Circolare per il cliente del 13.06.2022
13 Giugno 2022
Ai gentili Clienti
Loro sedi
OBBLIGO INDICAZIONE CCNL EDILE NELLE FATTURE EMESSE
Come disposto nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, la fruizione delle detrazioni / benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all’indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell’atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture.
Tale disposizione è riferita alle opere di importo complessivo superiore a € 70.000 (l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore riguarda comunque i soli lavori edili).
L’omessa indicazione del contratto collettivo nelle fatture non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali sempreché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
I predetti obblighi trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.
LAVORI EDILI CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CCNL
La verifica del limite di € 70.000 va fatta con riferimento alle opere complessivamente eseguite, mentre l’obbligo di indicare il CCNL di riferimento riguarda esclusivamente i lavori edili di cui all’Allegato X, D.Lgs. n. 81/2008.
Sono quindi esclusi:
- i lavori di posa in opera di elementi accessori in legno;
- le attività di impiantistica accessoria;
eseguiti da imprese che applicano contratti collettivi di lavoro diversi da quelli edili.
OBBLIGO CIRCOSCRITTO A INTERVENTI CON IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI
In considerazione del fatto che la normativa di riferimento richiede l’assolvimento dell’obbligo in esame per i lavori edili “eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile”, l’Agenzia evidenzia che sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 43-bis gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
In altre parole, l’obbligo in esame riguarda soltanto gli interventi per i quali si impiegano lavoratori dipendenti.
OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL
L’omessa indicazione del CCNL:
- nell’atto di affidamento, determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti;
- nelle fatture relative ai lavori edili eseguiti, non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il CCNL applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.
DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI
Gli obblighi dallo stesso previsti trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
Zogno, 13 giugno 2022
Team Consulenza