
Circolare mensile settembre e ottobre 2025
15 Ottobre 2025
Ai gentili Clienti
Loro sedi
CIRCOLARE MENSILE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025
SETTEMBRE: APPROFONDIMENTI
Cliccare i link sottostanti per andare direttamente alla sezione della circolare che interessa
- Lavoro sportivo – riforma dello sport – Disciplina fiscale – chiarimenti
- “Bonus edilizi” – Spese sostenute dal 2025 – Aliquota “maggiorata” – Irrilevanza della residenza
- Ires premiale – cause di decadenza – presunzione di distribuzione delle riserve
- interventi “edilizi” – Opzione per la Cessione della detrazione e lo sconto sul corrispettivo – Blocco dal 17.2.2023 – Applicabilità alla prima comunicazione di opzione
- Reti di imprese – compensazione tra debiti e crediti dei partecipanti alla rete – esclusione
- Provvigioni su noleggio di prodotti on line – Esclusione della ritenuta d’acconto
- Autotrasportatori – Concessione di contributi per le attività formative – presentazione delle domande
- Sostituzione di veicoli termici con veicoli elettrici ad emissioni zero – incentivi
- Carte ricaricabili per l’acquisto di carburante – buoni corrispettivo multiuso
- Concordato preventivo in continuità – consecuzione tra procedure – momento di emissione della nota di credito
- Detrazione iva – pro rata – beni ammortizzabili – esclusione
- Ottobre 2025: principali adempimenti
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| 1 | LAVORO SPORTIVO – RIFORMA DELLO SPORT – DISCIPLINA FISCALE – CHIARIMENTI |
| Con la consulenza giuridica 30.9.2025 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha approfondito diversi aspetti legati agli effetti della Riforma dello sport, di cui al DLgs. 36/2021, sulla disciplina fiscale del lavoro sportivo. | |
| 1.1 | CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA L. 190/2014 L’Agenzia delle Entrate chiarisce esplicitamente che per i lavoratori autonomi sportivi dell’area del dilettantismo, in possesso dei requisiti per l’accesso al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014, rilevano, “quali componenti positivi cui applicare il coefficiente di redditività, unicamente i compensi che eccedono l’importo di 15.000 euro. In altri termini, detto coefficiente va applicato a detti compensi, al netto dell’importo di 15.000 euro”. |
| 1.2 | PREMI SPORTIVI Secondo l’Agenzia delle Entrate, la ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui premi sportivi, di cui all’art. 6 co. 6-quater del DLgs. 36/2021, non si applica:
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la disciplina di cui all’art. 6 co. 6-quater del DLgs. 36/2021 è applicabile anche alle somme corrisposte direttamente dalle Federazioni nazionali (a titolo di premio, o per la partecipazione a raduni, come componenti delle squadre nazionali di disciplina, connessi alla preparazione delle predette manifestazioni nazionali e internazionali) ad atleti e tecnici che, pur ordinariamente lavorando nel settore del professionismo, vengono convocati a far parte delle squadre nazionali. |
| 1.3 | AGEVOLAZIONI IRAP Secondo quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dell’ente erogatore. |
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| 2 | “BONUS EDILIZI” – SPESE SOSTENUTE DAL 2025 – ALIQUOTA “MAGGIORATA” – IRRILEVANZA DELLA RESIDENZA |
| Con l’art. 1 co. 54 – 56 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) sono state rimodulate le aliquote delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute dal 2025 al 2027 per l’esecuzione di interventi “edilizi”. La citata legge ha sostanzialmente allineato le aliquote di “ecobonus” e “sismabonus”, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, a quelle per il recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF c.d. “bonus casa”), prevedendo, altresì, regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. | |
| 2.1 | ALIQUOTA “ORDINARIA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio, così come le detrazioni IRPEF/IRES “sismabonus” ed “ecobonus”, sono fissate:
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). |
| 2.2 | ALIQUOTA “MAGGIORATA” PER LE SPESE DAL 2025 AL 2027 Sempre in relazione alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, la stessa norma ha elevato l’aliquota delle detrazioni ove gli interventi “edilizi” riguardino l’abitazione principale dei contribuenti.
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000,00 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze). Destinazione ad abitazione principale Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale. Al riguardo, nella risposta a interpello 16.9.2025 n. 244, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” del 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori. Titolarità dell’immobile L’aliquota “maggiorata” (50% per le spese 2025 e 36% per le spese 2026 e 2027) spetta soltanto al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l’unità ad abitazione principale. Soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine La risposta a interpello 244/2025 ha peraltro evidenziato che i requisiti richiesti per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale) devono essere soddisfatti anche dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, in quanto non sono previste deroghe, ed è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile oggetto degli interventi. |
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| 3 | IRES PREMIALE – CAUSE DI DECADENZA – PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE |
| L’Agenzia delle Entrate, in una risposta fornita in occasione della videoconferenza del 18.9.2025, ha fornito nuove indicazioni con riferimento alla causa di decadenza dell’IRES premiale di cui all’art. 7 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025. | |
| 3.1 | DISTRIBUZIONE DELL’UTILE ACCANTONATO La decadenza opera nel caso in cui la quota dell’utile 2024 accantonata ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) del DM 8.8.2025 (almeno l’80% dell’utile dell’esercizio), al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (quindi fino al 31.12.2026 per i soggetti “solari”). |
| 3.2 | PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DELLE RISERVE L’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di distribuzione delle riserve nel biennio di sorveglianza, opera una presunzione “fiscale” di preventivo utilizzo delle riserve diverse da quelle alimentate dall’utile 2024 accantonato a riserva. |
| 3.3 | ESEMPIO Si supponga che la riserva straordinaria al 31.12.2024 sia pari a 1.000 e l’utile d’esercizio 2024 sia pari a 300, di cui 60 distribuito e 240 (80%) accantonato alla riserva straordinaria ai sensi dell’art. 4 del DM 8.8.2025 (iscritto nel prospetto della dichiarazione dei redditi). |
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| 4 | INTERVENTI “EDILIZI” – OPZIONE PER LA CESSIONE DELLA DETRAZIONE E LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO – BLOCCO DAL 17.2.2023 – APPLICABILITÀ ALLA PRIMA COMUNICAZIONE DI OPZIONE |
| Il “blocco” delle opzioni per la cessione della detrazione e lo “sconto sul corrispettivo” introdotto dall’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ed ampliato da successivi provvedimenti (DL 212/2023 e DL 39/2024), al netto delle norme di disciplina transitoria, riguarda esclusivamente le opzioni di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020 (ossia le opzioni di sconto e di cessioni esercitate dal soggetto altrimenti beneficiario della detrazione), mentre non riguarda le cessioni effettuate dai fornitori e dai precedenti cessionari di crediti d’imposta già “generati” ex art. 121 del DL 34/2020 che, ai sensi delle medesime disposizioni, possono essere effettuate successivamente alle opzioni di sconto o cessione esercitate dal beneficiario. Come ribadito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.9.2025 n. 240, pertanto, i cessionari del credito, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020, potranno continuare a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione. |
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| 5 | RETI DI IMPRESE – COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DEI PARTECIPANTI ALLA RETE – ESCLUSIONE |
| Con la risposta a interpello 17.9.2025 n. 246, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di compensazione in caso di accollo di debiti si applica anche nell’ambito dei soggetti che partecipano ad una rete di imprese. | |
| 5.1 | DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN CASO DI ACCOLLO DI DEBITI D’IMPOSTA ALTRUI L’art. 1 del DL 124/2019 stabilisce che, in caso di accollo del debito d’imposta altrui, ai sensi dell’art. 8 co. 2 della L. 212/2000, è vietato l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nella disponibilità dell’accollante. |
| 5.2 | COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLE RETI DI IMPRESE Nella risposta a interpello 246/2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il modello operativo che intende adottare una rete di imprese con soggettività giuridica, con lo scopo di fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti, in cui il “retista A” provvederà ad estinguere i debiti tributari del “retista B” utilizzando in compensazione propri crediti d’imposta, nell’ambito di un sistema interconnesso di appalti associati a contratti di comando e distacco. |
| 5.3 | EFFETTI I versamenti effettuati in violazione del suddetto divieto di compensazione si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge ed espongono all’applicazione delle previste sanzioni amministrative tributarie (ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 471/97) ed eventualmente anche penali (ai sensi del DLgs. 74/2000). |
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| 6 | PROVVIGIONI SU NOLEGGIO DI PRODOTTI ON LINE – ESCLUSIONE DELLA RITENUTA D’ACCONTO |
Con la risposta a interpello 18.9.2025 n. 250, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’ambito applicativo della ritenuta d’acconto di cui all’art. 25-bis del DPR 600/73 in relazione a un contratto con il quale una società si obbliga nei confronti dei propri partner, tra l’altro, a:
Mensilmente, i partner emettono fattura nei confronti della società per il totale dei corrispettivi derivanti dai noleggi effettuati nel mese solare precedente, al netto di quanto dovuto alla società stessa. | |
| 6.1 | AMBITO APPLICATIVO DELLA RITENUTA Ai sensi dell’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73, i sostituti d’imposta che corrispondono provvigioni, comunque denominate, per prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF o dell’IRES dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. |
| 6.2 | INAPPLICABILITÀ DELLA RITENUTA L’Amministrazione finanziaria esclude quindi l’applicazione della ritenuta sui compensi corrisposti alla società istante per l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma, tenuto conto che la suddetta attività di noleggio non rientra in nessuno dei rapporti elencati dall’art. 25-bis co. 1 del DPR 600/73. |
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| 7 | AUTOTRASPORTATORI – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |
Con il DM 4.8.2025, pubblicato sulla G.U. 29.9.2025 n. 226:
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| 7.1 | SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti (compresi i dirigenti) o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:
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| 7.2 | INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l’attività formativa sia:
Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 12.1.2026, purché successivi al 29.9.2025. Esclusioni Sono invece esclusi:
Formazione a distanza Qualora si opti per la formazione a distanza, i corsi, che sono svolti con strumenti informatici, devono avere i seguenti requisiti:
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| 7.3 | AMMONTARE DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi:
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:
Le forme associate di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 300.000,00 euro.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l’attività didattica relative al personale docente, ai tutor, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili. |
| 7.4 | MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo devono essere presentate:
Dati da indicare nella domanda In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:
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| 7.5 | RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI Entro il 18.9.2026 dovrà essere presentata:
Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:
Certificazione della documentazione contabile La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.
Modalità di presentazione La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire:
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente. |
| 7.6 | VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, redige l’elenco delle imprese ammesse all’agevolazione. |
| 7.7 | EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI L’erogazione dei contributi avverrà:
Ove l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto. |
| 7.8 | REVOCA DEI CONTRIBUTI I contributi sono revocati in caso di:
Restituzione del contributo già erogato Qualora il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. |
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| 8 | SOSTITUZIONE DI VEICOLI TERMICI CON VEICOLI ELETTRICI AD EMISSIONI ZERO – INCENTIVI |
| Con il DM 8.8.2025 n. 236 (pubblicato sulla G.U. 8.9.2025 n. 208), il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha disciplinato gli incentivi a fondo perduto riconosciuti per la sostituzione di un veicolo termico con un nuovo veicolo elettrico a emissioni zero. Alcuni chiarimenti in merito alla misura sono stati resi dal MASE con le FAQ del 25.9.2025 (aggiornate il 26.9.2025). | |
| 8.1 | SOGGETTI BENEFICIARI I contributi spettano, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, a favore di persone fisiche e microimprese, in presenza di determinati requisiti.
Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
Per accedere ai contributi, le microimprese devono:
Le microimprese beneficiano dell’incentivo con riferimento all’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Per beneficiare dell’incentivo occorre inoltre che:
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| 8.2 | MISURA DEL CONTRIBUTO L’incentivo è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con un importo che varia in base alla tipologia di beneficiario. Per le persone fisiche il contributo è pari a:
I contributi corrisposti alle persone fisiche non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei. Misura del contributo per le microimprese Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus per la sostituzione dei veicoli termici con quelli elettrici. L’importo di ciascun incentivo:
I contributi corrisposti alle microimprese:
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| 8.3 | MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO Gli incentivi sono corrisposti dal venditore all’acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto (in altre parole, il venditore degli autoveicoli incentivati applica uno sconto sul prezzo). Il MASE provvede poi a rimborsare al venditore del veicolo elettrico l’importo dei contributi (in ragione dei quali ha applicato gli sconti sul prezzo dei veicoli). Richieste di contributo Per il riconoscimento delle agevolazioni, occorre presentare una richiesta tramite l’apposita piattaforma informatica.
Adempimenti del venditore
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| 9 | CARTE RICARICABILI PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE – BUONI CORRISPETTIVO MULTIUSO |
| Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.9.2025 n. 235 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione dell’IVA alle cessioni di carburante effettuate nei confronti dei titolari di una carta prepagata che permette di acquistare il tipo di carburante prescelto (gasolio, benzina e GPL) presso un’unica stazione di servizio. | |
| 9.1 | BUONI-CORRISPETTIVO Un buono-corrispettivo è da qualificare come monouso se, al momento della sua emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono dà diritto. In caso contrario, si tratta di un buono multiuso. |
| 9.2 | CARTE CARBURANTE PREPAGATE Nel caso di specie, quando viene emessa la carta prepagata non è conosciuta la quantità di carburante che può essere effettivamente acquistata con l’utilizzo della ricaricabile. |
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| 10 | CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ – CONSECUZIONE TRA PROCEDURE – MOMENTO DI EMISSIONE DELLA NOTA DI CREDITO |
| Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 9.9.2025 n. 234 sono stati analizzati i termini a partire dai quali è possibile emettere la nota di credito in pendenza di un concordato preventivo in continuità intervenuto nel 2023, successivamente alla revoca di un precedente concordato preventivo. L’Agenzia esclude che vi sia una consecuzione tra le procedure, per cui si applica la disciplina delle note di variazione prevista per le procedure avviate dal 26.5.2021 (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18 del DL 73/2021). | |
| 10.1 | APERTURA DELLA PROCEDURA In caso di mancato pagamento in tutto o in parte del corrispettivo, il cedente/prestatore può emettere la nota di variazione in diminuzione a decorrere dalla data in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura concorsuale. |
| 10.2 | INFRUTTUOSITÀ DELLA PROCEDURA Qualora il cedente/prestatore decida di non avvalersi della predetta facoltà, tuttavia, la variazione è possibile anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesta l’infruttuosità della procedura. Tale possibilità è preclusa dopo che è decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. |
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| 11 | DETRAZIONE IVA – PRO RATA – BENI AMMORTIZZABILI – ESCLUSIONE |
| Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.9.2025 n. 231 sono stati forniti chiarimenti sul calcolo della percentuale di detrazione, ai fini del pro rata, da parte di una fondazione, che svolge come attività principale commerciale quella di casa di riposo, intenzionata a cedere un fabbricato strumentale. | |
| 11.1 | PERCENTUALE DI DETRAZIONE Nel calcolo della percentuale di detrazione non si tiene conto, fra l’altro, delle cessioni di beni ammortizzabili. Infatti, il computo di tali operazioni altererebbe la percentuale, visto che le stesse assumono, generalmente, carattere straordinario e occasionale. |
| 11.2 | ANALISI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA Nel caso di specie, il soggetto passivo non si occupa della vendita di beni immobili. Pertanto, la cessione di uno dei due beni strumentali di proprietà assume i caratteri sopra delineati e, quindi, non deve essere considerata nel calcolo della percentuale di detrazione. |
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PRINCIPALI ADEMPIMENTI OTTOBRE 2025
| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO |
| 15.10.2025 | Trasmissione | I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:
La comunicazione non riguarda:
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15.10.2025 | Presentazione domande bonus rivendita di quotidiani e periodici | Gli esercenti attività commerciali di rivendita di quotidiani e periodici in via non prevalente, in Comuni privi di edicole, con codice ATECO secondario 47.62.10, possono iniziare a presentare, a partire dalle ore 10.00, la domanda:
Le domande devono essere presentate entro le ore 17.00 del 13.11.2025; non rileva comunque l’ordine cronologico di presentazione (in caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto). |
| 15.10.2025 | Presentazione domande “sport bonus” | I soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, possono iniziare a presentare la relativa domanda:
Le richieste devono essere presentate entro il 14.11.2025 e sono soddisfatte secondo l’ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. |
| 16.10.2025 | Versamento rate imposte e contributi | I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi:
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| 16.10.2025 | Versamento ritenute e addizionali | I sostituti d’imposta devono versare:
I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 non supera 100,00 euro. |
| 16.10.2025 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | I sostituti d’imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all’Agenzia delle Entrate:
I sostituti d’imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:
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| 16.10.2025 | Versamento ritenute sui dividendi | I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
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| 16.10.2025 | Versamento rata saldo IVA 2024 | I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2024 (modello IVA 2025):
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| 16.10.2025 | Versamento IVA mensile | I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. |
| 16.10.2025 | Tributi apparecchi da divertimento | I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’imposta sugli intrattenimenti e l’IVA dovute:
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| 20.10.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 21.7.2025 (per effetto della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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| 20.10.2025 | Domande contributi formazione autotrasportatori | Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare le domande per la concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, di cui al DM 4.8.2025:
Il termine finale scade il 24.11.2025; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande. |
| 20.10.2025 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali | I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre luglio-settembre 2025. La comunicazione deve avvenire:
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| 27.10.2025 | Presentazione modelli 730/2025 integrativi | I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 integrativo:
Ai modelli 730/2025 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa documentazione. |
| 27.10.2025 | Presentazione modelli INTRASTAT | I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di settembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. |
| 27.10.2025 | Versamento utili destinati ai Fondi mutualistici | Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:
Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è stabilito entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. |
| 28.10.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 30.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
Se entro il 30.7.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:
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| 29.10.2025 | Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 | I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 31.7.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell’1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:
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| 31.10.2025 | Trasmissione telematica Certificazioni Uniche | I sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, qualora non ancora effettuate, le “Certificazioni Uniche 2025”, relative al 2024, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (cioè redditi non dichiarabili con il modello REDDITI PF 2025, ad esempio quelle relative a soggetti diversi dalle persone fisiche con riferimento alle provvigioni o ai corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto). La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2025 deve avvenire:
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| 31.10.2025 | Presentazione modelli 770/2025 | I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia delle Entrate:
Ai fini dell’invio, il modello 770/2025 può essere suddiviso in un massimo di tre parti. |
| 31.10.2025 | Regolarizzazione modelli 770/2024 | I sostituti d’imposta possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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| 31.10.2025 | Trasmissione telematica delle dichiarazioni | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono presentare in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati:
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| 31.10.2025 | Trasmissione telematica di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2025 | Le persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025 devono presentare in via telematica:
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| 31.10.2025 | Spedizione modello REDDITI PF 2025 dall’estero | Le persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in alternativa alla trasmissione telematica, possono presentare il modello REDDITI PF 2025:
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| 31.10.2025 | Presentazione schede 2-5-8 per mille IRPEF | Le persone fisiche esonerate dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono presentare le schede per la destinazione:
La presentazione può avvenire:
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| 31.10.2025 | Trasmissione telematica quadro VO | I contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, devono presentare il quadro VO:
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| 31.10.2025 | Trasmissione telematica modello CNM | La società o ente consolidante, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve presentare in via telematica il modello CNM 2025:
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| 31.10.2025 | Opzione per il consolidato fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale o quinquennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale o mondiale), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. La revoca dell’opzione è possibile decorso:
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| 31.10.2025 | Opzione per la trasparenza fiscale | I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
| 31.10.2025 | Opzione per la “tonnage tax” | Le imprese marittime con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. “tonnage tax”), o la sua revoca:
Per i soggetti “non solari”, l’opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. La revoca è possibile decorso ciascun decennio di validità dell’opzione. |
| 31.10.2025 | Opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio | Le società di persone commerciali, in contabilità ordinaria, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d’esercizio), o la sua revoca:
I soggetti che hanno iniziato l’attività o derivanti da trasformazioni comunicano l’esercizio dell’opzione trasmettendo in via telematica all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello. La revoca è possibile decorso ciascun triennio di validità dell’opzione. |
| 31.10.2025 | Regolarizzazione modelli REDDITI 2024, IRAP 2024 e CNM 2024 | Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che presentano i modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025 in via telematica entro il 31.10.2025, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:
Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:
La regolarizzazione si perfeziona mediante:
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| 31.10.2025 | Adempimenti persone decedute | Gli eredi delle persone decedute entro il 30.6.2025:
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| 31.10.2025 | Registro beni ammortizzabili | I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili. |
| 31.10.2025 | Annotazioni contribuenti in contabilità semplificata | I contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono annotare nel registro acquisti ai fini IVA:
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| 31.10.2025 | Remissione “in bonis” | I contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, possono regolarizzare le omesse comunicazioni o gli altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, ferme restando le previste esclusioni (es. comunicazioni di opzione per cessione della detrazione o sconto in fattura per gli interventi “edilizi” di cui all’art. 121 del DL 34/2020):
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| 31.10.2025 | Presentazione domande credito d’imposta per le librerie | Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
| 31.10.2025 | Presentazione domande credito d’imposta per l’acquisto della carta | Le imprese editrici di quotidiani e periodici (nuovi codici ATECO 58.12 e 58.13), iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC), devono presentare in via telematica, entro le ore 17.00, la richiesta per il riconoscimento dell’apposito credito d’imposta per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2024:
Non rileva l’ordine cronologico di presentazione. |
| 31.10.2025 | Credito d’imposta gasolio per autotrazione | Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d’imposta:
Il credito d’imposta può essere:
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| 31.10.2025 | Presentazione modelli TR | I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l’adesione al concordato preventivo biennale).
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| 31.10.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “OSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2025 riguardante:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
| 31.10.2025 | Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS” | I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:
La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. |
| 31.10.2025 | Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia | I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea, devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
La comunicazione deve essere effettuata:
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| 31.10.2025 | Comunicazioni “monitoraggio fiscale esterno” | Gli intermediari finanziari devono effettuare la trasmissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2024 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, anche attraverso movimentazione di conti o mediante valute virtuali o cripto-attività:
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| 31.10.2025 | Registrazione contratti di locazione | Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. |
| 31.10.2025 | Compensazione crediti verso lo Stato | Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono:
L’esercizio dell’opzione avviene:
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Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 15 ottobre 2025
Team Consulenza