Circolare mensile per il cliente Febbraio e Marzo
16 Marzo 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE FEBBRAIO E MARZO 2023
FEBBRAIO 2023: NOVITÀ
- Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante – Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati – Modalità e termini
- Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 – Utilizzo in compensazione
- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto – Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e dell’IMPI per il 2023
- Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2023
- Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 – Aliquote contributive per il 2023
- Superbonus per gli enti del Terzo settore – Limiti di spesa per immobili nelle categorie B/1, B/2 o D/4 – Chiarimenti
- Detrazioni edilizie – Beneficiario deceduto prima dell’opzione di cessione del credito – Fruizione da parte dell’erede
- Bonus facciate – Mancato utilizzo del bonifico “parlante” – Attestazione dell’impresa esecutrice
- Rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale – Utilizzo in dichiarazione IVA – Esonero dalla presentazione della garanzia
- Operazioni esenti in reverse charge – Errata fatturazione – Diritto al rimborso
1 | CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE – COMU-NICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI – MODALITÀ E TERMINI |
Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione. | |
1.1 | AMBITO APPLICATIVO La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi: • al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022); • ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022); • al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022). Imprese agricole e della pesca La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’im¬po¬sta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022). Per effetto dell’art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 (c.d. “milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l’obbligo di comunicazione riguarda anche il cre¬dito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022). |
1.2 | ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia: |
1.3 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE La comunicazione va inviata:
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del DLgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa. Soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’ItaliaIl provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56785 ha stabilito che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello di comunicazione:
I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita IVA saranno respinti. |
1.4 | MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023. |
1.5 | FUTURA CESSIONE DEL CREDITO L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito. |
2 | CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELA¬TIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE |
Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023. | |
2.1 | CODICI TRIBUTO Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:
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2.2 | MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24:
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3 | FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO – APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con il DM 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell’IMU (imposta municipale propria) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), dovute per l’anno 2023, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:
distintamente contabilizzati. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | COEFFICIENTI PER IL 2023 Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.
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3.2 | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:
fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita. |
4 | CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023 |
L’INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni arti¬gia¬ni e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni. Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011. | |
4.1 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%. Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette ali¬quo¬te sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
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4.2 | ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’inden¬niz¬zo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020). Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette ali¬quote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:
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4.3 | RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà. |
4.4 | CONTRIBUTO DI MATERNITÀ Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua). |
4.5 | MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei con¬¬tributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro). |
4.6 | MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:
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4.7 | MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:
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5 | SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALI¬QUO¬TE CONTRIBUTIVE PER IL 2023 |
Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. | |
5.1 | ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%. A tale valore vanno sommate:
Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al:
Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie |
5.2 | ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022. Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2023 resta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO). MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023 |
6 | SUPERBONUS PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – LIMITI DI SPESA PER IMMOBILI NELLE CATEGORIE B/1, B/2 O D/4 – CHIARIMENTI |
Con la circ. 8.2.2023 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alle modalità applicative del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 concernente il superbonus spettante alle ONLUS e ad altri enti no profit. Il citato co. 10-bis, in particolare, reca alcune disposizioni “integrative” per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione superbonus, con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, che sia anche in possesso di tutti i seguenti requisiti:
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6.1 | SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI Con riguardo al primo requisito, la circ. 3/2023 precisa che la norma contenuta nel co. 10-bis in argomento non prevede che l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell’effettuazione degli interventi. Quel che rileva, infatti, è che l’immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 o che, in caso di cambio di destinazione d’uso, l’immobile sia accatastato in dette categorie prima dell’inizio dei lavori. Le particolari modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus di cui all’art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, peraltro, si applicano anche nel caso in cui l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto d’azienda con un altro soggetto. |
6.2 | ASSENZA DI COMPENSI O INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEI MEMBRI DEL CDA Quanto al secondo requisito concernente l’assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione (CdA), invece, esso deve sussistere dall’1.6.2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione. |
6.3 | TITOLO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI Relativamente all’ultima condizione richiesta, la circ. 3/2023 chiarisce che l’immobile deve essere tassativamente posseduto in base ai titoli previsti dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito). |
7 | DETRAZIONI EDILIZIE – BENEFICIARIO DECEDUTO PRIMA DELL’OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO – FRUIZIONE DA PARTE DELL’EREDE |
Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle detrazioni edilizie da parte dell’erede del beneficiario che ha sostenuto le spese per l’intervento agevolato, ma è deceduto prima di aver perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione ex art. 121 del DL 34/2020. | |
7.1 | BONUS FACCIATE La vicenda esaminata dell’Agenzia delle Entrate riguarda un intervento volto al rifacimento della facciata dell’edificio, agevolato con il bonus facciate a norma dell’art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (intervento di rifacimento della facciata influente dal punto di vista termico o che interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio). |
7.2 | TRASFERIMENTO DELLE RATE MORTIS CAUSA Per gli interventi elencati all’art. 2 del DM 6.8.2020 n. 159844 (c.d. decreto “Requisiti”), tra i quali vi sono i lavori di rifacimento delle facciate ex art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (come quelli esaminati nella risposta a interpello 213/2023), si applica l’art. 9 co. 1 del medesimo decreto. A norma di tale disposizione, in caso di decesso dell’avente diritto, l’erede subentra al de cuius nella spettanza delle quote di detrazione non ancora fruite, a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. |
7.3 | MODALITÀ DI FRUIZIONE PER L’EREDE Con la risposta a interpello 213/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di detrazione riferita all’anno di sostenimento delle spese competeva al de cuius (che tuttavia non ha perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione). Tale quota va pertanto indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius, da parte degli eredi, in relazione a tale periodo d’imposta.
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8 | BONUS FACCIATE – MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO “PARLANTE” – ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE |
Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il bonus facciate di cui dall’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico “parlante”, rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l’attestazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. | |
8.1 | BONIFICO “PARLANTE” Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico “parlante”).
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8.2 | ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall’art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa. |
9 | RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE – UTILIZZO IN DICHIARAZIONE IVA – ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA |
Nella risposta a interpello 16.2.2023 n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la possibilità della rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, per fruire dell’esonero dalla presentazione della garanzia. In particolare, laddove il rimborso risulti, di fatto, in fase di esecuzione, il soggetto passivo, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito in dichiarazione IVA annuale al rigo VL26. | |
9.1 | CONDIZIONI PER LA RETTIFICA DEL MODELLO IVA TR Il caso di specie riguarda una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia che ha presentato, nel 2020, il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apporre il visto di conformità. A fronte di ciò, la stessa ha ricevuto la conferma, dal Centro operativo di Pescara, del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia bancaria necessaria per la liquidazione.
Alla luce di ciò, si è rilevato che nulla osta a consentire l’integrazione o rettifica del modello IVA TR, entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il termine di invio della dichiarazione IVA, per modificare elementi (es. richiesta di esonero dalla garanzia fideiussoria, apposizione del visto di conformità, ecc.) che non incidono sulla destinazione e/o l’ammontare del credito infrannuale, sempreché l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata. |
9.2 | RIMBORSO IN FASE DI ESECUZIONE Nel caso in esame, essendo il rimborso già in fase di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la società, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e una volta ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito nella dichiarazione IVA 2023 al rigo VL26, apponendo il visto di conformità e attestando la sussistenza delle condizioni previste per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Nel predetto rigo va indicato, infatti, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha autorizzato per l’anno 2022 l’utilizzo in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale. |
10 | OPERAZIONI ESENTI IN REVERSE CHARGE – ERRATA FATTURAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO |
Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il recupero dell’IVA a fronte dell’errata applicazione del reverse charge per operazioni esenti, ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, il committente può effettuare mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso, l’imposta va recuperata con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72. | |
10.1 | MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA IN CASO DI ERRORI IN REVERSE CHARGE Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del DLgs. 471/97, al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l’IVA erroneamente assolta mediante il reverse charge. |
10.2 | MANCATA DETRAZIONE DELL’IVA Nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ovvero mediante la richiesta di rimborso prevista dall’art 30-ter del DPR 633/72. |
MARZO 2023: PRINCIPALI ADEMPIMENTI
SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
13.3.2023 | Presentazione domande contributo carburanti autobus secondo quadrimestre 2022 | Le imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico, devono presentare, entro le ore 12.00, la domanda per ottenere il contributo per l’acquisto, nel secondo quadrimestre 2022, del carburante destinato all’alimentazione dei mezzi:
Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture o di altra documentazione attestante l’acquisto dei carburanti. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.3.2023 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore, a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al secondo periodo di incentivazione:
Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 28.4.2023; rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
15.3.2023 | Presentazione domande bonus edicole | Le persone fisiche che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda per ottenere il bonus una tantum per le attività di sviluppo svolte nel 2022:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.3.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per le reti di imprese agricole | Le reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.3.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per l’attività fisica adattata | Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
15.3.2023 | Trasmissione dati acquisti dall’estero | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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16.3.2023 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2022:
Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):
Possono essere inviate dopo il 16.3.2023 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2023 (31.10.2023) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione dei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:
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16.3.2023 | Comunicazione “sede telematica” per conguagli 730/2023 | I sostituti d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2023. La comunicazione deve avvenire:
Se è la prima comunicazione (sostituti d’imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta “sede telematica”), deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” del modello “ordinario” della “Certificazione Unica 2023”. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168. Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d’imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti. |
16.3.2023 | Certificazione redditi da lavoro | I sostituti d’imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d’autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all’anno 2022:
Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello “sintetico” della “Certificazione Unica 2023”, approvato dall’Agenzia delle Entrate. Se la certificazione relativa al 2022 è già stata consegnata utilizzando il modello di “Certificazione Unica 2022” (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2022), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova “Certificazione Unica 2023”. |
16.3.2023 | Certificazione dividendi | I soggetti che, nel 2022, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l’apposita certificazione:
La certificazione non deve essere rilasciata in caso di utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. La certificazione va rilasciata utilizzando l’apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l’11.2.2021). |
16.3.2023 | Certificazione capital gain | I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. “capital gain”), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell’anno 2022. L’obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”. Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello. |
16.3.2023 | Altre certificazioni | I sostituti d’imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2022, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale). La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l’ammontare:
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16.3.2023 | Comunicazione crediti d’imposta energia elettrica, gas e carburanti non ancora utilizzati | Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (mesi da luglio a dicembre 2022), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti maturati nel 2022, se non sono ancora stati interamente utilizzati in compensazione nel modello F24 o ceduti a terzi. La comunicazione deve essere effettuata anche:
La comunicazione deve essere effettuata:
In mancanza di comunicazione si decade dal diritto alla fruizione del credito residuo. |
16.3.2023 | Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica | Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell’anno 2022, per il pagamento delle spese per:
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16.3.2023 | Trasmissione dati mutui | I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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16.3.2023 | Trasmissione dati contratti assicurativi | Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):
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16.3.2023 | Trasmissione dati contributi previdenziali | Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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16.3.2023 | Trasmissione dati previdenza complementare | Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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16.3.2023 | Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie | Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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16.3.2023 | Trasmissione dati spese funebri | I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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16.3.2023 | Trasmissione dati spese asili nido | Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:
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16.3.2023 | Trasmissione dati spese scolastiche | Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati:
L’obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell’anno 2022, non contenuti nella Certificazione Unica. |
16.3.2023 | Trasmissione dati spese universitarie | Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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16.3.2023 | Trasmissione dati rimborsi spese universitarie | I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:
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16.3.2023 | Trasmissione dati erogazioni liberali | Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle:
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16.3.2023 | Trasmissione dati spese veterinarie | Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica:
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16.3.2023 | Tassa numerazione e bollatura libri e registri | Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:
L’importo della tassa prescinde:
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16.3.2023 | Versamento saldo IVA 2022 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2022 (modello IVA 2023). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:
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16.3.2023 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi. |
16.3.2023 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio e febbraio 2023 non è di almeno 500,00 euro. |
16.3.2023 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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22.3.2023 | Comunicazione cessione crediti d’imposta per acquisto carburanti relativi al terzo trimestre 2022 | Le imprese esercenti attività agricola e della pesca devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività, relativi al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) 2022:
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27.3.2023 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
30.3.2023 | Variazione richiesta di rimborso in compensazione | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2022 e IRAP 2022, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in opzione per la compensazione del credito. |
30.3.2023 | Presentazione domande credito d’imposta per sistemi di accumulo energia elettrica | Le persone fisiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
31.3.2023 | Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi | I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi di:
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31.3.2023 | Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali | Gli amministratori di condominio devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2022 con riferimento:
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31.3.2023 | Adesione al ravvedimento operoso “speciale” | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d’imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. A tali fini, entro il 31.3.2023:
La regolarizzazione in esame è preclusa se le violazioni sono già state contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’art. 36-ter del DPR 600/73. Non sono definibili con il ravvedimento speciale in esame:
In tali casi è possibile avvalersi delle specifiche definizioni agevolate previste dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). |
31.3.2023 | Definizione delle irregolarità formali | I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023. |
31.3.2023 | Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale | Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:
La regolarizzazione dei suddetti pagamenti avviene mediante il versamento integrale della sola imposta. A tali fini, entro il 31.3.2023 deve essere effettuato il versamento:
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31.3.2023 | Versamento conguaglio prelievo straordinario 2022 per il settore energetico | I soggetti che operano nel settore energetico e il cui volume d’affari dell’anno 2021 deriva per almeno il 75% dalle previste attività, devono effettuare il versamento del conguaglio del prelievo straordinario del 25% per l’anno 2022, sulla base dell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021, se l’importo del contributo dovuto è superiore a quanto già versato (o che doveva essere versato). Resta fermo che il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:
Se l’importo già versato è invece superiore a quello dovuto, l’eccedenza può essere utilizzata in compensazione nel modello F24, a partire dal 31.3.2023. |
31.3.2023 | Modello “EAS” | Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello “EAS”:
La presentazione deve avvenire:
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31.3.2023 | Presentazione domande per il “bonus pubblicità” | Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione:
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31.3.2023 | Presentazione domande per il “bonus quotazione” | Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell’anno 2022 devono presentare la domanda:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
31.3.2023 | Presentazione domande per il “bonus impianti calcistici” | Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all’anno 2022:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
31.3.2023 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. |
31.3.2023 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2023 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione. |
31.3.2023 | Dichiarazione per la “Tobin tax” | I contribuenti che, nel 2022, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. “Tobin tax”, senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti. |
3.4.2023 | Presentazione domande per il “bonus chef” | Le persone fisiche devono presentare, entro le ore 15.00, l’istanza per accedere al credito d’imposta previsto per i soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (c.d. “bonus chef”):
Non rileva l’ordine temporale di presentazione delle istanze. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 16 Marzo 2023
Team Consulenza