Circolare mensile per il cliente del 30.08.2023

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30 Agosto 2023

 


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CIRCOLARE MENSILE LUGLIO E AGOSTO 2023

 

LUGLIO 2023: NOVITÀ

  1. Cessione dei crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 – Utilizzo in compensazione da parte dei cessionari
  2. “Black list” delle persone fisiche – Eliminazione della Svizzera
  3. “Rottamazione-quater” – Pagamento delle somme dovute – Esclusione della compensazione di crediti
  4. Detrazioni edilizie – Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito – Utilizzo in compensazione – Chiarimenti
  5. “Sismabonus acquisti” – Società venditrice e acquirente “collegate” – Chiarimenti
  6. Interventi di riqualificazione energetica con superbonus – Comunicazione all’ENEA – Assenza dei requisiti sostanziali – Inapplicabilità della “remissione in bonis”
  7. Credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue dei mezzi di trasporto di ultima generazione – Utilizzo in compensazione nel modello F24
  8. Immobili abitativi destinati a “casa vacanze” – Diritto alla detrazione IVA
  9. Cessione di veicoli a disabili – Applicazione dell’aliquota IVA del 4% – Documentazione
  10. Imposta di bollo sui contratti di appalto pubblico – Nuova disciplina – Chiarimenti
  11. Vidimazione del registro dei volontari degli enti del Terzo settore – Esonero dall’imposta di bollo
  12. Enti del Terzo settore e imprese sociali – Nuova attività di interesse generale
  13. Ritardi nei pagamenti – Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al secondo semestre 2023

 

1CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS RELATIVI AL SECONDO TRIMESTRE 2023 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DA PARTE DEI CESSIONARI
 Mediante il provv. 27.6.2023 n. 237453, l’Agenzia delle Entrate ha esteso ai crediti d’imposta per energia elettrica e gas relativi al secondo trimestre 2023 (di cui all’art. 4 co. 2 – 5 del DL 34/2023) le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese.
Con la ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 41, sono stati istituiti i codici tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari.
1.1UTILIZZO DEI CREDITI D’IMPOSTA DA PARTE DEI CESSIONARII cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (“Piattaforma cessione crediti”).

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti, relativi al secondo trimestre 2023:
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentato tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
entro il 31.12.2023.

1.2CODICI TRIBUTO

Con la suddetta ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2023 n. 41 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per l’utilizzo in compensazione, da parte dei cessionari, dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023:

“7751”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 4 co. 2 del DL 34/2023);
“7752”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 4 co. 3 del DL 34/2023);
“7753”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 4 co. 4 del DL 34/2023);
“7754”, riguardante il credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 4 co. 5 del DL 34/2023).

1.3MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:
i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”;
nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

 

2“BLACK LIST” DELLE PERSONE FISICHE – ELIMINAZIONE DELLA SVIZZERA
 In attuazione dell’art. 12 co. 3 della L. 13.6.2023 n. 83, il DM 20.7.2023, pubblicato sulla G.U. 28.7.2023 n. 175, ha eliminato la Svizzera dalla black list delle persone fisiche di cui al DM 4.5.99.
2.1EFFICACIA DELLE MODIFICHE DAL 2024

Per espressa previsione normativa, l’efficacia della modifica decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in G.U. del suddetto DM 20.7.2023.
L’efficacia dell’eliminazione della Svizzera dai Paesi “black list” è, quindi, differita al 2024.

Ai sensi dell’art. 12 co. 3 della L. 83/2023, restano ferme tutte le disposizioni dell’ordinamento nazionale applicabili fino al periodo d’imposta di pubblicazione del DM 20.7.2023 (il 2023), nonché ogni attività di accertamento effettuata in conformità di tali disposizioni.

2.2EFFETTI IN MATERIA DI RESIDENZA FISCALE

Un primo effetto dell’eliminazione della Svizzera dalla black list delle persone fisiche riguarda la residenza fiscale. Ai sensi dell’art. 2 co. 2-bis del TUIR, infatti, si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori appartenenti alla lista di cui al DM 4.5.99.
La rimozione della Svizzera dalla suddetta lista comporta quindi l’eliminazione di questa presunzione posta a favore del Fisco, con la conseguenza che per i cittadini italiani emigrati in Svizzera la prova della eventuale residenza italiana dovrà essere fornita dall’Amministrazione finanziaria.

2.3EFFETTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO FISCALE

Altri effetti riguardano il monitoraggio fiscale, posto che le sanzioni ex art. 5 del DL 167/90 per i beni e le attività finanziarie non dichiarate nel quadro RW saranno quelle ordinarie, senza che sia più applicabile il loro raddoppio.

L’eliminazione della Svizzera dalla black list italiana avrà, infatti, effetto sulle seguenti normative:

  • presunzione in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4.5.99 si considerano costituite, salvo prova contraria, con redditi sottratti a tassazione (art. 12 co. 2 primo periodo del DL 78/2009);
  • raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni di cui al punto precedente e, più in generale, per le violazioni sul monitoraggio fiscale (art. 12 co. 2-bis e
    2-ter del DL 78/2009);
  • raddoppio delle sanzioni da quadro RW (che possono, quindi, arrivare sino a un massimo del 30%) per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al DM 4.5.99.

Tali disposizioni non troveranno, quindi, più applicazione per gli investimenti e le attività finanziarie localizzate in Svizzera.

 

3“ROTTAMAZIONE-QUATER” – PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE – ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE DI CREDITI
 L’art. 1 co. 231 – 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova “rottamazione dei ruoli”, che concerne i carichi consegnati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 e comporta lo stralcio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), la cui domanda doveva essere presentata entro il 30.6.2023.
Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-quater”.
3.1LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.9.2023, l’Agente della riscossione comunica la liquidazione degli importi da pagare a seguito della domanda presentata.

3.2PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Le somme dovute sono versate:

  • in un’unica soluzione, entro il 31.10.2023;
  • oppure mediante dilazione in 18 rate scadenti:
    • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.10.2023 e il 30.11.2023;
    • le successive, di pari ammontare, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

Modalità di pagamento
Secondo quanto stabilito all’art. 1 co. 242 della L. 197/2022, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’Agente della riscossione nella suddetta comunicazione;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della riscossione è tenuto ad allegare alla stessa comunicazione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
3.3ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE

Con la risposta a interpello 7.7.2023 n. 372, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dovute per la “rottamazione-quater”, in mancanza di una specifica previsione, non possono essere pagate mediante compensazione:

  • né con crediti fiscali disponibili, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • né con crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi, esigibili e certificati, maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in quanto tale possibilità non è stata prevista dalla L. 197/2022, a differenza di quanto avvenuto in occasione della precedente rottamazione (si veda l’art. 3 co. 12 del DL 119/2018).

 

4DETRAZIONI EDILIZIE – CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DALLA CESSIONE DEL CREDITO – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE – CHIARIMENTI
 L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 25.7.2023 n. 394 e 395, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite “cessione del credito” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è:
incluso nell’elenco di cui all’art. 17 co. 2 del DLgs. 241/97;
oppure è previsto da un decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 17 co. 2 lett. h-ter) del DLgs. 241/97;
oppure è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97.I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.Nelle risposte in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che quanto sopra esposto si applica anche in relazione ai tributi che devono essere indicati nella colonna “importi a debito versati” della sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello “F24 Accise”, i quali possono essere compensati con crediti esposti nelle altre sezioni dello stesso. Nello specifico, la compensazione è stata ammessa in relazione ai versamenti da effettuare a titolo di:

  • imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e imposta unica sui giochi, di cui all’art. 4 del DPR 66/2002;
  • prelievo erariale unico (PREU) di cui all’art. 39 co. 13 del DL 269/2003, dovuto in relazione agli apparecchi per il gioco lecito.

 

5“SISMABONUS ACQUISTI” – SOCIETÀ VENDITRICE E ACQUIRENTE “COLLEGATE” – CHIARIMENTI
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.7.2023 n. 398 sono stati forniti chiarimenti con riguardo al c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.
5.1DETRAZIONE D’IMPOSTA PER “SISMABONUS ACQUISTI”

Si ricorda che la suddetta disposizione riconosce una detrazione IRPEF/IRES anche all’acquirente di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519 che siano stati per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all’alienazione dell’unità immobiliare entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

5.2SOCIETÀ VENDITRICE E ACQUIRENTE “COLLEGATE”

Secondo la risposta 398/2023, il c.d. “sismabonus acquisti”, di cui all’art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, può competere in capo all’acquirente delle unità immobiliari anche se venditore e acquirente sono due società tra le quali esiste un collegamento e/o un rapporto societario.
La società acquirente delle unità immobiliari potrebbe avere diritto al c.d. “sismabonus acquisti”:

  • sia nel caso in cui i soci siano gli stessi della società venditrice;
  • sia nel caso in cui sia collegata ex art. 2359 co. 3 c.c. con la società venditrice;
  • sia nel caso in cui solo alcuni dei soci dell’acquirente siano i medesimi di quelli della società istante, pur non essendo le due società collegate ex art. 2359 co. 3 c.c.

 

6INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SUPERBONUS – COMUNICAZIONE ALL’ENEA – ASSENZA DEI REQUISITI SOSTANZIALI – INAPPLICABILITÀ DELLA “REMISSIONE IN BONIS”
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.7.2023 n. 406, è stato chiarito che non è possibile sanare con l’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 del DL 16/2012, la tardiva presentazione della comunicazione all’ENEA se manca il requisito sostanziale concernente la tempestiva predisposizione dell’asseverazione di efficienza energetica richiesta ai fini del superbonus dall’art. 119 co. 13 lett. a) del DL 34/2020 tramite l’apposita modulistica ministeriale.
Non potendo aderire alla “remissione in bonis” per la comunicazione all’ENEA (per assenza dei requisiti sostanziali che danno diritto all’agevolazione fiscale) non è conseguentemente possibile sanare l’omessa presentazione della Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

 

7CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DEL COMPONENTE ADBLUE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI ULTIMA GENERAZIONE – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24
 Con la ris. 31.7.2023 n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di utilizzo in compensazione, nel modello F24, del credito d’imposta spettante alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, per l’acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, disciplinato dall’art. 6 co. 3 – 4 del DL 1.3.2022 n. 17 (conv. L. 27.4.2022 n. 34) e dal DM 30.9.2022.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

7.1CODICE TRIBUTO

Per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione è stato istituito il codice tributo “7051”.

7.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:
il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

7.3PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pena lo scarto del modello F24.

 

8IMMOBILI ABITATIVI DESTINATI A “CASA VACANZE” – DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA
 Con la risposta a interpello 24.7.2023 n. 392, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al diritto alla detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di un immobile abitativo (classificato nella categoria catastale A/7) e destinato all’esercizio di un’attività commerciale (nello specifico, locazione turistica).
8.1LIMITAZIONI DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE

Ai sensi dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72, non è ammessa in detrazione l’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati.
La ratio della previsione è, in linea generale, di evitare indebite detrazioni d’imposta nei casi in cui l’acquisto abbia ad oggetto beni, come ad esempio i fabbricati abitativi, nonché servizi relativi a detti beni, suscettibili di essere utilizzati in modo promiscuo, ossia per l’attività d’impresa e per finalità ad essa estranee.

8.2FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI

Secondo la regola generale, ai fini della distinzione tra immobili a destinazione abitativa e immobili strumentali, ciò che conta è la classificazione catastale degli stessi, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.
Tuttavia, quando gli immobili abitativi sono utilizzati dal soggetto passivo per l’esercizio di un’attività di tipo ricettivo che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili IVA, i suddetti immobili devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura.
Conseguentemente, le spese di acquisto e di manutenzione dei suddetti fabbricati sono escluse dalla previsione di indetraibilità di cui all’art. 19-bis1 co. 1 lett. i) del DPR 633/72.
In aggiunta, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, i beni e i servizi acquistati devono risultare, in concreto, destinati alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa.

8.3DIRITTO ALLA DETRAZIONE E ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Sulla base dei principi sopra riportati, risulta detraibile l’imposta assolta in sede di acquisto dell’immobile da parte della società istante.
Il diritto alla detrazione rimane fermo anche nel caso in cui l’attività venga conferita in gestione a una società terza che agisce in qualità di “outsourcer”.
I fabbricati abitativi destinati ad attività turistico-alberghiera danno infatti luogo a prestazioni di alloggio imponibili ai fini IVA con applicazione dell’aliquota del 10% prevista dal n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.

 

9CESSIONE DI VEICOLI A DISABILI – APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA IVA DEL 4% – DOCUMENTAZIONE
 Nella ris. 7.7.2023 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che i soggetti con disabilità interessati all’acquisto di un veicolo con l’aliquota IVA del 4%, ove muniti di patente speciale, non devono allegare la certificazione di handicap o invalidità rilasciata dalla commissione pubblica competente per l’accertamento di tali condizioni (art. 1 co. 1 lett. b) del DM 16.5.86).
9.1IVA AGEVOLATA CON LA PATENTE DI GUIDA SPECIALEL’art. 1 della L. 9.4.86 n. 97 ha stabilito l’applicazione dell’IVA in misura ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata, adattati ad invalidi titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie. Con il successivo art. 8 co. 3 della L. 449/97, l’agevolazione è stata estesa ai soggetti (di cui all’art. 3 della L. 104/92) con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, benché non dotati di patente speciale, e ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
Tali norme sono recepite nel n. 31 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, che prevede, infatti, l’aliquota IVA del 4% per i motoveicoli ed autoveicoli “anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti […] con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico”, nonché per le prestazioni rese dalle officine per l’adattamento degli stessi. Le medesime disposizioni si applicano anche ai veicoli con motore ibrido o elettrico, in virtù dell’art. 53-bis del DL 124/2019.In questo contesto normativo si inserisce la semplificazione introdotta, dal 29.1.2022, con il DM 13.1.2022, relativamente alle procedure di accesso per l’acquisto agevolato di veicoli da parte di soggetti disabili. In particolare, il beneficio è riconosciuto presentando:

  • la copia semplice della patente speciale, in cui sono indicati gli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche competenti;
  • l’atto notorio o dichiarazione di responsabilità che, nel quadriennio precedente, attesta la mancata fruizione dell’agevolazione IVA.
9.2IVA AGEVOLATA CON IL “FOGLIO ROSA”

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che, allo scopo, i soggetti interessati possono produrre il c.d. “foglio rosa” con l’indicazione degli adattamenti alla guida, ma il beneficio decade “qualora l’invalido non abbia conseguito la patente di guida nelle categorie A, B o C speciali entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo” (art. 1 co. 2-bis della L. 97/86).

 

10IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI DI APPALTO PUBBLICO – NUOVA DISCIPLINA – CHIARIMENTI
 Con la circ. 28.7.2023 n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina dell’imposta di bollo sui contratti di appalto pubblico introdotta dall’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
10.1IMPOSTA DI BOLLO NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’art. 18 co. 10 del DLgs. 36/2023 ha disposto che l’imposta di bollo, sui contratti di appalto pubblico, sia assolta dall’appaltatore “una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso”.

10.2MISURA DELL’IMPOSTA

In base alla Tabella A, contenuta nell’Allegato I.4 al Codice degli appalti, l’imposta di bollo dovuta al momento della stipula del contratto va parametrata all’“importo massimo previsto” dal contratto (ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti). Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale importo va considerato al netto dell’IVA.
In particolare, la misura dell’imposta dovuta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto è la seguente:

40,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
120,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro;
250,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 1.000.000,00 di euro e inferiore a 5.000.000,00 di euro;
500,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 5.000.000,00 di euro e inferiore a 25.000.000,00 di euro;
1.000,00 euro per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a 25.000.000,00 di euro.

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a 40.000,00 euro.

Effetto sostitutivo
L’imposta di bollo corrisposta dall’aggiudicatario al momento della formazione del contratto sostituisce l’imposta di bollo dovuta in base al DPR 642/72 sugli atti riguardanti l’intera procedura, con l’eccezione dell’imposta dovuta sulle fatture e simili documenti, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72.

10.3AMBITO SOGGETTIVO

Con riferimento ai soggetti obbligati, la circolare chiarisce che, sebbene il Codice ponga l’onere esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, resta operante il principio di solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle sanzioni previsto dall’art. 22 del DPR 642/72, operante per:
tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti non in regola con il bollo o li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2 del DPR 642/72, di un atto non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima corrispondere il bollo previsto.

In ogni caso, ove le stazioni appaltanti siano Amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.

10.4MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per quanto concerne le modalità di versamento, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.6.2023 n. 240013 e la ris. 28.6.2023 n. 37 (si veda la Circolare Mensile di giugno 2023), ha rispettivamente:

disposto il versamento con modalità telematiche dell’imposta di bollo di cui all’art. 18 co. 10 del DL 36/2023, mediante il modello F24 ELIDE;

istituito i relativi codici tributo per il versamento.

Successivi provvedimenti potranno prevedere l’utilizzo della piattaforma Pago PA.

Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma notarile, il pagamento avviene con le modalità telematiche adottate per gli atti pubblici o autenticati (art. 3-bis del DLgs. 463/97), mentre non è possibile l’assolvimento in modo virtuale

10.5DECORRENZA

È stato chiarito che le nuove norme in materia di imposta di bollo sui contratti di appalto hanno acquistato efficacia dall’1.7.2023, mentre la disciplina previgente continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

Ne deriva che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sui contratti pubblici trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati dall’1.7.2023.

 

11VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DEI VOLONTARI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – ESONERO DALL’IMPOSTA DI BOLLO
 Con la risposta a interpello 4.7.2023 n. 333, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esonero dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), per la vidimazione del registro dei volontari degli enti del Terzo settore.
11.1TENUTA DEL REGISTRO

La tenuta del registro dei volontari da parte degli enti del Terzo settore (ETS) è prescritta dall’art. 17 co. 1 del DLgs. 117/2017.
In esso devono essere iscritti i volontari che svolgono l’attività in modo non occasionale.
Nel registro, ai sensi dell’art. 3 del DM 6.10.2021, occorre indicare per ciascun volontario:

  • il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
  • la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
  • la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Sezione separata per i volontari occasionali
Il citato DM 6.10.2021 consente agli ETS di predisporre una sezione separata del registro per l’iscrizione di coloro che prestano la loro attività di volontariato in modo occasionale.
I dati da indicare sono gli stessi prescritti per i volontari non occasionali.

11.2VIDIMAZIONE DEL REGISTRO E SOGGETTI ABILITATI

In base all’art. 3 co. 1 del DM 6.10.2021, il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Il Ministero del Lavoro, con la nota 14.9.2022 n. 12675, ha precisato che nella nozione di pubblico ufficiale impiegata dalla suddetta norma rientra anche il segretario comunale.

11.3ISTANZA DI INTERPELLO SOTTOPOSTA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con particolare riguardo alla vidimazione del registro ad opera del segretario comunale, l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’applicabilità dell’imposta di bollo:

  • sia alla domanda di vidimazione del registro (nella misura di 16,00 euro, ai sensi dell’art. 3 co. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72);
  • sia alla vidimazione dello stesso da parte del segretario comunale (nella misura di ulteriori 16,00 euro ogni 100 pagine, ai sensi dell’art. 16 co. 1 lett. a) della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).
11.4RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Nella risposta 4.7.2023 n. 333, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017, che prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti” dagli ETS.
Sulla base di tale norma, l’Amministrazione finanziaria conclude che è esente dall’imposta di bollo:

  • sia la richiesta di vidimazione del registro presentata dall’ETS al segretario comunale;
  • che il registro vidimato stesso.
11.5POTENZIALE ESTENSIONE DELL’ESONERO AI REGISTRI CONTABILI

La soluzione fornita dalla risposta a interpello 333/2023, laddove ha ricondotto anche il registro dei volontari vidimato nella categoria ampia di “ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato” posto in essere o richiesto dagli ETS (e perciò esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017) potrebbe indurre a ritenere applicabile l’esenzione ad ogni registro vidimato su richiesta di un ETS, come, ad esempio, anche i libri e registri contabili.

 

12ENTI DEL TERZO SETTORE E IMPRESE SOCIALI – NUOVA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
 L’art. 3-septies del DL 29.5.2023 n. 57, inserito in sede di conversione nella L. 26.7.2023 n. 95, ha modificato l’art. 5 co. 1 lett. e) del DLgs. 117/2017, introducendo una nuova attività di interesse generale esercitabile dagli enti del Terzo settore.
In particolare, tra le attività che tali soggetti possono svolgere, in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, figura ora anche l’attività avente ad oggetto interventi e servizi finalizzati alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del DLgs. 199/2021.La medesima attività è stata inserita anche nell’art. 2 co. 1 lett. e) del DLgs. 112/2017, relativo alle attività d’impresa di interesse generale esercitabili dalle imprese sociali.

 

13RITARDI NEI PAGAMENTI – INDIVIDUAZIONE DEI TASSI “LEGALI” DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2023
 La Banca Centrale europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 15.6.2023, ha innalzato al 4% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 21.6.2023.
Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui al DLgs. 9.10.2002 n. 231, la suddetta misura del 4% rileva per il secondo semestre 2023, come indicato nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 17.7.2023 n. 165.In relazione al periodo dall’1.7.2023 al 31.12.2023, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, risultano quindi stabiliti nella misura del:
16% (4% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari (artt. 2 e 4 del DLgs. 8.11.2021 n. 198);
12% (4% + 8%), per le altre transazioni commerciali.
Estensione a tutti i lavoratori autonomi
Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato pagamento è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:
lavoratori autonomi e imprese;
lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;
lavoratori autonomi.In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera professione”.
 Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:
nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;
purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

Tuttavia, occorre considerare che:
nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;
nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

 

AGOSTO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
11.8.2023

Domande
contributi investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore, entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:
per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili ed eliminazione di quelli più obsoleti, ai sensi del DM 12.4.2023 n. 97 e del DM 8.6.2023;
utilizzando il modello disponibile sul sito internet http://www.ramspa.it, nella Sezione dedicata all’incentivo “Investimenti IX edizione”, unitamente ai previsti allegati;
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.investimenti2023@legalmail.it.Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

21.8.2023

Domande
contributi energia per enti del Terzo settore
Gli enti del Terzo settore (ETS), le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS), le ONLUS, le associazioni e fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le aziende di servizi alla persona (di cui al DLgs. 207/2001) e le IPAB, che erogano prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, in regime residenziale o semiresidenziale, in favore delle persone con disabilità o degli anziani, devono presentare, entro le ore 12.00, le domande di contributo:
a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas;
tramite la piattaforma informatica “Contributo energia”, accessibile, previa registrazione, dal sito di Invitalia (www.invitalia.it);
utilizzando gli schemi di domanda approvati dal DPCM 19.7.2023.Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

21.8.2023

Versamento rata
saldo IVA 2022
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023):

la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2023;
la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023;
la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023.

21.8.2023Versamento rate
imposte e contributi
I soggetti titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023:

  • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023, con applicazione dei previsti interessi;
  • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.7.2023 o il 31.7.2023, con applicazione dei previsti interessi.

21.8.2023

Trasmissione dati acquisti dall’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese di luglio 2023 o ad operazioni effettuate nel mese di luglio 2023.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.

21.8.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di luglio 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

21.8.2023

Versamento IVA
secondo trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2023;
  • versare l’IVA a debito, con la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

21.8.2023

Versamento IVA
secondo trimestre 2023

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale “per natura” (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2023;
  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.

21.8.2023

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di luglio 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di luglio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno e luglio 2023 non è di almeno 500,00 euro.

21.8.2023

Contributi
INPS artigiani
e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. “fissi”), relativa al trimestre aprile-giugno 2023.
Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it).
21.8.2023

Rata premi INAIL

I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi:

  • dovuti a saldo per il 2022 e in acconto per il 2023;
  • con applicazione dei previsti interessi.
21.8.2023

Tributi apparecchi
da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2023.
25.8.2023

Presentazione
modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di luglio 2023, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di luglio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi al mese di luglio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

30.8.2023

Versamenti
imposte da
modello REDDITI
SC 2023

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.8.2023

Versamenti IRAP

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:

  • del saldo IRAP per l’anno 2022;
  • dell’eventuale primo acconto IRAP per l’anno 2023.

Tali versamenti possono essere rateizzati.

30.8.2023

Versamento IVA
da indici di
affidabilità fiscale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
30.8.2023

Versamento
diritto camerale

I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.8.2023

Versamenti
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2023, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2023 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022;
  • l’eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • l’eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.8.2023

Versamenti rateali
per rivalutazione
dei beni d’impresa

I soggetti IRES che svolgono attività d’impresa, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che entro il 30.8.2023 versano il saldo relativo al periodo d’imposta precedente, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:

  • la rivalutazione dei beni d’impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2020 e/o al 31.12.2021;
  • l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;
  • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.8.2023

Dichiarazione
e versamento
“exit tax”

Le imprese che hanno trasferito la residenza all’estero e che entro il 30.8.2023 versano il saldo relativo all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia devono presentare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:

  • relativa all’opzione per la sospensione o la rateizzazione dell’imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. “exit tax”);
  • unitamente alla relativa documentazione.

In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.

30.8.2023

Regolarizzazione
versamento imposte da modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023

I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2022 o in acconto per il 2023, relative ai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.

Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:

se effettuato entro il 30.10.2023 (in quanto il 29.10.2023 cade di domenica), comporta l’applicazione della sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli interessi legali;
se effettuato dopo il 30.10.2023 ed entro il 30.11.2024, comporta l’applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.

Se entro il 31.7.2023 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:

con riferimento alla scadenza “ordinaria” del 30.6.2023 (o del 20.7.2023 se si poteva beneficiare della proroga), per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%;
applicando la sanzione ridotta dell’1,67% (entro il 28.9.2023 o il 18.10.2023 se si poteva beneficiare della proroga al 20.7.2023), ovvero la sanzione ridotta del 3,75% (dopo il 28.9.2023 o il 18.10.2023 ed entro il 30.11.2024), oltre agli interessi legali.

31.8.2023

Versamento rate
imposte e contributi

I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2023:

la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2023 o il 20.7.2023;
la terza rata, se la prima e seconda rata sono state versate entro il 31.7.2023.

31.8.2023

Registrazione
contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro;
al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.8.2023

Dichiarazione
e versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di luglio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.
Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

1.9.2023

Documentazione contributi investimenti
autotrasportatori

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono trasmettere al soggetto gestore, entro le ore 16.00, tramite l’apposita piattaforma informatica:

  • la documentazione comprovante l’avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 459 e del DM 12.4.2022 n. 155;
  • al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 2.5.2022 al 10.6.2022 (primo periodo di incentivazione).

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 30 Agosto 2023

Team Consulenza


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