Circolare per il cliente del 28.09.2022
28 Settembre 2022
Ai gentili Clienti
Loro sedi
Circolare Inps 26.09.2022 n. 103 – PRECISAZIONI BONUS 200 e 350 Euro
A seguito della Circolare di Studio dello scorso 08.09.2022 “Bonus 200 Euro Partite Iva”, Vi informiamo che finalmente ieri, 26.09.2022 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 fornendo i chiarimenti sotto riportati.
BENIFICIARI
- Liberi professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
- Lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS, ovvero:
- artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
- i soci di società per i quali la società è titolare di partita iva attiva con attività lavorativa avviata entro la data del 18/05/2022 (entrata in vigore del DL n. 50/2022) con iscrizione IVS
- coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP;
- pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, compresi partecipanti a studi associati / società semplici;
- soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
che soddisfano le seguenti condizioni:
- non aver fruito delle indennità € 200 per i lavoratori dipendenti e € 200 per pensionati;
- un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 o 20.000 (vedi punti successivi).
Sono esclusi gli IAP iscritti alla gestione previdenziale coltivatori diretti, coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali.
ISCRIZIONE ALL’ENTE DI PREVIDENZA / ASSISTENZA
In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, l’art. 2, DM 19.8.2022 specifica che per poter fruire dell’indennità è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:
- risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata. Tale requisito non vale per i coadivuanti / coadiutori, per i quali la verifica va effettuata in capo al titolare dell’impresa presso cui gli stesi prestano l’attività lavorativa. Per i soci di società / componenti di studi associati il requisito in esame va soddisfatto in capo alla società / studio associato;
- aver effettuato almeno un versamento, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità dal 2020. Questo requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti / coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.
- Per poter beneficiare dell’indennità è necessario non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti dal 18.5.2022, compresa, c.d. “APE sociale”.
REDDITO COMPLESSIVO 2021 NON SUPERIORE A € 35.000 / 20.000
In merito al requisito della soglia reddituale si deve considerare il reddito complessivo assoggettabile a IRPEF di cui a rigo RN1, campo 1, del mod. REDDITI 2022 al netto:
- del reddito dell’abitazione principale (rigo RN2);
- dei contributi previdenziali e assistenziali (non devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo).
Quindi:
- Indennità una tantum spettante di € 350 in caso di Reddito complessivo 2021 non superiore a € 20.000;
- Indennità una tantum spettante di € 200 in caso di Reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 (compreso tra i 20.000 e i 35.000).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I beneficiari devono presentare la domanda all’INPS o al proprio Ente previdenziale e assistenziale che ne verificano la regolarità e provvedono ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili.
- I soggetti iscritti all’INPS devono presentare la domanda dal 26.09.2022 ed entro il 30.11.2022, sul sito Internet, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” → “Servizi” → “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. L’accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID. Una volta autenticato, il soggetto deve selezionare la categoria di appartenenza come sopra individuata;
- i soggetti diversi dai precedenti devono presentare la domanda entro il 30.11.2022 alla propria Cassa previdenziale (CIPAG, Inarcassa, EPPI, CDC, ecc.) seguendo le modalità definite dalla singola Cassa.
Il soggetto iscritto contemporaneamente all’IVS / Gestione separata INPS e ad uno degli Enti di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali), dovrà presentare la domanda esclusivamente all’INPS.
Nella domanda il soggetto deve autocertificare:
- la sussistenza dei requisiti richiesti sopra esposti (essere lavoratore autonomo / professionista iscritto alla Cassa previdenziale / assistenziale con reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000 ma superiore a € 20.000 ovvero non superiore a € 20.000, non percettore delle indennità di cui agli artt. 31 e 32, DL n. 50/2022);
- di non avere presentato la domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria, in caso di contemporanea iscrizione a diversi Enti previdenziali.
- allegare la fotocopia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del beneficio.
Rimarchiamo che lo studio non effettua l’adempimento per conto dei clienti (visto l’importo del beneficio non sarebbe per voi conveniente), ma rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti
Zogno, 28 settembre 2022
Team Consulenza