
EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO – GLI INCENTIVI PER IL MONDO SPORTIVO
27 Maggio 2020
Il Decreto Rilancio pubblicato nella serata di martedì 19 maggio, contiene al proprio interno diversi misure di sostegno al mondo sportivo.
Di seguito quindi vogliamo fornirvi in sintesi notizia delle principali novità di interesse per il settore sportivo, molte delle quali applicabili anche ad imprese e professionisti e già oggetto di precedenti circolari, alle quali vi rimandiamo per ulteriori approfondimenti.
Per farlo è opportuno raggruppare tali misure in base ai seguenti ambiti:
- Interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi
- Indennità per i lavoratori del mondo sportivo
- Credito d’imposta per adeguamento e sanificazione luoghi di lavoro
- Ulteriori disposizioni
Ma andiamo con ordine
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- L’art. 216 del Decreto Rilancio ha previsto il rinvio al 31 luglio 2020 del pagamento dei canoni di concessione o di locazione sospesi nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno 2020 e relativi ad impianti sportivi pubblici in concessione o locazione. In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio a ottobre.
- Sempre l’art. 216 del Decreto Rilancio ha previsto, per quanto riguarda i contratti relativi alla gestione di impianti sportivi pubblici in concessione con scadenza della concessione entro il 31 luglio 2023, la possibilità, se il concessionario ne fa richiesta, che le parti possono concordare tra loro la revisione dei rapporti in scadenza mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie anche attraverso la proroga della durata del rapporto.
In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto, con il diritto per il concessionario di richiedere il rimborso:
del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
oppure
nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario
nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
- Inoltre l’art. 216 ha previsto che il locatario di contratti di locazione privati relativi alla gestione di palestre, piscine e impianti sportivi in generale ha il diritto di richiedere al proprietario dell’immobile una riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (locatore o locatario). Il locatario quindi potrà avanzare richiesta al proprietario per la riduzione del canone, così come previsto dalla legge avendo la possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati per i suddetti mesi ed eccedenti il 50% dell’importo mensile originario.
- Infine l’art. 28 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità:
- per le imprese (tra le quali riteniamo possano rientrare le s.d.) nonché enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore (e quindi le A.s.d.) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019;
- che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di almeno il 50%,
un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo nonché allo svolgimento dell’attività istituzionale (per gli enti del terzo settore).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella circolare: EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO (clicca qui per rileggerlo).
- Da ultimo è importante ricordare come l’art. 30 del Decreto Rilancio ha previsto per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’importo della riduzione verrà applicato direttamente nelle bollette del periodo da maggio a luglio.
INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL MONDO SPORTIVO
- L’art. 98 del Decreto Rilancio ha confermato il bonus Sport e Salute di 600 euro a favore dei collaboratori sportivi e amministrativo gestionali che abbiano un contratto di collaborazione in essere alla data del 23 febbraio 2020 con:
- CONI
- CIP
- ASD
- SSD
- FSN
- EPS
- DSA
per i mesi di aprile e maggio 2020.
Il bonus non spetta a chi:
- ha in essere un altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo;
- riceve altre indennità previste da altri Decreti;
- percepisca il reddito di cittadinanza o di emergenza;
- percepisca pensioni;
- percepisca indennità di disoccupazione (Naspi).
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità sopra indicate, dovranno essere presentante alla società Sport e Salute che le istruirà secondo l’ordine cronologico di ricezione.
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo del bonus, il nuovo bonus di aprile e maggio 2020 sarà erogato, senza necessità di ulteriore domanda.
Entro 7 giorni dall’emanazione del Decreto Rilancio (19 maggio 2020), un decreto per la definizione puntuale delle modalità di attuazione di questo bonus di aprile-maggio, relativamente alla presentazione delle nuove domande, dei documenti richiesti e delle cause di esclusione.
- L’art. 84 del Decreto Rilancio ha previsto inoltre diverse indennità per:
- Liberi professionisti titolari di partita IVA;
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Maestri di sci e soci lavoratori di r.l.;
- Lavoratori iscritti all’I.N.P.S. (ex ENPALS)
per le quali vi rimandiamo alla tabella riportata nella circolare: EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO (clicca qui per rileggerla).
CREDITI D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
- L’ 120 del Decreto Rilancio introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario.
Tale credito spetta:
- agli esercenti attività d’impresa (tra cui le S.s.d.), arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al Decreto Rilancio (ne abbiamo parlato nella circolare: EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO clicca qui per rileggerla)
- fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore (tra cui le A.s.d.).
Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:
- interventi edilizi
- acquisto di arredi di sicurezza
- acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
- acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura
Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2021.
- L’ 125 del Decreto Rilancio, ha abrogato l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità, introducendo un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.
Tale credito spetta:
- agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni (tra cui le S.s.d)
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (tra cui le A.s.d.)
Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.
Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:
- sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro (tra cui gli spogliatoi)
- acquisto di dispositivi di protezione individuale
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
- acquisto di dispositivi di sicurezza
- acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
- L’art. 122 del Decreto Rilancio infine ha previsto che i crediti di cui ai punti precedenti della presente Circolare, possono essere ceduti ad altri soggetti, inclusi banche e altri intermediari finanziari.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative per questa cessione del credito, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
- L’art. 216 del Decreto Rilancio ha previsto che la sospensione delle attività sportive disposta per fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all’esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, determina un diritto a favore degli stessi utenti di poter richiedere il rimborso del corrispettivo versato per tali periodi di chiusura.
Al fine di poter ottenere il rimborso, l’attuale normativa prevede che:
- l’utente (associato, tesserato, cliente esterno) presenti al gestore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una istanza di rimborso, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato;
- il gestore entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di cui sopra, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore da utilizzarsi presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione.
- L’art. 24 del Decreto Rilancio ha disposto che :
- non è dovuto il versamento del saldo dell’IRAP relativa al 2019 (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) o al periodo 2019/2020 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d’anno), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta che, pertanto, se superiore al saldo genera un credito IRAP che, stante al tenore della norma, diventerebbe non utilizzabile.
- non è dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quanto indicato al punto precedente per i medesimi soggetti e l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
A disposizione per informazioni in merito.
Cordiali saluti