
Oggetto: in Gazzetta il regolamento sul “bonus pubblicità”
26 Luglio 2018
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, che – in attuazione dell’art. 57-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96– detta la disciplina relativa al credito d’imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali. Si esaminano gli aspetti principali dell’incentivo, con particolare riferimento all’individuazione dei soggetti ammessi, degli investimenti agevolati e dei conseguenti adempimenti procedurali.
Le CARATTERISTICHE del CREDITO d’IMPOSTA per gli INVESTIMENTI PUBBLICITARI
BENEFICIARI
Possono accedere all’agevolazione in esame, a prescindere dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato:
- le imprese;
- i lavoratori autonomi.
Enti non commerciali
Sono ammessi.
INVESTIMENTI AMMESSI
Ambito di applicazione
La misura è riconosciuta per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all’anno precedente, sui mezzi di informazione di cui sopra.
Investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017
Il credito d’imposta spetta – a favore dei medesimi soggetti indicati sopra – anche per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, sempreché il loro valore superi almeno dell’1 per cento l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.
A tal fine rileva l’art. 109 del Tuir.
Attestazione
L’effettuazione di tali spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, oppure dai revisori legali.
Investimenti
L’agevolazione, in particolare, è riconosciuta per l’acquisto di spazi pubblicitari ed inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea oppure online (con le caratteristiche di cui all’art. 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. 15 maggio 2017, n. 70), o nell’ambito della programmazione di radio e Tv locali, analogiche o digitali.
Emittenti radio e tv
Devono essere iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all’art. 1, comma 6 , lettera a), n. 5), della Legge 31 luglio 1997, n. 249).
Giornali
Devono essere:
- iscritti presso il Tribunale territorialmente competente (ai sensi dell’ 5della Legge 8 febbraio 1948, n. 47), oppure presso il citato Registro degli operatori di comunicazione;
- dotati della figura del direttore responsabile.
Spese accessorie e di intermediazione
Non rilevano ai fini del calcolo del credito d’imposta.
Spese escluse
Acquisto di spazi per pubblicizzare o promuovere televendite, pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
CREDITO d’IMPOSTA
Misura
- 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati;
- 90 per cento (se la Commissione Ue darà parere positivo) per:
- microimprese, piccole e medie imprese;
- start-up innovative (di cui all’ 25del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Cumulo
Il credito d’imposta non può essere cumulato – in relazione alle stesse voci di spesa – con ogni altra agevolazione prevista da norme statali, regionali o comunitarie.
Utilizzo
In compensazione (dopo la realizzazione dell’investimento incrementale) nella misura indicata dall’apposito provvedimento.
Dichiarazione dei redditi
Il credito d’imposta dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.
NORMATIVA ANTIMAFIA
Si applicano le seguenti norme:
- 91e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
RISORSE DISPONIBILI
In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante in astratto, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali (2 per cento per radio e tv locali).
PROCEDURA
Comunicazione
Occorre presentare – nel periodo compreso dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno – un’apposita comunicazione telematica con le modalità che saranno definite con apposito provvedimento.
Termini per il 2018
Per il 2018, la comunicazione telematica dev’essere presentata a decorrere dal 22 settembre 2018 ed entro il 22 ottobre 2018.
Sottoscrizione della comunicazione
Da parte del rappresentante legale.
Contenuto:
- gli elementi identificativi dell’impresa, dell’ente non commerciale o del lavoratore autonomo, compreso il codice fiscale;
- il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare;
- la misura percentuale e l’ammontare complessivo dell’incremento dell’investimento pubblicitario realizzato o da realizzare, con il raffronto con l’anno precedente;
- l’ammontare del credito d’ imposta richiesto.
Elenco dei soggetti richiedenti
Viene formato entro il 30 aprile di ogni anno a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’ammontare del credito spettante viene indicato attraverso un provvedimento del medesimo Dipartimento.
Riferimenti normativi:
- P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90
- 57-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96
- 4, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172