Circolare per il cliente del 11.02.2022

Circolare per il cliente del 11.02.2022

11 Febbraio 2022


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DECRETO SOSTEGNI-TER – NOVITA’ PER LE IMPRESE

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo aggiornarvi sulle principali novità introdotte dal DL n. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022. In particolare sulle nuove agevolazioni previste per le imprese.

       1.ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESE

Attività chiuse al 27.1.2022

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dall’art. 2, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle attività che al 27.1.2022 (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022

A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022 ai sensi dell’art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia sale da ballo, discoteche e locali assimilati, è prevista la sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022 (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

  • ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta nel mese di dicembre 2021;
  • liquidazione IVA di dicembre 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2022.

       2.CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

L’art. 2 del decreto Sostegni-ter prevede lo stanziamento del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019. Nello specifico il contributo spetta ai soggetti esercenti, in via prevalente, le seguenti attività di commercio al dettaglio:

Codice

ATECO

Attività economica
47.19.10Grandi magazzini
47.19.20Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.19.90Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.30.00Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione
47.43.00Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati
47.51.10Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.52.10Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.53.11Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.30Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
47.59.40Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.50Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.59.60Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. 
47.61.00Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati
47.62.10Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.63.00Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.10Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero
47.64.20Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.65.00Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici)
47.71.10Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.75.10Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
47.75.20Erboristerie
47.76.10Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.76.20Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
47.77.00Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.20Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.31Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.34Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.78.35Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.40Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.50Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.60Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.91Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.93Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.78.94Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
47.79.10Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40Case d’asta al dettaglio (escluse aste via Internet)
47.82.01Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti attrezzature per il giardinaggio
47.89.02Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura
47.89.03Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a.
47.99.10Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
47.99.20Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


Condizioni richieste

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti due condizioni:

  • ricavi 2019 non superiori a € 2 milioni;
  • riduzione del fatturato 2021 non inferiore al 30% del fatturato 2019.
Fatturato 2019Fatturato 2021Riduzione fatturato30% fatturato 2019Spettanza contributo
€ 100.000€ 70.000€ 30.000€ 30.000SI
€ 100.000€ 60.000€ 40.000€ 30.000SI
€ 100.000€ 75.000€ 25.000€ 30.000NO

 Per individuare la riduzione del fatturato rilevano i ricavi relativi al 2021 e 2019

 

Ammontare del contributo

Il contributo è determinato applicando una specifica percentuale (desumibile dalla seguente tabella) alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019.

Ricavi 2019Percentuale applicabile
non superiori a € 400.00060%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.00050%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 2.000.00040%

Va peraltro evidenziato che:

  • l’importo potenzialmente spettante va eventualmente ridotto al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
  • qualora le risorse stanziate (€ 200 milioni) risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, il contributo sarà proporzionalmente ridotto tra i soggetti interessati.

Modalità di riconoscimento del contributo

Il contributo a fondo perduto in esame è riconosciuto previa presentazione al MISE, in via telematica, di un’apposita domanda attestante la sussistenza dei requisiti.

È demandata allo stesso MISE l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e del contenuto delle predette dichiarazioni sostitutive.

          3.ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA’ COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
 

  • Parchi tematici, acquari, parchi geologi e giardini zoologici

Il fondo di cui all’art. 26, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, da ripartire tra le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano, destinato al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza COVID-19 è incrementato per il 2022 di € 20 milioni per interventi a favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

  • Attività di ristorazione / gestione piscine

Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 1-ter, DL n. 73/2021 è previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per “interventi” a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

Per usufruire dell’agevolazione il soggetto interessato deve aver subìto nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019.

96.09.05Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11Ristorazione con somministrazione
56.10.12Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30Gelaterie e pasticcerie
56.10.41Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42Ristorazione ambulante
56.10.50Ristorazione su treni e navi
56.21.00Catering per eventi, banqueting
56.30.00Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20Gestione di piscine

Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

  • Credito d’imposta rimanenze settore tessile

Il credito d’imposta di cui all’art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è esteso per il 2021, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio nei predetti settori, come di seguito individuate.

47.51.10Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

 
           4.BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2022 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie:

  • deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
  • è riconosciuto:
  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
  • nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

         5.AGEVOLAZIONI SETTORE SPORTIVO

 

  • Contributo spese sanificazione

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all’art. 10, comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da:

  • società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio non spetta alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 superiore a € 100 milioni.

  • Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

  • sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
  • possono essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.


         6.CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI “INDUSTRIA 4.0”

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.


         7.CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “ENERGIVORE”

È riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui costi per kWh della componente elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

  • operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
  • non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d’imposta:

  • è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
  • non è soggetto ai limiti di:
  • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
  • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR / della determinazione della quota delle “altre spese” deducibile ex art. 109, TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

 


Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.

Zogno, 11 febbraio 2022

Team Consulenza


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