06-05-2020 Emergenza Corona Virus – Attività di sanificazione

06-05-2020 Emergenza Corona Virus – Attività di sanificazione

6 Maggio 2020


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OGGETTO DELLA CIRCOLARE:
1) PROTOCOLLI SICUREZZA PER ATTIVITÀ 
2) BANDO IMPRESA SICURA PER ACQUISTO D.P.I.
3) ATTIVITÀ  DI SANIFICAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO & INCENTIVI FISCALI

Gentili clienti,
da numerose parti sono giunte richieste di chiarimento in merito alle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus COVID-19 che devono essere implementate negli ambienti di lavoro, nonché di eventuali contributi o vantaggi fiscali relativi alle spese che i datori di lavoro dovranno sostenere a tale scopo.
Con questa circolare vogliamo quindi fare il punto su:

  1. Protocolli di regolamentazione misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19;
  2. Bando “Impresa Sicura”;
  3. Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

PROTOCOLLI DI REGOLAMENTAZIONE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Con il D.P.C.M. dello scorso 26 aprile 2020 sono stati pubblicati i protocolli d’intesa siglati fra il Governo e le parti sociali relativi alla regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei seguenti ambiti:

  1. Ambienti di lavoro (aziende) Allegato 6
  2. Nei cantieri Allegato 7
  3. Nel settore del trasporto e della logistica Allegato 8
  4. Nel settore del trasporto pubblico Allegato 9

Copia di tali protocolli è allegata alla presente circolare.
Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni in merito attraverso la lettura delle FAQ pubblicate periodicamente sul sito del Governo all’indirizzo www.governo.it.
Per quanto, infine, in esso non indicato o per spiegazioni in merito a quanto in esso riportato, Vi invitiamo a prendere contatto con:
1) Il proprio Responsabile della Sicurezza sui luoghi di lavoro o il proprio Medico del Lavoro, per le imprese/professionisti con dipendente;
2) Un Consulente nell’ambito della Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese/professionisti senza dipendenti (a tal proposito lo Studio è a Vostra disposizione per fornire un eventuale nominativo al riguardo, dietro Vostra richiesta).

Da ultimo, è importante sottolineare che, tra le misure obbligatorie vi sia quella legata all’attività di sanificazione periodica dei locali nei quali viene svolta l’attività aziendale.
Pertanto, se tale opera viene affidata ad una società esterna, è bene assicurarsi che la medesima sia in possesso dei requisiti previsti dal Decreto nr. 274 del 7 luglio 1997 in tema di sanificazione.


 

BANDO “IMPRESA SICURA” – INVITALIA

E’ stato pubblicato di recente il bando “Impresa Sicura”, attuativo dell’art. 43 del DL 18/2020 convertito, che consente alle imprese di ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.
Andiamo di seguito ad individuare i punti chiave di tale Bando, allegando alla presente circolare il testo integrale dello stesso per ulteriori approfondimenti:

  1. Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando tutte le imprese (esclusi i professionisti, almeno per ora), indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, in possesso dei seguenti requisiti:
    1. essere regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
    2. avere sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
    3. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
  2. Sono ammissibili al rimborso solamente le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa. A tal fine, sono agevolabili le seguenti tipologie:
    • mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
    • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
    • dispositivi per protezione oculare;
    • indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
    • calzari e/o sovrascarpe;
    • cuffie e/o copricapi;
    • dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
    • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
  3. Le spese di cui al punto precedente devono sottostare ai seguenti requisiti:
    1. devono essere effettuate a partire dal 17 marzo 2020 e fino alla data di presentazione della domanda (a rilevare è la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso);
    2. il costo complessivo sostenuto non deve essere inferiori a 500 euro;
    3. devono essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa ed essere effettuate con modalità tracciabili, quali bonifico, bancomat, carte di credito, assegno (non sono quindi ammessi gli acquisti effettuati in contanti).
    4. le fatture di acconto possano essere ammesse, ma solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura dei DPI.
  4. Le spese non devono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo (emerge, quindi la non cumulabilità tra il rimborso derivante dal bando e il credito d’imposta per la sanificazione dei luoghi
    di lavoro).
  5. E’ possibile partecipare a tale bando, seguendo un’apposita procedura a sportello le cui prenotazioni inizieranno il prossimo 11 maggio alle ore 9.00 e che sarà caratterizzata dalle seguenti fasi:
    – FASE 1: Prenotazione del Rimborso;
    – FASE 2: Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso;
    – FASE 3: Compilazione e Istruttoria della domanda di Rimborso.
  6. Il rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500 euro per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di 150.000 euro.

Lo Studio resta a Vostra disposizione per eventuale assistenza in merito.

Clicca qui per scaricare il bando.


CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Di tale agevolazione avevamo già dato indicazione nella nostra precedente Circolare dello scorso 2 aprile 2020 e dal titolo EMERGENZA COVID 19 – DPCM 01 APRILE 2020, alla quale vi rimandiamo per approfondimenti in merito.
Purtroppo però tale credito d’imposta è ancora in attesa del decreto attuativo, che stabilisca criteri e modalità di applicazione e fruizione del suddetto credito.
Tale beneficio è stato esteso, ad opera dell’art. 30 del DL 23/2020, anche alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; a tal proposito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 2020, ha chiarito che sono agevolate anche le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto ed eventuale installazione di:

  • dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  • altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
  • detergenti mani e i disinfettanti.

Il decreto resta inoltre fondamentale per definire quali attività rientrino nella locuzione “sanificazione” utilizzata dalla disposizione agevolativa e non ancora “codificata”, oltre che per fornire indicazioni circa una eventuale rilevanza fiscale dello stesso.

Cordiali saluti.
Dott. Locatelli Davide

 

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