il conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti in eccesso, i soggetti beneficiari dei suddetti aiuti devono presentare al Ministero un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i massimali previsti. |
2.4 | SOGGETTI OBBLIGATI Sono tenuti a presentare l’autocertificazione solamente gli operatori che hanno beneficiato dei suddetti aiuti e che hanno superato i massimali previsti. |
2.5 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE L’autocertificazione deve essere trasmessa:
Lo sportello telematico consente l’invio di una sola autocertificazione per operatore economico. |
2.6 | CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI Il Ministero del Turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle autocertificazioni presentate. |
2.7 | RECUPERO DEGLI AIUTI CORRISPOSTI IN ECCEDENZA In caso di superamento dei previsti massimali, l’importo dell’aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, entro la data del 30.6.2024:
In caso di mancata restituzione volontaria, il corrispondente importo è detratto, senza applicazione di sanzioni, entro il 31.12.2024, dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti ovvero successivamente concessi, ma non ancora percepiti dall’impresa. A tale ammontare sono sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare deve essere effettivamente riversato dal beneficiario entro la data del 31.1.2025, calcolando gli interessi di recupero fino alla data dell’integrale restituzione. |
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3 | ACQUISTO DI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA BONUS EDILIZI – IRRILEVANZA DELLA DIFFERENZA TRA CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE E COSTO D’ACQUISTO |
In presenza di determinate condizioni, le detrazioni “edilizie” IRPEF/IRES possono essere utilizzate, in alternativa:
In particolare, in base alla disposizione da ultimo citata, è possibile optare per:
Con la risposta a interpello 30.11.2023 n. 472, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della differenza positiva tra:
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3.1 | FATTISPECIE OGGETTO DI INTERPELLO Uno studio associato esercente attività di servizi forniti da dottori commercialisti intendeva acquistare i suddetti crediti d’imposta. Posto che l’acquisto sarebbe avvenuto a un costo inferiore al relativo valore nominale, veniva domandato all’Agenzia delle Entrate di chiarire il trattamento del differenziale. |
3.2 | QUALIFICAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI DAGLI STUDI ASSOCIATI Sotto il profilo dell’imposizione diretta, gli studi associati sono assimilati alle società semplici (ex art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR). Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, il reddito di tali soggetti è costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nell’art. 6 del TUIR, identificate in ragione della loro fonte di produzione. Nel caso di specie, occorre, quindi, verificare se il differenziale rientra, in alternativa, tra:
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3.3 | IRRILEVANZA QUALE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO Il provento originato dall’acquisto dei crediti non può essere tassato quale reddito di lavoro autonomo, in quanto non costituisce:
Infatti, per quanto ampia, la nozione di “elementi immateriali” non può includere i differenziali derivanti dall’acquisto di crediti d’imposta a un valore inferiore a quello nominale. |
3.4 | IRRILEVANZA QUALE REDDITO DI CAPITALE L’Agenzia delle Entrate esclude altresì l’imponibilità del suddetto differenziale quale reddito di capitale, per il mancato ricorrere delle condizioni previste dall’art. 44 co. 1 lett. h) del TUIR. Tale disposizione, qualificando come reddito di capitale ogni rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale, intendendosi per tale la semplice concessione temporanea alla controparte della disponibilità del capitale, ha una funzione di chiusura. Pertanto, “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito” (cfr. C.M. 24.6.98 n. 165/E, § 1.1.13). L’Agenzia delle Entrate afferma però che “l’acquisto del credito d’imposta dietro corrispettivo non costituisce impiego di capitale”. |
3.5 | IRRILEVANZA QUALE REDDITO DIVERSO L’Agenzia delle Entrate esclude altresì che si possa applicare l’art. 67 co. 1 lett. c-quinquies) del TUIR, a norma del quale sono assoggettati a tassazione le plusvalenze ed altri proventi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. Il suddetto differenziale, quindi, non rileva nemmeno come reddito diverso. |
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4 | RIFORMA DELLO SPORT – COMUNICAZIONI DI INIZIO E CESSAZIONE ANTICIPATA DI UN RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO |
Con il DPCM 27.10.2023 – entrato in vigore il 17.11.2023 – sono stati definiti, secondo quanto previsto dall’art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio e cessazione anticipata di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico. Le comunicazioni in parola possono essere effettuate on line, utilizzando alternativamente:
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4.1 | TERMINI PER EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI Superando quanto già indicato dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la circ. 25.10.2023 n. 2 e la nota 26.10.2023 n. 460, il DPCM 27.10.2023 stabilisce che le comunicazioni rese attraverso il RASD dai datori di lavoro sportivo a partire dall’1.7.2023 (data di piena operatività delle disposizioni di riforma del DLgs. 36/2021) e fino al 17.11.2023 (data di entrata in vigore del DPCM in questione), restano comunque valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo comunicativo. Inoltre, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 28 co. 5 del DLgs. 36/2021, le comunicazioni attraverso il RASD, ovvero mediante il modello “UNILAV-Sport”, vanno effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, l’art. 2 co. 5 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che, in fase di prima applicazione, il predetto termine decorre dal 17.11.2023 per i rapporti di lavoro per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dall’1.7.2023. In pratica, per i rapporti che non sono stati ancora comunicati, l’obbligo comunicativo può essere assolto, con le modalità predette, entro il 30.12.2023. |
4.2 | TRASMISSIONE DEI DATI L’art. 3 del DPCM 27.10.2023 prevede che i dati contenuti nel modello “UNILAV-Sport” e nelle comunicazioni effettuate attraverso il RASD vengano resi disponibili:
Quale requisito fondamentale per la trasmissione della comunicazione “UNILAV-Sport”, si richiede che, in caso di avvio della prestazione, il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso. A tal fine, l’allegato tecnico al DPCM 27.10.2023 richiede al datore di lavoro di dichiarare che tale vincolo sia rispettato al momento dell’invio di una nuova comunicazione. |
4.3 | VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI Nell’Allegato tecnico al DPCM 27.10.2023 viene precisato che le comunicazioni di avvio o di cessazione delle prestazioni lavorative tramite “UNILAV-Sport” non possono essere direttamente rettificate. Eventuali correzioni o modifiche possono essere apportate previa trasmissione di una comunicazione di annullamento di quella interessata dall’aggiornamento e successiva trasmissione di una nuova. |
4.4 | REGIME SANZIONATORIO L’art. 4 del DPCM 27.10.2023 stabilisce che in caso di omessa o ritardata comunicazione trovano applicazione le medesime sanzioni previste dall’art. 19 co. 3 del DLgs. 276/2003, il cui importo varia da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato. |
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5 | CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA QUALIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DPCM 15.9.2023, pubblicato sulla G.U. 4.11.2023 n. 258, sono state definite le disposizioni attuative in materia di certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, di cui all’art. 23 co. 2 – 5 del DL 73/2022. | |
5.1 | SOGGETTI INTERESSATI La certificazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili al:
Analoga certificazione può essere richiesta dalle imprese che effettuano investimenti in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dall’art. 1 co. 203, 203-quinquies e 203-sexies della L. 160/2019. Condizioni |
5.2 | SOGGETTI CERTIFICATORI La certificazione può essere rilasciata esclusivamente dai soggetti iscritti all’Albo dei certificatori, tenuto presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy. Le relative modalità di funzionamento saranno stabilite con un successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024. |
5.3 | PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE L’impresa che intenda avvalersi della procedura di certificazione è tenuta a:
Le relative modalità saranno stabilite con successivo decreto del suddetto Ministero, da emanare entro il 17.2.2024. |
5.4 | CONTENUTO DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione attesta la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini dell’ammissibilità ai previsti crediti d’imposta. I soggetti certificatori, nel processo valutativo, devono attenersi:
Attività di vigilanza |
5.5 | EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Pertanto, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nella certificazione sono nulli. La certificazione non vincola l’Amministrazione finanziaria se, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la stessa venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata. |
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6 | FRINGE BENEFIT E BONUS CARBURANTE EROGATI NEL 2023 – CONGUAGLIO PREVIDENZIALE |
Con i messaggi 6.11.2023 n. 3884 e 14.11.2023 n. 4027, l’INPS ha fornito le istruzioni per le operazioni di conguaglio contributivo sui fringe benefit e bonus carburante erogati nel corso del 2023. | |
6.1 | QUADRO NORMATIVO Per l’anno d’imposta 2023 sono previste le seguenti agevolazioni:
Bonus carburante |
6.2 | ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE In caso di superamento del limite per i fringe benefit di 3.000,00 euro o 258,23 euro, il datore di lavoro dovrà:
Il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati. Bonus carburante |
6.3 | RECUPERO CONTRIBUZIONE VERSATA Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro potranno optare per una delle due seguenti modalità:
Datori di lavoro agricolo |
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7 | PRESTATORI DEI SERVIZI DI PAGAMENTO – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI |
Per effetto del DLgs. 18.10.2023 n. 153, pubblicato sulla G.U. 3.11.2023 n. 257, dall’1.1.2024 saranno introdotti alcuni obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), grazie all’inserimento dei nuovi articoli da 40-bis a 40-sexies nel DPR 633/72. Con il successivo provv. 20.11.2023 n. 406675 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di trasmissione dei dati. | |
7.1 | OBBLIGHI IN CAPO AI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP) A partire dall’1.1.2024, i prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a raccogliere e a conservare le informazioni relative ai “pagamenti transfrontalieri”. Sono tali quelli in cui “il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo” (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72). I dati verranno poi trasmessi alle Amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi, le quali li invieranno ad un’apposita centrale di informazioni (“CESOP”), che costituirà un supporto agli Stati membri per l’individuazione di comportamenti fraudolenti in ambito IVA.Ambito applicativo Le nuove disposizioni si applicheranno nel caso in cui, nel corso di un trimestre civile, un prestatore fornisca servizi di pagamento “corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario” (art. 40-ter del DPR 633/72). La ratio è quella di limitare l’obbligo a quanto è funzionale e necessario al contrasto delle frodi; la soglia dovrebbe, infatti, consentire di individuare i pagamenti ricevuti nell’ambito di un’attività economica, escludendo, invece, quelli ricevuti per finalità non commerciali che non comportano adempimenti IVA. |
7.2 | DATI DA CONSERVARE E TRASMETTERE Le nuove disposizioni impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72) e comunicare (nuovo art. 40-quater del DPR 633/72) specifiche informazioni (nuovo art. 40-sexies del DPR 633/72). Fra di esse, sono presenti:
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7.3 | SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE I prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Stato membro di origine e quelli operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, “limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante”, dovranno trasmettere le informazioni raccolte all’Agenzia delle Entrate. Quanto alla nozione di Stato di origine od ospitante, l’art. 40-bis del DPR 633/72 rinvia al Testo unico delle leggi in materia bancaria (DLgs. 385/93), il quale definisce il primo come il Paese in cui il soggetto è stato autorizzato all’esercizio dell’attività e il secondo quello nel quale dispone di una succursale o presta servizi.L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP. |
7.4 | TERMINI PER LA TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE I prestatori di servizi di pagamento dovranno trasmettere le informazioni raccolte all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui esse si riferiscono (nuovo art. 40-quater co. 1 del DPR 633/72, che richiama l’art. 24-ter co. 1 lett. a) del reg. UE 7.10.2010 n. 904). L’Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad inoltrare i dati al CESOP entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo art. 40-quater co. 2 del DPR 633/72, che richiama l’art. 24-ter co. 3 del reg. UE 7.10.2010 n. 904).La documentazione va conservata per un periodo di tre anni civili dalla fine dell’anno corrispondente alla data di pagamento (nuovo art. 40-ter del DPR 633/72). |
7.5 | MODALITÀ DI TRASMISSIONE I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). I file devono essere conformi alle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406675. |
7.6 | SANZIONI Con riferimento ai profili sanzionatori (art. 2 del DLgs. 153/2023):
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8 | CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
In relazione agli aumenti dei costi per l’energia registrati nel 2022, gli enti del Terzo settore e le ONLUS, a prescindere dal settore in cui operano, possono presentare la richiesta per il contributo energia previsto dall’art. 8 co. 2 del DL 144/2022 e dal DPCM 8.2.2023. | |
8.1 | DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è calcolato:
Non sono riconosciuti contributi per incrementi inferiori al 20%. Inoltre, l’importo massimo del rimborso per ciascun ente non potrà eccedere in ogni caso 30.000,00 euro. |
8.2 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande sono trasmesse:
Ai fini della compilazione del modulo di richiesta è necessario un indirizzo PEC attivo e intestato al soggetto richiedente in quanto le comunicazioni relative all’erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica saranno trasmesse esclusivamente via PEC. |
8.3 | CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO Il contributo è concesso ed erogato in base alla percentuale di incremento dei costi, ossia secondo un ordine decrescente a partire dalla maggiore percentuale di incremento dei costi e dando priorità, nel caso di percentuale paritaria, al maggiore importo del costo sostenuto. |
8.4 | CUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO CON ALTRE AGEVOLAZIONI Tale contributo è cumulabile sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”. |
8.5 | CONTROLLI Sono previsti controlli a campione, nella misura del 10% delle domande ammesse al contributo, volti ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, pena la revoca delle stesse. |
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9 | ENTI NON PROFIT – RIDUZIONE A METÀ DELL’ALIQUOTA IRES – LOCAZIONE DI IMMOBILI |
Con la risposta a interpello 21.11.2023 n. 464, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione dell’aliquota IRES, ai sensi dell’art. 6 del DPR 601/73, rispetto ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare è applicabile non soltanto dagli enti religiosi, ma altresì da tutti gli altri enti contemplati dalla norma. | |
9.1 | AGEVOLAZIONE IRES L’art. 6 del DPR 601/73 prevede la riduzione alla metà dell’aliquota IRES in favore dei seguenti soggetti, se dotati di personalità giuridica:
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9.2 | REQUISITO SOGGETTIVO Ai fini della fruizione dell’agevolazione, è necessario rientrare in una delle citate categorie di enti ed essere dotati di personalità giuridica. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 17.5.2022 n. 15, l’appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell’attività in concreto esercitata dall’ente prevale, comunque, sul fine dichiarato. |
9.3 | REQUISITO OGGETTIVO La riduzione dell’aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti in esame. Secondo la citata circ. 15/2022, l’agevolazione in commento si applica anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare di un ente religioso, purché tali proventi siano effettivamente ed esclusivamente impiegati nelle attività di religione o di culto; in altre parole, ai fini della riduzione dell’aliquota IRES, tali proventi, nei limiti del reinvestimento effettivo, non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli di religione o di culto. |
9.4 | ENTI DIVERSI DA QUELLI RELIGIOSI L’agevolazione in commento è applicabile ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare anche dagli altri enti di cui all’art. 6 del DPR 601/73, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito. Affinché l’agevolazione sia utilizzabile è necessario che: i proventi in questione siano impiegati nelle attività istituzionali rese dall’ente prevalentemente a titolo gratuito; l’attività consista nella mera riscossione dei canoni, senza una specifica e dedicata organizzazione di mezzi e risorse funzionali all’ottenimento del risultato economico (ossia non sia svolta quale attività commerciale).Il caso specifico riguarda un ente di assistenza e di beneficenza di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, avente lo scopo di provvedere all’assistenza (con borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari) degli orfani del personale di un Ministero; tale attività di beneficenza ed assistenza viene svolta grazie alle oblazioni volontarie e ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà. |
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10 | CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI IN CONTO TERZI PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE LIQUEFATTO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 10.11.2023 n. 61, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per l’acquisto nel periodo dall’1.2.2022 al 31.12.2022 di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, ai sensi dell’art. 6 co. 5-6 del DL 1.3.2022 n. 17 (conv. L. 27.4.2022 n. 34) e del relativo provvedimento attuativo (DM 22.12.2022, pubblicato sulla G.U. 21.2.2023 n. 44). Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
10.1 | CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7058”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
10.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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11 | CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO PER L’ACQUISTO DI GASOLIO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 63, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di autotrasporto di cose per conto proprio mediante veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, per l’acquisto nel primo trimestre 2022 di gasolio per i suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. a) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175 (come modificato dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 4.8.2023, pubblicato sulla G.U. 13.9.2023 n. 214). Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
11.1 | CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7056”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio – Articolo 14, comma 1, lettera a), primo e secondo periodo, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
11.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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12 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE PER L’ACQUISTO DI GASOLIO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2023 n. 64, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, non soggetti a obblighi di servizio pubblico, utilizzando veicoli di categoria euro V o superiore, per l’acquisto di gasolio nel secondo semestre 2022 destinato all’alimentazione dei suddetti veicoli, ai sensi dell’art. 14 co. 1 lett. b) del DL 23.9.2022 n. 144 conv. L. 17.11.2022 n. 175 (come modificato dall’art. 34 del DL 4.5.2023 n. 48 conv. L. 3.7.2023 n. 85) e del relativo provvedimento attuativo (DM 4.8.2023, pubblicato sulla G.U. 9.9.2023 n. 211). Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. | |
12.1 | CODICE TRIBUTO Per l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, del credito d’imposta in esame, è stato istituito il codice tributo “7055”, denominato “Credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada – Articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”.Il modello F24 deve essere presentato unicamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. |
12.2 | COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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13 | CREDITO D’IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICO-ALBERGHIERE – DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON DEBITO IVA NON SUSSISTENTE |
Con la risposta a interpello 13.11.2023 n. 460, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di compensare il credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico-alberghiere, di cui all’art. 1 del DL 152/2021, con un debito IVA non sussistente. | |
13.1 | TERMINE PER L’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA IN ESAME Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed entro il 31.12.2025. Pertanto, nell’ipotesi di non avvenuta compensazione del credito entro il 31.12.2025, la facoltà di beneficiare dell’agevolazione viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. |
13.2 | DIVIETO DI COMPENSAZIONE CON UN DEBITO IVA INSUSSISTENTE Secondo l’Agenzia delle Entrate non è possibile compensare tramite il modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d’imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 del DPR 100/98. Tale espediente, sottolinea l’Agenzia, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l’“invenzione’’ di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d’imposta di cui si discute, mutandone “arbitrariamente” la natura da agevolazione ad eccedenza IVA. |
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14 | “SISMABONUS ACQUISTI” – REMISSIONE IN BONIS PER L’ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO |
Con la risposta a interpello 24.11.2023 n. 467, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti relativi al c.d. “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, esaminando in particolare le modalità di perfezionamento della remissione in bonis prevista dall’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 per il deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico (allegato B del DM 58/2017). | |
14.1 | ASSEVERAZIONE “PREVENTIVA” DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO Per fruire della detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico con aliquota superiore a quella “base” del 50% ex art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013, è necessaria un’apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il passaggio a una o più classi di rischio sismico inferiore (c.d. asseverazione “preventiva”, da predisporre utilizzando l’allegato B del DM 58/2017).L’asseverazione “preventiva” è necessaria anche per fruire del “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013. |
14.2 | REMISSIONE IN BONIS PER TARDIVO DEPOSITO DELL’ASSEVERAZIONE Ai sensi del co. 3 dell’art. 3 del DM 58/2017 (nella versione attualmente in vigore), l’asseverazione va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire “al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”. Con una norma di interpretazione autentica, l’art. 2-ter co. 1 lett. c) del DL 11/2023 riconosce la facoltà di depositare oltre i termini ordinari l’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico avvalendosi della remissione in bonis di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012. |
14.3 | VERSAMENTO DELLA SANZIONE PARI A 250,00 EURO Per perfezionare la remissione in bonis è necessario versare, a titolo di sanzione, un importo pari a 250,00 euro (misura minima della sanzione ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).La risposta a interpello 467/2023 precisa che, in caso di “sismabonus acquisti” ex art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, l’onere di versare tale sanzione è a carico dell’impresa di costruzione o ristrutturazione, in quanto è il medesimo soggetto su cui grava l’onere di presentare l’asseverazione “preventiva” di cui all’allegato B del DM 58/2017. Detta impresa deve:
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14.4 | TERMINE PER PERFEZIONARE LA REMISSIONE IN BONIS La risposta a interpello 467/2023 precisa che è possibile avvalersi della remissione in bonis se il deposito dell’asseverazione “preventiva” di riduzione del rischio sismico, nonché il versamento della sanzione pari a 250,00 euro ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97, vengono effettuati:
Peraltro, il documento di prassi rileva che, se il contratto definitivo di compravendita viene concluso in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è preferibile anticipare il versamento della sanzione effettuandolo:
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15 | NOTE DI VARIAZIONE IVA – DECORRENZA DEL TERMINE – CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2023 n. 471, è intervenuta sul termine di emissione delle note di variazione IVA, come regolato dall’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021, stabilendo che il dies a quo non coincide con la chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 118 del RD 267/42, quando siano pendenti giudizi che coinvolgono la procedura, ma occorre attenderne l’esito, con l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto. In tale momento si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori. L’infruttuosità della procedura, e quindi il termine di emissione della nota, presuppone, pertanto, la conclusione dei giudizi che investono il fallimento, sebbene ormai terminato. | |
15.1 | NOTE DI VARIAZIONE E INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA In base agli orientamenti della prassi, maturati in vigore dell’art. 26 del DPR 633/72 nella formulazione ante DL 73/2021 – ferma la necessaria partecipazione del creditore al concorso – il momento iniziale per l’emissione della nota veniva individuato, in presenza di piano di riparto, a seguito della ripartizione finale dell’attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120) o trascorso il termine per le “osservazioni” dei creditori ex art. 110 del RD 267/42 (C.M. 17.4.2000 n. 77 e risposta a interpello 2.8.2019 n. 328). In assenza del piano di riparto, invece, era necessario guardare alla scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura ex artt. 119 e 26 del RD 267/42 (ris. 12.10.2001 n. 155 e 16.5.2008 n. 195; cfr. Cass. 27.1.2014 n. 1541). Occorreva, in definitiva, attendere la conclusione della procedura con il decreto ex art. 119 del RD 267/42, che si verifica nelle ipotesi di cui all’art. 118 del RD 267/42. |
15.2 | CHIUSURA DEL FALLIMENTO E GIUDIZI PENDENTI La chiusura, quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo ai sensi dell’art. 118 co. 1 n. 3) del RD 267/42, non è impedita dalla pendenza dei giudizi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio. Proprio in relazione a tale ipotesi di chiusura, l’Agenzia delle Entrate, applicando ratione temporis l’art. 26 del DPR 633/72 ante DL 73/2021 (trattandosi di procedura avviata prima del 26.5.2021), ha ritenuto che la “ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore” (ris. 195/2008) possa verificarsi solo quando si siano conclusi i giudizi pendenti: da tale momento si avrà contezza delle somme distribuite in via definitiva ai creditori. |
15.3 | NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate ha un’efficacia temporalmente ridotta ed è destinata a operare solo per le procedure avviate prima del 26.5.2021. Per le procedure aperte da tale data e regolate dal RD 267/42, ovvero, dal 15.7.2022, dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, troverà, invece, applicazione la nuova disciplina dell’art. 26 co. 3-bis lett. a) del DPR 633/72 che anticipa i termini per la variazione IVA dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato. A tali fini, secondo l’art. 26 co. 10-bis del DPR 633/72, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento (o liquidazione giudiziale ex DLgs. 14/2019) o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria. |
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16 | SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRAMITE DI PIATTAFORME DIGITALI |
Il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2023 n. 406671 contiene le regole tecniche per l’invio all’Agenzia stessa dei dati in possesso dei gestori delle piattaforme digitali che riguardano le operazioni effettuate per il tramite di tali piattaforme. Gli obblighi in questione sono stabiliti a livello europeo dalla direttiva 2021/514/UE (DAC 7). Sono oggetto di monitoraggio, se intermediati dalle piattaforme:
L’obiettivo è quello di mettere a disposizione degli Stati membri i dati delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) intermediate da tali piattaforme, al fine di “intercettare” redditi non dichiarati.
Le procedure di scambio non prevedono adempimenti a carico dei soggetti che utilizzano le piattaforme: gli unici obbligati sono, infatti, i gestori delle piattaforme stesse. | |
16.1 | DATI OGGETTO DI SCAMBIO I dati oggetto di scambio sono essenzialmente:
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16.2 | DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI Le disposizioni della direttiva DAC 7 si applicano dall’1.1.2023, con meccanismi di scambio con cadenza annuale. Per il 2023, i gestori italiani inviano all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate dai non residenti entro il 31.1.2024; il processo inverso avviene per le operazioni effettuate dai residenti italiani per il tramite di gestori esteri. Il primo scambio di dati tra le Amministrazioni dei 27 Stati dell’Unione europea avverrà entro il mese ancora successivo, quindi entro il 29.2.2024. |
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17 | EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA CHE POSSONO ESSERE DEDOTTE DAL REDDITO IRPEF O IRES – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI – AGGIORNAMENTO |
L’art. 14 co. 1 – 6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80, come modificato dall’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:
In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269) sono state individuate le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.
Abrogazione dell’agevolazione |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI DICEMBRE 2023
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
10.12.2023 | Effettuazione versamenti e | I soggetti che, alla data dell’1.5.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati nell’allegato 1 al DL 61/2023), devono effettuare:
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11.12.2023 | Comunicazione al registro imprese dei dati dei titolari effettivi | Le imprese dotate di personalità giuridica (spa, srl, sapa, società cooperative), le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che hanno acquistato la personalità giuridica, nonché i trust e gli istituti giuridici affini, già costituiti alla data del 9.10.2023, devono comunicare all’Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente:
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11.12.2023 | Domanda all’INPS per il riconteggio dei debiti contributivi fino a 1.000,00 euro annullati | Gli artigiani e commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata possono presentare all’INPS la domanda per richiedere il riconteggio dei debiti fino a 1.000,00 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2015, che sono stati annullati. Il pagamento degli importi dovuti a titolo di contributi e sanzioni deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31.12.2023. |
15.12.2023 | Ravvedimento speciale per le violazioni relative ai corrispettivi | I commercianti al minuto e i soggetti assimilati, che hanno commesso violazioni in relazione agli obblighi di certificazione, memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nel periodo dall’1.1.2022 al 30.6.2023 possono effettuare il ravvedimento operoso anche se le violazioni sono già state constatate con verbale alla data del 31.10.2023, purché non ci sia l’atto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento. In base alle regole ordinarie, infatti, il verbale impedisce il ravvedimento. |
15.12.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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18.12.2023 | Comunicazione | Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo) 2023:
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18.12.2023 | Saldo IMU 2023 | I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023:
Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”. |
18.12.2023 | Seconda rata IMU 2023 enti non commerciali | Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2022. Il conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2023 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2024. |
18.12.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
18.12.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
18.12.2023 | Imposta sostitutiva | I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2023. L’acconto è commisurato:
È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR. |
18.12.2023 | Versamento acconti | In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2023, i sostituti d’imposta devono versare:
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18.12.2023 | Tributi apparecchi | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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20.12.2023 | Perfezionamento del ravvedimento operoso “speciale” | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, potevano regolarizzarle entro il 30.9.2023 con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Se entro il 30.9.2023 i contribuenti non hanno perfezionato il ravvedimento operoso speciale, possono farlo entro il 20.12.2023, pagando però tutte le somme in unica soluzione; non è quindi ammessa la dilazione nelle previste otto rate.
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20.12.2023 | Versamento cumulativo ritenute condominio | Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:
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20.12.2023 | Autocertificazione | Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l’anno 2024, in caso di:
L’autocertificazione va presentata:
L’autocertificazione può inoltre essere presentata:
La presentazione dell’autocertificazione relativa al 2024, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2024, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone. |
27.12.2023 | Versamento | I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l’acconto IVA relativo al 2023. |
27.12.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di novembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
30.12.2023 | Documentazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
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31.12.2023 | Presentazione | Le imprese che hanno beneficiato di determinati aiuti di Stato relativi alla pandemia da COVID, di competenza del Ministero del Turismo, e che hanno superato i massimali previsti dalla normativa comunitaria, devono presentare al suddetto Ministero, entro le ore 12.00, un’apposita autocertificazione nella quale attestano l’importo complessivo degli aiuti fruiti oltre i previsti massimali:
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31.12.2023 | Adeguamento | Le associazioni e società sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni previste dal DLgs. 28.2.2021 n. 36 in materia di riforma dello sport. Le modifiche statutarie effettuate entro il 31.12.2023 per adeguarsi alle suddette novità sono esenti dall’imposta di registro. Il mancato adeguamento entro tale data comporterà la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). |
31.12.2023 | Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore | Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine:
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31.12.2023 | Utilizzo crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al primo trimestre 2023 | Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 31.12.2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo) 2023. Il termine del 31.12.2023 per l’utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. |
31.12.2023 | Rimborsi modelli 730/2023 | I sostituti d’imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2023 integrativo, i relativi rimborsi. |
31.12.2023 | Opzione per il regime | Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le pro loco, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l’opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:
L’opzione è vincolante per 5 anni. |
31.12.2023 | Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni | I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell’opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:
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31.12.2023 | Contributi previdenza complementare | Le persone fisiche che, nel 2022, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2023 o REDDITI PF 2023). Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare. |
31.12.2023 | Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito | Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al capital gain possono esercitare o revocare l’opzione:
L’opzione o la revoca ha effetto dall’anno 2024. |
31.12.2023 | Trasparenza fiscale | I soggetti IRES “solari” devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la conferma dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata. In generale, la conferma dell’opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione. |
31.12.2023 | Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ | Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello di decorrenza. |
31.12.2023 | Documentazione | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
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31.12.2023 | Contributo Albo | Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2023, esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno 2024:
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2.1.2024 | Comunicazione crediti d’imposta inutilizzabili derivanti da interventi “edilizi” | L’ultimo cessionario o il fornitore, titolare di crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, qualora questi crediti risultino inutilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l’impiego in compensazione, devono darne comunicazione:
La comunicazione entro il 2.1.2024 si applica se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è avvenuta prima dell’1.12.2023. Se la conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito è invece avvenuta dall’1.12.2023, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni da detta conoscenza. La mancata comunicazione nei predetti termini comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100,00 euro. |
2.1.2024 | Regolarizzazione | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l’anno 2023, la cui scadenza del termine era il 30.11.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. Si ricorda che l’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 ha stabilito che le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro, possono effettuare il versamento del secondo o unico acconto dovuto per il 2023 in base alla dichiarazione dei redditi:
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2.1.2024 | Adempimenti | Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2023 devono provvedere al versamento:
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2.1.2024 | Adempimenti | Gli eredi delle persone decedute dall’1.3.2023 al 30.6.2023:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:
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2.1.2024 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
2.1.2024 | Dichiarazione | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 14 dicembre 2023
Team Consulenza