[Circolare] n°3 per il cliente
3 Luglio 2015
Circolare per il cliente 1 luglio 2015 |
IN BREVE |
· Nuove scadenze di Unico per i soggetti interessati dagli studi di settore · Sanzioni TASI e IMU per ritardato versamento · Imu, Tasi e Tari su immobili di italiani residenti all’estero · Novità IRAP 2015 · Dichiarazione d’intento unica per le Dogane · Il credito di imposta per digitalizzazione turismo: presentazione istanze da 13 al 24 luglio · Iscrizione d’ufficio INPS per artigiani e commercianti · Responsabilità dell’amministratore di società per irregolarità nella precedente gestione · In arrivo i nuovi controlli sui distributori di carburante · Piano di rateizzazione con l’INPS: le conseguenze penali per chi non salda tutte le rate |
APPROFONDIMENTI |
· Le nuove scadenze di UNICO2015 · Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento |
D.P.C.M. 9 giugno 2015
Nuove scadenze di Unico per i soggetti interessati dagli studi di settoreRISCOSSIONE E VERSAMENTI
È stato ufficialmente prorogato, dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore..
(Vedi l’Approfondimento in fondo alla pagina)
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni TASI e IMU per ritardato versamento
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso, con le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015.
(Vedi l’Approfondimento)
Imu, Tasi e Tari su immobili di italiani residenti all’estero
Dipartimento delle Finanze, Risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF
Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione 26 giugno 2015, n. 6/DF, fornisce chiarimenti in merito alla disciplina ai fini della tassazione locale (Imu, Tasi, e Tari) degli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti alla relativa Anagrafe (AIRE).
Come disposto dall’art. 9-bis, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla legge n. 80/2014 – che modifica l’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011 – a decorrere dal 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. Il successivo comma 2 precisa che sull’“unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. Ai fini Imu, invece, al ricorrere dei requisiti prescritti dalla norma citata spetta l’esenzione dal tributo per l’immobile e le relative pertinenze; l’agevolazione non si estende peraltro alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Al riguardo la circolare precisa che, per l’applicazione delle agevolazioni in esame:
- è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’Aire e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’Anagrafe medesima;
- occorre però che i cittadini italiani residenti all’estero risultino percettori di pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure di pensioni autonome italiane e pensioni estere.
IRAP
Novità IRAP 2015
Agenzia Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 22/E
La Legge di Stabilità 2015 ha apportato novità al regime IRAP ed in particolare a previsto:
- la deducibilità integrale del costo del lavoro per i contribuenti che impiegano lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato (a decorrere dal 2015);
- l’introduzione di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP liquidata dai contribuenti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (a decorrere dal 2015);
- l’abrogazione della riduzione del 10% delle aliquote IRAP (già con effetto dal 2014).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in una recente circolare che:
- si può dedurre il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP anche in caso di personale somministrato, ma solo se il rapporto contrattuale tra Agenzia per il lavoro (somministratrice) e dipendente distaccato sia a tempo indeterminato, a prescindere dal tipo di contratto commerciale intercorrente tra impresa e Agenzia per il lavoro (che può essere a termine oppure a tempo indeterminato).
- le quote TFR maturate a partire dall’esercizio 2015 rientrano nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP. I fondi accantonati dal 2015 per oneri futuri connessi a spese per il personale rilevano al verificarsi dell’evento che ha costituito il presupposto del loro stanziamento in bilancio. I fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo; nel caso in cui tali fondi abbiano però generato, in passato, IRAP deducibile dalle imposte sui redditi, sarà necessario ricalcolare e recuperare l’imposta dedotta mediante rilevazione di un componente positivo di reddito ai sensi dell’art. 88 TUIR.
IVA
Dichiarazione d’intento unica per le Dogane
Agenzia Dogane, Nota 20 maggio 2015, n. 58510/RU
L’Agenzia delle Dogane ha reso noto che:
- è possibile utilizzare un’unica dichiarazione d’intento per più importazioni;
- gli operatori sono dispensati dalla consegna della copia cartacea della dichiarazione d’intento in Dogana.
AGEVOLAZIONI
Il credito di imposta per digitalizzazione turismo: presentazione istanze da 13 al 24 luglio
L’art. 9, D.L. n. 83/2014, riconosce alle imprese operanti nel settore del turismo un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per interventi quali l’installazione di impianti wi-fi, la creazione di siti web, etc. fino ad un importo complessivo (nel triennio 2014-2016) di euro 12.500. Le spese massime agevolabili ammontano quindi ad euro 41.666.
Per le spese sostenute nel 2014 l’istanza va presentata, tramite l’apposita procedura telematica (“Portale dei Procedimenti”) dalle ore 10.00 del 13 luglio 2015 e fino alle ore 12.00 del 24 luglio 2015.
INPS
Iscrizione d’ufficio INPS per artigiani e commercianti
INPS, Messaggio 11 giugno 2015, n. 3964,
L’INPS ha comunicato di aver ultimato le operazioni per iscrivere d’ufficio all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 5.159 soci di società di persone che in base alle risultanze del modello UNICO SP2011 (redditi 2010), svolgevano in maniera prevalente e continuativa attività lavorativa nell’impresa.
Ulteriori soggetti sono stati segnalati per un controllo.
L’operazione ha permesso all’INPS di iscrivere d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2010, 5.159 soggetti, mentre 2.277 sono stati scartati e sono a disposizione delle sedi per il controllo; 1.343 soggetti sono, inoltre, sprovvisti di indirizzo dell’azienda e saranno sottoposti ad accertamenti.
SOCIETÀ
Responsabilità dell’amministratore di società per irregolarità nella precedente gestione
Corte di Cassazione, Sentenza 7 maggio 2015 n. 9193
La Corte di Cassazione ha sentenziato che per assolvere il proprio mandato in modo diligente, l’amministratore che subentra ad altri nella gestione di una società affetta da gravi irregolarità, deve informare l’assemblea dei soci e adottare i provvedimenti necessari per il ripristino di una corretta amministrazione.
Il neo-amministratore ha quindi l’onere, subito dopo la nomina, di verificare la validità dei bilanci precedenti e predisporre quelli di sua competenza: non è infatti esonerato da responsabilità se riporta nei propri bilanci valori errati riportati da quelli precedenti, anche se risultavano certificati da una società di revisione.
ACCERTAMENTO
In arrivo i nuovi controlli sui distributori di carburante
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha informato che è in corso la distribuzione presso i propri uffici territoriali di serbatoi campione da 20 litri per la verifica dei distributori di carburante al fine di accertare il corretto funzionamento dei totalizzatori azzerabili e non azzerabili della quantità erogata. Gli strumenti sono muniti di certificato rilasciato da un laboratorio di taratura accreditato.
Le prove saranno effettuate presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, anche a campione, sulle pistole erogatrici presenti nell’impianto.
INPS
Piano di rateizzazione con l’INPS: le conseguenze penali per chi non salda tutte le rate
Corte Cassazione, Sentenza 15 giugno 2015, n. 24900
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato che l’imprenditore che concorda un piano di rientro del debito con l’INPS, ma non versa tutte le rate dovute, se l’asserita situazione di crisi economico-finanziaria resta indimostrata, merita la pena detentiva, che non può essere convertita in semplice sanzione pecuniaria.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983, conv. in Legge n. 638/1983, l’omissione contributiva è punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032,91, salvo il caso in cui il datore provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
APPROFONDIMENTI |
RISCOSSIONE E VERSAMENTI
Le nuove scadenze di UNICO2015
Come anticipato nella precedente circolare è stato ufficialmente prorogato, dal 16 giugno al 6 luglio 2015, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore..
Dal 7 luglio e fino al 20 agosto 2015 i versamenti potranno essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40%.
La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569,00 euro), compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.
La proroga riguarda quindi:
- i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, compresi coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione; non possono invece fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/ compensi 2014 superiori a 5.164.569 euro;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi (regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, con aliquota al 5%);
- i soggetti che adottano il nuovo regime forfetario (con aliquota al 15%);
- i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza che esercitano attività per le quali è previsto lo studio di settore compresi i collaboratori d’impresa familiare e i soci di associazioni professionali.
La proroga riguarda tutti i versamenti che emergono dal modello UNICO/IRAP 2015 il cui termine di versamento “ordinario” era fissato al 16 giugno 2015 per saldo 2014 e acconto 2015 di:
- IRPEF, IRES e IRAP
- addizionali IRPEF;
- saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
- imposta sostitutiva regime nuove iniziative e minimi;
- cedolare secca sugli affitti;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE/IVAFE per immobili/attività detenuti all’estero dovute dalle persone fisiche che usufruiscono della proroga;
- diritto CCIAA 2015, dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali” (come già precisato dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30 maggio 2011, n. 103161).
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 173/E del 2007, aveva affermato che la proroga si applica anche ai soci di S.r.l. iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti, nel caso in cui la società sia soggetta agli studi di settore, ancorché non in regime di trasparenza: in questo caso però, il rinvio del versamento riguarda solo le quote in saldo e acconto eccedenti il minimale (risoluzione n. 59/E del 2013).
In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:
- al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 6 luglio 2015, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2015, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2015.
Riepilogo scadenze | Contribuenti assoggettati a studi di settore | Contribuenti NON assoggettati a studi di settore |
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata) | 6 luglio 2015 | 16 giugno 2015 |
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2015 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2015 per i contribuenti non titolari di partita IVA | ||
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata) | 20 agosto 2015 | 16 luglio 2015 |
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2015 per i contribuenti titolari di partita IVA e 1 settembre 2015 per i contribuenti non titolari di partita IVA |
Nota bene: i contribuenti assoggettati ad IRES (società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l’approvazione del bilancio.
Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno, ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e primi acconti (IRES ed IRAP) entro il 16 luglio o entro il 20 agosto (con maggiorazione 0,4%).
Ricordiamo infine che la legge n. 44/2012, di conversione del D.L: n. 16/2012 ha introdotto a regime la cosiddetta “Proroga di Ferragosto” per la quale gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il modello F24 nel periodo tra il 1° ed il 19 agosto sono sempre differiti, senza alcuna maggiorazione, al 20 agosto di ogni anno.
TRIBUTI LOCALI
Sanzioni TASI e IMU e ravvedimento
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI o dell’IMU si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per la TASI e l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso, con le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015:
- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%);
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3,33% (un nono del 30%);
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)
Dal 1° gennaio 2015 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 0,5% annuo.
A decorrere dall’anno 2014, con prima scadenza al 30 giugno 2015, deve essere presentata anche la Dichiarazione TASI, anch’essa al Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Il Dipartimento delle Finanze, con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI), ma potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.
In riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI è sanzionata:
- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:
- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.
Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.
PRINCIPALI SCADENZE |
Data scadenza | Ambito | Attività | Soggetti obbligati | Modalità |
Lunedì 6 luglio 2015 | IRPEF e addizionali | Versamento dell’imposta a saldo 2014 e del primo acconto 2015 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2015 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d’imposta) | Soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore | Mod. F 24 |
Lunedì 6 luglio 2015 | IRES | Versamento dell’imposta a saldo 2014 e del primo acconto 2015 (risultante dalla dichiarazione UNICO 2015 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari) | Soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore | Mod. F 24 |
Lunedì 6 luglio 2015 | IRAP | Versamento dell’imposta a saldo 2014 e del primo acconto 2015 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2015) | Soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore | Mod. F 24 |
Lunedì 6 luglio 2015 | INPS | Versamento:· contributi IVS – Artigiani e Commercianti – saldo anno precedente prima rata acconto anno corrente sul reddito eccedente il minimale· Gestione Separata INPS Professionisti – saldo anno precedente e prima rata acconto previdenziale anno corrente | Soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore | Mod. F 24 on line |
Martedì 7 luglio 2015 (salvo proroga) | Mod. 730 | Trasmissione del mod. 730, su incarico del contribuente, a cui va consegnata copia della dichiarazione e prospetto di liquidazione (mod. 730-3) | Sostituto di imposta, CAF o professionista abilitato | Telematica |
Martedì 7 luglio 2015 (salvo proroga) | Mod. 730 | Presentazione diretta del mod. 730 | Contribuente | Telematica |
Da Lunedì 13 luglio a venerdì 24 luglio 2015 | Istanze per credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per interventi quali l’installazione di impianti wi-fi, la creazione di siti web, etc. fino ad un importo complessivo (nel triennio 2014-2016) di euro 12.500 | Imprese operanti nel settore del turismo | Telematica |