Circolare mensile per il cliente del 18.05.2023
18 Maggio 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE APRILE E MAGGIO 2023
APRILE 2023: NOVITÀ
- Cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburanti relativi al primo trimestre 2023 – Comunicazione e compensazione
- Comunicazione degli oneri detraibili per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Estensione alle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
- Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero – Ravvedimento – Utilizzo di crediti d’imposta nel frattempo scaduti – Esclusione
- Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Esclusione dei beni gratuitamente devolvibili – Ambito applicativo
- Credito d’imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili – Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione
- Contributi energia per gli enti del Terzo settore
- Somministrazione di pasti ai dipendenti mediante esercizi convenzionati – Trattamento fiscale
- Rapporti di scambio tra Italia e San Marino – Vendite a distanza
- Prova della cessione intracomunitaria – Documenti richiesti ai fini della sussistenza della presunzione di avvenuto trasporto – Formato elettronico
- Esportazioni triangolari – Condizioni per la non imponibilità IVA
- Incentivi per il trasferimento di docenti e ricercatori – Accesso nell’ipotesi di percezione di assegni di ricerca esenti da IRPEF
1 | CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 – COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE |
Con il provv. 3.4.2023 n. 116285, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici, già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari. | |
1.1 | CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, riconosciuti alle:
Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante:
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1.2 | TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La cessione dei suddetti crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5.4.2023 al 18.12.2023. Crediti d’imposta carburanti relativi al terzo trimestre 2022 Le cessioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022) devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 21.6.2023, in luogo della precedente scadenza del 22.3.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252. |
1.3 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve avvenire:
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1.4 | UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”). I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:
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1.5 | CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023:
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1.6 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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2 | COMUNICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ESTENSIONE ALLE SPESE PER ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO |
Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 29.3.2023, pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83, la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili IRPEF è stata estesa alle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. | |
2.1 | SPESE INTERESSATE La nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:
Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti). |
2.2 | SOGGETTI INTERESSATI I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sono:
Rimborsi Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. |
2.3 | DECORRENZA Le nuove comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:
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2.4 | MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE L’invio dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi deve avvenire:
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2.4 | REGIME SANZIONATORIO Con riferimento alle comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2023 e 2024, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, “a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”. Sanzioni a regime
Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro. Primo anno di applicazione dell’obbligo
Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico relative al periodo d’imposta 2025. Correzione dei dati trasmessi
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3 | OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO – RAVVEDIMENTO – UTILIZZO DI CREDITI D’IMPOSTA NEL FRATTEMPO SCADUTI – ESCLUSIONE |
Con la risposta a interpello 18.4.2023 n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il contribuente, nel momento in cui tenta di ravvedere l’omessa presentazione del modello F24 “a saldo zero”, presenta la delega di pagamento ma questa viene scartata per decorso dei termini di utilizzo del credito in compensazione, non solo perde il diritto di compensare il credito, ma è soggetto anche alle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 in relazione alle imposte che avrebbero dovuto essere pagate mediante quella stessa compensazione. | |
3.1 | OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO L’art. 19 co. 3 del DLgs. 241/97 stabilisce che il modello F24 deve comunque essere presentato, entro il termine di scadenza delle somme da versare, anche se le somme dovute risultano totalmente compensate (c.d. “F24 a saldo zero”). |
3.2 | SANZIONE PER L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO Ai sensi dell’art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero è punita con la sanzione amministrativa di 100,00 euro. Tale sanzione è ridotta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi. |
3.3 | RAVVEDIMENTO OPEROSO Il modello F24 a saldo zero può essere presentato tardivamente, applicando alla suddetta sanzione la riduzione prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97. |
3.4 | CREDITI D’IMPOSTA CON UN TERMINE DI UTILIZZO L’Agenzia delle Entrate precisa che l’efficacia della compensazione va valutata con riferimento al momento di presentazione del modello F24 a saldo zero, con la conseguenza che:
Nel caso oggetto di interpello si trattava di crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito o dal c.d. “sconto in fattura” relativi al superbonus 110% e alle ristrutturazioni edilizie, che però, alla data di presentazione tardiva del modello F24 a saldo zero, non potevano più essere utilizzati in compensazione per scadenza del relativo termine, con la conseguenza che la delega di pagamento è stata preventivamente scartata. Crediti d’imposta “energetici” |
4 | CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – ESCLUSIONE DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI – AMBITO APPLICATIVO |
Con il principio di diritto 11.4.2023 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e all’esclusione relativa ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa. | |
4.1 | ESCLUSIONE L’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi disciplinato dai co. 1051 – 1063 del medesimo articolo. |
4.2 | AMBITO APPLICATIVO Non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali le imprese “concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui all’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 quando:
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Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, per identificare il perimetro delle “imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori menzionati nell’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 occorre infatti valorizzare la ratio dell’agevolazione e non solo il tenore letterale della norma. La finalità del credito d’imposta è quella di incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi. |
5 | CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI – PERCENTUALE DI FRUIZIONE E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE |
Con il provv. 5.4.2023 n. 120748, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 9,1514% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta relativo alle spese sostenute dalle persone fisiche nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e al DM 6.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140), in proporzione alle risorse disponibili (pari a 3 milioni di euro). | |
5.1 | CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata dall’1.3.2023 al 30.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 9,1514%, troncando il risultato all’unità di euro. UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 (relativi al 2022), in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi |
6 | CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE |
Il DPCM 8.2.2023, pubblicato sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle richieste per i contributi a sostegno degli enti del Terzo settore e degli altri enti ammessi, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas, i criteri di quantificazione degli stessi, nonché le procedure di controllo. | |
6.1 | TRASMISSIONE DELL’ISTANZA Le istanze con cui sono richiesti i contributi sono presentate tramite la piattaforma informatica “Contributo energia”, in via di predisposizione, che sarà accessibile, previa registrazione, direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro. |
6.2 | QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO I contributi sono calcolati applicando una percentuale di liquidazione variabile all’incremento del costo risultante dalle fatture relative ai periodi interessati dall’agevolazione, riportate nell’istanza. |
6.3 | CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI Tali contributi sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”. |
7 | SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI – TRATTAMENTO FISCALE |
Con la risposta a interpello 21.4.2023 n. 301, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i profili fiscali relativi all’erogazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale, avvalendosi di ristoranti e altri esercizi convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”. La fattura è inviata direttamente al datore di lavoro che effettua il pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti. | |
7.1 | ALIQUOTA IVA APPLICABILE Nel caso descritto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somministrazioni di pasti ai dipendenti mediante esercizi convenzionati, con pagamento a carico del datore di lavoro, possano fruire dell’aliquota IVA del 4% di cui al n. 37, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72. |
7.2 | CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI Per quanto concerne le modalità di certificazione dei corrispettivi da parte degli esercizi commerciali convenzionati, è possibile emettere fattura differita, ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione di tutti i pasti. |
7.3 | TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Ai fini IRES, l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto che il descritto servizio sia assimilabile ad una mensa aziendale “diffusa”, ritiene che siano interamente deducibili i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico. |
8 | RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO – VENDITE A DISTANZA |
Con la risposta a interpello 21.4.2023 n. 300, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le vendite effettuate da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino a un consumatore finale residente in Italia, nel caso in cui il fornitore non si occupi della spedizione o del trasporto dei beni nemmeno indirettamente, sono assoggettate a IVA nel territorio di San Marino. | |
8.1 | RUOLO DEL FORNITORE NELLA PROCEDURA DI SPEDIZIONE L’art. 5-bis del regolamento UE 282/2011 fornisce la definizione di intervento, anche indiretto, del fornitore nella procedura di trasporto o spedizione.
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8.2 | CESSIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI Sulla base di quanto sopra, in assenza di intervento, anche indiretto, nella procedura di trasporto o spedizione dei beni da parte del fornitore, l’operazione di compravendita posta in essere nei confronti del consumatore finale residente in Italia non viene considerata una vendita a distanza ex art. 15 del DM 21.6.2021, ma rientra tra le ipotesi di cessioni nei confronti di privati ex art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021. |
9 | PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA – DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE DI AVVENUTO TRASPORTO – FOR-MATO ELETTRONICO |
Con la risposta a interpello 3.4.2023 n. 272, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “dichiarazione scritta” dell’acquirente, richiesta dall’art. 45-bis, par. 1, lett. b) del regolamento UE 282/2011 ai fini della prova della cessione intra-UE, può anche essere trasmessa mediante il sistema EDI (Electronic Data Intercharge). | |
9.1 | AMMISSIBILITÀ DEL FORMATO ELETTRONICO Nel regolamento UE 282/2011, infatti, non esistono disposizioni specifiche in ordine al “formato in cui devono essere forniti i documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto” (Note esplicative “Quick fixes 2020”). |
9.2 | CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L’Amministrazione finanziaria deve, inoltre, essere messa nelle condizioni di leggere i file, operando estrazioni, riscontrando “eventuali manomissioni che ne compromettano l’originalità”, accertandone “l’attendibilità e l’imputabilità a diversi soggetti” mediante il ricorso a standard riconosciuti e determinando la data grazie a strumenti che ne assicurino certezza e immutabilità. |
10 | ESPORTAZIONI TRIANGOLARI – CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ IVA |
Con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 283, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni per applicare il regime di non imponibilità IVA a cessioni all’esportazione “triangolari”, vale a dire quelle in cui un primo cedente italiano vende la merce a un “promotore” nazionale il quale le vende a un soggetto extra-UE e i beni sono spediti dal primo cedente al destinatario finale. | |
10.1 | DISCIPLINA GENERALE In termini generali, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, ai fini della non imponibilità IVA della prima cessione (la vendita di beni da parte del primo cedente nazionale a un secondo soggetto residente in Italia), è richiesto che il trasporto della merce al cessionario extra-UE avvenga “a cura o nome” del primo cedente.
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10.2 | CASO DI SPECIE Nel caso esaminato nella risposta a interpello 283/2023, il soggetto “promotore” ritira i beni presso lo stabilimento del proprio fornitore italiano (acquisto con termini di resa EXW) oppure i beni sono consegnati presso il magazzino del vettore che è incaricato dalla stessa società promotrice (acquisto con termini di resa FCA). |
11 | INCENTIVI PER IL TRASFERIMENTO DI DOCENTI E RICERCATORI – ACCESSO NELL’IPOTESI DI PERCEZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA ESENTI DA IRPEF |
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 21.4.2023 n. 8, ha ammesso al beneficio per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 un soggetto che percepisce assegni di ricerca, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia, prima dell’assunzione. | |
11.1 | ASSEGNO PROPEDEUTICO ALL’ASSUNZIONE L’art. 24 co. 3 lett. b) della L. 240/2010 stabiliva che lo svolgimento dell’attività di ricerca per effetto della corresponsione dell’assegno di ricerca può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo. |
11.2 | DECORRENZA DEL PERIODO AGEVOLATO La durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata, precisa l’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010. |
MAGGIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.5.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono tra-smettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.5.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liqui-dare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione de-gli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con-tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della presta-zione di servizi. |
16.5.2023 | Versamento IVA primo trimestre 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:
È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.5.2023 | Versamento IVA primo trimestre 2023 | I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na-tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:
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16.5.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi. |
16.5.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 non è di almeno 500,00 euro.. |
16.5.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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16.5.2023 | Contributi INPS artigiani e commercianti | I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2023. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it). |
16.5.2023 | Rata premi INAIL | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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17.4.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:
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25.5.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di aprile 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
31.5.2023 | Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali | Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:
Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:
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31.5.2023 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2022 al 30.11.2022:
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31.5.2023 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2023. |
31.5.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
31.5.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.5.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n.64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agen-zia delle Entrate. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 18 Maggio 2023
Team Consulenza