Circolare per il cliente del 06.06.2022
6 Giugno 2022
Ai gentili Clienti
Loro sedi
OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I CONTRIBUENTI MINIMI, FORFETTARI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DALL’1.7.2022
Il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, c.d. “Decreto PNRR 2”, modificando il comma 3 del citato art. 1 ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Sono perciò tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
- i contribuenti minimi/forfettari;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfettario ex Legge n. 398/91;
con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro.
Per le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi/forfettari va utilizzato il codice “N2.2e”.
Tale obbligo scatterà invece a partire dall’1.1.2024 per questi soggetti con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000.
Ovviamente se nel 2021 un forfettario ha superato la soglia dei 25.000 Euro (per il quale vige l’obbligo della fatturazione elettronica già dal prossimo 1.7.2022, il mancato raggiungimento della soglia nell’anno 2022 non fa venir meno l’obbligo della fatturazione elettronica).
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
È stato stabilito un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022, durante il quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Quindi, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO
Si ricorda che i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio dell’“esterometro” e a partire dall’1.1.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SdI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SdI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.
Il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
A decorrere dall’1.7.2022 i minimi/forfettari, soggetti forfettari ex Legge n. 398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.
FATTURAZIONE ELETTRONICA E OPERAZIONI CON SAN MARINO
In merito all’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino si prevede che:
- daIl’1.10.2021 al 30.6.2022, la fattura può essere emessa e ricevuta in formato elettronico o cartaceo;
- dall’1.7.2022, la fattura è emessa e accettata in formato elettronico, fatte salve le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge.
Anche minimi/forfettari, soggetti forfettari ex Legge n. 398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
Il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS per il 2019 è stato prorogato per il 2020, 2021 e 2022.
Queste disposizioni “si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
COSA FARE AL FINE DI ADEMPIERE L’OBBLIGO
Concretamente sarà quindi necessario dotarsi di un software specifico per la fatturazione elettronica.
A tal fine, potrete scegliere di utilizzare autonomamente il portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure un proprio software.
Altrimenti, in caso decidiate di non procedere autonomamente, lo Studio metterà direttamente a Vostra completa disposizione il software ed i servizi annessi, per garantire un passaggio meno impattante alla fatturazione elettronica.
Tutti i soggetti interessati riceveranno al più presto una specifica comunicazione dallo Studio con maggiori dettagli.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Zogno, 06 giugno 2022
Team Consulenza