Circolare mensile per il cliente del 26.07.2023

Circolare mensile per il cliente del 26.07.2023

26 Luglio 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE GIUGNO E LUGLIO 2023

 

GIUGNO 2023: NOVITÀ

 

  1. Superbonus – Novità del DL 11/2023 (c.d. “Blocca opzioni”) – Chiarimenti
  2. “Flat tax incrementale” – Chiarimenti
  3. Applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2022
  4. Comunicazioni di anomalia ai fini ISA per il triennio 2019-2021
  5. Controlli preventivi sui modelli 730/2023 con rimborsi – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza
  6. Omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2022 o mancata compilazione del quadro VE – Avvisi di anomalia
  7. Cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 – Comunicazione e compensazione
  8. Autotrasportatori – Deduzione forfetaria per spese non documentate – Misura per il periodo d’imposta 2022
  9. Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate – Affrancamento dei redditi da OICR e da polizze di assicurazione
  10. Detrazioni “edilizie” – Errori nella comunicazione di opzione per cessione e sconto – Riversamento del credito utilizzato “non spettante” – Sanzione applicabile
  11. Detrazioni “edilizie” – Limitazione della responsabilità solidale del cessionario – Visto di conformità “ora per allora” – Modalità di rilascio
  12. Comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022 – Applicabilità della “remissione in bonis”
  13. Contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti – Compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023 – Chiarimenti
  14. Imposte sostitutive per l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni, la trasformazione in società semplice e l’estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale – Codici tributo
  15. Contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche per la gestione degli impianti sportivi e natatori – Modalità e termini di presentazione delle istanze per il 2023
  16. Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive – Estensione al trimestre 1.7.2023 – 30.9.2023
  17. Agevolazioni “prima casa” – Trasferimento all’estero
  18. Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini – Concessione di un credito d’imposta
  19. Buoni sconto – Esclusione dalla disciplina IVA dei vouche
  20. Rapporti di scambio tra Italia e San Marino – Documento di trasporto – Sosta dei beni

 

1SUPERBONUS – NOVITÀ DEL DL 11/2023 (C.D. “BLOCCA OPZIONI”) – CHIARIMENTI
 Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 13, sono stati forniti chiarimenti in relazione alle novità in materia di superbonus che sono state introdotte dal DL 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti-quater”), dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dal DL 11/2023 (c.d. decreto “Blocca opzioni” o “Cessione”).
1.1ALIQUOTA APPLICABILE PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2023
Per gli interventi relativi a edifici condominiali e a edifici interamente posseduti da persone fisiche (composti, questi ultimi, da un numero di unità immobiliari “principali” non inferiore a due e non superiore a quattro), oltre che alle unità immobiliari delle persone fisiche all’interno dello stesso condominio o edificio e agli enti del Terzo settore, il documento ricorda che sono state inserite norme transitorie che dividono:

  • relativamente alle spese sostenute nel 2023, gli interventi che possono beneficiare del superbonus nella misura del 110% da quelli che possono beneficiarne solo nella misura del 90% (art. 1 co. 894 della L. 197/2022);
  • relativamente alle modalità di fruizione del beneficio (sia superbonus che altri bonus edilizi), gli interventi che possono continuare a fruire dei bonus anche nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito da quelli che possono continuare a fruire dei bonus soltanto nella forma “naturale” della detrazione in dichiarazione dei redditi (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023).

Con riguardo al primo aspetto, la data “spartiacque”, tra superbonus al 110% e superbonus al 90%, di presentazione della richiesta di titolo abilitativo è quella del:

  • 31.12.2022, nel caso di lavori di demolizione e ricostruzione;
  • 25.11.2022, nel caso di lavori diversi da quelli di demolizione e ricostruzione (data che viene spostata al 31.12.2022, nel caso in cui si tratti di lavori su parti comuni condominiali e la relativa delibera assembleare, che deve comunque essere stata approvata entro il 24.11.2022, risulti approvata prima del 19.11.2022).
1.2RILEVANZA DELLA CILA SUPERBONUSTra le condizioni per poter continuare a beneficiare dell’aliquota al 110% per le spese sostenute nel 2023, quindi, rileva esclusivamente la CILA, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, e non invece altri titoli edilizi eventualmente richiesti “a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso”.
Eccezioni per le quali non si rende necessaria la presentazione della CILA superbonus riguardano gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA (in questo caso rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente).
 PROGETTI IN VARIANTE AL TITOLO EDILIZIO

L’art. 2-bis co. 1 del DL 11/2023, con una norma di interpretazione autentica, ha statuito che le “disposizioni dell’articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti.

 Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante”.
Al riguardo, la circ. 13/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che, a titolo esemplificativo, costituiscono varianti alla CILA che non rilevano ai fini del rispetto dei termini previsti dal citato co. 894:

  • le modifiche o integrazioni del progetto iniziale;
  • la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
  • la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori.
1.4FRUIZIONE IN 10 RATE ANNUALI

Il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, costituisce un beneficio fiscale fruibile in:

  • 5 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute nel 2020 o nel 2021;
  • 4 quote annuali di pari importo, se le spese detraibili sono state sostenute a partire dall’1.1.2022.

Un’eccezione riguarda gli IACP ed enti equivalenti e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per i quali si devono ripartite in 4 anni le spese sostenute dall’1.7.2022 ex co. 3-bis dell’art. 119 del DL 34/2020.

Per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 31.12.2022, il co. 8-quinquies dell’art. 119 del DL 34/2020 consente al contribuente beneficiario di optare per la fruizione in dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti, invece che in 4.

La circ. 13/2023 ricorda che detta opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata dalla norma al fatto che il contribuente “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2022 (REDDITI 2023 o 730/2023) ed eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2023 (REDDITI 2024 o 730/2024), rinviando quindi a tale dichiarazione dei redditi la fruizione della prima quota costante di detrazione.

 

2“FLAT TAX INCREMENTALE” – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28.6.2023 n. 18, ha fornito chiarimenti sistematici in merito all’applicazione della c.d. “flat tax incrementale”, ossia l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022).
2.1AMBITO SOGGETTIVO

La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:

  • un’attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
  • un’arte o una professione.

La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l’anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.
L’aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla “flat tax incrementale”.

2.2DETERMINAZIONE DELL’INCREMENTO REDDITUALE

Per la determinazione della base imponibile incrementale e dell’imposta sostitutiva occorre:

  • effettuare la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
  • applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
  • applicare l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale così determinato, entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

La quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività IRPEF, non si considera la quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale”.

2.3QUADRI DA CONSIDERARE NELL’AMBITO DEL MODELLO REDDITI PF

Per la determinazione dell’incremento reddituale su cui applicare l’imposta sostitutiva:

  • vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE, RF, RG, LM e RD del modello REDDITI PF, al netto delle perdite pregresse;
  • vanno esclusi i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata. Ove l’imprenditore individuale o il professionista possedesse redditi di questo tipo, la tassazione agevolata opererebbe con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’attività svolta in forma individuale.
2.4SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ

La misura agevolativa non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, ma può essere applicata da coloro che hanno svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. È quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’impo­sta tra le annualità 2020, 2021 e 2022.

Per l’individuazione del maggior reddito del triennio, se l’attività è svolta per una frazione dell’anno, il reddito conseguito deve essere ragguagliato all’anno.

2.5IRRILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA
Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024, quindi, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d’imposta 2023.

 

3APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022
 La circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2023 n. 12 ha illustrato le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d’imposta 2022.
3.1REVISIONE CONGIUNTURALE A CAUSA DI ESCLUSIONE EMERGENZIALE

Gli interventi di maggior rilievo sono quelli introdotti per far fronte alla crisi economica conseguente al perdurare dell’emergenza sanitaria, alle tensioni geopolitiche, all’au­mento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse. Si tratta:

  • della revisione congiunturale, realizzata mediante l’introduzione dei correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia dei singoli ISA operativi nell’ambito del software applicativo;
  • della causa di esclusione per i soggetti che hanno aperto la partita IVA dall’1.1.2021.

Ricorrendo tale causa di esclusione, permane comunque l’obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Allo stesso modo, l’operatività della causa di esclusione preclude l’accesso al regime premiale ISA.

3.2CONFERMA DEL QUADRO APPLICATIVO COMPLESSIVO

Al di là dei predetti interventi, il quadro complessivo sotto il profilo applicativo risulta invariato. Infatti, rispetto all’anno scorso risultano pressoché confermate:

  • le variabili “precalcolate” e le relative modalità di acquisizione dal Cassetto fiscale;
  • la struttura della modulistica (che ha subito alcune modifiche nel quadro A – Personale e nel quadro E – Dati per la revisione);
  • la struttura del software applicativo “IltuoISA 2023”.
3.3VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO ISA IN FASE DI CONTROLLO

Nella definizione delle strategie di controllo basate sul rischio di evasione fiscale, il punteggio ISA per il 2022 non è considerato in modo autonomo, ma gli uffici tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

 

4COMUNICAZIONI DI ANOMALIA AI FINI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021
 Il provv. Agenzia delle Entrate 23.6.2023 n. 231840 ha approvato diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2019-2021.
4.1TIPOLOGIE DI ANOMALIA

In relazione al triennio considerato, il provvedimento individua 26 tipi di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA che riguardano, tra l’altro, l’anomala indicazione delle cause di esclusione, l’omessa corrispondenza con i dati emergenti dalle Certificazioni uniche, le incoerenze nella gestione del magazzino.

4.2INOLTRO NEL CASSETTO FISCALE

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.

4.3CHIARIMENTI MEDIANTE IL SOFTWARE APPOSITO

Se è stata ricevuta una comunicazione, è possibile e preferibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, ove si ritenga fondata l’anomalia, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni.

 

5CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2023 CON RIMBORSI – APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
 Con il provv. 9.6.2023 n. 203543, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2023 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020, 730/2021 e 730/2022.
5.1IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730

Ai sensi dell’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:

  • presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
  • ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
5.2INVESTIMENTI AMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA
Con il provv. 9.6.2023 n. 203543, l’Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare:

  • lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.

È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2023 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

5.3SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.
Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

5.4EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE

Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

5.5MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI

Per effetto dell’art. 1 co. 4 del DLgs. 175/2014, la suddetta disciplina in materia di con­trolli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati:

  • tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;
  • a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.

Modelli 730 con l’INPS quale sostituto d’imposta

A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l’INPS quale so­stituto d’imposta.

In precedenza, infatti, poiché l’INPS riceveva i risultati contabili per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l’assistenza fi­scale, era previsto che l’attività di controllo preventiva venisse effettuata dall’Agenzia del­le Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.

5.6EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI

Se il modello 730/2023 è stato incluso nei controlli preventivi:

  • l’Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettua­zione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato as­sistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d’imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;
  • il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all’IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2023, mediante il modello F24 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 12.3.2018 n. 4, § 7).

 

6OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 2022 O MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VE – AVVISI DI ANOMALIA
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 13.6.2023 n. 210441, sono state individuate le modalità attraverso le quali mettere a disposizione, del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2022 oppure l’invio della stessa senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000,00 euro, minore rispetto all’importo delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
A tale scopo, l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai soggetti passivi IVA.
6.1CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e contiene le seguenti informazioni:

  • codice fiscale e denominazione (o cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
  • numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
  • data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2022;
  • data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.
6.2RICHIESTA DI INFORMAZIONI E REGOLARIZZAZIONE

A fronte della comunicazione, il contribuente potrà:

  • richiedere informazioni oppure segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non a conoscenza di quest’ultima;
  • regolarizzare gli errori o le omissioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

 

7CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2023 – COMUNICAZIONE E COMPENSAZIONE
 Con il provv. 27.6.2023 n. 237453, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 (art. 4 co. 2 – 5 del DL 34/2023) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.
7.1CREDITI D’IMPOSTA INTERESSATI

Le nuove indicazioni riguardano i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale, relativi al secondo trimestre 2023, riconosciuti alle:

  • imprese energivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);
  • imprese non energivore, pari al 10% delle spese sostenute (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);
  • imprese gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);
  • imprese diverse da quelle gasivore, pari al 20% delle spese sostenute (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).
7.2TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La cessione di tali crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 6.7.2023 al 18.12.2023

7.3MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve avvenire:

  • sulla base del nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 27.6.2023 n. 237453;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel ri­spet­to dei requisiti definiti dalle nuove specifiche tecniche.
7.4UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARI

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’op­zio­ne irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattafor­ma ces­­sione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agen­zia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • entro il 31.12.2023.

Con una specifica risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24.

 

8AUTOTRASPORTATORI – DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE – MISURA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2022
 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa 16.6.2023 n. 103, ha definito la misura delle deduzioni forfetarie previste per gli autotrasportatori dall’art. 66 co. 5 primo periodo del TUIR, con riferimento al periodo d’imposta 2022 (modelli REDDITI 2023).
8.1MISURA DELLE DEDUZIONI FORFETARIE

Gli importi delle deduzioni forfetarie sono stati fissati nella misura di:

  • 48,00 euro (prima 55,00 euro), per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi);
  • 16,80 euro (prima 19,25 euro), per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).
8.2INDICAZIONE NEI MODELLI REDDITI 2023

La deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore va riportata nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI PF e SP 2023, utilizzando, come indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 16.6.2023 n. 28:

  • nel rigo RF55, i codici “43” e “44”;
  • nel rigo RG22, i codici “16” e “17”.

Tali codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.

 

9RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE – AFFRANCAMENTO DEI REDDITI DA OICR E DA POLIZZE DI ASSICURAZIONE
 Con la circ. 26.6.2023 n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato i seguenti regimi previsti dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023):

  • la rideterminazione del costo o valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate e quotate;
  • l’affrancamento delle quote o azioni di OICR;
  • l’affrancamento delle polizze assicurative.
9.1RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI QUOTATE E NON QUOTATE
La legge di bilancio 2023 ha prorogato la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni ai fini del capital gain in relazione a quelle possedute all’1.1.2023, prevedendo l’estensione del regime alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.
Entrambe le rivalutazioni si perfezionano attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023.
Partecipazioni non quotate
Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorre che entro il 15.11.2023:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 si utilizza il codice tributo “8055”.
Partecipazioni quotate
In merito alla rivalutazione delle partecipazioni quotate, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre redigere un prospetto in cui indicare il valore normale preso a riferimento per la determinazione dell’onere fiscale: a tali fini, il valore normale (art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR) è determinato in base alla media aritmetica delle quotazioni borsistiche riferite al mese di dicembre 2022.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva con il modello F24 si utilizza il codice tributo “8057”.

9.2AFFRANCAMENTO DI QUOTE O AZIONI DI OICR

La L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la possibilità di affrancare i redditi di capitale e diversi derivanti da OICR che sono originati dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
In merito a questo regime, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha specificato come l’effetto dell’affrancamento sia quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle quote alla data del 31.12.2022. Pertanto, si ritiene che non possano essere considerati “affrancati” i redditi di capitale riferiti ai proventi distribuiti (rectius, “distribuibili”) in costanza di partecipazione.
L’opzione può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di tutte le tipologie di OICR italiani ed esteri, ma non si considera conciliabile con il peculiare regime di tassazione previsto per gli investitori non istituzionali residenti nel territorio dello Stato che, al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell’organismo, possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5% all’OICR immobiliare.
In assenza di un rapporto con un intermediario, l’imposta sostitutiva del 14% deve essere versata dal contribuente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione. Nel caso di proroga dei termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi si intendono prorogati anche i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva in esame. Per i rapporti intrattenuti con un intermediario residente, la comunicazione di opzione doveva essere resa in forma libera entro lo scorso 30.6.2023.

9.3AFFRANCAMENTO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE

In merito alle polizze di assicurazione, l’art. 1 co. 114 della L. 197/2022 consente di affrancare i redditi di cui all’art. 44 co. 1 lett. g-quater) del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati, attraverso la corresponsione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%. Ai fini dell’affrancamento, il legislatore ha previsto che i redditi di capitale siano determinati forfettariamente, in misura corrispondente alla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente. L’Agenzia delle Entrate osserva che la metodologia di calcolo prevista ai fini dell’af­fran­camento, che attribuisce la natura di rendimento alla eventuale differenza positiva tra il valore della riserva matematica alla data del 31.12.2022 e i premi versati dal contraente, consente di includere tra le polizze per le quali il contribuente può richiedere l’affran­camento anche le polizze che si caratterizzano, per loro natura, per l’assenza di un rendimento determinabile al momento dell’esercizio dell’affranca­mento, quali quelle con cedola (c.d. “a prestazioni ricorrenti programmate”) comunque definite (ad esempio, cedole o riscatti programmati), e quelle per le quali non opera il consolidamento periodico dei rendimenti (c.d. “senza consolidamento delle prestazioni”).

 

10DETRAZIONI “EDILIZIE” – ERRORI NELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE PER CESSIONE E SCONTO – RIVERSAMENTO DEL CREDITO UTILIZZATO “NON SPETTANTE” – SANZIONE APPLICABILE
 In relazione alla comunicazione di opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante per interventi “edilizi” e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nella risposta a interpello 14.6.2023 n. 348 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di errori sostanziali nella comunicazione di opzione, il credito d’imposta nel Cassetto fiscale del cessionario/fornitore è:

  • “inesistente”, se manca il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente) e, contestualmente, l’inesistenza non è riscontrabile con controlli automatizzati o formali;
  • “non spettante”, in tutti gli altri casi.

Di conseguenza, nel caso in cui venga annullata una comunicazione di opzione per un errore sostanziale ed il credito sia già stato utilizzato in compensazione nel modello F24 dal cessionario/fornitore è necessario procedere al riversamento del credito “indebitamente” utilizzato versando la sanzione del 30%, di cui all’art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97.
Nella risposta 348/2023 viene ribadito, peraltro, che costituisce un errore sostanziale della comunicazione:

  • l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o di spesa;
  • l’errata indicazione del codice fiscale del cedente.

 

11DETRAZIONI “EDILIZIE” – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO – VISTO DI CONFORMITÀ “ORA PER ALLORA” – MODALITÀ DI RILASCIO
 Con la FAQ pubblicata il 6.6.2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” relativo ai crediti derivanti da detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 sorti a fronte di comunicazioni di opzione presentate prima del 12.11.2021 (per le quali – ai fini dell’opzione – non sussisteva l’obbligo di acquisire tale visto).
A tal fine il documento che attesta il rilascio del visto (da emettere solo previa effettuazione della comunicazione con cui si forniscono alla DRE gli elementi richiesti dal DM 164/99 per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità) potrà avere forma libera e dovrà riportare gli “estremi” della comunicazione di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 cui il visto medesimo si riferisce (ossia il protocollo e il progressivo), nonché l’indicazione degli elementi essenziali dell’opzione.
L’attestazione di rilascio del visto così redatta, munita della sottoscrizione del professionista incaricato, potrà successivamente essere da quest’ultimo inviata al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata. Il rilascio del visto “ora per allora” non dovrà, invece, essere comunicato all’Amministrazione finanziaria.

 

12COMUNICAZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA ENERGIA E GAS MATURATI NEL 2022 – APPLICABILITÀ DELLA “REMISSIONE IN BONIS”
 Con la ris. 19.6.2023 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile sanare mediante l’istituto della c.d. “remissione in bonis” il mancato invio della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022) e non ancora utilizzati in compensazione, che doveva essere presentata entro il 16.3.2023 (si vedano i relativi provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785).
12.1NATURA DELL’ADEMPIMENTO

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’adempimento in esame non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati; la sua omissione, infatti, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16.3.2023.

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura “formale”.

12.2MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS

In linea generale, la “remissione in bonis” prevede che la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:

  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi contestualmente la sanzione di 250,00 euro (importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97), non compensabile.

Il ricorso a tale istituto è comunque inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

In presenza dei requisiti richiesti, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della “remissione in bonis”:

  • coloro che non hanno trasmesso la suddetta comunicazione entro il 16.3.2023 possono farlo entro il 30.9.2023, termine ultimo per l’utilizzo in compensazione di tali crediti d’imposta, e comunque prima dell’utilizzo degli stessi, previo versamento della sanzione di 250,00 euro tramite il modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”;
  • coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione, versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.

Con l’avviso pubblicato il 26.6.2023 sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la riapertura del canale telematico dedicato alla presentazione della comunicazione in esame.

 

13CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI – COMPILAZIONE DEL QUADRO RR DEL MODELLO REDDITI PF 2023 – CHIARIMENTI
 La circ. INPS 7.6.2023 n. 52 riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2023.
13.1ARTIGIANI E COMMERCIANTI

La sezione I del quadro RR è funzionale alla determinazione dei contributi previden­ziali dovuti da artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale.

Nel confermare i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva, l’INPS ha chiarito che, nel caso in cui nei quadri RF e RG del modello REDDITI PF, sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, la base imponibile contributiva “è la stessa individuata ai fini IRPEF”.

13.2GESTIONE SEPARATA INPS

La sezione II del quadro RR è funzionale alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente.

La circolare ha sostanzialmente confermato i criteri per la determinazione della base imponibile contributiva ribadendo che, se la professionista ha percepito nell’anno l’in­dennità di maternità, questa concorre alla formazione della base imponibile contributiva nel quadro RR.

 

14IMPOSTE SOSTITUTIVE PER L’ASSEGNAZIONE E LA CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI, LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE E L’ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE – CODICI TRIBUTO
 Con la ris. 22.6.2023 n. 30, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute, ai sensi della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), per:

  • l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni e la trasformazione in società semplice;
  • l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
14.1ASSEGNAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DEI BENI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE

Per quanto riguarda l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni e la trasformazione in società semplice, la ris. 30/2023 si limita a ridenominare i codici già utilizzati in occasione dei precedenti provvedimenti agevolativi e che verranno, quindi, utilizzati anche per le operazioni agevolate ai sensi della L. 197/2022.

I codici in questione sono:

  • “1836”, per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione;
  • “1837”, per il versamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito dell’assegnazione o della trasformazione.

Per le operazioni in esame, le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive per il 60% entro il 30.9.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.11.2023.

14.2ESTROMISSIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE

La ris. 30/2023 ha confermato che resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.

I soggetti interessati sono tenuti a versare l’imposta sostitutiva per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.

 

15CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E NATATORI – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER IL 2023
 Con il DPCM 23.3.2023 e l’avviso del Dipartimento per lo sport 19.6.2023, sono state definite le modalità e i termini di presentazione, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data di emanazione del suddetto DPCM, della richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori. Le istanze vanno presentate:

  • dalle ore 12:00 del 19.6.2023 e fino alle ore 23.59 del 19.7.2023;
  • unicamente tramite la nuova piattaforma del Dipartimento per lo sport, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it;
  • secondo i criteri previsti dagli artt. 3 (impianti natatori) e 4 (impianti sportivi) del DPCM 23.3.2023.

Le domande presentate saranno sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento per lo sport.

 

16CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – ESTENSIONE AL TRIMESTRE 1.7.2023 – 30.9.2023
 L’art. 37 del DL 22.6.2023 n. 75, intervenendo sull’art. 9 del DL 4/2022, ha previsto la proroga anche per il trimestre 1.7.2023 – 30.9.2023 del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020.
16.1CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2022 prodotti in Italia almeno pari a 150.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

16.2DETERMINAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 50% degli investimenti agevolati;
  • nei limiti delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre di riferimento);
  • fermo restando il rispetto del regolamento “de minimis”.

 

17AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
 L’art. 2 del DL 13.6.2023 n. 69 (pubblicato sulla G.U. 13.6.2023 n. 136 ed entrato in vigore il 14.6.2023), ha modificato la lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, in tema di agevolazioni “prima casa”, nella parte in cui prevede le condizioni per l’accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero.
In base alle nuove norme, “se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni”, per l’accesso al beneficio è necessario che l’immobile acquistato sia ubicato “nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento”.
17.1CONDIZIONI DI “PRIMA CASA” PER L’EMIGRATO ALL’ESTERO NELLA NORMA PREVIGENTE

L’agevolazione “prima casa” spetta in presenza di una serie di condizioni, che riguardano, in linea di prima approssimazione:

  • la residenza dell’acquirente;
  • la titolarità di altri immobili nel medesimo Comune;
  • il precedente godimento del beneficio in relazione ad altre abitazioni ancora nella titolarità dell’acquirente.

Condizione della residenza

Con riferimento alla condizione della residenza, la norma agevolativa richiede che, alternativamente:

  • l’acquirente abbia la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile per il quale richiede l’agevolazione “prima casa”, oppure ve la stabilisca entro 18 mesi dal­l’acquisto;
  • l’immobile sia situato nel Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività.

Disciplina previgente

Tali condizioni subiscono deroghe per i contribuenti trasferiti all’estero.

In particolare, secondo la disciplina vigente fino al 13.6.2023:

  • se l’acquirente dell’immobile si era trasferito all’estero per ragioni di lavoro, opera­va una deroga alla condizione della residenza e l’agevolazione “prima casa” spet­tava se l’immobile agevolato si trovava nel Comune in cui aveva sede o esercitava l’attività il datore di lavoro;
  • il cittadino italiano emigrato all’estero poteva applicare l’agevolazione “prima casa”, senza dover dare alcuna prova relativa alla residenza, ma alla più tenue condizione che l’immobile acquistato costituisse la sua “prima casa” sul territorio italiano.
17.2NUOVE CONDIZIONI DI “PRIMA CASA” PER L’EMIGRATO ALL’ESTERO

Intervenendo sulla lett. a) della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’art. 2 del DL 69/2023 ha modificato le condizioni di accesso al beneficio per i soggetti trasferiti all’estero.

Dal 14.6.2023, il soggetto trasferito all’estero per ragioni di lavoro può accedere al beneficio “prima casa” sull’acquisto in Italia, di un’abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, solo se sussistono entrambe le seguenti condizioni:

  • abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno 5 anni;
  • l’immobile acquistato in Italia sia ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente, ovvero in quello in cui egli aveva la residenza o svolgeva l’attività prima di trasferirsi all’estero.

 

Le nuove condizioni richieste per l’accesso al beneficio riguardano sia la permanenza (o attività) in Italia per almeno 5 anni, sia la collocazione dell’immobile, che deve avere un “legame” con le origini del soggetto (il Comune di nascita), ovvero con la sua residenza o attività prima della partenza.

Il riferimento al solo caso dell’acquirente che si sia trasferito all’estero per “ragioni di lavoro” sembra escludere dal campo di applicazione delle nuove condizioni i soggetti che, invece, siano emigrati per altre ragioni (ad esempio, studio o motivi familiari). Inoltre, nessuna rilevanza sembra più assumere la sede del datore di lavoro in Italia.

 

18STRUMENTI DI MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – ADEGUAMENTO ALLA NUOVA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – CONCESSIONE DI UN CREDITO D’IMPOSTA
 L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 23.6.2023 n. 231943, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi alle nuove disposizioni che regolano la partecipazione alla lotteria degli scontrini.
18.1AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta per l’adeguamento di registratori telematici e server RT, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50,00 euro per ogni apparecchio.

18.2UTILIZZO DI STRUMENTI STRACCIABILI PER IL PAGAMENTO

Per poter beneficiare del credito d’imposta, il pagamento del corrispettivo per l’ade­gua­men­to del misuratore fiscale deve avvenire con le modalità “tracciabili” individuate dal provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2018 n. 73203 (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

18.3UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (250.000,00 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

La fruizione può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti.

Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Codice tributo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame deve essere inserito nel modello F24 con il codice tributo “7032”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 35.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • il suddetto codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Verifica del limite di risorse disponibile

L’art. 8 del DL 176/2022 stabilisce che il contributo sia concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito.

18.4INDICAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’im­posta in corso al 31.12.2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

 

19BUONI SCONTO – ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA IVA DEI VOUCHER
 Nella risposta a interpello 5.6.2023 n. 341, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la disciplina IVA dei voucher (o buoni corrispettivo), di cui agli artt. 6-bis e ss. del DPR 633/72, non si applica ai buoni emessi nell’ambito dell’attività promozionale di un’azienda della grande distribuzione, laddove inquadrabili nella categoria dei “buoni sconto” in base alle proprie specifiche caratteristiche.
19.1DIFFERENZE TRA “BUONI SCONTO” E “BUONI CORRISPETTIVI”

Nel caso in esame, i buoni – denominati commercialmente “buoni spesa” – integrano il diritto del portatore ad ottenere una riduzione del prezzo complessivo di acquisto, pari all’importo indicato sui buoni stessi, cui consegue la riduzione della base imponibile di pari valore al netto dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con riguardo ai voucher o buoni corrispettivo, gli elementi essenziali sono:

  • l’obbligo di essere accettati dai fornitori come corrispettivo, totale o parziale, di una cessione di beni o prestazione di servizi;
  • l’indicazione dei beni o servizi che consentono di acquistare o dei potenziali fornitori.

I documenti che non presentano tali caratteristiche sono estranei all’ambito applicativo della relativa disciplina IVA di cui agli artt. 6-bis e ss. del DPR 633/72. Tra questi ultimi rientrano i “buoni sconto”, essendo strumenti che conferiscono al titolare il diritto ad uno sconto, ma non a ricevere i beni o servizi.

19.2UTILIZZO DEL BUONO SCONTO E RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Al riguardo, si ricorda che gli sconti (o abbuoni), ai fini IVA, “costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell’importo fatturato dal cedente del bene” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 7.2.2008 n. 36); pertanto:

  • se immediatamente applicabili, sono esposti direttamente in fattura;
  • se le condizioni per la relativa applicazione si verificano dopo l’emissione della fattura, il cedente opera una variazione in diminuzione ex art 26 co. 2 del DPR 633/72.

Per quanto sopra, nel caso specifico, è stata rilevata la natura di “buoni sconto” dei documenti emessi dall’azienda della grande distribuzione a favore dei propri clienti, i quali – al momento dell’utilizzo degli stessi e dell’acquisto dei beni commercializzati – otten­gono una riduzione del corrispettivo dovuto pari all’ammontare dello sconto. Di conseguenza, la base imponibile IVA va ridotta in ragione dell’importo dello sconto previsto nel buono, affinché sia applicato direttamente in fattura (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 19.5.2008 n. 204).

 

20RAPPORTI DI SCAMBIO TRA ITALIA E SAN MARINO – DOCUMENTO DI TRASPORTO – SOSTA DEI BENI
 Con la risposta a interpello 20.6.2023 n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al documento di trasporto nei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino.
Nello specifico, una società stabilita nella Repubblica di San Marino cede beni a un soggetto passivo italiano; in alcuni casi si occupa direttamente del trasporto, in altri affida il servizio a terzi.
I colli contenenti i prodotti vengono spediti ai propri spedizionieri in Italia.
Ogni collo viene scortato da un apposito documento di trasporto da cui risulta il nominativo del cessionario; generalmente, i colli di un singolo cliente sono trasportati nella sede dello spedizioniere anche in più pallet, insieme ai colli di altri clienti.
Lo spedizioniere viene, quindi, incaricato di smontare e riassemblare i pallet per consentire il trasporto unico di tutti i prodotti acquistati da un singolo cliente. Per tale motivo, i colli sostano nella sede dello spedizioniere per il tempo necessario a riassemblare i pallet.
20.1QUADRO NORMATIVO

Il DM 21.6.2021 disciplina i rapporti di scambio tra Italia e San Marino.

Ai sensi dell’art. 6 del suddetto decreto, le fatture elettroniche emesse dagli operatori sammarinesi per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal docu­mento di trasporto o da altro documento da cui è possibile identificare i soggetti coinvolti nell’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Servizio di Interscambio (SdI) che, a sua volta, le invia al cessionario.

Il cessionario potrà visualizzare le fatture elettroniche ricevute nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

20.2SOSTA TECNICA DEI BENI

L’Agenzia delle Entrate precisa che la sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario a organizzare il trasporto, non interrompe l’originaria operazione di vendita; rispetto a quest’ultima, infatti, sono noti tutti i dati dell’operazione quali l’iden­tità dell’acquirente, quantità e qualità dei prodotti acquistati.

Infatti, la sosta dei beni presso i vettori o gli spedizionieri, finalizzata al raggruppamento o allo smistamento dei beni medesimi per la prosecuzione del trasporto verso il destinatario, non fa venir meno la validità del documento emesso dal mittente, purché la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario per tali operazioni e non si configuri un distinto rapporto di deposito.

Non rilevano, pertanto, le possibili “segmentazioni” nella fase del trasporto.

Di conseguenza, il cedente sammarinese può emettere fattura elettronica ai sensi del­l’art. 8 del DM 21.6.2021, ossia senza indicazione dell’IVA e il cessionario italiano assolve l’imposta con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

20.3GESTIONE DEI DOCUMENTI DI TRASPORTO

I documenti di trasporto (DDT) che accompagnano la cessione dei beni devono contenere:

  • la data;
  • le generalità del cedente e del cessionario e dell’eventuale soggetto incaricato del trasporto;
  • la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Il cedente sanmarinese predispone un primo documento di trasporto per ogni singolo collo, in cui verrà indicato come cessionario l’acquirente italiano e che il collo sarà trasportato dalla società presso la sede dello spedizioniere; in aggiunta, il cedente consegnerà allo spedizioniere un secondo DDT in cui verranno riassunti tutti i colli precedentemente inviati che saranno oggetto del successivo singolo trasporto all’acquirente da parte dello spedizioniere. Quest’ultimo dovrà annottare sul DDT ora e data di partenza nel momento in cui i beni usciranno dal deposito per essere consegnati al cliente.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che la spedizione possa essere documentata con due documenti di trasporto poiché entrambi contengono, senza possibilità di incertezza, gli elementi previsti dalla norma e consentono di tracciare univocamente la movimentazione dei beni dagli stabilimenti del fornitore sanmarinese al destinatario finale ita­liano, compresa la sosta tecnica presso lo spedizioniere.

 

LUGLIO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
15.7.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

15.7.2023

Presentazione domande “sport bonus”I titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2023, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • mediante l’apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.

Le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dal 15.10.2023 si aprirà una nuova “finestra” per la presentazione delle domande.

17.7.2023

Versamento rata saldo IVA 2022I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2023, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2022 è avvenuto entro il 30.6.2023, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
17.7.2023Versamento rate imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2023, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

17.7.2023

Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di giugno 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

17.7.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.

17.7.2023

Versamento ritenute sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2023;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2023.

17.7.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2023.

17.7.2023

Imposta di bollo speciale

Gli intermediari finanziari devono versare l’imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2022, derivanti dall’applicazione degli “scudi fiscali” succedutesi nel tempo.
17.7.2023

Ravvedimento acconto IMU 2023

I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2023, la cui scadenza era il 16.6.2023, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
19.7.2023

Domande contributi gestione impianti sportivi

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), che risultano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 23.3.2023, devono presentare, entro le ore 23.59, la richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto:

  • per i gestori di impianti sportivi e di impianti natatori;
  • tramite la nuova piattaforma informatica del Dipartimento per lo sport, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it.
20.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2023 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2022;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2023.

La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:

  • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA;
  • anche se non sono in regime di “trasparenza fiscale”.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2023

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggio-razione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

20.7.2023

Versamento saldo IVA 2022

I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 e fino al 30.6.2023.
Tale versamento può essere rateizzato.
20.7.2023

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

20.7.2023

Versamento diritto camerale

Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.7.2023

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
20.7.2023

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
20.7.2023

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 20.7.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

20.7.2023

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre aprile-giugno 2023.
La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.7.2023

Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori

Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:

  • in relazione all’anno 2022;
  • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 5.6.2023 ed entro le ore 14.00 dell’11.6.2023.

La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 21.7.2023.

24.7.2023

Adempimenti modelli 730/2023 presentati ad un professionista o CAF

I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2023 presentati dai contribuenti dal 21.6.2023 al 15.7.2023:

  • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2023 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);
  • comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2023 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.

25.7.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di giugno 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre aprile-giugno 2023, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di giugno 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

31.7.2023

Versamento saldo IVA 2022

I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2022, risultante dal modello IVA 2023, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2023 (fino al 30.6.2023) e con l’ulteriore maggiorazione (calcolata anche sulla precedente):

  • dello 0,4%, se non possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito;
  • dello 0,4% riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2023 devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):

  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’IRPEF, alla “cedolare secca” sulle locazioni, all’IVIE e all’IVAFE;
  • del saldo per l’anno 2022 relativo alle addizionali IRPEF e dell’eventuale acconto per l’anno 2023 dell’addizionale comunale;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva del 5% per i c.d. “contribuenti minimi”;
  • del saldo per l’anno 2022 e dell’eventuale primo acconto per l’anno 2023 relativo all’imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;
  • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2023

Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del:

  • saldo dei contributi per l’anno 2022;
  • primo acconto dei contributi per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2023

Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti IRAP

Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito):

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2023, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2023

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2023 o a luglio 2023 in seconda convocazione), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4% (riproporzionata in ragione di giorno per i versamenti effettuati dal 21.7.2023 al 31.7.2023, se possono beneficiare della proroga di cui all’art. 4 co. 3-sexies e 3-septies del DL 51/2023 convertito), del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2023

Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

31.7.2023

Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tale versamento può essere rateizzato.

31.7.2023

Versamento diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2023

Versamenti per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2023

Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d’impresa

I soggetti che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 31.7.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2023

Dichiarazione e versamento “exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 31.7.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

31.7.2023

Versamento rate da modelli REDDITI 2023

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31.7.2023

Versamento rate da modelli REDDITI 2023

I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2023, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.
31.7.2023

Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2022

I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023).
La regolarizzazione si perfeziona mediante:

  • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;
  • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.

Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l’infedele dichiarazione IVA relativa all’anno 2022 (modello IVA 2023):

  • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;
  • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo.

In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.

31.7.2023

Presentazione modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre aprile-giugno 2023;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).
La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2023 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

31.7.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.7.2023

Credito d’imposta gasolio per autotrazione

Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:

  • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;
  • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2023.

Il credito d’imposta può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.7.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 26 Luglio 2023

Team Consulenza


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