[Circolare] 27 Gennaio

[Circolare] 27 Gennaio

27 Gennaio 2020

Buongiorno,

con l’approvazione della legge di bilancio 2020, a decorrere dal 1 gennaio 2020, sono entrate in vigore le nuove norme riguardanti:

  1. i nuovi controlli previsti per i committenti di contratti di appalto nei confronti delle ditte appaltatrici;
  2. semplificazioni e novità in tema di adempimenti per gli esportatori abituali.

 

Ma andiamo con ordine; con riferimento ai nuovi controlli previsti in capo ai committenti di contratti di appalto riportiamo di seguito i punti più importanti della vicenda:

Ø  Soggetti interessati

La nuova norma si applica ai committenti titolari di P.IVA (sono quindi esclusi i soggetti privati) che affidano a un’impresa (o a soggetti consorziati) il compimento di un’opera o di uno servizio avente le seguenti caratteristiche:

– di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro;

– tramite contratti di appaltosubappalto o altri rapporti negoziali, comunque denominati, di esternalizzazione dell’attività (es. subfornitura);

– eseguiti presso le sedi di attività del committente (con conseguente esclusione, tra gli altri, dei servizi di logistica o di trasporto);

– con prevalente utilizzo di manodopera (il cui costo sia quindi pari ad almeno il 50% del corrispettivo contrattuale);

– utilizzo di beni strumentali di proprietà o riconducibili al committente (con conseguente esclusione, ad esempio, dei lavori edili con impianto di cantiere e mezzi forniti dall’appaltatore).

 

Ø  Nuovi obblighi

Ricorrendo tutti i suindicati requisiti, i committenti sono tenuti a richiedere ad appaltatori, affidatari e subappaltatori copia delle deleghe di pagamento (modelli F24) relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute deve infatti essere effettuato con mod. F24 distinti per ciascun committente sulla base di parametri oggettivi (ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa ). Inoltre, nel modello F24 deve essere indicato il codice identificativo “09”, unitamente al codice fiscale del committente nel campo relativo al soggetto coobbligato.

Le ritenute d’acconto relative a componenti retributive non imputabili direttamente a specifiche commesse (es. malattia, ferie o arretrati) dovrebbero essere suddivise secondo criteri proporzionali (es. ore impiegate nella commessa/ore complessive retribuite).

Proceduralmente, gli appaltatori, i subappaltatori e le imprese affidatarie dell’opera o servizio, devono trasmettere al committente e, per i subappaltatori, anche all’appaltatore, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali:

  • copia dei mod. F24 (con riferimento ai versamenti relativi alle ritenute operate a decorrere da gennaio 2020);
  • elenco nominativo e codice fiscale di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
  1.           delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;
  2.           dell’ammontare della retribuzione corrispostagli collegata all’opera o servizio;

                                                   III.          delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplinerà ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste, che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da mettere a disposizione del committente.

 

Ø  Sanzioni previste

Nel caso in cui:

  1. l’impresa appaltatrice (e/o i suoi subappaltatori) o affidataria non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;
  2. risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento (anche di uno solo dei subappaltatori all’interno della filiera), il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tale lasso temporale, il committente ovviamente solleciterà l’impresa a versare le ritenute ricorrendo al ravvedimento operoso.

In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando le ritenute non siano state versate.

 

Il committente che non effettui le dovute richieste all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice o non sospenda i pagamenti se ne ricorrano i presupposti, è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata a quest’ultima per la violazione degli obblighi di corretta determinazione e tempestivo versamento delle ritenute (generalmente il 30% dell’omesso o carente versamento).

 

Ø  Il certificato di affidabilità fiscale

Gli obblighi sopra riportati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici trasmettano al committente la certificazione D.U.R.F. (Documento Unico di Regolarità Fiscale), con validità quadrimestrale, messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, che attesti la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei mod. F24 e delle informazioni sui lavoratori, dei seguenti requisiti:

  • svolgimento di attività da almeno tre anni;
  • obblighi dichiarativi regolarmente adempiuti;
  • esecuzione, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, di versamenti registrati nel conto fiscale per un importo complessivo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi complessivamente superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, salvo la concessione di sospensioni o rateazioni non scadute.

 

Inoltre alle imprese appaltatrici senza la certificazione dell’Agenzia delle Entrate è anche esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione per pagare ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso della durata del contratto, in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati dal committente.

 

In merito invece alle novità riguardanti gli esportatori abituali, l’art. 12-septies del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019) ha previsto, principalmente, le seguenti novità:

 

  1. l’eliminazione dell’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare o inviare al proprio fornitore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di trasmissione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  2. l’indicazione nelle fatture emesse (o nelle dichiarazioni doganali) degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
  3. la soppressione di alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
  4. l’inasprimento della sanzione amministrativa prevista per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate (di fatto la sanzione è compresa tra il 100 e il 200 per cento dell’IVA evasa).

 

Le modalità operative per l’attuazione delle stesse sono da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che sarebbe stato da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 58/2019, dunque, entro il 29 agosto 2019, ma che ad oggi non è ancora stato emanato, ragion per cui si consiglia di continuare a consegnare o inviare la dichiarazione di intento al fornitore, unitamente alla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, almeno sino all’emanazione del provvedimento di cui sopra.

 

 

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