Circolare per il cliente del 22.06.2022

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22 Giugno 2022


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OBBLIGO AGGIORNAMENTO DEI SITI INTERNET PER AGEVOLAZIONI EROGATE NEL 2021

Il 30 giugno 2022 scadrà il termine per adempiere all’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2021 sul sito internet da parte di:

  • Imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa del bilancio (società di persone e ditte individuali);
  • Associazioni, fondazioni e Onlus, che abbiano ricevuto erogazioni pubbliche pari o superiori a 10.000 Euro da parte della pubblica amministrazione e da società in controllo pubblico, associazioni e fondazioni con bilancio superiore a 500mila euro di entrate annuali con attività finanziata per almeno due esercizi negli ultimi tre anni da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. Sono soggette a tale obbligo anche le associazioni di protezione ambientale, dei consumatori, degli utenti rappresentative a livello nazionale e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Sono escluse:

  • Le società di capitali, le quali adempiranno a tale obbligo indicando direttamente in nota integrativa l’informativa sulle agevolazioni;
  • L’imprenditore agricolo individuale;
  • I lavoratori autonomi.

 

CRITERI ED OGGETTO DEGLI OBBLIGI DI INFORMATIVA

Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Gli aiuti in denaro devono essere effettivamente erogati, questo significa che bisogna seguire il criterio di cassa, indicando le somme incassate nell’anno solare precedente, indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono gli importi.

Si precisa che gli aiuti in denaro comprendono anche gli aiuti alla formazione svolta da soggetti autorizzati, per cui vi è un disallineamento tra l’ente che realizza il progetto e il beneficiario del servizio di formazione.

Per gli aiuti diversi dalle erogazioni in denaro si ricorre ai seguenti criteri alternativi a quello di erogazione:

  • Per gli aiuti in natura si deve considerare la competenza economica;
  • Per i crediti di imposta ci si basa sul credito compensato nell’anno solare precedente, in base ai modelli F24;
  • Per gli aiuti finanziari diversi dalle erogazioni in denaro si fa riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato o ai documenti relativi alla concessione.

Sono escluse dall’obbligo le agevolazioni:

  • di importo minimale;
  • di carattere generale;
  • aventi carattere retributivo o similare;
  • già risultanti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

MODALITA’ INFORMATIVA

Società di persone, ditte individuali, associazioni, Onlus e fondazioni potranno assolvere l’obbligo di informativa mediante la pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o in mancanza sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

Le informazioni da indicare sono:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico);
  • Data di incasso;
  • Causale (ovvero la descrizione del motivo per cui le somme sono state erogate)

L’indicazione può avvenire in qualsiasi modo (tabella, descrizione)

 

SANZIONI APPLICABILI

In caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione sul sito internet sono previste:

  • sanzioni pari all’1% degli importi ricevuti con importo minimo di 2.000 euro;
  • sanzioni amministrative accessorie dell’adempimento di pubblicazione.

Se il trasgressore non dovesse procedere al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 90 giorni dalla constatazione, si applicherà la sanzione di restituzione integrale delle somme.

È inoltre prevista la possibilità di pagamento della sanzione ridotta ad un terzo entro 60 giorni dalla notifica della violazione ed il diritto a riscuotere le somme dovute per violazioni si prescrive in cinque anni dal compimento della stessa.

Il Decreto Mille Proroghe ha prorogato all’1.1.2023 il termine per irrogare le sanzioni previste.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.


Zogno, 22 giugno 2022

Team Consulenza


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