EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO – I PRINCIPALI CREDITI D’IMPOSTA

EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO – I PRINCIPALI CREDITI D’IMPOSTA

22 Maggio 2020


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Gentili clienti,

con la pubblicazione del Decreto Rilancio, è stato di fatto confermato il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento attraverso il quale lo Stato intende agevolare la ripresa economica nel nostro paese.

Con il presente articolo vogliamo porre l’attenzione sui principali credito d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio, di seguito riportati, identificandone le principali caratteristiche.

  • Credito d’imposta canoni di locazione immobili ad uso non abitativo
  • Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro
  • Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
  • Crediti d’imposta per i conferimenti di capitale
  • Credito d’imposta riconosciuti al settore dell’editoria

Ma andiamo con ordine


CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO

L’art. 28 del Decreto Rilancio ha introdotto un credito d’imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività:

  • Industriali;
  • Commerciali;
  • Artigianali;
  • Agricole;
  • Professionali;
  • Di interesse turistico.

Il credito d’imposta è riservato:

  • ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • alle strutture alberghiere e agrituristiche senza limite di ricavi o compensi.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica la spettanza del credito è subordinata alla riduzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è previsto in misura differente a secondo dei seguenti casi:

  • Contratti di locazione, leasing e concessione di immobili: spetta un credito d’imposta pari al 60% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020
  • Contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività: spetta un credito d’imposta pari al 30% del canone mensile versato con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

In entrambe i casi, i mesi di riferimento diventano aprile, maggio, giugno 2020 per le sole strutture ricettive con attività esclusivamente stagionale.

Tale credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del Decreto Cura Italia.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, con riferimento al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.


CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’art. 120 del Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, introduce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un credito massimo di euro 80.000 a beneficiario.

Tale credito spetta:

  • agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 al Decreto Rilancio;
  • fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura

Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2021.


CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L’art. 125 del Decreto Rilancio, ha abrogato l’art. 64 del Decreto Cura Italia e l’art. 30 del Decreto Liquidità, introducendo un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Tale credito spetta:

  • agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CONFERIMENTI DI CAPITALE

L’art. 26 del Decreto Rilancio ha introdotto 2 crediti d’imposta spettanti nell’ambito degli incentivi al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

I soggetti che possono beneficiare di tali crediti d’imposta sono:

  • le società di capitali: p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l.s., società cooperative;
  • con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.
  • che abbiano subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 di almeno il 33% rispetto al medesimo periodo del 2019.

I 2 crediti d’imposta spettanti, in caso di aumento di capitale a pagamento effettuato successivamente al 19.05.2020 ed entro il 31.12.2020 e nel limite di 2 milioni di euro, sono:

  • credito d’imposta del 20% sull’importo versato in aumento del capitale sociale, a favore del soggetto che sottoscrive l’aumento di capitale,;
  • credito d’imposta del 50% (a seguito dell’approvazione del bilancio 2020), calcolato sulle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto al lordo delle perdite, fino al 30% dell’aumento di capitale deliberato e versato, a favore delle società deliberante l’aumento di capitale.

Si decade dall’agevolazione, con obbligo di restituzione del credito fruito oltre interessi legali, nel caso in cui:

  • il soggetto sottoscrittore non detenga la partecipazione fino al 31.12.2023;
  • la società che ha deliberato l’aumento di capitale, distribuisca riserve qualsiasi tipo prima del 01.01.2024.

CREDITO D’IMPOSTA RICONOSCIUTI AL SETTORE DELL’EDITORIA

Il Decreto Rilancio ha previsto delle misure a sostengo del mondo dell’editoria, caratterizzate dalla previsione di nr. 3 crediti d’imposta cosi individuabili:

  • L’ 186 del Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020.

Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, entro un tetto complessivo di 60 milioni di euro di cui:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
  • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.
  • L’ 188 del Decreto Rilancio riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta per il 2020 pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite, entro il tetto massimo di 24 milioni di euro.

Tale agevolazione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’art. 2 commi 1 e 2 legge 26 ottobre 2016 nr. 198.

  • L’ 190 del Decreto Rilancio riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici con almeno un dipendente a tempo indeterminato, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta per l’anno 2020 pari al 30% delle seguenti spese per servizi digitali sostenute nell’anno 2019, entro il tetto massimo di 8 milioni di euro:
    • acquisizione di servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva testate edite in formato digitale;
    • acquisizione di servizi di information technology di gestione della connettività.

Rimaniamo sempre a vostra disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 22 maggio 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide


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