Obbligo di utilizzo del CIN dal 02.11.2024 – Strutture ricettive, immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche

Obbligo di utilizzo del CIN dal 02.11.2024 – Strutture ricettive, immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche

16 Settembre 2024

 


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Ai gentili Clienti

Loro sedi

STRUTTURE RICETTIVE, IMMOBILI DESTINATI A LOCAZIONE BREVE O PER FINALITA’ TURISTICHE – OBBLIGO DI UTILIZZO DEL CIN (CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE) DAL 2.11.2024

Gentili Clienti,

con la presente circolare desideriamo informarvi che in data 3 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Avviso che stabilisce l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.
Entro il 2 novembre 2024, ovvero sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto Avviso, scatta l’obbligo di richiedere il CIN da parte di:

  • locatori delle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
  • locatori delle unità immobiliari in locazione breve;
  • titolari/gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Gli obbligati dovranno accedere al BDSR tramite SPID/CIE collegandosi all’indirizzo: https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ e cliccando sul bottone ottieni CIN.
Il portale permette di:

  • presentare telematicamente l’istanza, insieme a una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, contenente i dati catastali dell’unità immobiliare / struttura, e per i locatori, il rispetto dei predetti obblighi di sicurezza;
  • integrare i dati mancanti della struttura;
  • comunicare telematicamente alla Regione eventuali incongruenze

Anche le strutture già obbligate a possedere ed esporre il CIR (Codice Identificativo di Riferimento) sono tenute a richiedere il CIN, che pertanto non sostituirà il CIR.

Il CIN dovrà essere:

  • esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura;
  • indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
  • indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

L’assenza del CIN e la mancata esposizione/indicazione comporteranno l’applicazione di SANZIONI.

Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti.


Zogno, 16 settembre 2024

Team Consulenza


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