26-03-2020 Emergenza Coronavirus – DECRETO MISE 25.03.2020

26-03-2020 Emergenza Coronavirus – DECRETO MISE 25.03.2020

26 Marzo 2020


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OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 – DECRETO MISE 25.03.2020

 

Gentili clienti,
A seguito del confronto tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020, recepite e rese operative dal Decreto Mise del 25 marzo 2020 e dal relativo allegato.
Alle imprese che non erano state sospese dal Dpcm 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Bisogna pertanto riaggiornare le tipologie di attività che possono rimanere aperte, posto che:

  • il Decreto Mise sostituisce l’elenco – allegato 1 – del DPCM 22 marzo 2020.
  • Per le attività commerciali rimane valido il richiamo al DPCM 11 marzo 2020.
  • E il tutto va integrato, per il territorio della Regione Lombardia, con l’ordinanza Regionale 514 del 21 marzo 2020

Inoltre, è stato emanato il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 che, oltre a richiamare tutte le misure atte al contenimento del virus, dispone una misura sanzionatoria prevendendo “ una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo”

Per le attività commerciali “si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”. Stante le continue emissioni di provvedimenti, cerchiamo di fare una sintesi nel prospetto qui di seguito:

SINTESI COMPARATIVA DEI PROVVEDIMENTI IN VIGORE:

 

DURATA

Governo Decreto MISE 25/03/20 e DPCM 11/03/20 

3 aprile 2020

Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020

15 aprile 2020

Note: 

Salvo novità sopraggiunte

 

ATTIVITÀ’ SOSPESE

Governo Decreto MISE 25/03/20 e DPCM 11/03/20 

Tutte le attività produttive industriali e commerciali. Ad eccezione di quelle in Allegato 1.
ATTENZIONE: PER ATTIVITÀ’ COMMERCIALI SONO RICHIAMATE LE DISPOSIZIONI DEL DPCM 11/3/2020

Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020

  • Attività commerciali al dettaglio
  • Mercati settimanali scoperti sia alimentari che non
  • Distributori automatici H24 bevande ed alimenti confezionati
  • Slot machine
  • Attività artigianali di servizio esclusi servizi indifferibili
  • Servizi di ristorazione
  • Studi professionali salvo servizi urgenti o a scadenza
  • Attività dei cantieri salvo servizi essenziali
  • Strutture recettive
  • Palestre, centri benessere etc

Note: 

Con tecniche diverse sono di fatto sospese le medesime attività. Quindi fino al 3 aprile si può far riferimento al solo decreto del Governo, poi se non intervengono novità si applicherà l’ordinanza regionale valida fino al 15 aprile.

 

ATTIVITÀ’ CONSENTITE

Governo Decreto MISE 25/03/20 e DPCM 11/03/20 

  • Attività di cui all’Allegato 1
  • Attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1 e dei servizi di pubblica utilità previa comunicazione al Prefetto i nominativi delle imprese beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività

Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020

  • Commercio di alimentari e prima necessità
  • Servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • Settore agricolo ed agroalimentare
  • Gestione rifiuti compresi commercianti ed intermediari
  • Ristorazione con consegna a domicilio

Note: 

Con tecniche diverse sono di fatto sospese le medesime attività. Quindi fino al 3 aprile si può far riferimento al solo decreto del Governo, poi se non intervengono novità si applicherà l’ordinanza regionale valida fino al 15 aprile.

 

RACCOMANDAZIONI

Governo Decreto MISE 25/03/20 e DPCM 11/03/20 

  • Utilizzo lavoro agile
  • Incentivare ferie e congedi
  • Chiudere reparti non indispensabili alla produzione
  • Assumere protocolli anti contagio
  • Sanificare luoghi di lavoro

Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020

  • Come per il DPCM
  • Accesso limitato all’interno dei locali di vendita
  • Controllo temperatura clienti supermercati e farmacie
  • Per banche ed assicurazioni: appuntamenti su prenotazione

Note: 

Disposizioni aggiuntive regionali

 

ALTRE DISPOSIZIONI

Governo Decreto MISE 25/03/20 e DPCM 11/03/20 

  • Divieto di spostarsi in altro comune tranne: Comprovate esigenze lavorative, Assoluta urgenza, Motivi di salute
  • Rispetto del protocollo sicurezza del 14 marzo

Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020

  •  Come per DPCM 

Note: 

Le disposizioni sono simili

 

REGIME TRANSITORIO

Governo Decreto MISE 25/03/20 e DPCM 11/03/20 

Le attività e le imprese sospese e completano lì attività entro 25 marzo o 28 marzo per nuove sospensioni Mise

Regione Lombardia Ordinanza 514 del 21/3/2020

I cantieri sospesi possono essere messi in sicurezza

 

 

COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA

Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’Allegato 1 del Dpcm, dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata prefettura.prefbg@pec.interno.it (per prefettura di Bergamo) dal legale rappresentante della azienda interessata, indicando nell’oggetto “Decreto MISE 26.03.2020 – Comunicazione attività”».
La comunicazione (sul sito della prefettura esiste un modello da compilare) dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • sede dell’unità produttiva del richiedente e tipologia di attività;
  • imprese (o amministrazioni pubbliche) clienti del richiedente specificando le loro attività consentite
  • riferimenti e descrizioni relative prodotti e servizi a questi clienti forniti.

E’ inteso che i prodotti e servizi forniti alle imprese/attività consentite riguardano commesse aperte o continuative e contestualmente devono essere sospese le forniture realizzate ai clienti con attività NON consentite.
Per unità locali fuori provincia occorre inviare medesima comunicazione alla Prefettura di
competenza territoriale.

 

NUOVO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI

E’ stata inoltre annunciata una nuova emissione del modello di autocertificazione, si consiglia di visionare il modulo sul sito web della Polizia di Stato


Allegati alla circolare:

 


Per qualsiasi chiarimento in merito siamo a disposizione.
Cordiali saluti
Zogno, 26 marzo 2020
Mazzoleni dott. Roberto

 

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