Circolare mensile per il cliente del 26.07.2023
26 Luglio 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2023
GIUGNO 2023: NOVITÀ
- Superbonus – Novità del DL 11/2023 (c.d. “Blocca opzioni”) – Chiarimenti
- “Flat tax incrementale” – Chiarimenti
- Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022
- Comunicazioni di anomalia ai fini ISA per il triennio 2019-2021
- Controlli preventivi sui modelli 730/2023 con rimborsi – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
- Omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2022 o mancata compilazione del quadro VE – Avvisi di anomalia
- Cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 – Comunicazione e compensazione
- Autotrasportatori – Deduzione forfetaria per spese non documentate – Misura per il periodo d’imposta 2022
- Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate – Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione
- Detrazioni “edilizie” – Errori nella comunicazione di opzione per cessione e sconto – Riversamento del credito utilizzato “non spettante” – Sanzione applicabile
- Detrazioni “edilizie” – Limitazione della responsabilità solidale del cessionario – Visto di conformità “ora per allora” – Modalità di rilascio
- Comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 – Applicabilità della “remissione in bonis”
- Contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti – Compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023 – Chiarimenti
- Imposte sostitutive per l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale – Codici tributo
- Contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi e natatori – Modalità e termini di presentazione delle istanze per il 2023
- Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive – Estensione al trimestre 1.7.2023 – 30.9.2023
- Agevolazioni “prima casa” – Trasferimento all’estero
- Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini – Concessione di un credito d’imposta
- Buoni sconto – Esclusione dalla disciplina IVA dei vouche
- Rapporti di scambio tra Italia e San Marino – Documento di trasporto – Sosta dei beni
1 | SUPERBONUS – NOVITÀ DEL DL 11/2023 (C.D. “BLOCCA OPZIONI”) – CHIARIMENTI |
Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle novità in materia di superbonus che sono state introdotte dal DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL 11/2023 (c.d. decreto “Blocca opzioni” o “Cessione”). | |
1.1 | ALIQUOTA APPLICABILE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2023 Per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari “principali” non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all’interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, il documento ricorda che sono state inserite norme transitorie che dividono:
Con riguardo al primo aspetto, la data “spartiacque”, tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:
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1.2 | RILEVANZA DELLA CILA SUPERBONUSTra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell’aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti “a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso”. Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA superbonus riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente). |
PROGETTI IN VARIANTE AL TITOLO EDILIZIO L’art. 2-bis co. 1 del DL 11/2023, con una norma di interpretazione autentica, ha statuito che le “disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. | |
Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”. Al riguardo, la circ. 13/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato co. 894:
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1.4 | FRUIZIONE IN 10 RATE ANNUALI Il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:
Un’eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartite in 4 anni le spese sostenute dall’1.7.2022 ex co. 3-bis dell’art. 119 del DL 34/2020. Per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 consente al contribuente beneficiario di optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4. La circ. 13/2023 ricorda che detta opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022 (REDDITI 2023 o 730/2023) ed eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (REDDITI 2024 o 730/2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione. |
2 | “FLAT TAX INCREMENTALE” – CHIARIMENTI |
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.6.2023 n. 18, ha fornito chiarimenti sistematici in merito all’applicazione della c.d. “flat tax incrementale”, ossia l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022). | |
2.1 | AMBITO SOGGETTIVO La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:
La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l’anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. |
2.2 | DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO REDDITUALE Per la determinazione della base imponibile incrementale e dell’imposta sostitutiva occorre:
La quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività IRPEF, non si considera la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale”. |
2.3 | QUADRI DA CONSIDERARE NELL’AMBITO DEL MODELLO REDDITI PF Per la determinazione dell’incremento reddituale su cui applicare l’imposta sostitutiva:
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2.4 | SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ La misura agevolativa non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, ma può essere applicata da coloro che hanno svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. È quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta tra le annualità 2020, 2021 e 2022. Per l’individuazione del maggior reddito del triennio, se l’attività è svolta per una frazione dell’anno, il reddito conseguito deve essere ragguagliato all’anno. |
2.5 | IRRILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024, quindi, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d’imposta 2023. |
3 | APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 |
La circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2023 n. 12 ha illustrato le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d’imposta 2022. | |
3.1 | REVISIONE CONGIUNTURALE A CAUSA DI ESCLUSIONE EMERGENZIALE Gli interventi di maggior rilievo sono quelli introdotti per far fronte alla crisi economica conseguente al perdurare dell’emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse. Si tratta:
Ricorrendo tale causa di esclusione, permane comunque l’obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Allo stesso modo, l’operatività della causa di esclusione preclude l’accesso al regime premiale ISA. |
3.2 | CONFERMA DEL QUADRO APPLICATIVO COMPLESSIVO Al di là dei predetti interventi, il quadro complessivo sotto il profilo applicativo risulta invariato. Infatti, rispetto all’anno scorso risultano pressoché confermate:
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3.3 | VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ISA IN FASE DI CONTROLLO Nella definizione delle strategie di controllo basate sul rischio di evasione fiscale, il punteggio ISA per il 2022 non è considerato in modo autonomo, ma gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021. |
4 | COMUNICAZIONI DI ANOMALIA AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021 |
Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021. | |
4.1 | TIPOLOGIE DI ANOMALIA In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino. |
4.2 | INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. |
4.3 | CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate. |
5 | CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2023 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA |
Con il provv. 9.6.2023 n. 203543, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020, 730/2021 e 730/2022. | |
5.1 | IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730 Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
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5.2 | INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti. |
5.3 | SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. |
5.4 | EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. |
5.5 | MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:
Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale sostituto d’imposta. In precedenza, infatti, poiché l’INPS riceveva i risultati contabili per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l’assistenza fiscale, era previsto che l’attività di controllo preventiva venisse effettuata dall’Agenzia delle Entrate in cooperazione con lo stesso INPS. |
5.6 | EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI Se il modello 730/2023 è stato incluso nei controlli preventivi:
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6 | OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE – AVVISI DI ANOMALIA |
Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 210441, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all’importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta. A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA. | |
6.1 | CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:
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6.2 | RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:
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7 | CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2023 – COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE |
Con il provv. 27.6.2023 n. 237453, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 (art. 4 co. 2 – 5 del DL 34/2023) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche. | |
7.1 | CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, riconosciuti alle:
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7.2 | TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La cessione di tali crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6.7.2023 al 18.12.2023 |
7.3 | MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione deve avvenire:
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7.4 | UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”). I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:
Con una specifica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24. |
8 | AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022 |
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 16.6.2023 n. 103, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2022 (modelli REDDITI 2023). | |
8.1 | MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE Gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di:
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8.2 | INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2023 La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando, come indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 16.6.2023 n. 28:
Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. |
9 | RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE – AFFRANCAMENTO DEI REDDITI DA OICR E DA POLIZZE DI ASSICURAZIONE |
Con la circ. 26.6.2023 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti regimi previsti dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023):
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9.1 | RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE La legge di bilancio 2023 ha prorogato la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ai fini del capital gain in relazione a quelle possedute all’1.1.2023, prevedendo l’estensione del regime alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione. Entrambe le rivalutazioni si perfezionano attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023. Partecipazioni non quotate Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorre che entro il 15.11.2023:
L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito). |
9.2 | AFFRANCAMENTO DI QUOTE O AZIONI DI OICR La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità di affrancare i redditi di capitale e diversi derivanti da OICR che sono originati dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio. |
9.3 | AFFRANCAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE In merito alle polizze di assicurazione, l’art. 1 co. 114 della L. 197/2022 consente di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. Ai fini dell’affrancamento, il legislatore ha previsto che i redditi di capitale siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente. L’Agenzia delle Entrate osserva che la metodologia di calcolo prevista ai fini dell’affrancamento, che attribuisce la natura di rendimento alla eventuale differenza positiva tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente, consente di includere tra le polizze per le quali il contribuente può richiedere l’affrancamento anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura, per l’assenza di un rendimento determinabile al momento dell’esercizio dell’affrancamento, quali quelle con cedola (c.d. “a prestazioni ricorrenti programmate”) comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), e quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d. “senza consolidamento delle prestazioni”). |
10 | DETRAZIONI “EDILIZIE” – ERRORI NELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO – RIVERSAMENTO DEL CREDITO UTILIZZATO “NON SPETTANTE” – SANZIONE APPLICABILE |
In relazione alla comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del cessionario/fornitore è:
Di conseguenza, nel caso in cui venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario/fornitore è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato versando la sanzione del 30%, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97.
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11 | DETRAZIONI “EDILIZIE” – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO – VISTO DI CONFORMITÀ “ORA PER ALLORA” – MODALITÀ DI RILASCIO |
Con la FAQ pubblicata il 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12.11.2021 (per le quali – ai fini dell’opzione – non sussisteva l’obbligo di acquisire tale visto). A tal fine il documento che attesta il rilascio del visto (da emettere solo previa effettuazione della comunicazione con cui si forniscono alla DRE gli elementi richiesti dal DM 164/99 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità) potrà avere forma libera e dovrà riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 cui il visto medesimo si riferisce (ossia il protocollo e il progressivo), nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione. L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest’ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata. Il rilascio del visto “ora per allora” non dovrà, invece, essere comunicato all’Amministrazione finanziaria. |
12 | COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022 – APPLICABILITÀ DELLA “REMISSIONE IN BONIS” |
Con la ris. 19.6.2023 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile sanare mediante l’istituto della c.d. “remissione in bonis” il mancato invio della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022) e non ancora utilizzati in compensazione, che doveva essere presentata entro il 16.3.2023 (si vedano i relativi provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785). | |
12.1 | NATURA DELL’ADEMPIMENTO Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’adempimento in esame non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.3.2023. Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”. |
12.2 | MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS In linea generale, la “remissione in bonis” prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
Il ricorso a tale istituto è comunque inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento. In presenza dei requisiti richiesti, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della “remissione in bonis”:
Con l’avviso pubblicato il 26.6.2023 sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la riapertura del canale telematico dedicato alla presentazione della comunicazione in esame. |
13 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2023 – CHIARIMENTI |
La circ. INPS 7.6.2023 n. 52 riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023. | |
13.1 | ARTIGIANI E COMMERCIANTI La sezione I del quadro RR è funzionale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale. Nel confermare i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva, l’INPS ha chiarito che, nel caso in cui nei quadri RF e RG del modello REDDITI PF, sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, la base imponibile contributiva “è la stessa individuata ai fini IRPEF”. |
13.2 | GESTIONE SEPARATA INPS La sezione II del quadro RR è funzionale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente. La circolare ha sostanzialmente confermato i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva ribadendo che, se la professionista ha percepito nell’anno l’indennità di maternità, questa concorre alla formazione della base imponibile contributiva nel quadro RR. |
14 | IMPOSTE SOSTITUTIVE PER L’ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI, LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE E L’ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE – CODICI TRIBUTO |
Con la ris. 22.6.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute, ai sensi della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), per:
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14.1 | ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE Per quanto riguarda l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni e la trasformazione in società semplice, la ris. 30/2023 si limita a ridenominare i codici già utilizzati in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi e che verranno, quindi, utilizzati anche per le operazioni agevolate ai sensi della L. 197/2022. I codici in questione sono:
Per le operazioni in esame, le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive per il 60% entro il 30.9.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. |
14.2 | ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE La ris. 30/2023 ha confermato che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale. I soggetti interessati sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024. |
15 | CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 2023 |
Con il DPCM 23.3.2023 e l’avviso del Dipartimento per lo sport 19.6.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di emanazione del suddetto DPCM, della richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori. Le istanze vanno presentate:
Le domande presentate saranno sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento per lo sport. |
16 | CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – ESTENSIONE AL TRIMESTRE 1.7.2023 – 30.9.2023 |
L’art. 37 del DL 22.6.2023 n. 75, intervenendo sull’art. 9 del DL 4/2022, ha previsto la proroga anche per il trimestre 1.7.2023 – 30.9.2023 del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020. | |
16.1 | CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:
Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. |
16.2 | DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE Il credito d’imposta è riconosciuto:
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17 | AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – TRASFERIMENTO ALL’ESTERO |
L’art. 2 del DL 13.6.2023 n. 69 (pubblicato sulla G.U. 13.6.2023 n. 136 ed entrato in vigore il 14.6.2023), ha modificato la lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in tema di agevolazioni “prima casa”, nella parte in cui prevede le condizioni per l’accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero. In base alle nuove norme, “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”. | |
17.1 | CONDIZIONI DI “PRIMA CASA” PER L’EMIGRATO ALL’ESTERO NELLA NORMA PREVIGENTE L’agevolazione “prima casa” spetta in presenza di una serie di condizioni, che riguardano, in linea di prima approssimazione:
Condizione della residenza Con riferimento alla condizione della residenza, la norma agevolativa richiede che, alternativamente:
Disciplina previgente Tali condizioni subiscono deroghe per i contribuenti trasferiti all’estero. In particolare, secondo la disciplina vigente fino al 13.6.2023:
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17.2 | NUOVE CONDIZIONI DI “PRIMA CASA” PER L’EMIGRATO ALL’ESTERO Intervenendo sulla lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’art. 2 del DL 69/2023 ha modificato le condizioni di accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero. Dal 14.6.2023, il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può accedere al beneficio “prima casa” sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
Le nuove condizioni richieste per l’accesso al beneficio riguardano sia la permanenza (o attività) in Italia per almeno 5 anni, sia la collocazione dell’immobile, che deve avere un “legame” con le origini del soggetto (il Comune di nascita), ovvero con la sua residenza o attività prima della partenza. Il riferimento al solo caso dell’acquirente che si sia trasferito all’estero per “ragioni di lavoro” sembra escludere dal campo di applicazione delle nuove condizioni i soggetti che, invece, siano emigrati per altre ragioni (ad esempio, studio o motivi familiari). Inoltre, nessuna rilevanza sembra più assumere la sede del datore di lavoro in Italia. |
18 | STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – CONCESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA |
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.6.2023 n. 231943, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini. | |
18.1 | AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50,00 euro per ogni apparecchio. |
18.2 | UTILIZZO DI STRUMENTI STRACCIABILI PER IL PAGAMENTO Per poter beneficiare del credito d’imposta, il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire con le modalità “tracciabili” individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente). |
18.3 | UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui). La fruizione può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Codice tributo Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame deve essere inserito nel modello F24 con il codice tributo “7032”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 35. Compilazione del modello F24 In sede di compilazione del modello F24:
Verifica del limite di risorse disponibile L’art. 8 del DL 176/2022 stabilisce che il contributo sia concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito. |
18.4 | INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo. |
19 | BUONI SCONTO – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA IVA DEI VOUCHER |
Nella risposta a interpello 5.6.2023 n. 341, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la disciplina IVA dei voucher (o buoni corrispettivo), di cui agli artt. 6-bis e ss. del DPR 633/72, non si applica ai buoni emessi nell’ambito dell’attività promozionale di un’azienda della grande distribuzione, laddove inquadrabili nella categoria dei “buoni sconto” in base alle proprie specifiche caratteristiche. | |
19.1 | DIFFERENZE TRA “BUONI SCONTO” E “BUONI CORRISPETTIVI” Nel caso in esame, i buoni – denominati commercialmente “buoni spesa” – integrano il diritto del portatore ad ottenere una riduzione del prezzo complessivo di acquisto, pari all’importo indicato sui buoni stessi, cui consegue la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con riguardo ai voucher o buoni corrispettivo, gli elementi essenziali sono:
I documenti che non presentano tali caratteristiche sono estranei all’ambito applicativo della relativa disciplina IVA di cui agli artt. 6-bis e ss. del DPR 633/72. Tra questi ultimi rientrano i “buoni sconto”, essendo strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto, ma non a ricevere i beni o servizi. |
19.2 | UTILIZZO DEL BUONO SCONTO E RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Al riguardo, si ricorda che gli sconti (o abbuoni), ai fini IVA, “costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2008 n. 36); pertanto:
Per quanto sopra, nel caso specifico, è stata rilevata la natura di “buoni sconto” dei documenti emessi dall’azienda della grande distribuzione a favore dei propri clienti, i quali – al momento dell’utilizzo degli stessi e dell’acquisto dei beni commercializzati – ottengono una riduzione del corrispettivo dovuto pari all’ammontare dello sconto. Di conseguenza, la base imponibile IVA va ridotta in ragione dell’importo dello sconto previsto nel buono, affinché sia applicato direttamente in fattura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. 204). |
20 | RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO – DOCUMENTO DI TRASPORTO – SOSTA DEI BENI |
Con la risposta a interpello 20.6.2023 n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al documento di trasporto nei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino. Nello specifico, una società stabilita nella Repubblica di San Marino cede beni a un soggetto passivo italiano; in alcuni casi si occupa direttamente del trasporto, in altri affida il servizio a terzi. I colli contenenti i prodotti vengono spediti ai propri spedizionieri in Italia. Ogni collo viene scortato da un apposito documento di trasporto da cui risulta il nominativo del cessionario; generalmente, i colli di un singolo cliente sono trasportati nella sede dello spedizioniere anche in più pallet, insieme ai colli di altri clienti. Lo spedizioniere viene, quindi, incaricato di smontare e riassemblare i pallet per consentire il trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo cliente. Per tale motivo, i colli sostano nella sede dello spedizioniere per il tempo necessario a riassemblare i pallet. | |
20.1 | QUADRO NORMATIVO Il DM 21.6.2021 disciplina i rapporti di scambio tra Italia e San Marino. Ai sensi dell’art. 6 del suddetto decreto, le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento da cui è possibile identificare i soggetti coinvolti nell’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Servizio di Interscambio (SdI) che, a sua volta, le invia al cessionario. Il cessionario potrà visualizzare le fatture elettroniche ricevute nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. |
20.2 | SOSTA TECNICA DEI BENI L’Agenzia delle Entrate precisa che la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario a organizzare il trasporto, non interrompe l’originaria operazione di vendita; rispetto a quest’ultima, infatti, sono noti tutti i dati dell’operazione quali l’identità dell’acquirente, quantità e qualità dei prodotti acquistati. Infatti, la sosta dei beni presso i vettori o gli spedizionieri, finalizzata al raggruppamento o allo smistamento dei beni medesimi per la prosecuzione del trasporto verso il destinatario, non fa venir meno la validità del documento emesso dal mittente, purché la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario per tali operazioni e non si configuri un distinto rapporto di deposito. Non rilevano, pertanto, le possibili “segmentazioni” nella fase del trasporto. Di conseguenza, il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica ai sensi dell’art. 8 del DM 21.6.2021, ossia senza indicazione dell’IVA e il cessionario italiano assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72. |
20.3 | GESTIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO I documenti di trasporto (DDT) che accompagnano la cessione dei beni devono contenere:
Il cedente sanmarinese predispone un primo documento di trasporto per ogni singolo collo, in cui verrà indicato come cessionario l’acquirente italiano e che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere; in aggiunta, il cedente consegnerà allo spedizioniere un secondo DDT in cui verranno riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all’acquirente da parte dello spedizioniere. Quest’ultimo dovrà annottare sul DDT ora e data di partenza nel momento in cui i beni usciranno dal deposito per essere consegnati al cliente. L’Amministrazione finanziaria ritiene che la spedizione possa essere documentata con due documenti di trasporto poiché entrambi contengono, senza possibilità di incertezza, gli elementi previsti dalla norma e consentono di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del fornitore sanmarinese al destinatario finale italiano, compresa la sosta tecnica presso lo spedizioniere. |
LUGLIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
15.7.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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15.7.2023 | Presentazione domande “sport bonus” | I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:
Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande. |
17.7.2023 | Versamento rata saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2022 è avvenuto entro il 30.6.2023, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi. |
17.7.2023 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2023, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
17.7.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
17.7.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro. |
17.7.2023 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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17.7.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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17.7.2023 | Imposta di bollo speciale | Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2022, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo. |
17.7.2023 | Ravvedimento acconto IMU 2023 | I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2023, la cui scadenza era il 16.6.2023, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali. |
19.7.2023 | Domande contributi gestione impianti sportivi | Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 23.3.2023, devono presentare, entro le ore 23.59, la richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto:
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20.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
20.7.2023 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
20.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023 | Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
20.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
20.7.2023 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggio-razione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
20.7.2023 | Versamento saldo IVA 2022 | I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023. Tale versamento può essere rateizzato. |
20.7.2023 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
20.7.2023 | Versamento diritto camerale | Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
20.7.2023 | Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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20.7.2023 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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20.7.2023 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 20.7.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
20.7.2023 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2023. La comunicazione deve avvenire:
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20.7.2023 | Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori | Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:
La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 21.7.2023. |
24.7.2023 | Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF | I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 21.6.2023 al 15.7.2023:
La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate. |
25.7.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
31.7.2023 | Versamento saldo IVA 2022 | I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (fino al 30.6.2023) e con l’ulteriore maggiorazione (calcolata anche sulla precedente):
Tale versamento può essere rateizzato. |
31.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023 | Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023 | Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamenti IRAP | Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
31.7.2023 | Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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31.7.2023 | Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2023 | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamenti IRAP | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati. |
31.7.2023 | Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato. |
31.7.2023 | Versamento diritto camerale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali. |
31.7.2023 | Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:
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31.7.2023 | Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa | I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:
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31.7.2023 | Dichiarazione e versamento “exit tax” | Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:
In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata. |
31.7.2023 | Versamento rate da modelli REDDITI 2023 | I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi. |
31.7.2023 | Versamento rate da modelli REDDITI 2023 | I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi. |
31.7.2023 | Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2022 | I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023). La regolarizzazione si perfeziona mediante:
Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023):
In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione. |
31.7.2023 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
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31.7.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2023 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.7.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
31.7.2023 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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31.7.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 26 Luglio 2023
Team Consulenza