Circolare mensile per il cliente del 21.09.2023
21 Settembre 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2023
AGOSTO 2023: NOVITÀ
- Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica/gas e aliquota IVA ridotta per il gas metano – Chiarimenti
- Prestazioni connesse allo sport – Enti non profit – Esenzione IVA
- Sottoscrizione dei documenti fiscalmente rilevanti – Utilizzo di una firma elettronica “semplice” – Esclusione
- Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 – Chiarimenti
- Imposta sostitutiva sulle mance – Lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Chiarimenti
- Auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Tassazione dei rimborsi per la ricarica domestica
- Nuovo “supporto per la formazione e il lavoro” – Disposizioni attuative
- Detrazione IVA – Pro rata – Cessioni di beni ammortizzabili
- Visite a musei e mostre – Esenzione IVA – Condizioni
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1 | CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA/GAS E ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER IL GAS METANO – CHIARIMENTI |
Con la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2023 n. 24, sono stati forniti chiarimenti in merito:
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1.1 | CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023 In merito ai requisiti per accedere ai crediti d’imposta, è stato, tra l’altro, rilevato che:
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1.2 | ALIQUOTA IVA DEL 5% PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2023 L’aliquota IVA del 5% prevista, con riguardo al terzo trimestre 2023, per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, si applica alle forniture contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati che per quelli effettivi. |
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2 | PRESTAZIONI CONNESSE ALLO SPORT – ENTI NON PROFIT – ESENZIONE IVA |
L’art. 36-bis del DL 22.6.2023 n. 75, inserito in sede di conversione nella L. 10.8.2023 n. 112, estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, resi da organismi senza fini di lucro. | |
2.1 | PRESTAZIONI DEGLI ENTI SPORTIVI NON PROFIT Nello specifico, il co. 1 dell’art. 36-bis del DL 75/2023 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi:
L’esenzione si applica dal 17.8.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 75/2023. |
2.2 | SERVIZI DIDATTICI E FORMATIVI Il successivo co. 2 dell’art. 36-bis del DL 75/2023 reca una norma di interpretazione autentica secondo cui, fra le suddette prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, i servizi didattici e formativi resi prima del 17.8.2023 si intendono comunque ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, ossia tra le prestazioni didattiche e formative esenti da IVA. |
2.3 | RAPPORTO CON LE NORME IN VIGORE DALL’1.7.2024 L’art. 36-bis del DL 75/2023 presenta profili di sostanziale sovrapponibilità rispetto alle norme contenute nell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021).
L’ambito applicativo dell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis del DL 75/2023, attualmente già efficace, si differenzia, perciò, da quello individuato dal DL 146/2021, sia sotto il profilo dei beneficiari, sia sotto il profilo oggettivo delle prestazioni esenti. |
2.4 | PRESTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ESCLUSE DA IVA Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, nella formulazione attualmente vigente, esclude da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati e partecipanti, nonché nei confronti delle associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettivi organizzazioni nazionali. |
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3 | SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI – UTILIZZO DI UNA FIRMA ELETTRONICA “SEMPLICE” – ESCLUSIONE |
Con la risposta a consulenza giuridica 30.8.2023 n. 1, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della vigente normativa in materia, ha chiarito che l’utilizzo di una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, in particolare le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore (si vedano anche la ris. 8.4.2021 n. 23 e la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217). | |
3.1 | REQUISITI DEI DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI Secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 17.6.2014, infatti, ai fini tributari:
In particolare, le Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che l’immodificabilità e l’integrità del documento sono garantite dall’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti Il successivo art. 3 del DM 17.6.2014 stabilisce inoltre che:
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3.2 | AMBITO DI APPLICAZIONE Come già evidenziato nella citata risposta a interpello 217/2022, il rispetto delle disposizioni del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 e delle relative regole tecniche attuative, riguarda tutti i documenti informatici fiscalmente rilevanti, originati come tali o frutto di copia/dematerializzazione nel rispetto delle prescrizioni di legge, quindi non solo le dichiarazioni fiscali, ma anche ad esempio:
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4 | INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ DEI FRINGE BENEFIT 2023 – CHIARIMENTI |
Con la circ. 1.8.2023 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 prevista dall’art. 40 del DL 48/2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tra le indicazioni fornite, si segnalano in particolare le seguenti:
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5 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE – LAVORATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – CHIARIMENTI |
Con la circ. 29.8.2023 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del settore privato, introdotta dall’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). | |
5.1 | CONDIZIONI Ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, i lavoratori devono essere in possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. Sul punto, viene chiarito che:
Inoltre, l’imposta sostitutiva sulle mance trova applicazione entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Per quanto riguarda tale condizione viene precisato che:
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5.2 | ADEMPIMENTI Il sostituto d’imposta:
Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:
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5.3 | VERSAMENTO L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2023 n. 16. |
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6 | AUTO ELETTRICHE CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI TASSAZIONE DEI RIMBORSI PER LA RICARICA DOMESTICA |
Con la risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione. Non rientrano quindi nel fringe benefit di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR. | |
6.1 | CONSUMO DI ENERGIA L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore. |
6.2 | INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE L’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente a spese del datore di lavoro, nella fattispecie in esame rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. |
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7 | NUOVO “SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” – DISPOSIZIONI ATTUATIVE |
Con il DM 8.8.2023 n. 108, pubblicato sulla G.U. 25.8.2023 n. 198, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di attuazione dall’1.9.2023 del nuovo “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL), introdotto dall’art. 12 del DL 48/2023 e finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa. Con la circ. INPS 29.8.2023 n. 77 sono state dettate le indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura. | |
7.1 | DESTINATARI Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione (ADI) che partirà dal 2024. |
7.2 | REQUISITI Per l’accesso alla misura è necessario il possesso di specifici requisiti, tra cui quelli:
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7.3 | IMPORTO Il beneficio consiste in un importo mensile di 350,00 euro (non frazionabile) a fronte della partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi (massimo di 12 mesi). |
7.4 | DOMANDA La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica, direttamente o mediante Patronato o CAF (per questi ultimi dal 2024).
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7.5 | INCENTIVI L’art. 4 co. 6 del DM 8.8.2023 n. 108 conferma la previsione di cui all’art. 12 co. 10 del DL 48/2023, in base al quale al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti per l’assegno di inclusione (ADI) dall’art. 10 dello stesso DL 48/2023.
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8 | DETRAZIONE IVA – PRO RATA – CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI |
Con la risposta a interpello 3.8.2023 n. 413, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “beni ammortizzabili” da considerare ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA di cui agli artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72. In particolare, l’Amministrazione finanziaria afferma il principio secondo cui non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che un soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, diversi, quindi, sia dai “beni merce” ex art. 92 del TUIR, sia dai “beni patrimoniali” ex art. 90 del TUIR. | |
8.1 | QUADRO NORMATIVO Ai sensi dell’art. 19 co. 5 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono sia attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA, sia attività esenti da imposta, esercitano il diritto alla detrazione applicando il c.d. “pro rata”, ossia la percentuale di detrazione calcolata ai sensi del successivo art. 19-bis. |
8.2 | NOZIONE COMUNITARIA DI “BENI DI INVESTIMENTO” In base a quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di Giustizia UE 6.3.2008 causa C-98/07, Nordania Finans), l’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del pro rata di detrazione ha lo scopo di evitare che le cessioni di tali beni “possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo”. Tali operazioni, dunque, sono escluse dal pro rata “solo se non rientrano nell’attività professionale abituale del soggetto passivo”. |
8.3 | NOZIONE VALIDA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Pur richiamando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, l’Agenzia delle Entrate, conformandosi alla prassi amministrativa precedente (si veda la risposta a interpello 4.6.2020 n. 165), afferma che, in assenza di una definizione precisa di “beni ammortizzabili” ai fini dell’IVA, occorre comunque fare riferimento alla definizione rilevante per le imposte dirette. |
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9 | VISITE A MUSEI E MOSTRE – ESENZIONE IVA – CONDIZIONI |
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.8.2023 n. 417, ha precisato che per poter beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72 è necessario che gli oggetti d’arte esposti nelle mostre siano diretti alla promozione della conoscenza storica, artistica e culturale. | |
9.1 | RILEVANZA SOCIALE E CULTURALE La ratio del regime di esenzione si sostanzia nella volontà di incentivare, tramite le mostre, “la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale”. |
9.2 | DIFFUSIONE DELLE OPERE SUI SOCIAL MEDIA L’Agenzia delle Entrate precisa che non osta all’applicazione del regime agevolativo la divulgazione spontanea delle opere, da parte dei visitatori, tramite social media. |
SETTEMBRE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
11.9.2023 | Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:
Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell’11.6.2024. |
13.9.2023 | Effettuazione erogazioni liberali per lo “sport bonus” | I titolari di reddito d’impresa che entro il 15.7.2023 hanno presentato la domanda per beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono:
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14.9.2023 | Ravvedimento acconto IMU | I soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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15.9.2023 | Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
15.9.2023 | Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
15.9.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.9.2023 | Affrancamento delle polizze assicurative | Le persone fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, che intendono avvalersi della facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva del 14%, devono effettuare un’apposita comunicazione alla compagnia di assicurazione. La comunicazione deve comunque avvenire in tempo utile affinchè la compagnia assicurativa possa effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16.9.2023, previa fornitura della provvista da parte del contraente |
18.9.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):
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18.9.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:
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18.9.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
18.9.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
18.9.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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20.9.2023 | Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione di tali crediti. La comunicazione deve essere effettuata:
I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ricevuti:
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22.9.2023 | Domande di contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator | Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, oppure che siano costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di accesso ad un apposito contributo:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
25.9.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
28.9.2023 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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28.9.2023 | Regolarizzazione adempimenti IMU | I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:
Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:
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29.9.2023 | Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
30.9.2023 | “Remissione in bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che entro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:
In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo. |
30.9.2023 | Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022 | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. |
30.9.2023 | Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice | Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:
Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:
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30.9.2023 | Adesione al ravvedimento operoso “speciale” | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 30.9.2023:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). |
30.9.2023 | Definizione delle liti fiscali pendenti | I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all’1.1.2023:
La domanda va presentata, entro il 30.9.2023:
Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento:
Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. |
30.9.2023 | Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali | In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”, entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo conciliativo:
La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata |
30.9.2023 | Rinuncia agevolata delle liti fiscali | I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”. A tali fini entro il 30.9.2023 occorre:
La rinuncia agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata |
30.9.2023 | Domande dei soggetti alluvionati per la nuova “rottamazione” dei ruoli | I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che all’1.5.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati dal DL 61/2023), devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”). La domanda va presentata:
Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate. |
30.9.2023 | Affrancamento delle plusvalenze delle cripto attività | Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo). |
30.9.2023 | Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA | Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2024. Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025. |
30.9.2023 | Rimborso IVA assolta all’estero | I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:
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30.9.2023 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti | I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2022:
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30.9.2023 | Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali | I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:
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30.9.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
30.9.2023 | Comunicazione spese sanitarie | I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:
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30.9.2023 | Comunicazione spese veterinarie | Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:
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30.9.2023 | “Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF | I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2022 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:
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2.10.2023 | Presentazione modelli 730/2023 ad un professionista o CAF | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023:
Il modello 730/2023 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. |
2.10.2023 | Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d’imposta | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023:
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2.10.2023 | Presentazione diretta modelli 730/2023 | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Il modello 730/2023 può essere presentato direttamente anche:
È inoltre possibile:
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2.10.2023 | Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
2.10.2023 | Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta | I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
2.10.2023 | Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA | I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre. |
2.10.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:
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2.10.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
2.10.2023 | Versamento imposta di bollo fatture elettroniche | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023. L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 21 Settembre 2023
Team Consulenza