Circolare mensile per il cliente Febbraio e Marzo

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16 Marzo 2023


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CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2023

 

FEBBRAIO 2023: NOVITÀ

 

  1. Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante – Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati – Modalità e termini
  2. Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 – Utilizzo in compensazione
  3. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto – Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e dell’IMPI per il 2023
  4. Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2023
  5. Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 – Aliquote contributive per il 2023
  6. Superbonus per gli enti del Terzo settore – Limiti di spesa per immobili nelle categorie B/1, B/2 o D/4 – Chiarimenti
  7. Detrazioni edilizie – Beneficiario deceduto prima dell’opzione di cessione del credito – Fruizione da parte dell’erede
  8. Bonus facciate – Mancato utilizzo del bonifico “parlante” – Attestazione dell’impresa esecutrice
  9. Rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale – Utilizzo in dichiarazione IVA – Esonero dalla presentazione della garanzia
  10. Operazioni esenti in reverse charge – Errata fatturazione – Diritto al rimborso

 

1CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE – COMU-NICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI – MODALITÀ E TERMINI
 Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.
1.1AMBITO APPLICATIVO
La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:
• al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
• ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
• al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).
Imprese agricole e della pesca
La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’im¬po¬sta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).
Per effetto dell’art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 (c.d. “milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l’obbligo di comunicazione riguarda anche il cre¬dito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).
1.2ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:
• già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97;
• già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

1.3MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va inviata:

  • dal 16.2.2023 al 16.3.2023;
  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
  • dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;
  • utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’e­ven­­tuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.

Soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56785 ha stabilito che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello di comunicazione:

  • all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;
  • sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d’imposta o dal suo rappresentante, oppure sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • anche tramite un intermediario appositamente delegato.

I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita IVA saranno respinti.

1.4MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.

1.5FUTURA CESSIONE DEL CREDITO

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.

 

2CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELA¬TIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
 Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.
2.1CODICI TRIBUTO
Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

  • “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);
  • “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);
  • “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);
  • “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);
  • “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).
2.2MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);
  • nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

3FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO – APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2023
 Con il DM 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell’IMU (im­po­sta muni­ci­pa­le propria) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), do­vute per l’anno 2023, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:

  • classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali opifici, alberghi, teatri, cinema, case di cura, centri commerciali, ecc.;
  • non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;
  • interamente posseduti da imprese;

distintamente contabilizzati.

3.1COEFFICIENTI PER IL 2023

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.

annoCOEFFICIENTE
20231,12
20221,25
20211,30
20201,31
20191,32
20181,34
20171,34
20161,35
20151,35
20141,35
20131,36
20121,39
20111,43
20101,45
20091,47
20081,53
20071,58
20061,62
20051,67
20041,77
20031,83
20021,89
20011,93
20002,00
19992,03
19982,06
19972,11
19962,18
19952,24
19942,31
19932,36
19922,38
19912,43
19902,54
19892,66
19882,78
19873,01
19863,24
19853,47
19843,70
19833,93
19824,16
3.2DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:

  • alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di aggiornamento sopra riportati;

fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

 

4CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023
 L’INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni arti¬gia¬ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.
4.1ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI
Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%.
Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette ali¬quo¬te sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25%;
  • ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
4.2ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’inden¬niz¬zo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).
L’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%.
Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette ali¬quote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

  • al 25,48%;
  • ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.
4.3RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

4.4CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

4.5MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei con¬¬tributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).

4.6MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

  • a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;
  • ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.
4.7MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

  • il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 e saldo 2023.

 

5SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALI¬QUO¬TE CONTRIBUTIVE PER IL 2023
 Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
5.1ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI
Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.
A tale valore vanno sommate:

  • l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al:

  • 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

5.2ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2023 resta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO).
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie
Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023
Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro).

MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023
Il minimale di reddito valido per il 2023 è invece pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

 

6SUPERBONUS PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – LIMITI DI SPESA PER IMMOBILI NELLE CATEGORIE B/1, B/2 O D/4 – CHIARIMENTI
 Con la circ. 8.2.2023 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alle modalità applicative del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 concernente il superbonus spettante alle ONLUS e ad altri enti no profit.
Il citato co. 10-bis, in particolare, reca alcune disposizioni “integrative” per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione superbonus, con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, che sia anche in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione;
  • possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (quest’ultimo, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021, data di entrata in vigore del DL 77/2021).
6.1SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI
Con riguardo al primo requisito, la circ. 3/2023 precisa che la norma contenuta nel co. 10-bis in argomento non prevede che l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell’effettuazione degli interventi. Quel che rileva, infatti, è che l’immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 o che, in caso di cambio di destinazione d’uso, l’immobile sia accatastato in dette categorie prima dell’inizio dei lavori.
Le particolari modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus di cui all’art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, peraltro, si applicano anche nel caso in cui l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto d’azienda con un altro soggetto.
6.2ASSENZA DI COMPENSI O INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEI MEMBRI DEL CDA

Quanto al secondo requisito concernente l’assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione (CdA), invece, esso deve sussistere dall’1.6.2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.
Detta condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
La gratuità dell’attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve peraltro risultare dallo statuto vigente alla data dell’1.6.2021.

6.3TITOLO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

Relativamente all’ultima condizione richiesta, la circ. 3/2023 chiarisce che l’immobile deve essere tassativamente posseduto in base ai titoli previsti dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito).
La ONLUS che svolge le predette attività e che detiene l’immobile per il tramite di un contratto di locazione, quindi, non può avvalersi delle modalità di calcolo del citato co. 10-bis.

 

7DETRAZIONI EDILIZIE – BENEFICIARIO DECEDUTO PRIMA DELL’OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO – FRUIZIONE DA PARTE DELL’EREDE
 Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle detrazioni edilizie da parte dell’erede del beneficiario che ha sostenuto le spese per l’intervento agevolato, ma è deceduto prima di aver perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione ex art. 121 del DL 34/2020.
7.1BONUS FACCIATE

La vicenda esaminata dell’Agenzia delle Entrate riguarda un intervento volto al rifacimento della facciata dell’edificio, agevolato con il bonus facciate a norma dell’art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (intervento di rifacimento della facciata influente dal punto di vista termico o che interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio).
Detta detrazione viene ripartita in dieci quote annuali, costanti e di pari importo, nel¬l’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (art. 1 co. 222 della L. 160/2019).
Il bonus facciate rientra tra le detrazioni edilizie di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, per le quali, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante.

7.2TRASFERIMENTO DELLE RATE MORTIS CAUSA

Per gli interventi elencati all’art. 2 del DM 6.8.2020 n. 159844 (c.d. decreto “Requisiti”), tra i quali vi sono i lavori di rifacimento delle facciate ex art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (come quelli esaminati nella risposta a interpello 213/2023), si applica l’art. 9 co. 1 del medesimo decreto. A norma di tale disposizione, in caso di decesso dell’avente diritto, l’erede subentra al de cuius nella spettanza delle quote di detrazione non ancora fruite, a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

7.3MODALITÀ DI FRUIZIONE PER L’EREDE

Con la risposta a interpello 213/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di detrazione riferita all’anno di sostenimento delle spese competeva al de cuius (che tuttavia non ha perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione). Tale quota va pertanto indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius, da parte degli eredi, in relazione a tale periodo d’imposta.
L’Amministrazione finanziaria esclude dunque, per l’erede del beneficiario della detrazione edilizia, la facoltà di optare fin dall’origine per la cessione del credito, ex art. 121 del DL 34/2020, corrispondente all’intera detrazione spettante al beneficiario deceduto.
Con riferimento alle rate residue di detrazione edilizia trasferite, l’erede (che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile) potrà:

  • fruirne nella propria dichiarazione dei redditi;
  • oppure optare per la cessione del credito corrispondente alle stesse, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873.

 

8BONUS FACCIATE – MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO “PARLANTE” – ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE
 Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il bonus facciate di cui dall’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico “parlante”, rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l’attestazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
8.1BONIFICO “PARLANTE”

Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico “parlante”).
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all’atto dell’accredito, una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti.
L’obbligo di effettuare i pagamenti con “bonifico parlante” vale anche per il bonus facciate, per il quale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n. 2, § 4.1, e 25.7.2022 n. 28, p. 76):

  • possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019;
  • la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.
8.2ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall’art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

 

9RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE – UTILIZZO IN DICHIARAZIONE IVA – ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA
 Nella risposta a interpello 16.2.2023 n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la possibilità della rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, per fruire dell’esonero dalla presentazione della garanzia. In particolare, laddove il rimborso risulti, di fatto, in fase di esecuzione, il soggetto passivo, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito in dichiarazione IVA annuale al rigo VL26.
9.1CONDIZIONI PER LA RETTIFICA DEL MODELLO IVA TR

Il caso di specie riguarda una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia che ha presentato, nel 2020, il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apporre il visto di conformità. A fronte di ciò, la stessa ha ricevuto la conferma, dal Centro operativo di Pescara, del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia bancaria necessaria per la liquidazione.
Posto che tale società intendeva beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’esonero dalla presentazione della garanzia ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di valutare la possibilità di procedere alla rinuncia al rimborso dell’IVA richiesto mediante procedura trimestrale e, quindi, rettificare il modello IVA TR.
Richiamando i precedenti della prassi in materia (cfr., per tutte, ris. 14.11.2018 n. 82 e risposta a interpello 9.6.2022 n. 328), l’Agenzia ha evidenziato:

  • la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso;
  • la modificabilità della richiesta presentata, entro i limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell’eccedenza detraibile in compensazione;
  • negli stessi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, benché prima omesso.

Alla luce di ciò, si è rilevato che nulla osta a consentire l’integrazione o rettifica del modello IVA TR, entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il termine di invio della dichiarazione IVA, per modificare elementi (es. richiesta di esonero dalla garanzia fideiussoria, apposizione del visto di conformità, ecc.) che non incidono sulla destinazione e/o l’ammontare del credito infrannuale, sempreché l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata.

9.2RIMBORSO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in esame, essendo il rimborso già in fase di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la società, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e una volta ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 al rigo VL26, apponendo il visto di conformità e attestando la sussistenza delle condizioni previste per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Nel predetto rigo va indicato, infatti, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha autorizzato per l’anno 2022 l’utilizzo in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale.

 

10OPERAZIONI ESENTI IN REVERSE CHARGE – ERRATA FATTURAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO
 Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il recupero dell’IVA a fronte dell’errata applicazione del reverse charge per operazioni esenti, ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, il committente può effettuare mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso, l’imposta va recuperata con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.
10.1MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA IN CASO DI ERRORI IN REVERSE CHARGE

Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l’IVA erroneamente assolta mediante il reverse charge.
Pertanto, con riferimento al caso di una società stabilita in Italia che ha erroneamente applicato l’imposta con tale meccanismo alle prestazioni esenti ricevute da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario o committente può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) tramite mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle eseguite che intende neutralizzare, salvo che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA

10.2MANCATA DETRAZIONE DELL’IVA

Nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ovvero mediante la richiesta di rimborso prevista dall’art 30-ter del DPR 633/72.
Non valgono, infatti, le limitazioni di ordine generale in base alle quali il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter non è consentito per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione. Ne deriva che, nell’ipotesi di operazioni esenti in reverse charge, è possibile ricorrere a tale istituto, in quanto espressamente previsto dall’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97.

 

MARZO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
13.3.2023

Presentazione domande contributo carburanti autobus secondo quadrimestre 2022

Le imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico, devono presentare, entro le ore 12.00, la domanda per ottenere il contributo per l’acquisto, nel secondo quadrimestre 2022, del carburante destinato all’alimentazione dei mezzi:

  • al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite il soggetto gestore CONSAP spa;
  • in via telematica, tramite la specifica piattaforma https://carburantebus2022.consap.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i dati dell’impresa e degli autobus.

Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture o di altra documentazione attestante l’acquisto dei car­buranti.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

15.3.2023

Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatoriLe imprese di autotrasporto di merci per conto di ter­zi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le do­man­­de per la prenotazione di con­tributi, in relazione al secondo pe­riodo di incentivazione:

  • per il rinnovo del par­co veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;
  • mediante posta elettronica certificata all’indirizzo ram.in­vestimentielevatasostenibilita@legalmail.it.

Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 28.4.2023; rileva l’ordine cronologico di pre­senta­zio­ne.

15.3.2023

Presentazione domande bonus edicoleLe persone fisiche che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il bonus una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2022:

  • al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
  • in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it;
  • compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti, le attività svolte e le spese sostenute.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

15.3.2023Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricoleLe reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
  • in via telematica, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

15.3.2023

Presentazione domande credito d’imposta per l’attività fisica adattataLe persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 per lo svolgimento di “attività fisica adattata”, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
  • utilizzando l’apposito modello approvato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet;
  • direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

15.3.2023

Trasmissione dati acquisti dall’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia del­le Entra­te, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:

  • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di pre­stazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;
  • in relazione ai documenti comprovanti l’opera­zio­ne ricevuti nel mese precedente o ad opera­zioni effet­tuate nel mese precedente.

La comunicazione non riguarda:

  • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bol­letta doganale o una fattura elettronica;
  • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti ter­rito­rial­mente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per sin­gola ope­ra­zione.

16.3.2023

Trasmissione telematica Certificazioni Uniche

I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smet­tere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Cer­tificazioni Uniche relative al 2022:

  • utilizzando il modello “ordinario” della “Certifica­zio­­ne Uni­ca 2023”, approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.

Il flusso telematico può essere suddiviso inviando se­pa­ra­tamente, anche da parte di soggetti diversi (es. con­sulente del lavoro e commercialista):

  • le certificazioni dei dati relativi ai redditi di la­vo­ro di­pendente e assimilati;
  • rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di la­vo­ro autonomo, delle provvi­gioni, dei redditi di­ver­­­­­­si e delle locazioni brevi.

Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il ter­­mi­­ne previsto per la presentazione del modello 770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non con­ten­­gono dati da uti­­liz­­zare per l’elaborazione dei mo­delli 730/2023 e REDDITI PF 2023 pre­com­­pi­lati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguar­danti:

  • i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’eser­ci­zio abituale di arti o professioni;
  • le provvigioni;
  • i corrispettivi erogati dal condominio per con­trat­ti di appalto;
  • i redditi esenti.

16.3.2023

Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2023

I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia del­le En­trate l’apposita “sede telematica” (propria, di un in­ter­­­mediario o di una società del gruppo) al fine di rice­ve­re dal­la stessa Agenzia il flusso telematico con­te­­nen­te i mo­delli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquida­zione dei modelli 730/2023.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­li­­tati.

Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede tele­ma­­tica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del mo­dello “ordinario” della “Certificazione Uni­ca 2023”.

Se si devono comunicare variazioni, deve invece es­se­­­­re utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agen­zia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.

Non devono effettuare la comunicazione in esame i so­sti­tu­ti d’imposta che negli scorsi anni hanno già rice­vuto i mo­delli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle En­trate, sal­vo che debbano essere comunicate varia­zioni dei dati già forniti.

16.3.2023

Certificazione redditi da lavoro

I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipen­denti, collaboratori coordinati e continuativi, pro­fes­sionisti, agenti, ti­to­lari di diritti d’autore, lavora­to­ri occa­sionali, ecc.) la certi­ficazione, relativa all’anno 2022:

  • delle somme e valori corrisposti;
  • delle ritenute operate;
  • delle detrazioni d’imposta effettuate;
  • dei contributi previdenziali trattenuti.

Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il mo­dello “sintetico” della “Certificazione Unica 2023”, appro­­vato dall’Agenzia del­­le Entrate.

Se la certificazione relativa al 2022 è già stata con­se­gnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2022” (es. a seguito di richiesta avanzata dal la­vo­ratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2022), entro la scadenza in esame occorre so­sti­tuirla con­se­gnando la nuova “Certificazione Unica 2023”.

16.3.2023

Certificazione dividendi

I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non re­sidenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:

  • dei dividendi corrisposti;
  • delle relative ritenute d’acconto operate.

La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta so­stitutiva.

La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito mo­­­del­lo CUPE approvato dal provv. Agenzia delle En­trate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state ag­giornate l’11.2.2021).

16.3.2023

Certificazione capital gain

I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in quali­tà di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finan­zia­ria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certi­ficazione delle operazioni effettuate nel­l’anno 2022.

L’obbligo di certificazione non si applica se il contribu­en­­te ha optato per il regime del “risparmio ammi­ni­strato” o del “rispar­mio gestito”.

Per la certificazione in esame non è previsto un appo­sito modello.

16.3.2023

Altre certificazioni

I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certi­fi­ca­zio­ni, relative al 2022, in relazione agli altri redditi sog­get­ti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. inte­res­si relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).

La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:

  • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti;
  • delle ritenute operate.
16.3.2023

Comunicazione crediti d’imposta energia elettrica, gas e carburanti non ancora utilizzati

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’ac­quisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’im­porto dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi.

La comunicazione deve essere effettuata anche:

  • dalle imprese agricole e della pesca, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022;
  • dalle imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre) 2022.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • utilizzando l’apposito modello approvato dall’A­gen­zia delle Entrate;
  • in via telematica, direttamente o tramite un inter­mediario abilitato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia;
  • per i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it.

In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo.

16.3.2023

Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2022, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;
  • gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­tra­zio­ne IRPEF/IRES.
16.3.2023

Trasmissione dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­­­municare in via telematica all’Ana­grafe tribu­ta­ria, diret­tamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2022 degli interessi passivi e oneri accessori;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via te­lematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­­terscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2022 dei premi di assicu­ra­zione detraibili (es. contratti sulla vita, causa mor­­te e contro gli infortuni);
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­ma­tica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2022 dei contributi previ­den­­­ziali ed assisten­ziali;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2022, senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2023

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’an­no 2022, com­­­prese quelle sostenute ne­gli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;
  • ai contributi versati nell’anno 2022, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­po­sta.
16.3.2023

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­na­grafe tribu­taria, di­retta­mente o trami­te gli interme­diari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2022, con riferimento a ciascun decesso;
  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.
16.3.2023

Trasmissione dati spese asili nido

Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ri­cevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Ana­gra­fe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli inter­mediari abili­tati, i dati relativi:

  • alle spese sostenute dai genitori nel 2022, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell’a­silo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto;
  • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2022, con rife­rimento a ciascun iscritto all’a­silo nido.
16.3.2023

Trasmissione dati spese scolastiche

Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli interme­dia­ri abilitati, i dati:

  • delle spese scolastiche detraibili, versate nell’an­no 2022 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24;
  • in relazione a ciascuno studente.

L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2022, non contenuti nella Certificazione Unica.

16.3.2023

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tra­mite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2022 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;
  • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2023

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2022;
  • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2023

Trasmissione dati erogazioni liberali

Le ONLUS, le associazioni di promozione so­ciale, le fon­­­dazioni e associazioni riconosciute che svolgono at­ti­vità nell’ambito dei beni cul­tu­rali e paesaggistici o della ri­cer­ca scien­tifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tra­mi­te gli inter­me­dia­ri abilitati, i dati delle:

  • erogazioni liberali in denaro ricevute nell’anno 2022 da persone fisiche ed effettuate tramite ban­­­­­ca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;
  • erogazioni liberali restituite nell’anno 2022, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è sta­ta effettuata la restituzione.
16.3.2023

Trasmissione dati spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2022, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;
  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’E­co­nomia e delle Finanze.
16.3.2023

Tassa numerazione e bollatura libri e registri

Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bol­latura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inven­tari), dovuta nella misura forfettaria di:

  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di do­ta­­zione non supera l’ammontare di 516.456,90 euro;
  • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l’ammontare di 516.456,90 euro.

L’importo della tassa prescinde:

  • dal numero dei libri e registri;
  • dalle relative pagine.
16.3.2023

Versamento saldo IVA 2022

I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il sal­do dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023).

Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere diffe­rito, da parte di tutti i soggetti:

  • entro il 30.6.2023, maggiorando le somme da ver­sare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
  • oppure entro il 31.7.2023 (poiché il 30.7.2023 cade di domenica), maggiorando le som­me da versare, comprensive della suddetta mag­gio­ra­zio­ne, del­l’ul­­te­riore maggiorazione dello 0,4%.
16.3.2023

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di febbraio 2023;
  • versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese preceden­te.

È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­­ne degli inte­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­ga­­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comunicazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.

16.3.2023

Versamento ritenute e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di febbraio 2023;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di feb­bra­io 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento del­le ri­tenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il ter­mine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ri­te­nu­te operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e feb­bra­­io 2023 non è di almeno 500,00 euro.

16.3.2023

Tributi apparecchi da divertimento

I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’im­po­sta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:

  • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;
  • in relazione agli apparecchi e congegni installati pri­ma del 1º marzo.

22.3.2023

Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022

Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’at­tività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022:

  • sulla base del modello approvato dal relativo provv. 26.1.2023 n. 24252;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel ri­spetto delle previste specifiche tecniche;
  • tramite il soggetto che rilascia il visto di conformità.

27.3.2023

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­ta­rie presentano all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:

  • relativi al mese di febbraio 2023, in via obbliga­toria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gen­na­io e febbraio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbli­gatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mo­nopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state pre­viste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elen­chi re­lativi al 2022.

30.3.2023

Variazione richiesta di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi RED­DITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la ori­ginaria ri­chie­sta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

30.3.2023

Presentazione domande credito d’imposta per sistemi di accumulo energia elettrica

Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di fruire del previsto credito d’imposta;
  • utilizzando l’apposito modello approvato;
  • in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito internet;
  • direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.

31.3.2023

Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli inter­mediari devono comunicare in via telematica all’A­gen­zia delle Entrate, utilizzando l’ap­po­sito modello, l’op­zio­ne per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esi­stenti;
  • efficientamento energetico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei vei­coli elettrici;
  • superamento delle barriere architettoniche.

31.3.2023

Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio devono co­municare in via te­le­matica all’Agenzia delle Entrate, di­rettamente o tra­mite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­dò­mini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2022 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio, di recupero o restauro delle facciate, di riqualificazione energe­tica, antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di si­ste­mazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effet­tuati sulle parti co­muni di edifici residenziali;
  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­­stici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mo­bile oggetto di ristrutturazione.

31.3.2023

Adesione al ravvedimento operoso “speciale”

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguar­danti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

A tali fini, entro il 31.3.2023:

  • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di pari importo;
  • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.

La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:

  • le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatizzato delle dichiarazioni);
  • le violazioni formali.

In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche defini­zio­ni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

31.3.2023

Definizione delle irregolarità formali

I soggetti che hanno com­messo irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la cor­respon­sio­ne di una som­­ma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inos­ser­vanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla de­terminazione della base imponibile e dell’im­­posta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.

A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.

31.3.2023

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

  • delle rate successive alla prima relative alle som­me dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute all’1.1.2023 e per le quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali, scaduti all’1.1.2023 e per i quali non siano stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta.

A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento:

  • del totale delle somme dovute;
  • oppure della prima di 20 rate trimestrali di pari importo.

31.3.2023

Versamento conguaglio prelievo straordinario 2022 per il settore energetico

I soggetti che operano nel settore energetico e il cui volume d’affari dell’anno 2021 deriva per almeno il 75% dalle previste attività, devono effet­tua­re il versamento del conguaglio del prelievo stra­or­dinario del 25% per l’an­no 2022, sulla base dell’in­cremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, rife­rito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispet­to al saldo del periodo dal­l’1.10.2020 al 30.4.2021, se l’importo del contributo dovuto è superiore a quanto già versato (o che doveva essere versato).

Resta fermo che il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • pari o superiore al 10%;
  • superiore a 5.000.000,00 di euro.

Se l’importo già versato è invece superiore a quello dovuto, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, a partire dal 31.3.2023.

31.3.2023

Modello “EAS”

Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devo­no pre­sentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:

  • se nell’anno 2022 sono intervenute variazioni ri­spet­to a quanto già comunicato;
  • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei con­­tributi.

La presentazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abi­­­­­­­l­i­tati.
31.3.2023

Presentazione domande per il “bonus pubblicità”

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­ti­mento per l’informazione e l’editoria della Presiden­za del Con­siglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comu­nicazione:

  • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati o da effettuare nel­l’an­no 2023;
  • al fine di beneficiare del credito d’im­posta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022.
31.3.2023

Presentazione domande per il “bonus quotazione”

Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2022 devono presen­tare la domanda:

  • per beneficiare del credito d’imposta per i costi di consulenza, sostenuti entro il 31.12.2022, relativi alla quotazione;
  • al Ministero dello Sviluppo economico, all’in­­di­riz­­zo PEC div07@pec.mise.gov.it, uti­liz­zan­do l’apposito modulo e allegando la pre­vi­sta documentazione.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2023

Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici”

Le società e le associazioni sportive, che hanno be­ne­ficiato della mutualità della Lega di Serie A, de­vo­no pre­sentare la domanda per beneficiare del credito d’im­posta per l’ammodernamento degli impianti cal­cistici, in relazione all’anno 2022:

  • al Dipartimento per lo Sport presso la Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, all’in­dirizzo di posta elet-tronica certificata ufficiosport@pec.governo.it;
  • comunicando l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli inter­venti di ristrutturazione realizzati.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.

31.3.2023

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zio­ne di immobili con decorrenza inizio mese di mar­zo 2023 e al pagamento della relativa im­posta di re­gistro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zio­ne con de­correnza inizio mese di marzo 2023.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio uti­liz­­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tri­buto isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

31.3.2023

Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non supe­riore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato mem­bro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man­­can­­za di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA do­vuta in base alla suddetta dichiarazione, se­con­do le ali­quote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

31.3.2023

Dichiarazione per la “Tobin tax

I contribuenti che, nel 2022, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, sen­za avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:

  • l’apposita dichiarazione, mediante il modello “FTT”;
  • in via telematica.

In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione de­ve essere presentata da tali soggetti.

3.4.2023

Presentazione domande per il “bonus chef

Le persone fisiche devono presentare, entro le ore 15.00, l’istanza per accedere al credito d’imposta previsto per i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (c.d. “bonus chef”):

  • in relazione alle spese ammissibili all’agevolazio­ne sostenute nel 2022;
  • esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero delle Im­prese e del Made in Italy (mise.gov.it);
  • utilizzando l’apposito modello approvato;
  • allegando la documentazione richiesta (es. titoli giustificativi delle spese sostenute).

Non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 16 Marzo 2023

Team Consulenza


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