
RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
19 Novembre 2024
Ai gentili Clienti
Loro sedi
RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
Gentili Clienti,
con la presente circolare intendiamo segnalarvi che il Ministero dell’Ambiente ha istituito un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti con nuove procedure per la gestione digitale di registri di carico e scarico e formulari e con un nuovo strumento denominato RENTRI
COSA CAMBIA
Ad oggi sia il FIR (formulario identificazione rifiuti) che il registro di carico e scarico vengono compilati in forma cartacea e conservati presso l’impresa.
Con la nuova tracciabilità tutta questa documentazione diventerà digitale, i documenti verranno dematerializzati e saranno sempre accessibili.
Dalla data di iscrizione al RENTRI la vidimazione e la tenuta dei nuovi modelli di registro di carico e scarico saranno effettuate in modalità digitale.
Dal 13 febbraio 2025 la vidimazione dei nuovi modelli FIR cartacei sarà effettuata unicamente in modalità digitale e dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI produrranno il FIR in formato digitale.
CHI DEVE ISCRIVERSI AL RENTRI
- Operatori economici:
- enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale;
- enti ed imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
- Produttori:
- imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, i fanghi prodotti da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi da: attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, della pesca, di costruzione, demolizione e scavo, attività commerciali, di servizio, sanitarie e veicoli fuori uso.
- Delegati dei produttori:
- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse;
- gestore del servizio di raccolta;
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs 152/2006.
I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l’iscrizione e la trasmissione dei dati.
Contributo di 10.000 euro per stagista, sotto forma di voucher.
- durata dello stage: 6 mesi.
- massimo di 3 stagisti per impresa (unica domanda)
- stage possibile in Italia e nei paesi dell’Unione Europea
TEMPISTICHE
PIATTAFORMA RENTRI
DEFINIZIONE DEI SOGGETTI PER IL PORTALE DEL RENTRI
- OPERATORE: imprese, enti e organizzazioni iscritti al RENTRI;
- RAPPRESENTANTE: persona fisica che accede al RENTRI e possiede il titolo per rappresentare l’operatore (per gli operatori che sono imprese si tratta dei Legali Rappresentanti);
- INACARICATO: persona esterna o interna all’impresa, abilitata dal rappresentante dell’operatore che potrà accedere al RENTRI per completare l’iscrizione, usare i servizi, trasmettere i dati dei registri di carico e scarico dei formulari. Possono anche non possedere un titolo di rappresentanza.
COME ISCRIVERE L’OPERATORE
L’iscrizione va effettuata solamente in via telematica attraverso il portale del RENTRI: www.rentri.gov.it
Si accede tramite SPID, CNS, CIE da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore.
L’iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione dell’Albo e la protocollazione.
Le unità locali presenti nella pratica risultano immediatamente iscritte.
Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente che ha effettuato l’accesso. In caso di imprese si procede con accesso diretto al Registro delle Imprese
Nella sezione operatori, cliccare sul bottone iscrizione e selezionare l’operatore ovvero l’impresa. Per le imprese i dati anagrafici vengono recuperati dal Registro Imprese.
L’unico dato da inserire è il numero dei dipendenti calcolato in base al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscano una remunerazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
Si possono inserire inoltre le unità locali, in particolare solo quelle in cui vengono svolte le attività che hanno l’obbligo di iscrizione al RENTRI e di tenuta dei registri. È possibile importare i dati direttamente dal Registro Imprese.
La sede legale va inserita solo se vengono svolte attività che hanno l’obbligo di iscrizione e di tenuta dei registri.
Attraverso il tasto assegna attività viene collegata alla sede legale e alle unità locali soggette agli obblighi l’attività svolta:
- produzione rifiuti;
- recupero rifiuti;
- smaltimento rifiuti;
- trasporto rifiuti;
- centro di raccolta;
- intermediazione e commercio di rifiuti
È possibile aggiungere/modificare le autorizzazioni proposte dal sistema. Per le autorizzazioni aggiunte l’operatore deve scaricare una autodichiarazione con la quale conferma che le informazioni riportate siano veritiere. L’autodichiarazione deve essere firmata digitalmente e caricata sulla piattaforma.
- PAGAMENTI
A completamento dell’iscrizione l’utente deve procedere al pagamento, per ogni unità locale, dei seguenti importi
- diritto di segreteria pari a 10 €;
- contributo annuale diversificato in relazione alla tipologia di impresa:
- imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;
- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
- tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.
Cliccando su conferma si procederà all’iscrizione dell’operatore.
- OBBLIGHI POST ISCRIZIONE
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulario entreranno in vigore per tutti gli operatori a decorrere dal 13 febbraio 2025.
1. Obblighi per operatori professionali e grandi produttori di rifiuti:
- impianti di trattamento rifiuti;
- trasportatori e intermediari di rifiuti;
- consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti.
Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono.
Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale con il nuovo modello;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico;
- emettono, se produttori, i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello e con vidimazione digitale;
- restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato cartaceo (solo trasportatori).
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono, se produttori, i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi;
- gli impianti restituiscono ai produttori la copia completa del FIR in formato digitale.
2. Obblighi per produttori con più di 10 e fino a 50 dipendenti
- produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali con più di 10 e meno di 50 dipendenti.
Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la CCIAA;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 si iscrivono.
Dalla data di iscrizione:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.
3. Obblighi per altri produttori di rifiuti pericolosi:
- imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti;
- altri produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazioni di enti o imprese.
Dal 13 febbraio 2025:
- tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo con il nuovo modello vidimato presso la Camera di commercio;
- emettono i FIR con il nuovo modello in formato cartaceo con vidimazione digitale.
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si iscrivono.
Dalla data di iscrizione:
- tengono il registro di carico e scarico in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati del registro di carico e scarico.
Dal 13 febbraio 2026:
- emettono i FIR in formato digitale;
- trasmettono al RENTRI i dati dei FIR riferiti ai rifiuti pericolosi.
4. Obblighi per altri produttori di rifiuti non pericolosi:
- imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
- imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
- produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Non dovranno iscriversi al RENTRI e non dovranno tenere il registro di carico e scarico, ma dal 13 febbraio 2025 dovranno registrarsi al RENTRI per emettere e vidimare il FIR cartaceo.
Essendo una tematica particolare, per maggiori specifiche consigliamo ai soggetti obbligati di rivolgersi a società specializzate.
Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.
Cordiali saluti.
Zogno, 19 novembre 2024
Team Consulenza