Circolare per il cliente del 31.05.2022

Circolare per il cliente del 31.05.2022

31 Maggio 2022


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NOVITA’ DEL “DECRETO AIUTI”

Il 18 maggio 2022 sono entrate in le novità del DL n. 50/2022, il c.d. “Decreto Aiuti”, relative alle “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

In particolare, sono previste le seguenti novità:

INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE – Art. 2

Sono state introdotte le agevolazioni sotto riportate per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico / gas naturale:

  • aumento fino al 25% del credito d’imposta spettante alle imprese “gasivore” per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022;
  • aumento fino al 25% del credito d’imposta spettante alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022;
  • aumento fino al 15% del credito d’imposta spettante alle imprese “non energivore” per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel secondo trimestre 2022;

CREDITO D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI – Art. 3

A favore delle imprese con sede legale/stabile organizzazione in Italia esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t:

  • iscritte nell’Albo degli autotrasportatori di cose in c/terzi;
  • munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in c/proprio ed iscritte nell’apposito Elenco;
  • in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada (per le imprese stabilite in altri Stati UE);

è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa (netto IVA) sostenuta nel primo trimestre 2022 relativa all’acquisto di gasolio.

L’agevolazione spetta per il gasolio acquistato (con fattura) per rifornire veicoli di categoria Euro 5 o superiore utilizzati per l’esercizio dell’attività.

L’agevolazione:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
  • non è soggetta ai limiti di:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassata ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa;
  • è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.


CREDITO D’IMPOSTA IMPRESE “GASIVORE” PRIMO TRIMESTRE 2022 – Art. 4

Per diminuire gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un credito d’imposta, pari al 10% delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel primo trimestre 2022.

A tal fine è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio dell’ultimo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus le imprese “a forte consumo di gas naturale” c.d. “gasivore” che:

  • operano in uno di questi settori: produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, etc.;
  • hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

L’agevolazione:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24;
  • non è soggetto ai limiti di:
    • € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000;
    • € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.

Il credito d’imposta è interamente cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituto di credito / altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Sono possibili 2 ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche / intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe utilizzato dal cedente (compensazione tramite mod. F24) e comunque entro il 31.12.2022.

 

DETRAZIONE 110% SU “VILLETTE” FINO AL 31.12.2022 – Art. 14, comma 1, lett. a)

In riferimento alla detrazione del 110% per i lavori su unità immobiliari dalle persone fisiche, ossia sulla singola unità immobiliare non facente parte di un condominio/edificio composto da più unità funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero le c.d. “villette”, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potendo considerare anche i lavori non agevolati con tale detrazione.

Il Legislatore ha previsto che ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati” con la detrazione del 110%.

 

CESSIONE CREDITI DETRAZIONI EDILIZIE – Art. 14, comma 1, lett. b)

Intervenendo sull’art. 121, DL n. 34/2020 il Legislatore permette ora:

  • alle banche ed anche alle società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere il credito al di fuori del circuito bancario/assicurativo;
  • la cessione dei crediti a soggetti privati (non appartenenti al sistema bancario) a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere. Non è richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle 3 cessioni già ammesse;
  • di cedere il credito soltanto ad un correntista “qualificato”. La norma richiede che il cessionario del credito sia un “cliente professionale privato” di cui all’art. 6, comma 2-quinquies, D.Lgs. n. 58/98. In merito, il Regolamento n. 20307/2018 considera cliente professionale privato “un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume”. A tal fine il citato Regolamento individua altresì una serie di parametri che devono sussistere per il riconoscimento di tale “status”.

Dovrà essere chiarito il riferimento temporale a decorrere dal quale trova applicazione la nuova formulazione dell’art. 121 sopra illustrata.

 

FONDO IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA – Art. 18

Per l’anno 2022 viene riconosciuto un fondo perduto al fine di far fronte alle ripercussioni relative la crisi internazionale in Ucraina.

Il fondo è stato previsto per le piccole/medie imprese, diverse da quelle agricole, aventi i seguenti requisiti:

  • realizzo negli ultimi 2 anni di operazioni di vendita di beni/servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato totale;
  • sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18.5.2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dall’1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021;
  • calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18.5.2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le risorse stanziate (€ 130 milioni) sono ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18.5.2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 5 milioni;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni.
  • Per le imprese costituite dall’1 gennaio 2020 i ricavi sono quelli relativi al 2021

I contributi non possono superare l’importo di € 400.000 per singolo beneficiario.

CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0 – Art. 21

È innalzata dal 20% al 50% la misura del credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati tra l’1.1.2022 ed il 31.12.2022 ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 – Art. 22

In riferimento al credito d’imposta (c.d. “Bonus Formazione 4.0”):

  • è aumentata dal 50% al 70% delle spese la misura spettante per le piccole imprese, nel limite di € 300.000;
  • è innalzata dal 40% al 50% delle spese la misura spettante per le medie imprese, nel limite di € 250.000;

a condizione che:

  • le attività formative siano erogate dai soggetti specificatamente individuati dal MISE;
  • i risultati relativi all’acquisizione / consolidamento delle competenze siano certificati.

CREDITO D’IMPOSTA SALE CINEMATOGRAFICHE – Art. 23

Per il 2022 e 2023 il credito d’imposta di cui all’art. 18, Legge n. 220/2016 riconosciuto a favore degli esercenti sale cinematografiche spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale stesse (in precedenza concesso nella misura massima del 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive).

 

INDENNITÀ UNA TANTUM € 200 – Artt. 31 e 32

Si riconosce un’indennità una tantum, pari a € 200, a favore:

  • dei lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre 2022 hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità/vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dello 0,8%, di cui all’art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021;
  • dei pensionati a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione / assegno sociale, di pensione / assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022 e reddito personale, al netto dei contributi dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per il 2021 a € 35.000;
  • dei lavoratori domestici che hanno in essere uno / più rapporti di lavoro al 18.5.2022;
  • dei soggetti che hanno percepito, per il mese di giugno 2022, le prestazioni previste dagli artt. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL), D.Lgs. n. 22/2015;
  • dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti risultino attivi al 18.5.2022 e iscritti alla Gestione separata. I soggetti in esame non devono essere titolari di pensione e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il bonus è erogato in presenza di redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro non superiori a € 35.000 per il 2021;
  • dei lavoratori che hanno beneficiato nel 2021 di una delle indennità di cui all’art. 10, commi da 1 a 9, DL n. 41/2021 (ad esempio, indennità a favore del settore del turismo / stabilimenti termali / dello spettacolo ecc.);
  • dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate;
  • dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati;
  • dei lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel 2021 sono stati titolati di contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222, C.c.;
  • degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98 con reddito 2021 derivante dalle stesse attività superiore a € 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti al 18.5.2022 alla Gestione separata;
  • dei percettori del reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019.

FONDO SOSTEGNO POTERE ACQUISTO LAVORATORI AUTONOMI – Art. 33

È prevista l’istituzione di uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un’indennità una tantum a favore di:

lavoratori autonomi / professionisti iscritti all’INPS;

  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

che non hanno fruito delle indennità previste dai predetti artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto.

BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Art. 35

Per il 2022, riguardo ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo con una dotazione di € 79 milioni finalizzato a riconoscere un buono per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’agevolazione si riconosce:

  • a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U. dell’apposito Decreto attuativo e fino al 31.12.2022;
  • per un ammontare pari al 100% della spesa per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non superiore a € 60;
  • a favore delle persone fisiche con un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000.

Il buono recante il nominativo del beneficiario:

  • è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento;
  • non è cedibile;
  • non costituisce reddito imponibile del beneficiario;
  • non rileva ai fini ISEE.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti


Zogno, 31 maggio 2022

Team Consulenza


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