Circolare per il cliente del 27.04.2022

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27 Aprile 2022


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RIAPERTI I TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE TER

 

Nell’ambito del Decreto Sostegni ter convertito in Legge ha trovato allocazione la riapertura dei termini per i versamenti dovuti dai contribuenti decaduti dalla Rottamazione ter e dal Saldo e Stralcio che non hanno eseguito i pagamenti delle rate scadute nel 2020 e 2021.

I nuovi termini dei versamenti sono fissati al 2 maggio 2022, 1° agosto 2022 e al 30 novembre 2022 a seconda della scadenza originaria.

Scadenza originariaNuova scadenza
Rate scadute nel 20202 maggio 2022
Rate scadute nel 20211° agosto 2022
Rate in scadenza nel 202230 novembre 2022

L’introduzione nel decreto Sostegni ter dell’art. 10-bis ha permesso la modifica dell’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, con la conseguente riapertura dei termini 2020 e 2021 e nuova efficacia della definizione.

Per il 2022 invece l’intervento normativo ha solo differito il termine ultimo per rendere valida la definizione:

Scadenza originariaNuove scadenze alternative
28 febbraio 2022Alla scadenza

Entro i 5 giorni di tolleranza dalla scadenza

In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022

31 maggio 2022
1° agosto 2022
30 novembre 2022

Le scadenze con tolleranza saranno quindi le seguenti:

Scadenza originariaNuova scadenzaNuova scadenza con tolleranza
Rete scadute nel 20202 maggio 20229 maggio 2022
Rete scadute nel 20211 agosto 2022*8 agosto 2022*
Rete in scadenza nel 202230 novembre 20225 dicembre 2022
*si presume che tale scadenza venga subito assorbita dall’automatica proroga al 22 agosto 2022

Come si evince dalla tabella che precede resta tuttora valida la tolleranza di 5 giorni stabilita dall’articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, ulteriore termine che in ogni caso rende valido il pagamento e la definizione.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i bollettini ricevuti all’atto del completamento della richiesta di agevolazione, in assenza richiedendo gli stessi nella apposita sezione sul sito dell’Agenzia delle entrate ovvero nella propria area riservata.

Si ricorda che per effetto del Decreto Sostegni che ha previsto lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultano stralciati anche quelli facenti parte della Rottamazione ter sempre nel caso in cui i beneficiari siano:

– persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

– soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Va infine sottolineato che la L. 25/2022 ha anche stabilito che le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito dell’inutile decorso dei termini inizialmente stabiliti saranno soggette a estinzione ma le somme, eventualmente versate, resteranno acquisite.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti


Zogno, 27 aprile 2022

Team Consulenza


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