Circolare per il cliente del 28.12.2021

Circolare per il cliente del 28.12.2021

28 Dicembre 2021

PRESTAZIONI OCCASIONALI, NON BASTA PIU’ LA SOLA RICEVUTA CON RITENUTA D’ACCONTO!

La conversione in legge del decreto fiscale (Dl n. 146/2021) introduce l’obbligo di comunicazione preventiva da inviare all’Ispettorato del lavoro per le attività svolte in regime di lavoro autonomo occasionale.

Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative ed il rischio sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui almeno il 10% dei lavoratori occupati (inclusi gli autonomi occasionali) non sia stato denunciato agli organi competenti.

La violazione degli obblighi di comunicazione, in particolare, sarà punita con una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Nel dettaglio è previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, di comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, anche mediante sms o posta elettronica utilizzando il modello di comunicazione UNI-intermittente.

Sul punto si attendono pertanto ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione secondo quali modalità il committente debba ottemperare a tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

L’obbligo di comunicazione introdotto dal ddl di conversione del Decreto fiscale riguarda letteralmente i “lavoratori autonomi occasionali”: come tali si intendono i rapporti contrattuali definiti dall’articolo 2222 Codice civile in cui un soggetto svolge, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, un’opera o un servizio in favore di un committente.
Tale attività dev’essere svolta in maniera occasionale e non abituale.

A livello fiscale, è prevista una ritenuta d’acconto al 20% e la qualificazione delle somme percepite come “redditi diversi”. Dal punto di vista contributivo, invece, l’iscrizione alla Gestione separata INPS scatta soltanto al superamento della franchigia di 5 mila euro di redditi in un anno solare.

Zogno, 28 dicembre 2021

Team Consulenza

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