Rottamazione Quater – accertamento e sanzioni
24 Marzo 2023
Ai gentili Clienti
Loro sedi
ROTTAMAZIONE QUATER
ACCERTAMENTO E SANZIONI
La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.
In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.
Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Termine | Adempimento | Soggetto | Indicazione |
1.1.2000 – 30.6.2022 | Consegna del ruolo/affidamento del credito | Ente creditore | Non rileva la notifica dell’atto |
30.4.2023 | Presentazione dell’istanza | Contribuente | Termine da intendersi come decadenziale |
30.6.2023 | Liquidazione delle somme | Agenzia delle Entrate -Riscossione | – |
31.7.2023 | Pagamento in unica soluzione o della prima rata | Contribuente | Termine decadenziale |
30.11.2023 | Pagamento della seconda rata | Contribuente | Termine decadenziale |
Rate di pari importo con scadenza 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 dal 2024 | Pagamento rate successive | Contribuente | Termine decadenziale |
Rottamazione parziale
Il debitore può decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023).
I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.
Esclusioni dalla rottamazione
Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:
- risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all’importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.
Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall’art. 27 co. 6 della L. 689/81).
Ambito applicativo
Tutti i carichi consegnati agli Agenti della Riscossione, con le tassative esclusioni elencate in precedenza, possono rientrare nella rottamazione.
Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.) ma anche dei contributi INPS e dei premi INAIL (sempre purché si tratti di cartelle di pagamento e non di avvisi).
Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali (si pensi alla SORIS, per il Comune di Torino).
Precedenti rottamazioni dei ruoli
La rottamazione è fruibile:
- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all’ 6del DL 193/2016 o all’art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018e sono decaduti per non aver pagato le rate;
- dai debitori che hanno in corso rate relative al c.d. saldo e stralcio e alle precedenti rottamazioni, i quali possono quindi omettere il pagamento delle rate ad esempio quella in scadenza il 28.2.2023 (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 16.2.2023).
Occorre anche in questo caso presentare domanda entro il 30.4.2023 e la riammissione avviene secondo le regole della L. 197/2022, quindi con stralcio altresì degli interessi compresi nei carichi (comunicato Agenzia delle Entrate-Riscossione 10.2.2023).
Ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro
I carichi di importo sino a 1.000 euro consegnati dall’1.1.2000 al 31.12.2015 sono annullati di diritto (art. 1 co. 222 e ss. della L. 197/2022).
La comunicazione di liquidazione degli importi tiene conto del menzionato annullamento automatico e, se i carichi fossero indicati nella domanda di rottamazione non verranno comunque compresi (FAQ Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiornate al 16.2.2023).
Casse di previdenza private
I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, ENASARCO, ENPAV …) rientrano nella rottamazione solo se la Cassa ha deliberato in questo senso entro il 31.1.2023.
Le Casse che si sono avvalse della rottamazione sono le seguenti:
- la Cassa forense (CNPA FORENSE);
- l’ente di previdenza dei biologi (ENPAB);
- la Cassa dei ragionieri (CNPR);
- l’ente di previdenza dei veterinari (ENPAV);
- l’istituto di previdenza dei giornalisti (INPGI “GIOVANNI AMENDOLA”).
Fattispecie | Rottamazione (con stralcio di sanzioni e interessi) |
Imposte e tributi di ogni genere | Sì |
IVA | Sì |
IVA all’importazione | No |
Contributi INPS e INAIL | Sì |
Contributi dovuti alle casse professionali private | Solo le Casse che hanno deliberato in questo senso entro il 31.1.2023 |
Tributi ed entrate locali (riscossi da Agenzia delle Entrate-Riscossione) | Sì |
Tributi ed entrate locali (riscossi in proprio o tramite concessionari locali) | No |
Sanzioni codice della strada | Solo per gli interessi e le maggiorazioni ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 |
Sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive | Solo per gli interessi e le maggiorazioni ex art. 27 co. 6 della L. 689/81 |
Benefici
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolose si tratta di imposte sui redditi e IVA oppure del diverso interesse ex DM 21.5.2009);
- degli interessi di moraex 30 del DPR 602/73, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- dei compensi di riscossioneex 17 del DLgs. 112/99.
Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale, nonché le spese di notifica della cartella di pagamento e di rimborso spese delle eventuali procedure esecutive.
Trasmissione della domanda
Il procedimento di rottamazione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2023, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Effetti della domanda
Una volta presentata la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche ex artt. 77 e 86 del DPR 602/73.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.
Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all’esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.
Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.
Nel momento in cui si presenta la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Blocco dei pagamenti delle P.A.
Per effetto della domanda si è considerati adempienti, tra l’altro, ai fini del c.d. “blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni” ex art. 48-bis del DPR 602/73. In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000 euro.
DURC
La presentazione della domanda di rottamazione determina il rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017 (comunicato stampa Agenzia delle Entrate-Riscossione 20.1.2023). Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata.
Comunicazione dell’Agente della Riscossione
Entro il 30.6.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Versamento degli importi
Il carico può essere dilazionato in diciotto rate scadenti:
- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.
È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l’estinzione delle procedure esecutive.
I versamenti possono avvenire:
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tramite domiciliazione bancaria;
- oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
È in ogni caso esclusa la compensazione.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Somme pagate in precedenza
La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione.
In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.
Mancato perfezionamento della rottamazione
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso.
Del pari, i termini di decadenza e di prescrizione per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, riprendono a decorrere.
A differenza di quanto previsto per le precedenti rottamazioni, nella L. 197/2022 non è contemplata l’impossibilità di dilazionare il carico residuo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73 (è quindi possibile presentare una domanda di dilazione, chiarimenti Agenzia delle Entrate a “Italia Oggi” del 23.1.2023).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Zogno, 24 Marzo 2023
Team Consulenza