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[Circolare] 19 Febbraio 2016
19 Febbraio 2016
IN BREVE
• Certificazione Unica 2016: consegna ai percipienti entro il 29 febbraio
• Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2016
• Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l’anno 2016
• Accertamento sintetico: anche le liberalità devono essere documentate
• Studi di settore: l’AE approva 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
• Contratti di rete: deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio
• Consorzi con attività esterna: deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio
• Indennità di fine mandato da tassare anche in caso di rinuncia
• Credito d’imposta a favore degli enti non commerciali: istituito il codice tributo
• Per la Cassazione il canone RAI va sempre pagato
APPROFONDIMENTI
• La Certificazione Unica 2016
• Accertamenti del fisco anche per “donazioni” o “prestiti” tra familiari (se non documentate)
PRINCIPALI SCADENZE
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IN BREVE
ASSISTENZA FISCALE
Certificazione Unica 2016: consegna ai percipienti entro il 29 febbraio
Provvedimento 15 gennaio 2016, n. 7786
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate n. 7786 del 15 gennaio 2016 è stato approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2016 (CU 2016), relativa all’anno 2015.
Per il periodo d’imposta 2015, i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti entro lunedì 29 febbraio 2016 (mediante invio postale o consegna diretta) e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro lunedì 7 marzo 2016.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
(Vedi l’Approfondimento)
PREVIDENZA
Gestione separata Inps: fissate le aliquote contributive per il 2016
INPS, Circolare 29 gennaio 2016, n. 13
L’INPS, con la circolare n. 13 del 29 gennaio 2016, ha comunicato le nuove aliquote contributive da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata a seguito delle variazioni intervenute con la legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) e con il Jobs Act.
L’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, l’aliquota contributiva e di computo è elevata per l’anno 2016 al 31%.
L’art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS, e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva al 27% anche per l’anno 2016.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), al comma 491, ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012; conseguentemente, per le citate categorie, l’aliquota per il 2016, è stabilita al 24%.
Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2016, sono complessivamente fissate come segue:
Liberi professionisti:
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie: 24,00%.
Collaboratori e figure assimilate:
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva);
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.
Sono stati, inoltre, fissati, per l’anno 2016, il massimale ed il minimale nelle seguenti misure:
il massimale di reddito è pari a euro 100.324,00;
il minimale di reddito è pari a euro 15.548,00.
Artigiani e commercianti: stabilite le aliquote contributive per l’anno 2016
L’INPS ha emanato la circolare n. 15 del 29 gennaio 2016, con la quale ha comunicato la misura delle aliquote contributive in vigore per l’anno 2016 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.
L’art. 24, comma 22, del D.L. n. 201/2011, nel testo introdotto dalla legge di conversione n. 214/2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2016, sono pari alla misura del 23,10%.
Continuano inoltre ad applicarsi, anche per l’anno 2016, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Per l’anno 2016, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali rimane invariato rispetto all’anno 2015 ed è pari a euro 15.548,00.
Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:
Artigiani:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,10%,
- coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,10%.
Commercianti:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni: 23,19%,
- coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 20,19%.
La riduzione contributiva al 20,10% (artigiani) e 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento, l’INPS ricorda che per il 2016 i contributi devono essere versati, telematicamente, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 maggio 2016, 22 agosto 2016, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.
ACCERTAMENTO
Accertamento sintetico: anche le liberalità devono essere documentate
Cassazione, Ordinanza 20 gennaio 2016, n. 916
La Corte di Cassazione (Ordinanza n. 916 del 20 gennaio 2016) ha ribadito che nell’ambito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisdizionale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono e al relativo contenuto (cfr. Cassazione n. 24597/2010; Cassazione n. 6397/2014).
(Vedi l’Approfondimento)
Studi di settore: l’AE approva 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 gennaio 2016, n. 16428
Con Provvedimento 29 gennaio 2016, n. 16428 l’Agenzia delle Entrate ha approvato 204 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, da utilizzare per il periodo di imposta 2015.
I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi (UNICO).
La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), ovvero avvalendosi degli incaricati.
SOCIETÀ
Contratti di rete: deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 3, comma 4 ter, convertito dalla legge n. 33/2009
Se il contratto di rete prevede l’istituzione di un Fondo patrimoniale comune e di un Organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune dovrà redigere una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo ove ha sede.
Pertanto, nel caso in cui l’esercizio chiuda al 31 dicembre 2015, entro il 29 febbraio 2016 dovrà essere depositata la situazione patrimoniale.
Consorzi con attività esterna: deposito della situazione patrimoniale entro il 29 febbraio
Entro il 29 febbraio 2016, i consorzi con attività esterna, di cui agli artt. 2612 e seguenti del Codice Civile, devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015.
Si precisa che l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel Codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’art. 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell’art. 2615-bis c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.
L’adempimento non comporta, invece, il deposito del verbale di approvazione della situazione patrimoniale, né dell’elenco dei consorziati.
Lo stato patrimoniale e il conto economico, comprese le tabelle contenute nella nota integrativa, dovranno essere presentate al Registro delle imprese nel formato elaborabile XBRL, secondo la nuova tassonomia “2015-12-14”.
Nel caso in cui il consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono, ai sensi dell’art. 13, commi 34 e 35, del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del Registro delle imprese.
Entro il medesimo termine i consorzi fidi sono tenuti altresì al deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
Le stesse diposizioni valgono anche per i consorzi per l’internazionalizzazione, di cui all’art. 42 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.
REDDITO D’IMPRESA
Indennità di fine mandato da tassare anche in caso di rinuncia
Cassazione, Ordinanza 26 gennaio 2016, n. 1335
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1335 depositata il 26 gennaio 2016 ha ribadito il principio per cui l’atto con cui l’amministratore dichiara di non voler fruire del compenso fa presupporre la maturazione e il conseguimento giuridico di un credito, da assoggettare a ritenuta fiscale.
La rinuncia all’indennità di fine mandato da parte dei soci-amministratori, nel presupposto della maturazione e del conseguimento giuridico del credito stesso, obbliga comunque la società erogatrice, nella sua qualità di sostituto di imposta, ad assoggettare tale indennità al relativo regime fiscale in capo al socio creditore.
AGEVOLAZIONI
Credito d’imposta a favore degli enti non commerciali: istituito il codice tributo
Agenzia Entrate, Risoluzione 28 gennaio 2016, n. 6/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6/E del 28 gennaio 2016 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, mediante il modello F24, del credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (recupero della maggiore imposta sul reddito delle società dovuta, nel solo periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2014, a seguito dell’aumento della tassazione degli utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza alcun altro limite quantitativo, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il codice tributo è il seguente: “6861” denominato “Credito d’imposta a favore degli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 1, comma 656, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
TASSE E IMPOSTE VARIE
Per la Cassazione il canone RAI va sempre pagato
Cassazione, Ordinanza 2 febbraio 2016, n. 1922
La Cassazione, con l’ordinanza n. 1922 del 2 febbraio 2016 ha affermato che non rileva il fatto di aver richiesto l’oscuramento delle reti e di non aver utilizzato il televisore in quanto l’apparecchio era rotto. L’ordinanza afferma infatti che l’obbligo di versare il canone Rai non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che lega il contribuente all’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma “costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio” (cfr. Cass. n. 24010/2007). La richiesta di oscuramento dei canali, dunque “non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 del suddetto regio decreto-legge [R.D.L. n. 246 del 1938]”.