ROTTAMAZIONE – QUINQUIES SU IMPOSTE NON VERSATE

ROTTAMAZIONE – QUINQUIES SU IMPOSTE NON VERSATE

26 Gennaio 2026

Ai gentili Clienti

Loro sedi

ROTTAMAZIONE – QUINQUIES SU IMPOSTE NON VERSATE

Gentili Clienti,
a seguito della nostra circolare dello scorso ottobre 2025, desideriamo informarvi che con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 è stata introdotta una nuova definizione agevolata delle cartelle, denominata Rottamazione-quinquies.
Vediamola più nel dettaglio.

1. Inquadramento della misura

La Rottamazione-quinquies ha come obiettivo quello di regolarizzare i debiti da omesso versamento di imposte dichiarate e di specifiche posizioni contributive e sanzionatorie.
Non si tratta di una sanatoria generalizzata, bensì di uno strumento mirato e selettivo.
La misura è un passaggio strategico di ristrutturazione del debito fiscale e contributivo che richiede un’attenta valutazione preventiva del perimetro dei carichi, della sostenibilità del piano di pagamento e dei rischi di decadenza.

2. Ambito oggettivo e soggettivo

Rientrano nella Rottamazione-quinquies i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da:

  • omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
  • liquidazioni automatiche e controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, purché non scaturenti da attività di accertamento;
  • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.

Restano espressamente esclusi:

  • i debiti derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate;
  • i carichi degli enti locali e delle Regioni (ad es. TARI, IMU, bollo auto regionale);
  • le sanzioni elevate dalla polizia locale;
  • ogni altra fattispecie non riconducibile all’omesso versamento di somme dichiarate.

La valutazione preliminare della posizione debitoria è fondamentale, poiché l’inclusione di carichi non definibili può compromettere l’efficacia dell’adesione.

3. Rapporti con le precedenti rottamazioni

È possibile recuperare i carichi già inseriti in precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, per i quali si sia verificata la decadenza per mancato rispetto delle scadenze.
Sono inclusi anche i debiti già ammessi alla Rottamazione-quater (o alla relativa riammissione) e decaduti entro il 30 settembre 2025.
Il legislatore ha però escluso dalla nuova definizione i carichi integralmente onorati entro la medesima data, ponendo un limite netto alla reiterazione dei benefici.
La misura si muove quindi su un doppio binario: apertura verso le posizioni decadute, chiusura definitiva per quelle già definite.

4. Vantaggi economici

L’adesione consente l’estinzione dei debiti mediante il pagamento di:

  • capitale residuo;
  • spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Sono integralmente stralciati:

  • sanzioni;
  • interessi iscritti a ruolo;
  • interessi di mora;
  • sanzioni civili previdenziali;
  • aggio di riscossione.

Per le sanzioni del Codice della strada di competenza prefettizia, l’agevolazione opera su interessi, maggiorazioni e aggio, restando dovuto l’importo principale della sanzione.

5. Modalità di pagamento e profilo finanziario

Il contribuente può optare per:

  • pagamento in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • rateazione fino a 54 rate bimestrali, di pari importo, distribuite su un arco temporale massimo di 9 anni, con rata minima di 100 euro.

Sulle somme rateizzate maturano interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.
La scelta tra soluzione unica e rateazione deve essere supportata da una valutazione finanziaria strutturata, tenendo conto del costo degli interessi e delle alternative di rifinanziamento del debito.

6. Procedura di adesione ed effetti immediati

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2026, tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione:

  • area riservata (con selezione automatica dei carichi definibili);
  • area pubblica (con compilazione manuale e allegazione documentale).

Entro il 30 giugno 2026 sarà resa disponibile la Comunicazione delle somme dovute, contenente importi, scadenze e moduli di pagamento.
Dalla presentazione della domanda:

  • sono sospese le nuove procedure cautelari ed esecutive sui carichi definibili;
  • non proseguono quelle già avviate (salve le aste già concluse);
  • fermi amministrativi e ipoteche restano iscritti;
  • il contribuente non è considerato inadempiente ai fini del DURC e delle verifiche ex artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973.

7. Regime di decadenza: profili di rischio

Il regime decadenziale è particolarmente rigoroso. La definizione perde efficacia in caso di:

  • mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata;
  • mancato pagamento di due rate, anche non consecutive;
  • mancato pagamento dell’ultima rata.

I versamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto sul debito ordinario, con riattivazione dei termini di prescrizione e delle azioni esecutive.
Un profilo critico riguarda l’imputazione dei pagamenti alle rate arretrate, che può determinare la decadenza anche in presenza di versamenti complessivamente rilevanti ma mal allocati temporalmente.

8. Interazione con rateizzazioni in corso

La presentazione della domanda sospende, fino al 31 luglio 2026, i pagamenti delle rateizzazioni in essere relative ai carichi definibili.
Alla stessa data, le rateizzazioni sui debiti accolti nella Rottamazione-quinquies sono automaticamente revocate.
Per i carichi non definibili inclusi nello stesso piano originario, i pagamenti devono invece proseguire regolarmente.

Nel caso in cui foste interessati all’adesione, Vi consigliamo di rivolgervi allo Studio per una stima preliminare della vs attuale posizione debitoria, ad un’analisi circa i vantaggi della misura e le modalità alternative di pagamento delle somme.

Cordiali saluti.


Zogno, 26 gennaio 2026

Team Consulenza

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