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[Circolare] 15 Gennaio
15 Gennaio 2020
Gentile cliente,
la legge di bilancio 2020 modifica le modalità per la detrazione del 19% delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, riconoscendo la detrazione solo nel caso di pagamenti tracciabili (bonifico, bancomat, assegni, ecc).
In sostanza, dall’1.1.2020, non sarà più possibile recuperare nella dichiarazione dei redditi le spese in contanti e relative ad esempio a:
- Spese mediche
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Veterinarie
- Funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Erogazioni liberali
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
La norma precisa che le disposizioni non si applicano alle spese sostenute per:
- acquisto di medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Per queste due eccezioni si potrà usufruire della detrazione IRPEF anche in caso di pagamento in contanti.
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile, ma le spese non saranno fiscalmente detraibili.
Consigliamo ai soggetti (fisioterapisti, medici, veterinari, associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) che ricevono pagamenti in contanti di avvertire il proprio cliente in merito a questa novità.