Circolare mensile per il cliente del 18.05.2023

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18 Maggio 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE APRILE E MAGGIO 2023

 

APRILE 2023: NOVITÀ

 

  1. Cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburanti relativi al primo trimestre 2023 – Comunicazione e compensazione
  2. Comunicazione degli oneri detraibili per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi – Estensione alle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
  3. Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero – Ravvedimento – Utilizzo di crediti d’imposta nel frattempo scaduti – Esclusione
  4. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – Esclusione dei beni gratuitamente devolvibili – Ambito applicativo
  5. Credito d’imposta per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili – Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione
  6. Contributi energia per gli enti del Terzo settore
  7. Somministrazione di pasti ai dipendenti mediante esercizi convenzionati – Trattamento fiscale
  8. Rapporti di scambio tra Italia e San Marino – Vendite a distanza
  9. Prova della cessione intracomunitaria – Documenti richiesti ai fini della sussistenza della presunzione di avvenuto trasporto – Formato elettronico
  10. Esportazioni triangolari – Condizioni per la non imponibilità IVA
  11. Incentivi per il trasferimento di docenti e ricercatori – Accesso nell’ipotesi di percezione di assegni di ricerca esenti da IRPEF

 

1CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTI RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 – COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
 Con il provv. 3.4.2023 n. 116285, l’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici, già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

1.1CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI
Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, riconosciuti alle:

  • imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
  • imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
  • imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
  • imprese diverse da quelle gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022).

Sono interessati anche i crediti d’imposta per l’acquisto di carburante:

  • da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61;
  • in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 (art. 1 co. 45 della L. 197/2022).
1.2TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La cessione dei suddetti crediti d’imposta relativi al primo trimestre 2023 deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 5.4.2023 al 18.12.2023.
Crediti d’imposta carburanti relativi al terzo trimestre 2022
Le cessioni riguardanti i crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022) devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 21.6.2023, in luogo della precedente scadenza del 22.3.2023 prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2023 n. 24252.
1.3MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve avvenire:

  • sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 3.4.2023 n. 116285;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.
1.4UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • entro il 31.12.2023, in relazione ai crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al primo trimestre 2023;
  • entro il 31.12.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al primo trimestre 2023;
  • entro il 30.6.2023, in relazione ai crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti relativi al terzo trimestre 2022 (art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 conv. L. 14/2023).
1.5CODICI TRIBUTO PER L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI

Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023:

  • “7746”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese energivore;
  • “7747”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore;
  • “7748”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale;
  • “7749”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
  • “7750”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica.
1.6MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al river-samento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

2COMUNICAZIONE DEGLI ONERI DETRAIBILI PER LA PRECOMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI – ESTENSIONE ALLE SPESE PER ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
 Ai fini dell’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (modelli 730 e REDDITI PF), con il DM 29.3.2023, pubblicato sulla G.U. 7.4.2023 n. 83, la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili IRPEF è stata estesa alle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.
2.1SPESE INTERESSATE
La nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda i dati delle spese detraibili, ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. i-decies) del TUIR:

  • per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, sostenute nell’anno precedente dalle persone fisiche;
  • con l’indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.

Sono escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Obbligo di tracciabilità
Nelle comunicazioni vanno indicati solo i dati relativi alle spese effettuate tramite banca o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.
Ai sensi dell’art. 1 co. 679 della L. 160/2019, infatti, la detrazione IRPEF del 19% delle spese in esame spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili.
Rimborsi
La comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate riguarda anche i dati dei rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione:

  • del soggetto che ha ricevuto il rimborso;
  • dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Non devono essere comunicati i rimborsi contenuti nella Certificazione Unica (tipicamente, i rimborsi erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti).

2.2SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla nuova comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate sono:

  • gli enti pubblici;
  • i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.

Rimborsi

Oltre ai suddetti soggetti, la comunicazione si applica anche agli altri soggetti che erogano rimborsi riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

2.3DECORRENZA

Le nuove comunicazioni relative agli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e ai relativi rimborsi sono effettuate:

  • in via facoltativa, con riferimento ai periodi d’imposta 2023 e 2024;
  • obbligatoriamente, a partire dal periodo d’imposta 2025.
2.4MODALITÀ E TERMINE DI COMUNICAZIONE

L’invio dei dati riguardanti gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico e i relativi rimborsi deve avvenire:

  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi entro il 16.3.2024 in relazione alle spese sostenute e ai rimborsi erogati nell’anno 2023;
  • in via telematica, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità operative che saranno stabilite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
2.4REGIME SANZIONATORIO

Con riferimento alle comunicazioni relative ai periodi d’imposta 2023 e 2024, che avvengono in via facoltativa, non si applicano le sanzioni di cui all’art. 3 co. 5-bis del DLgs. 175/2014, “a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Sanzioni a regime
A regime, l’omessa, tardiva o errata effettuazione delle comunicazioni in esame è infatti soggetta all’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo però di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Primo anno di applicazione dell’obbligo
Per il primo anno di applicazione dell’obbligo di comunicazione, non si fa luogo all’applicazione delle suddette sanzioni in caso:

  • di “lieve tardività” nella trasmissione dei dati;
  • oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”.

Tale disciplina è quindi applicabile alle comunicazioni delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico relative al periodo d’imposta 2025.

Correzione dei dati trasmessi
Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non è comunque applicabile se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

  • entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
  • ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

 

3OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO – RAVVEDIMENTO – UTILIZZO DI CREDITI D’IMPOSTA NEL FRATTEMPO SCADUTI – ESCLUSIONE
 Con la risposta a interpello 18.4.2023 n. 297, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che se il contribuente, nel momento in cui tenta di ravvedere l’omessa presentazione del modello F24 “a saldo zero”, presenta la delega di pagamento ma questa viene scartata per decorso dei termini di utilizzo del credito in compensazione, non solo perde il diritto di compensare il credito, ma è soggetto anche alle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 in relazione alle imposte che avrebbero dovuto essere pagate mediante quella stessa compensazione.
3.1OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO

L’art. 19 co. 3 del DLgs. 241/97 stabilisce che il modello F24 deve comunque essere presentato, entro il termine di scadenza delle somme da versare, anche se le somme dovute risultano totalmente compensate (c.d. “F24 a saldo zero”).
La ratio di tale previsione è infatti quella di permettere l’acquisizione da parte della Struttura di gestione dei versamenti unificati dei dati necessari al controllo delle compensazioni effettuate e alla corretta ripartizione delle somme tra i diversi enti destinatari.
In mancanza di tale presentazione, come indicato nella risposta in esame, “non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza”.

3.2SANZIONE PER L’OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A SALDO ZERO

Ai sensi dell’art. 15 co. 2-bis del DLgs. 471/97, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero è punita con la sanzione amministrativa di 100,00 euro. Tale sanzione è ridotta a 50,00 euro se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.

3.3RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il modello F24 a saldo zero può essere presentato tardivamente, applicando alla suddetta sanzione la riduzione prevista dalla disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97.

3.4CREDITI D’IMPOSTA CON UN TERMINE DI UTILIZZO

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’efficacia della compensazione va valutata con riferimento al momento di presentazione del modello F24 a saldo zero, con la conseguenza che:

  • tale presentazione sana l’iniziale omissione se il credito speso in compensazione è ancora esistente ed utilizzabile a quella data;
  • ove ciò non avvenga, l’omesso versamento sarà soggetto alle ordinarie sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97 e potrà essere ravveduto in relazione alle stesse.

Nel caso oggetto di interpello si trattava di crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito o dal c.d. “sconto in fattura” relativi al superbonus 110% e alle ristrutturazioni edilizie, che però, alla data di presentazione tardiva del modello F24 a saldo zero, non potevano più essere utilizzati in compensazione per scadenza del relativo termine, con la conseguenza che la delega di pagamento è stata preventivamente scartata.
Pertanto, se il credito d’imposta è nel frattempo “scaduto”, il ravvedimento dell’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero non è più praticabile poiché la compensazione non può più essere effettuata e gli importi a debito non versati diventano soggetti alle ordinarie sanzioni.

Crediti d’imposta “energetici”
Tali conseguenze si possono estendere, quindi, anche ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, previsti a partire dal DL 4/2022, che devono anch’essi essere utilizzati in compensazione entro i termini stabiliti.

 

4CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – ESCLUSIONE DEI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI – AMBITO APPLICATIVO
 Con il principio di diritto 11.4.2023 n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e all’esclusione relativa ai beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa.
4.1ESCLUSIONE

L’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi disciplinato dai co. 1051 – 1063 del medesimo articolo.
Ai fini in esame, rileva quella concernente i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

4.2AMBITO APPLICATIVO

Non possono essere considerate destinatarie del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali le imprese “concessionarie” (in senso lato) dei servizi di cui all’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 quando:

  • l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente;
  • sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
 Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, per identificare il perimetro delle “imprese operanti in concessione e a tariffa” nei settori menzionati nell’art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 occorre infatti valorizzare la ratio dell’agevolazione e non solo il tenore letterale della norma.
La finalità del credito d’imposta è quella di incentivare l’effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l’impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.

 

5CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI – PERCENTUALE DI FRUIZIONE E UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
 Con il provv. 5.4.2023 n. 120748, l’Agenzia delle Entrate ha fissato al 9,1514% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d’imposta relativo alle spese sostenute dalle persone fisiche nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e al DM 6.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140), in proporzione alle risorse disponibili (pari a 3 milioni di euro).
5.1CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA FRUIBILE

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata dall’1.3.2023 al 30.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 9,1514%, troncando il risultato all’unità di euro.

UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 (relativi al 2022), in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi

 

6CONTRIBUTI ENERGIA PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
 Il DPCM 8.2.2023, pubblicato sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle richieste per i contributi a sostegno degli enti del Terzo settore e degli altri enti ammessi, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas, i criteri di quantificazione degli stessi, nonché le procedure di controllo.
6.1TRASMISSIONE DELL’ISTANZA

Le istanze con cui sono richiesti i contributi sono presentate tramite la piattaforma informatica “Contributo energia”, in via di predisposizione, che sarà accessibile, previa registrazione, direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del Lavoro.
Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di entrata in funzione della piattaforma e per i successivi 30 giorni.

6.2QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi sono calcolati applicando una percentuale di liquidazione variabile all’incremento del costo risultante dalle fatture relative ai periodi interessati dall’agevolazione, riportate nell’istanza.
Ad esempio, se la percentuale di incremento è pari al 100%, la percentuale di liquidazione è pari all’80% dell’incremento. Se, invece, la percentuale di incremento è compresa tra il 59,99% e il 40%, la percentuale di liquidazione è pari al 50% dell’incremento.
Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo sia inferiore al 20%.

6.3CUMULABILITÀ DEI CONTRIBUTI CON ALTRE AGEVOLAZIONI

Tali contributi sono cumulabili sugli stessi costi con altra agevolazione sino a concorrenza dell’intero importo speso e, in ogni caso, nei limiti del regime “de minimis”.

 

7SOMMINISTRAZIONE DI PASTI AI DIPENDENTI MEDIANTE ESERCIZI CONVENZIONATI – TRATTAMENTO FISCALE
 Con la risposta a interpello 21.4.2023 n. 301, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i profili fiscali relativi all’erogazione di servizi sostitutivi di mensa aziendale, avvalendosi di ristoranti e altri esercizi convenzionati, presso i quali è possibile pagare con una card elettronica oppure tramite una “app”. La fattura è inviata direttamente al datore di lavoro che effettua il pagamento complessivo di tutti i pasti dei propri dipendenti.
7.1ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Nel caso descritto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le somministrazioni di pasti ai dipendenti mediante esercizi convenzionati, con pagamento a carico del datore di lavoro, possano fruire dell’aliquota IVA del 4% di cui al n. 37, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72.

7.2CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Per quanto concerne le modalità di certificazione dei corrispettivi da parte degli esercizi commerciali convenzionati, è possibile emettere fattura differita, ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione di tutti i pasti.

7.3TRATTAMENTO AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Ai fini IRES, l’Amministrazione finanziaria, sul presupposto che il descritto servizio sia assimilabile ad una mensa aziendale “diffusa”, ritiene che siano interamente deducibili i relativi costi sostenuti dal datore di lavoro, fermo restando il rispetto dei principi generali di inerenza e di previa imputazione a Conto economico.
Le spese in esame sono deducibili anche ai fini IRAP, in base al principio della c.d. “presa diretta” della base imponibile dal bilancio.
Infine, per quanto riguarda il trattamento IRPEF, nel caso descritto, l’importo del pasto non concorre a formare il reddito imponibile del lavoratore dipendente.

 

8RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO – VENDITE A DISTANZA
 Con la risposta a interpello 21.4.2023 n. 300, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le vendite effettuate da un soggetto residente nella Repubblica di San Marino a un consumatore finale residente in Italia, nel caso in cui il fornitore non si occupi della spedizione o del trasporto dei beni nemmeno indirettamente, sono assoggettate a IVA nel territorio di San Marino.
8.1RUOLO DEL FORNITORE NELLA PROCEDURA DI SPEDIZIONE

L’art. 5-bis del regolamento UE 282/2011 fornisce la definizione di intervento, anche indiretto, del fornitore nella procedura di trasporto o spedizione.
Nello specifico, i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche indirettamente, quando:

  • la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all’acquirente;
  • la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna dei beni all’acquirente;
  • il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall’acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
  • il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l’acquirente, mette in contatto l’acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
8.2CESSIONI NEI CONFRONTI DI PRIVATI

Sulla base di quanto sopra, in assenza di intervento, anche indiretto, nella procedura di trasporto o spedizione dei beni da parte del fornitore, l’operazione di compravendita posta in essere nei confronti del consumatore finale residente in Italia non viene considerata una vendita a distanza ex art. 15 del DM 21.6.2021, ma rientra tra le ipotesi di cessioni nei confronti di privati ex art. 13 co. 2 del DM 21.6.2021.

 

9PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA – DOCUMENTI RICHIESTI AI FINI DELLA SUSSISTENZA DELLA PRESUNZIONE DI AVVENUTO TRASPORTO – FOR-MATO ELETTRONICO
 Con la risposta a interpello 3.4.2023 n. 272, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “dichiarazione scritta” dell’acquirente, richiesta dall’art. 45-bis, par. 1, lett. b) del regolamento UE 282/2011 ai fini della prova della cessione intra-UE, può anche essere trasmessa mediante il sistema EDI (Electronic Data Intercharge).
9.1AMMISSIBILITÀ DEL FORMATO ELETTRONICO

Nel regolamento UE 282/2011, infatti, non esistono disposizioni specifiche in ordine al “formato in cui devono essere forniti i documenti da accettare come prova della spedizione o del trasporto” (Note esplicative “Quick fixes 2020”).
È dunque ammissibile che la documentazione richiesta ai fini della presunzione di cui all’art. 45-bis del citato regolamento sia prodotta in formato elettronico, a condizione, tuttavia, che siano fornite le stesse garanzie di una dichiarazione cartacea; deve essere pertanto consentito il riscontro dell’integrità, autenticità, veridicità e immodificabilità dei contenuti, della certezza e definitività della data, nonché della paternità dei dati e delle dichiarazioni.

9.2CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L’Amministrazione finanziaria deve, inoltre, essere messa nelle condizioni di leggere i file, operando estrazioni, riscontrando “eventuali manomissioni che ne compromettano l’originalità”, accertandone “l’attendibilità e l’imputabilità a diversi soggetti” mediante il ricorso a standard riconosciuti e determinando la data grazie a strumenti che ne assicurino certezza e immutabilità.

 

10ESPORTAZIONI TRIANGOLARI – CONDIZIONI PER LA NON IMPONIBILITÀ IVA
 Con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 283, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le condizioni per applicare il regime di non imponibilità IVA a cessioni all’esportazione “triangolari”, vale a dire quelle in cui un primo cedente italiano vende la merce a un “promotore” nazionale il quale le vende a un soggetto extra-UE e i beni sono spediti dal primo cedente al destinatario finale.
10.1DISCIPLINA GENERALE

In termini generali, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DPR 633/72, ai fini della non imponibilità IVA della prima cessione (la vendita di beni da parte del primo cedente nazionale a un secondo soggetto residente in Italia), è richiesto che il trasporto della merce al cessionario extra-UE avvenga “a cura o nome” del primo cedente.
In linea di principio è sempre da escludere il regime di non imponibilità IVA per la prima cessione qualora il “promotore” acquisisca la disponibilità dei beni nel territorio dello Stato.
Tale condizione non si realizza, tuttavia, al ricorrere di due ipotesi specifiche, ossia:

  • quando i beni prima della loro spedizione al di fuori dell’UE siano sottoposti da parte del promotore a test o collaudi tecnici per verificare la conformità del bene ai requisiti costruttivi richiesti;
  • quando il primo cedente nazionale invia la merce al promotore affinché ne esegua l’assemblaggio e la certificazione prima di acquistarli ai fini della rivendita al cessionario finale extra-UE.
10.2CASO DI SPECIE

Nel caso esaminato nella risposta a interpello 283/2023, il soggetto “promotore” ritira i beni presso lo stabilimento del proprio fornitore italiano (acquisto con termini di resa EXW) oppure i beni sono consegnati presso il magazzino del vettore che è incaricato dalla stessa società promotrice (acquisto con termini di resa FCA).
In entrambe le ipotesi, dai contratti risulta che sia il “promotore” a curare la spedizione della merce alla destinazione di arrivo fuori dall’UE, per il tramite di vettori incaricati a suo nome e per proprio conto, di fatto facendosi carico di tutti i rischi di eventuali danni e/o perdite dei beni durante il trasporto.
Tale circostanza, secondo l’Agenzia delle Entrate, non consente di applicare il regime di non imponibilità IVA alla prima cessione, la quale sarà dunque soggetta a imposta in Italia.

 

11INCENTIVI PER IL TRASFERIMENTO DI DOCENTI E RICERCATORI – ACCESSO NELL’IPOTESI DI PERCEZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA ESENTI DA IRPEF
 L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto 21.4.2023 n. 8, ha ammesso al beneficio per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 un soggetto che percepisce assegni di ricerca, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 22 della L. 30.12.2010 n. 240, in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia, prima dell’assunzione.
11.1ASSEGNO PROPEDEUTICO ALL’ASSUNZIONE

L’art. 24 co. 3 lett. b) della L. 240/2010 stabiliva che lo svolgimento dell’attività di ricerca per effetto della corresponsione dell’assegno di ricerca può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall’estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente o equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo.
In tale contesto, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la percezione degli assegni di ricerca in questione, in occasione dell’ingresso o del rientro in Italia prima della successiva assunzione può rappresentare uno dei requisiti per la stipula di contratti di ricerca e docenza rientranti nell’ambito dell’art. 44 del DL 78/2010, non risultando ostativa la circostanza che i suddetti assegni siano esenti da IRPEF.

11.2DECORRENZA DEL PERIODO AGEVOLATO

La durata del periodo di godimento delle agevolazioni verrà computata, precisa l’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo d’imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia che, nel caso specifico, deve essere in connessione con l’avvio dell’assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010.

MAGGIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.5.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono tra-smettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.5.2023

Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di aprile 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liqui-dare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione de-gli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da con-tratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della presta-zione di servizi.

16.5.2023

Versamento IVA primo trimestre 2023I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

16.5.2023Versamento IVA primo trimestre 2023I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per na-tura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

16.5.2023

Versamento rata saldo IVA 2022I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022, devono versare la terza rata, con applicazione dei previsti interessi.

16.5.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 non è di almeno 500,00 euro..

16.5.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfetari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad aprile 2023.

16.5.2023

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della prima rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre gennaio-marzo 2023.

Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).

16.5.2023

Rata premi INAIL

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2023.
17.4.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I datori di lavoro e i committenti devono versare la seconda rata dei premi INAIL:

  • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
  • con applicazione dei previsti interessi.
25.5.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di aprile 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di aprile 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di aprile 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

31.5.2023

Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali possono avvalersi della facoltà di estromissione agevolata dall’ambito imprenditoriale dei beni immobili strumentali:

  • posseduti al 31.10.2022;
  • con effetto dall’1.1.2023.

Sulla differenza tra il valore catastale degli immobili (in luogo del valore normale) e il loro costo fiscalmente riconosciuto è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, nella misura dell’8%, da versare:

  • per il 60%, entro il 30.11.2023;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.6.2024.
31.5.2023

Adempimenti persone decedute

Gli eredi delle persone decedute dall’1.8.2022 al 30.11.2022:

  • devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto;
  • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all’operato del defunto, l’infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti.

31.5.2023

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2023.

L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’importo dovuto non sia superiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2023.

31.5.2023

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre gennaio-marzo 2023;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

31.5.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di aprile 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.5.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n.64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agen-zia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 18 Maggio 2023

Team Consulenza


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