
Imposta di bollo
5 Aprile 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
IMPOSTA DI BOLLO
La corretta indicazione in fattura dell’imposta di bollo.
La recente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate (n. 428 del 2022) ha chiarito per tutti i contribuenti che il bollo non costituisce una spesa anticipata per conto del cliente, né rappresenta una voce esclusa dalla base imponibile IVA ex art. 15.
Si tratta, invece, di una voce che deve seguire il medesimo trattamento riservato alla prestazione/cessione per cui si emette la fattura.
“Il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo (vale a dire “essendo il soggetto che emette fattura colui sul quale ricade in via prioritaria l’onere del bollo”), fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al citato comma 64 (art.1 legge n. 190 del 2014) e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”.
Il testo sopra riportato, estratto dalla pag.4 della risposta n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento ai soli soggetti in regime forfetario, ma il contenuto va esteso a tutti i soggetti passivi che emettono fatture, costituendo la normativa sull’imposta di bollo una normativa a carattere generale e non sussistendo, sotto tale profilo, alcuna differenziazione tra le diverse tipologie di soggetti passivi.
Di conseguenza, dal punto di vista IVA, nei casi delle fatture emesse da:
- un Soggetto esente IVA, bisognerà indicare il codice relativo ai ricavi “Esenti art. 10 pro-rata” sia per la cessione/prestazione svolta, sia per l’imposta di bollo eventualmente applicata.
- un Soggetto forfetario, bisognerà indicare il codice relativo ai ricavi non imponibili per “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018” sia per la cessione/prestazione svolta, sia per l’imposta di bollo eventualmente applicata.
Dal punto di vista prettamente economico si potrà continuare a tenere distinti i ricavi derivanti dalle prestazioni rispetto a quelli derivanti dal riaddebito dell’imposta di bollo.
Lo Studio Mazzoleni & Partners resta a disposizione per qualsiasi necessità.
Cordiali saluti.
Zogno, 05 Aprile 2023
Team Consulenza