Circolare mensile per il cliente del 15.06.2023

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15 Giugno 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE MAGGIO E GIUGNO 2023

 

MAGGIO 2023: NOVITÀ

 

  1. Controlli sull’apertura della partita IVA – Provvedimento attuativo
  2. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas per il secondo trimestre 2023 – Utilizzo in compensazione nel modello F24
  3. Crediti d’imposta gas – Incremento del 30% del prezzo di riferimento del gas – Irrilevanza di un contratto di fornitura a prezzo fisso
  4. Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate – Versamento dell’imposta sostitutiva – Istituzione del codice tributo
  5. Imprese di autotrasporto di merci per conto terzi – Incentivi per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili
  6. Attività di vendita dei carburanti – Trasparenza dei prezzi – Nuova disciplina – Provvedimento attuativo 8
  7. Cause di esclusione dal regime forfetario – Titolarità di pensione
  8. Controllo del versamento delle ritenute negli appalti – Responsabilità del committente – pagamento della sanzione
  9. Riparazione e sostituzione di beni in garanzia – Trattamento IVA
  10. Imposta di bollo – Riaddebito in fattura dei costi di immatricolazione
  11. Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – Modifica delle liste degli Stati partecipanti

 

1CONTROLLI SULL’APERTURA DELLA PARTITA IVA – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
 Con il provv. 16.5.2023 n. 156803, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni di attuazione dell’art. 35 co. 15-bis.1 e 15-bis.2 del DPR 633/72 (inseriti dalla L. 197/2022), mediante il quale sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite IVA.
Inoltre, il provvedimento ha approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all’eventuale provvedimento di cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
1.1QUADRO NORMATIVO
L’art. 1 co. 148 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando il menzionato art. 35 del DPR 633/72, ha introdotto alcune disposizioni che consentono all’Agenzia delle Entrate di implementare nuovi controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nell’ottica di ridurre l’evasione fiscale.
I controlli sono, quindi, principalmente rivolti alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.
All’esito degli specifici controlli operati dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili qualora obbligatorie.
Esponendo “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli sono stati contestati.
Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.
1.2CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DEI CONTROLLI
Il provvedimento individua le modalità di valutazione del rischio dei contribuenti, al fine dei controlli in argomento.
La valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su:
• elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica; gli elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la mancanza di un professionale e abituale svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione;
• elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività;
• elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Gli elementi di rischio sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché da ogni altra fonte informativa.
1.3CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL FINE DEI CONTROLLI

A seguito dell’invito a comparire presso gli Uffici, il contribuente è chiamato a fornire i chiarimenti richiesti e le scritture contabili di cui all’art. 14 o 19 del DPR 600/73, qualora obbligatorie.
Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito a comparire, l’Ufficio effettua le seguenti attività:

  • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente ai quali è riferita la partita IVA (ad es. aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, al possesso dei requisiti di imprenditorialità, alla solidità patrimoniale e finanziaria, ecc.);
  • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, anche sulla base dei documenti esibiti e dei chiarimenti forniti;
  • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo IVA, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’Ufficio.
1.4RICHIESTA DI RIATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA E FIDEIUSSIONE

Successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA eventualmente emanato dall’Agenzia delle Entrate, il destinatario può richiedere la riattribuzione di un numero di partita IVA, solamente previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria.
Detta polizza o fideiussione deve avere la durata di 3 anni ed essere di importo, in ogni caso, non inferiore a 50.000,00 euro.
La polizza o fideiussione è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di nuova attribuzione della partita IVA.

Con il provvedimento in esame è stato approvato il fac-simile recante il contenuto minimo che devono possedere la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria.entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 conv. L. 14/2023).

 

2CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL SECONDO TRIMESTRE 2023 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
 Con la ris. 10.5.2023 n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno) 2023 (art. 4 del DL 34/2023).
Tali crediti devono essere utilizzati entro il 31.12.2023.
2.1CODICI TRIBUTO
Nello specifico, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7015”, con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;
  • “7016”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;
  • “7017”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore;
  • “7018”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore.
2.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
2.3PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

 

3CREDITI D’IMPOSTA GAS – INCREMENTO DEL 30% DEL PREZZO DI RIFERIMENTO DEL GAS – IRRILEVANZA DI UN CONTRATTO DI FORNITURA A PREZZO FISSO
 Con la risposta a interpello 8.5.2023 n. 316, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale da parte delle imprese gasivore (art. 15.1 del DL 4/2022 e seguenti), non rileva la circostanza che sia stato stipulato dall’impresa un contratto di fornitura a prezzo fisso. La norma che disciplina il credito d’imposta delimita in maniera puntuale i requisiti di accesso, prevedendo che l’aumento del 30% debba essere calcolato sulla media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).
Pertanto, il calcolo dello scostamento che dimostra l’esistenza di un incremento del predetto valore (modificato nel tempo sulla base delle specifiche disposizioni) non contiene alcun rinvio al costo effettivamente sostenuto dalle imprese gasivore e deve essere operato avendo riguardo forfetariamente:

  • alla media dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, relativa al periodo di riferimento delle singole disposizioni agevolative;
  • al prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

4RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE – VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA – ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
 Con la ris. 19.5.2023 n. 23, Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la nuova rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, quote o diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi dell’art. 5 co. 1-bis della L. 448/2001 (inserito dall’art. 1 co. 107 della L. 197/2022, legge di bilancio 2023).
4.1RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all’1.1.2023, il co. 1-bis dell’art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16% ed è possibile perfezionare l’opzione entro il 15.11.2023.

4.2ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO RELATIVO ALLE PARTECIPAZIONI QUOTATE
La rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati si affianca a quella relativa alle partecipazioni non quotate e a quella del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili), disciplinati rispettivamente dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.
La risoluzione in commento istituisce quindi il codice tributo “8057”, denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”.
4.3CONFERMA DEI CODICI TRIBUTO RELATIVI ALLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E AI TERRENI

Viene espressamente indicato che resta fermo l’utilizzo dei codici tributo “8055” e “8056”, per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto, rispettivamente, di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e di terreni.

4.4MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

  • i suddetti codici tributo (“8055”, “8056” e “8057”) vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.

 

5IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI – INCENTIVI PER IL RIN-NOVO DEL PARCO VEICOLARE CON VEICOLI MAGGIORMENTE ECO-SOSTENIBILI
 Con il DM 12.4.2023, pubblicato sulla G.U. 23.5.2023 n. 119, sono stati previsti ulteriori incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, mediante investimenti in veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, con uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro.
5.1SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere agli incentivi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi:

  • attive sul territorio italiano;
  • iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
5.2INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

In relazione all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di:

  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 4.000,00 euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e di 14.000,00 euro per ogni veicolo elettrico di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate;
  • veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, è previsto un contributo di 9.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e di 24.000,00 euro per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ovvero a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate;
  • dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici, è previsto un contributo pari al 40% dei costi ammissibili, comprensivi del dispositivo e dell’allestimento, con un tetto massimo di 2.000,00 euro.

Rottamazione di precedenti veicoli

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alimentazione alternativa, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI step E o euro 6 E, è prevista una maggiorazione del contributo pari a 1.000,00 euro per ogni veicolo rottamato. Il veicolo rottamato deve essere stato detenuto in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente al 23.5.2023.

In relazione alla radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate, conformi alla normativa anti-inquinamento euro VI step E, il contributo è pari a 7.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate e fino a 16 tonnellate e a 15.000,00 euro per ogni veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 16 tonnellate.

In relazione all’acquisizione di veicoli commerciali leggeri euro 6 E ed euro VI step E il contributo è di 3.000,00 euro per ogni veicolo commerciale di massa pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia.

Acquisizione di rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici

Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti:

  • le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;
  • i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;
  • la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali.

Maggiorazione per piccole e medie imprese

I contributi in esame sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

Limite massimo
In ogni caso, gli investimenti ammissibili ai contributi non possono superare l’importo di 550.000,00 euro per singola impresa.

Incumulabilità
I contributi in esame sono incumulabili, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”.

5.3PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con un successivo decreto direttoriale saranno stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande, finalizzate alla prenotazione del beneficio.
A tali fini, sarà sufficiente produrre copia del contratto di acquisizione dei veicoli indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo.

Le domande saranno esaminate in base all’ordine di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

5.4PROVA DEL PERFEZIONAMENTO DELL’INVESTIMENTO

I soggetti che hanno presentato la domanda di prenotazione delle risorse, al fine di perfezionare la richiesta di agevolazione, dovranno comunque rendicontare i costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento e fornire la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le previste caratteristiche tecniche.
Le modalità di rendicontazione saranno stabilite con un successivo decreto direttoriale.

 

6ATTIVITÀ DI VENDITA DEI CARBURANTI – TRASPARENZA DEI PREZZI – NUOVA DISCIPLINA – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO
 Con il DM 31.3.2023, pubblicato sulla G.U. 22.5.2023 n. 118, sono state emanate le disposizioni attuative della nuova disciplina in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti per autotrazione, introdotta dall’art. 1 del DL 14.1.2023 n. 5 conv. L. 10.3.2023 n. 23, che prevede:

  • l’obbligo di comunicare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) i prezzi praticati da ogni singolo impianto;
  • l’obbligo di esposizione nel punto vendita di un cartellone riportante i prezzi medi di riferimento elaborati dal suddetto Ministero.
6.1OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI PRATICATI

L’obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile, praticati al pubblico, sussiste:

  • per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato;
  • per ogni singolo impianto di distribuzione;
  • in caso di vendita effettuata mediante modalità self service; qualora non sia presente e operativa tale forma di vendita, si fa riferimento alla vendita in modalità “servito”.

La comunicazione deve essere effettuata, a decorrere dal 24.7.2023:

  • all’apertura di un nuovo impianto;
  • in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata;
  • esclusivamente con modalità telematiche utilizzando, previa autenticazione, l’applicativo disponibile all’indirizzo Internet https://carburanti.mise.gov.it.

I prezzi devono essere indicati con tutte le cifre decimali effettivamente applicate.

I prezzi comunicati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono pubblicati sul servizio telematico “Osservaprezzi carburanti”.

6.2ELABORAZIONE DEI PREZZI MEDI DA PARTE DEL MINISTERO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi applicati, elabora i dati e calcola la media aritmetica:

  • su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita in impianti situati fuori della rete autostradale;
  • su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale.

A partire dall’1.8.2023, il Ministero provvede alla pubblicazione dei suddetti prezzi medi, al fine di renderli disponibili agli esercenti l’attività di vendita di carburante:

  • in un’apposita sezione del proprio sito Internet (www.mise.gov.it);
  • con frequenza giornaliera, entro le ore 8.30.
6.3OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DI UN CARTELLONE RIPORTANTE I PREZZI MEDI

Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, a decorrere dall’1.8.2023 sono tenuti ad esporre nel proprio punto vendita i prezzi medi di riferimento pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

  • relativi alle tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita;
  • mediante un apposito cartellone;
  • assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera.

Nel cartellone, i prezzi medi di riferimento devono essere esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso:

  • gasolio (euro per litro);
  • benzina (euro per litro);
  • GPL (euro per litro);
  • metano (euro per chilogrammo).

L’esposizione del cartellone deve essere all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità, utilizzando la dimensione minima dei caratteri pari a 12 cm di altezza (con la stessa dimensione devono essere indicate le cifre decimali fino alla terza).

Il cartellone che riporta i prezzi medi deve essere esposto:

  • entro le 10.30, se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle 8.30, o nel caso di apertura 24 ore su 24;
  • oppure entro le due ore successive all’apertura, se l’orario di apertura è successivo alle 8.30.
6.4SANZIONI

Ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DL 5/2023, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi praticati e di esposizione del cartellone con i prezzi medi di riferimento, si applica la sanzione amministrativa da 200,00 a 2.000,00 euro, tenuto conto anche del livello di fatturato dell’esercente, per il giorno in cui la violazione si è consumata.
Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso in cui il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato al Ministero dal singolo impianto di distribuzione.

Sospensione dell’attività
Nel caso in cui la violazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell’arco di 60 giorni, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo da uno a 30 giorni.

Decorrenza
Le suddette sanzioni in caso di violazioni si applicano a decorrere dall’1.8.2023.

 

7CAUSE DI ESCLUSIONE DAL REGIME FORFETARIO – TITOLARITÀ DI PENSIONE
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.5.2023 n. 311, è stato chiarito che la titolarità di una pensione di importo superiore a 30.000,00 euro, anche se integralmente esente da imposizione in Italia, preclude l’applicazione del regime forfetario.
7.1POSSESSO DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

L’applicazione del regime forfetario è condizionata al fatto che, nell’anno precedente, siano percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, non eccedenti l’importo di 30.000,00 euro.

Viene precisato che, per effetto della previsione, sono esclusi dal regime i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall’ammontare delle imposte corrisposte sui medesimi. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione della causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di tali redditi e il loro ammontare.

7.2PENSIONE SUPERIORE A 30.000,00 EURO

Seguendo tale impostazione, è stato escluso il regime forfetario per la nuova attività avviata in Italia dal soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000,00 euro annui, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 

8CONTROLLO DEL VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI – RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE – PAGAMENTO DELLA SANZIONE
 L’art. 17-bis del DLgs. 241/97 (introdotto con l’art. 4 del DL 124/2019, conv. L. 157/2019), derogando al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni, prevede che le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici hanno l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
  • caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
  • mediante l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.

Con la ris. 10.5.2023 n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di versamento della sanzione irrogata al committente per la violazione della disciplina in esame.

8.1SANZIONE IRROGABILE AL COMMITTENTE

Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso violazioni in relazione all’effettuazione e al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, e il committente non abbia ottemperato ai propri obblighi di controllo, il committente stesso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

8.2VERSAMENTO DELLA SANZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Come stabilito dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.5.2023 n. 21, il versamento della sanzione irrogata al committente deve essere effettuato:

  • tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), che non consente la compensazione con crediti disponibili;
  • utilizzando i seguenti codici tributo:
    • “8119”, denominato “Sanzioni per l’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 dell’articolo 17-bis del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241”;
    • “9600”, denominato “Spese di notifica”.

Compilazione del modello “F24 ELIDE”
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”:

  • i suddetti codici tributo devono essere esposti nel campo “codice”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
  • nella sezione “CONTRIBUENTE” devono essere indicati, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO” devono inoltre essere indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, per il codice tributo “8119”, in caso di versamento rateale, il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”; nessun valore deve essere indicato per il codice tributo “9600”;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’informazione riportata nell’atto emesso dall’Ufficio, nel formato “AAAA”;
    • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

 

9RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA – TRATTAMENTO IVA
 Con la risposta a interpello 9.5.2023 n. 323, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle operazioni di riparazione e sostituzione di prodotti coperti dalla garanzia.
Nel caso specifico, i pezzi di ricambio, nonché i beni sostitutivi o di risulta delle riparazioni, erano oggetto di movimentazione nell’UE poiché la società produttrice (soggetto extra-UE) si avvaleva di soggetti terzi (quali centri di riparazione e centri logistici) in Italia e in altri Stati membri.
9.1OPERAZIONI ESCLUSE DA IVA

Con la risposta in argomento, l’Agenzia chiarisce che sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA ex art. 2 del DPR 633/72:

  • l’invio dei prodotti difettosi dal cliente finale italiano ai centri di riparazione in Italia o in altro Stato UE, nonché il reinvio dei beni riparati dopo l’intervento, in quanto le operazioni non sono a titolo oneroso e il diritto di proprietà resta in capo al cliente;
  • l’invio al cliente finale, da parte della società, di un prodotto nuovo proveniente da altro Stato UE, sostitutivo di quello originario, in quanto manca, anche in questo caso, il carattere di onerosità (dato che la sostituzione è già parte del prezzo della vendita originaria assoggettata a imposta).
9.2TRASFERIMENTI DI BENI IN CONTO PROPRIO NELL’UE

Per quanto concerne l’invio dei pezzi di ricambio dal centro logistico nell’UE al centro di riparazione in Italia ad opera della società, l’Agenzia chiarisce che esso configura un trasferimento di beni in conto proprio nell’Unione, realizzando una cessione intra-UE assimilata nello Stato membro di partenza e un acquisto intra-UE assimilato in Italia ex art. 38 co. 3 lett. b) del DL 331/93.
Analogamente, l’invio di parti o beni difettosi dall’Italia a un centro logistico in altro Stato UE configura una cessione intra-UE assimilata in Italia ex art. 41 co. 2 lett. c) del DL 331/93.
Né per l’acquisto intra-UE assimilato, né per la cessione intra-UE assimilata risulta dovuta la presentazione degli INTRASTAT, trattandosi di operazioni su beni eseguite nell’ambito della garanzia (C.M. 23.2.94 n. 13, § 15.1).

 

10IMPOSTA DI BOLLO – RIADDEBITO IN FATTURA DEI COSTI DI IMMATRICOLAZIONE
 Con la risposta a interpello 15.5.2023 n. 328, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono soggetti a imposta di bollo i costi di immatricolazione (bolli, imposta di trascrizione, ecc.) che l’agenzia, incaricata dalla concessionaria di svolgere le pratiche auto, paga in nome e per conto del cliente e che, poi, sono riaddebitati in fattura al cliente.
10.1ASSOLVIMENTO DELLE PRATICHE DI IMMATRICOLAZIONE

Nel caso di specie, una società che svolge l’attività di concessionaria di autoveicoli si avvale di alcune agenzie di pratiche automobilistiche per la realizzazione degli adempimenti burocratici necessari per la messa in strada dei veicoli venduti (pratiche presso la motorizzazione civile, iscrizione al PRA, ecc.). In questo contesto, le agenzie per le pratiche auto corrispondono, per ogni immatricolazione, una somma pari a circa 116,00 euro (che include: 64,00 euro per 4 marche da bollo da 16,00 euro; 41,78 euro di contributo alla Tesoreria dello Stato per il rilascio delle targhe; 10,20 euro per diritti al Dipartimento dei trasporti terresti e imposta provinciale di trascrizione, ecc.), che, poi, la concessionaria riporta nella fattura di vendita dei veicoli (nuovi o usati), unitamente al corrispettivo soggetto a IVA.

10.2APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

In linea di principio, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, l’imposta di bollo si applica nella misura di 2,00 euro sulle “fatture, note, conti e simili documenti”, se superano la somma di 77,47 euro (nota 2 al suddetto art. 13).
Tuttavia, le fatture aventi a oggetto esclusivamente somme imponibili a IVA non scontano il bollo, ai sensi dell’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72.
Inoltre, talvolta possono operare specifiche esenzioni dall’imposta di bollo previste dalla tabella B allegata al DPR 642/72.
Inapplicabilità delle esenzioni
Nel caso di specie, tuttavia, le somme corrisposte per bolli e altri adempimenti propedeutici all’immatricolazione dei veicoli, riaddebitate in fattura, secondo l’Agenzia delle Entrate, scontano il bollo di 2,00 euro in quanto:
da un lato, si tratta di somme escluse da IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72, in quanto anticipazioni in nome e per conto del cliente, sicché non può operare il principio di alternatività IVA-bollo di cui all’art. 6 della Tabella B allegata al DPR 642/72;
dall’altro, sebbene si tratti di somme dovute a titolo di imposta di bollo, imposte di trascrizione, contributo per il rilascio della targa, non può operare l’esenzione di cui all’art. 5 della Tabella B, allegata al DPR 642/72, in quanto l’esenzione opera solo per gli atti del procedimento di riscossione dei tributi come normativamente previsto.

 

11SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI – MODIFICA DELLE LISTE DEGLI STATI PARTECIPANTI
 Il DM 5.5.2023, pubblicato sulla G.U. 12.5.2023 n. 110, ha modificato le liste dei Paesi partecipanti alle procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.

Per quanto riguarda l’Allegato C (Stati ai quali l’Italia fornisce i dati dei conti intrattenuti in Italia dai rispettivi residenti), entrano il Ghana, la Giamaica e il Kazakistan, in tutti i casi con prima annualità interessata il 2022, ed escono invece il Kenya e la Costarica: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 82.

Per quanto riguarda l’Allegato D (Stati dai quali l’Italia riceve i dati dei conti intrattenuti in loco dai residenti italiani), entrano le Maldive, ed escono Kenya, Liberia, Marocco, Moldova e Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 110.

MAGGIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
11.6.2023

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande:

  • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all’anno 2022;
  • al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it.

A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 26.6.2023 e fino al 20.7.2023 (per l’inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 21.7.2023 (per la sola firma digitale e invio della domanda).

15.6.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAFI professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

15.6.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con-guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

15.6.2023Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.6.2023

Acconto IMU 2023I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2023, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022.

Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. “immobili merce”.

16.6.2023

Saldo IMU 2022 e acconto IMU 2023 enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento:

  • del conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per l’anno 2022;
  • della prima rata dell’IMU dovuta per l’anno 2023, pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno 2022.

16.6.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

16.6.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di maggio 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.6.2023

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2023.
21.6.2023

Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022:

  • sulla base del modello approvato dal relativo provv. 3.4.2023 n. 116285;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche;
  • direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.
21.6.2023

Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al quarto trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022:

  • sulla base del modello approvato dal relativo provv. 3.4.2023 n. 116285;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle previste specifiche tecniche;
  • direttamente, o tramite un intermediario abilitato, oppure da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità, in presenza del relativo obbligo.
26.6.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di maggio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di maggio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre-viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

29.6.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

29.6.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei con-guagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

30.6.2023

Domande per la nuova “rottamazione” dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022 devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti ese-cutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”).
La domanda va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso.

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.

Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.

Entro il 30.9.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.10.2023.

30.6.2023

Dichiarazione IMU 2021 e 2022

I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021 e/o all’anno 2022, qualora obbliga-toria:

  • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati);
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 30.10.2012, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello.

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all’anno 2021 e all’anno 2022:

  • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;
  • utilizzando lo specifico nuovo modello approvato dal DM 4.5.2023.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello di cui al DM 26.6.2014, a condizione che non debbano essere dichiarate ulteriori informazioni.

30.6.2023

Ravvedimento IMU 2021 e 2022

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta dovuta per il 2021 e/o per il 2022, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.6.2023

Utilizzo crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022.
Il termine del 30.6.2023 per l’utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
30.6.2023

Utilizzo crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al quarto trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, devono utilizzare in compensazione nel modello F24, entro il 30.6.2023, i crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022.

Il termine del 30.6.2023 per l’utilizzo in compensazione riguarda anche i soggetti che hanno acquisito tali crediti mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

30.6.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2023 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2023

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2022;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2023

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.6.2023

Versamento saldo IVA 2022

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023.

Tale versamento può essere rateizzato.

30.6.2023

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equi-parati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il ren-diconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

30.6.2023

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto an-nuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2023

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2023

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2023

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.6.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorial-mente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.6.2023

Versamento contributo di solidarietà per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico e che hanno approvato il bilancio 2022 entro il 31.5.2023, devono effettuare il versamento del contributo di solidarietà dovuto per l’anno 2023, pari al 50% dell’ammontare della quota del reddito complessivo IRES relativo al periodo d’imposta 2022, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti (2018-2021).
Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023 deriva dalle previste attività nel settore energetico.
L’ammontare del contributo straordinario non può in ogni caso essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022.
30.6.2023

Proroga regime agevolato lavoratori “impatriati”

I lavoratori dipendenti o autonomi “impatriati”, già beneficiari del regime agevolato al 31.12.2019, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2022, per prorogare di ulteriori cinque periodi d’imposta l’applicazione del regime speciale, in presenza delle previste condizioni.
Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.
30.6.2023

Proroga regime agevolato per docenti e ricercatori

I docenti e i ricercatori trasferitisi in Italia, già beneficiari al 31.12.2019 del regime agevolato di cui all’art. 44 del DL 78/2010, devono effettuare il versamento di un importo pari al 10% o al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta 2022, per esercitare la facoltà di prolungare la durata del regime agevolato che si è concluso il 31.12.2022, in presenza delle previste condizioni.
Entro il termine in esame i lavoratori dipendenti devono anche richiedere l’applicazione dell’agevolazione al datore di lavoro, mediante una richiesta scritta.
30.6.2023

Versamento contributo annuo sportivi professionisti “impatriati”

Gli sportivi professionisti “impatriati” devono:

  • effettuare il versamento dell’apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d’imposta precedente;
  • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2023

Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni

Le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:

  • a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell’anno precedente;
  • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui.

L’obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni.

30.6.2023

Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2023 presso un ufficio postale.

In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 30.11.2023.
30.6.2023

Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano il modello 730/2023 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2023 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2023.

Il quadro AC del modello REDDITI PF 2023 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2023.
In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:

  • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • entro il 30.11.2023.
30.6.2023

Regolarizzazione modello REDDITI PF 2022

Salvo aderire al “ravvedimento operoso speciale” ex L. 197/2022 entro il 30.9.2023, le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2023 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2022 relativa al 2021;
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2021, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2023

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2023 possono:

  • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2023 cui era obbligato il defunto;
  • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2021 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2022 e degli anni precedenti (salvo aderire al “ravvedimento operoso speciale” ex L. 197/2022 entro il 30.9.2023).

In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2023.
In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.

30.6.2023

Affrancamento degli utili delle partecipate a regime privilegiato

I soggetti che detengono partecipazioni, in regime d’impresa, possono affrancare gli utili e le riserve di utili delle partecipate a regime fiscale privilegiato:

  • non ancora distribuiti all’1.1.2023;
  • che risultano dal bilancio dei soggetti esteri direttamente o indirettamente partecipati relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2022;
  • mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 9% (per i soggetti IRES) o del 30% (per i soggetti IRPEF).

L’opzione si perfeziona con l’indicazione degli utili affrancati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 (modello REDDITI 2023).

30.6.2023

Affrancamento dei redditi degli OICR

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che detengono quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e che intendono avvalersi della facoltà di affrancamento dei relativi redditi di capitale (art. 44 co. 1 lett. g) del TUIR) e redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR), con l’imposta sostitutiva del 14%, devono:

  • trasmettere all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, un’apposita comunicazione al fine di esercitare l’opzione (l’imposta sostitutiva sarà versata dell’intermediario entro il 16.9.2023, a seguito della ricezione della provvista da parte del contribuente);
  • in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto con intermediari finanziari, versare la suddetta imposta sostitutiva del 14% entro il termine in esame ed esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 (modello REDDITI 2023).
30.6.2023

Affrancamento dei redditi delle cripto-attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commercial, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
30.6.2023

Versamento cumulativo ritenute condominio

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73:

  • operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2023, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro;
  • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
30.6.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

30.6.2023

Comunicazione contratti di locazione breve

Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati:

  • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2022 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario;
  • per i quali non siano state operate ritenute.

Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.

30.6.2023

Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno

I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno:

  • con riferimento all’anno 2022;
  • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato;
  • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.4.2022.
30.6.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im-portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.6.2023

Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2023

Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2023, in caso di:

  • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elet-trica;
  • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.

L’autocertificazione va presentata:

  • compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
    oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2023

Presentazione domande “sport bonus”

I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

1.7.2023

Documentazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dall’1.7.2022 al 16.8.2022 (primo periodo di incentivazione).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 15 Giugno 2023

Team Consulenza


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