
Circolare per il cliente del 25.01.2022
25 Gennaio 2022
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE – AL VIA LE DOMANDE
Gentili Clienti,
a partire dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno Unico Universale.
Si tratta di una nuova misura a sostegno dei nuclei famigliari con figli. Esso sostituisce le agevolazioni attualmente in vigore, quali il premio alla nascita (Bonus mamma domani), l’assegno di natalità (Bonus bebè), gli Assegno al Nucleo Familiare (ANF) e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Rimarrà invece vigente il bonus nido.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno viene determinato in base all’ ISEE del nucleo familiare, e altri elementi, in particolare, è prevista
- una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
- una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.
Non è obbligatorio presentare l’ISEE, ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto.
L’assegno ha una durata di un anno: verrà erogato ai richiedenti, a partire dal 1° marzo 2022 e fino a febbraio 2023.
DOMANDA
La domanda deve essere presentata in modalità telematica tramite il sito dell’Inps accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS, oppure presso gli istituti di patronato. Il richiedente deve presentare la domanda ogni anno, a partire dal 1° gennaio. La presentazione può essere fatta alternativamente
– da uno dei genitori;
– dal tutore del genitore;
– dal figlio maggiorenne.
La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’Assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di Cittadinanza che riceveranno l’Assegno in automatico.
In sede di richiesta dev’essere indicata anche la modalità attraverso cui ricevere l’assegno scegliendo tra accredito su C/C, libretto postale, carta prepagata con Iban oppure bonifico domiciliato.
L’assegno sarà corrisposto a decorrere:
- dal mese di marzo, se la domanda viene presentata entro il 28 febbraio;
- dal mese successivo a quello di presentazione della domanda se la domanda viene presentata entro il 30 giugno, con corresponsione anche dei mesi arretrati;
- dal mese successivo a quello di presentazione senza la corresponsione dei mesi arretrati, se la domanda viene presentata oltre il 30 giugno.
Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.
Cordiali saluti.