NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

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25 Febbraio 2025

 


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Ai gentili Clienti

Loro sedi

NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo informarvi circa il Decreto c.d. “Revisione IRPEF – IRES’’, il quale ha ridefinito alcune disposizioni riguardanti la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In particolare la nuova disciplina conferma l’applicazione del principio di cassa” e introduce la rilevanza di tutte le somme / valori riconducibili all’attività professionale, analogamente a quanto previsto nell’ambito del reddito di lavoro dipendente.

Tra le nuove fattispecie non rilevanti per la determinazione del reddito rientrano i rimborsi delle spese sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al cliente.

RIMBORSI SPESE

Secondo la pregressa formulazione dell’art. 54 del TUIR, le spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente, concorrevano al monte degli onorari, per poi essere neutralizzate, sotto il profilo reddituale, mediante integrale deducibilità delle stesse.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

Di conseguenza il riaddebito analitico in parcella delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico segue regole diverse rispetto al passato: l’ammontare del rimborso non concorre alla formazione del reddito, e come tale non è nemmeno più soggetto a ritenuta d’acconto.

Specularmente, i relativi costi sono indeducibili.

Si presti attenzione al fatto che non si tratta comunque di somme escluse ex art. 15

del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non si tratta di spese anticipate in nome e per conto, visto che il caso qui in esame vede il documento di spesa essere intestato al professionista, e non direttamente al committente:

RIMBORSI SPESE ANALITICIFINO AL 31/12/2024DAL 01/01/2025
Rilevanza RedditualeQualificate Come Onorario
Regime ordinario: rigo RE2
Regime forfetario: rigo quadro LM, compenso rilevante per la soglia di 85.000 €
Non Qualificate Come Onorario
NO indicazione nel modello Redditi PF
Obbligo Di Rivalsa
Contributo Cassa
Previdenza
SINO
Soggette A RitenutaSINO
IVASi (Spese In Nome Del Committente)Si (Spese In Nome Del Committente)
Deducibilità per il Professionista (Se Ordinario)DEDUCIBILIINDEDUCIBILI (*)

(*) Indeducibili salvo insolvenza del committente e in ogni caso deducibili se non rimborsate e:

  • di importo fino a 2.500 euro comprensivo di compenso e rimborso;
  • non rimborsate entro un anno dalla fatturazione.

Merita evidenziare che la legge Finanziaria 2025 ha introdotto a decorrere dall’1.1.2025 l’obbligo di tracciabilità (al fine della relativa deducibilità) delle spese alberghiere, di ristorazione e di viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi / ncc) addebitate analiticamente al cliente.

N.B: Dalle nuove regole risulta l’irrilevanza fiscale per il professionista dei rimborsi / spese addebitate, quindi per quest’ultimo la tracciabilità dei pagamenti non avrebbe conseguenze. Tuttavia, considerato che la tracciabilità delle spese è anche in capo al cliente (lavoratore autonomo / impresa) al fine della deducibilità delle spese rimborsate, il professionista dovrà “attestare” / dichiarare / documentare al cliente il ricorso a mezzi tracciati per il pagamento delle spese riaddebitate a quest’ultimo. Non solo, ma la tracciabilità delle spese è richiesta per la deducibilità, in capo al professionista, delle spese non rimborsate dal cliente.

COMPENSI “A CAVALLO D’ANNO”

Nell’ambito dell’attuazione della Riforma fiscale viene poi derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025: le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Per i compensi relativi ad operazioni per le quali il cliente non è tenuto ad operare la ritenuta (ad esempio, persona fisica “privato”, contribuente forfetario), come in passato, continua a rilevare il momento di incasso, in base al principio di cassa applicato dal lavoratore autonomo.

Esempio

Il professionista Rossi fattura alla Gamma s.r.l., in data 30.11.2024, un importo pari a 1.000 euro + IVA (22%), soggetto a ritenuta. L’impresa effettua il pagamento la sera del 30.12.2024. Il professionista riceve l’accredito in data 2.1.2025.

DISCIPLINA ANTE MODIFICHEATTUALE DISCIPLINA
In passato il compenso avrebbe rilevato ai fini del reddito 2025 (quadro RE del modello Redditi PF 2026) in ragione del principio di cassa. In questo modo si sarebbe creato un disallineamento tra:

  • l’importo indicato nella CU emessa da Gamma s.r.l.;
  • e quanto effettivamente indicato nel modello dichiarativo di Rossi.
Con la nuova norma, si prevede espressamente che il compenso rilevi già ai fini del reddito 2024 (quadro RE del modello Redditi PF 2025) ancorché l’effettivo incasso sia successivo.

In caso di dubbi o ulteriori chiarimenti Vi consigliamo di contattare il Vostro referente contabile.

Cordiali saluti.


Zogno, 25 febbraio 2025

Team Consulenza


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