VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO

VIDEOSORVEGLIANZA SUL LUOGO DI LAVORO

4 Aprile 2018

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro ove sono occupati lavoratori dipendenti è vietato senza uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, della preventiva autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), le cui sedi territoriali subentrano, con le novità introdotte dal D.Lgs. 151/01, nelle funzioni precedentemente esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Inoltre l’installazione del sistema di videosorveglianza è possibile solo se ricorrono i seguenti motivi:

  • tutela del patrimonio aziendale;
  • sicurezza aziendale;
  • esigenze organizzative e produttive.

Prima di procedere all’installazione dei sistemi audiovisivi, l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori impone il rispetto delle seguenti procedure:

AZIENDE CON 15 o più dipendenti: il Datore di Lavoro deve ottenere l’accordo, presso tutte le unità produttive sparse sul territorio nazionale, con le RSA/RSU esistenti; qualora non siano presenti in azienda le RSA o le stesse non raggiungano un accordo, il datore di lavoro prima di installare i sistemi di videosorveglianza deve inoltrare apposita richiesta alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI: il Datore di Lavoro deve produrre idonea istanza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e per conoscenza alle OO.SS. territoriali. La richiesta dovrà essere corredata dalla planimetria dei locali con l’indicazione del posizionamento delle telecamere e con la messa in evidenza degli angoli di ripresa delle stesse. Nell’istanza di autorizzazione il datore di lavoro deve certificare che l’impianto di videosorveglianza viene installato per finalità di “prevenzione e deterrenza dei fenomeni criminosi al fine di tutelare la sicurezza delle persone e l’integrità del patrimonio aziendale”.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

  • planimetria dei locali ove si intende installare l’impianto (in duplice copia) con firma del Legale Rappresentante;
  • posizione delle telecamere (con indicazione se le stesse sono fisse o rotanti), del videoregistratore e dell’apparato di visualizzazione (monitor) con relativa numerazione
  • raggio di azione di ogni telecamera (cono ottico)
  • postazioni fisse di lavoro (si sottolinea che le stesse non possono rientrare nel raggio di ripresa delle telecamere) e vanno indicate nella planimetria
  • relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell’impianto con riferimento agli orari di funzionamento delle telecamere e alle modalità di registrazione, conservazione dei dati e accesso alle immagini;
  • eventuale mancato accordo con le RSA/RSU
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00 • copia di un documento di identità del datore di lavoro visura camerale della ditta richiedente
  • informativa ai dipendenti, sottoscritta da ognuno di essi.

Gli ispettori effettueranno un accesso presso i locali aziendali e indicheranno al Datore di lavoro ove sia opportuno installare i sistemi audiovisivi, autorizzando l’inizio dei lavori di installazione (entro circa 30-60 giorni).

La legge non consente di sostituire l’accordo con la RSA o l’autorizzazione dell’ITL con il consenso rilasciato dai singoli lavoratori dell’azienda.

Non è consentita l’installazione di impianti di videosorveglianza per inquadrare postazioni di lavoro o luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa, quali bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.

ADEMPIMENTI, DIVIETI E CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

Il datore di lavoro ha l’onere di rispettare le seguenti previsioni di legge:

  • il rispetto del D.Lgs. 196/03 (normativa privacy) e successivi Provvedimenti Garante dell’8/4/2010;
  • l’obbligo di informare dipendenti e clienti (anche attraverso apposita segnaletica esposta sia all’interno sia all’esterno) che i locali sono video-sorvegliati;
  • l’obbligo di nominare un dipendente incaricato alla gestione delle videoriprese, che ha accesso all’impianto di videosorveglianza;
  • le registrazioni potranno essere visionate solo in presenza del lavoratore individuato e solo in caso di fatti delittuosi a seguito dei quali le registrazioni stesse saranno messe a disposizione delle autorità competenti, esclusivamente a titolo di prova giudiziale;
  • in occasione di ciascun accesso alle immagini l’azienda dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati;
  • la scelta dell’angolo di ripresa, che deve riguardare le aree più esposte al rischio di furti e rapine ma non può comprendere le postazioni di lavoro;
  • il divieto di utilizzare le immagini registrate per accertare o contestare disciplinarmente violazioni dell’obbligo diligenza dei lavoratori;
  • l’adeguata custodia dell’apparecchiatura per la registrazione delle immagini;
  • la conservazione delle immagini registrate per il tempo strettamente necessario (normalmente non più di 24 ore).

Si precisa che, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Testo Unico Privacy”, le immagini riprodotte dai monitor delle telecamere non devono essere visibili al pubblico, ma possono essere visualizzate solamente dal titolare dell’attività e da personale da lui incaricato.

CASI IN CUI NON SERVE L’ACCORDO SINDACALE O L’AUTORIZZAZIONE

Il D.lgs. 151/15 ha modificato l’art. 4 Legge n. 300/1970 e prevede che non sia necessario alcun accordo con le RSU/RSA o autorizzazione dell’INL nei seguenti casi:

  • lo strumento sia considerato un mezzo che “serve” al lavoratore per adempiere la prestazione (ad esempio le ditte di trasporti che monitorano la posizione del dipendenti tramite localizzatori GPS installati nei veicoli);
  • gli strumenti utilizzati dal datore di lavoro per registrare gli accessi e le presenze (la telecamera installata vicino alla macchina di lettura badge svolge, per esempio, la funzione di evitare comportamenti abusivi). Prima del loro utilizzo devono tuttavia esser emanati provvedimenti organizzativi che definiscano il perimetro operativo e le modalità con le quali vengono raccolti, conservati e trattati i dati; si tratterà di distribuire delle informative al proprio personale dipendente, con cui l’azienda informa i lavoratori riguardo alle caratteristiche generali delle tecnologie che intende introdurre, delle modalità di raccolta, gestione, memorizzazione e distruzione dei dati.

Tuttavia, nel momento in cui gli strumenti in questione vengano modificati (anche aggiungendo software di localizzazione o altre applicazioni es. localizzatori GPS) per controllare il lavoratore, gli stessi da strumenti che “servono al lavoratore” per rendere la prestazione, diventano strumento che “servono al datore” per controllarne la prestazione, per cui le modifiche diventano lecite solo in ricorrenza di particolari esigenze e previo accordo sindacale o autorizzazione ministeriale.


! attenzione

Le informazioni raccolte possono essere utilizzate anche a fini disciplinari, previo rispetto dell’art. 7 della legge n. 300/1970, che sancisce l’obbligo della contestazione degli addebiti in forma scritta e prevede l’osservanza di un termine a difesa di 5 giorni di calendario – decorrenti dal giorno della ricezione della lettera di contestazione – prima che sia applicata la sanzione.


È importante sottolineare che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi di lavoro nei quali sono occupati lavoratori dipendenti , seppur spenti o non funzionanti, senza la preventiva autorizzazione dell’INL, oppure in modo illecito senza la garanzia del rispetto del Testo Unico Privacy, comporta L’APPLICAZIONE D’INGENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E, IN ALCUNI CASI, ANCHE PENALI.

Nel caso sia già stato installato un impianto di videosorveglianza senza il rispetto delle previsioni di legge bisognerà scollegarlo, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti sopra indicati. Lo studio rimane a disposizione per eventuale consulenza e supporto.

 

Cordiali saluti

 

 

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