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[Comunicazione] 14 Giugno
14 Giugno 2018
Oggetto: la trasferta del lavoratore dipendente
Gentile Cliente,
con la presente siamo a illustrare la normativa vigente in materia di trasferta del lavoratore dipendente.
Definizione di trasferta
Il lavoratore viene considerato in trasferta quando muta temporaneamente il luogo della prestazione lavorativa rispetto alla sede abituale di lavoro (quella indicata nel contratto individuale di assunzione).
Indennità di trasferta
Il lavoratore ha diritto di percepire, oltre alla normale retribuzione che gli sarebbe spettata se avesse lavorato presso la sede abituale, anche il rimborso delle spese sostenute in trasferta.
Inoltre al lavoratore in trasferta può essere riconosciuta l’indennità di trasferta in aggiunta o in alternativa al rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento del lavoro, per risarcire il disagio a lui arrecato e le spese che lo stesso deve affrontare.
Alcuni contratti collettivi ne prevedono una specifica disciplina, determinando ad esempio l’importo della trasferta.
Il TUIR, D.p.r. 917/1986, dispone che le indennità di trasferta non concorrono a formare reddito e quindi sono esenti da tassazione sino a determinati limiti giornalieri, purché si svolgano fuori dal comune ove è sita la sede abituale di lavoro.
Le indennità di trasferta sono esenti da imposizione fiscale e contributiva nei seguenti limiti:
Indennità di trasferta forfettaria:
- Trasferte in Italia: € 46,48 al giorno
- Trasferte all’estero: € 77,47 al giorno.
Indennità di trasferta forfettaria con rimborso delle spese di vitto O alloggio (l’uno alternativo all’altro):
- Trasferte in Italia: € 30,99 al giorno
- Trasferte all’estero: € 51,65 al giorno.
Indennità di trasferta forfettaria con rimborso delle spese di vitto E alloggio (rimborso totale di piè di lista di entrambi):
- Trasferte in Italia: € 15,49 al giorno
- Trasferte all’estero: € 25,82 al giorno.
Rimborso a piè di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio e trasporto: il rimborso delle spese documentate è totalmente esente da imposizione.
Rimborsi chilometrici
Anche il rimborso delle spese chilometriche per l’uso di un mezzo proprio del dipendente è esente da imposizione se la trasferta è svolta fuori dal territorio comunale ove si svolge abitualmente la prestazione.
Inoltre il rimborso deve essere effettuato prendendo a riferimento il costo chilometrico stabilito dalle tabelle annualmente approvate dall’Aci, calcolato in relazione alla tipologia di automezzo utilizzato e alla percorrenza annua. Tali elementi devono risultare da apposita documentazione che il datore di lavoro deve esibire in caso di ispezione (ed esempio apposita nota spese compilata con i dati del tragitto effettuato, dell’automezzo utilizzato e firmata dal dipendente).
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la trasferta è esente solo qualora il tragitto casa-destinazione lavorativa è inferiore a quello calcolato dalla sede di sede di servizio al luogo ove si svolge la trasferta; in caso contrario, qualora il tragitto casa-destinazione sia più lungo rispetto a quello lavoro-destinazione, la parte eccedente è imponibile ai sensi dell’art. 51 del Tuir.
Uso improprio delle trasferte
Il Ministero del Lavoro è intervenuto chiarendo le conseguenze di un uno improprio delle voci di trasferta, specificando le conseguenze a cui l’azienda è esposta in presenza di una indennità registrata nel Libro Unico del Lavoro come trasferta in realtà mai effettuata, allo scopo di occultare retribuzioni erogate ad altro titolo (ad esempio compensi relativi ad ore di lavoro straordinario svolte).
In caso di ispezione il Datore sarebbe chiamato a versare i contributi INPS e INAIL omessi e si vedrebbe applicata, ai sensi della L. 388/2000, la sanzione per evasione contributiva connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (pari al 30% in ragione d’anno entro il tetto massimo del 60% dei contributi dovuti – oltre agli interessi di mora).
In aggiunta sono previste sanzioni per l’infedele registrazione nel LUL (da minimo 150 euro a massimo 6.000 euro – l’art. 39 della L. 133/2008) e sanzioni per omissioni o inesattezza nelle registrazioni apposte sul prospetto paga: da 150 euro a 900 euro).
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni in merito.
Ufficio Paghe