COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

16 Ottobre 2023

 


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Ai gentili Clienti

Loro sedi

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO AL REGISTRO IMPRESE

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo informarVi che con la pubblicazione in Gazzetta del decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 è operativo il Sistema di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva. La comunicazione dovrà essere fatta entro 60 giorni dalla data della pubblicazione e quindi, entro il prossimo 11 dicembre, termine oltre al quale scattano le sanzioni.

Per i soggetti costituiti dopo la pubblicazione del decreto il termine è di 30 giorni dall’iscrizione nel Registro.

Tale obbligo riguarda:

  • le imprese dotate di personalità giuridica, ovvero le società di capitali, anche se in forma consortile, e le cooperative;
  • le persone giuridiche private, ossia fondazioni, associazioni e altre istituzioni di diritto privato;
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia.

Le società di persone NON devono comunicare il titolare effettivo.
I titolari effettivi che dovranno essere comunicati al Registro imprese sono sempre persone fisiche.
Per individuare i titolari effettivi bisogna prendere a riferimento il c.d. “decreto antiriciclaggio” che prevede i seguenti criteri per le imprese dotate di personalità giuridica:

  1. PROPRIETA
    1. DIRETTA: titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale, detenuta da una persona fisica;
    2. INDIRETTA: titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale, posseduta per il tramite di società controllate / fiduciarie / interposta persona.
  2. CONTROLLO applicabile nel caso in cui non sia possibile identificare la/e persona/e fisica/e con il criterio descritto in precedenza.
    Per controllo si intende che la persona/e fisica/e:

    1. abbia la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
    2. abbia i voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
    3. esistano particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante (ad esempio patto di sindacato di voto in assemblea).
      In tale caso si invitano i clienti a darne notizia allo Studio.
  3. RESIDUALE impiegabile solo nel caso in cui i criteri della proprietà e del controllo non permettano di individuare con certezza uno o più titolari effettivi. Con il criterio residuale si fa riferimento alla persona/e fisica/e titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi / statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Per le persone giuridiche private ossia fondazioni, associazioni e altre istituzioni di diritto privato i titolari effettivi sono cumulativamente individuati in:

  • fondatori (se in vita);
  • beneficiari (se individuati o facilmente individuabili);
  • titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

La comunicazione del titolare effettivo consiste in una pratica da inviare telematicamente alla competente CCIAA con istanza firmata digitalmente:

  • da almeno un amministratore dell’impresa;
  • dal fondatore / soggetti con rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, in caso di trust.

Non è consentito delegare la firma digitale della comunicazione ad un professionista.

Il professionista può soltanto inviare la pratica telematica firmata digitalmente dal soggetto obbligato.

È inoltre prevista la conferma annuale dei dati / informazioni della titolarità effettiva, che va comunicata entro 12 mesi:

  • dalla prima comunicazione dei dati / informazioni della titolarità effettiva;
  • dall’ultima comunicazione di variazione / conferma.

Per le imprese dotate di personalità giuridica, la conferma può essere presentata contestualmente al deposito del bilancio e allegata alla pratica di deposito del bilancio presso il Registro Imprese.
Le variazioni dei dati / informazioni sulla titolarità effettiva devono essere comunicate entro 30
giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione.
Tali variazioni riguardano per esempio:

  • la cessione dell’intera quota di un socio di una srl iscritto come titolare effettivo;
  • la modifica della residenza / domicilio del titolare effettivo;
  • la cessazione dalla carica di legale rappresentante o amministratore del titolare effettivo a seguito di un rinnovo delle cariche.

Nel caso in cui vogliate affidarvi al nostro Studio per la gestione di tale pratica, l’onorario richiesto è pari ad € 60,00 oltre Iva, oltre spese anticipate pari ad € 37,00.
Si prega gentilmente di dare conferma entro e non oltre il 31/10/2023.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Zogno, 16 Ottobre 2023

Team Consulenza


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