Circolare mensile per il cliente del 21.09.2023

Circolare mensile per il cliente del 21.09.2023

21 Settembre 2023

 


SCARICA LA COMUNICAZIONE


Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE MENSILE AGOSTO E SETTEMBRE 2023

 

AGOSTO 2023: NOVITÀ

  1. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica/gas e aliquota IVA ridotta per il gas metano – Chiarimenti
  2. Prestazioni connesse allo sport – Enti non profit – Esenzione IVA
  3. Sottoscrizione dei documenti fiscalmente rilevanti – Utilizzo di una firma elettronica “semplice” – Esclusione
  4. Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 – Chiarimenti
  5. Imposta sostitutiva sulle mance – Lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Chiarimenti
  6. Auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Tassazione dei rimborsi per la ricarica domestica
  7. Nuovo “supporto per la formazione e il lavoro” – Disposizioni attuative
  8. Detrazione IVA – Pro rata – Cessioni di beni ammortizzabili
  9. Visite a musei e mostre – Esenzione IVA – Condizioni

1

 

1CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA/GAS E ALIQUOTA IVA RIDOTTA PER IL GAS METANO – CHIARIMENTI
 Con la circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2023 n. 24, sono stati forniti chiarimenti in merito:

  • ai crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 (mesi da gennaio a giugno 2023);
  • all’aliquota IVA agevolata applicabile alle forniture di gas metano per combustione, con riguardo al terzo trimestre 2023 (mesi di luglio, agosto e settembre 2023).
1.1CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA E GAS PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2023

In merito ai requisiti per accedere ai crediti d’imposta, è stato, tra l’altro, rilevato che:

  • per quanto riguarda il credito relativo al primo trimestre 2023, in relazione alle imprese non ancora costituite all’1.10.2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari a 59,91 euro/MWh;
  • in merito al credito relativo al secondo trimestre 2023, con specifico riferimento alle imprese “energivore” e “non energivore” non ancora costituite alla data dell’1.1.2019, il parametro iniziale di riferimento si assume pari a 69,26 euro/MWh.
1.2ALIQUOTA IVA DEL 5% PER I CONSUMI DEL TERZO TRIMESTRE 2023

L’aliquota IVA del 5% prevista, con riguardo al terzo trimestre 2023, per la somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, si applica alle forniture contabilizzate nelle fatture emesse sia per i consumi stimati che per quelli effettivi.
Tale misura riguarda le somministrazioni di gas metano ordinariamente assoggettate ad IVA con l’aliquota del 10% o del 22%.

2

 

2PRESTAZIONI CONNESSE ALLO SPORT – ENTI NON PROFIT – ESENZIONE IVA
 L’art. 36-bis del DL 22.6.2023 n. 75, inserito in sede di conversione nella L. 10.8.2023 n. 112, estende il regime di esenzione IVA alle prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, resi da organismi senza fini di lucro.
2.1PRESTAZIONI DEGLI ENTI SPORTIVI NON PROFIT

Nello specifico, il co. 1 dell’art. 36-bis del DL 75/2023 stabilisce che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, resi:

  • da organismi senza fini di lucro, inclusi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’art. 6 del DLgs. 36/2021;
  • nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica.

L’esenzione si applica dal 17.8.2023, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 75/2023.

2.2SERVIZI DIDATTICI E FORMATIVI

Il successivo co. 2 dell’art. 36-bis del DL 75/2023 reca una norma di interpretazione autentica secondo cui, fra le suddette prestazioni di servizi connessi con la pratica dello sport, i servizi didattici e formativi resi prima del 17.8.2023 si intendono comunque ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72, ossia tra le prestazioni didattiche e formative esenti da IVA.
La nuova disposizione ha efficacia retroattiva e “supera” la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 27.7.2022 n. 393, con la quale era stata negata l’esenzione per i corsi di nuoto impartiti da un’associazione sportiva dilettantistica nei confronti di bambini, ritenendo che tali corsi non fossero riconducibili ai servizi didattici di cui all’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR 633/72. Va però rilevato che l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria si conformava ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 21.10.2021 causa C-373/19).

2.3RAPPORTO CON LE NORME IN VIGORE DALL’1.7.2024

L’art. 36-bis del DL 75/2023 presenta profili di sostanziale sovrapponibilità rispetto alle norme contenute nell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021).
Tale disposizione, infatti, prevede nuove ipotesi di esenzione IVA con decorrenza dall’1.7.2024, tra cui quella riferita alle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica a condizione che:

  • siano rese nei confronti delle persone che esercitano tali attività o nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
    l’esenzione non comporti distorsioni della concorrenza.

L’ambito applicativo dell’esenzione IVA prevista dall’art. 36-bis del DL 75/2023, attualmente già efficace, si differenzia, perciò, da quello individuato dal DL 146/2021, sia sotto il profilo dei beneficiari, sia sotto il profilo oggettivo delle prestazioni esenti.

2.4PRESTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ESCLUSE DA IVA

Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, nella formulazione attualmente vigente, esclude da IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni sportive dilettantistiche nei confronti di soci, associati e partecipanti, nonché nei confronti delle associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettivi organizzazioni nazionali.
Tale ipotesi di esclusione dall’IVA verrà meno soltanto a partire dall’1.7.2024 (per effetto dell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021). Pertanto, l’efficacia dell’art. 36-bis del DL 75/2023 dovrebbe ancora tenere conto delle limitazioni da essa previste.

3

 

3SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE RILEVANTI – UTILIZZO DI UNA FIRMA ELETTRONICA “SEMPLICE” – ESCLUSIONE
 Con la risposta a consulenza giuridica 30.8.2023 n. 1, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della vigente normativa in materia, ha chiarito che l’utilizzo di una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a sottoscrivere documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, in particolare le dichiarazioni fiscali che devono essere conservate dai contribuenti, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore (si vedano anche la ris. 8.4.2021 n. 23 e la risposta a interpello 26.4.2022 n. 217).
3.1REQUISITI DEI DOCUMENTI INFORMATICI FISCALMENTE RILEVANTI

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 17.6.2014, infatti, ai fini tributari:

  • i documenti informatici hanno le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità;
  • la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD).

In particolare, le Linee Guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che l’immodificabilità e l’integrità del documento sono garantite dall’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.

Conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti

Il successivo art. 3 del DM 17.6.2014 stabilisce inoltre che:

  • i documenti informatici sono conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
  • il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
3.2AMBITO DI APPLICAZIONE

Come già evidenziato nella citata risposta a interpello 217/2022, il rispetto delle disposizioni del DM 17.6.2014, del DLgs. 82/2005 e delle relative regole tecniche attuative, riguarda tutti i documenti informatici fiscalmente rilevanti, originati come tali o frutto di copia/dematerializzazione nel rispetto delle prescrizioni di legge, quindi non solo le dichiarazioni fiscali, ma anche ad esempio:

  • le comunicazioni delle opzioni relative agli interventi edilizi e al superbonus, di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020;
  • le dichiarazioni d’intento, ai fini di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA;
  • i modelli di variazione dei dati IVA;
  • le richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili (modelli RLI);
  • i modelli F24.

4

 

4INCREMENTO DELLA SOGLIA DI NON IMPONIBILITÀ DEI FRINGE BENEFIT 2023 – CHIARIMENTI
 Con la circ. 1.8.2023 n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 prevista dall’art. 40 del DL 48/2023 per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Tra le indicazioni fornite, si segnalano in particolare le seguenti:

  • l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi;
  • la dichiarazione del dipendente, con l’indicazione dei figli fiscalmente a carico, può essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore; nel caso in cui manchi tale dichiarazione l’agevolazione non è applicabile;
  • la condizione di figlio fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR (figli che non abbiano un reddito superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000,00 euro in caso di età non superiore a 24 anni) deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31.12.2023.

5

 

5IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE MANCE – LAVORATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – CHIARIMENTI
 Con la circ. 29.8.2023 n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 5% applicabile alle mance percepite dai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, del settore privato, introdotta dall’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
5.1CONDIZIONI

Ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, i lavoratori devono essere in possesso di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro. Sul punto, viene chiarito che:

  • per il calcolo del limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore;
  • il limite reddituale di 50.000,00 euro è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

Inoltre, l’imposta sostitutiva sulle mance trova applicazione entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Per quanto riguarda tale condizione viene precisato che:

  • la base di calcolo cui applicare il 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori diversi;
  • in caso di superamento del limite, solo la parte eccedente deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
5.2ADEMPIMENTI

Il sostituto d’imposta:

  • applica direttamente l’imposta sostitutiva, nell’ipotesi in cui è stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente;
  • applica l’imposta sostitutiva solo dopo aver ottenuto l’attestazione scritta del lavoratore circa l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente, nel caso in cui non sia stato nell’anno precedente l’unico datore di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta:

  • l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo;
  • il reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi;
    l’eventuale rinuncia al regime sostitutivo.
5.3VERSAMENTO

L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta, che deve versarla con il modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 17.3.2023 n. 16.

6

 

6AUTO ELETTRICHE CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI TASSAZIONE DEI RIMBORSI PER LA RICARICA DOMESTICA
 Con la risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.
Non rientrano quindi nel fringe benefit di cui all’art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
6.1CONSUMO DI ENERGIA

L’Agenzia delle Entrate ha rilevato che il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore.

6.2INSTALLAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

L’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente a spese del datore di lavoro, nella fattispecie in esame rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.

7

 

7NUOVO “SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO” – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
 Con il DM 8.8.2023 n. 108, pubblicato sulla G.U. 25.8.2023 n. 198, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di attuazione dall’1.9.2023 del nuovo “Supporto per la formazione e il lavoro” (SFL), introdotto dall’art. 12 del DL 48/2023 e finalizzato a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa.
Con la circ. INPS 29.8.2023 n. 77 sono state dettate le indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura.
7.1DESTINATARI

Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che non hanno i requisiti per accedere all’assegno di inclusione (ADI) che partirà dal 2024.
Possono accedere alla misura anche i componenti dei nuclei familiari che percepiscono l’ADI e che decidono di partecipare ai percorsi per la formazione e il lavoro, pur non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza per l’ADI.

7.2REQUISITI

Per l’accesso alla misura è necessario il possesso di specifici requisiti, tra cui quelli:

  • di cittadinanza, residenza e soggiorno;
  • economici e patrimoniali (tra cui un ISEE non superiore a 6.000,00 euro annui);
  • relativi ai beni durevoli.
7.3IMPORTO

Il beneficio consiste in un importo mensile di 350,00 euro (non frazionabile) a fronte della partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per tutta la durata degli stessi (massimo di 12 mesi).

7.4DOMANDA

La domanda deve essere presentata all’INPS in modalità telematica, direttamente o mediante Patronato o CAF (per questi ultimi dal 2024).
Il richiedente dovrà rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa (DID) e avviare il percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Il richiedente deve poi:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale (PAD), fornendo le informazioni essenziali per la presa in carico e individuando almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione;
  • stipulare il patto di servizio personalizzato o, laddove ve ne sia uno già attivo, aggiornarlo o integrarlo.
7.5INCENTIVI

L’art. 4 co. 6 del DM 8.8.2023 n. 108 conferma la previsione di cui all’art. 12 co. 10 del DL 48/2023, in base al quale al SFL si applicano gli incentivi e le agevolazioni previsti per l’assegno di inclusione (ADI) dall’art. 10 dello stesso DL 48/2023.
Gli incentivi previsti dalla norma sono:

  • un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), della durata massima di 12 mesi e nel limite massimo di 8.000,00 euro su base annua, in caso di assunzione a tempo indeterminato, e in apprendistato, di beneficiari dell’ADI o del SFL (l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi). L’incentivo è ridotto al 50% (per un massimo di 4.000,00 euro) per le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato o stagionale, per un periodo massimo di 12 mesi e non oltre la durata del rapporto di lavoro;
  • un contributo del 30% del suddetto incentivo a favore delle agenzie per il lavoro in relazione ad ogni soggetto assunto a seguito dell’attività di mediazione effettuata con l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva di lavoro;
  • un contributo del 60% o dell’80% per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività di mediazione, per specifici enti del Terzo settore e imprese sociali;
  • un contributo addizionale in unica soluzione (pari a 6 mensilità del beneficio, massimo 500,00 euro mensili) per i beneficiari che intraprendono un’attività di lavoro autonomo o d’impresa entro i primi 12 mesi di fruizione.

8

 

8DETRAZIONE IVA – PRO RATA – CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI
 Con la risposta a interpello 3.8.2023 n. 413, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla nozione di “beni ammortizzabili” da considerare ai fini del calcolo del pro rata di detrazione IVA di cui agli artt. 19 co. 5 e 19-bis del DPR 633/72.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria afferma il principio secondo cui non concorrono alla formazione del pro rata le cessioni di fabbricati che un soggetto passivo ha qualificato come beni fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette, diversi, quindi, sia dai “beni merce” ex art. 92 del TUIR, sia dai “beni patrimoniali” ex art. 90 del TUIR.
8.1QUADRO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 19 co. 5 del DPR 633/72, i soggetti che svolgono sia attività che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA, sia attività esenti da imposta, esercitano il diritto alla detrazione applicando il c.d. “pro rata”, ossia la percentuale di detrazione calcolata ai sensi del successivo art. 19-bis.
Tale disposizione, però, al co. 2, esclude dal calcolo della percentuale le cessioni di “beni ammortizzabili”.
Come ricordato dalla stessa Amministrazione finanziaria, la norma costituisce il recepimento dell’art. 174 paragrafo 2 lett. a) della direttiva 2006/112/CE, secondo cui nel calcolo del pro rata non deve tenersi conto dell’importo del volume d’affari relativo alle cessioni di “beni di investimento”.

8.2NOZIONE COMUNITARIA DI “BENI DI INVESTIMENTO”

In base a quanto chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (sentenza della Corte di Giustizia UE 6.3.2008 causa C-98/07, Nordania Finans), l’esclusione delle cessioni dei beni d’investimento dal calcolo del pro rata di detrazione ha lo scopo di evitare che le cessioni di tali beni “possano falsarne il significato reale nella misura in cui essi non riflettano l’attività professionale del soggetto passivo”. Tali operazioni, dunque, sono escluse dal pro rata “solo se non rientrano nell’attività professionale abituale del soggetto passivo”.
In tale contesto, “la nozione di beni di investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, carattere di attività economica usuale”.

8.3NOZIONE VALIDA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Pur richiamando i principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, l’Agenzia delle Entrate, conformandosi alla prassi amministrativa precedente (si veda la risposta a interpello 4.6.2020 n. 165), afferma che, in assenza di una definizione precisa di “beni ammortizzabili” ai fini dell’IVA, occorre comunque fare riferimento alla definizione rilevante per le imposte dirette.
Nel caso oggetto della risposta 413/2023, dunque, l’Agenzia esclude che le cessioni di fabbricati abitativi e strumentali effettuate da un ente pubblico economico che svolge attività di gestione immobiliare possano essere comprese nel calcolo della relativa percentuale di detrazione, laddove il soggetto passivo abbia qualificato detti beni come fiscalmente ammortizzabili ai fini delle imposte dirette.

9

 

9VISITE A MUSEI E MOSTRE – ESENZIONE IVA – CONDIZIONI
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.8.2023 n. 417, ha precisato che per poter beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR 633/72 è necessario che gli oggetti d’arte esposti nelle mostre siano diretti alla promozione della conoscenza storica, artistica e culturale.
9.1RILEVANZA SOCIALE E CULTURALE

La ratio del regime di esenzione si sostanzia nella volontà di incentivare, tramite le mostre, “la divulgazione e la promozione della conoscenza unicamente di quei beni che abbiano rilevante utilità sociale e culturale”.
Inoltre, affinché possa operare la suddetta esenzione è necessario che le opere siano state realizzate da autori particolarmente noti al pubblico.
L’Amministrazione finanziaria conferma, da un lato, il carattere oggettivo del regime previsto dal citato art. 10 co. 1 n. 22 e, dall’altro, rammenta che l’esenzione opera ogni qual volta vengano esposti in spazi a ciò dedicati “quadri, fotografie, stampe, statue di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, prescindendo dal carattere permanente o meno della manifestazione o dal soggetto, pubblico o privato, che la realizza”.

9.2DIFFUSIONE DELLE OPERE SUI SOCIAL MEDIA

L’Agenzia delle Entrate precisa che non osta all’applicazione del regime agevolativo la divulgazione spontanea delle opere, da parte dei visitatori, tramite social media.

 

SETTEMBRE 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
11.9.2023

Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 26.6.2023 all’11.8.2023.

Il termine finale per l’invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 dell’11.6.2024.

13.9.2023

Effettuazione erogazioni liberali per lo “sport bonus”I titolari di reddito d’impresa che entro il 15.7.2023 hanno presentato la domanda per beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono:

  • effettuare le suddette erogazioni liberali tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
  • inviare la quietanza di pagamento all’indirizzo di posta elettronica servizioprimo.sport@governo.it.

14.9.2023

Ravvedimento acconto IMUI soggetti passivi possono regolarizzazione gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto IMU dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 16.6.2023, con la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.6.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
15.9.2023Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAFI professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

15.9.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’impostaI sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 16.7.2023 al 31.8.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

15.9.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

16.9.2023

Affrancamento delle polizze assicurative

Le persone fisiche operanti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, che intendono avvalersi della facoltà di affrancare i redditi derivanti da taluni contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva del 14%, devono effettuare un’apposita comunicazione alla compagnia di assicurazione.
La comunicazione deve comunque avvenire in tempo utile affinchè la compagnia assicurativa possa effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16.9.2023, previa fornitura della provvista da parte del contraente

18.9.2023

Versamento rata saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

18.9.2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi;
  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.
18.9.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di agosto 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

18.9.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2023 non è di almeno 500,00 euro.

18.9.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2023.
20.9.2023

Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’eventuale cessione di tali crediti.
La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • da parte del soggetto che appone il visto di conformità; se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

I cessionari devono utilizzare i crediti d’imposta ricevuti:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il 30.9.2023.

22.9.2023

Domande di contributo a sostegno delle agenzie di viaggio e tour operator

Le agenzie di viaggio e i tour operator, che abbiano subito una diminuzione del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato dell’anno 2019, oppure che siano costituiti o autorizzati dall’1.1.2020 al 28.3.2022, in possesso degli altri requisiti previsti, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di accesso ad un apposito contributo:

  • al Ministero del Turismo;
  • utilizzando la piattaforma informatica accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile all’indirizzo https://istanze.ministeroturismo.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

25.9.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di agosto 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di agosto 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

28.9.2023

Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali.
Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

  • va effettuato entro il 30.11.2024;
  • comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
28.9.2023

Regolarizzazione adempimenti IMU

I soggetti che, entro il 30.6.2023, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:

  • presentando la dichiarazione omessa;
  • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro.

Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2021 e/o 2022 e non è stata altresì versata l’IMU dovuta per il 2021 e/o 2022, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:

  • la presentazione della dichiarazione omessa;
  • il versamento dell’IMU dovuta;
  • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
29.9.2023

Presentazione domande per il “bonus sponsorizzazioni sportive”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti;
  • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%;
  • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo www.sportgov.it/sponsorizzazioni2022/.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

30.9.2023

“Remissione in bonis” per la comunicazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, non ancora utilizzati

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), che entro il 16.3.2023 non hanno comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022 che non erano ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi, possono effettuare tale adempimento avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”:

  • a condizione che abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e non siano ancora state poste in essere attività di controllo;
  • effettuando il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”.

In mancanza della comunicazione in esame si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

30.9.2023

Utilizzo dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), oppure i soggetti a cui tali crediti d’imposta sono stati ceduti, entro il 30.9.2023 devono utilizzarli esclusivamente in compensazione nel modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
30.9.2023

Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice

Le snc, sas, srl, spa e sapa possono:

  • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all’attività propria dell’impresa);
  • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni;
  • beneficiando dell’applicazione di imposte sostitutive dell’IRPEF/IRES e dell’IRAP.

Le imposte sostitutive dovute devono essere versate:

  • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2023;
  • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2023.
30.9.2023

Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
A tali fini, entro il 30.9.2023:

  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute;
  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate di pari importo (le rate successive scadono il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024).

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.
Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

30.9.2023

Definizione delle liti fiscali pendenti

I contribuenti possono definire le liti fiscali pendenti all’1.1.2023:

  • in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio.

La domanda va presentata, entro il 30.9.2023:

  • distintamente per ciascuna controversia tributaria autonoma;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • mediante trasmissione telematica, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Entro il 30.9.2023, e comunque prima della presentazione della domanda, deve essere effettuato il versamento:

  • del totale delle somme dovute;
  • oppure, se l’importo da versare è superiore a 1.000,00 euro, della prima di massimo 20 o 54 rate di pari importo (a seconda dal numero delle rate sono previste scadenze differenziate, ma il piano di rateizzazione massimo si conclude comunque al 31.3.2028); sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata in corso di giudizio; ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

30.9.2023

Conciliazione giudiziale agevolata delle liti fiscali

In relazione ai processi pendenti al 15.2.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali), in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”, entro il 30.9.2023 è possibile stipulare una conciliazione giudiziale agevolata fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo.
Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula dell’accordo conciliativo:

  • in unica soluzione;
  • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo; le rate successive devono essere maggiorate degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.

La conciliazione agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata

30.9.2023

Rinuncia agevolata delle liti fiscali
in Cassazione

I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all’1.1.2023 presso la Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che riguardino atti “impositivi”.
A tali fini entro il 30.9.2023 occorre:

  • stipulare un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate fruendo della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo, al quale segue la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione;
  • effettuare il versamento in unica soluzione degli importi dovuti.

La rinuncia agevolata in esame è alternativa alla “generale” definizione delle liti fiscali pendenti sopra esaminata

30.9.2023

Domande dei soggetti alluvionati per la nuova “rottamazione” dei ruoli

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022, che all’1.5.2023 avevano la residenza o la sede in uno dei territori delle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali (come individuati dal DL 61/2023), devono presentare l’apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-quater”).
La domanda va presentata:

  • esclusivamente in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • per i soli debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento, esclusivamente tramite PEC, inviando il modello DA-LS-2023 alla casella PEC indicata nel modello stesso.

Entro il termine in esame è inoltre possibile integrare le domande già presentate.
Possono presentare la domanda anche i soggetti che hanno aderito a precedenti “rottamazioni”, ma poi sono decaduti per mancato pagamento delle rate.
Entro il 31.12.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.1.2024

30.9.2023

Affrancamento delle plusvalenze delle cripto attività

Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all’1.1.2023, ai fini dell’affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 14%, devono provvedere al versamento del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
30.9.2023

Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA

Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2024.
Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2025.
30.9.2023

Rimborso IVA assolta all’estero

I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:

  • dell’IVA assolta in un altro Stato membro dell’Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2022;
  • in via telematica.
30.9.2023

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti

I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell’IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2022:

  • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica;
  • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.
30.9.2023

Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti a regimi speciali

I soggetti extracomunitari che hanno aderito ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies ss. del DPR 633/72 devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:

  • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia;
  • relativa all’anno 2022.
30.9.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

30.9.2023

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, gli ottici, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023;
  • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2023

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi:

  • alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2023;
  • riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
30.9.2023

“Remissione in bonis” per il cinque per mille IRPEF

I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2022 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:

  • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti;
  • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi;
  • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
2.10.2023

Presentazione modelli 730/2023 ad un professionista o CAF

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023:

  • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” (eventualmente già compilato);
  • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).

Il modello 730/2023 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.
È possibile utilizzare il modello 730/2023 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.

2.10.2023

Presentazione modelli 730/2023 al sostituto d’imposta

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023:

  • al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2023, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta;
  • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato;
  • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
2.10.2023

Presentazione diretta modelli 730/2023

I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2023 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • avvalendosi della dichiarazione precompilata;
  • unitamente alla scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Il modello 730/2023 può essere presentato direttamente anche:

  • in forma congiunta;
  • in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.

È inoltre possibile:

  • presentare il modello 730/2023 avvalendosi di una persona di fiducia;
  • utilizzare il modello 730/2023 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
2.10.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

2.10.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati al sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dall’1.9.2023 al 2.10.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le buste contenenti le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

2.10.2023

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2023;
  • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

2.10.2023

Versamento rate imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:

  • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
  • la quarta rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.
2.10.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

2.10.2023

Versamento imposta di bollo fatture elettroniche

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2023.
L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2023 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2023.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 21 Settembre 2023

Team Consulenza


SCARICA LA COMUNICAZIONE


 

Facebook