
25-03-2020 Emergenza Coronavirus – INDENNITA’ DI 600 €
25 Marzo 2020
OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – INDENNITA’ DI 600 €
Gentili clienti,
il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, delle indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza dovuta al Coronavirus.
L’ente deputato all’erogazione di tali indennità è l’I.N.P.S., ad eccezione delle indennità riconosciute a favore dei collaboratori sportivi la cui erogazione invece è gestita da parte dell’ente Sport e Salute s.p.a. ( e dei quali tratteremo in un successivo intervento specifico).
In questa fase l’ente I.N.P.S. sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per la trasmissione delle domande, procedure che saranno rese note in una circolare illustrativa che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero Vigilante.
Di seguito riportiamo sinteticamente le diverse indennità previste precisando che:
- l’importo di ogni indennità è di 600 euro;
- tale importo è erogato unicamente per il mese di marzo (fatto salvo un nuovo stanziamento per il mese di aprile);
- l’indennità non è soggetta ad imposizione fiscale;
- il riconoscimento dell’indennità non è subordinato alla sospensione in tutto o in parte delle attività lavorative interessate;
- le indennità non sono tra loro cumulabili;
- non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Vediamo ore nel dettaglio i beneficiari:
1- INDENNITÀ LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
A tale indennità possono accedere:
- i liberi professionisti titolari di P.IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.
Sono da ritenersi esclusi da tale indennità:
- I professionisti che appartengono ad ordini riconosciuti e che hanno una propria cassa di previdenza;
- I titolari di pensione;
- I soggetto obbligati ad effettuare versamenti ad una gestione previdenziale diversa dalla Gestione Separata.
Si ritiene che la verifica dei presupposti debba essere fatta con riferimento al solo mese di marzo 2020 (si attendono comunque chiarimenti ufficiali).
Volendo fornire alcuni esempi, tra i Collaboratori Coordinati e Continuativi che hanno la possibilità di ricevere l’indennità troviamo:
- co.co socio lavoratore di una società operante nel settore industriale;
- Amministratore non socio di società;
- Amministratore socio lavoratore di una s.r.l. operante nel settore industriale;
2- INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:
- Artigiani;
- Commercianti;
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.
Sono pertanto da ritenersi esclusi:
- I titolari di pensione;
- I soggetto obbligati al versamento ad una gestione previdenziale diversa dalla Gestione Separata e da quella degli Artigiani/Commercianti (come ad esempio gli agenti e rappresentanti obbligati alla contribuzione Enasarco, anche se in questo specifico caso è stato richiesto un chiarimento ufficiale in merito).
Dubbi rimangono infine per:
- I soggetti iscritti alla Gestione Speciale Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) successivamente alla data del 23 febbraio 2020, in quanto la norma non ha previsto una data soglia per l’iscrizione medesima;
- Soggetti iscritti alla Gestione Speciale Ago ma non titolari di P.IVA, come ad esempio i soci lavoratori di società artigiane e commerciali.
In entrambe i casi, riferendoci al dato letterale della normativa, dovrebbe essere possibile accedere all’indennità in oggetto; rimaniamo comunque in attesa di comunicazioni ufficiali in tal senso.
3- INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEI SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI
A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.
E’ in corso di valutazione la possibilità di estendere tale indennità anche alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari.
Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
4- INDENNITÀ LAVORATORI AGRICOLI
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
- possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.
5- INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:
- almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
Pertanto: lo Studio ha predisposto una lista dei clienti aventi i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere le indennità di cui sopra.
Tale lista verrà definita non appena verranno pubblicate le modalità di presentazione delle domande e risolti i dubbi che ancora permangono (alcuni dei quali sono stati evidenziati in precedenza).
In questa fase l’unica attività propedeutica al fine di essere pronti alla presentazione della domanda, è quella di verificare di essere in possesso del proprio PIN I.N.P.S. o di un codice SPID di 2° livello.
Nel caso non si disponesse di tale PIN è possibile richiederlo tramite il sito dell’INPS attraverso il servizio: Richiesta PIN on-line.
Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a disposizione.
Cordiali saluti
Zogno, 25 marzo 2020
Mazzoleni dott. Roberto
Locatelli dott. Davide
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Ines