18-03-2020 Emergenza Coronavirus – DECRETO “CURA ITALIA”

18-03-2020 Emergenza Coronavirus – DECRETO “CURA ITALIA”

18 Marzo 2020

Gentili clienti,

con questa circolare cerchiamo di fornirvi le prime indicazioni sulle novità del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 denominato “Cura Italia” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020.

Come riferito dal Ministro dell’Economia, queste sono considerate le norme più urgenti per il mese di marzo, quindi sicuramente usciranno nuovi interventi ad aprile.

Il decreto, per ciò che riguarda aziende e professionisti, si basa su quattro grossi gruppi di intervento:

  • Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  • Iniezione di liquidità nel sistema del credito;
  • Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi;
  • Altre misure di sostegno per specifici settori economici.

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 Prima di entrare nel dettaglio voglio però ribadirvi le azioni da compiere in questo periodo:

  • Attenzione principale alla cassa, cioè alla disponibilità liquida! In assenza di entrate o con entrate fortemente ridotte va fatta attenzione alle uscite. Fate uno schema di previsione delle entrate ed uscite: da qui alla fine del mese di marzo e poi per il mese di aprile. E’ fondamentale!
  • Mappate tutti i vostri debiti in scadenza a marzo ed aprile e divideteli per area:
  • I debiti verso dipendenti
  • I debiti verso le banche per rate di mutui, prestiti e leasing
  • I debiti verso fornitori
  • I debiti verso lo Stato (fisco, inps, inail, ecc.)

Utilizzate tutti gli strumenti a vostra disposizione per dipendenti, banche e Stato (li leggerete nei passi successivi)

Per i debiti verso fornitori contattate i fornitori per accordarvi su scadenze successive: non fate saltate ri.ba senza avvisarli, dimostrerete serietà ed onorabilità.

  • Nonostante siate chiusi o a ranghi ridotti mantenete i rapporti con i vostri clienti. Sentiteli, oggi avete a disposizione numerosi mezzi di comunicazione
  • Utilizzate questo periodo di fermo per la vostra formazione e per pensare ad azioni di marketing da porre in essere alla ripartenza delle attività. Prima o poi questo periodo terminerà: oggi ci servono protezione ed acqua per affrontare il deserto, ma terminato questo difficile cammino dovremo farci trovare pronti alla ripartenza!

 

Ed ora, ecco le misure del decreto, vediamole nel dettaglio, cercando di semplificarveli il più possibile.

Sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito

In tema di gestione del personale dipendente, le misure più importanti sono:

  • Viene estesa la cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi (con esclusione del lavoro domestico) e comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza Covid 19 per la durata massima di tre mesi per la zona della Lombardia (che è completamente considerata zona rossa);
  • A sostegno dei lavoratori genitori, a seguito della sospensione del periodo scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per acquisto di servizi di baby sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del SSN e le forze dell’ordine;
  • Viene equiparata alla malattia, il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria per Covid 19 per il settore privato;
  • Il numero dei giorni di permesso ex legge 104 è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020;
  • Ai lavoratori con reddito annuo fino a 40.000 euro e che nel mese di marzo svolgono la loro prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di euro 100,00 , proporzionato ai giorni lavorati, non tassabile, a carico dello Stato e non del datore di lavoro;
  • Sono sospesi tutti i licenziamenti individuali per giustificato motivo soggettivo o licenziamenti collettivi emessi dal 23 febbraio 2020 e sono vietati licenziamenti per 60 giorni.

 

Quindi, rispetto al tema della cassa integrazione, che dalle vostre segnalazioni è certamente quella più oggetto di richieste:

  • La Cassa Integrazione (che sia ordinaria, in deroga o fondo integrazione salariale) è retroattiva quindi interviene anche sulle assenze o sospensioni di lavoro antecedenti l’entrata in vigore del decreto.
  • La domanda di Cassa Integrazione per l’emergenza Covid 19 va presentata in via telematica in via semplificata (all’Inps o alla Regione a seconda della tipologia).
  • Indicate le assenze dei dipendenti sul foglio presenze e saremo noi a gestirle nell’elaborazione del cedolino paga.

Ulteriori precisazioni ed integrazioni su questo tema verranno specificatamente inviate ai clienti datori di lavoro gestiti dal nostro Ufficio Paghe.

 

Iniezione di liquidità nel sistema del credito

La manovra prevede misure di sostegno verso le PMI nell’ambito della finanza aziendale con:

  • Aperture di credito a revoca (fidi) e prestiti accordati su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020;
  • I prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono prorogati fino al 30 settembre 2020;
  • Mutui, altri finanziamenti a rimborso rateale, leasing in scadenza entro il 30 settembre 2020 sono sospesi sino a tale data;
  • In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.
  • Sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite iva, compresi lavoratori autonomi e professionisti. La misura resterà in vigore per nove mesi ed è subordinata alla condizione che il soggetto rilasci una autocertificazione di attestazione di aver perso in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 senza obbligo di presentare ISEE.

Quindi il consiglio che vi do è:

  • Per mutui, finanziamenti, leasing in corso contatate subito la vostra banca e la società di leasing per avviare la moratoria delle rate;
  • Per iniezioni di nuova liquidità fate prima un calcolo dell’esigenza idonea a sopperire la carenza di liquidità, poi sentiamoci per come richiedere l’aiuto sulla liquidità.

 

Sospensione obblighi di versamento per tributi e contributi

La manovra prevede la sospensione ed il differimento del versamento di tributi e contributi suddividendo i contribuenti nei seguenti gruppi:


 1)Contribuenti che svolgono attività rientrati in settori particolarmente colpiti dalla crisi (*) ad eccezione di quelle riportate al successivo punto 2).

Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria aventi scadenza tra 2/03/2020 ed il 30/04/2020, nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo, sono differiti al 31/05/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate.


2) Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche

Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria aventi scadenza tra 2/03/2020 ed il 31/05/2020 nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo, sono differiti al 30/06/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate.


3) Contribuenti che svolgono attività diverse rispetto a quelle di cui al punto 1) e che hanno avuto ricavi e compensi 2019 inferiore a 2.000.000 di euro;

Tutti i versamenti relativi a ritenute alla fonte (escluse quindi le ritenute da lavoro autonomo – 1040), addizionali comunali/regionali, I.V.A., contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, aventi scadenza tra l’ 08/03/2020 ed il 31/03/2020 sono differiti al 31/05/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate.


4) Contribuenti che svolgono attività diverse rispetto a quelle di cui al punto 1) e 2), che hanno avuto ricavi e compensi 2019 superiori a 2.000.000 di euro e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti in scadenza lo scorso 16/03/2020 sono differiti al 20/03/2020 ad eccezione dell’I.V.A. che viene differita al 31/05/2020 con la possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate.


5) Contribuenti che svolgono attività diverse rispetto a quelle di cui al punto 1) e 2), che hanno avuto ricavi e compensi 2019 superiori a 2.000.000 di euro, e che non hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti in scadenza lo scorso 16/03/2020 sono differiti al 20/03/2020.


6) Contributi previdenziali per lavoro domestico di colf e badanti ( Mav)

I versamenti in scadenza  il prossimo 10/04/2020 sono differiti al 10/06/2020


federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; (*) Tra tali contribuenti rientrano:

  1. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night- club, sale gioco e biliardi;
  2. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  3. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  4. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  5. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  6. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  7. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  8. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  1. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  2. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  3. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  4. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  5. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  6. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  7. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117.

Oltre ai differimenti sopra riportati inoltre, sono state previste le seguenti ulteriori misure:

  • Sospensione di tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dal 08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020.
  • Conferma della scadenza relativa alla trasmissione delle Certificazioni Uniche 2020 prevista dall’art. 1 D.L. 9/2020 per il prossimo 31/03/2020 per quei soggetti che possono usufruire della Dichiarazione 730 precompilata;
  • Sospensione dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.

  • Dovranno essere versati entro il 31.05.2020:
  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
  • I compensi percepiti dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiarne i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore con possibilità di effettuare un versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio.

Attenzione: la misura più urgente riguarda quindi due gruppi di soggetti:

  • Quelli con fatturato 2019 superiore a 2.000.000 di euro e che quindi dovranno versare le imposte (ad eccezione dell’IVA se hanno sede a Bergamo, Cremona, Lodi o Piacenza) ed i contributi rinviati al 16 marzo entro venerdì 20 marzo 2020;

 

  • Tutti gli altri contribuenti, ad eccezione di coloro che svolgono un’attività compresa in un settore particolarmente colpito dalla crisi, che entro il prossimo venerdì 20 marzo 2020 dovranno versare eventuali imposte diverse da:
    • ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente/assimilato;
    • addizionali comunali/regionali;
    • V.A.;
    • Contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

quindi ad esempio la Tassa Vidimazione Libri Sociali per le società di capitali, o le ritenute 1040 del mese di febbraio.

I clienti interessati verranno comunque contattati dallo studio.

 

Ulteriori misure di sostegno per specifici settori economici

 

  • CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

 

  • CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

  • INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, LAV. AGRICOLI, DELLO SPETTACOLO E COLLABORATORI DI A.S.D. E S.S.D

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e, iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo (ivi compresi i collaboratori delle società ed associazioni sportive dilettantistiche) , è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 600 euro.

 

  • INDENNITÀ ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Agli iscritti alla gestione Inps commercianti ed artigiani , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuta un’indennità di 600 euro per il mese di marzo.

 

Nota bene: per presentare la domanda è necessario attendere le ulteriori istruzioni degli enti. Abbiamo già in linea chi sono i soggetti nostri clienti interessati dal provvedimento e quindi attendete nostre istruzioni in merito.

 

  • PROROGA TERMINI APPROVAZIONE BILANCIO PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI (S.P.A, S.R.L., S.A.P.A , COOPERATIVE)

E’ consentito a tutte le società di convocare l’assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anziché i consueti termini dei 120 giorni. Quindi, i bilanci possono essere approvati entro fine mese giugno anziché aprile.

 

  • TERZO SETTORE – PROROGA ADEGUAMENTO STATUTI

Slitta dal 30 giugno al 31 ottobre 2020 il termine per gli enti no profit il termine per l’adeguamento dello statuto ai fini di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore

 

  • DONAZIONI COVID-19

E’ riconosciuta alle persone fisiche una detrazione d’imposta pari al 30% – per importo non superiore a 30.000 euro – per le erogazioni in denaro a favore di istituzioni pubbliche per finanziare interventi in materia di contenimento dell’emergenza Covid 19.

 

  • ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono sospesi i termini per il pagamento di canoni di locazione e concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi allo Stato e agli enti territoriali (Comuni) fino al 31 maggio 2020. I versamenti sono effettuati senza applicazione di sanzioni o interessi entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate.

 

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Questi sono i provvedimenti principali, rimaniamo a completa disposizione.

 

Cordiali saluti.

 

Zogno, 18 marzo 2020.

 

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide


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