
02-04-2020 Emergenza Coronavirus – DPCM 01 APRILE 2020
2 Aprile 2020
Ieri, 01 aprile 2020, è stato emesso il Decreto del Presidente del Consiglio che, in sostanza, proroga al 13 aprile 2020 tutte le precedenti disposizioni restrittive emesse nel mese di marzo.
La cosa più interessante, e degna di segnalazione, è che anche il termine inizialmente indicato nell’Ordinanza Regionale Lombardia del 15 aprile 2020 è pertanto da aggiornare nella nuova data – valida per tutto il territorio nazionale – del 13 aprile 2020.
EMERGENZA COVID – CONSEGNA A DOMICILIO PER BENI NON ALIMENTARI NON DI PRIMA NECESSITA’
Nelle FAQ del Ministero Economia e Finanze è stata inserita la seguente risposta che riguarda le vendite a domicilio:
I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati nell’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020).
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Continuiamo ora con la spiegazione delle disposizioni previste nel Decreto Cura Italia, concentrandoci sulle misure introdotte a sostegno delle imprese nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, l’art. 64 del D.L. 18/2020 Cura Italia, ha introdotto un credito d’imposta al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro.
Tale credito d’imposta è pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute nell’anno 2020 fino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo massimo di 50 milioni di spesa stanziati per l’anno 2020.
Possono beneficiare di tale agevolazione:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico o dal regime contabile adottato;
- le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 co. 1 del T.U.I.R.;
- le associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche;
- la società tra professionisti (in questo caso si attende una conferma ufficiale).
Le spese agevolabili sono quelle relative alla sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro che siano state effettivamente sostenute e debitamente documentate.
Per attività di sanificazione si intendono quelle che riguardano:
“il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
L’agevolazione è collegata al protocollo siglato tra imprese e sindacati per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda tra le quali ricordiamo:
- la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, viene previsto che si proceda alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443, nonché alla ventilazione dei locali.
In particolare, la citata circolare n. 5443/2020 prevede, per gli ambienti non sanitari (quindi, ad esempio, per quelli aziendali), che, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo,
i luoghi e le aree potenzialmente contaminati siano sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati.
Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 16 aprile 2020 saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 50 milioni sopra richiamato.
Pertanto: si invitano i clienti, in attesa dell’emanazione del decreto di cui sopra, a conservare una copia dei giustificativi relativi a spese effettuate per la sanificazione dei luoghi di lavoro unitamente ad un documento attestante il sostenimento delle suddette spese.