Circolare per il cliente del 08.09.2022

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8 Settembre 2022


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Ai gentili Clienti

Loro sedi

BONUS 200 EURO PARTITE IVA

Il decreto Legge 17.05.2022 n. 50, cosiddetto decreto Aiuti, convertito con modificazioni in legge 91/2022, introduce un’indennità “una tantum” di euro 200 a favore anche delle partite Iva.

L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e è corrisposta una sola volta all’avente diritto.

I beneficiari sono:

  • lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS:
    • artigiani/commercianti iscritti all’IVS;
    • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse
    Interprofessionali) a cui è riservato una quota del predetto fondo pari a € 95,6 milioni;

che soddisfano i requisiti sotto riportati:

  • non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
  • un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. Dal computo del reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF sono esclusi: trattamento di fine rapporto, reddito dell’abitazione principale, contributi previdenziali e assistenziali e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
  • essere iscritti alla propria gestione previdenziale;
  • essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
  • aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal Ovviamente questo requisito non si applica ai contribuenti per cui non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.

Coloro che rispettano i requisiti dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS ovvero al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificherà la regolarità e provvederà ad erogarlo in base alle risorse disponibili.

Si ricorda che spetta ai singoli Enti previdenziali (INPS, Inarcassa, CDC, ecc.) la definizione
delle modalità e dei termini di presentazione della domanda. Sul sito dell’Inps è già attiva la piattaforma per la richiesta.

Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS/Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.

Nella domanda bisogna autocertificare:

  • la sussistenza dei requisiti (essere lavoratore autonomo/professionista iscritto alla Cassa previdenziale/assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
  • di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.

Il soggetto interessato deve inoltre:

  • allegare la fotocopia e del codice fiscale e del documento d’identità in corso di validità;
  • indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento.

L’INPS/Ente previdenziale, verifica la regolarità della domanda presentata ed eroga
l’indennità sulla base delle risorse complessive.

Invitiamo pertanto tutti gli interessati in possesso dei requisiti ad accedere all’apposita sezione del sito Inps o della Cassa di Previdenza con il proprio Spid (identità digitale) per predisporre ed inviare la domanda.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti


Zogno, 08 settembre 2022

Team Consulenza


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